Incarto n.
52.2018.319

 

Lugano

17 settembre 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

 

vicecancelliera:

Paola Passucci

 

 

statuendo sul ricorso del 2 luglio 2018 della

 

 

 

RI 1 

patrocinata da:  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 14 giugno 2018 del Municipio di CO 2, che in esito al concorso ad invito indetto per aggiudicare la fornitura di corpi illuminanti LED occorrenti ai campi di atletica delle scuole elementari ha escluso l'insorgente e aggiudicato la commessa alla CO 1 di __________;

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

che il 4 maggio 2018 il Municipio di CO 2 ha invitato cinque ditte specializzate a presentare un'offerta per la fornitura di corpi illuminanti LED occorrenti ai campi di atletica delle scuole elementari;

che la lettera di invito indicava che il concorso era sottoposto alla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100); il capitolato trasmesso agli invitati precisava che la commessa sarebbe stata attribuita al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri elencati in ordine di priorità:

 

1.   Prezzo                                                 60%

2.   Risparmio energetico                           20%

3.   Referenze per forniture analoghe           15%

4.   Formazione apprendisti                          5%

 

che la prima pagina del capitolato e modulo d'offerta indicava che i prezzi devono essere scritti su questo formulario che è quello ufficiale ed il solo valido; mediante il modulo "correzioni dell'elenco prezzi" annesso al capitolato (pag. 2) i concorrenti venivano resi attenti sul fatto che correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari avrebbero comportato l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione;

 

che nel termine stabilito tutte le ditte interpellate hanno risposto all'invito, inoltrando offerte comprese tra fr. 20'775.35 e fr. 56'593.52;

 

che, fondandosi sulla proposta di delibera del 1° giugno 2018 allestita dal progettista, il 14 giugno 2018 il Municipio di CO 2 ha risolto di escludere dalla gara tre offerte, tra cui quella della RI 1 (RI 1) per mancata compilazione di pugno dei prezzi unitari e dei quantitativi nelle posizioni 6.1 pagina 19; 6.2 pagina 19; 6.3 pagina 20; 6.4 pagina 20; 6.5 pagina 20 e 6.6 pagina 21; esposta la graduatoria conseguita dalle due concorrenti restanti in gioco ha quindi deliberato la commessa alla CO 1 (CO 1), prima classificata con 95.00 punti;

 

che la RI 1 ha impugnato la risoluzione comunale davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata e gli atti rinviati al committente per nuova decisione subordinatamente che sia dichiarata illecita, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame;

che la ricorrente ha contestato in sostanza l'esclusione, giudicandola lesiva del divieto di formalismo eccessivo;

che l'insorgente ha ricordato innanzi tutto che non era ammesso aggiungere un numero maggiore di fari di quelli [già] attualmente installati (16 pz.) e che l'offerente avrebbe potuto proporre il quantitativo di fari necessario, ammesso che venissero rispettati tutti i requisiti illuminotecnici richiesti (cfr. punto 3 del modulo d'offerta);

 

che per ovviare ad una carenza del capitolato, che in concreto prevedeva una sola riga dove inserire i prezzi unitari e le quantità per ogni palo (cfr. posizioni 6.1-6.6 dell'elenco prezzi), la ricorrente ha scelto la soluzione di mettere un asterisco ai posti per il prezzo unitario, menzionando il tipo di faro e rinviando espressamente ad una lista prezzi allegata, v. DOC. D; il problema "tecnico" di riempimento del modulo d'offerta, ha precisato la RI 1, era stato quindi risolto riportando il prezzo totale per ogni palo, in modo da garantire la compilazione a mano dei prezzi, rimandando con un asterisco ad un apposito allegato (no. 4) per i dettagli delle singole lampade con le relative quantità e prezzi;

 

che la stazione appaltante si è opposta all'accoglimento dell'impugnativa, annotando che le condizioni di gara erano chiare e nessuno le ha contestate; la mancata indicazione dei prezzi unitari esatti alle posizioni 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6 dell'elenco prezzi, ha precisato il Municipio, non può che comportare l'esclusione della ricorrente, sanzione peraltro prevista dall'art. 42 cpv. 1 lett. d del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110);

 

che la deliberataria si è limitata a confermare di aver preso atto del provvedimento superprovvisionale emesso dal Tribunale cantonale amministrativo e che l'esecuzione di quanto in questione, tramite la scrivente, non è avvenuta, senza formulare proposte di giudizio;

 

che l'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche è invece rimasto silente;

 

che, con decreto del 28 agosto 2018, è stato estromesso dall'incarto l'allegato di replica del 24 agosto 2018 presentato dalla RI 1, dichiarato irricevibile poiché tardivo;

 

 

considerato,                   in diritto

 

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb);

 

che in quanto partecipante al concorso oggetto del contendere, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la sua estromissione dalla procedura (art. 37 lett. b LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm, RL 165.100); la potestà ricorsuale per impugnare l'aggiudicazione della commessa alla CO 1 (art. 37 lett. d LCPubb) potrà esserle invece riconosciuta solo in caso di accoglimento del ricorso rivolto contro la decisione di esclusione (STA 52.2010.11 del 15 marzo 2010);

che, preliminarmente, ci si potrebbe chiedere se il ricorso non sia da dichiarare irricevile poiché l'insorgente non ha formalmente e correttamente impugnato la decisione di delibera alla CO 1, limitandosi a chiedere l'annullamento della medesima;

 

che il quesito non merita tuttavia approfondimento, ritenuto che quand'anche fosse ricevibile il gravame - che può essere evaso sulla scorta delle tavole processuali, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm) - andrebbe comunque respinto per i motivi che seguono;

che giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo; il committente, soggiunge il capoverso seguente, esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti;

 

che l'offerta, dispone poi l'art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, deve essere compilata dal concorrente in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta;

 

che le offerte mancanti di prezzi unitari o di prezzi a corpo devono essere escluse dall'aggiudicazione (art. 42 cpv. 1 lett. d RLCPubb/CIAP); solo i meri errori di calcolo possono essere rettificati (art. 42 cpv. 2 RLCPubb/CIAP);

 

che, notoriamente, il bando di concorso ed il capitolato d'appalto stabiliscono le regole della gara, vincolando tanto il committente, quanto i concorrenti; decisioni di aggiudicazione rese in contrasto con le regole della gara violano il diritto, segnatamente sotto il profilo della parità di trattamento dei concorrenti e vanno di conseguenza annullate;

 

che nel caso in esame la ricorrente ha incontestabilmente tralasciato sia i prezzi unitari che i quantitativi (pz dei corpi illuminanti) richiesti dal capitolato (pos. 6.1-6.6 dell'elenco prezzi, pagg. 17-21), indicando solo i prezzi totali (dei fari LED utilizzati per ognuno dei 6 pali esistenti) ripresi dal foglio RICAPITOLAZIONE FINALE dell'elenco prezzi (pag. 22) e rimandando con un asterisco (*) ad un apposito allegato (allegato 4) per i dettagli delle singole lampade con le relative quantità e prezzi;

che invano essa sostiene di aver ovviato ad una carenza del capitolato mettendo un asterisco ai posti per il prezzo unitario, menzionando il tipo di faro e rinviando espressamente ad una lista prezzi allegata e che questo modo di agire (ovvero la facoltà di allegare un descrittivo e relative schede tecniche al servizio delle verifiche del committente) sarebbe legittimato dall'art. 40 [cpv. 4] RLCPubb;

 

che dalle prescrizioni concorsuali emerge infatti in modo chiaro che i concorrenti avrebbero dovuto indicare i prezzi unitari dei corpi illuminanti LED offerti compilando solo gli spazi prestabiliti a tal fine dall'ente banditore e che non era dunque possibile allegare una lista o un descrittivo contenente tali informazioni; lo dimostra il fatto che i prezzi dovevano essere scritti su questo formulario che è quello ufficiale ed il solo valido;

 

che il capitolato e modulo d'offerta stabiliva inderogabilmente che l'omessa indicazione dei prezzi unitari avrebbe comportato l'esclusione dell'offerta dalla gara;

 

che questa clausola vincolava il committente, precludendogli qualsiasi possibilità di considerare irrilevante la mancanza in cui è incorsa l'insorgente e di mantenerla in gara;

 

che l'applicazione rigorosa della sanzione, esplicitamente comminata dal capitolato di appalto, non configura un eccesso di formalismo (cfr. STA 52.2017.541 del 1° febbraio 2018); partecipando senza riserve alla gara, la ricorrente ne ha invero accettato tutte le regole (art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP);

 

che, tollerando l'omissione e rinunciando ad escludere la ricorrente dalla gara, il Municipio di CO 2 avrebbe disatteso una chiara ed inequivocabile regola di procedura; non solo, avrebbe violato un principio oggi chiaramente ancorato nella legge (art. 42 cpv. 1 lett. d RLCPubb/CIAP);

 

che confermata l'esclusione dell'insorgente, il ricorso va dunque respinto nella misura in cui è ricevibile;

 

che l'emanazione della presente decisione rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa;

 

che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

 

 

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane interamente a suo carico.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

 

 

4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera