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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matea Pessina, giudice presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 12 luglio 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 6 giugno 2018 (n. 2679) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 22 settembre 2017 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è nato il 15 ottobre 1931 e ha conseguito la licenza di condurre della cat. A nel 1950 e quella delle cat. B, D1, BE e D1E nel 1952. Attualmente pensionato, non risulta avere precedenti in materia di circolazione stradale.
B. a. Il 27 marzo 2017, verso
le ore 16.45, RI 1 stava circolando sulla semiautostrada A13 in direzione sud
alla guida della vettura __________ targata __________ allorquando in territorio
di __________ (GR) ha effettuato una manovra di sorpasso di tre antistanti
veicoli (due automobili e un autoarticolato) iniziandola circa 200 m prima e
terminandola circa a metà di una curva senza visuale. Interrogato dalla polizia
cantonale grigionese il giorno stesso, RI 1 ha ammesso di avere compiuto il
sorpasso, indicando su una mappa i punti in cui ha iniziato e terminato la
manovra (situando entrambi prima della curva) e affermando di avere visto che
il tratto di strada in questione (ca. 300 m) era sgombro. Ha inoltre tenuto a
precisare che, se l'avesse ritenuta pericolosa, non avrebbe di certo eseguito
la manovra.
b. Preso atto del rapporto di polizia del 20 aprile 2017, con scritto del 31 maggio
2017 la Sezione della circolazione ha comunicato all'interessato che, dal profilo
amministrativo, il suo caso sarebbe stato esaminato al termine dell'inchiesta
penale in corso, in modo da poter esattamente stabilire le sue eventuali responsabilità.
c. Ravvisando nell'accaduto una grave infrazione alle norme della circolazione
giusta l'art. 90 cpv. 2 della legge federale sulla circolazione stradale del 19
dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), il 21 luglio 2017 la Procura pubblica dei
Grigioni ha condannato RI 1 a una pena pecuniaria - sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di due anni - di 30 aliquote giornaliere da fr. 120.-
cadauna (corrispondenti a fr. 3'600.-), oltre che al pagamento di una multa di
fr. 700.-. Nonostante la gravità degli addebiti mossigli e della sanzione
inflittagli, l'interessato ha rinunciato a impugnare la predetta decisione, che
è quindi passata in giudicato incontestata.
C. Preso atto delle menzionate conclusioni penali, il 1° settembre 2017 la Sezione della circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre. Raccolte le sue osservazioni, il 22 settembre 2017 gli ha revocato la patente per la durata di tre mesi (dal 23 novembre 2017 al 22 febbraio 2018 inclusi), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. a LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).
D. Con giudizio del 6 giugno 2018 il
Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro
di esso presentata da RI 1.
Ricordato che l'autorità amministrativa è di principio vincolata
all'accertamento dei fatti operato in sede penale, il Governo ha ritenuto di
non potersi scostare dai contenuti del decreto di accusa del 21 luglio 2017. Donde
la chiara commissione di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c LCStr,
per la quale la Sezione della circolazione non poteva fare a meno di imporre ex
lege una revoca della patente della durata minima di tre mesi.
E. Contro il predetto giudizio governativo
il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone
l'annullamento.
Il ricorrente ripropone sostanzialmente le
tesi sollevate senza successo davanti alle precedenti istanze, contestando in
particolare le risultanze dell'inchiesta penale e spiegando di avere rinunciato
a impugnare la condanna in quanto ignorava in buona fede che sarebbe stata
determinante per la decisione in merito al destino della sua licenza. Rileva
come nella ricostruzione dei fatti la polizia abbia mal situato l'inizio e la
fine della manovra, operando una stima errata della visibilità al momento del
sorpasso (che su quel tratto di strada sarebbe buona, come confermato anche
dalla presenza, persino all'interno della curva, della linea discontinua a
separare le corsie). Ritiene che il Governo avrebbe dunque dovuto discostarsi
dalle constatazioni effettuate dall'autorità penale e riesaminare autonomamente
la fattispecie, concludendo per la liceità della manovra in questione.
F. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che la Sezione della circolazione, senza formulare particolari osservazioni.
G. In sede di replica, l'insorgente ha ulteriormente sviluppato il tema della buona fede, riconfermandosi nelle sue domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione
alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico
pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100).
La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato
dal giudizio impugnato, di cui è destinatario,
è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza che
occorra procedere all'assunzione della prova (sopralluogo) notificata
dall'insorgente, insuscettibile di apportare la conoscenza di ulteriori
elementi rilevanti per il giudizio (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Tantomeno, come si
vedrà meglio in seguito, può essere biasimato il Consiglio di Stato per avere respinto
l'identica richiesta presentata in quella sede.
2. 2.1. Secondo costante
giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente ad
ordinare la revoca della licenza di condurre
non può di principio scostarsi dagli accertamenti
di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato, segnatamente
laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF 139
II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103
consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa
può scostarsi dal giudizio penale solo se può fondare la sua decisione
su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se
assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se
l'apprezzamento delle prove compiuto dal
giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine se il giudice
penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che
riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 139 II 95 consid.
3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa).
A determinate condizioni, tale
autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in
cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria (qual
è quella del decreto di accusa), segnatamente ove la decisione penale si basi
essenzialmente su un rapporto di polizia. Ciò è il caso, in particolare, se
l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli,
doveva prevedere che nei suoi confronti sarebbe stato avviato anche un
procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre e ciononostante
ha omesso di far valere nel contesto del procedimento penale i diritti
garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze, quest'ultimo
non può attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali argomenti
difensivi e mezzi di prova, dato che era
tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale,
nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio
emanato in tale procedura (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a;
STF 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid. 2.1, 1C_312/2015 del 1° luglio
2015 consid. 3.1, 1C_631/2014 del 20 marzo 2015 consid. 2.1).
2.2. Nel caso di specie, a seguito degli eventi occorsi il 27 marzo
2017, l'insorgente è stato condannato alla pena pecuniaria (sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni) di fr. 3'600.-,
corrispondente a 30 aliquote giornaliere da fr. 120.- cadauna, oltre che al
pagamento di una multa di fr. 700.- per avere gravemente violato le norme della
circolazione, in particolare per avere iniziato una manovra di sorpasso di due
automobili e un autoarticolato a circa 200 m da una curva senza visuale ed
essere rientrato sulla corsia destra circa a metà del tornante, senza prendere
in considerazione, per grave negligenza, che avrebbe potuto creare una
situazione di pericolo. Il decreto di accusa del 21 luglio 2017 è rimasto
incontestato ed è quindi regolarmente passato in giudicato.
Alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa
sede il ricorrente non può più contestare i fatti così come stabiliti dalle
autorità penali con decisione cresciuta in giudicato. Per evidenti ragioni
d'unità di giudizio, questo Tribunale - al pari delle istanze amministrative
inferiori - è infatti vincolato alla descrizione degli avvenimenti che hanno
portato alla condanna di RI 1. Nulla può dunque essere rimproverato alla
Sezione della circolazione, rispettivamente al Governo, per non essere entrati
nel merito delle critiche formulate con riferimento ai fatti accertati in sede
penale: tutte le relative censure cadono pertanto nel vuoto. Ecco inoltre perché
non è necessario - né lo era davanti alla precedente istanza - esperire il
sopralluogo richiesto. Se il ricorrente riteneva che la pronuncia penale fosse
stata emanata sulla scorta di un presupposto fattuale inesatto, avrebbe dovuto
far capo ai rimedi di diritto indicati nel decreto di accusa, adducendo in quel contesto tutte le censure e i
mezzi di prova che riteneva utili ai fini
della sua difesa. L'insorgente - che, per ragioni sue di cui non può che
rammaricarsi, in sede penale non si è avvalso dell'assistenza di un legale
sebbene gliene fosse stata data la possibilità (cfr. verbale di interrogatorio
citato davanti alla polizia cantonale grigionese, pag. 1) -, nonostante
l'importanza dell'infrazione rimproveratagli e l'ampiezza della sanzione
inflittagli, è invece rimasto passivo. Si è ben guardato dall'opporsi alla
condanna pronunciata dal procuratore
pubblico, che, stando agli atti, ha lasciato volutamente passare in giudicato,
pur sapendo che sarebbe stata trasmessa alla
Sezione della circolazione (cfr. decreto d'accusa citato, pag. 2) e che
sarebbe stata risolutiva per l'accertamento delle sue responsabilità (cfr. lettera
del 31 maggio 2017 dell'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione al
ricorrente). Nelle descritte circostanze, benché
non sia mai stato oggetto di sanzioni in materia di circolazione stradale, il
ricorrente è dunque sicuramente malvenuto a pretendere che credeva in buona fede che si sarebbe sistemato
tutto con il pagamento della multa e non pensava che l'autorità amministrativa
avrebbe aperto un procedimento "in più" di quello penale (ricorso, pag. 11), ritenuto peraltro che la
(legittima) coesistenza della doppia procedura, penale e amministrativa, prevista
dalla LCStr, è ormai fatto notorio (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2, 137 I 363
consid. 2.3 e 2.3.2; STA 52.2015.409 del 13 giugno 2016 consid. 3.2 confermata
dalla STF 1C_368/2016 del 16 novembre 2016 consid. 3.4, 52.2014.381 del 27
febbraio 2015 consid. 3.2 confermata dalla STF 1C_219/2015 del 19 giugno 2015
consid. 2.3 e rimandi). L'insorgente - che,
come detto, era stato informato che la
Sezione della circolazione avrebbe valutato le sue responsabilità al termine
della procedura penale - non poteva dunque in nessun caso escludere ma, vista
la gravità dei fatti addebitatigli e della sanzione inflittagli con il decreto
di accusa, doveva anzi prevedere che per l'illecito stradale di cui si
era reso protagonista sarebbe stato
perseguito anche in sede amministrativa in prospettiva di una revoca della
licenza di condurre. In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica
gli impedisce di rimettere in discussione gli estremi dell'infrazione o la
sussistenza del reato al fine di eludere la misura di revoca che occorre
applicargli (RtiD I-2011 n. 41 consid. 3.1).
3. 3.1. Vincolato
all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale può
nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF
1C_87/2009 dell'11 agosto 2009 consid. 2). Senza alcun giovamento per il
ricorrente, poiché gli accadimenti descritti nel decreto di accusa del 21
luglio 2017 adempiono senz'ombra di dubbio tutti gli elementi costitutivi,
soggettivi e oggettivi, del reato di grave
infrazione alle norme della
circolazione di cui all'art. 90 cpv. 2 LCStr (Yvan Jeanneret,
Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berna 2007, pag. 38 segg.). Di riflesso, come si avrà modo di meglio spiegare
in appresso, a RI 1 è imputabile il compimento di un'infrazione grave ai sensi
dell'art. 16c cpv. 1
lett. a LCStr (Cédric
Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de
conduire, in: RDAF 2004 pag. 395).
3.2. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le
quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe
disciplinari del 24 giugno 1970 (LMD; RS 741.03) comportano la revoca della
licenza di condurre oppure l'ammonimento del
conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono
essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo
per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto
conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale di fare uso del
veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta
(art. 16 cpv. 3 LCStr).
La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a di-pendenza
dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei
precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione
grave colui che, violando gravemente le
norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume
il rischio di detto pericolo (art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr). In
tal caso, se non vi sono precedenti e altri reati di cui tener conto, la
licenza di condurre deve essere revocata per almeno tre mesi (art. 16c
cpv. 2 lett. a LCStr).
3.3. L'art. 35 cpv. 2 LCStr autorizza il sorpasso solo se la visuale è
libera, il tratto di strada necessario è sgombro e la manovra non è
d'impedimento per i veicoli che giungono in senso inverso. Il sorpasso è
segnatamente vietato nelle curve senza visuale (cfr. art. 35 cpv. 4 LCStr),
ritenuto che con la locuzione "nelle curve senza visuale" s'intende anche
"in prossimità di curve senza visuale" (DTF 109 IV 134 consid. 3; STF
6B_110/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 3.1). Il sorpasso costituisce,
soprattutto sulle strade con traffico bidirezionale, una delle manovre più
pericolose. È dunque consentito compiere una tale manovra solo se essa non è
espressamente vietata, se il conducente dispone di una visuale sufficiente e se
il traffico in senso inverso non è impedito o messo in pericolo (DTF 129 IV 155
consid. 3.2.1; STF 6B_110/2017 citata consid. 3.1). Quando effettua un sorpasso
prima di una curva senza visuale, il conducente deve considerare la possibilità
che un veicolo sopraggiunga dal tornante e che diminuisca di conseguenza la
lunghezza del sorpasso fino al punto d'incrocio, in cui il primo deve lasciare
la corsia sinistra per cedere il passaggio al secondo. Non basta che colui che compie
il sorpasso possa rientrare sulla corsia destra poco prima della curva senza visuale;
deve al contrario aver terminato la sua manovra a una distanza sufficiente
dalla curva in modo tale che un veicolo proveniente in senso inverso possa
continuare a circolare ad una velocità appropriata senza essere messo in
pericolo (DTF 121 IV 235 consid. 1b; STF 6B_110/2017 citata consid. 3.1).
3.4. In concreto, dagli
atti risulta che il 27 marzo 2017, verso le ore 16.45, RI 1 stava circolando sulla
semiautostrada A13 in direzione sud alla guida della sua vettura allorquando,
in territorio di __________, ha effettuato una pericolosa manovra di sorpasso di
due automobili e un autoarticolato, iniziandola a circa 200 m da una curva
senza visuale e rientrando sulla corsia destra circa a metà del tornante.
Egli, violando una fondamentale norma della circolazione (qual è senz'altro quella
che vieta di compiere sorpassi in prossimità di una curva senza visuale), ha
dunque assunto il rischio di compromettere gravemente la sicurezza della
circolazione ai sensi degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 90 cpv. 2 LCStr: benché
nessun veicolo sia effettivamente sbucato dalla curva, con il suo comportamento
ha infatti creato una messa in pericolo astratta della sicurezza degli altri
utenti della strada - segnatamente quelli circolanti in senso opposto, ma anche
quelli che stava sorpassando - che deve essere considerata accresciuta, essendo
alta la probabilità, visti anche il luogo e l'ora in cui l'infrazione è stata
commessa, che un veicolo sopraggiungesse in senso inverso e che si verificasse
quindi un incidente (cfr. STF 6B_780/2017 del 10 ottobre 2017 consid. A e 5;
cfr. pure Jeanneret, op. cit., 43 segg.). Privo di
pertinenza è il fatto che il ricorrente non abbia considerato la possibilità di
creare un pericolo accresciuto per la sicurezza degli altri utenti della strada
(cfr. verbale d'interrogatorio citato, pag. 2, in cui sostiene che, se lo avesse
ritenuto rischioso, non avrebbe mai ingaggiato il sorpasso). Punibile è infatti
anche la negligenza incosciente (cfr. DTF 131 IV 133 consid. 3.2). Per la
stessa ragione parimenti ininfluente è che egli abbia compiuto la manovra in
discussione unicamente dopo essersi accertato che la linea che separa le due
corsie fosse discontinua per tutta la tratta (ricorso, pag. 9).
3.5. Se ne deve concludere che,
tornando applicabile l'art. 16c LCStr, il provvedimento di revoca
di tre mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente
confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti
conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è
che corrisponde al minimo previsto dalla legge per il genere di violazione di
cui l'insorgente si è reso protagonista (cfr. art. 16c cpv. 2 lett. a
LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure in presenza di circostanze
particolari (buona reputazione quale conducente, effettiva necessità di disporre
di un veicolo a motore), tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema
dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334
consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3; STF 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi rinvii).
4. 4.1. Stante quanto precede,
il ricorso deve essere respinto.
Va da sé che, una volta passata in giudicato la presente decisione,
il ricorrente dovrà prendere contatto con la Sezione della circolazione
e fissare con i suoi responsabili un nuovo periodo di espiazione della misura, che non potrà in ogni modo essere troppo differito
nel tempo, dato che l'infrazione risale al marzo 2017 e che le revoche
d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per conservare il loro carattere
istruttivo.
4.2. La tassa di giustizia segue la soccombenza dell'insorgente (art. 47 cpv. 1
LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il giudice presidente La vicecancelliera