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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 6 luglio 2018 dell'
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RI 1
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contro |
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la decisione del 7 giugno 2018 della Commissione per il notariato del Tribunale d'appello (n. 18.2018.76) che ha giudicato insufficiente la prova scritta dell'esame di notariato; |
ritenuto, in fatto
A. a. RI 1 è stata
ammessa per la seconda volta all'esame per il conseguimento del certificato di
capacità per l'esercizio del notariato (sessione primaverile 2018), sostenendo
il 14 aprile 2018 la prova scritta.
b. Il 16 maggio 2018, la Commissione per il notariato ha informato l'insorgente
che l'esito della valutazione del suo esame era insufficiente. Il 22 di quel
mese si è quindi tenuto un incontro con una delegazione della Commissione
esaminatrice, durante il quale le sono state spiegate oralmente le ragioni
dell'insuccesso della prova, unitamente al punteggio insufficiente conseguito
(secondo la scheda di valutazione).
c. Dando seguito alla richiesta tempestivamente formulata
dall'insorgente, con decisione del 7 giugno 2018 la Commissione per il
notariato (Commissione) ha motivato il giudizio di non promozione indicando le
principali carenze riscontrate.
B. Avverso tale decisione
RI 1si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento. In via principale, postula che sia riformata nel senso che il
suo esame scritto sia valutato positivamente; in via subordinata, che gli atti
siano retrocessi alla Commissione per nuova decisione.
In sintesi, l'insorgente rimprovera alla precedente istanza un accertamento
errato dei fatti giuridicamente rilevanti, nella misura in cui ha ravvisato
nella sua prova errori che a suo dire non sussisterebbero. Come si vedrà in
seguito, contesta puntualmente le pecche addebitatele, affermando la bontà del
suo esame, che sarebbe conforme alle diverse norme di legge e al testo d'esame
(considerato pure che non sono stati messi a disposizione dei candidati
determinati documenti, quali lo statuto della società).
C. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone la Commissione, confermando la valutazione negativa dell'esame. La precedente istanza respinge una dopo l'altra le obiezioni sollevate dall'insorgente, confermando le lacune e manchevolezze riscontrate nella sua prova d'esame, che la renderebbero globalmente insufficiente. Dei suoi argomenti si riferirà, per quel che occorre, in appresso.
D. a. In sede di replica
la ricorrente ha ribadito le proprie conclusioni e domande di giudizio,
puntualizzando in parte le proprie tesi.
b. Con scritto del 29 agosto 2018, la
Commissione si è limitata a riconfermarsi nella propria domanda di reiezione
del ricorso.
E. Il giudice delegato ha richiamato dalla Commissione, dandone comunicazione alla ricorrente, la scheda di valutazione dell'esame stabilita dalla Commissione esaminatrice ai fini della valutazione dell'esame scritto.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.
102 cpv. 1 della legge sul notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 952.100). La
legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e personalmente toccata dalla
decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), è certa.
Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il
giudizio può essere emanato sulla base degli atti, integrati dal carteggio
prodotto dalla Commissione, completato con la scheda di valutazione dell'esame
scritto di cui si è detto in narrativa. Neppure l'insorgente sollecita l'assunzione
di ulteriori mezzi di prova.
2. Nell'ambito del controllo di decisioni in materia di valutazioni scolastiche e professionali, specie quando si tratta di pronunciarsi su giudizi che richiedono e presuppongono la conoscenza della personalità del candidato o dell'allievo oppure conoscenze scientifiche o tecniche, l'autorità di ricorso, sebbene abbia piena cognizione del fatto e del diritto, dà prova di un certo riserbo nel controllo dell'apprezzamento riservato all'esaminatore. In materia di correzione di lavori scientifici esiste infatti generalmente un certo margine discrezionale, che fa sì che il medesimo lavoro possa essere valutato in maniera diversa anche da esperti. Un controllo giudiziario più completo si giustifica invece per i vizi di procedura o per le valutazioni manifestamente sbagliate della prova fornita dal candidato o ancora quando risulta che l'autorità esaminatrice si è lasciata influenzare nel proprio giudizio da motivi che non presentano alcuna relazione con l'esame (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.4.1; STA 52.2014.247 del 23 marzo 2015 consid. 2 e rimandi, confermata da STF 2D_23/2015 del 14 settembre 2015). Non basta pertanto che una valutazione sia opinabile o criticabile per condurre a un risultato diverso; al contrario, il metro di giudizio adottato dalla commissione non può essere rimesso in discussione alla leggera, poiché altrimenti verrebbero messe a repentaglio l'uniformità di giudizio e la parità di trattamento dell'intera sessione d'esame (cfr. decisione Commissione di ricorso sulla magistratura del 24 giugno 2015 confermata da STF 2D_48/2015 del 1° agosto 2016 in: RtiD I-2017 n. 7; STA 52.2017.445 dell'8 agosto 2018 consid. 2).
3. 3.1.
In concreto, la prova scritta oggetto del contendere si basava su un caso
pratico, che in sintesi verteva sulla volontà di due soci di una società a
garanzia limitata (R__________ Sagl di __________) - avente un capitale sociale di fr. 20'000.-, suddiviso
in 20 quote da nominali fr. 1'000.- ciascuna - di acquisire da una società
italiana (B__________ Srl, __________) il 70% delle azioni di un'altra società
(F__________ SpA di __________) da lei detenute, in cambio di una
partecipazione nella Sagl, da realizzarsi mediante un aumento del capitale. La
partecipazione al capitale sociale della Sagl della nuova socia non doveva però
superare nominali fr. 10'800.- (futura quota sociale).
Ai fini dell'esame, i candidati erano
chiamati a redigere gli atti pubblici necessari per l'iscrizione dell'intera operazione
nei pubblici registri (indicando in modo preciso gli eventuali inserti,
senza allestirli), stilando anche l'istanza/e
da inoltrare al registro di commercio cantonale. Eventuali dati mancanti
necessari per lo svolgimento della prova potevano essere scelti liberamente.
3.2. La ricorrente ha preparato due atti
pubblici (accompagnati da inserti), in sintesi: uno (1) relativo al verbale
dell'assemblea generale straordinaria dei soci della R__________ Sagl, sedente
per deliberare (a) l'inclusione nello scopo sociale della possibilità di
partecipare in società svizzere ed estere e (b) l'aumento del capitale sociale
da fr. 20'000.- a 30'800.- (mediante l'emissione di 108 quote sociali di
nominali fr. 100.-), con soppressione del diritto d'opzione dei soci. L'altro
rogito (2) riguarda invece il verbale della gerenza della Sagl, sedente per
constatare l'aumento di capitale deciso dall'assemblea dei soci e modificare di
conseguenza lo statuto. La candidata ha inoltre stilato un'istanza
indirizzata all'Ufficio del registro di commercio, con cui ha notificato la
modifica dello statuto (nuovo scopo sociale) e l'aumento del capitale sociale.
4. 4.1. Dalla decisione impugnata, unitamente alle spiegazioni fornite dalla Commissione in questa sede, risulta anzitutto che gli esaminatori hanno valutato molto negativamente il fatto che la candidata, a differenza di tutti gli altri, non abbia stilato un atto pubblico per la "modifica del taglio" delle quote sociali, senza darne ragione nel proprio atto e senza valutare le possibili gravi ripercussioni sul diritto di voto (dovute alla coesistenza di quote dal valore nominale diverso e al fatto che lo statuto preveda che il diritto di voto si determini in base al valore nominale oppure in base al numero di quote). Stando alla scheda (griglia) di valutazione agli atti (doc. 4), per questa omissione l'insorgente è stata penalizzata con 10 punti,
a cui se ne sono
aggiunti altrettanti per la conseguente mancata modifica dello statuto e pure per
la relativa istanza a registro di commercio.
4.2. La ricorrente contesta che in tale omissione possa essere ravvisato un
errore. Rileva come a differenza della società anonima, nella società a
garanzia limitata possano coesistere quote sociali di taglio diverso.
Considerato che il testo d'esame era silente su una volontà delle parti di
avere quote sociali dello stesso taglio e che richiedeva unicamente di redigere
gli atti necessari, nulla le avrebbe impedito di procedere all'aumento del
capitale mediante emissione di quote di taglio diverso (da fr. 100.-). Afferma
che nessuna modifica dello statuto si sarebbe di conseguenza imposta: per
legge, la regola generale sarebbe la determinazione del diritto di voto in base
al valore nominale delle quote (art. 806 cpv. 1 del codice delle obbligazioni
del 30 marzo 1911; CO; RS 220). Non avendo la Commissione esaminatrice allegato
lo statuto della Sagl, ben poteva ritenere che contenesse una regolamentazione standard
del diritto di voto (basata sul valore nominale e non sul numero di quote).
4.3. Ora, è ben vero che in una società a garanzia limitata possono coesistere
quote con valore nominale diverso e che, in base all'art. 806 cpv. 1 CO, il
diritto di voto di ciascun socio si determina in base al valore nominale delle
rispettive quote sociali. Secondo il cpv. 2 dell'art. 806 CO, tuttavia, lo
statuto può determinare il diritto di voto senza riguardo al valore nominale,
in modo che ogni quota sociale dia diritto a un voto (fermo restando che,
in questo caso, le quote sociali con il valore nominale più basso devono avere
un valore nominale almeno pari a un decimo di quello delle altre quote
sociali). Confrontato con un aumento di capitale sociale che comporta l'emissione
di nuove quote sociali con differente valore nominale, un notaio diligente - cui
corre tra l'altro l'obbligo di vegliare affinché nessuna parte venga indotta a
stipulare diversamente da quanto realmente voluto (art. 5 cpv. 2 LN) e di
informare le parti sul contenuto e la portata di un atto pubblico (cfr. art. 6
cpv. 1 LN) - non può quindi oggettivamente ignorare questo aspetto. A maggior
ragione un candidato che si presta ad assumere il pubblico ministero. Il
diritto di voto costituisce infatti uno dei diritti più importanti di
partecipazione di un socio, con il quale esercita i propri diritti di nomina e deliberazione
e concorre quindi alla formazione della volontà della società. Proprio perché non
le era noto l'istoriato della società e non disponeva dello statuto, l'insorgente
non poteva pertanto "speculare" su questo aspetto, dando per assodata
una regolamentazione standard. Al contrario, come valutato dalla
Commissione, non appare insostenibile ritenere che avrebbe prudenzialmente e diligentemente
dovuto procedere a un taglio delle quote (così come fatto da tutti gli altri
candidati, cfr. risposta, pag. 2). Senza peraltro contare l'innegabile
vantaggio di maggior immediatezza e chiarezza nei rapporti di forza in seno
alla società che ne può derivare. In ogni caso, la ricorrente non poteva
semplicemente ignorare tale aspetto, senza nemmeno curarsi di fornire una
qualsiasi spiegazione nel proprio atto.
In queste circostanze, con la Commissione occorre inevitabilmente concludere
che l'importante omissione in cui è incorsa la ricorrente è data e non poteva
pertanto che determinare un'apprezzabile penalizzazione. Certo, considerate le
ripercussioni che tale errore ha comportato anche per gli atti successivi
(conseguente modifica statutaria e istanza d'iscrizione), ci si potrebbe
chiedere se la penalizzazione complessiva (30 punti) non appaia eccessivamente
severa, avuto pure riguardo alla soglia fissata dall'autorità esaminatrice per
la sufficienza (60/90). In concreto - al di là del fatto che l'insorgente non
spende parola in merito - vi è nondimeno da considerare che la candidata non è
incappata solo in questo grave errore ma, come si vedrà in appresso, ha
commesso tutta una serie di altri sbagli, affatto irrilevanti: anche se l'autorità
esaminatrice l'avesse penalizzata con un terzo dei punti in meno (20), l'esito
della sua prova d'esame non sarebbe quindi comunque stato diverso, nemmeno a
una valutazione globale.
5. 5.1. La Commissione ha anzitutto riscontrato diversi difetti nell'atto pubblico relativo alla delibera dell'assemblea generale di aumento del capitale sociale (rogito n. 1). Oltre ad alcune imprecisioni sulle formalità dei comparenti (stato civile e documento d'identità), ha segnatamente rilevato le seguenti pecche:
a) l'accertamento della presenza dei soci (è presente il 90% del capitale sociale) non sarebbe conforme agli art. 805 cpv. 5 e 702 cpv. 2 cifra 1 CO;
b) la preventiva modifica dello scopo sociale non sarebbe stata necessaria, alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale (che permette a una società di compiere tutti gli atti non prettamente esclusi dal suo scopo);
c) la delibera non indicherebbe come avverrà la liberazione delle quote di nuova emissione, limitandosi a specificare il prezzo complessivo e non il prezzo per quota. Non menzionando in questo punto (ma solo successivamente, in relazione al diritto di opzione) come avverrà la liberazione (ossia mediante conferimento in natura) non sarebbe neanche indicato che le quote di nuova emissione andranno assegnate alla società conferente;
d) la proposta di aumento sarebbe silente su come l'apporto verrà imputato, dichiarando inoltre che le nuove quote avranno diritto "immediatamente" (ancora prima di essere emesse?) al dividendo;
e) il diritto di opzione è soppresso affinché le nuove quote siano liberate dal nuovo socio, recte siano "sottoscritte" (e poi liberate in ossequio all'impegno assunto con la sottoscrizione);
f) mancherebbe la clausola di cui all'art. 75 cpv. 1 lett. l ORC relativa alle prestazioni accessorie.
5.2.
La ricorrente riconosce in questa sede l'errore riferito all'accertamento della
presenza dei soci (a), come pure quello (b) inerente alla modifica dello scopo
sociale. Contesta per contro tutti gli altri punti, ritenendo il suo rogito
sufficientemente chiaro e completo.
5.3. Il rogito in questione, per quanto attiene ai controversi punti (c-f),
riporta in particolare le seguenti clausole:
"Il Presidente propone pertanto quanto
segue:
(...)
2. Di aumentare il capitale sociale di nominali CHF 10'800 (...) portandolo da
nominali CHF 20'000 (...) a nominali CHF 30'800 (...), mediante l'emissione di
108 (…) quote sociali di nominali CHF 100 (...) l'una, da emettersi ad un
prezzo complessivo di CHF 330'075.00 (...).
3. Di sopprimere il diritto d'opzione dei soci affinché tutte le nuove quote
sociali siano liberate mediante conferimento di 70 (…) azioni della F__________
SpA, __________, Italia, pari al 70% (...) del capitale azionario per un valore
riconosciuto di CHF 330'075.00 (...), da parte della società italiana B__________
Srl, con sede a __________, Italia.
4. Di riconoscere al sottoscrittore delle nuove quote sociali un diritto
immediato a partecipare agli utili della società."
5.4. Ora, basta un colpo d'occhio a queste disposizioni per rendersi conto che
l'atto pubblico dell'insorgente risulta effettivamente carente e impreciso,
senza peraltro essere strutturato in modo chiaro e tale da facilitarne la
comprensione (cfr. Michel Mooser,
Le droit notarial en Suisse, II ed., Berna 2014, pag. 127, n. 208), seguendo i
disposti di legge.
Se è indicato l'ammontare nominale totale dell'aumento, nonché il numero e il
valore nominale delle nuove quote (cfr. art. 650 cpv. 2 cifra 1 e 2 CO per
rinvio dell'art. 781 cpv. 5 cifra 1 CO e art. 75 cpv. 1 lett. a e b dell'ordinanza
sul registro di commercio del 17 ottobre 2007; ORC; RS 221.411), difetta per
contro totalmente - come rilevato dalla Commissione (c) - il prezzo d'emissione
per quota (fr. 3'056.25, composto da valore nominale e aggio; art. 650 cpv. 2
cifra 3 CO e 75 cpv. 1 lett. c ORC; cfr. pure
Harald Maag/Florian S. Jörg, in:
Handbuch Schweizer GmbH-Recht, Basilea 2019, pag. 1037 e 1041 n. 88.48).
L'atto è inoltre manchevole sul momento a partire dal quale le nuove quote
diano diritto al dividendo (art. 650 cpv. 2 cifra 3 CO, 75 cpv. 1 lett. d ORC),
aspetto cui è accennato solo al punto 4 con una formulazione che, come
essenzialmente osserva la precedente istanza (d), è errata e ambigua (diritto
immediato a partecipare agli utili), non indicando una data precisa (quale
la data d'iscrizione dell'aumento di capitale a registro di commercio, cfr.
pure Maag/Jörg, op. cit., pag.
1037 e 1041 n. 88.52). Invano la ricorrente propone una sua
interpretazione per la formulazione adottata: compito di un notaio non è infatti
quello di preparare atti che possano in qualche modo dar luogo a un'iscrizione
a registro di commercio e debbano se del caso essere interpretati, ma quello di
sviscerare e rendere comprensibile e chiara la matassa del diritto in relazione
e in funzione dei rapporti giuridici importanti, redigendo documenti precisi,
chiari e completi.
In tal senso è evidente come non sia neppure ben ordinata e risolta la specie
dei conferimenti, e meglio il conferimento in natura (azioni F__________ SpA),
che è inopinatamente mescolato (al punto 3) con la soppressione del diritto d'opzione
(cfr. art. 650 cpv. 2 cifra 8 CO, 75 cpv. 1 lett. m ORC), senza che sia poi
specificata la controprestazione al conferente (ossia il numero di nuove quote
che spettano alla B__________ Srl a tale scopo; cfr. art. 650 cpv. 2 cifra 4 CO
e 75 cpv. 1 lett. f ORC; cfr. pure Maag/Jörg,
op. cit., pag. 1069 e 1070 n. 89.11 e rinvii). Anche su questo punto, le annotazioni
della Commissione (c-d) resistono quindi alle sommarie critiche della
candidata.
Già solo a fronte di queste lacune - tutt'altro che trascurabili - appare più
che giustificata la mancata assegnazione del punteggio pieno (18/25). A maggior
ragione se si tiene conto anche della puntualizzazione dell'autorità esaminatrice
- del tutto corretta - secondo cui le nuove quote devono essere sottoscritte
e poi liberate (e). Inoltre, innegabilmente più completo - soprattutto nel
contesto di un esame scritto (in cui il candidato deve dar prova di particolare
attenzione ai diversi problemi che si possono porre) - sarebbe stato l'atto che
avesse contenuto anche un riferimento all'obbligo di fornire prestazioni
accessorie (f), inclusi i diritti di cui all'art. 75 cpv. 1 lett. l ORC (anche
solo per escludere espressamente tale eventualità). A ciò si aggiungano le
imprecisioni sull'accertamento della presenza dei soci (a) e la modifica dello
scopo sociale (b) - affatto necessaria - che nemmeno la ricorrente contesta.
Avuto riguardo alla diligenza e al rigore imposti a un notaio, non esenti da
critiche vanno infine le sbavature formali, seppur lievi, rimproveratele in
punto all'identificazione dei comparenti: considerato che l'identità delle
persone non note deve essere certificata mediante la presentazione di un
documento ufficiale, di cui viene fatta menzione nell'atto (art. 35 cpv. 2 LN),
contrariamente a quanto pretende l'insorgente, appare del tutto logico che
debbano essere riportate nel rogito anche le indicazioni in merito alla
validità del documento (date di rilascio e scadenza).
Anche volendo prescindere da quest'ultima puntualizzazione (ma anche da quella
più trascurabile inerente lo stato civile), la valutazione della Commissione
sul rogito concernente la delibera dell'assemblea generale di aumento del
capitale sociale, come detto, merita senz'altro conferma.
6. 6.1. La precedente istanza ha pure riscontrato diverse mancanze nell'atto pubblico di constatazione della gerenza dell'aumento del capitale sociale e relativa modifica dello statuto. Oltre a un accenno alle medesime imprecisioni formali di cui si è detto poc'anzi (stato civile e documento d'identità), ha in particolare riscontrato i seguenti errori:
a) nelle chiuse manca l'indicazione dell'avvenuta pubblicazione degli inserti;
b) l'atto di constatazione dell'aumento di capitale sociale non è corretto laddove fa riferimento al diritto immediato al dividendo delle nuove quote;
c) impreciso è inoltre il riferimento al contratto di conferimento, laddove la candidata scrive che l'apportante "si è impegnata a conferire" anziché "ha conferito".
6.2.
A torto l'insorgente contesta tale valutazione, rilevando anzitutto di aver
soddisfatto le prescrizioni del codice delle obbligazioni in merito all'esibizione
dei giustificativi al notaio e ai comparenti, agendo invece conformemente alla
prassi per quanto attiene alla formula finale di pubblicazione dell'atto,
priva di riferimento agli inserti. Premesso che la critica (a) della
Commissione si rivolge evidentemente solo a quest'ultimo aspetto, è innegabile
che l'enunciazione finale del suo atto, nella misura in cui passa sotto
silenzio gli inserti, non sia conforme all'art. 34 cpv. 2 LN: secondo tale
norma, la pubblicazione concerne infatti l'intero testo dell'atto e degli inserti
- ciò di cui va evidentemente dato atto nel rogito (a prescindere dall'esistenza
di un diverso modello nella pubblicazione consultata dalla ricorrente).
Da respingere, per le medesime ragioni di cui già si è detto (consid. 5.4),
sono invece le identiche critiche riproposte contro l'errata formulazione del "diritto
immediato al dividendo" (b).
Analoga conclusione vale per le imprecisioni riferite al conferimento (c).
L'impegno (incondizionato) a effettuare il conferimento corrispondente al
prezzo totale d'emissione delle quote avviene contestualmente alla firma della
scheda di sottoscrizione (cfr. pure Maag/Jörg,
op. cit., pag. 1046 e 1047 n. 88.81). Con il contratto di conferimento, invece
(che è peraltro presupposto necessario per iscrivere a registro di commercio l'aumento
di capitale, cfr. art. 46 cpv. 3 lett. a ORC per rinvio dell'art. 74 cpv. 3
ORC), tale impegno - come indicato dalla Commissione (risposta pag. 4) - viene
proprio eseguito, nel senso che la proprietà dei beni in natura viene
trasferita alla società (cfr. pure Maag/Jörg,
op. cit., pag. 1072 e 1073 n. 89.24). Errato risulta dunque il punto a pag. 2
del rogito della ricorrente, laddove indica che "(...) le
suddette 108 (...) quote sociali sono liberate mediante conferimento in natura,
come risulta dal contratto di conferimento (...) secondo il quale,
in contropartita delle 108 (...) nuove quote sociali, la B__________ Srl (...) si
è impegnata a conferire 70 (...) azioni (…)". In tal senso,
nulla muta il fatto che a pag. 3 dell'atto - nonostante quanto precede - la
candidata abbia comunque constatato che (...) il gerente unico
accerta che (...) i conferimenti sono stati effettuati (…). Al contrario,
la censura dell'insorgente induce piuttosto a dubitare che neppure in questa
sede la stessa abbia realmente colto la portata della sua imprecisione (cfr.
ricorso a pag. 6).
A fronte di quanto precede, neanche il punteggio che le è stato attribuito per
l'atto in questione (13/15) - che è oltretutto solo lievemente inferiore a
quello pieno - presta il fianco a critiche.
7. 7.1. La
Commissione ha infine rimproverato all'insorgente, a livello d'istanza d'iscrizione
a registro di commercio dell'aumento di capitale, di non aver formulato il
nuovo articolo sul capitale sociale, che deve comprendere l'apporto.
Dal canto suo, la ricorrente obietta che il testo dello statuto non è elencato
all'art. 76 ORC quale il contenuto dell'iscrizione in caso di aumento di
capitale di una Sagl e lo statuto modificato è stato allegato e menzionato
singolarmente nell'istanza.
7.2. L'iscrizione nel registro di commercio si fonda su una notificazione (art.
15 cpv. 1 ORC), che deve indicare i fatti da iscrivere o rinviare ai documenti
giustificativi (art. 16 cpv. 1 ORC). Il contenuto dell'iscrizione è determinato
dall'art. 76 ORC. Considerato che il cpv. 1 lett. a si limita a indicare la
data della modifica dello statuto, non è invero del tutto chiaro per
quale motivo nell'istanza avrebbe dovuto essere riprodotto il nuovo articolo
dello statuto. In realtà, visto il riferimento all'apporto vi è da
ritenere che l'autorità esaminatrice abbia piuttosto censurato l'assenza di uno
specifico punto relativo al conferimento in natura (art. 45 cpv. 2 ORC per
invio dell'art. 76 cpv. 2 ORC; cfr. anche risposta, pag. 4). In ogni caso, è
manifesto che da questo profilo la notificazione dell'insorgente risulti
lacunosa, poiché il conferimento in natura non viene debitamente
distinto, ma è solo parzialmente trattato, mescolandolo con l'Aumento di
capitale (cfr. istanza). Così facendo, l'istanza - oltre a mancare
della necessaria chiarezza d'esposizione - non riporta nemmeno tutti gli
aspetti salienti di questo fatto particolare, quali le quote sociali emesse a
tale scopo (cfr. pure Maag/Jörg,
op. cit., pag. 1081). Tale aspetto non emerge del resto nemmeno dall'articolo 3
dello statuto modificato (cfr. pag. 3 del rogito n. 2) allegato all'istanza, a
cui si richiama la candidata, il quale non risulta a sua volta conforme alle
prescrizioni di legge (cfr. art. 628 cpv. 1 con l'art. 777c cpv. 2 cifra
1 CO e art. 652g cpv. 1 con l'art. 781 cpv. 5 cifra 5 CO; Maag/Jörg, op. cit., pag. 1078 e 1079
seg. n. 89.30 seg.). L'articolo in questione (che a rigore avrebbe peraltro
richiesto un numero separato da quello sul capitale sociale e sul numero e
valore delle quote sociali), al di là dell'oggetto del conferimento, non
riporta infatti né la sua stima, né le quote attribuite al conferente (cfr.
art. 628 cpv. 1 CO). In tal senso, a ben vedere, nemmeno l'atto di
constatazione della gerenza (rogito n. 2) va quindi esente da critiche. Al di
là di quest'ultima puntualizzazione, a fronte delle rilevanti sbavature di cui
si è detto, non appare per nulla insostenibile la valutazione della Commissione
e di riflesso nemmeno il punteggio che è stato attribuito all'insorgente per l'istanza
d'iscrizione a registro di commercio dell'aumento del capitale sociale (8/10).
8. In conclusione,
il Tribunale ritiene che la valutazione dell'autorità esaminatrice (con un
punteggio di 49/90), seppur severa, non proceda ancora da un esercizio
scorretto e insostenibile del potere d'apprezzamento che la legge le riserva in
questa materia. Come a ragione osserva la precedente istanza, le diverse lacune
e manchevolezze riscontrate impongono comunque di ritenere la prova scritta
della ricorrente globalmente insufficiente. Come visto, la candidata non è
infatti stata in grado di confermare la propria idoneità ad assumere la
funzione di notaio, non solo perché non ha allestito tutti gli atti richiesti
ma anche perché ha preparato documenti lacunosi e incompleti e che mancano in
più punti della necessaria chiarezza e pertinenza di formulazione. Il mancato
superamento della prova non può pertanto che essere confermato.
9. Alla luce di
quanto sopra esposto, il ricorso deve dunque essere respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza
(art. 47 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, dedotto l'importo già versato a titolo di anticipo delle presumibili spese processuali (fr. 1'200.-), è posto a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera