statuendo sul ricorso per denegata giustizia del 3 luglio 2018 della
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RI 1
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contro |
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l’operato della Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione del 1° dicembre 1997 (LEPICOSC; RL 705.500) per la mancata emanazione di una decisione formale in merito alla richiesta dell’insorgente di poter registrare l’audio del colloquio di verifica che l’ing. __________ è stato chiamato a sostenere per poter essere accreditato quale suo responsabile tecnico; |
ritenuto, in fatto
che
la ditta RI 1 di __________ (in seguito: RI
1), già iscritta all'albo cantonale delle imprese di costruzione, è
attualmente priva di un responsabile tecnico;
che la Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio
della professione di impresario costruttore e di operatore specialista (di
seguito: CV-LEPICOSC) le ha dunque ordinato di porre rimedio a tale situazione;
che dopo vicissitudini che non occorre qui riassumere, il 2 maggio 2018 la RI 1
ha indicato alla CV-LEPICOSC di voler designare quale suo nuovo responsabile tecnico l'ing. __________;
che con messaggio di posta elettronica del 25 maggio 2018 la CV-LEPICOSC ha comunicato
alla RI 1 che l’ing. __________ sarebbe stato convocato in data da stabilire per una verifica tecnica delle conoscenze e delle competenze
professionali quale dirigente di cantiere in un'impresa di costruzione (art. 5
cpv. 2 del regolamento della legge sull'esercizio della professione di
impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della
costruzione del 3 dicembre 2014; RLEPICOSC; RL 750.510);
che
con e-mail dello stesso giorno la RI 1, per il tramite del proprio legale, ha
chiesto alla CV-LEPICOSC di poter effettuare una registrazione audio del
predetto colloquio di verifica;
che con scritto del 18 giugno 2018 il presidente della CV-LEPICOSC ha tra le
altre cose comunicato alla RI 1 che una simile eventualità non poteva entrare
in linea di considerazione, fermo restando il suo diritto di prendere nota
delle domande poste;
che
con e-mail del 20 giugno 2018 la segretaria della CV-LEPICOSC ha comunicato
alla RI 1 che l’audizione dell’ing. __________ si sarebbe tenuta martedì 3
luglio 2018 alle ore 15.00;
che con scritto del 22 giugno 2018 la RI 1 ha chiesto alla CV-LEPICOSC
l’emanazione di una decisione formale in merito al suo rifiuto di permettere la
registrazione audio del colloquio di verifica dell’ing. __________;
che mediante lettera del 28 giugno 2018, anticipata via fax, la CV-LEPICOSC ha
illustrato alla RI 1 la procedura che sarebbe stata seguita durante l’audizione
dell’ing. __________, ribadendo nel contempo il suo rifiuto di permettere la
registrazione audio del colloquio;
che il 3 luglio 2018 la RI 1 ha inoltrato davanti al Tribunale cantonale
amministrativo un ricorso per denegata giustizia, lamentandosi del fatto che,
malgrado i suoi solleciti, la CV-LEPICOSC non si sarebbe formalmente
pronunciata sulla sua domanda di registrazione del colloquio di verifica
dell’ing. __________;
che in via superprovvisionale essa postula di essere autorizzata, per il
tramite dell’ing. __________, a registrare l’audio del colloquio di verifica a
cui quest’ultimo deve sottoporsi il 3 luglio 2018;
che il gravame non è stato intimato per la risposta (art. 72 legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);
considerato, in diritto
che,
secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10
maggio 2006 (LOG; RL 177.100), il Tribunale cantonale amministrativo può
decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono questioni
di principio o che non sono di rilevante importanza, evenienza che si realizza
in concreto;
che l'art. 67 LPAmm dispone che può essere interposto ricorso se l'autorità
adita nega o ritarda indebitamente l'emanazione di una decisione impugnabile;
in tal caso è dato il medesimo mezzo di ricorso previsto per impugnare la decisione
che l'autorità inferiore è chiamata a prendere (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa,
Lugano 1997, n. 3 ad art. 45);
che in concreto, visto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire nel merito delle decisioni della CV-LEPICOSC è retta dall'art. dall'art.
17a LEPICOSC, la medesima dovrebbe di principio essere data per censurare un
diniego di giustizia da parte di detta autorità;
che tuttavia a questo proposito occorre rilevare che la decisione che la
ricorrente ha chiesto alla CV-LEPICOSC di emanare non porrebbe termine alla
procedura di designazione del suo nuovo responsabile tecnico, avviata mediante
istanza del 2 maggio 2018;
che la stessa, nella misura in cui sarebbe volta a regolare lo svolgimento del
colloquio di verifica dell’ing. __________, avrebbe infatti unicamente
carattere incidentale;
che in effetti una decisione è finale quando pone fine alla procedura, mentre è
incidentale quando è resa nel corso della procedura e assume una funzione preparatoria
e strumentale verso la decisione finale, come sarebbe nel caso di specie la
decisione di acconsentire o di negare la registrazione audio del colloquio di
verifica dell’ing. __________ (Borghi/Corti,
op. cit., ad art. 44 n. 2b);
che fatta eccezione per le
decisioni concernenti la competenza e le domande di ricusa, le quali sono
suscettibili di ricorso immediato e non possono più essere impugnate ulteriormente,
le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente sono
impugnabili a titolo indipendente soltanto se: a) possono provocare al
ricorrente un pregiudizio irreparabile o b) l’accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante e dispendiosa (cfr. art. 66 cpv. 2 LPAmm);
che nel caso di specie nessuna di queste condizioni è data;
che, esclusa di primo acchito la seconda ipotesi menzionata dalla predetta
norma, la decisione che la ricorrente ha chiesto alla CV-LEPICOSC di emanare
non sarebbe suscettibile di arrecarle alcun danno irreparabile ai sensi
dell’art. 66 cpv. 2 lett. a LPAmm, potendo sempre la RI 1 contestare dal profilo
procedurale lo svolgimento del colloquio in caso di suo esito negati-
vo, impugnando la decisione di merito con cui le verrebbe negata l’iscrizione
del nuovo responsabile tecnico;
che, non dovendo la CV-LEPICOSC emanare una decisione incidentale suscettibile
di essere impugnata a titolo indipendente davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, non risultano dati i presupposti ex art. 67 LPAmm per poter inoltrare
un ricorso per denegata giustizia;
che il presente gravame dovrebbe dunque essere dichiarato inammissibile;
che, quand’anche ciò non dovesse essere il caso, il medesimo sarebbe in ogni
caso da respingere nel merito;
che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la CV-LEPICOSC si è
infatti pronunciata sulla domanda di registrazione audio del colloquio a suo
tempo formulata dalla RI 1 perlomeno nel suo scritto del 28 giugno 2018, che su
questo punto riprende quanto già espresso dal suo presidente con lettera del 18
giugno precedente;
che tale documento costituisce a tutti gli effetti una decisione, seppur (come
sopra esposto) incidentale, mediante la quale quest’ultima autorità ha
chiaramente risolto di respingere la suddetta richiesta dell’insorgente;
che alla ricorrente, anche perché rappresentata da un avvocato, non poteva
sfuggire il carattere decisionale di detto scritto, laddove a chiare lettere
esso recita in modo unilaterale, perentorio e vincolante che “non possiamo
che confermare il nostro preavviso del 18 giugno u.s. e respingere la sua
richiesta di procedere alla registrazione del colloquio”;
che non permette di giungere ad una diversa conclusione il solo fatto che tale
lettera non contiene alcuna indicazione in merito ai rimedi di diritto
esperibili;
che in simili circostanze si dovrebbe dunque in ogni caso escludere che
l’autorità di prime cure possa essere incorsa nel caso concreto in un diniego
di giustizia;
che, stante tutto quanto precede, il gravame, in quanto ricevibile, deve
pertanto essere respinto;
che con l’emanazione del presente giudizio la domanda di adozione di misure
supercautelari diventa priva d’oggetto;
che, visto l’esito, la tassa di giustizia e le spese seguono l’integrale
soccombenza della ricorrente (art. 47 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 1'000.- sono poste a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo |
La segretaria |