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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 5 giugno 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 2 maggio 2018 (n. 2049) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 29 dicembre 2017 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato; |
ritenuto, in fatto
A. Il ricorrente RI 1, nato il __________ 1977, è titolare di una licenza di condurre. Al beneficio di una rendita AI dal 2009, in passato ha commesso più infrazioni per guida in stato di ebrietà (1998, 1999 e 2002), da cui sono scaturite anche delle revoche di sicurezza, l'ultima pronunciata il 27 marzo 2003, sulla base di un rapporto del Centro di cura dell'alcolismo Ingrado, che aveva attestato un'inidoneità alla guida per dedizione al consumo di sostanze psicoattive (alcol e medicamenti) e una problematica di natura caratteriale. La licenza di condurre - restituitagli nel 2008 (a fronte di una documentazione medica-psicoterapica e un referto dello psicologo del traffico attestanti l'avvenuta disintossicazione e scomparsa di una dipendenza psico-fisica da alcol rispettivamente di motivi d'ordine caratteriale) - gli è stata nuovamente ritirata nel 2013 (revoca d'ammonimento di un mese per eccesso di velocità) e nel 2015 (revoca d'ammonimento di 8 mesi, poi ridotta a 6 mesi, per inosservanza dei doveri in caso di incidente ed elusione dei provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida).
B. a. Giovedì 6 luglio
2017, RI 1 è stato sentito dalla Polizia cantonale in qualità di persona
informata sui fatti, per aver assistito a un'incidente. Risultato positivo a un
test per lo screening di droghe (Drugwipe) e avendo condotto un veicolo, il ricorrente è stato sottoposto a un prelievo del
sangue, che ha messo in evidenza la presenza di cocaina (con una concentrazione
di 13 µg/L, inferiore a quella fissata dall'art. 34 dell'ordinanza dell'USTRA del 22 maggio 2008 concernente
l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale; OOCCS-USTRA; RS
741.013.1), nonché di metadone, medicamenti ansiolitici (alprazolam) e antidepressivi
(citalopram/escitalopram) in quantitativi terapeutici (cfr. rapporto di analisi
del 7 agosto 2017 dell'Istituto Alpino di Chimica e Tossicologia, IACT). In
quel contesto egli ha dichiarato di aver sniffato, il giorno precedente, 0.8
grammi di cocaina (tra le ore 16.00 e le 23.00). Ha inoltre ammesso un consumo
di cocaina di 12 grammi negli ultimi 3 anni e di seguire una terapia
farmacologica (benzodiazepine e metadone).
b. Con decreto di accusa del 20 settembre
2017 il competente Procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole di ripetuta
contravvenzione all'art. 19a della legge federale sugli stupefacenti
e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812.121) per
avere, senza essere autorizzato, reiteratamente consumato almeno 11 grammi di
cocaina tra l'ottobre 2014 e il 5 luglio 2017, infliggendogli una multa
di fr. 200.-. Il magistrato ha invece abbandonato il procedimento per guida in
stato d'inattitudine (cfr. decreto d'abbandono del 20 settembre 2017).
C. a. Nel frattempo, alla
luce del rapporto di polizia, il 29 agosto 2017 la Sezione della circolazione -
sospettando seriamente una sua inidoneità alla guida - ha revocato all'insorgente
la patente a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato, con effetto
immediato, ordinandogli di sottoporsi a una perizia specialistica presso il
Centro medico del traffico (CMT).
b. Preso atto della perizia di medicina del traffico del 29 novembre 2017 della
Dr. med. __________ (che ha ritenuto l'interessato non idoneo alla guida) e
raccolte le osservazioni di RI 1, con decisione del 29 dicembre 2017 la Sezione
della circolazione ha risolto di revocargli la licenza di condurre a tempo indeterminato.
La riammissione alla guida è stata subordinata alle condizioni di:
a) presentare un rapporto di iQ-Center by Ingrado attestante: (1) il seguito di un percorso psicoeducazionale specifico e strutturato in una presa a carico di almeno 6 mesi (un colloquio mensile e un corso di prevenzione alla recidiva) atta ad approfondire le proprie condotte ed il suo rapporto con la guida, la strada ed il rispetto delle norme, nonché (2) l'astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti - durante il periodo semestrale di presa a carico psicoeducazionale - sulla base di analisi tossicologiche dell'urina eseguite a sorpresa (almeno una ogni 15 giorni) e/o del capello (almeno una ogni tre mesi) a cura dell'IACT;
b) superare un esame psico-tecnico a cura dello psicologo del traffico;
c) presentare un rapporto medico psichiatrico dello specialista curante attestante le patologie in corso, i trattamenti in atto e i farmaci prescritti (compatibili con la guida di veicoli del gruppo 1); e
d) un certificato di un oftalmologo attestante una visione sufficiente per la guida di veicoli del gruppo 1; e
e) un rapporto di verifica conclusiva di medicina del traffico steso dal CMT, attestante l'idoneità alla guida di veicoli a motore.
La risoluzione, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata adottata sulla
base degli art. 14 cpv. 1 e 2 lett. c, 16 cpv. 1, 16d cpv. 1 lett. b della legge federale sulla circolazione stradale
del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS
741.01), nonché 33 cpv. 4 dell'ordinanza sull'ammissione alla
circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).
D. Con giudizio del 2
maggio 2018, il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il gravame
interposto dal ricorrente avverso il suddetto provvedimento, che ha confermato
ad eccezione di una delle condizioni poste per la riammissione.
Dopo aver disatteso una censura riferita all'obbligo
di motivazione, il Governo - alla luce della predetta perizia e passati
in rassegna i diversi elementi (comportamento del ricorrente, sue dichiarazioni,
analisi di laboratorio, ecc.) - ha in sostanza ritenuto che l'insorgente non
fosse afflitto da una dipendenza da alcol, ma da un policonsumo di sostanze
stupefacenti, in particolare di cocaina, così come rilevato dal medico del
traffico. Ha quindi considerato che
presentasse un rischio più accresciuto degli altri utenti di mettersi alla
guida in stato d'inattitudine rispettivamente che non fosse in grado di
dissociare l'uso di stupefacenti dalla guida, come confermato dall'episodio del
6 luglio 2017. Di conseguenza, ha concluso che la misura di sicurezza disposta
nei suoi confronti fosse giustificata e appropriata, unitamente alle diverse
condizioni fissate, fatta salva quella riferita al rapporto medico psichiatrico
(c), che ha ritenuto frutto di un errore di trascrizione da parte del medico
del traffico (che, omettendo l'avverbio "non", avrebbe riprodotto
scorrettamente le conclusioni dello psichiatra interpellato, secondo il quale il
"seguito psichiatrico [..] non deve essere una condizione sine
qua non per la riammissione).
E. Avverso il predetto
giudizio, RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che sia annullato e riformato nel senso che gli venga restituita la
licenza di condurre, senza condizioni.
Dopo aver riproposto la censura di violazione del diritto di essere sentito, il
ricorrente, pur non contestando la completezza della perizia, ritiene che essa
contenga delle deduzioni arbitrarie, tali da renderla inattendibile. L'insorgente
nega fermamente di non essere idoneo alla guida per un policonsumo di sostanze,
fra cui l'alcol. Con riferimento alla cocaina, ricorda invece come la concentrazione
riscontratagli il 6 luglio 2017 fosse risultata inferiore alla soglia fissata
dall'art. 34 lett. c OOCCS-USTRA. L'uso di tale stupefacente, aggiunge, sarebbe
un episodio più unico che raro. Non sarebbe quindi possibile affermare
che egli ha guidato sotto l'influsso di cocaina. Tanto meno - sulla base delle
risultanze della perizia medica - si potrebbe ritenere che egli sia dipendente
da tale droga. La conclusione d'inidoneità a cui è giunta la Dr. med. __________
non terrebbe inoltre conto dell'esame clinico, della valutazione dello
psichiatra interpellato, né del parere favorevole del suo medico curante. Il
provvedimento, unitamente alle rimanenti condizioni per la riammissione,
sarebbe in ogni caso eccessivo e sproporzionato.
F. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Governo e la Sezione della circolazione, senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2
della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione
stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL
760.100).
Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente
toccato dal provvedimento impugnato, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1
della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL
165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è
dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
25 cpv. 1 LPAmm).
2. L'insorgente
lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito, per il
fatto che la Sezione della circolazione non avrebbe sufficientemente motivato
la propria decisione, a dispetto di quanto concluso dal Governo.
2.1. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per
iscritto. La citata disposizione legale si limita a stabilire il principio
della motivazione scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione
della motivazione, cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29
cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito ancorato in quest'ultima disposizione
assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa una
decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende tutte quelle
facoltà che devono essergli riconosciute affinché possa far valere
efficacemente la sua posizione nella procedura (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1,
133 I 270 consid. 3.1). Tra queste, anche il diritto a una motivazione sufficiente.
Tale diritto non impone tuttavia di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure proposti; è infatti
sufficiente che dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i
motivi su cui l'autorità fonda il suo ragionamento (cfr. DTF 139 IV 179 consid.
2.2, 138 IV 81 consid. 2.2, 137 II 266 consid. 3.2 e riferimenti). Dal punto di
vista formale, il diritto a una motivazione è rispettato anche se la
motivazione è implicita, risulta dai diversi considerandi componenti la
decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1), oppure da rinvii ad
altri atti (cfr. STF 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi).
2.2. La violazione del diritto di essere sentito implica, di principio,
l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di
successo nel merito (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1).
Il Tribunale federale ritiene tuttavia che una violazione del diritto di essere
sentito può essere sanata nell'ambito di una procedura ricorsuale, quando l'interessato
ha avuto la possibilità di esprimersi dinnanzi a un'autorità di ricorso che,
come in concreto, può esaminare liberamente le questioni di fatto e di diritto che
si pongono o - anche se la lesione è di una certa gravità - quando il rinvio
all'istanza precedente costituisca una formalità priva di senso e porti ad
inutili ritardi, inconciliabili con l'altrettanto importante interesse della
parte toccata a un giudizio celere (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117
consid. 4.2.2.2, 133 I 201 consid. 2.2 e rimandi).
2.3. In concreto, il Consiglio di Stato ha in sostanza ritenuto che dalla
decisione della Sezione della circolazione emergessero i fatti con i documenti
analizzati, le norme applicabili e le conclusioni della perizia di medicina del
traffico a cui rinvia (che ha ritenuto il ricorrente non idoneo alla guida),
nonché le condizioni alle quali è stata subordinata la riammissione alla guida.
Ha dunque stabilito che dal provvedimento risultassero con sufficiente chiarezza
le ragioni e le motivazioni che hanno indotto la precedente istanza a
confermare il provvedimento di sicurezza, senza impedire al ricorrente di
impugnarlo con cognizione di causa.
L'insorgente contesta questa conclusione, sostenendo in particolare che una
motivazione attraverso il rinvio ad altri atti presupporrebbe almeno che tali
documenti siano chiari. Ciò non sarebbe il caso per la perizia della Dr. med. __________
a cui ha rinviato l'autorità di prime cure, poiché conterrebbe incongruenze e
evidenti errori di trascrizione, segnatamente lo sbaglio, accertato dallo
stesso Governo, riferito al seguito psichiatrico (cfr. supra, consid. D e giudizio impugnato consid. 6). Ora, la
circostanza che un atto a cui rimanda una decisione possa contenere un errore
non comporta di per sé una lesione del diritto a una motivazione, che è
ossequiato anche se una motivazione è errata (cfr. STF 2C_630/2016 citata,
consid. 5.2 e rimandi). Censurabile nella fattispecie è semmai come la Sezione
della circolazione, nonostante l'eccezione relativa al predetto errore di trascrizione
fosse già stata sollevata dall'interessato con le osservazioni del 21 dicembre
2017, non abbia speso parola su tale aspetto (come invero sugli altri esposti),
ritenendola quindi solo implicitamente infondata. Tale atteggiamento non va
esente da critiche: per quanto il diritto di essere sentito non imponga di discutere
ogni argomento addotto, l'autorità è infatti di principio tenuta a trattare
almeno quelli che paiono di una certa pertinenza, indicando le ragioni su cui
fonda il proprio ragionamento (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5.1 e rimandi). Ad
ogni buon conto, considerato che l'insorgente, assistito da un legale, ha
potuto difendersi compiutamente davanti al Governo (e ora in questa sede),
riproponendo tutte le tesi già proposte senza successo, qualsivoglia lesione
del diritto di essere sentito può in concreto essere ritenuta sanata.
Oltretutto, un rinvio degli atti all'istanza
inferiore costituirebbe qui una sterile formalità, in un'ottica di
economia processuale.
3. 3.1. La licenza di condurre dev'essere revocata se
è accertato che le condizioni legali stabilite per il suo rilascio non sono più
adempite (cfr. art. 16 cpv. 1 LCStr). Secondo l'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr, la licenza deve in particolare
essere revocata se il conducente soffre di una forma di dipendenza che
esclude l'idoneità alla guida (cfr. anche art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr). La licenza potrà essere nuovamente
rilasciata se è scaduto un eventuale termine di sospensione legale o prescritto
e la persona colpita dal provvedimento può comprovare che non vi è più
inidoneità alla guida (cfr. art. 17 cpv. 3 LCStr).
3.2. II Tribunale federale reputa affetto da
tossicodipendenza l'individuo che presenta più di qualsiasi altra
persona il rischio di mettersi al volante di un veicolo in uno stato - durevole
o temporaneo - pericoloso per la circolazione. Nell'interesse della sicurezza
del traffico stradale deve essere assimilato alla tossicodipendenza anche il
consumo regolare di stupefacenti, qualora, per quantità e frequenza, esso sia
suscettibile di diminuire l'attitudine alla guida dell'interessato.
L'inidoneità può essere ammessa in particolare allorquando l'interessato non è
più in grado di scindere l'uso della droga
dalla guida di un veicolo a motore, o se vi è un rischio importante che si
ponga al volante sotto l'influsso di
queste sostanze (cfr. DTF 129 II 82 consid. 4.1, 127 II 122 consid. 3c, 124 II
559 consid. 3d). A questo riguardo sono pure determinanti le abitudini di
consumo del conducente, i suoi precedenti, il suo comportamento nell'ambito
della circolazione stradale e la sua personalità (cfr. DTF 128 II 335 consid.
4a; STF 1C_365/2013 dell'8 gennaio 2014 consid. 3).
4. In concreto, la Sezione della circolazione ha fondato la revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato sulla perizia della Dr. med. __________, che ha esaminato il ricorrente presso il CMT il 26 ottobre 2017. Il medico del traffico SSML, ripercorsi i precedenti e l'episodio occorso il 6 luglio 2017, dopo un'anamnesi, ha indagato nel corso di un colloquio il comportamento dell'insorgente in relazione al suo consumo di alcol e di sostanze stupefacenti (cannabis, cocaina ed eroina); ha inoltre proceduto a un esame clinico e ad analisi tossicologiche, raccolto informazioni dal medico curante (Dr. med. __________) e una valutazione psichiatrica (Dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia). A fronte dei diversi elementi, di cui si dirà per quanto occorre in seguito, il perito ha quindi ritenuto data, dal punto di vista medico:
"- un'acuità visiva non corretta non valutabile (lenti a contatto [..];
- una valutazione psichiatrica effettuata il 3 ottobre 2017 che conclude: "durante l'attuale valutazione l'interessato si è mostrato collaborante, senza alcun segno di agitazione e ben compensato. Il colloquio è stato ben strutturato e il sottoscritto, durante l'attuale valutazione non ha trovato patologie gravi, in particolare nessuna instabilità emotiva. L'interessato ha sofferto fino al 2006 di una dipendenza da oppiacei, da allora è trattato con una terapia sostitutiva con metadone. L'abuso di cocaina e di alcol sarebbe stato sporadico e da diversi mesi è astinente. L'unico impedimento oggi per la guida di un veicolo costituisce la combinazione farmacologica tra un farmaco oppiaceo e una benzodiazepina. Ritengo utile per l'interessato un seguito psichiatrico, anche per la rivalutazione della terapia farmacologica, ma questo deve essere una condicio sine qua non per la riammissione alla guida. Dal punto di vista psichiatrico, se l'esame del capello mostra l'assenza di stupefacenti e di alcol e se l'interessato ha anche sospeso la terapia con alprazolam, ritengo possibile la riammissione alla guida di un veicolo a motore (..)".
- un consumo di alcol problematico in passato, senza dipendenza (in presenza di un solo criterio di dipendenza secondo la definizione della CIM-10) e nel contesto di una probabile difficoltà a dissociare alcol e guida (in presenza di 3 precedenti per guida in stato di ebrietà nel 1998, 1999 e 2002, di 3 perizie specialistiche e di un programma specialistico effettuato presso Ingrado). Sulla base delle dichiarazioni dell'interessato egli è attualmente astinente, come confermato dai risultati dell'analisi del capello che mostrano un'astinenza dal consumo di etanolo nei 3-4 mesi antecedenti il prelievo;
- un policonsumo di sostanze stupefacenti con:
· un consumo occasionale di cannabis tra i 15 e i 20 anni con astinenza attuale;
· una dipendenza all'eroina fino al 2009 con assunzione regolare di Ketalgine ancora attuale;
· una dipendenza da cocaina (in presenza di 3 criteri di dipendenza secondo la definizione della CIM-10), sulla base delle dichiarazioni dell'interessato e dei risultati delle analisi effettuate nel contesto della perizia che mostrano un debole consumo con un arresto in seguito (ultimo consumo dichiarato dall'interessato a luglio 2017). Visto il policonsumo di sostanze e la ricaduta ancora recente nell'uso di cocaina, ritengo che prima di essere riammesso al beneficio della propria autorizzazione alla guida, l'interessato dovrà fornire prova di essere capace di astenersi dal consumo di alcol e droghe per un periodo totale di almeno 6 mesi. Inoltre al fine di garantire una prognosi migliore ritengo necessario che sia valutato anche da uno psicologo del traffico".
Ha pertanto concluso che il ricorrente non fosse idoneo alla guida dei veicoli
a motore del gruppo 1, indicando le possibili condizioni per la riammissione
alla guida, che la Sezione della circolazione ha in sostanza fatto proprie
nella decisione del 29 dicembre 2017 (cfr. supra, consid. Cb).
5. Ora,
contrariamente a quanto censura il ricorrente - come si vedrà meglio qui di
seguito - dall'esame degli atti non emergono seri e validi motivi per scostarsi
dalla valutazione del medico del traffico, che ha rassegnato un referto tutto
sommato concludente, motivato e scevro di contraddizioni (cfr. DTF 133 II 384
consid. 4.2.3; STF 1C_106/2016 del 9 giugno 2016 consid. 3.1 e rimandi). E ciò,
al di là dell'evidente svista in cui è incorsa la Dr. med. __________ nella
trascrizione delle conclusioni dello psichiatra, in cui ha omesso un avverbio "non",
così come indicato dal Governo ([..] Ritengo utile per l'interessato un
seguito psichiatrico, anche per la rivalutazione della terapia farmacologica,
ma questo non deve essere una condizione sine qua non per la
riammissione alla guida [..]; cfr. scritto del 4 ottobre 2017 del Dr. med. __________,
pag. 2; ndr. ns. sottolineatura). Per quanto tale abbaglio non appaia trascurabile
e abbia comportato l'annullamento da parte del Governo di una delle condizioni
(lett. c) poste per la riammissione - ciò che qui nessuno contesta -, lo
stesso non è tale da minare l'attendibilità del referto e la conclusione di
inidoneità alla guida del ricorrente a cui è giunto.
6. Il medico del
traffico, come ben emerge dalle sue conclusioni, ha in particolare ritenuto l'insorgente
non idoneo alla guida in ragione di un policonsumo di sostanze stupefacenti (cfr.
infra, consid. 7). Certo, ha pure evidenziato un problematico consumo di
alcol in passato - ciò che appare innegabile a fronte delle reiterate guide in
stato di ebrietà in cui è incappato negli anni e che hanno determinato, da ultimo, una revoca di sicurezza
della licenza di condurre nel 2003, restituitagli solo nel 2008 (consid.
A). Contrariamente a quanto lamenta il ricorrente, la specialista non gli ha
invece imputato un'attuale dipendenza o abuso eccessivo di tale sostanza.
Cadono quindi nel vuoto tutte le critiche che solleva al riguardo. Il comportamento tenuto in passato dall'insorgente,
come essenzialmente anche evidenziato dal Governo, non è ad ogni modo senza
importanza ai fini di una valutazione globale e delle condizioni che s'impongono
(cfr. infra, consid. 7.4).
7.
7.1. Per quanto concerne gli stupefacenti, dalla perizia emerge
che RI 1, nel corso del colloquio, ha ripercorso i suoi consumi, passati e
recenti. Dopo aver ammesso un uso di cannabis in giovane età (tra
i 15 e i 20 anni) - poi cessato perché passato a droghe più pesanti -
per la cocaina il ricorrente ha dichiarato un inizio di
consumo di questa sostanza all'età di 24 anni nel 2001 precisando: "ho
iniziato a sniffare perché nel mio gruppo la consumavano, comunque ne consumavo
abbastanza, l'uso era quotidiano ne ho usato per 2 anni interi e poi ero già
agganciato all'antenna di Locarno e mi hanno un po' instradato e ho scelto di
andare a Villa Argentina nel 2004, poi ho avuto una ricaduta nel 2005 e poi nel
2006 e poi dal 2007 sono stato pulito fino al 2016. Nel 2016 un po' carico
della mia attività e poi un po' la mancanza di denaro, lo stress mi ha portato
a sentire delle responsabilità mie verso me stesso, la mia famiglia la mia compagna
e non lo so mi sono sentito schiacciato e al bar girava, ho incontrato qualcuno
del vecchio giro e purtroppo ci sono ricaduto, avevo voglia di consumare cocaina
e la consumavo, lì la consumavo il weekend il sabato o il fine settimana poi
per due settimane non consumavo e poi due sabati molto sporadico e poi appunto
come si può dire molto occasionale. Poi ho consumato fino a 3 mesi e mezzo fa,
luglio 2017. Poi niente è successa questa cosa della strada che mi hanno fatto
questo test e mi hanno trovato positivo e poi sono andato in crisi, all'inizio
è stato difficile, ma gli anni fatti precedentemente in Villa mi hanno salvato
e se non ero corazzato così, non ce l'avrei fatta e questo grazie a tutto
quello che avevo fatto prima. Poi non ho più consumato, per il futuro voglio
rimanere astinente, sono più positivo di prima, ho degli obiettivi e non vi
entra la sostanza di certo". Per l'eroina il ricorrente
ha invece dichiarato un inizio di consumo di questa sostanza all'età di 19
anni precisando: "ci sono molti perché per cui ho iniziato, c'era un
bisogno di evadere di sicuro e poi forse la compagnia, ho iniziato fumandola
normalmente ogni tanto perché lavoravo poi nel 2002 non l'ho più usata ci sono
state molteplici cose una compagna che mi ha lasciato, ero in crisi, scelga lei
ero veramente in crisi e non ero pronto ad affrontare il mondo reale e quindi
ho consumato ancora fino al 2002 poi sono passato alla cocaina, poi ho avuto
una ricaduta nel 2005 durante il percorso, poi ho rigato dritto e sono rimasto
astinente 12 mesi e poi sono ricaduto a fine 2006, poi ho chiesto subito aiuto,
era una ricaduta psicologica, mi trovavo solo, avevo perso la compagna e sono
andato in crisi. Poi ho iniziato un altro percorso di 24 mesi fino al 2008 e
poi son uscito da Villa Argentina e non ho più consumato, sono 11 anni che sono
astinente e non voglio più consumare in futuro".
Le analisi tossicologiche del capello hanno messo in luce concentrazioni di
cocaina e del suo metabolita (1160 pg/mg; Benzoilecgonina: 320 pg/mg), di
metadone (23'000 pg/mg; e metabolita EDDP 220 pg/mg), nonché di
citalopram/escitalopram (antidepressivo; principio attivo di Citalopram,
Seropram e Cipralex) e di alprazolam (ansiolitico, benzodiazepina; principio
attivo di Xanax®). Risultati, questi, che secondo l'IACT sono
compatibili con un debole consumo, rispettivamente un arresto del consumo di
cocaina, un consumo regolare di metadone, un'assunzione di citalopram/escitalopram
e alprazolam e un'astinenza da etanolo. Inoltre l'analisi qualitativa delle
urine ha riscontrato la presenza di metadone e EDDP, di citalopram/escitalopram
e di zolpidem (ipnotico; principio attivo di Stilnox®), ciò che è
indice di un'assunzione recente di queste sostanze (cfr. perizia pag. 10 seg. e
rapporto di analisi IACT del 16 novembre 2017).
Alla luce delle analisi, ma pure delle dichiarazioni del ricorrente, il medico
del traffico ha dedotto un policonsumo di stupefacenti, con anche una
dipendenza dalla cocaina in presenza di tre criteri secondo la definizione
della CIM-10 (o ICD-10; Classificazione Internazionale delle Malattie e dei problemi
sanitari correlati, 10a revisione, Organizzazione mondiale della
sanità): maggiore tolleranza, "craving" (desiderio intenso di
consumare) e consumo reiterato (nonostante le conseguenze nocive), avendo
recidivato
malgrado il supporto dell'Antenna Icaro di Locarno e il soggiorno a Villa
Argentina (cfr. perizia, pag. 12 e 17).
7.2. Invano il ricorrente minimizza anzitutto il suo consumo di cocaina,
affermando che si tratterebbe di un episodio più unico che raro. Al di
là del fatto che, di solito, un singolo consumo di questa droga non è nemmeno
rilevabile nell'analisi del capello (cfr. Isa Thiele, Neue
Aspekte in der Fahreignungsbegutachtung beim Drogenkonsum, in: René
Schaffhauser, Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2005, pag. 117; Markus R. Baumgartner, Nachweis des Konsums von psychotropen Substanze
und Alkohol mittels Haaranalyse, in: Therapeutische Umschau 2011, pag. 272;
inoltre, decisione del 5 gennaio 2017, n. IV-2016/92, Verwaltungsrekurskommission
di San Gallo, consid. 2c, bb), la sua affermazione non appare affatto
convincente, ove solo si consideri che egli stesso ha ammesso, davanti al
medico del traffico, che - prima del luglio 2017 - la sniffava anche ogni due
settimane, il weekend il sabato o il fine settimana, e ciò dal 2016. In
realtà, RI 1 è ricaduto in un uso ricorrente di cocaina almeno da un paio di
anni prima (2014), come aveva già dichiarato nell'ambito del procedimento
penale sfociato nel decreto d'accusa del 20 settembre 2017 per infrazione all'art.
19a LStup. Da questo profilo, non emerge quindi una linearità nel
descrivere i propri consumi. In tal senso si nota pure che il suo ultimo uso
ammesso (5 luglio 2017) non coincide nemmeno con un sabato o un week-end,
ma un normale giorno settimanale (mercoledì). Stupisce altresì che egli abbia
effettivamente consumato (solo) il 5 luglio (fino alle 23.00) e non giovedì 6
luglio 2017, giorno in cui si è messo al volante della sua auto: considerato
che la cocaina (sostanza madre), a differenza del suo metabolita (benzoilecgonina),
permane di regola nel sangue solo tra le 4-6 ore (cfr. STF 1C_365/2013 dell'8 gennaio 2014 consid. 4.2),
suscita più di un interrogativo la circostanza che - a distanza di circa 22 ore
dall'ultimo uso indicato - nel suo campione di sangue (prelevato il 6 luglio
2017 alle ore 21.00; cfr. rapporto di analisi IACT del 7 agosto 2017) si sia
potuta riscontrare ancora una concentrazione di cocaina di 13 µg/L (9-17),
invero non molto inferiore a quella (15 µg/L) fissata dall'art. 34 OOCCS-USTRA.
Al di là di quest'ultimo appunto, a giusta
ragione il Governo ha ad ogni modo ritenuto sostenibile che il ricorrente, il 6
luglio 2017, si fosse messo al volante in uno stato d'intossicazione da
cocaina. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per le sostanze
elencate all'art. 2 cpv. 2 dell'ordinanza sulle norme della circolazione
stradale del 13 novembre 1962 (ONC; RS 741.11) - fra cui la cocaina - vige una
tolleranza zero (cfr. STF 1C_365/2013 citata consid. 4.3, 1B_180/2012 del 24
maggio 2012 consid. 3.2). La guida di un veicolo sotto l'influsso di cocaina,
indipendentemente dalla quantità consumata, è quindi in ogni caso vietata (art.
2 cpv. 2 ONC). Non portano ad altra conclusione i limiti quantitativi fissati
dall'art. 34 OOCCS-USTRA, che servono in primo luogo quale valore indicativo
per il reato penale di guida in stato d'inattitudine (art. 91 cpv. 2 LCStr).
Nell'ambito di una verifica dell'idoneità alla guida rispettivamente per il
quesito di una revoca di sicurezza (preventiva) questo valore ha invece solo un'importanza
limitata; un segno d'inidoneità è dato già solo se il test è risultato positivo
(cfr. STF 1C_365/2013 citata consid. 4.3). È inoltre importante ricordare che
la cocaina rientra fra le droghe "pesanti", con un potenziale di
dipendenza molto elevato (cfr. Manuale "Indizi
per l'inidoneità a condurre" edito dal Gruppo di esperti "Sicurezza
della circolazione stradale" del 26 aprile 2000, pag. 4). Essa presenta
svariati effetti psichici: in un primo stadio, genera euforia, un aumento degli
stimoli e dell'autostima, con effetti disinibitori, una diminuzione della
capacità critica e una maggiore predisposizione ad assumere rischi. In seguito,
insorgono sovente ansietà, e poi depressione, nervosismo e sonnolenza, che
possono durare parecchie ore (e ben oltre a quanto sia rilevabile la cocaina
nel sangue). Ne discende che, dopo un uso di questa droga, la guida di un
veicolo risulta potenzialmente a lungo rischiosa (cfr. Thiele, op. cit., pag. 109 e 112; Marcel Alexander Niggli/Gerhard Fiolka, Fahren in
fahrunfähigem Zustand: Voraussetzungen, Konsequenzen, Erfahrungen, in: Thomas
Probst/Franz Werro, Strassenverkehrsrechts-Tagung 10.-11. Juni 2010, pag. 18
seg.). A maggior ragione se assunta - come nel caso del ricorrente - in
concomitanza di altre sostanze psicotrope. È in effetti incontestato che egli
faccia da anni uso di Ketalgine®. Il metadone, oppiaceo sottomesso
alla LStup (cfr. Allegato 1 all'ordinanza del DFI sugli elenchi degli
stupefacenti, delle sostanze psicotrope, dei precursori e dei coadiuvanti chimici
del 30 maggio 2011; OEStup-DFI; RS 812.121.11, in relazione con l'art. 2 LStup),
può compromettere la capacità di reazione durante la guida di un veicolo, in
particolare quando è constatato il consumo simultaneo di altre sostanze (benzodiazepine,
alcol, cannabis, ecc.; cfr. Manuale "Indizi
per l'inidoneità a condurre" citato, pag. 5; Bruno Liniger, Drogen, Medikamente und
Fahreignung, in: Arbeitsgruppe Verkehrsmedizin der Schweizerischen Gesellschaft
für Rechtsmedizin, Handbuch der verkehrsmedizinischen Begutachtung, Berna 2005,
pag. 37 seg.; cfr. inoltre STF 1C_593/2012 del 28 marzo 2013 consid. 3.3).
Le analisi hanno inoltre attestato un uso regolare di alprazolam (Xanax®),
che è un ansiolitico (benzodiazepina) indicato per il trattamento di stati d'angoscia,
tensione e panico (cfr. rapporti di analisi IACT del 7 agosto e 16 novembre
2017). Rientrante nelle sostanze psicotrope soggette alla LStup (cfr. citato
allegato 1 dell'OEStup-DFI), tale sostanza è atta a produrre stanchezza,
sonnolenza e debolezza muscolare, diminuendo la capacità di guida già a partire
da dosi terapeutiche (cfr. rapporto di analisi IACT del 7 agosto 2017; cfr. pure
il compendium dei medicamenti, www.compendium.ch). L'insorgente assume inoltre
antidepressivi (Citalopram, con i principi attivi citalopram/escitalopram). Pur
avendo una minore o moderata influenza sulla capacità di guidare, come tutti
gli psicofarmaci, anch'essi possono ridurre la capacità di giudizio e la
reattività nelle situazioni di emergenza (cfr. rapporto d'analisi IACT del 7
agosto 2017).
7.3. Ora, a fronte di tutto quanto precede,
occorre ritenere che le deduzioni del medico del traffico riferite al
policonsumo di sostanze, con anche una dipendenza da cocaina, non
appaiono insostenibili. Al di là della sua recente riduzione rispettivamente
arresto del consumo di cocaina (negli ultimi 3-4 mesi precedenti il prelievo),
egli ha tutto sommato mostrato su un lungo periodo di aver consumato questa
droga "pesante" con una certa regolarità, tolleranza e desiderio ("avevo voglia di cocaina e la consumavo"),
senza di fatto essere in grado di farne a meno, nonostante le sue conseguenze
nocive (malgrado il supporto e il percorso terapeutico passato, nonché il
trattamento di metadone e i farmaci assunti), così come in sostanza rilevato,
in modo un po' stringato ma sostenibile, dal medico del traffico
(perizia, pag. 12). Peraltro, anche l'assunzione combinata di più sostanze
psicotro-pe può condurre a una dipendenza, senza che debba esservi dipendenza
nei confronti di una singola sostanza (cfr. Bernhard
Rütsche/Nadja D'Amico, in: Basler Kommentar SVG, Basilea 2014, n. 45 ad
art. 16d). Egli ha invero rivelato anche una tendenza a minimizzare i propri
consumi di sostanze, ciò che può apparire problematico, poiché in tal modo ne
vengono sottovalutati gli effetti sul comportamento nella circolazione stradale
(cfr. citata decisione del 5 gennaio 2017 Verwaltungsrekurskommission San Gallo
consid. 2c/cc). Non si può poi affermare che egli abbia una capacità di
rinunciare al concomitante uso di sostanze (cocaina, metadone, benzodiazepine)
rispettivamente di scinderne l'uso dalla guida, come del resto avvalorato dall'episodio occorsogli il 6 luglio 2017.
In tal senso, benché non presenti una dipendenza da alcol, fuori posto e
preoccupanti appaiono pure le domande che si pone in questa sede ("Ma
poi: cosa vuol dire bere una bottiglia al sabato sera? Una bottiglia di birra?
Di vino? Di Superalcolici?", ricorso, pag. 7).
Non portano invece ad altra conclusione l'esito sostanzialmente positivo della
visita clinica effettuata il 26 ottobre 2017 (cfr. perizia, pag. 9), il parere
favorevole genericamente espresso dal suo medico curante (cfr. perizia, pag.
12) o la valutazione del 4 ottobre 2017 dello psichiatra interpellato dal
medico del traffico. Anche il Dr. med. __________, dal proprio punto di vista,
ha peraltro ritenuto che la combinazione farmacologica tra un farmaco oppiaceo
(metadone) e una benzodiazepina (alprazolam) costituisse un impedimento alla
guida, ritenendo possibile una riammissione solo se il ricorrente avesse
sospeso l'assunzione dell'ansiolitico. Ciò che non può dirsi avvenuto, ritenuto
che l'insorgente ha continuato a prendere il farmaco Xanax® fino a
soli 5 giorni prima dell'esame di medicina del traffico (cfr. perizia, pag. 6),
assumendo d'altra parte - come inequivocabilmente emerge dall'analisi delle
urine - un'altra sostanza (zolpidem; ipnotico, principio attivo di Stilnox®),
pure rientrante nelle sostanze sottoposte alla LStup (cfr. citato allegato 1 dell'OEStup-DFI)
e il cui modo d'azione si avvicina alle benzodiazepine, che presenta un rischio
di assuefazione e può parimenti ridurre la capacità di condurre un veicolo
(cfr. www.compendium.ch).
In definitiva, e anche nella denegata ipotesi in cui si potesse mettere in
discussione una dipendenza da cocaina dal profilo medico, nel contesto di un
problematico policonsumo di sostanze, occorre in ogni caso ritenere che l'insorgente
presenti un rischio più accresciuto degli altri utenti di porsi al volante sotto l'influsso di sostanze stupefacenti e psicotrope, rispettivamente che non
sia in grado di dissociarne il consumo dalla guida.
7.4. Ne discende che la controversa revoca della patente a tempo indeterminato
e le condizioni poste per la riammissione
alla guida risultano conformi al diritto e alla prassi e proporzionate alle
circostanze, come concluso dal Governo.
Va in particolare esente da critiche il periodo di astinenza (6 mesi) dal
consumo di sostanze stupefacenti (cocaina, cannabis, ecc.) imposto al
ricorrente (peraltro inferiore a quello di un anno di regola indicato dalla
giurisprudenza; cfr. DTF 131 II 248 consid. 4.1; STF 1C_220/2011 del 24
agosto 2011 consid. 2), abbinato all'obbligo
di frequentare un percorso psicoeducazionale specifico (cfr. Liniger, op. cit., pag. 33 seg.; citato Manuale "Indizi
per l'inidoneità a condurre", pag. 8). Giustificate risultano sia le
analisi delle urine a sorpresa (in grado di rilevare singoli recenti consumi di
stupefacenti, inclusa la cannabis [per cui risulta peraltro indicato questo
tipo di analisi, cfr. anche SSML "Aide mémoire: contrôle de l'abstinence
au cannabis" del gennaio 2014]), sia quelle trimestrali del capello
(metodo utilizzato per la ricerca di farmaci e di sostanze d'abuso, che
permette di valutare l'uso pregresso nel tempo e di stimarne il periodo in
relazione alla lunghezza dei capelli; cfr. Thiele,
op. cit., pag. 115; Baumgartner,
op. cit., pag. 269 segg.; cfr. inoltre rapporto di analisi IACT del 16 novembre
2017). Da respingere sono dunque le generiche obiezioni sollevate dal ricorrente.
Visti i suoi precedenti (consid. A), come
pure i diversi percorsi terapeutici e trattamenti seguiti, che non gli hanno
impedito di ricadere in un problematico consumo di sostanze d'abuso, senza mostrare
una vera consapevolezza dei rischi e della necessità di scinderne l'uso dalla
guida, parimenti sostenibile risulta la condizione che gli impone di sottoporsi
al superamento di un esame psico-tecnico a cura dello psicologo del traffico,
per garantire una prognosi migliore anche dal profilo della sua personalità e
inclinazione, dissipando i dubbi sulla sua idoneità caratteriale, nell'ottica
del prevalente interesse alla sicurezza della circolazione stradale.
Va infine da sé che - ancorché non sia stata confermata la condizione riferita alla presentazione di un
rapporto dello psichiatra curante (attestante una presa a carico regolare) - un'eventuale riammissione alla guida potrà evidentemente
avvenire solo in caso di terapia farmacologica compatibile con la guida.
8. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.
9. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera