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Incarto n.
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Lugano 5 dicembre 2018
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 4 giugno 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 23 maggio 2018 (n. 18.2018.150) con cui la Commissione per l'avvocatura del Tribunale d'appello ha accolto l'istanza presentata dall'avv. CO 1 volta ad ottenere lo svincolo dal segreto professionale; |
ritenuto, in fatto
che il 14 ottobre 2008
l'avv. CO 1 ha assunto il patrocinio di RI 1 nell'ambito di una vertenza con
oggetto le società __________ e __________;
che, portato a termine il mandato, nel gennaio 2012 il legale ha emesso una
nota professionale di complessivi fr. 27'579.15, al netto degli anticipi già
versati (per complessivi fr. 7'300.-);
che, malgrado svariati solleciti, tale fattura non è mai stata onorata dal
cliente;
che, con scritto raccomandato del 14 marzo 2018, quest'ultimo ha preteso dal
suo patrocinatore la restituzione dell'intero incarto, facendogli esplicito assoluto
divieto a trattenerne copie e comunque farne uso o divulgazione per
qualsivoglia motivo;
che, con istanza del 23 aprile 2018, l'avv. CO 1 ha chiesto di essere
svincolato dal segreto professionale dovuto a RI 1 per procedere all'incasso
dei suoi onorari scoperti nell'ambito di una causa civile, con particolare
riferimento alla documentazione inerente la vertenza citata in ingresso;
che, con decisione del 23 maggio 2018, la
Commissione per l'avvocatura del Tribunale d'appello (Commissione) ha accolto
l'istanza, concedendo al legale la liberazione dal segreto professionale nella
misura necessaria a procedere all'incasso del saldo della sua nota;
che avverso tale provvedimento RI 1 insorge
ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento
e chiedendo l'emanazione di una nuova decisione che neghi all'avvocato lo svincolo
e lo obblighi a restituire tutta la documentazione in suo possesso;
che, censurata una violazione del suo
diritto di essere sentito, il ricorrente contesta in sostanza la nota
professionale prodotta dal legale, da un lato, pretendendo di non averla mai
ricevuta e, dall'altro, mettendone in
discussione l'entità; rimprovera inoltre alla precedente istanza di
avere autorizzato un uso improprio di documentazione senza alcuna attinenza con
il merito della procedura civile nel frattempo promossa, che verterebbe essenzialmente
sull'omessa puntuale rendicontazione da parte dell'avvocato del
proprio dispendio orario, unico e motivato attuale impedimento al pagamento;
vertenza in cui la Commissione avrebbe comunque interferito in suo pregiudizio,
dando per acquisito quanto esposto dalla controparte;
che all'accoglimento del gravame si oppone l'avv. CO 1, con argomentazioni di
cui si dirà, all'occorrenza, in seguito; la Commissione, senza formulare
particolari osservazioni, si è riconfermata nelle motivazioni e conclusioni
contenute nella decisione impugnata;
che in sede di replica e duplica le parti hanno ribadito le loro contrapposte tesi
e domande di giudizio;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 della legge sull'avvocatura
del 13 febbraio 2012 (LAvv, RL 951.100);
che certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e
direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario (art. 65
cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm;
RL 165.100);
che il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in
ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
25 cpv. 1 LPAmm);
che l'insorgente lamenta anzitutto una violazione
del suo diritto di essere sentito, per il fatto che la Commissione non gli avrebbe
offerto la possibilità di prendere posizione sull'istanza dell'avv. CO 1;
che l'art. 34 LPAmm pone il principio secondo cui le parti hanno il diritto di essere sentite; tale prerogativa - giusta l'art. 35 LPAmm - viene esercitata, di regola, per iscritto (cpv. 1) e prima che l'autorità adotti una decisione (cpv. 2), salvo eccezioni che qui ricorrono (cpv. 3);
che il diritto di essere sentito, già ancorato
nell'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101),
assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa una
decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende tutte quelle
facoltà che devono essergli riconosciute affinché possa far valere
efficacemente la sua posizione nella
procedura (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I 270 consid. 3.1; cfr. anche
Messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012
concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative
del 19 aprile 1966, n. 11.1, pag. 20);
che, in una procedura - come la presente - in cui sono coinvolte due parti, il
diritto dell'una di essere messa a conoscenza dell'istanza dell'altra è fondamentale,
considerato che altrimenti la parte rimastane all'oscuro sarebbe colta
assolutamente di sorpresa dalla
decisione dell'autorità, che giungerebbe così in maniera del tutto inaspettata
(cfr. sentenza Verwaltungsgericht Zürch VB.2012.668 del 15 luglio 2013 consid.
2.2; cfr. pure Walter Fellmann,
Anwaltsrecht, II ed., Berna 2017, n. 593 pag. 252);
che, omettendo di intimargli
l'istanza dell'avv. CO 1, la Commissione ha in concreto privato il ricorrente
della possibilità di prendere
posizione in merito prima che la Commissione rendesse la sua decisione,
violando così manifestamente il suo diritto di essere sentito;
che tale importante violazione deve tuttavia essere considerata sanata, ritenuto che l'insorgente ha potuto
esprimersi compiutamente dinanzi a questo Tribunale, dotato di piena cognizione
per le questioni di fatto e di diritto che si pongono; oltretutto, in concreto,
un rinvio degli atti all'istanza inferiore costituirebbe una sterile formalità,
in un'ottica di economia processuale (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2 e
rinvii, 135 I 279 consid. 2.6.1; STF 2C_661/2011 del 17 marzo 2012 consid. 2; sentenze
VB.2014.234 del 7 luglio 2014 consid. 2.2 e VB.2012.668 citata consid. 3);
che, secondo l'art. 13 cpv. 1 della legge federale sulla libera circolazione
degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61), l'avvocato è tenuto, senza
limiti di tempo e nei confronti di tutti, al segreto professionale su quanto
gli è stato confidato dai clienti a causa della sua professione;
che già l'esistenza stessa di un mandato tra l'avvocato e il suo cliente è
coperta dal segreto;
che il legale intenzionato a procedere all'incasso della propria nota
d'onorario deve quindi ottenere il preventivo svincolo dal suo segreto
professionale (cfr. DTF 142 II 307 consid. 4.3; STF 2C_439/2017 del 16 maggio
2018 consid. 3.2, 2C_704/2016 del 6 gennaio 2017 consid. 3.1; cfr. anche STF
6B_545/2016 del 6 febbraio 2017 consid. 2.3);
che, a fronte di prassi cantonali divergenti in questo ambito, tale necessità è
stata recentemente uniformata a livello nazionale dall'Alta Corte federale (cfr.
DTF 142 II 307 citata);
che lo svincolo va chiesto in primo luogo al cliente, il quale può concederlo anche
per atti concludenti (cfr. Fellmann, op.
cit., n. 572, pag. 246); solo sussidiariamente (in caso di rifiuto o impossibilità
di quest'ultimo; cfr. STF 2C_439/2017 citata consid. 3.2, 2C_587/2012 del 24
ottobre 2012 consid. 2.4) l'avvocato può rivolgersi all'autorità di vigilanza
ai sensi dell'art. 321 n. 2 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
(CP; RS 311.0), che nel nostro Cantone si identifica nella Commissione per
l'avvocatura (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. g LAvv);
che per determinare se l'autorità debba accordare lo svincolo occorre procedere
a una ponderazione di tutti gli interessi in gioco, ritenuto che la liberazione
dal segreto si giustifica soltanto in presenza di un interesse pubblico o
privato nettamente preponderante;
che, di regola, l'avvocato dispone di un interesse degno di protezione allo
svincolo dal segreto al fine di procedere all'incasso dei suoi onorari scoperti
(DTF 142 II 307 consid. 4.3.3 e riferimenti; STF 2C_439/2017 citata consid.
3.4, 2C_704/2016 citata consid. 3.2);
che all'interesse dell'avvocato si oppone quello istituzionale alla
tutela della riservatezza, come pure, secondo i casi, quello individuale del
cliente - alla cui dimostrazione non vanno poste esigenze troppo elevate, pena
l'elusione della protezione ancorata nell'art. 321 n. 1 CP - a mantenere confidenziale
il mandato e tutte le informazioni che lo riguardano;
che, in concreto, visto il tenore dello scritto del 14 marzo 2018, con
cui il ricorrente ha categoricamente vietato all'avv. CO 1 di fare uso o
divulgare per qualsivoglia motivo i documenti contenuti nel suo incarto,
il rifiuto opposto dal cliente allo svincolo era evidente;
che, in queste circostanze, il legale non poteva che rivolgersi alla
Commissione;
che, ciò detto, la ponderazione degli interessi operata dall'autorità inferiore
non presta il fianco ad alcuna critica;
che il ricorrente non ha infatti dimostrato alcun legittimo interesse
individuale, tantomeno preponderante, che si opponga a quello dell'avvocato di procedere
giudizialmente all'incasso della propria nota d'onorario di fr. 27'579.15 e che
osti dunque alla liberazione dal segreto;
che prive di pertinenza in questa sede - e
quindi da respingere - sono le censure relative al merito della vertenza
civile su cui dovrà pronunciarsi il pretore (cfr. STF 2C_439/2017 citata
consid. 3.3 e rimandi, 2C_704/2016 citata consid. 3.3);
che giova infatti ricordare che lo svincolo dal segreto professionale non ha
effetti giuridici materiali; consente unicamente all'avvocato di far valere in
giudizio la pretesa relativa al pagamento del suoi onorari senza incorrere in
sanzioni disciplinari o penali; non pregiudica in alcun modo la causa civile
tendente all'incasso della sua nota professionale; l'unico effetto giuridico
diretto della decisione di svincolo per il
(possibile) mandante consiste nel fatto che questi, nella misura necessaria
all'incasso del credito, perde la protezione che normalmente gli è garantita
dal segreto professionale (cfr. DTF 142 II 307 consid. 4.3.2; STF
2C_439/2017 citata consid. 3.3 e riferimenti);
che il richiamo pretestuoso all'obbligo del segreto professionale da parte del
cliente che non vuole pagare è del resto lesivo del principio della buona fede (cfr. Mario
Postizzi, L'incasso degli onorari e il segreto professionale
dell'avvocato, in: Rep. 1999 pag. 29 segg., pag. 45 e riferimenti; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit
de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 1939, pag. 791; Hans Nater/Gaudenz G. Zindel, in: Walter
Fellmann/Gaudenz G. Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II
ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, n. 155 ad art. 13);
che, in queste circostanze, nemmeno l'interesse istituzionale alla
confidenzialità delle relazioni tra avvocato e cliente (cfr. STF
2C_586/2015 del 9 maggio 2016 consid. 2.1) può essere considerato prevalente;
che, ritenuto come il legale abbia
provveduto a garantire la copertura almeno parziale dei suoi onorari mediante
la richiesta di acconti (cfr. DTF 142 II 307 consid. 4.3.3 e 4.4; STF
2C_439/2017 citata consid. 3.5, 2C_704/2016 citata consid. 3.2), a ragione la
Commissione ha quindi accolto la sua istanza, svincolandolo dal segreto professionale;
che a torto il ricorrente critica l'autorità di prime cure per avere consentito all'avvocato di usare impropriamente documentazione
senza alcuna attinenza con il merito della causa civile volta all'incasso
della sua nota professionale ma relativa al mandato di patrocinio;
che la precedente istanza ha infatti chiaramente concesso lo svincolo
all'avvocato soltanto nella misura necessaria a comprovare le proprie pretese
pecuniarie;
che, stante quanto precede, il ricorso dev'essere respinto;
che la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) - ridotta in considerazione
della violazione del diritto di essere sentito in cui è in-corsa la Commissione
- è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza;
che non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm) al legale qui resistente,
dal momento che agisce quale avvocato in causa propria (cfr. STF 2C_439/2017
citata consid. 4, 2C_704/2016 citata consid. 3.6; Hansjörg Seiler, in: Hansjörg
Seiler/Nicolas von Werdt/Andreas Güngerich/Niklaus Oberholzer, Handkommentar
zum Bundesgerichtsgesetz, II ed., Berna 2015, n. 17 ad art. 68 e giurisprudenza
ivi citata).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 600.- è posta a carico del ricorrente, al quale va restituito l'importo di fr. 600.- versato in eccesso a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera