Incarto n.
52.2018.335

 

Lugano

5 dicembre 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Matea Pessina, giudice presidente,

Sarah Socchi, Fulvio Campello

 

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

 

 

statuendo sul ricorso del 12 luglio 2018 di

 

 

 

 RI 1  

patrocinato da:   PA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 6 giugno 2018 (n. 2679) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 22 settembre 2017 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi;

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                                  A.   RI 1 è nato il 15 ottobre 1931 e ha conseguito la licenza di condurre della cat. A nel 1950 e quella delle cat. B, D1, BE e D1E nel 1952. Attualmente pensionato, non risulta avere precedenti in materia di circolazione stradale.

 

 

                                  B.   a. Il 27 marzo 2017, verso le ore 16.45, RI 1 stava circolando sulla semiautostrada A13 in direzione sud alla guida della vettura __________ targata __________ allorquando in territorio di __________ (GR) ha effettuato una manovra di sorpasso di tre antistanti veicoli (due automobili e un autoarticolato) iniziandola circa 200 m prima e terminandola circa a metà di una curva senza visuale. Interrogato dalla polizia cantonale grigionese il giorno stesso, RI 1 ha ammesso di avere compiuto il sorpasso, indicando su una mappa i punti in cui ha iniziato e terminato la manovra (situando entrambi prima della curva) e affermando di avere visto che il tratto di strada in questione (ca. 300 m) era sgombro. Ha inoltre tenuto a precisare che, se l'avesse ritenuta pericolosa, non avrebbe di certo eseguito la manovra.

b. Preso atto del rapporto di polizia del 20 aprile 2017, con scritto del 31 maggio 2017 la Sezione della circolazione ha comunicato all'interessato che, dal profilo amministrativo, il suo caso sarebbe stato esaminato al termine dell'inchiesta penale in corso, in modo da poter esattamente stabilire le sue eventuali responsabilità.

c. Ravvisando nell'accaduto una grave infrazione alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 2 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), il 21 luglio 2017 la Procura pubblica dei Grigioni ha condannato RI 1 a una pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni - di 30 aliquote giornaliere da fr. 120.- cadauna (corrispondenti a fr. 3'600.-), oltre che al pagamento di una multa di fr. 700.-. Nonostante la gravità degli addebiti mossigli e della sanzione inflittagli, l'interessato ha rinunciato a impugnare la predetta decisione, che è quindi passata in giudicato incontestata.

 

 

                                  C.   Preso atto delle menzionate conclusioni penali, il 1° settembre 2017 la Sezione della circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre. Raccolte le sue osservazioni, il 22 settembre 2017 gli ha revocato la patente per la durata di tre mesi (dal 23 novembre 2017 al 22 febbraio 2018 inclusi), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. a LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

 

 

D.  Con giudizio del 6 giugno 2018 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.
Ricordato che l'autorità amministrativa è di principio vincolata all'accertamento dei fatti operato in sede penale, il Governo ha ritenuto di non potersi scostare dai contenuti del decreto di accusa del 21 luglio 2017. Donde la chiara commissione di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c LCStr, per la quale la Sezione della circolazione non poteva fare a meno di imporre ex lege una revoca della patente della durata minima di tre mesi.

 

 

E.  Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento.
Il ricorrente ripropone sostanzialmente le tesi sollevate senza successo davanti alle precedenti istanze, contestando in particolare le risultanze dell'inchiesta penale e spiegando di avere rinunciato a impugnare la condanna in quanto ignorava in buona fede che sarebbe stata determinante per la decisione in merito al destino della sua licenza. Rileva come nella ricostruzione dei fatti la polizia abbia mal situato l'inizio e la fine della manovra, operando una stima errata della visibilità al momento del sorpasso (che su quel tratto di strada sarebbe buona, come confermato anche dalla presenza, persino all'interno della curva, della linea discontinua a separare le corsie). Ritiene che il Governo avrebbe dunque dovuto discostarsi dalle constatazioni effettuate dall'autorità penale e riesaminare autonomamente la fattispecie, concludendo per la liceità della manovra in questione.

 

 

F.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che la Sezione della circolazione, senza formulare particolari osservazioni.

 

 

                                  G.   In sede di replica, l'insorgente ha ulteriormente sviluppato il tema della buona fede, riconfermandosi nelle sue domande di giudizio.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100).
La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza che occorra procedere all'assunzione della prova (sopralluogo) notificata dall'insorgente, insuscettibile di apportare la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Tantomeno, come si vedrà meglio in seguito, può essere biasimato il Consiglio di Stato per avere respinto l'identica richiesta presentata in quella sede.

 

 

                                   2.   2.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dal giudizio penale solo se può fondare la sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). A determinate condizioni, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria (qual è quella del decreto di accusa), segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente su un rapporto di polizia. Ciò è il caso, in particolare, se l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti sarebbe stato avviato anche un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nel contesto del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze, quest'ultimo non può attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali argomenti difensivi e mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid. 2.1, 1C_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1, 1C_631/2014 del 20 marzo 2015 consid. 2.1).

2.2. Nel caso di specie, a seguito degli eventi occorsi il 27 marzo 2017, l'insorgente è stato condannato alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni) di fr. 3'600.-, corrispondente a 30 aliquote giornaliere da fr. 120.- cadauna, oltre che al pagamento di una multa di fr. 700.- per avere gravemente violato le norme della circolazione, in particolare per avere iniziato una manovra di sorpasso di due automobili e un autoarticolato a circa 200 m da una curva senza visuale ed essere rientrato sulla corsia destra circa a metà del tornante, senza prendere in considerazione, per grave negligenza, che avrebbe potuto creare una situazione di pericolo. Il decreto di accusa del 21 luglio 2017 è rimasto incontestato ed è quindi regolarmente passato in giudicato.
Alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente non può più contestare i fatti così come stabiliti dalle autorità penali con decisione cresciuta in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale - al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti vincolato alla descrizione degli avvenimenti che hanno portato alla condanna di RI 1. Nulla può dunque essere rimproverato alla Sezione della circolazione, rispettivamente al Governo, per non essere entrati nel merito delle critiche formulate con riferimento ai fatti accertati in sede penale: tutte le relative censure cadono pertanto nel vuoto. Ecco inoltre perché non è necessario - né lo era davanti alla precedente istanza - esperire il sopralluogo richiesto. Se il ricorrente riteneva che la pronuncia penale fosse stata emanata sulla scorta di un presupposto fattuale inesatto, avrebbe dovuto far capo ai rimedi di diritto indicati nel decreto di accusa, adducendo in quel contesto tutte le censure e i mezzi di prova che riteneva utili ai fini della sua difesa. L'insorgente - che, per ragioni sue di cui non può che rammaricarsi, in sede penale non si è avvalso dell'assistenza di un legale sebbene gliene fosse stata data la possibilità (cfr. verbale di interrogatorio citato davanti alla polizia cantonale grigionese, pag. 1) -, nonostante l'importanza dell'infrazione rimproveratagli e l'ampiezza della sanzione inflittagli, è invece rimasto passivo. Si è ben guardato dall'opporsi alla condanna pronunciata dal procuratore pubblico, che, stando agli atti, ha lasciato volutamente passare in giudicato, pur sapendo che sarebbe stata trasmessa alla Sezione della circolazione (cfr. decreto d'accusa citato, pag. 2) e che sarebbe stata risolutiva per l'accertamento delle sue responsabilità (cfr. lettera del 31 maggio 2017 dell'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione al ricorrente). Nelle descritte circostanze, benché non sia mai stato oggetto di sanzioni in materia di circolazione stradale, il ricorrente è dunque sicuramente malvenuto a pretendere che credeva in buona fede che si sarebbe sistemato tutto con il pagamento della multa e non pensava che l'autorità amministrativa avrebbe aperto un procedimento "in più" di quello penale (ricorso, pag. 11), ritenuto peraltro che la (legittima) coesistenza della doppia procedura, penale e amministrativa, prevista dalla LCStr, è ormai fatto notorio (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2, 137 I 363 consid. 2.3 e 2.3.2; STA 52.2015.409 del 13 giugno 2016 consid. 3.2 confermata dalla STF 1C_368/2016 del 16 novembre 2016 consid. 3.4, 52.2014.381 del 27 febbraio 2015 consid. 3.2 confermata dalla STF 1C_219/2015 del 19 giugno 2015 consid. 2.3 e rimandi). L'insorgente - che, come detto, era stato informato che la Sezione della circolazione avrebbe valutato le sue responsabilità al termine della procedura penale - non poteva dunque in nessun caso escludere ma, vista la gravità dei fatti addebitatigli e della sanzione inflittagli con il decreto di accusa, doveva anzi prevedere che per l'illecito stradale di cui si era reso protagonista sarebbe stato perseguito anche in sede amministrativa in prospettiva di una revoca della licenza di condurre. In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica gli impedisce di rimettere in discussione gli estremi dell'infrazione o la sussistenza del reato al fine di eludere la misura di revoca che occorre applicargli (RtiD I-2011 n. 41 consid. 3.1).

 

 

                                   3.   3.1. Vincolato all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale può nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF 1C_87/2009 dell'11 agosto 2009 consid. 2). Senza alcun giovamento per il ricorrente, poiché gli accadimenti descritti nel decreto di accusa del 21 luglio 2017 adempiono senz'ombra di dubbio tutti gli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, del reato di grave infrazione alle norme della circolazione di cui all'art. 90 cpv. 2 LCStr (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berna 2007, pag. 38 segg.). Di riflesso, come si avrà modo di meglio spiegare in appresso, a RI 1 è imputabile il compimento di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr (Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in: RDAF 2004 pag. 395).

3.2. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970 (LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale di fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr).
La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a di-pendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti e altri reati di cui tener conto, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr).

3.3. L'art. 35 cpv. 2 LCStr autorizza il sorpasso solo se la visuale è libera, il tratto di strada necessario è sgombro e la manovra non è d'impedimento per i veicoli che giungono in senso inverso. Il sorpasso è segnatamente vietato nelle curve senza visuale (cfr. art. 35 cpv. 4 LCStr), ritenuto che con la locuzione "nelle curve senza visuale" s'intende anche "in prossimità di curve senza visuale" (DTF 109 IV 134 consid. 3; STF 6B_110/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 3.1). Il sorpasso costituisce, soprattutto sulle strade con traffico bidirezionale, una delle manovre più pericolose. È dunque consentito compiere una tale manovra solo se essa non è espressamente vietata, se il conducente dispone di una visuale sufficiente e se il traffico in senso inverso non è impedito o messo in pericolo (DTF 129 IV 155 consid. 3.2.1; STF 6B_110/2017 citata consid. 3.1). Quando effettua un sorpasso prima di una curva senza visuale, il conducente deve considerare la possibilità che un veicolo sopraggiunga dal tornante e che diminuisca di conseguenza la lunghezza del sorpasso fino al punto d'incrocio, in cui il primo deve lasciare la corsia sinistra per cedere il passaggio al secondo. Non basta che colui che compie il sorpasso possa rientrare sulla corsia destra poco prima della curva senza visuale; deve al contrario aver terminato la sua manovra a una distanza sufficiente dalla curva in modo tale che un veicolo proveniente in senso inverso possa continuare a circolare ad una velocità appropriata senza essere messo in pericolo (DTF 121 IV 235 consid. 1b; STF 6B_110/2017 citata consid. 3.1).

                                         3.4. In concreto, dagli atti risulta che il 27 marzo 2017, verso le ore 16.45, RI 1 stava circolando sulla semiautostrada A13 in direzione sud alla guida della sua vettura allorquando, in territorio di __________, ha effettuato una pericolosa manovra di sorpasso di due automobili e un autoarticolato, iniziandola a circa 200 m da una curva senza visuale e rientrando sulla corsia destra circa a metà del tornante.
Egli, violando una fondamentale norma della circolazione (qual è senz'altro quella che vieta di compiere sorpassi in prossimità di una curva senza visuale), ha dunque assunto il rischio di compromettere gravemente la sicurezza della circolazione ai sensi degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 90 cpv. 2 LCStr: benché nessun veicolo sia effettivamente sbucato dalla curva, con il suo comportamento ha infatti creato una messa in pericolo astratta della sicurezza degli altri utenti della strada - segnatamente quelli circolanti in senso opposto, ma anche quelli che stava sorpassando - che deve essere considerata accresciuta, essendo alta la probabilità, visti anche il luogo e l'ora in cui l'infrazione è stata commessa, che un veicolo sopraggiungesse in senso inverso e che si verificasse quindi un incidente (cfr. STF 6B_780/2017 del 10 ottobre 2017 consid. A e 5; cfr. pure Jeanneret, op. cit., 43 segg.). Privo di pertinenza è il fatto che il ricorrente non abbia considerato la possibilità di creare un pericolo accresciuto per la sicurezza degli altri utenti della strada (cfr. verbale d'interrogatorio citato, pag. 2, in cui sostiene che, se lo avesse ritenuto rischioso, non avrebbe mai ingaggiato il sorpasso). Punibile è infatti anche la negligenza incosciente (cfr. DTF 131 IV 133 consid. 3.2). Per la stessa ragione parimenti ininfluente è che egli abbia compiuto la manovra in discussione unicamente dopo essersi accertato che la linea che separa le due corsie fosse discontinua per tutta la tratta (ricorso, pag. 9).


3.5. Se ne deve concludere che, tornando applicabile l'art. 16c LCStr, il provvedimento di revoca di tre mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per il genere di violazione di cui l'insorgente si è reso protagonista (cfr. art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure in presenza di circostanze particolari (buona reputazione quale conducente, effettiva necessità di disporre di un veicolo a motore), tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3; STF 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi rinvii).

 

 

                                   4.   4.1. Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
Va da sé che, una volta passata in giudicato la presente decisione, il ricorrente dovrà prendere contatto con la Sezione della circolazione e fissare con i suoi responsabili un nuovo periodo di espiazione della misura, che non potrà in ogni modo essere troppo differito nel tempo, dato che l'infrazione risale al marzo 2017 e che le revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per conservare il loro carattere istruttivo.


4.2. La tassa di giustizia segue la soccombenza dell'insorgente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

1.   Il ricorso è respinto.

 

 

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'200.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il giudice presidente                                              La vicecancelliera