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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 30 maggio 2018 dell'
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RI 1
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contro |
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la decisione del 26 aprile 2018 (n. 205) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr. 1'200.-, a titolo di sanzione disciplinare; |
ritenuto, in fatto
A. a. Il 19 dicembre 2011 l'avv. RI 1 è
intervenuto come notaio in favore dell'ing. __________ e dei membri della sua
famiglia per perfezionare un contratto successorio relativamente al patrimonio della
moglie __________, che ha pure designato il notaio stesso quale esecutore
testamentario. Lo stesso giorno, il notaio RI 1 ha rogato un altro atto
pubblico con il quale __________ ha donato la nuda proprietà dei propri
immobili ai figli, costituendo nel contempo un diritto di usufrutto vita natural
durante a favore suo e del marito.
b. Il 13 dicembre 2017 l'avv. RI 1 ha fatto spiccare nei confronti dell'ing. __________
un precetto esecutivo per un importo di fr. 500'000.- in nome e per conto della
__________ SA di __________, società di cui il predetto era stato
amministratore delegato con firma collettiva a due dall'aprile 2014 al luglio
2017, prima che, nel novembre di quell'anno, insieme ad altre persone
precedentemente legate alla stessa, costituisse una società concorrente (la __________
SA, pure con sede a __________) per operare nel medesimo settore d'attività.
B. a. Il 23 gennaio 2018 l'ing. __________
ha segnalato il comportamento dell'avv. RI 1 alla Commissione di disciplina degli
avvocati (Commissione). Il denunciante ha in particolare rimproverato al legale
di essere incorso in un conflitto d'interessi per aver funto prima da notaio
per la sua famiglia ed essere stato designato esecutore testamentario da sua
moglie e rappresentando ora la __________ SA contro di lui, per il recupero di
un presunto credito di fr. 500'000.-. Il precetto esecutivo sarebbe poi stato
spiccato in maniera vessatoria, senza che in precedenza fosse mai stato preteso
alcun pagamento.
b. Preso atto di tale
segnalazione, il 25 gennaio 2018 la Commissione ha aperto nei confronti
dell'avv. RI 1 un procedimento disciplinare per presunta violazione del dovere
di cura e diligenza e del divieto conflitto d'interessi (art. 12 lett. a e c della
legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 [LLCA;
RS 935.61], 16 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 [LAvv; RL
951.100], 11, 12 e 13 del codice svizzero di deontologia del 10 giugno 2005 [CSD]).
c. Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha contestato ogni addebito
mosso contro di lui. Dopo aver dato atto di conoscere da molti anni l'ing. __________
e di avere sempre avuto con lui (almeno sino a un paio di mesi prima) un
rapporto assai cordiale, ha rilevato che, quando ha appreso della sua partecipazione
alla costituzione della __________ SA, prima di promuovere la procedura
esecutiva per conto della __________ SA, gli ha inviato un sms per comunicargli
che, a fronte della situazione venutasi a creare, sarebbe stato opportuno
sostituire il contratto successorio. E ciò proprio per evitare qualsiasi
conflitto d'interesse, che in concreto sarebbe peraltro stato solo potenziale,
dato che, sino al decesso della moglie del denunciante e alla propria
accettazione, il mandato di esecutore testamentario non avrebbe avuto alcuna efficacia. Benché il segnalante gli avesse
risposto di avere già provveduto alla sostituzione e che egli sarebbe stato
contattato dal suo nuovo notaio, ciò non sarebbe mai avvenuto. Ritiene pertanto
che, se vi è stata qualche scorrettezza, questa l'abbia commessa l'ing. __________.
d. In replica, il segnalante ha in
particolare confermato che era in corso una modifica del contratto
successorio, evidenziando tuttavia come, all'epoca in cui è stato fatto
spiccare il precetto esecutivo, la situazione fosse ancora immutata e rimproverando
al denunciato di non avergli scritto una raccomandata per comunicargli che, in
attesa dell'avvenuta modifica, avrebbe rinunciato da subito al suo ruolo di
esecutore testamentario.
Dal canto suo l'avv. RI 1 ha osservato in duplica che sarebbe stato impossibile
rinunciare ad un mandato non ancora in essere, per di più contenuto in una
disposizione che poteva essere modificata in qualsiasi momento. Ha inoltre
ribadito che, se un potenziale futuro conflitto d'interessi esiste, ciò dipende
unicamente dal fatto che il denunciate e la testatrice nulla hanno intrapreso
per porvi fine, modificando la clausola che lo designa quale esecutore
testamentario. Ha infine chiarito che le pretese d'indennizzo della sua cliente
nei confronti del segnalante non si riferiscono solo alla sua partecipazione
alla costituzione di una società concorrente ma anche alla sua attività quale
amministratore delegato e responsabile della gestione contabile in seno a __________
SA, rivelatasi assai carente.
C. Con decisione del 26 aprile 2018, la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una multa disciplinare di fr. 1'200.- per i fatti segnalati dall'ing. __________, che ha ritenuto solo in parte costitutivi di una violazione delle regole professionali. La precedente istanza ha in particolare concluso che il denunciato fosse incorso in un conflitto d'interessi, avendo potuto prendere conoscenza nell'ambito della rogazione del contratto successorio del patrimonio della famiglia __________ e potendo tali informazioni, coperte dal segreto professionale, essere utilizzate nell'ambito di un'eventuale procedura civile promossa da __________ SA nei confronti del suo ex amministratore rispettivamente nel quadro di pignoramenti. Il suo comportamento avrebbe peraltro arrecato un pregiudizio alla signora __________ che dovrà sobbarcarsi i costi legati all'intervento di un nuovo notaio che sostituisca il patto successorio. Ha invece disatteso l'ulteriore addebito avanzato dal segnalante (violazione dell'obbligo di cura e diligenza), ritenendo che non vi fossero elementi per considerare abusiva l'esecuzione promossa nei suoi confronti. La sanzione è stata commisurata tenendo conto della gravità dell'infrazione e del precedente disciplinare dell'interessato.
D. Avverso la predetta decisione,
l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento.
L'insorgente contesta che all'origine del cambio di notaio vi sia l'avvio della
citata procedura esecutiva, rilevando come il rapporto di fiducia con il
segnalante sia venuto meno già prima e a dipendenza dell'agire di quest'ultimo.
Ribadisce che al momento dell'emissione del precetto esecutivo il mandato di
esecutore testamentario non era ancora in essere. Ritiene che, vista l'assenza
di correlazione tra il precedente e il nuovo mandato, non gli possa essere
rimproverato di avere escusso il suo ex cliente, le informazioni assunte
nell'ambito della rogazione dell'atto notarile non potendo nemmeno in via
ipotetica e inconsapevole giocare alcun ruolo nel quadro della nuova procedura.
E. In sede di risposta la Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi integralmente nel provvedimento impugnato.
Considerato, in diritto
1.
1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LAvv. Certa è la
legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato
dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il
gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in
ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. La LLCA garantisce la libera circolazione degli avvocati e stabilisce i
principi applicabili all'esercizio dell'avvocatura in Svizzera (art. 1 LLCA).
La normativa unifica e disciplina in modo esaustivo a livello federale
taluni aspetti dell'esercizio dell'avvocatura, in particolare le regole
professionali (art. 12-13) e le sanzioni disciplinari (art. 17; cfr. Messaggio
del 28 aprile 1999 concernente la legge federale sulla libera circolazione
degli avvocati, in: FF 1999, pag. 4983 segg., in particolare pag. 4984 e 5007,
n. 172.2).
2.2. Giusta l'art. 12 lett. c LLCA, l'avvocato
evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone
con cui ha rapporti professionali o privati. L'obbligo di fedeltà nei confronti
del cliente è molto ampio e si estende a tutti gli aspetti del mandato (cfr.
STF 2P.318/2006 del 27 luglio 2007 consid. 11.1). Il divieto di rappresentare e
patrocinare interessi contrastanti è un principio fondamentale della
professione forense, collegato alla clausola generale dell'art. 12 lett. a LLCA
- secondo cui l'avvocato esercita la
professione con cura e diligenza - e al precetto d'indipendenza sancito
dall'art. 12 lett. b LLCA (cfr. DTF 134 II 108 consid. 3 e rimandi, 130
II 87 consid. 4.2). Da questo dovere generale di fedeltà e indipendenza deriva
in particolare l'obbligo di evitare la doppia rappresentanza. L'avvocato non
può in generale rappresentare nella stessa
vertenza o in procedure tra cui sussiste
una connessione fattuale, parti che hanno interessi contrapposti, poiché
non potrebbe allora adoperarsi completamente né per l'uno né per l'altro
cliente. Ma non solo. Secondo il Tribunale federale, in base all'art. 12 lett.
c LLCA all'avvocato è pure di principio vietato agire in giustizia contro un
cliente per il quale svolge - contemporaneamente - un altro mandato (cfr. Giovanni Andrea Testa, Die zivil- und
standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten, Zurigo
2000, pag. 103 e 107). Dal profilo personale il divieto della doppia
rappresentanza non si limita infatti a procedimenti tra i quali sussiste una connessione fattuale, bensì copre ogni forma di
interessi contrastanti (cfr. DTF 134 II 108 consid. 3; Walter
Fellmann, in: Walter Fellmann/Gaudenz G. Zindel [curatori], Kommentar
zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, n.
103 e segg. ad art. 12; Walter Fellmann, Anwaltsrecht,
II ed., Berna 2017, n. 388).
2.3. Il dovere di fedeltà verso il mandante
perdura anche dopo la fine del
rapporto contrattuale, pertanto l'avvocato deve evitare conflitti d'interesse
anche quando assume un incarico contro un ex cliente. La portata dell'art. 12 lett. c LLCA non è quindi limitata a situazioni in cui si
tratterebbe di rappresentare nello stesso tempo interessi contrapposti. Unicamente a queste condizioni sono infatti realmente rispettate le finalità della normativa, che
tutela la fiducia del pubblico nei confronti degli avvocati e garantisce la
salvaguardia del segreto professionale (art. 13 LLCA; STF 2C_427/2009 citata
consid. 2.2 e rinvii; 2A.535/2005 del 17 febbraio
2006 consid. 3.1 e rif.). La possibilità di agire in qualità di
patrocinatore contro un ex cliente deve essere verificata
dall'avvocato con la massima diligenza, tenendo conto delle particolarità del
singolo caso. In generale, egli può accettare il nuovo incarico soltanto se è
escluso che possa avvalersi o debba discutere di circostanze di cui è venuto a
conoscenza nell'ambito di un precedente mandato sotto garanzia del segreto
professionale. Affinché il nuovo impegno gli sia precluso, è sufficiente che sussista
anche solo la possibilità di un utilizzo,
persino inconsapevole, delle conoscenze precedentemente acquisite. Deve perciò
essere evitata qualsiasi situazione già potenzialmente suscettibile di generare
un conflitto d'interessi, di cui, in casi dubbi, va presunta l'esistenza. Nell'ambito
della valutazione di questi aspetti, occorre tener conto della connessione e
del grado di identità tra l'oggetto del precedente e del nuovo mandato. La
probabilità di far capo a elementi appresi nello svolgimento dell'incarico
concluso è inoltre tanto più reale quanto più ampia è stata l'attività del legale
per il primo cliente e più stretto il rapporto di fiducia instauratosi.
Importante è pure il tempo trascorso, benché anche
dopo anni possano riaffiorare ricordi di fatti apparentemente
dimenticati (cfr. STF 2C_427/2009 citata consid. 2.2 e rinvii;
2A_535/2005 citata consid. 3.2 e rif.; STA 52.2015.546 del 20 marzo 2017 consid.
2.3). Questi principi valgono anche quando l'avvocato è intervenuto
precedentemente in altra veste, segnatamente nel quadro di un'attività
notarile. I doveri professionali dell'avvocato sanciti nell'art. 12 LLCA, e
segnatamente il dovere di fedeltà che discende dall'art. 12 lett. c LLCA, vista
la formulazione aperta della norma, non si riferiscono soltanto al rapporto
dell'avvocato con il proprio cliente, ma sono applicabili all'intera attività
professionale dell'avvocato, ovvero alla totalità dei suoi atti professionali (cfr.
DTF 131 I 223 consid. 3.4 e rif.) e quindi anche alla sua ulteriore attività
commerciale (cfr. STF 2C_407/2008 consid. 3.3 e rimandi; Fellmann, Anwaltsrechts, n. 411).
2.4. Secondo dottrina e
giurisprudenza, il rischio di incorrere in un conflitto d'interessi non deve
essere puramente astratto, bensì concreto ancorché non materializzato (DTF 141 IV 257 consid. 2.2, 135 II 145 consid. 9.1
e rif.; STF 1B_354/2016 citata consid. 3.1,
1B_293/2016 citata consid. 2.1; STA 52.2015.546 del 20 marzo 2017 consid. 2.3 e riferimenti
giurisprudenziali e dottrinali ivi citati). Non è quindi necessario che nel
caso di specie questo rischio si sia
realizzato e che l'avvocato abbia eseguito il suo mandato in maniera
criticabile o a sfavore del suo cliente (STF 1B_354/2016 citata consid.
3.1, 1B_293/2016 citata consid. 2.1 e rif.).
2.5. I principi testé esposti, oltre ad essere ricordati
dall'art. 16 LAvv, sono essenzialmente recepiti anche a livello di norme
deontologiche, le quali, pur non avendo valore normativo, nella misura in cui
riflettono una concezione largamente diffusa a livello nazionale, costituiscono
una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle regole professionali
sancite dallo Stato (cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1, 130 II 270 consid.
3.1.1; François Bohnet/Vincent
Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 296). Essi
sono in particolare ripresi dall'art. 11 CSD, giusta il quale l'avvocato evita
ogni conflitto tra gli interessi del suo cliente, i propri interessi e quelli
di altre persone con le quali intrattiene rapporti professionali o privati. Anche
l'art. 12 CSD ribadisce il concetto secondo cui l'avvocato non deve essere
nello stesso affare il consulente, il rappresentante o il difensore di più di
un cliente, se vi è un conflitto di interessi tra gli interessati o vi sia il
rischio che ne sorga uno (cpv. 1), precisando che, quando sorge un conflitto di
interessi, un rischio di violazione del segreto professionale o quando la sua
indipendenza rischia di essere lesa, l'avvocato rinuncia al mandato
conferitogli dai clienti interessati (cpv. 2). L'art.
13 CSD riprende anche il concetto
secondo cui l'avvocato non può accettare il mandato di un nuovo cliente se il
segreto professionale dovuto a un precedente cliente rischia di essere violato
o quando la conoscenza degli affari di precedenti clienti potrebbe causare loro
un pregiudizio.
3. 3.1. Nel caso di specie, nel
dicembre 2011 il ricorrente aveva rogato per conto della famiglia del
segnalante un contratto successorio con cui __________ aveva disposto del suo
patrimonio a favore dei figli e del coniuge (che aveva tra l'altro rinunciato a
far valere qualsiasi pretesa derivante dal regime matrimoniale) e designato il
notaio quale esecutore testamentario, nonché un atto di donazione della nuda
proprietà degli immobili della signora ai figli e di costituzione di un diritto
di usufrutto vita natural durante a favore di lei e del marito. In questo
contesto l'insorgente è venuto a conoscenza di informazioni relative al patrimonio
della famiglia __________, coperte dal segreto professionale, non fosse altro
che tramite il rapporto peritale relativo al valore delle proprietà immobiliari
rispettivamente il rapporto d'esercizio al 31 dicembre 2010 delle società __________
SA e __________ SA (cfr. contratto successorio, premessa D). Società,
quest'ultima, amministrata dal segnalante, che ha peraltro poi svolto prestazioni
di consulenza alla __________ SA (cfr. lettera di mandato del 1° aprile 2014),
di cui il segnalante è stato amministratore delegato dall'aprile 2014 al luglio
2017 (quando egli, a causa del deteriorarsi dei rapporti all'interno della
società, si è dimesso dalla carica). Il 30 novembre 2017, dopo essere venuto a
conoscenza che il denunciante, insieme ad alcune altre persone precedentemente
legate alla __________ SA, aveva dato avvio a una nuova società concorrente (la
__________ SA), il ricorrente gli ha inviato un sms del seguente tenore: "Credo
che a questo punto sia opportuno che tu sostituisca completamente il contratto
successorio fatto da me". Il segnalante gli ha quindi risposto via sms
di avere già provveduto e che un altro notaio lo avrebbe contattato in merito.
Senza che fosse stato formalizzato alcunché, l'insorgente ha accettato di
rappresentare la __________ SA in una procedura esecutiva nell'ambito della quale
quest'ultima reclamava dal denunciante il pagamento di un importo di fr.
500'000.- a titolo di indennizzo del pregiudizio causato con la sua attività
(di amministratore rispettivamente di consulente) a favore della società.
3.2. Ora, non v'è chi non veda come nella misura in cui egli ha assunto
l'incarico conferitogli da __________ SA, i cui interessi erano chiaramente
contrapposti a quelli del segnalante - per cui aveva come detto istrumentato
due atti pubblici che l'avevano messo a conoscenza di aspetti salienti
concernenti la sua sfera privata e patrimoniale (gli obblighi di informazione e
di consiglio che incombono a un notaio in ambito matrimoniale e successorio implicano
del resto che egli debba essere ragguagliato in modo completo sulla situazione
finanziaria e personale delle parti), dalla cui moglie era stato designato
esecutore testamentario e con cui oltretutto, per sua stessa ammissione,
intratteneva da anni rapporti privati (tanto da corrispondere informalmente con
lui via sms e incontrarlo per caffè e aperitivi) -, il ricorrente ha corso il
rischio concreto di incappare in un conflitto d'interessi. Egli stesso era del
resto consapevole dell'esistenza di un tale conflitto, tant'è che aveva chiesto
al denunciante, mediante un semplice sms, di
provvedere alla "sostituzione" del contratto successorio a suo
tempo rogato. Ma il conflitto si è addirittura materializzato quando, il 13
dicembre 2017, senza nemmeno sincerarsi della sorte di tale contratto,
l'insorgente ha inopinatamente proceduto in via esecutiva facendo spiccare nei
confronti del segnalante, in nome e per conto della __________ SA, il citato
precetto esecutivo da mezzo milione di franchi. Segnalante che, contrariamente
a quanto pretende il ricorrente e impropriamente indicato dalla precedente
istanza, non può in concreto realmente essere considerato un ex cliente, nella
misura in cui dagli atti emerge che ancora
nell'ottobre del 2017 l'avvocato-notaio aveva prestato il suo consiglio
rispettivamente aveva preparato delle modifiche al contratto successorio in
questione (cfr. e-mail del 23 ottobre 2017, doc. D, e duplica del
ricorrente del 15 febbraio 2018, pag. 2) ed è all'evidenza solo dopo che il
legale ha inteso schierarsi per la __________ SA che il rapporto professionale
si è bruscamente interrotto. In queste particolari circostanze, prive di
pertinenza appaiono quindi le censure relative all'assenza di connessione tra i
due mandati assunti dall'insorgente, uno a favore e l'altro contro il
segnalante.
In ogni caso, in concreto va tenuto conto del fatto che il ricorrente, come
visto, nell'ambito della sua attività notarile per conto della famiglia __________,
è senz'altro venuto a conoscenza di molte informazioni riservate relative alla
situazione personale ed economica della famiglia e specialmente del segnalante
(quali ad esempio il valore complessivo dell'usufrutto costituito a suo favore, ecc.). Informazioni acquisite in un
contesto di particolare fiducia richiamato ancora di recente e coperte dal
segreto professionale, ragione per cui un conflitto d'interessi sarebbe dato
quand'anche si volesse considerare che il denunciante non era più cliente
dell'insorgente nel momento in cui quest'ultimo ha assunto il mandato dalla __________
SA, il legale non potendo infatti escludere la possibilità di utilizzare, anche
solo inconsapevolmente, tali elementi nello svolgimento del nuovo mandato. Non
lo nega alla fin fine nemmeno il ricorrente, che anzi ammette che potrebbe
anche far capo a tali informazioni in una causa civile o in un pignoramento.
Ciò che non è ammissibile, ritenuto pure che, vista l'ampiezza delle conoscenze
e il contesto in cui sono state ottenute, a nulla vale l'obiezione che un
avvocato potrebbe acquisire determinati dati mediante una diligente procedura
probatoria (cfr. Fellmann, Kommentar,
n. 108a ad art. 12; Fellmann, Anwaltsrecht,
n. 410).
3.3. Sta di fatto che il comportamento del ricorrente ha causato un pregiudizio
alla famiglia __________, che si è vista costretta a rivolgersi a un altro
notaio (e ad assumersi le relative spese) per modificare il contratto
successorio, ciò che non sarebbe stato necessario se l'ampia fiducia in lui
riposta non fosse stata tradita. Ha peraltro pure indotto il segnalante,
unitamente ad altre due persone coinvolte nella nuova società, parimenti oggetto
di procedure esecutive promosse da __________ SA, a presentare al Ministero
pubblico un esposto penale con il quale, oltre che i responsabili della
società, ha denunciato ogni altra persona coinvolta nelle iniziative
esecutive, in particolare chi ha sottoscritto le
domande d'esecuzione - vale a dire il ricorrente - per avere avviato tali
procedure senza alcun motivo e senza una precedente richiesta formale di
pagamento all'unico scopo di trattenere gli interessati dall'intento di dare
avvio ad una nuova struttura societaria che operi nel medesimo settore,
ritenendo tale comportamento costitutivo del reato di coazione (art. 181 del
codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), subordinatamente
minaccia (art. 180 CP).
Da tutto quanto sopra discende che l'insorgente
avrebbe dovuto verificare con maggiore attenzione l'opportunità di procedere contro il segnalante per quindi giungere alla
conclusione che il fatto di dare avvio contro quest'ultimo a una procedura
esecutiva lo avrebbe posto di fronte ad un concreto rischio di conflitto d'interessi. Tanto più che, in casi dubbi, di una tale
situazione va presunta l'esistenza (cfr. STF 2C_427/2009 del 25 marzo
2010 consid. 2.2, 2A.594/2004 del 28 ottobre 2004 consid. 1.2). In queste
circostanze, assumendo l'incarico a favore della __________ SA l'avv. RI 1 è
quindi incorso in una violazione dell'art. 12 lett. c LLCA.
4. Ferme queste premesse, resta da
verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente.
4.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1
prevede le misure disciplinari seguenti:
a. l'avvertimento;
b. l'ammonimento;
c. la multa fino a fr. 20'000.-;
d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;
e. il divieto definitivo di esercitare.
La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).
La
Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella
scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di
un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della
professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della
proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve
rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in
maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole
professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre
poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso
concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale
fine. Così come avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice penale
svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in particolar
modo conto anche degli antecedenti, così come del comportamento tenuto
dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2015.68 del 4
dicembre 2015 consid. 8; Bohnet/Martenet,
op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas
Poledna in Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz,
Zurigo 2011, ad art. 17, n. 23 segg.).
4.2. In
concreto, l'avv. RI 1 ha infranto in modo piuttosto grave una regola
professionale fondamentale. La violazione è tanto più pesante se solo si
considera che egli non ha solo creato una situazione in cui il rischio di
incorrere in un conflitto d'interessi era concreto, ma ha addirittura
realizzato il suddetto rischio, avviando nei confronti del segnalante una
procedura esecutiva per il ragguardevole importo di fr. 500'000.-, costringendo
i coniugi __________ a rivolgersi a un altro notaio per modificare il contratto
successorio (con tutte le relative conseguenze a livello di costi) e inducendo peraltro
il segnalante a presentare un esposto penale contro di lui. L'infrazione appare
ancor più grave considerato che il ricorrente vanta una
lunga esperienza professionale e che quindi avrebbe dovuto accorgersi della
delicata situazione in cui si stava ponendo con l'avvio di una procedura
esecutiva nei confronti del segnalante. Non giova inoltre all'insorgente il
fatto di non aver mostrato segni di autocritica e ravvedimento. Neppure si può
trascurare che egli ha a suo carico un precedente disciplinare, peraltro
relativamente recente: il 22 giugno 2015 gli è stata infatti inflitta una multa
di fr. 400.- per avere violato il suo obbligo di
cura e diligenza nell'ambito dello svolgimento di un mandato di esecutore testamentario.
Alla luce di tutto quanto esposto, si giustifica pertanto di confermare la multa di fr. 1'200.- inflitta dalla Commissione, per la violazione di cui si è detto. La sanzione così commisurata, situata attorno al limite inferiore di quanto prescritto dalla norma, risulta adeguatamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto del precedente disciplinare del ricorrente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.
5. 5.1. Stante tutto quanto precede, il ricorso deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.
5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta
a carico dell'insorgente, secondo soccombenza.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera