statuendo sul ricorso del 27 giugno 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 23 maggio 2018 (n. 2408) del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile il gravame dell'insorgente avverso la decisione del 16 giugno 2016 della Sezione della popolazione, con la quale gli è stato revocato il permesso di domicilio; |
ritenuto, in fatto
che il cittadino kosovaro RI
1 (__________) è titolare dal 19 gennaio 1995 di un permesso di domicilio per
vivere in Svizzera;
che il 30 agosto 2013 e il 19 giugno 2015 la Sezione della popolazione del
Dipartimento delle istituzioni lo ha ammonito per il fatto che quest'ultimo
aveva a più riprese interessato le autorità penali;
che, preso atto di un'ulteriore condanna subita nel novembre del 2015, l'11 maggio
2016 la predetta autorità gli ha comunicato di voler valutare la sua situazione
dal profilo del suo diritto di soggiornare in Svizzera, dandogli la possibilità
di esprimersi in proposito;
che la relativa raccomandata è stata tuttavia retrocessa al mittente con l'indicazione
"il destinatario è irreperibile all'indirizzo indicato";
che dopo avere consultato l'ufficio controllo abitanti di __________, il 19
maggio seguente la Sezione della popolazione ha quindi inviato il medesimo
scritto al recapito presso il quale RI 1 risultava soggiornare; anche questa
seconda raccomandata è tuttavia ritornata al mittente non essendo stata
ritirata dal suo destinatario durante il termine di giacenza della medesima;
che con decisione del 16 giugno 2016 la Sezione della popolazione ha quindi
revocato a RI 1 il permesso di domicilio, in ragione dei suoi precedenti penali
e della sua pesante situazione debitoria, ordinandogli nel contempo di lasciare
il territorio elvetico entro il 15 settembre 2016;
che anche questa raccomandata non è stata ritirata da RI 1;
che il 4 novembre 2016 la Polizia cantonale ha preso contatto con quest'ultimo
consegnandogli una copia della decisione di revoca del permesso pronunciata il
16 giugno 2015 dalla Sezione della popolazione;
che con risoluzione del 23 maggio 2018 il Consiglio di Stato ha dichiarato
inammissibile, poiché tardivo, il ricorso inoltrato l'8 novembre 2016 da RI 1
avverso tale decisione di revoca, respingendo nel contempo la sua domanda di
restituzione in intero del termine per agire in giudizio contro la medesima;
che avverso quest'ultimo giudizio il soccombente è quindi insorto davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che dei motivi posti a fondamento dell'impugnativa si dirà per quanto
necessario, in seguito;
che il gravame non è stato intimato per la risposta (art. 72 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);
considerato, in diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo, e per esso il giudice delegato alla causa
(art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006;
LOG; RL
177.100), è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla
legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998
(LALPS; RL 143.100);
che la legittimazione a ricorrere di RI 1 è certa (art. 65 cpv. 1 LPAmm);
che il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in
ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25
LPAmm);
che litigiosa in questa sede è unicamente la questione di sapere se è a ragione
o a torto che il Consiglio di Stato non è entrato nel merito dell'impugnativa dell'8
novembre 2016 del ricorrente, poiché tardiva, respingendo nel contempo la sua
istanza di restituzione in intero del termine;
che nella misura in cui l'insorgente (peraltro patrocinato da un avvocato) non
si confronta minimamente con quest'ultima questione, limitandosi sostanzialmente
a criticare nel merito la risoluzione dipartimentale con la quale è stata
disposta la revoca del suo permesso di soggiorno, il suo gravame non rispetta i
requisiti di forma esatti dall'art. 70 cpv. 1 LPAmm e, come tale, deve essere
dichiarato irricevibile;
che a titolo abbondanziale occorre comunque considerare che la decisione impugnata
andrebbe in ogni caso confermata in quanto immune da critiche;
che, giusta l'art. 68 cpv.
1 LPAmm, il ricorso al Governo cantonale dev'essere presentato per iscritto
entro 30 giorni dall'intimazione e, in assenza di questa, dalla conoscenza
della decisione impugnata;
che per quanto riguarda la decorrenza dei termini ricorsuali, va osservato che
quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato da parte della
Posta si rivela infruttuoso, viene emesso un avviso di ritiro nella buca
lettere o nella casella postale del destinatario;
che l'invio è considerato validamente notificato se viene successivamente
ritirato presso l'ufficio postale; se ciò non avviene entro il termine di
ritiro, l'invio è considerato notificato il settimo giorno dopo il primo
tentativo di consegna infruttuoso (art. 17 cpv. 4 lett. a LPAmm), sempre che il
destinatario doveva prevedere di ricevere un atto da parte di un'autorità
(cosiddetta "Zustellfiktion"; DTF 127 I 34, consid. 2a/aa, 119 Ib
consid. 3b e rinvii; Marco Borghi/Guido
Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n.
1b ad art. 14 con rif.);
che nel caso di specie, dalle informazioni estrapolabili dal servizio "track
and trace" de La Posta sull'invio in questione, emerge che la
decisione dipartimentale di revoca del permesso di domicilio, munita dei mezzi
e dei termini per ricorrere, è stata inviata all'insorgente per raccomandata
(n. __________) il 16 giugno 2016 ed è giunta al luogo di destinazione il
giorno successivo;
che dopo un tentativo di consegna infruttuoso, è quindi stato emesso nei
confronti del ricorrente un avviso di ritiro con scadenza al 24 giugno
successivo;
che dal momento che la suddetta raccomandata non è stata ritirata entro tale
termine, il 5 luglio 2016 l'ufficio postale di __________ ha quindi retrocesso
la medesima al mittente;
che pertanto il termine perentorio di 30 giorni per impugnare detta decisione
ha iniziato a decorrere il successivo 25 giugno 2016 ed è scaduto, per effetto
delle ferie giudiziarie estive (art. 16 cpv. 1 lett. b LPAmm), il 25 agosto
2015 (e non il 23 luglio 2016, come erroneamente indicato nella decisione
impugnata);
che il ricorso di RI 1 avverso la predetta risoluzione, inoltrato davanti al Consiglio
di Stato soltanto l'8 novembre 2016, era pertanto chiaramente tardivo;
che, come emerge dagli atti, il ricorrente non aveva già ritirato la
raccomandata del 19 maggio 2016 con la quale il Dipartimento lo informava di
voler rivalutare le condizioni del suo soggiorno in Svizzera;
che in simili circostanze egli non può, se non incorrendo in un abuso di
diritto, sostenere che non poteva attendersi alcuna decisione che lo riguardava
da parte della Sezione della popolazione;
che d'altra parte, essendo già stato ammonito nell'agosto del 2013 e nel giugno
del 2015 per i suoi trascorsi penali, l'insorgente, a fronte della nuova
condanna subita il 9 novembre 2015 doveva aspettarsi l'adozione di un ulteriore
provvedimento amministrativo da parte della Sezione della popolazione e, per
questo, doveva diligentemente preoccuparsi di fare in modo che un'eventuale
comunicazione o decisione di quest'ultima autorità potesse essergli
regolarmente recapitata;
che oltretutto il ricorrente non è stato in
grado di dimostrare di essersi trovato nell'incolpevole impossibilità di rispettare il termine per
impugnare la decisione dipartimentale con la quale gli è stato revocato il
permesso di domicilio, così come previsto dall'art. 15 cpv. 1 LPAmm, per
cui è senz'altro a giusto titolo che il Consiglio di Stato gli ha negato la
restituzione in intero del medesimo;
che non giova all'insorgente sostenere che la predetta decisione di revoca non
era stata notificata alla sua patrocinatrice;
che in effetti, come giustamente rilevato dal Consiglio di Stato, il semplice
fatto che il ricorrente si fosse fatto assistere in sede civile e penale da un
avvocato, non permetteva ancora all'autorità di prime cure di dedurre che egli
intendesse avvalersi del suo patrocinio anche in ambito amministrativo;
che in effetti non risulta dagli atti, né l'insorgente lo pretende, che quest'ultimo
avesse comunicato alla Sezione della popolazione il nominativo del suo avvocato
per la notifica di eventuali atti che lo concernevano;
che, stante tutto quanto precede, il ricorso in quanto ricevibile, deve essere
respinto, poiché infondato;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 47 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo |
Il vicecancelliere |