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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 30 maggio 2018 dell'
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RI 1
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contro |
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la decisione del 26 aprile 2018 (n. 206) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr. 800.- a titolo di sanzione disciplinare; |
ritenuto, in fatto
A. a. Il 10 febbraio 2018 __________
ha sporto una denuncia penale nei confronti delRI 1 per titolo di appropriazione
indebita, rimproverandogli in sostanza di non averle mai restituito una
chiavetta USB (contenente documenti riservati) che gli aveva consegnato in
vista dell'assunzione di un mandato; e ciò nemmeno a saldo avvenuto della sua
nota di onorario, cui inizialmente sarebbe stata condizionata la restituzione.
Il 23 febbraio 2018, il Procuratore pubblico
incaricato, pur ritenendo inadempiute le condizioni per l'apertura di un
procedimento penale, ha segnalato d'ufficio la fattispecie alla Commissione di
disciplina degli avvocati (Commissione), ravvisando nel comportamento del
legale, descritto dalla denunciante, possibili violazioni deontologiche.
b. Preso atto di tale segnalazione, il 22 febbraio
2018 la Commissione ha aperto nei confronti delRI 1 un procedimento
disciplinare per presunta violazione degli art. 12 lett. a della legge federale
sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61) e
19 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100; obbligo
di restituzione atti).
c. Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha contestato ogni addebito
mosso contro di lui. In particolare, ha affermato di essere sempre stato
disposto a restituire la documentazione in questione a patto che la signora __________
fissasse a tal scopo un appuntamento compatibile con la sua agenda, ciò che
tuttavia non avrebbe mai fatto.
B. Tenuto conto dell'ulteriore scambio di allegati, con decisione del 26
aprile 2018 la Commissione ha condannato RI 1 al pagamento di una multa
disciplinare di fr. 800.-.
La precedente istanza ha in particolare ritenuto che il denunciato, rifiutando
la riconsegna della chiavetta USB alla sua legittima proprietaria, fosse incorso in una manifesta violazione dell'obbligo di
restituzione degli atti. Ha tra l'altro osservato che egli avrebbe
facilmente potuto adempiere al suo dovere mediante invio raccomandato o
invitando l'interessata a ritirare quanto di sua spettanza presso il
segretariato dello studio legale, senza bisogno di fissare un apposito
appuntamento con lui, pretesa che non troverebbe alcuna giustificazione. La
sanzione è stata commisurata tenendo conto
della gravità dell'infrazione, della mancanza di segni di autocritica e
dell'assenza di precedenti.
C. Avverso la predetta decisione, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. L'insorgente lamenta anzitutto che la Commissione abbia assimilato la richiesta di un semplice appuntamento ad un rifiuto di restituire la chiavetta in questione. Precisa di essere sempre stato disponibile alla riconsegna - che non sarebbe mai stata subordinata al pagamento della propria nota professionale - e ritiene che pretendere la fissazione di un appuntamento non sia soltanto un suo diritto ma anche una necessità che si giustificherebbe alla luce della sua legittima prassi di consegnare la documentazione solo dietro dettagliata ricevuta sottoscritta in sua presenza. Mette inoltre in dubbio l'opportunità di procedere alla restituzione di documenti soggetti a segreto professionale per raccomandata. Rileva infine che considerare il suo comportamento una violazione deontologica grave rasenta l'inverosimile, osservando come la sanzione inflittagli non sia solo ingiustificata ma anche sproporzionata.
D. In sede di risposta, la Commissione ha deplorato il tono di sfida usato dal ricorrente, rinunciando per il resto a formulare osservazioni e riconfermandosi integralmente nel provvedimento impugnato.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LAvv. Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
25 cpv. 1 LPAmm). Ad una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3
e rimandi), le prove sollecitate dal ricorrente non appaiono infatti idonee ad
apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per
l'esito della controversia. I documenti agli atti permettono di pronunciarsi
con sufficiente cognizione di causa sugli estremi dell'infrazione, senza che si
renda necessario procedere all'audizione testimoniale di __________
(verosimilmente la segretaria dello studio legale). Neppure occorre dar seguito
alla richiesta dell'insorgente di essere personalmente interrogato, nella
misura in cui egli ha già avuto modo di esercitare compiutamente il suo diritto
di essere sentito per iscritto, mediante gli allegati di causa. Va infatti ricordato
che né la legislazione cantonale, né quella federale garantiscono alle parti il
diritto di esprimersi oralmente, essendo sufficiente che le stesse possano fare
valere le loro ragioni per iscritto (DTF 134 I 140 consid. 5.3; cfr. fra le
tante: STA 52.2011.436 del 3 novembre 2014).
2. 2.1. La LLCA garantisce la libera circolazione degli avvocati e stabilisce i principi applicabili all'esercizio dell'avvocatura in Svizzera (art. 1 LLCA). La normativa unifica e disciplina in modo esaustivo a livello federale taluni aspetti dell'esercizio dell'avvocatura, in particolare le regole professionali (art. 12-13) e le sanzioni disciplinari (art. 17; cfr. Messaggio del 28 aprile 1999 concernente la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati in: FF 1999, pag. 4983 segg., in particolare pag. 4984 e 5007, n. 172.2).
2.2. Giusta l'art. 12
lett. a LLCA, l'avvocato esercita la professione
con cura e diligenza. Secondo l'art. 400 cpv. 1 del codice delle obbligazioni
del 30 marzo 1911 (CO; RS 220), l'avvocato deve restituire al cliente tutto ciò
che per qualsiasi titolo ha ricevuto in forza del mandato. L'obbligo di
restituzione concerne non solo quanto gli è stato trasmesso dal cliente, ma
anche ciò che ha acquisito da terzi (cfr. DTF 122 IV 322 consid. 3c; Walter
Fellmann, in: Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar
zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, n.
33 ad art. 12; François Bohnet/
Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna
2009, n. 1222 e 2842). Per dottrina e
giurisprudenza la pretesa, di natura principalmente civile, rientra anche tra
le regole professionali dell'avvocato, in quanto emanazione del dovere di diligenza
ai sensi dell'art. 12 lett. a LLCA (cfr. Fellmann,
op. cit., n. 33 ad art. 12 con rinvii; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1222 e 2842 e
rimandi). L'obbligo di restituzione si estende a tutti quei documenti
riferiti alle operazioni che possono interessare il mandante, come la corrispondenza,
gli atti giudiziari, i contratti ecc., a eccezione di documenti puramente
interni, quali note, studi preventivi, progetti e ogni altro materiale
scientifico raccolto dal mandatario in vista dell'esecuzione
del mandato (cfr. DTF 122 IV 322 consid. 3c; Fellmann, op. cit., n. 33 ad art. 12; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2845). Si
riferisce anche ai documenti consegnati all'avvocato da un
potenziale cliente di cui per finire non accetta il mandato (cfr. Bohnet/Maternet, op. cit., n. 1222). La
restituzione degli atti deve avvenire entro un termine ragionevole, laddove 10
giorni dovrebbero di regola essere sufficienti (cfr. Fellmann, op. cit., n. 33 ad art. 12). L'avvocato non può
infine far dipendere la restituzione degli atti dal pagamento di un onorario:
egli non detiene infatti alcun diritto di
ritenzione sui documenti del cliente (DTF 122 IV 322 consid. 3c; RtiD II-2017 n. 62 consid. 5.1; Fellmann, op.
cit., n. 34 ad art. 12), né può far
valere l'eccezione di inadempimento del contratto (art. 82 CO; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2867).
Nello stesso senso anche l'art. 19 cpv. 2 LAvv ricorda che gli atti che sono
affidati all'avvocato sono restituiti all'avente diritto alla prima richiesta,
sia o meno coperto l'onorario.
3. 3.1.
Nella fattispecie, __________ - che il 2 febbraio 2018 si era rivolta al
ricorrente per ottenere un secondo parere nell'ambito di un contenzioso di
natura civile - aveva convenuto con lui che un formale mandato sarebbe stato
concluso soltanto qualora la sua assicurazione di protezione giuridica avesse coperto
i relativi costi. Nell'attesa di una conferma in questo senso e visti i tempi
stretti per l'inoltro di un eventuale ricorso, già nel corso del loro primo
incontro, gli ha consegnato una chiavetta USB contenente la documentazione afferente
al suo caso. Essendole stata negata la suddetta copertura, il 5 febbraio
successivo ha quindi comunicato all'insorgente, per il tramite della sua
segretaria, di non voler ulteriormente far capo alla sua consulenza e ha quindi
chiesto la restituzione della propria chiavetta USB.
Stando alla versione della signora __________, a quel punto il ricorrente,
sempre per il tramite della sua collaboratrice, avrebbe condizionato la
restituzione al pagamento in contanti della sua nota d'onorario (pari a fr.
250.-). Pagamento cui ha proceduto il 19 febbraio 2018, dopo che, asseritamente
a seguito di non poche insistenze, aveva ricevuto una regolare fattura (cfr.
nota professionale dell'8 febbraio 2018 e ricevuta di versamento, agli atti;
cfr. allegato alla denuncia del 10 febbraio 2018). Anche in seguito, recatasi
allo studio, le sarebbe tuttavia stata negata la restituzione, in assenza di
una richiesta d'appuntamento con l'avvocato. L'insorgente dal canto suo
contesta questa versione, negando in particolare di aver mai subordinato la
restituzione della suddetta chiavetta al pagamento delle sue prestazioni.
3.2. Ora, posto che il ricorrente non sarebbe in ogni caso stato legittimato a
rifiutare la riconsegna fino a saldo avvenuto del suo onorario (ritenuto come
l'avvocato non disponga di alcun diritto di ritenzione sugli atti consegnatigli
dal mandante né possa prevalersi dell'eccezione di inadempimento del contratto;
cfr. supra, consid. 2.2), in concreto a questo riguardo non occorre procedere
ad un puntuale accertamento dei fatti, dal momento che è in ogni caso
incontestato che __________ non è tuttora tornata in possesso della sua
chiavetta USB (cfr. ricorso, pag. 3) e ciò benché la sua prima richiesta in tal
senso risalga (almeno) al 9 febbraio 2018 (come risulta dal rapporto informativo
agli atti della Polizia cantonale, cui la donna si è rivolta quel giorno). Rivendicazione
cui l'insorgente si è sempre rifiutato di dar seguito. Ancora in questa sede egli pretende infatti che la signora dovesse fissare
a tal fine un appuntamento, adducendo che la riconsegna di documenti
richiede l'allestimento di una ricevuta di consegna redatta all'occorrenza con
indicazione dei singoli documenti (…), incluso lo spulcio dell'incartamento e quindi un certo lavoro del sottoscritto
che deve essere pianificato (…). In
realtà, come correttamente rilevato dalla precedente istanza, l'esigenza di
fissare un appuntamento non si giustifica in alcun modo. A prescindere dalla
possibilità di procedere con un invio postale (come peraltro in passato esatto
dalla giurisprudenza zurighese, cfr. Bohnet/Martenet,
op. cit., n. 2856) e pur considerando l'esigenza - legittima per l'avvocato - di
far firmare una ricevuta al (potenziale) cliente alla riconsegna (cfr. anche Bohnet/
Martenet, op. cit., n. 2846 e 2856 e riferimenti all'art. 88 CO), non vi
è alcuna valida ragione perché il cliente che desidera riavere la
documentazione di sua pertinenza debba appositamente prendere un appuntamento
con l'avvocato (verosimilmente a pagamento, come parrebbe essere stato confermato
dalla segretaria del ricorrente, cfr. allegato alla denuncia del 10 febbraio
2018). A maggior ragione nella presente fattispecie, in cui l'interessata aveva
consegnato al ricorrente solo una chiavetta USB, la cui restituzione costituiva
un atto tanto banale da rendere del tutto superfluo un incontro con il legale, il
quale avrebbe potuto facilmente lasciarla a sua disposizione presso il segretariato
del proprio studio. Del resto, l'eventuale attività consistente nell'elencare i
singoli documenti da restituire (in casu, come più volte ribadito, tutti
contenuti nella citata chiavetta, non esistendo invero alcun incarto da "spulciare")
non doveva necessariamente essere eseguita in presenza della signora.
Ne discende che la conclusione cui è giunta la Commissione merita piena conferma.
Rifiutandosi senza valide ragioni di riconsegnare, a prima richiesta ed entro
un termine ragionevole, la documentazione di spettanza di __________, l'insorgente
ha innegabilmente disatteso l'obbligo di restituzione - che come visto incombe
all'avvocato prima ancora della conclusione del mandato (cfr. supra,
consid. 2.2) -, incorrendo così in una violazione dell'art. 12 lett. a LLCA.
4. Ferme queste premesse, resta da verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente.
4.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure disciplinari seguenti:
a. l'avvertimento;
b. l'ammonimento;
c. la multa fino a fr. 20'000.-;
d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;
e. il divieto definitivo di esercitare.
La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).
La
Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella
scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale
multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione.
L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della
proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve
rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento
deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della
violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca
evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione
disciplinare deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento
adatto, necessario e proporzionato a tale fine. Così come avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice penale
svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in particolar modo
conto anche degli antecedenti e del comportamento tenuto dall'avvocato
durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2015.68 del 4 dicembre 2015
consid. 8; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas Poledna, in: Fellmann/Zindel
[curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/
Ginevra 2011, ad art. 17, n. 23 segg.).
4.2. In concreto, la violazione
commessa dal ricorrente dev'essere considerata di una certa gravità. Non giova poi
all'insorgente il fatto di non aver mostrato segni di autocritica e di ravvedimento e di avere anzi utilizzato in questo
contesto toni a dir poco sopra le righe, invero non appropriati alla sua
funzione (come emerge dagli allegati di causa, ma anche da quanto già riportato
nel rapporto informativo stilato il 14 febbraio 2018 dall'agente della Polizia
cantonale, che lo aveva contattato per telefono al fine di tentare, invano, di
trovare una soluzione amichevole). Inoltre, deplorevole è come a tutt'oggi egli
non si sia adoperato per rendere la chiavetta all'interessata, apparentemente
affranta dall'inspiegabile atteggiamento da lui assunto (cfr., ad esempio,
reclamo 1° marzo 2008, agli atti). Depone per contro a suo favore l'assenza di
precedenti disciplinari. Alla luce di tutto quanto precede, si giustifica
pertanto di confermare la multa di fr. 800.- inflitta dalla precedente istanza
per la violazione di cui si è detto. Avuto riguardo al margine di apprezzamento
di cui gode la Commissione in questo ambito (cfr. supra, consid. 4.1),
tale misura non appare ancora eccessiva. La sanzione così commisurata, situata
nella fascia inferiore di quanto previsto dalla norma, risulta tutto sommato opportunamente ragguagliata alle circostanze
del caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene
adeguatamente conto dell'incensuratezza del ricorrente e appare sufficiente a
richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto
disattesi.
5. 5.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente,
resta interamente a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera