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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo |
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Matteo Cassina, vicepresidente |
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assistito dalla segretaria: |
Jennifer Moresi |
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statuendo sul ricorso 11 gennaio 2018 di
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RI 1
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contro |
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la risoluzione 22 novembre 2017 (n. 5241) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 22 novembre 2017 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di rilascio del permesso di domicilio UE/AELS e revoca (recte: non rinnovo) del permesso di dimora UE/AELS; |
ritenuto
e considerato in fatto e in diritto
che, secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del
10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1), il Tribunale cantonale amministrativo può
decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono
questioni di principio o che non sono di rilevante importanza, evenienza che si
realizza in concreto;
che, in applicazione dell'art. 47 cpv. 4 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL
3.3.1.1), con decisione 12 gennaio 2018 questo giudice ha fissato al
ricorrente un termine scadente il 31 gennaio 2018 per prestare l'anticipo delle
presunte spese processuali, fissato in fr. 1'500.-;
che l'insorgente, con istanza 19 gennaio 2018, ha chiesto una dilazione del
pagamento in tre rate, la prima con scadenza il 28 febbraio 2018;
che con decisione 22 gennaio 2018 il giudice delegato ha parzialmente accolto
la domanda, dandogli la possibilità di versare l'anticipo in 2 rate, la prima
scadente il 31 gennaio 2018 e la seconda il 28 febbraio 2018;
che l'ordine era assortito della comminatoria dell'irricevibilità del gravame
in caso di mancato pagamento nei termini assegnati per ciascuna rata;
che con istanza 30 gennaio 2018, il patrocinatore del ricorrente ha chiesto una
proroga di 15 giorni per il pagamento della prima rata dell'anticipo;
che con decisione 31 gennaio 2018 il giudice delegato ha accolto la domanda
prorogando fino al 15 febbraio 2018 il termine per versare la prima rata
dell'anticipo per le presunte spese processuali, ritenuto che il termine per
versare la seconda rata rimaneva immutato;
che anche quest'ultimo ordine era assortito della comminatoria
dell'irricevibilità del gravame in caso di mancato pagamento nel termine
assegnato;
che con istanza 15 febbraio 2018, trasmessa al Tribunale solo via telefax,
l'insorgente, per il tramite del suo patrocinatore, ha chiesto un'ulteriore
proroga fino alla fine del mese di febbraio del termine per il pagamento
dell'integralità dell'anticipo richiesto;
che, giusta l’art. 10 cpv. 1 LPAmm, gli allegati, siano essi ricorsi o istanze,
devono essere scritti in lingua italiana, firmati dalle parti o dai loro
patrocinatori e consegnati all’autorità oppure, all’indirizzo di questa, a un
ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare
svizzera;
che la giurisprudenza non riconosce il telefax come strumento di trasmissione -
e quindi di inoltro - di un atto processuale, in quanto sull'allegato ricevuto
dall'autorità fa difetto la firma in originale del ricorrente (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 8; Frank Seethaler/Fabia Bochsler,
Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo 2009, n.
23 ad art. 52 con rinvii; Laurent Merz,
Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2011, n. 35 ad art .42, tutti
con rinvii alla prassi; DTF 142 IV 299 consid. 1.1);
che inoltre, secondo la prassi, chi trasmette un atto giudiziario via telefax è sin dall'inizio consapevole che lo stesso non rispetta i requisiti legali formali: non ci si trova dunque di fronte ad una semplice dimenticanza, ossia ad un'omissione involontaria della firma, ipotesi nella quale l'autorità è tenuta a fissare all'interessato un breve termine per ripresentare l'atto debitamente sottoscritto in ossequio al divieto di eccesso di formalismo (art. 12 cpv. 1 LPAmm; cfr. Seethaler/Bochsler, op. cit., n. 115 ad art. 52; Merz, ibidem, entrambe con rinvii alla prassi);
che l’istanza con la quale il patrocinatore del ricorrente ha chiesto,
unicamente tramite telefax, un’ulteriore proroga del termine di versamento
dell’anticipo si rivela pertanto formalmente irrita per quanto attiene alle
modalità con cui è stata trasmessa al Tribunale ragione per la quale la stessa
non può essere presa in considerazione;
che, alla luce di ciò, la validità del termine del 15 febbraio 2018 per il
pagamento della prima rata della richiesta d’anticipo è rimasta immutata;
che nella misura in cui il ricorrente non ha provveduto a versare l’importo
richiestogli entro la suddetta data, il suo gravame si avvera irricevibile;
che la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente (art. 47 cpv. 1 LPAmm);
decide:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia, di fr. 300.-, è posta a carico del ricorrente.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4.Intimazione a: |
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Il giudice delegato La segretaria
del Tribunale cantonale amministrativo