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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Paola Passucci |
statuendo sul ricorso del 25 giugno 2018 della
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RI 1 patrocinata da:
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contro |
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la decisione del 14 giugno 2018 dell'CO 2, che in esito al concorso per la fornitura e posa di un impianto fotovoltaico sullo stabile __________ di __________ ha deliberato la commessa alla ditta CO 1 di __________ previa esclusione dell'offerta dell'insorgente; |
ritenuto, in fatto
A.
L'8 marzo 2018 l'CO 2 ha indetto
un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20
febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) ed impostato secondo la procedura libera,
per aggiudicare la fornitura e posa di un impianto fotovoltaico con modalità "chiavi
in mano" della potenza minima di 130,5 kW picco ubicato sul tetto dell'edificio
esistente al mappale __________ della città di __________ (FU n. __________
pag. __________).
Il bando (numero 15) precisava che la commessa sarebbe stata attribuita al
miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e sottocriteri di
aggiudicazione così ponderati:
1) Economicità 42%
- importo offerta 60%
- attendibilità prezzi 40%
2) Qualità dei prodotti 25%
- tolleranza sulla potenza nominale di moduli 20%
- potenza nominale dei moduli 50%
- garanzia dei moduli fotovoltaici 25%
- estendibilità della garanzia degli
inverter 5%
3) Qualità del progetto 15%
- descrizione qualitativa delle
scelte progettuali 100%
4) Qualità dell'imprenditore 10%
- referenze 100%
5) Formazione apprendisti
5%
6) Persone in formazione
3%
Alla posizione (numero 11) Criteri di
idoneità, lo stesso documento stabiliva che erano abilitate a
partecipare al concorso le ditte aventi il domicilio o la sede in Svizzera,
iscritte al Registro di commercio (fa stato la sede dell'iscrizione della ditta
a Registro di commercio). Analoga prescrizione era contenuta nelle disposizioni
particolari CPN 102 integrate nel capitolato di appalto (cfr. pos. 223).
La documentazione del concorso, oltre a specificare che il subappalto è
ammesso per le parti di opere secondarie (sistemi di sicurezza, opera da
maestro elettricista AC, fornitura struttura dei moduli/moduli fotovoltaici …;
cfr. numero 10 del bando e cifra 2.3 delle dichiarazioni dell'imprenditore),
elencava gli allegati che i concorrenti dovevano inoltrare con il
capitolato, segnatamente (cfr. numero 14 del bando e capitolato di appalto,
pag. 9):
- le dichiarazioni previste dall'art. 39 del Regolamento d'applicazione LCPubb;
- copia dell'estratto del registro di commercio della ditta;
- certificato dell'ufficio esecuzione e fallimenti;
- piano di progetto o sottoscrizione che le forniture e le modalità di posa permettono di realizzare il layout di progetto allegato al concorso;
- scheda tecnica struttura di supporto e sottoscrizione che siano rispettate le verifiche statiche corrispondenti alla normativa SIA 261;
- schema di calcolo rispetto schiacciamento dell'isolante;
- schema/concetto di integrazione safeline impianto FV con safeline esistente, o sottoscrizione che la modalità di posa permette la realizzazione del concetto di sicurezza proposto;
- scheda tecnica e certificazioni garanzia inverter e moduli offerti;
- dimensionamento degli inverter;
- concetto breve di cantiere;
-
la proposta delle misure di
sicurezza sul lavoro, secondo l'art. 41 del Regolamento d'applicazione LCPubb.
Nelle disposizioni particolari CPN 102 erano nuovamente specificati i documenti da allegare, con le seguenti precisazioni:
252.100
Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con l'elenco prezzi
252.110
Documenti considerati non determinanti ai fini della classifica.
In caso di mancanza di uno o più dei documenti qui elencati, il committente assegna un termine perentorio di almeno 5 giorni per produrli.
La mancata presentazione nei termini previsti comporta l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.
a) Le DICHIARAZIONI previste all'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006 relativi al concorrente. Qualora la ditta non fosse soggetta al pagamento dei contributi professionali, essa è tenuta a dichiararlo e motivarlo per iscritto:
- AVS/AI/IPG;
- SUVA o istituto analogo;
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;
- Cassa pensioni (LPP);
- Contributi professionali;
- Imposte alla fonte;
- Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato.
b) Il certificato dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti comprovante che la ditta non si trovi nelle condizioni di cui all'art. 38 b) RLCPubb/CIAP.
c) Copia dell'estratto del Registro di commercio della ditta (ATTENZIONE: la firma o le firme apposte in testa al documento devono essere conformi alle iscrizioni del Registro di Commercio. La mancata conformità comporta l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione).
d) Documento di progetto:
- Piano di progetto o sottoscrizione che le forniture e le modalità di posa permettono di realizzare il layout di progetto allegato al concorso
- Scheda tecnica struttura di supporto e sottoscrizione che siano rispettate le verifiche statiche corrispondenti alla normativa SIA 261
- Schema di calcolo rispetto schiacciamento dell'isolante
- Schema/concetto di integrazione safeline impianto FV con safeline esistente, o sottoscrizione che la modalità di posa permette la realizzazione del concetto di sicurezza proposto
- Scheda tecnica e certificazioni garanzia inverter e moduli offerti
- Dimensionamento degli inverter
- Concetto breve di cantiere
e) Per impianti elettrici a corrente forte autorizzazione generale (art. 9 OIBT) o autorizzazione per installazioni speciali art. 14 OIBT (impianti solari fotovoltaici).
f) Per la posa dei moduli in caso di offerente operante nel settore della Tecnica delle Costruzioni: copia dell'iscrizione definitiva all'Albo delle Imprese Artigiane (Albo LIA).
Nel bando (numero 16) e nella
documentazione di gara (pos. 221.300) era segnalata chiaramente la possibilità
di ricorso contro gli stessi. Nessuno li ha tuttavia impugnati.
B. Con scritto del 23 marzo 2018 il committente ha comunicato a tutti i concorrenti le risposte alle domande pervenutegli (cfr. doc. 2). In particolare, relativamente alla domanda 1:
È prevista la possibilità di
subappaltare le opere secondarie tra cui quelle da maestro elettricista?
Inoltre nel concorso è previsto che l'impresa di installazione dell'impianto
sia in possesso dell'autorizzazione generale (art. 9 OIBT) o autorizzazione per
istallazioni speciali (art. 14 OIBT - impianti solari fotovoltaici).
Riteniamo pertanto che le autorizzazioni di cui sopra possono essere in capo
all'impresa di installazione dei moduli fotovoltaici, nostra subappaltatrice,
la quale peraltro nel contesto di tutta l'opera, svolge una quota di lavori non
prevalente rispetto alla fornitura dei materiali.
Chiedo pertanto conferma di quanto esposto.
ha fatto sapere che:
Risposta 1
L'imprenditore che partecipa al concorso deve essere in possesso o dell'autorizzazione generale (art. 9 OIBT) o dell'autorizzazione per installazioni speciali art. 14 OIBT (impianti solari fotovoltaici).
La mancanza di una delle due autorizzazioni da parte dell'imprenditore comporta l'esclusione dal concorso.
È ammesso il subappalto per i soli lavori relativi ai collegamenti in corrente AC (collegamenti AC dall'inverter al quadro principale e fornitura e posa del quadro principale + trasformatore e allaccio …). Il subappaltatore di questa parte d'opera deve avere l'autorizzazione generale (art. 9 OIBT).
C.
a. Nel termine utile (5 aprile
2018) sono giunte al committente sei offerte, per importi complessivi compresi
tra fr. 168'974.65 e fr. 265'918.-.
b. Dopo l'apertura delle offerte, l'CO 2 ha comunicato alla RI 1 di __________
(RI 1) che risultava necessaria l'integrazione della seguente
documentazione: Documentazione concernente l'Autorizzazione generale/speciale
Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI. L'ente banditore
ha ricordato che come indicato nelle risposte alle domande del bando di
concorso "L'imprenditore che partecipa al concorso deve essere in possesso
o dell'autorizzazione generale (art. 9 OIBT) o dell'autorizzazione per
installazioni speciali art. 14 OIBT (impianti solari fotovoltaici) e
avvertito altresì la concorrente che la mancanza di una delle due
autorizzazioni da parte dell'imprenditore comporta l'esclusione dal concorso. Le
ha dunque impartito un termine perentorio di 5 giorni per produrre la
documentazione mancante, pena esclusione (cfr. lettera del 4 maggio 2018
dell'CO 2 alla RI 1). Dei ragguagli che ne sono derivati si dirà più
oltre (cfr. infra, consid. 3.2).
c. Il 14 giugno 2018 l'ente banditore ha risolto di escludere l'offerta della RI
1 in quanto non soddisfa le condizioni al punto 252.110 capoverso e) con
riferimento alla mancanza di autorizzazione generale (art. 9 OIBT) o
autorizzazione speciale (art. 14 OIBT) per l'installazione convenuta. Esposta
la graduatoria conseguita dalle cinque concorrenti restanti in gioco, ha quindi
aggiudicato la commessa alla ditta CO 1 di __________ (CO 1), prima
classificata con 4.6 punti.
D.
Contro la predetta decisione la RI
1 è insorta dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo
l'annullamento dell'aggiudicazione e l'attribuzione a proprio favore della
commessa, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
La ricorrente ha contestato la sua esclusione, precisando di non aver ritenuto
di dovere presentare personalmente l'autorizzazione generale (art. 9 dell'ordinanza
concernente gli impianti elettrici a bassa tensione del 7 novembre 2001; OIBT,
RS 734.27) o l'autorizzazione per installazioni speciali giusta l'art. 14 OIBT in
considerazione del fatto che sull'avviso di gara - ed in realtà anche nel
capitolato al punto 223 - tra i criteri di idoneità non figura la necessità che
l'appaltatore disponga di tali autorizzazioni, che negli stessi è indicato
chiaramente che il subappalto è concesso per le opere da maestro elettricista
AC, e che esattamente queste opere richiedono le sopra citate autorizzazioni. Tanto
più, ha soggiunto, che nel modulo di offerta non è indicato alcun passaggio
dove indicare le certificazioni dei subappaltatori. Essa ha argomentato
che, ad ogni buon conto, la normativa vigente (segnatamente la direttiva
federale sui sistemi fotovoltaici per l'approvvigionamento elettrico ESTI n.
233 versione 094i; direttiva ESTI, cfr. doc. I) consente la posa e
l'istallazione di impianti fotovoltaici anche alle ditte della tecnica della
costruzione purché i collegamenti avvengano con componenti pronti all'innesto e
l'allacciamento elettrico AC sia svolto da personale in possesso
dell'autorizzazione ex art. 9 OIBT (doc. I, pag. 6). Ciò che è avvenuto in
concreto, la ricorrente avendo proposto dei moduli fotovoltaici e ondulatori
che permettono collegamenti con cavi pronti all'innesto ed affidato le opere da
maestro elettricista AC (allacciamento AC alla rete) alla ditta B__________ SA
di __________, in possesso della necessaria autorizzazione. L'esclusione della RI
1 appare pertanto ingiustificata, avendo essa prontamente trasmesso (al
committente) l'autorizzazione del subappaltatore che svolge le opere che
necessitano di una tale autorizzazione (doc. H).
E.
a. La stazione appaltante si è
opposta all'accoglimento dell'impugnativa, rilevando che la pos. 252.110 lett.
e CPN 102 chiedeva espressamente ai concorrenti di produrre con l'offerta l'autorizzazione
generale o per installazioni speciali ed annotando di essersi già espressa, nel
doc. 2, sulla possibilità di subappalto e sulla necessità che tali
autorizzazioni siano possedute dall'imprenditore che partecipa al concorso. Con
quest'ultima indicazione, ha soggiunto, l'ente banditore ha palesemente
inserito un criterio di idoneità particolare, da comprovare tramite la produzione
dell'autorizzazione rilasciata dall'ESTI, pena l'esclusione ed inequivocabilmente
circoscritto la cerchia degli offerenti alle sole imprese che disponevano
dell'autorizzazione richiesta. La stazione appaltante ha annotato che la
ricorrente non ha allegato l'autorizzazione richiesta né con l'offerta, né
una volta sollecitata con un termine prescritto e che quella della
subappaltatrice B__________ SA non sopperisce alla mancata autorizzazione
dell'imprenditore concorrente. L'CO 2 ha contestato in seguito il paragone
avanzato dalla RI 1 fra le opere da maestro elettricista AC e quelle soggette
alle autorizzazioni ex art. 9 e 14 OIBT, rilevando che la commessa posta a
concorso concerne la fornitura e la posa di un impianto fotovoltaico "chiavi
in mano" e che una simile attività - che presuppone la corretta
installazione dell'impianto, la prima verifica durante la realizzazione, il
controllo finale all'interno dell'impresa, nonché la redazione del rapporto di
sicurezza (cfr. art. 24 e 37 OIBT) - può essere eseguita soltanto da chi ne è
autorizzato. L'esclusione dell'insorgente, ha osservato per finire il
committente, si giustificava anche a cagione dell'assenza di referenze valide
(pos. 224.510 CPN 102), oltre che per il fatto di non avere segnalato, nella
propria offerta, l'intenzione di avvalersi di un subappaltatore. La RI 1
avrebbe infatti dovuto (e potuto) parare
all'assenza di un campo apposito per l'indicazione del subappalto, fornendo le
relative informazioni nell'elenco dettagliato degli eventuali allegati al
capitolato d'appalto (cfr. pag. 9).
b. Anche la deliberataria ha postulato la reiezione del gravame, annotando che era chiaro sin dall'inizio che l'imprenditore che partecipa al concorso doveva essere in possesso dell'autorizzazione generale o dell'autorizzazione per installazioni speciali ex art. 14 OIBT. L'CO 2 si era infatti già chinata sulla questione rispondendo in modo lapidario alla domanda di uno dei concorrenti volta a sapere se fosse possibile che le autorizzazioni ex art. 9 e 14 OIBT fossero in possesso della subappaltatrice e non dell'impresa che partecipa al concorso (cfr. doc. 3). Posto che la RI 1 non possiede tali autorizzazioni, a giusta ragione la stazione appaltante l'ha estromessa dalla gara.
c. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche è invece rimasto silente.
F. Nei successivi allegati le parti si sono riconfermate nelle loro posizioni, puntualizzandole con argomentazioni di cui si dirà - per quanto necessario - nei considerandi seguenti.
Considerato, in diritto
1.
La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.
In quanto partecipante alla gara d'appalto, la ricorrente è senz'altro
legittimata a contestare la sua estromissione dalla procedura (art. 37 lett. b
LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre
2013; LPAmm, RL 165.100).
La potestà ricorsuale per impugnare l'aggiudicazione della commessa alla CO 1
(art. 37 lett. d LCPubb) potrà esserle invece riconosciuta
solo in caso di accoglimento delle censure rivolte contro la propria esclusione (STA 52.2010.11 del
15 marzo 2010), ma in tal caso è comunque impossibile che la commessa le
venga aggiudicata direttamente ex art. 41 cpv. 1 LCPubb, dato che la sua
offerta non è stata né valutata, né posta in graduatoria.
Con queste precisazioni il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. Secondo l'art. 25 LCPubb, il committente esclude dalla procedura gli offerenti che:
a) non adempiono ai criteri di idoneità;
b) hanno dato al committente indicazioni false;
c) non rispettano i principi sanciti all'art. 5 lett. c) e d) della legge;
d) hanno comportamenti tali da impedire un'effettiva e libera concorrenza o da ostacolarla in modo rilevante;
e) sono oggetto di una procedura di concordato o di fallimento;
f) hanno i medesimi titolari di offerenti che non adempiono ai principi dell'art. 5 o sono controllati dalle stesse persone;
g) hanno i medesimi titolari di offerenti esclusi ai sensi dell'art. 45 o sono controllati dalle stesse persone.
2.2. In virtù dell'art. 20 cpv. 1 LCPubb, il
committente può esigere dall'offerente la prova dell'idoneità finanziaria,
economica e tecnica. Dal canto suo, l'art. 10 cpv. 2 lett. j del regolamento di applicazione della legge sulle commesse
pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12
settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) prevede che i documenti di gara devono contenere le prove
e i criteri di idoneità. Queste norme
impongono al committente di predeterminare tanto i requisiti che i concorrenti
devono soddisfare per entrare in considerazione ai fini di un'aggiudicazione,
quanto le prove che devono produrre per dimostrarne l'adempimento. I criteri di idoneità devono
essere stabiliti in modo chiaro e preciso già al momento in cui viene aperto il
concorso e non soltanto al momento in cui il committente si pronuncia mediante
delibera sulle offerte pervenutegli.
I criteri d'idoneità si suddividono in criteri di carattere generale e criteri
di carattere particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri che
qualsiasi concorrente deve soddisfare indipendentemente
dalla natura della commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in
particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in merito al
pagamento degli oneri sociali e delle imposte. Sono invece da annoverare
fra i criteri d'idoneità di carattere
particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate dalla legge
stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il capitolato a
dipendenza di sue specifiche esigenze.
I criteri di idoneità vanno chiaramente distinti dai criteri di aggiudicazione.
I primi servono soltanto ad accertare se i concorrenti sono in grado di
eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la prestazione richiesta. I
secondi servono invece ad individuare l'offerta
più vantaggiosa fra quelle presentate. Scopo dei criteri di idoneità è
unicamente quello di permettere al committente di verificare preventivamente la
bontà dei concorrenti per rapporto all'oggetto del concorso. Accertamento,
questo, che deve precedere la scelta
dell'offerta più vantaggiosa e che si conclude con l'esclusione dei
concorrenti ritenuti inidonei.
L'accertamento preliminare dell'idoneità dei concorrenti non ha luogo soltanto nell'ambito della procedura di
concorso secondo il metodo selettivo, ma anche nella procedura di
concorso monofase. Anche nei concorsi indetti secondo questo tipo di procedura,
occorre in effetti valutare preliminarmente l'idoneità dei concorrenti sulla
base di parametri oggettivi predeterminati dal bando di concorso, in modo da
escludere quelli che non forniscono sufficienti garanzie di affidabilità in
punto ad una corretta esecuzione dei lavori messi a concorso. Estromessi i
concorrenti che non soddisfano questi
criteri, il committente procede poi alla scelta dell'offerta migliore sulla
base dei criteri di aggiudicazione fissati dal bando (STA 52.2016.65 del 12
luglio 2016 consid. 2.2 e rinvii).
2.3. Notoriamente, soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara possono
conseguire l'aggiudicazione. Una diversa conclusione sarebbe contraria, oltre
che al principio di legalità, anche ai principi della parità di trattamento e di
trasparenza, che governano l'intero ordinamento delle commesse pubbliche (cfr.,
per la LCPubb, art. 1 lett. a e c). Il capitolato d'offerta, sottolinea l'art.
40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, deve essere compilato dal concorrente in ogni sua
parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi
e di ogni altra indicazione complementare richiesta. Offerte incomplete o che
non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere escluse
(STA 52.2010.133 del 24 giugno 2010 consid. 3.1). La conformità dell'offerta
per rapporto alle condizioni di gara costituisce dunque un presupposto
dell'aggiudicazione di qualsiasi commessa pubblica. Resta in ogni caso
riservato il principio di proporzionalità, in
particolare nell'ottica del divieto di un formalismo eccessivo; difformità
irrilevanti vanno tollerate (STF 2D_45/2016 del 10 luglio 2017 consid.
5.1, 2C_458/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1; RtiD I-2014 n. 12 consid.
3.1; STA 52.2013.2 del 24 aprile 2013 consid.
2.2; Matteo Cassina,
Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino,
vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 34).
3. 3.1.
La commessa posta a concorso concerne la fornitura e posa di un impianto
fotovoltaico con modalità "chiavi in mano" della potenza minima di
130,5 kW picco ubicato sul tetto dell'edifico esistente al mappale RFD __________
della città di __________ (pos. 131.100 disposizioni particolari CPN 102).
Nell'offerta economica (pag. 37) le prestazioni richieste erano così descritte:
|
N° |
Descrizione delle prestazioni |
Importo totale CHF (IVA esclusa) |
|
1 |
Installazioni di cantiere (parapetti, scale cantiere …) |
… |
|
2 |
Fornitura e posa struttura supporto fotovoltaica su tetto piano compreso di zavorre e progum. La posa prevede anche lo spostamento della ghiaia e le precauzioni per la protezione del tetto |
… |
|
3 |
Fornitura e posa safeline (soll xenon) integrata con la struttura fotovoltaica |
… |
|
4 |
Fornitura e posa di moduli fotovoltaici |
… |
|
5 |
Fornitura e posa degli inverter ed eventuali elementi di protezione degli stessi dalle intemperie |
… |
|
6 |
Cablaggio DC |
… |
|
7 |
Canali metallici portacavi da fissare alla struttura FV compresi di separazione AC/DC |
… |
|
8 |
Cablaggio AC dagli inverter alla cabina a piede fabbricato |
… |
|
9 |
Collegamento di tutti gli elementi in campo al parafulmine (struttura canali safeline) |
… |
|
10 |
Allestimento elettrico cabina con quadro di sezionamento,
scaricatori, interruttori di manovra sicurezza, conteggio e trasformatore 150
kVA. |
… |
|
11 |
Fornitura e posa cartellonistica e attrezzature antincendio (estintori, etichette …). |
… |
|
12 |
Collaudo DC delle stringhe, collaudo AC dell'impianto fotovoltaico, collaudo antincendio. |
… |
Come esposto in narrativa, nella fattispecie
la documentazione del concorso (numero 11 del bando e pos. 223 CPN 102) stabiliva
che erano abilitate a partecipare al concorso le ditte aventi il domicilio o
la sede in Svizzera, iscritte al Registro di commercio (fa stato la sede
dell'iscrizione della ditta a Registro di commercio). Essa prescriveva
altresì che il subappalto è ammesso per le parti di opere secondarie
(sistemi di sicurezza, opera da maestro elettricista AC, fornitura struttura
dei moduli/moduli fotovoltaici …; cfr. numero 10 del bando e cifra 2.3
delle dichiarazioni dell'imprenditore) e segnalava l'autorizzazione generale (art. 9 OIBT) o autorizzazione
per installazioni speciali art. 14 OIBT (impianti solari fotovoltaici) fra gli atti da produrre con l'offerta (cfr. pos.
252.110 lett. e CPN 102). In risposta a domande pervenutegli, con scritto del 23
marzo 2018 (doc. 2 prodotto in risposta dall'CO 2) il committente ha
specificato che il subappalto è consentito per i soli lavori relativi ai
collegamenti in corrente AC (collegamenti AC dall'inverter al quadro principale
e fornitura e posa del quadro principale + trasformatore e allaccio…) e che
il subappaltatore di questa parte d'opera deve avere l'autorizzazione
generale (art. 9 OIBT). Nel medesimo scritto la stazione appaltante ha
inoltre indicato, con tanto di evidenziatura in grassetto, che l'imprenditore
che partecipa al concorso deve essere in possesso o dell'autorizzazione
generale (art. 9 OIBT) o dell'autorizzazione per installazioni speciali art.
14 OIBT (impianti solari fotovoltaici). L'ente banditore ha di fatto
inserito un criterio di idoneità di natura particolare, esigendo che ogni
concorrente avesse una delle due autorizzazioni.
3.2. Nel
caso di specie la RI 1 ha omesso di allegare alla propria offerta sia
l'autorizzazione generale (art. 9 OIBT) che l'autorizzazione per installazioni
speciali (art. 14 OIBT). In applicazione della pos. 252.110 CPN 102, il 4
maggio 2018 il committente - richiamandosi sostanzialmente al contenuto della
prima parte della risposta 1 alle domande del bando di concorso ["L'imprenditore
che partecipa al concorso deve essere in possesso o dell'autorizzazione
generale (art. 9 OIBT) o dell'autorizzazione per installazioni speciali art. 14
OIBT (impianti solari fotovoltaici). La mancanza di una delle due
autorizzazioni da parte dell'imprenditore comporta l'esclusione dal concorso"]
- le ha pertanto ingiunto di presentare nel termine di 5 giorni la
documentazione mancante, pena la sua estromissione dalla gara. L'insorgente
ha dato seguito alla richiesta il 9 maggio 2018 segnalando anzi tutto di non
aver allegato l'autorizzazione generale (art. 9 OIBT) in quanto per la RI 1,
che opera nel settore della Tecnica delle Costruzioni e fornisce e posa i
moduli fotovoltaici, avevamo ritenuto di dover allegare solo la copia
dell'iscrizione alla LIA, come richiesto al punto 252.110 f) del capitolato. Riallacciandosi
al punto 10 del bando di concorso ed alla seconda parte della vostra
risposta 1 [di cui al doc. 2], la RI 1 ha comunicato di aver previsto
il subappalto delle opere da maestro elettricista AC alla ditta B__________ SA
di __________, includendo ovviamente il relativo costo nel prezzo offerto e
di non aver allegato nessun documento al riguardo non essendoci nel
capitolato né la richiesta, né lo spazio per indicare il subappalto. Ha
quindi trasmesso copia dell'autorizzazione generale (Art. 9 OIBT) del sig. __________
di B__________ SA.
Come eccepiscono a giusta ragione l'ente banditore e la deliberataria,
quest'ultimo documento è chiaramente insuscettibile di sostituire le
autorizzazioni richieste dagli atti di gara [l'imprenditore che partecipa al
concorso deve essere in possesso o dell'autorizzazione generale (art. 9
OIBT) o dell'autorizzazione per installazioni speciali art. 14 OIBT
(impianti solari fotovoltaici); cfr. pos. 252.110 lett. e e doc. 2,
risposta alla domanda 1]. Benché necessaria qualora l'azienda partecipante alla
gara avesse deciso di subappaltare i lavori relativi ai collegamenti in
corrente AC (il subappaltatore di questa parte d'opera deve avere
l'autorizzazione generale art. 9 OIBT; cfr. lettera del 23 marzo 2018,
risposta alla domanda 1), la stessa non poteva ad ogni buon conto supplire la
produzione di quelle richieste in capo al concorrente (imprenditore che
partecipa al concorso) stesso. Autorizzazioni, queste, che l'insorgente non
possiede tant'è che non le ha presentate
né con l'offerta, né una volta sollecitata con un termine prescritto. La sua offerta, con ogni evidenza, non
era pertanto conforme alle esigenze di gara ed a nulla giovano le argomentazioni
addotte con il ricorso e la replica per eludere questa incontrovertibile
conclusione.
Inutilmente la ricorrente, richiamandosi alla direttiva ESTI [che prevede, a
pag. 6, che "negli impianti fotovoltaici non sono soggetti all'obbligo
di autorizzazione il montaggio dei moduli solari e l'inserimento di
collegamenti del modulo con cavi prefabbricati nella zona tetto, a condizione
che non siano necessari delle installazioni elettriche. Se si devono eseguire
collegamenti, che non sono pronti all'innesto (per es. nel caso
dell'ondulatore), si tratta di un'installazione e chi l'ha eseguita deve essere
in possesso della relativa autorizzazione "(doc. I, pag. 6)], si
avventura infatti nell'affermare di avere offerto una tale soluzione con un
inverter a spinotti coperti (ben visibili al Doc. L, p. 7) e cavi prefabbricati
(doc. M) che consentono di effettuare i collegamenti sino e compresi i morsetti
d'entrata dell'ondulatore senza necessità di installazioni elettriche e quindi
senza l'obbligo di avere un'autorizzazione giusta l'art. 14 OIBT, affidando
l'operazione che richiede un'autorizzazione generale giusta l'art. 9 OIBT (quindi
quella a partire dai morsetti), segnatamente l'allacciamento AC alla rete alla
B__________ SA di __________, che dispone della necessaria autorizzazione.
L'ente banditore aveva stabilito chiaramente che l'autorizzazione generale
(art. 9 OIBT) o autorizzazione per installazioni speciali art. 14 OIBT
(impianti solari fotovoltaici) di cui alla pos. 252.110 lett. e CPN 102, da
consegnare con l'offerta, avrebbero dovuto essere di pertinenza dell'imprenditore
che partecipa al concorso (doc. 2). Le regole di gara - che costituiscono
la lex specialis del concorso - erano talmente precise da non poter essere
nemmeno interpretate o fraintese come vorrebbe lasciar credere la RI 1. Questa
impostazione dettata dalle prescrizioni di gara era vincolante e non può più
essere rimessa in discussione, poiché tutti i concorrenti l'hanno accettata
senza riserve omettendo di impugnare il bando e inoltrando le proprie offerte
(art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP).
Ancor più a torto la RI 1 sostiene che il lavoro subappaltato è un lavoro
speciale, d'importanza secondaria e limitata, mentre la prestazione principale
e caratteristica della commessa - che è appunto la fornitura e posa
dell'impianto fotovoltaico - è eseguita in proprio dall'offerente.
L'importanza di un'autorizzazione ai sensi dell'OIBT va infatti ben oltre ai
lavori di maestro elettricista AC. Trattandosi, in concreto, della fornitura e
posa di un impianto fotovoltaico chiavi in mano, va da sé che
quest'ultimo non deve essere solo fornito e posato, ma anche correttamente
installato e collaudato (cfr. peraltro la voce n. 12 dell'offerta economica;
vedi anche gli art. 24 e 37 OIBT), attività che presuppongono il possesso della
querelata autorizzazione OIBT. La ricorrente non può dunque essere seguita
(neppure) laddove sostiene, fondandosi sul Decreto del Consiglio Federale che
conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo
svizzero della tecnica della costruzione del 16 dicembre 2013 (doc. O), sul
comunicato della Swissolar (doc. P) e ancora su quanto pubblicato sul sito UNIA
(doc. Q), che (anche) le aziende della tecnica della costruzione sono abilitate
all'installazione e alla posa di impianti fotovoltaici "chiavi in mano".
Sta di fatto che la RI 1 non possiede e non ha prodotto, nel termine perentorio
impartitole, nessuna delle (due) autorizzazioni ai sensi dell'OBIT richieste
dall'ente banditore. La sua offerta è stata quindi rettamente esclusa dalla
gara in applicazione degli art. 25 lett. a LCPubb e 38 cpv. 1 lett. e
RLCPubb/CIAP, atteso che l'estromissione di un concorrente per inidoneità è
decretata direttamente dalla legge, segnatamente dalle norme sopracitate. Il
ricorso va respinto già per questo motivo, senza che occorra esaminare se anche
la mancanza di referenze valide ed il fatto di non aver annunciato il
subappalto giustificassero la sua esclusione dalla gara.
3.3. Resistendo la decisione di esclusione alle censure della ricorrente,
quest'ultima non può aggravarsi contro la decisione di aggiudicazione, in
mancanza della necessaria legittimazione ricorsuale (cfr. supra, consid.
1).
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto nella misura in cui è ricevibile, confermando l'esclusione dalla gara dell'insorgente e la delibera operata a favore della ditta CO 1.
5. L'emanazione della presente decisione rende superflua l'evasione della domanda cautelare volta a concedere effetto sospensivo al gravame.
6. La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Essa rifonderà pure alla deliberataria, patrocinata da un legale, un'indennità per ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane interamente a suo carico. Essa verserà alla CO 1 identico importo a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera