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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Paola Passucci |
statuendo sul ricorso del 28 maggio 2018 di
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RI 1 RI 2 RI 3 RI 4 RI 5
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contro |
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la decisione del 9/15 maggio 2018 del Municipio di CO 4, che in esito al concorso concernente il mandato per l'elaborazione della strategia energetica 2050 della Città ha deliberato la commessa al Consorzio formato dalle ditte CO 1, CO 1 e CO 3; |
ritenuto, in fatto
A. Il 26 gennaio 2018 il Municipio di CO 4 ha indetto
un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20
febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) ed impostato secondo la procedura libera,
per aggiudicare le prestazioni professionali occorrenti per l'elaborazione
della strategia energetica 2050 della Città (FU n. __________ pag. __________).
La documentazione di gara prevedeva le seguenti clausole riferite al diritto di
prendere parte al concorso (cfr. bando di concorso, pag. 6):
3.2. Legittimazione a partecipare
Il concorso è
aperto agli uffici che operano con titolari o membri dirigenti effettivi nell'ambito
della pianificazione energetica quali consulenti specialisti per i temi energetici.
3.2.1. Requisiti richiesti allo studio di consulenza in ambito energetico ed
ai membri del team di progetto:
- avere domicilio civile o professionale in Svizzera o negli Stati
firmatari degli accordi
OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio), a condizione che questi Stati ga-
rantiscano la reciprocità. In quest'ultimo caso allegare la
documentazione a compro-
va del rispetto di quanto richiesto con l'indicazione "criterio
idoneità - domicilio";
- essere iscritto nel Registro A (REG A), oppure, essere in possesso di un
titolo di stu-
dio conferito da una scuola politecnica federale o da una scuola svizzera o
estera
equivalente, oppure da una scuola universitaria professionale o da una scuola
supe-
riore svizzera o estera equivalente.
Allegare copia dei titoli di studio a comprova del rispetto di quanto
richiesto con l'indicazione "criterio idoneità - titolare - titoli di
studio".
3.2.2. Organigramma studio di consulenza in ambito energetico
L'offerente deve garantire la collaborazione all'interno del proprio team
di lavoro di profili altamente qualificati nel campo della pianificazione
energetica.
3.2.2.1 Non è ammesso il submandato.
3.2.2.2 Sono esclusi dal concorso
tutti i membri delle Commissioni comunali, cantonali e federali con compiti
consultivi nell'ambito dell'esame di progetti energetici.
3.2.2.3 All'offerta deve essere allegato un organigramma del team che si
occuperà dell'elaborazione della strategia energetica 2050 della Città di __________
e del relativo PECo ai sensi del pt. 3.2.2 che riporti le funzioni chiave e la
struttura di lavoro, nonché le referenze delle persone chiave coinvolte nel
progetto richieste al pt. 3.2.2. I documenti devono essere allegati con
l'indicazione "criterio di idoneità - organigramma e referenze", compilando
gli appositi formulari forniti dal committente.
3.2.3 La documentazione richiesta va allegata separatamente all'offerta
con la dicitura "criteri di idoneità". La mancanza di uno
dei documenti richiesti quale criterio di idoneità comporta automaticamente
l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione.
Per quanto riguarda il criterio destinato a valutare i lavori analoghi,
il bando di concorso (cifra 5.3, pagg. 8-9) specificava quanto segue.
Nota
"lavori analoghi" (03):
Per lavori analoghi si intende l'esperienza acquisita da parte dello studio
offerente nell'ambito della pianificazione energetica, ed in particolare nel
numero di piani energetici comunali o strategie energetiche comunali elaborati.
Lavori analoghi: numero di piani energetici comunali o strategie energetiche
comunali elaborati negli ultimi 8 anni. Lo stato di consolidamento delle
referenze deve essere indicato nell'apposita tabella fornita dal committente.
Devono essere indicati l'anno di esecuzione e il committente (Comune). I lavori
analoghi saranno indicati nel formulario ufficiale al capitolo 2 "requisiti
di idoneità", le referenze saranno specificate per esteso anche nello
specifico formulario al capitolo 4 del formulario ufficiale.
In caso di consorzio, la referenza è valida anche se solo uno dei concorrenti
consorziati ha seguito il lavoro indicato. Per essere considerata valida, è
sufficiente che sia solo uno dei concorrenti consorziati ad aver seguito il
lavoro dichiarato.
Per ogni funzione viene calcolata una nota progressiva da 1 a 6 secondo il
principio lineare:
- Nota 6 all'offerente con la maggior esperienza nell'elaborazione e
redazione di
piani energetici comunali o strategie energetiche comunali;
- Nota 1 all'offerente con la minor esperienza nell'elaborazione e
redazione di piani
energetici comunali o strategie energetiche comunali;
- Le offerte verranno valutate proporzionalmente (nota minima 1), secondo
la se-
guente formula lineare:
Nx = (Lx - Lmin) * (Nmax -
Nmin) / (Lmax - Lmin) + Nmin;
dove:
Nx = nota per lavori analoghi Lx
Lx =
numero di lavori analoghi
Nmax = nota massima (=6)
Nmin = nota minima (=1)
Lmin = numero minimo di lavori
analoghi richiesto
La nota finale assegnata per "lavori analoghi"
risulterà dalla media ponderata delle note ottenute per le singole
offerte.
Nell'avviso di gara pubblicato sul Foglio ufficiale (cifra 12) e nel bando di concorso (cifra 18) era segnalata chiaramente la possibilità di ricorso contro gli stessi. Nessuno li ha tuttavia impugnati.
B. Prima dell'inoltro delle offerte, il committente ha comunicato a tutti i concorrenti le risposte alle domande pervenutegli. In particolare, evadendo il quesito postogli in relazione alla cifra 5.3 del bando di concorso [Nota "lavori analoghi" (03)]
Abbiamo realizzato dei piani energetici
regionali nei quali sono stati analizzati più Comuni contemporaneamente, il
potenziale energetico e la situazione di partenza sono stati comunque valutati
anche singolarmente per ogni Comune. Come verranno valutati questi lavori? Uno
studio regionale vale tanti "lavori analoghi" quanti Comuni sono
stati analizzati al suo interno?
ha fatto sapere che:
Per quanto concerne i lavori analoghi si intende
l'esperienza acquisita da parte dello studio offerente nell'ambito della
pianificazione energetica, ed in particolare nel numero di piani energetici
comunali e/o strategie energetiche comunali elaborati singolarmente.
Lavori analoghi: numero di piani energetici comunali o strategie
energetiche comunali elaborati negli ultimi 8 anni. Lo stato di consolidamento
delle referenze deve essere indicato nell'apposita tabella fornita dal
committente.
Pertanto vengono considerati unicamente i piani energetici comunali.
(cfr. risposte a complemento del bando di concorso del 30 gennaio
2018, risposta alla domanda 6).
C. Nel termine utile sono giunte al committente
quattro offerte, tra cui quella del Consorzio I__________ SA (Consorzio I__________),
composto delle ditte RI 1, RI 2, RI 3, RI 4 e RI 5, dell'importo di fr. 125'005.-,
e quella del Consorzio P__________ (Consorzio
P__________), formato dalle ditte CO 1, CO 2 e CO 3, del valore di fr.
121'980.-.
Valutate le offerte in base ai criteri di aggiudicazione prestabiliti, la
Divisione __________ ha allestito la graduatoria, che per quanto riguarda le
prime due concorrenti si presenta come segue:
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Economicità |
Attendibilità |
Lavori analoghi |
Formazione apprendisti |
Perfezionamento professionale |
Nota globale |
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45% |
20% |
27% |
5% |
3% |
100% |
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Consorzio P__________ |
5.865 |
4.467 |
6.000 |
5.475 |
4.500 |
5.562 |
|
Consorzio I__________ |
5.763 |
4.784 |
3.917 |
5.188 |
5.100 |
5.020 |
Preso atto dell'esito della valutazione, il 9 maggio 2018 il Municipio di CO 4 ha risolto di aggiudicare il mandato al Consorzio P__________, classificatosi al primo posto con 5.562 punti. La delibera è stata intimata alle parti il 15 maggio seguente.
D. Contro la predetta decisione il
Consorzio I__________, secondo in graduatoria con 5.020 punti, è insorto
dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento
dell'aggiudicazione e l'attribuzione a proprio favore della commessa previa
concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
Il ricorrente ha contestato in sostanza la nota (3.917) assegnatagli nel
criterio di aggiudicazione 3 in conseguenza del mancato riconoscimento di 36
referenze (segnatamente quelle addotte dalle consorziate RI 3, RI 4 e RI 5),
considerate non valide poiché non costituivano dei piani energetici comunali (PECo)
o strategie energetiche in senso stretto, bensì delle mappature energetiche,
e/o siti web, smart-city, ecc. Arbitrariamente, poiché se da un lato è vero
che, per trasparenza e nell'intento di meglio evidenziare quale sarebbe stato
l'apporto della RI 4 all'interno del consorzio, nel modulo di offerta, prima di
elencare le referenze specifiche della citata ditta, il ricorrente ha riportato
l'indicazione "sistemazione dei dati energia a livello dell'edificato"
(perché, appunto, secondo gli accordi
interni al consorzio sarebbe stata questa l'attività svolta dalla RI 4),
dall'altro è altrettanto vero che tali lavori costituiscono a tutti gli effetti
dei piani energetici comunali (planification
énérgétique territoriale) e/o delle strategie energetiche comunali (plan
directeur des énergies), come si evince dai doc. G e H. Epurate
dalla lista dei lavori analoghi riferiti alla RI 4 le referenze 46 (PECo già
conteggiati alla RI 2), 37 (pure già conteggiato altrove), 47 (Cantone __________)
e 51 (Regione energia __________), le rimanenti 32 opere rispondono appieno ai
requisiti del bando e devono poter essere considerate valide. La correzione da
apportare (riconoscimento di 67 referenze [a fronte delle 60 del Consorzio P__________],
per le quali percepirebbe la nota 6 e quindi 1.62 punti) - ha concluso
l'insorgente - è tale da sovvertire la graduatoria, permettendogli di scavalcare
il rivale.
E. a.
All'accoglimento dell'impugnativa si è opposto il committente, il quale ha
contestato per cominciare la documentazione (doc. G e H) esibita dal ricorrente
solo in sede ricorsuale al fine di stabilire il numero di lavori analoghi eseguiti
e osservato che nella misura in cui il Tribunale dovesse ammetterla, una simile
possibilità dovrebbe essere concessa anche agli altri concorrenti; in particolare
al Consorzio P__________, per il quale non sono state considerate valide le
referenze 2 (__________), 24 (__________), 26 (__________) e 28 (__________),
giacché presentate in maniera sommaria. Erroneamente, atteso che dopo aver
raccolto ulteriori informazioni in merito ai Comuni scartati dalla prima
valutazione, il Municipio è giunto alla conclusione che in realtà vi sarebbero
da considerare altri 55 Comuni (11 per l'__________, 23 per __________,
20 per __________ e 1 per __________). Anche volendo tenere in considerazione
tutti i lavori analoghi di cui non è stata presentata la documentazione
completa (115 referenze per il Consorzio P__________, 67 per il Consorzio I__________),
ha affermato l'ente banditore, la graduatoria rimarrebbe invariata, risultando il
risultato complessivo del Consorzio P__________
(5.562) in ogni caso superiore a quello (5.019) conseguito dal Consorzio I__________,
come ben emerge dalla valutazione di cui al doc. 3.
b. Anche il deliberatario ha sollecitato la reiezione del gravame, criticando
anzi tutto l'ammissibilità dei documenti G e H. Ha in seguito difeso l'operato
della stazione appaltante in merito alla valutazione delle referenze, in
particolar modo laddove ha scartato quelle (da 29 a 71) presentate dal
ricorrente. Tali opere, ha sottolineato, non possono essere considerati dei
PECo analoghi a quello richiesto dal Municipio; vuoi perché non soddisfano appieno
le esigenze contenutistiche di cui ai punti 3.1-3.3 del bando di concorso (cfr.
le referenze 29-71), vuoi perché riferite ad opere non ultimate (cfr. le referenze
18, 19, 36-68). L'aggiudicatario ha peraltro rilevato che la consorziata RI 2 è
membro del comitato decisionale della
Commissione consultiva del Fondo per le energie rinnovabili (CC-FER),
ente chiamato a pronunciarsi in merito a questioni importanti relative al PECo __________,
quali ad esempio il sussidiamento dello stesso e gli investimenti per le misure
di risparmio energetico che ne scaturiranno. Tale situazione pone la RI 2 - e
dunque il Consorzio I__________ medesimo di cui essa fa parte - in palese conflitto
di interessi con la gara e avrebbe dovuto indurre il committente ad escluderlo
come esplicitamente previsto dalla cifra 3.2.2.2 del bando di concorso. In via
subordinata, dovrebbero perlomeno essere scartate dall'offerta del Consorzio I__________
tutte le (16) referenze riconducibili alla RI 2. Il Consorzio P__________ ha
annotato infine di avere appreso, dalla nuova valutazione esperita dal committente,
che alcune delle referenze della consorziata
CO 1 a torto non erano state considerate valide; trattasi di PECo che
coinvolgono 55 Comuni in tutto e che devono quindi essere ammessi quali
referenze, portando a 115 (60 + 55) quelle valevoli.
c. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche è invece rimasto silente.
F. Con la
replica e la duplica le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive
posizioni, puntualizzandole ulteriormente.
a. La ricorrente ha dapprima ribadito la pertinenza delle 32 referenze a torto
escluse dalla stazione appaltante. Ha contestato inoltre la censura sollevata
con riferimento al presunto conflitto di
interessi della RI 2 e l'incompatibilità della medesima con la gara
rilevando che, se è pur vero che la RI 2 dispone di un membro nel Fondo per le energie
rinnovabili (FER) nella persona di __________, è però chiaro che egli non ha
alcun ruolo nell'ambito del progetto per l'elaborazione della strategia energetica
2050 della Città di __________, né direttamente, né indirettamente. Contrariamente
alle affermazioni del deliberatario, la CC-FER non sarà chiamata a decidere in
merito al sussidiamento del PECo della Città di __________ (competenza che
spetta all'Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili [UACER]); nel
contesto, essa ha invece esclusivamente un ruolo consultivo e propone
l'importo annuale da riversare ai Comuni.
b. Il Consorzio aggiudicatario ha dal canto
suo sottolineato che le regioni cui
si riferiscono le referenze (inizialmente) a torto scartate sono formate da più Comuni, sicché i termini
regionale e intercomunale sono in questo caso sinonimi. Ha
ribadito la critica riguardo all'incompatibilità della RI 2 e rilevato che, intervenendo
- per il tramite di un proprio quadro responsabile - nell'esame ad opera della CC-FER dell'attività dei Comuni in ambito energetico e preavvisando il riversamento degli
incentivi (cfr. art. 7 RFER), essa decide, in altri termini, con
quanto denaro sovvenzionare le misure del PECo a concorso. Nell'offerta
del ricorrente __________ riveste peraltro
un ruolo decisivo tant'è che le referenze indicate dalla RI 2 sono di sua
esclusiva pertinenza.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipante al concorso e destinatario materiale della decisione qui impugnata, il ricorrente è senz'altro legittimato a contestare l'aggiudicazione della commessa ad un altro concorrente (art. 37 lett. d LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm, RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base delle tavole processuali, senza
procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. Preliminarmente
occorre verificare se, come sostiene il deliberatario, il committente avrebbe
dovuto escludere il Consorzio I__________
dalla gara per il fatto che uno dei suoi membri è anche membro del comitato decisionale
della CC-FER.
2.1. Secondo l'art. 25 LCPubb, il
committente esclude dalla procedura gli offerenti che:
a) non adempiono ai criteri di idoneità;
b) hanno dato al committente indicazioni false;
c) non rispettano i principi sanciti all'art. 5 lett. c) e d) della legge;
d) hanno comportamenti tali da impedire un'effettiva e libera concorrenza o da ostacolarla in modo rilevante;
e) sono oggetto di una procedura di concordato o di fallimento;
f) hanno i medesimi titolari di offerenti che non adempiono ai principi dell'art. 5 o sono controllati dalle stesse persone;
g) hanno i medesimi titolari di offerenti esclusi ai sensi dell'art. 45 o sono controllati dalle stesse persone.
2.2. In virtù dell'art. 20 cpv. 1 LCPubb, il committente può esigere dall'offerente
la prova dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica. Dal canto suo, l'art.
10 cpv. 2 lett. j del regolamento di
applicazione della legge sulle
commesse pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del
12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) prevede che i documenti di
gara devono contenere le prove e i criteri di idoneità. Queste norme impongono al committente di predeterminare tanto i requisiti
che i concorrenti devono soddisfare per entrare in considerazione ai fini di un'aggiudicazione,
quanto le prove che devono produrre per dimostrarne l'adempimento. I criteri di idoneità devono
essere stabiliti in modo chiaro e preciso già al momento in cui viene aperto il
concorso e non soltanto al momento in cui il committente si pronuncia mediante
delibera sulle offerte pervenutegli.
I criteri di idoneità vanno chiaramente distinti dai criteri di aggiudicazione. I primi servono soltanto ad accertare se i concorrenti sono in grado di eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la prestazione richiesta. I secondi servono invece ad individuare l'offerta più vantaggiosa fra quelle presentate. Scopo dei criteri di idoneità è unicamente quello di permettere al committente di verificare preventivamente la bontà dei concorrenti per rapporto all'oggetto del concorso. Accertamento, questo, che deve precedere la scelta dell'offerta più vantaggiosa e che si conclude con l'esclusione dei concorrenti ritenuti inidonei.
L'accertamento preliminare
dell'idoneità dei concorrenti non ha luogo soltanto nell'ambito della procedura
di concorso secondo il metodo selettivo, ma anche nella procedura di concorso
monofase. Anche nei concorsi indetti secondo questo tipo di procedura, occorre
in effetti valutare preliminarmente l'idoneità dei concorrenti sulla base di
parametri oggettivi predeterminati dal bando di concorso, in modo da escludere
quelli che non forniscono sufficienti garanzie di affidabilità in punto ad una
corretta esecuzione dei lavori messi a concorso. Estromessi i concorrenti che
non soddisfano questi criteri, il committente procede poi alla scelta
dell'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati dal bando (STA 52.2016.65 del 12 luglio 2016
consid. 2.2. e rinvii).
2.3. I criteri d'idoneità
si suddividono in criteri di carattere generale e criteri di carattere
particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri che qualsiasi
concorrente deve soddisfare indipendentemente
dalla natura della commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in
particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in merito al
pagamento degli oneri sociali e delle imposte. Sono invece da annoverare
fra i criteri d'idoneità di carattere
particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate dalla legge
stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il capitolato a
dipendenza di sue specifiche esigenze.
2.4. Nell'evenienza concreta, il committente
ha inserito nelle prescrizioni del concorso diversi criteri di idoneità di natura
particolare, aprendo la gara agli uffici che operano con titolari o membri
dirigenti effettivi nell'ambito della pianificazione energetica quali consulenti specialisti per i temi energetici. Ha
nel contempo escluso la possibilità di partecipare al concorso per tutti
i membri delle Commissioni comunali, cantonali e federali con compiti
consultivi nell'ambito dell'esame di progetti energetici (cifra 3.2.2.2 del
bando).
Ora, come rettamente rilevato
dall'aggiudicatario, RI 2, membro del Consorzio I__________, riveste al
contempo il ruolo di membro della CC-FER (cfr. art. 7 cpv. 2 del regolamento
del Fondo per le energie rinnovabili; RFER; RL 741.260). RI 2, e quindi l'intero
Consorzio di cui fa parte, non era legittimato a partecipare alla gara e la sua
offerta doveva essere estromessa proprio in
applicazione della cifra 3.2.2.2 del bando di concorso, dato che la CC-FER (di
cui l'RI 2 è appunto membro) è l'ente preposto a valutare fra l'altro l'attività
dei Comuni in ambito energetico e a
preavvisare il riversamento degli incentivi cantonali ai Comuni in base alla
chiave di riparto (art. 7 cpv. 1 lett.
b RFER). Poco importa, dunque, che nella fattispecie il sussidiamento del PECo
della Città di __________ sarebbe accordato dall'UACER e non già dalla CC-FER [cfr.
art. 15 del Decreto esecutivo concernente l'attuazione di una
politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi
per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti
indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica tramite reti di
teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la promozione della
formazione, della postformazione e della consulenza nel settore dell'energia
del 6 aprile 2016; RL 741.270].
Parimenti irrilevante è la circostanza per cui __________, responsabile del Settore energia e territorio
dell'RI 2 e persona di contatto per l'ente rappresentato in seno alla CC-FER (cfr.
il documento "Commissioni consultive e gruppi di lavoro permanenti,
Composizione", scaricabile dal sito __________, pag. 94), non sia coinvolto nell'elaborazione della
strategia energetica 2050 della Città di __________ e del relativo PECo,
tant'è che non è indicato tra i responsabili del progetto (cfr. formulario ufficiale,
pag. 2), né figura nell'organigramma del team di lavoro. Stando così le cose, l'offerta del Consorzio I__________ era
irrimediabilmente da scartare. Questa conclusione non configura un eccesso di
formalismo (cfr. STA 52.2017.541 del 1° febbraio 2018), poiché la sanzione
dell'esclusione era chiaramente prevista dalle prescrizioni di gara, ovvero
dalla lex specialis del concorso che nessun concorrente ha impugnato rendendola
vincolante tanto per i partecipanti alla procedura (art. 40 cpv. 2
RLCPubb/CIAP) quanto per l'ente banditore, il quale, rinunciando ad escludere il
ricorrente dalla gara, l'ha in realtà inequivocabilmente disattesa, incorrendo
in una violazione del diritto sotto il profilo della parità di trattamento (art.
1 lett. c LCPubb). La censura in tal senso sollevata dal deliberatario risulta
dunque fondata. A fronte dell'esclusione del ricorrente dal concorso, l'aggiudicatario
rimane dunque primo in classifica, per cui non si rende necessario esaminare le
ulteriori censure (valutazione delle referenze) presentate dall'insorgente.
3. 3.1. Sulla base delle
considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere respinto, seppur
per altri motivi rispetto a quelli sollevati nel ricorso.
3.2. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della
domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.
3.3. La tassa di giustizia è posta a carico del Consorzio ricorrente secondo
soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Esso rifonderà al deliberatario,
patrocinato da un legale, un'indennità per ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, già
anticipata dal ricorrente, rimane interamente a suo carico. A titolo di
ripetibili il ricorrente verserà l'importo unico di fr. 2'000.- alle
ditte formanti il Consorzio P__________.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera