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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Elisa Bagnaia |
statuendo sul ricorso del 7 giugno 2018 di
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RI 1 |
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contro |
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la decisione del 29 maggio 2018 dell'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario, con la quale è stata revocata all'insorgente l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario commercialista e immobiliare; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è al beneficio dal 1996 dell'autorizzazione cantonale per l'esercizio della professione di fiduciario commercialista e immobiliare. Dopo aver appreso che quest'ultimo era stato condannato con sentenza definitiva del 7 febbraio 2017 ad una pena pecuniaria di 170 aliquote giornaliere del valore di fr. 400.- cadauna per il reato di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0) e frode fiscale (art. 269, art. 123 e segg. e art. 258 e segg. della legge tributaria del 21 giugno 1994; LT; RL 640.100), il 26 marzo 2018 l'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario (Autorità di vigilanza) gli ha notificato l'apertura di un procedimento amministrativo nei suoi confronti, fissandogli al contempo un termine per prendere posizione in merito.
B. Preso atto delle
osservazioni inoltrate dall'interessato, il 29 maggio 2018 l'autorità di prime
cure ha revocato a RI 1 l'autorizzazione ad esercitare la professione di
fiduciario commercialista e immobiliare, ordinandogli
inoltre di cessare immediatamente ogni attività di questo genere. Visto
che il fiduciario era stato condannato ad una pena pecuniaria inferiore a 180
aliquote giornaliere per reati intenzionali contrari alla dignità
professionale, l'autorità ha ritenuto che egli non adempisse più i requisiti
dell'ottima reputazione e della garanzia di un'attività irreprensibile previsti
dall'art. 8 cpv. 2 lett. b della legge cantonale sull'esercizio delle
professioni di fiduciario del 1° dicembre 2009 (LFid; RL 953.100).
C. Contro la predetta
pronuncia RI 1 è insorto dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendone l'annullamento. Postula anzitutto, in via supercautelare e
cautelare, la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso. Eccepita una
lesione del suo diritto di essere sentito, sostiene poi, in sostanza, che sia
la legge stessa sia la misura di revoca adottata nei suoi confronti vìolino il
principio della proporzionalità. Chiede che venga indetta una pubblica udienza
ai sensi dell'art. 6 n. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101).
D. In sede di risposta l'Autorità di vigilanza chiede che il ricorso sia respinto, adducendo una serie di argomentazioni di cui si dirà in seguito.
E. Con replica e duplica le parti si sono confermate nelle loro rispettive argomentazioni e domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data e il gravame è senz'altro
tempestivo (art. 28 cpv. 1 LFid).
Il ricorrente, direttamente e personalmente toccato dalla decisione impugnata,
è di principio legittimato ad agire in giudizio (art. 65 cpv. 1 della legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Ci si
può tuttavia chiedere se quest'ultimo disponga ancora di un interesse attuale e
concreto al suo annullamento. La querelata pronuncia riguarda infatti un
provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione di
fiduciario emanato in applicazione dell'art. 8 cpv. 2 lett. b LFid, dopo che l'insorgente
con sentenza definitiva del 7 febbraio 2017 è
stato condannato ad una pena pecuniaria di 170 aliquote giornaliere del valore
di fr. 400.- cadauna per il reato di conseguimento fraudolento di una falsa
attestazione e frode fiscale. Ora, la misura qui contestata, la cui
durata è limitata per legge a 5 anni a contare dal momento in cui è stato reso
il giudizio penale di condanna, si è esaurita pendente causa il 7 febbraio 2022,
visto che l'autorità di prime cure non aveva disposto la revoca dell'effetto
sospensivo ad un eventuale ricorso, né ha mai chiesto a questo Tribunale l'adozione
di un provvedimento provvisionale in tal senso.
Appare poi alquanto improbabile che la
contestazione possa ripresentarsi anche in futuro in circostanze identiche o analoghe e che, data la sua
natura, non vi sarebbe la possibilità di dirimerla prima che essa perda d'attualità,
di modo che anche sotto questo profilo non vi sarebbero sufficienti motivi per
ugualmente ammettere la persistenza di un interesse alla sua evasione (DTF 138
II 42 consid. 1.3, 135 II 430 consid. 2.2; RDAT II-1995 n. 3 consid. 1.2; STA
52.2017.344 del 21 marzo 2018 consid. 1.2).
Sia come sia anche in caso di stralcio di una procedura ricorsuale in
seguito al venir meno dell'oggetto del contendere, l'autorità giudicante deve
comunque statuire sulle spese processuali e sulle ripetibili, pronunciandosi,
almeno sommariamente, sull'esito verosimile dell'impugnativa. Atteso che l'Autorità di vigilanza ha
posto a carico dell'insorgente una tassa di giustizia di fr. 500.- oltre che a
fr. 100.- di spese, su questo punto l'interesse del ricorrente è pertanto ancora
attuale.
2. 2.1.
Preliminarmente, per quanto attiene alle richieste di conferimento dell'effetto
sospensivo al gravame, va osservato che le stesse si riferiscono
sostanzialmente al provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio
della professione di fiduciario, ritenuto come l'ordine di cessazione dell'attività
di cui al punto 2 del dispositivo della decisione impugnata aveva meramente
carattere accessorio. Pertanto in assenza di disposizioni diverse adottate dall'autorità
di prime cure, l'impugnativa era assortita dell'effetto sospensivo conferitole
dalla legge (art. 71 LPAmm), ragione per la quale le domande di adozione di
misure cautelari poste dall'insorgente erano sin dall'inizio prive d'oggetto.
2.2. Quanto poi alla richiesta
genericamente formulata in replica di indire una pubblica udienza ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU, si considera che, a prescindere dal
quesito di sapere se, alla luce di quanto esposto al consid. 1, tale domanda abbia
ormai perso d'attualità, nel caso concreto non sarebbe in ogni caso stato
necessario procedere in tal senso, ritenuto che gli aspetti fattuali e
giuridici controversi della vertenza - come si vedrà - potevano essere decisi
in maniera equa e ragionevole sulla base degli atti e delle comparse scritte
delle parti (cfr. STF 4A_199/2020 del 22 luglio 2020 consid. 2.3.2, 9C_37/2019
del 1° luglio 2019 consid. 1.1, 1C_461/2017 del 27 giugno 2018 consid. 3.4).
Non è del resto dato di vedere quali questioni avrebbero dovuto essere più
appropriatamente trattate nell'ambito di una eventuale pubblica udienza (cfr. STF 4A_199/2020 citata consid.
2.3.2). Il ricorrente non ha nemmeno speso una sola parola per spiegarlo,
disattendendo così anche il suo obbligo di motivazione (art. 70 cpv. 1 LPAmm;
cfr. in senso analogo, STF 4A_199/2020 citata consid. 2.3.2, 9C_37/2019 citata
consid. 1.1).
3. 3.1. Il ricorrente
ha rimproverato all'Autorità di vigilanza di avere disatteso il suo diritto di
essere sentito per non avere preso posizione su alcuni argomenti da lui
sollevati con le sue osservazioni del 3 maggio 2018. In particolare in quell'occasione
aveva chiesto di tener conto del fatto che, sia prima dei fatti oggetto della
procedura penale (occorsi nel 2005) sia dopo, egli aveva sempre lavorato nel
pieno rispetto delle normative che regolano la professione e pertanto di
considerare che egli aveva sempre goduto di ottima reputazione e garantito
un'attività irreprensibile.
3.2. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per
iscritto. Scopo dell'obbligo della motivazione, componente essenziale del diritto
di essere sentito disposto all'art. 34 LPAmm e ancorato all'art. 29 cpv. 2
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
(Cost.; RS 101), è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni che
stanno alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena
cognizione di causa ad una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta
esercitare un suo controllo effettivo (DTF 136 I 229 consid. 5.2; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,
Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 528 segg.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 26 n. 2c). Per prassi, una
motivazione può essere ritenuta sufficiente - e adempiere pertanto al citato
scopo - quando l'autorità menziona, almeno brevemente, le ragioni che l'hanno spinta
a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo in questo modo le
parti nella situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle
eventuali possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 134 I 83 consid. 4.1,
129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 121 I 54 consid. 2c, 117 Ib 64
consid. 4), oppure quando risulta implicitamente dai diversi considerandi
componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) o da
rinvii ad altri atti (STF 2A.199/2003 del 10 ottobre 2003 consid. 2.2.2 e
1P.708/1999 del 2 febbraio 2000 consid. 2). L'autorità non è inoltre tenuta a
pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti che le
vengono sottoposti: può limitarsi ad affrontare le sole allegazioni rilevanti,
in quanto atte a influire sulla decisione, e passare invece sotto silenzio, ad
esempio, quelle che manifestamente non reggono o appaiono ininfluenti (DTF 138 I 232 consid. 5.1, 136 I 229 consid. 5.2,
130 II 530 consid. 4.3; STF 1C_615/2012 del 12 aprile 2013 consid. 2.2; Scolari, op. cit., n. 532 con rinvii; Borghi/Corti, op. cit., ad art. 26 n.
2a).
3.3. Nel caso in esame detti requisiti minimi di motivazione sono stati
senz'altro soddisfatti dall'autorità di prime cure. Nella decisione contestata
infatti essa aveva espressamente indicato che in caso di condanna penale per un
reato intenzionale contrario alla dignità professionale, venendo meno una delle
condizioni per poter beneficiare dell'autorizzazione cantonale, la revoca si
imponeva senza che fosse possibile tenere in considerazione altri fattori,
quali il comportamento tenuto prima e dopo i fatti oggetto della procedura
penale. Ora, la validità di una simile argomentazione era una questione che atteneva
al merito e di cui si dirà ancora in seguito. Va però considerato che
l'Autorità di vigilanza ha preso posizione sulle censure del ricorrente
esponendo le ragioni per le quali non poteva procedere nel senso da lui auspicato.
D'altro canto, l'insorgente, rappresentato da due
sperimentati legali, è stato in grado di contestare il giudizio impugnato in
maniera precisa e circostanziata, dimostrando in questo modo che ne aveva
perfettamente compreso la portata. Ne discende dunque che la censura era priva
di fondamento.
4. Nel Canton
Ticino le attività di tipo fiduciario, svolte per conto di terzi a titolo
professionale, sono soggette ad autorizzazione (cfr. art. 1 cpv. 1 LFid).
L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità di vigilanza a chi soddisfa i
requisiti posti dall'art. 8 LFid. Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. b LFid,
l'autorizzazione alla professione di fiduciario è rilasciata all'istante che -
tra l'altro - gode di ottima reputazione e garantisce un'attività
irreprensibile. L'art. 8 cpv. 2 LFid stabilisce che non gode di ottima
reputazione, rispettivamente non garantisce
un'attività irreprensibile, in particolare chi è stato condannato in
Svizzera per reati intenzionali contrari alla dignità professionale ad una pena
pecuniaria superiore a 180 aliquote giornaliere oppure ad una pena detentiva
superiore a sei mesi negli ultimi dieci anni (lett. a) o chi negli ultimi 5
anni è stato condannato al massimo ad una pena pecuniaria fino a 180 aliquote
giornaliere oppure ad una pena detentiva fino a sei mesi (lett. b).
Giusta l'art. 20 cpv. 1 LFid l'autorità di vigilanza revoca l'autorizzazione all'esercizio
della professione se il fiduciario non adempie più le condizioni per il
rilascio dell'autorizzazione. Le norme concernenti
il procedimento disciplinare si applicano per analogia (cpv. 2). La
revoca è pubblicata sul Foglio ufficiale (cpv. 3).
5. 5.1. Come accennato in
narrativa, il ricorrente si è lamentato del fatto che l'autorità non avesse
rinunciato a ordinare la revoca in ragione degli argomenti da lui sollevati, i
quali nell'ambito di una corretta ponderazione degli interessi contrapposti dovevano
invece portare ad una simile conclusione.
A suo dire, la legge stessa sarebbe lesiva del principio della proporzionalità
poiché, non concedendo all'Autorità di vigilanza alcun margine di manovra nel
soppesare e decidere sulle revoche dei permessi, le impedirebbe di fatto di
poter operare una corretta valutazione dei vari interessi in gioco.
Anche la misura di revoca ordinata nei suoi confronti sarebbe stata sproporzionata
a causa del lungo tempo trascorso dai fatti, nonché lesiva del principio di
celerità (art. 29 cpv. 1 Cost.). L'interesse pubblico che giustifica il regime
autorizzativo istituito dalla LFid, e di riflesso la revoca del relativo permesso,
viene meno se il provvedimento non interviene entro un lasso di tempo
ragionevole dai fatti all'origine della condanna. Situazione, questa, che era
data nel caso di specie visto come la revoca dell'autorizzazione fosse avvenuta
- per motivi non imputabili all'insorgente - a distanza di tredici anni dai
comportamenti incriminati.
5.2. Il ricorrente non ha mai messo in discussione la facoltà del Cantone
Ticino di sottoporre l'esercizio dell'attività di fiduciario ad autorizzazione
e nemmeno il principio di porre, ai fini del rilascio o del mantenimento di un
simile permesso, delle condizioni personali, quali in particolare l'ottima reputazione: si tratta infatti di limitazioni alla
libertà economica che sono state riconosciute anche dal Tribunale federale come
compatibili con i diritti costituzionali del cittadino e che come tali appaiono
del tutto legittime (cfr. ad esempio: STF
2C_204/2010 del 24 novembre 2011 consid. 5, 2P.345/1990
del 7 ottobre 1991 consid. 2; Mauro
Bianchetti, Aspetti giuridici concernenti l'applicazione della legge
sull'esercizio delle professioni di fiduciario, in: RDAT I-2000, pag. 33 e
segg.; Mauro Mini, La legge
sull'esercizio delle professioni di fiduciario, Basilea/Ginevra/Monaco 2002,
pag. 37 e segg.). Secondo lui però, per quanto attiene all'art. 8 cpv. 2 LFid,
l'attuale legislazione non prevede la possibilità di operare alcuna
ponderazione degli interessi in gioco, né conferisce all'autorità alcun margine
d'apprezzamento delle circostanze, fatto questo che condurrebbe ad una lesione
del principio della proporzionalità laddove, come nel caso in esame, altri
elementi rilevanti, oltre alla sola esistenza di una condanna penale, avrebbero
dovuto prevalere, in modo tale da dare la possibilità all'autorità di prime
cure di prescindere dalla revoca del permesso.
Ora, sebbene possa essere percepita come tale a livello soggettivo, la revoca
dell'autorizzazione in oggetto - che ha carattere di permesso di polizia - non
è di natura disciplinare e neppure dipende dalla parallela pronuncia di una
simile sanzione giusta l'art. 21 LFid, ma unicamente dal sussistere o meno dei
requisiti richiesti per il suo rilascio. In quest'ottica essa risulta
senz'altro sorretta da una sufficiente base legale, che va individuata nei
combinati art. 20 e 8 LFid. Ritenuto poi che l'attività di fiduciario pone
quest'ultimo a contatto con interessi patrimoniali altrui, che gli sono
affidati in cura, risponde senz'altro ad un interesse pubblico preponderante
impedire il libero esercizio della professione a quegli operatori che per i
loro precedenti non offrono sufficienti garanzie dal profilo dell'onestà.
Occorre in particolare tutelare il cliente dai rischi derivanti dall'attività
di fiduciari che hanno subìto una condanna penale di natura tale da sminuire
sensibilmente la stima e la fiducia di cui un simile professionista deve godere
presso il pubblico. La legge mira dunque a preservare il cittadino da un danno
possibile e scongiurarlo. Il requisito posto dall'art. 8 LFid è pertanto
sorretto da un interesse pubblico sufficiente. Per quanto attiene infine al
principio della proporzionalità, si deve considerare che nella misura in cui lo
scopo principale della legge sui fiduciari consiste nel fare in modo che
possano operare in questo specifico settore professionale soltanto le persone
che tra le altre cose godono di ottima reputazione e garantiscono un'attività
irreprensibile, è praticamente inevitabile che nei casi in cui un fiduciario
non adempie (più) i requisiti di legge per essere stato condannato penalmente,
egli debba di principio essere privato della relativa autorizzazione per lo
svolgimento di tale attività. La questione poi di sapere se il
ricorrere di una delle fattispecie previste dall'art. 8 cpv. 2 LFid costituisca,
in ogni caso e sempre, motivo per rifiutare o revocare l'autorizzazione, oppure
se, in determinati casi, il principio della proporzionalità richieda una
valutazione più sfumata delle circostanze che stanno a monte della condanna, avrebbe
potuto rimanere aperta nel caso specifico in quanto comunque sia l'applicazione
concreta della suddetta norma non ha dato luogo ad un risultato lesivo dei
diritti costituzionali del ricorrente. Infatti, come esposto in narrativa, quest'ultimo
è stato condannato a una pena pecuniaria di 170 aliquote giornaliere per
conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e frode fiscale per avere,
in correità con la propria cliente, ingannato un notaio inducendolo ad
attestare in un rogito riferito a una compravendita immobiliare, un prezzo
falso poiché inferiore a quello effettivamente pattuito, producendo poi l'atto
notarile all'autorità tributaria al fine di ottenere una minor tassa sugli
utili immobiliari. Orbene, i reati in parola, commessi tra l'altro
nell'esercizio della sua attività professionale di fiduciario, in correità con
una cliente e realizzati ingannando un notaio e l'autorità fiscale, non potevano
certo essere considerati di lieve portata e erano senz'altro di natura tale da far
venir meno la fiducia che la clientela, i pubblici ufficiali, nonché il
pubblico in generale devono poter riporre in chi esercita l'attività di
fiduciario. Ne deriva che la condanna per simili reati può legittimamente essere
ritenuta un motivo di diniego - rispettivamente di revoca - della relativa
autorizzazione professionale. Certo, il fatto che per cinque anni egli
non avrebbe potuto sollecitare il rilascio di una nuova autorizzazione (art. 8
cpv. 2 lett. b vLFid e LFid) sarebbe stato suscettibile di generare dei disagi
non indifferenti alla sua persona e alla sua attività. A questo proposito
occorre comunque considerare che tale termine va computato a far tempo dalla
data della condanna, che l'Autorità di vigilanza aveva adottato la decisione
qui impugnata poco meno di 16 mesi dopo la crescita in giudicato della predetta
sanzione e che essa non ha mai disposto alcun provvedimento cautelare di revoca
dell'effetto sospensivo al ricorso inoltrato contro la medesima da RI 1,
ragione per la quale, pendente il presente procedimento, questi ha dunque
potuto normalmente esercitare la propria professione. Tutto ciò determina che
dal profilo pratico al momento dell'emanazione della decisione qui impugnata, il
querelato provvedimento di revoca - nel frattempo giunto ad esaurimento (cfr. consid.
1) - avrebbe esplicato i propri effetti, se fosse rimasto incontestato, per all'incirca
3 anni e 8 mesi. Data la natura e la gravità per nulla trascurabile dei reati
per i quali RI 1 era stato sanzionato penalmente, una sospensione dell'attività
per un simile lasso di tempo sarebbe risultata del tutto congrua alle concrete
circostanze del caso e rispettosa del principio della proporzionalità.
Gli argomenti sollevati dal ricorrente non avrebbero in ogni caso consentito al
Tribunale di giungere ad una diversa conclusione e soprattutto di prescindere
dall'adozione del querelato provvedimento, riconducibile al venir meno di una
delle condizioni personali necessarie per esercitare la professione di
fiduciario. Per quanto attiene al tempo trascorso dal momento in cui il reato è
stato commesso, si deve innanzitutto considerare che la prescrizione
dell'azione penale (cfr. art. 97 CP) già comporta che, per fatti troppo
distanti nel tempo, non si potrà più ritenere una responsabilità in questo
ambito per cui, di riflesso, non sarà possibile adottare una misura di revoca
ex art. 20 cpv. 1 LFid. D'altra parte, è solo nel momento in cui sussiste una
condanna definitiva che l'adempimento del requisito della buona reputazione, contemplato
dall'art. 8 cpv. 1 lett. b LFid, può risultare compromesso. È quindi
inevitabile che, dovendo l'autorità amministrativa attendere l'esito definitivo
della procedura penale, tra i fatti costitutivi di reato e la pronuncia della
revoca dell'autorizzazione ex art. 20 cpv. 1 LFid possano trascorrere anche diversi
anni. Infine si deve considerare che della questione temporale viene tenuto
conto nell'ambito della commisurazione della pena, proprio come avvenuto nel
caso in esame. In sede di appello infatti l'insorgente ha ottenuto, in virtù di
questo aspetto, una sostanziale diminuzione di pena che da 250 aliquote
giornaliere è stata portata a 170 (cfr. sentenza del 7 febbraio 2017 della
CARP, doc. 1, consid. 48 pag. 74). Circostanza questa che ha condotto l'autorità
di prime cure ad applicare nei suoi confronti la lett. b dell'art. 8 cpv. 2
LFid e non la lett. a che prevede un periodo più lungo di revoca. In siffatte
circostanze e tenuto conto degli importanti scopi di interesse pubblico perseguiti
dalla LFid, l'insorgente non avrebbe potuto essere seguito laddove ha sostenuto
che nel caso di specie l'interesse all'attuazione del diritto vigente fosse ormai
venuto meno in ragione del lungo tempo trascorso dai fatti che hanno determinato
la sua condanna in sede penale. Il meccanismo normativo qui in esame, che
prevede delle conseguenze sul piano amministrativo per un lasso di tempo a
contare dalla pronuncia in via definitiva di una sanzione penale, è quindi comparabile
a quello previsto in altri ambiti dove la possibilità di fruire o di conservare
un'autorizzazione per l'esercizio di una determinata professione viene fatta
dipendere dall'esistenza o non dell'iscrizione di una condanna nel casellario
giudiziale (cfr. ad esempio art. 8 cpv. 1 lett. b della legge federale sulla
libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000; LLCA; RS 935.1).
Parimenti non sarebbe risultato conferente il richiamo all'art. 29 Cost., in
primo luogo poiché quandanche fosse stato accertato che l'autorità non aveva
deciso entro un lasso di tempo ragionevole, la conseguenza non sarebbe comunque
stata l'annullamento del contestato provvedimento di revoca (cfr. STF
1C_588/2016 del 26 ottobre 2017 consid. 5.2). Ad ogni modo poi l'autorità di
prime cure, che ha dovuto attendere la condanna definitiva del ricorrente
intervenuta solo nel febbraio del 2017, ha emesso la contestata decisione circa
16 mesi dopo, per cui non le poteva ancora essere rimproverato alcun
irragionevole ritardo. D'altra parte di quest'ultima circostanza ne ha
beneficiato esclusivamente il ricorrente che, come sopra detto, ha comunque
potuto continuare la sua attività di fiduciario anche durante il suddetto lasso
di tempo, pur avendo a proprio carico una condanna penale ormai cresciuta in
giudicato.
Infine non sarebbe giovato all'insorgente sostenere di aver agito in modo
irreprensibile sia prima che dopo i fatti del 2005. Posto come i reati per i
quali egli è stato condannato nel 2017 fossero senz'altro tali da comportare il
venir meno dalla condizione personale di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. b LFid,
occorre nuovamente ribadire che l'avversato provvedimento non era di
natura disciplinare ma squisitamente amministrativa, ragione per cui aspetti
quali l'incensuratezza non erano suscettibili di influire sui presupposti che
determinano l'esistenza del requisito dell'ottima reputazione, il quale è dato
solo in assenza di reati intenzionali contrari alla dignità professionale. Alla stessa stregua nemmeno le ripercussioni negative che il
ricorrente avrebbe già patito a causa dell'ampia risonanza mediatica del
procedimento penale, avrebbero permesso nel presente contesto di sovvertire
quanto sin qui esposto.
6. Visto quanto precede, nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza del ricorrente (art. 47 LPAmm) il quale, seppur patrocinato da degli avvocati, non ha diritto alle ripetibili (art. 49 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
vicecancelliera