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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Giorgia Ponti |
statuendo sul ricorso del 12 luglio 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 6 giugno 2018 (n. 2629) del Consiglio di Stato che ha trasferito la sede di servizio dell'insorgente dalla Scuola d'arti e mestieri della sartoria del Centro professionale tecnico di B__________ a quella di V__________ a partire dall'anno scolastico 2018/2019; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1, attiva da trent'anni quale docente, è entrata alle dipendenze del Cantone presso la Scuola d'arti e mestieri della sartoria (SAMS) del Centro professionale tecnico (CPT) di B__________ nel 1995, dapprima come incaricata e, dal 1997, con un rapporto di nomina a orario parziale.
B. a. Con rapporto del 1°
febbraio 2018 il direttore del CPT di B__________ A__________ ha segnalato a S__________,
Capo della Sezione della formazione industriale agraria, artigianale e artistica,
le difficoltà riscontrate nella conduzione dell'istituto scolastico, con
riferimento al clima lavorativo. Ha in particolare reso noto che, malgrado gli
sforzi intrapresi, vi era ancora una situazione conflittuale, con tensioni interpersonali
che impedivano la ricostruzione di un gruppo
di lavoro. Le cause di questa situazione sono state ravvisate dal direttore
innanzitutto nel rientro in sede della docente capolaboratorio R__________, la
quale avrebbe mostrato difficoltà a interagire con alcune colleghe,
creando tensioni. Attriti che si sarebbero verificati in particolare con RI 1, di cui il direttore ha evidenziato un
modo di porsi arrogante e irrispettoso, l'attitudine a fomentare e manipolare
alcune colleghe e a non rispettare le gerarchie, oltre alla mancanza di
collaborazione. Il direttore ha quindi stigmatizzato l'atteggiamento anche di
altri docenti, rimproverando loro, in sintesi, di essere superficiali e di non
volersi assumere le proprie responsabilità. Quali soluzioni ha ipotizzato di
allontanare dalla scuola le docenti RI 1 e R__________, ricollocandole
altrove, di esautorare quantomeno quest'ultima dal ruolo di capolaboratorio, nonché
di ridefinire alcuni ruoli all'interno dell'istituto e "rieducare" il
corpo docenti.
b. Il direttore ha aggiornato S__________ con un secondo rapporto del 30 aprile
2018 concentrandosi in particolare sulla posizione di RI 1, che ha definito un
elemento destabilizzante al fine di ricostruire un ambiente professionale
sereno. Il medesimo ha quindi elencato una serie di atteggiamenti supponenti e
irrispettosi tenuti dalla docente in diverse occasioni, nonché episodi verificatisi nel passato che confermerebbero
questo suo modo di porsi.
C. L'8 maggio 2018 ha
avuto luogo un incontro tra S__________, A__________ e RI 1 in occasione del
quale è stato prospettato alla docente il suo trasferimento temporaneo presso
la sede di V__________. A sostegno di questa soluzione è stata evocata la
volontà di ristabilire un clima d'istituto consono ad un ambiente lavorativo
al fine di raggiungere gli obiettivi, ritenuto che le dinamiche personali
tra alcuni docenti vi ostavano. RI 1 si è fermamente opposta a quest'ipotesi,
ritenendola non necessaria e sottolineando di voler portare a termine la sua
classe per il loro bene formativo.
D. Con risoluzione del 28 maggio 2018 il Consiglio di Stato ha aumentato il rapporto di nomina di RI 1 da 30 a 32 ore settimanali indicando il CPT di B__________ quale scuola di servizio.
E. Con decisione del 6 giugno successivo il Governo,
evocati i gravi conflitti emersi durante l'anno scolastico 2016/2017
all'interno del corpo docenti del CPT
di B__________, l'atteggiamento di RI 1 segnalato dal direttore in carica e da
quelli che l'hanno preceduto, da un lato, e il disagio manifestato dalla
docente stessa, dall'altro, ha disposto il suo trasferimento dalla sede di B__________
a quella di V__________ a partire dall'anno scolastico 2018/2019. L'autorità
di nomina ha inoltre stabilito che l'inserimento di RI 1 nella scuola di V__________
sarebbe stato rivalutato al termine dell'anno scolastico, mantenendo infine
invariate le condizioni salariali.
F. Contro la predetta decisione RI 1 è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento, previa restituzione dell'effetto sospensivo che il Governo ha levato al gravame. A mente della ricorrente, l'autorità di nomina sarebbe giunta all'errata conclusione che il cattivo clima lavorativo le sia imputabile. Ciò sarebbe tuttavia smentito dalle varie testimonianze espresse da colleghi e allievi. La misura non sarebbe pertanto adeguata allo scopo di ristabilire un sereno ambiente di lavoro, dato che finirebbe per creare ulteriori malumori tra i docenti che la sostengono nella richiesta di revoca del trasferimento. L'atteggiamento del Governo, che solo poco prima del provvedimento ha riconosciuto le qualità professionali della ricorrente aumentandone l'onere di insegnamento, sarebbe inoltre contraddittorio. Il suo trasferimento alla sede di V__________ comporterebbe pure un danno alle allieve, costrette a un cambio di docente nell'anno in cui sono confrontate con gli esami finali. Oltre a ciò, la misura arrecherebbe un pregiudizio a livello personale alla medesima che, abitando a B__________, si troverebbe costretta a un tragitto di 105 km dopo trent'anni di lavoro nel comune di domicilio.
G. All'accoglimento dell'impugnativa si è opposta la Sezione amministrativa del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS). Dopo aver evocato i gravi conflitti emersi nell'anno scolastico 2016/2017 tra la ricorrente e l'allora capolaboratorio R__________ __________ e il comportamento scorretto della prima, segnalato non solo dall'attuale direttore, ma anche dai precedenti, ha difeso la bontà della misura, a suo dire giustificata e idonea a tutelare il buon funzionamento dell'istituto.
H. Il 29 agosto 2018 il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha respinto la domanda cautelare di restituzione dell'effetto sospensivo al gravame.
I. Con la
replica e la duplica le parti hanno ribadito le proprie tesi, affinandole con
argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995
(LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva della ricorrente è certa
(art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso,
tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm) è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm). La fattispecie risulta in maniera sufficientemente
chiara dalla documentazione prodotta dalle parti.
2. 2.1. Secondo
l'art. 18a cpv. 1 LORD, se le esigenze di servizio lo richiedono, l'autorità di
nomina può trasferire i dipendenti da una sede di servizio a un'altra,
nell'ambito della stessa funzione, o da una funzione a un'altra funzione
adeguata nella medesima sede di servizio o
in altra sede. La decisione di trasferimento dev'essere motivata e comunicata
tempestivamente all'interessato (cpv. 4). Le esigenze del dipendente
trasferito, nella misura del possibile, devono essere tenute in considerazione
(cpv. 5).
2.2. Il Tribunale cantonale amministrativo esamina liberamente le
questioni di fatto e di diritto (art. 69 cpv. 1 LPAmm). La censura di inadeguatezza
è invece ammissibile soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 69 cpv. 2
LPAmm). Contrariamente a quanto sancito in caso di provvedimenti disciplinari e
scioglimento del rapporto di impiego dei dipendenti dello Stato (art. 90
LPAmm), in materia di trasferimento dei
dipendenti pubblici la legge non estende il potere di cognizione del Tribunale
all'adeguatezza. Censurabili
sono quindi soltanto le decisioni che integrano gli estremi dell'eccesso o dell'abuso di potere,
ovvero quelle che appaiono insostenibili, prive di ragioni oggettive o fondate
su considerazioni estranee alla materia o altrimenti lesive dei principi fondamentali del diritto, in quanto riferiti alla parità di trattamento,
al divieto dell'arbitrio o alla proporzionalità (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61).
3. 3.1. Occorre
innanzitutto premettere che il trasferimento disposto dall'autorità di nomina
non ha carattere disciplinare né altrimenti punitivo. Lo stesso non consiste
che in una misura organizzativa destinata, nella fattispecie, a migliorare il
funzionamento della sede scolastica di B__________. L'esame della legittimità
della misura non deve pertanto tradursi in un processo sulle responsabilità e
le eventuali mancanze della ricorrente. Né sono del resto state messe in dubbio
le sue competenze professionali.
Nel caso di specie non è contestata l'esistenza, già da diversi anni, di un
cattivo ambiente di lavoro all'interno dell'istituto e di una situazione complessivamente
ingestibile. Pure la ricorrente ha riconosciuto di avere rapporti conflittuali
con la docente R__________. Danno inoltre atto di questa problematica i
rapporti del 1° febbraio, rispettivamente del 30 aprile 2018 redatti dal direttore
A__________ all'attenzione di S__________, capo della Sezione della Divisione
della formazione professionale, nonché lo scritto del 25 gennaio 2018 della ricorrente.
Non vi sono dubbi che, visti i dissapori in essere, separare le due docenti non
può che giovare al clima dell'istituto. Avuto riguardo della premessa di cui
sopra circa la valenza non disciplinare del provvedimento, che l'autorità di
nomina abbia deciso di trasferire nella sede di V__________ la ricorrente
piuttosto che R__________ __________ non appare insostenibile; rientra
nell'ampio margine di apprezzamento riservato al Governo intervenire
allontanando (soltanto) la ricorrente per adottare semmai altri provvedimenti,
qui non in discussione, destinati a gestire la permanenza in sede della docente
R__________ __________. Depone inoltre a favore della misura adottata il fatto che, oltre ad aver riscontrato problemi con la
collega docente, la ricorrente è in aperto conflitto con l'attuale direttore
dell'istituto A__________. L'insorgente stessa ammette che il loro rapporto si è
deteriorato, parlando addirittura di incompatibilità caratteriale (cfr.
allegato di replica pag. 6 ad 5-7, e pag. 11 ad 13-16). Dissidio la cui
conciliazione appare difficile da prevedere, tanto che la ricorrente, ferma
nella sua posizione, si è addirittura insubordinatamente rifiutata di
presentarsi a un incontro a cui era stata convocata dal direttore, sostenendo
che conformemente alle direttive della direzione stessa, le questioni
relative ai rapporti tra docenti andavano chiarite dapprima assieme a tutti i colleghi per individuare dove
risiedeva realmente il problema e poi, in un secondo momento, si sarebbe
provveduto a risolverli con i diretti interessati (cfr. allegato di replica
ad 17-24, pag. 11).
3.2. Indipendentemente dai torti e dalle ragioni che possono aver condotto all'odierna situazione, occorre
senz'altro ritenere che l'allontanamento della docente appare una misura
sostenibile nell'ottica di ristabilire un certo ordine all'interno
dell'istituto. Il provvedimento permette infatti di separare la
ricorrente dalla collega e dal direttore evitando l'insorgere di nuove
discussioni e ulteriori conflitti. Irragionevole apparirebbe infatti il trasferimento
del direttore, figura di responsabilità e la cui esperienza maturata in seno
alla conduzione dell'istituto è sicuramente più difficile da sostituire rispetto
a un membro del corpo insegnanti. Non emergono del resto elementi concreti che
permettano di intravedere un immotivato accanimento del direttore nei confronti
dell'insorgente. Non si può quindi concludere che l'adozione del provvedimento
sia stata influenzata da considerazioni soggettive e parziali del direttore.
Nemmeno l'espressione di solidarietà di alcuni colleghi e allieve lascia
supporre che l'allontanamento dell'insorgente creerà nuove tensioni. Né
tantomeno che le allieve, il cui percorso formativo non subisce mutamenti,
possano risentire della sua partenza.
3.3. Per quanto la misura possa essere avvertita come severa dalla ricorrente,
in particolare perché, per la prima volta nella carriera, le impone una
trasferta, occorre d'altra parte rilevare che il CPT di V__________ è l'unico
del Cantone, oltre a quello B__________, a proporre un percorso formativo per
creatori d'abbigliamento. Pure dal profilo
della proporzionalità, la decisione, che permette comunque
all'insorgente di esercitare la sua funzione nell'ambito didattico di sua
competenza lasciando invariate le condizioni salariali,
regge quindi alla critica malgrado l'inconveniente, tutto sommato
sopportabile, legato al tragitto.
4. Visto quanto precede il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'300.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti di cui all'art. 83 lett. g LTF.
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera