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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matea Pessina, giudice presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 24 maggio 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 18 aprile 2018 (n. 1806) del Consiglio di Stato, che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 1° dicembre 2017 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di nove mesi; |
ritenuto, in fatto
che RI 1 (classe 1945), ingegnere tecnico in pensione, è titolare di una licenza di condurre veicoli a motore conseguita nel 1963;
che l'8 settembre 2017, verso le ore 21.00, egli ha circolato in territorio di __________ alla guida dell'autovettura targata __________ in stato di ebrietà (0,77 mg/l, secondo l'accertamento eseguito con etilometro probatorio), ha urtato un veicolo che sopraggiungeva in senso contrario e si è quindi allontanato, omettendo così di conformarsi ai suoi doveri legali in caso di infortunio;
che, preso atto del relativo rapporto di polizia, la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre, offrendogli la possibilità - rimasta inutilizzata - di formulare osservazioni;
che il 1° dicembre 2017 l'autorità dipartimentale, tenuto conto dei suoi precedenti, ha revocato a RI 1 la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di nove mesi (dal 10 febbraio al 1° ottobre 2018 inclusi, considerato il periodo già effettuato dall'8 settembre al 16 ottobre 2017 inclusi);
che la risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e b, 16c cpv. 2 lett. a della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51);
che avverso il predetto provvedimento RI 1 è insorto dinanzi al Consiglio di Stato con ricorso del 28 dicembre 2017, nel quale si è limitato ad affermare che "con la presente faccio opposizione alla decisione dell'ufficio giuridico della circolazione e chiedo un colloquio per delucidazioni sul caso";
che, con giudizio del 18 aprile 2018, l'Esecutivo cantonale ha dichiarato l'impugnativa irricevibile per difetto di motivazione;
che contro la pronuncia governativa RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo, in via principale, che la decisione impugnata sia riformata e la durata del periodo di revoca ridotta a tre mesi e, subordinatamente, che la causa sia ritornata alla precedente istanza per nuovo giudizio;
che il ricorrente lamenta in particolare di non essere stato informato che il suo gravame andava dettagliatamente motivato; ritiene poi che, non avendogli permesso di spiegarsi oralmente, il Governo abbia disatteso l'art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) e chiede che un pubblico dibattimento ai sensi della citata norma sia indetto in questa sede; contestato nel merito l'accertamento dei fatti operato dall'Esecutivo cantonale, postula infine la concessione dell'assistenza giudiziaria;
che il Consiglio di Stato e la Sezione della circolazione propongono di respingere il ricorso, senza formulare particolari osservazioni;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100);
che certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio d'irricevibilità prolato dall'Esecutivo cantonale (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);
che il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm); dato l'esito del ricorso e come meglio si vedrà in seguito, non è in particolare necessario indire il pubblico dibattimento sollecitato dall'insorgente;
che il Governo ha dichiarato l'impugnativa del ricorrente inammissibile in quanto non motivata;
che occorre quindi verificare se a torto o a ragione il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame;
che, giusta l'art. 70 cpv. 1 LPAmm, il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;
che è con la motivazione della propria impugnativa che colui che si aggrava contro una decisione dell'autorità inferiore esercita il proprio diritto di essere sentito, ritenuto che, in ambito amministrativo, non è di principio garantito alle parti il diritto di esprimersi oralmente, essendo sufficiente che le stesse possano fare valere le loro ragioni per iscritto (DTF 134 I 140 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 209 consid. 9b; cfr. fra le tante: STA 52.2011.436 del 3 novembre 2014; cfr. anche STF 2A.552/2005 del 6 ottobre 2005 consid. 2.1);
che la giurisprudenza non pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione di un gravame, soprattutto se questo è redatto da una persona sprovvista di conoscenze giuridiche (cfr. STA 52.2017.231 del 21 agosto 2017, 52.2014.87 del 31 marzo 2014; Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 32, n. 15; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berna 2015, pag. 551; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II ed. Cadenazzo 2002, n. 1238 seg.);
che, siccome costituisce, insieme
alle conclusioni, l'elemento centrale del ricorso, la motivazione dev'essere
imprescindibilmente fornita entro la scadenza del termine per inoltrare il rimedio:
non può pertanto entrare in linea di conto la fissazione all'insorgente di un
termine perentorio per presentarla in un secondo tempo, nelle dovute forme, in
applicazione dell'art. 12 cpv. 1 LPAmm (cfr. fra le tante: STA 52.2017.400 del
24 luglio 2017 e rimandi, 90.2010.25 del 17 giugno 2011; cfr. anche Merkli/
Aeschlimann/Herzog, op. cit.,
ad art. 32, n. 12 e ad art. 33, n. 12; Bovay,
op. cit., pag. 552; Scolari, op.
cit., n. 1240);
che, nell'evenienza in cui le sia presentato un atto ricorsuale sprovvisto di motivazione prima della decorrenza del termine per il suo inoltro, l'autorità adita ha tuttavia l'obbligo di segnalare il difetto all'insorgente, offrendogli la possibilità di correggerlo entro la scadenza del suddetto termine, a condizione che rimanga ancora tempo sufficiente per procedere in tal senso, ovvero affinché l'autorità ritorni l'impugnativa al ricorrente e questi la completi e la inoltri nuovamente (cfr. Merkli/Aeschlimann/Her-zog, op. cit., n. 1 e 13 ad art. 33; sentenza Verwaltungsgericht Bern del 13 febbraio 1996, in: BVR 1997 pag. 45 consid. 2);
che, in concreto, il gravame inoltrato dall'insorgente il 28 dicembre 2017 contro la decisione del 1° dicembre precedente della Sezione della circolazione difettava manifestamente della necessaria motivazione;
che, essendo la decisione della Sezione della circolazione pervenuta al ricorrente al più presto il 2 dicembre 2017, il termine di 30 giorni per impugnarla (sancito dall'art. 68 cpv. 1 LPAmm, tenuto conto anche delle ferie natalizie (art. 16 cpv. 1 lett. c LPAmm), non sarebbe dunque giunto a scadenza prima del 17 gennaio 2018;
che pertanto, quando il ricorso è pervenuto al Consiglio di Stato, mancavano ancora quasi 20 giorni alla decorrenza del suddetto termine;
che, in tali circostanze, la precedente istanza non poteva dunque limitarsi a chiedere (come ha fatto con scritto del 3 gennaio 2018) la produzione della decisione impugnata (cfr. art. 70 cpv. 1 secondo periodo LPAmm), ma avrebbe dovuto segnalare all'insorgente il difetto di motivazione e offrirgli la possibilità di emendare il suo esposto, richiamando la sua attenzione all'obbligo di ripresentarlo - debitamente motivato - entro la scadenza del termine d'impugnazione (cfr. Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n. 13 e 15 ad art. 33);
che, avendo invece dichiarato irricevibile il gravame per carenza di motivazione, l'Esecutivo cantonale è incorso in un evidente eccesso di formalismo, che non può in concreto essere tutelato;
che le considerazioni di merito inserite a titolo del tutto abbondanziale dal Governo non permettono di sanare la violazione formale in cui è incorso; tanto più che si tratta di considerazioni del tutto scarne, il Consiglio di Stato essendosi in sostanza limitato ad enumerare le infrazioni rimproverate al ricorrente e ad accennare in modo del tutto generico al rispetto del principio della proporzionalità e del margine di apprezzamento di cui fruisce l'autorità dipartimentale, senza alcuna verifica della realizzazione dei reati e della commisurazione della sanzione;
che, sulla base di quanto precede, il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente annullamento del giudizio impugnato e rinvio degli atti all'Esecutivo cantonale affinché, dopo avere assegnato a RI 1 un congruo termine per completare la motivazione del suo ricorso, si pronunci nuovamente sul gravame (cfr. Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n. 15 ad art. 33; BVR 1997 pag. 45 consid. 2);
che, dato l'esito, non si preleva alcuna tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm);
che, di conseguenza, la domanda di assistenza giudiziaria - limitata all'esenzione dall'anticipo e dal pagamento delle spese giudiziarie - diviene priva di oggetto;
che non si assegnano ripetibili al ricorrente, non patrocinato da un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione del 18 aprile 2018 (n. 1806) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono retrocessi al Governo affinché, dopo avergli concesso un congruo termine per completarne la motivazione, si pronunci nuovamente sul ricorso del 28 dicembre 2017 di RI 1.
2. Non si preleva tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili.
3. La domanda di assistenza giudiziaria è priva di oggetto.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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5. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il giudice presidente La vicecancelliera