Incarto n.
52.2018.340

 

Lugano

29 agosto 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

 

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

 

 

statuendo sul ricorso del 16 luglio 2018 di

 

 

 

 RI 1  

patrocinato da:   PA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 27 giugno 2018 (n. 3085) del Consiglio di Stato che ha respinto il suo ricorso contro la risoluzione della Divisione della formazione professionale del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport in materia di mancato superamento dell'esame di qualificazione nella professione di installatore di riscaldamenti;

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

A.   a. RI 1, a partire dall'anno scolastico 2014/2015, ha frequentato la Scuola professionale artigianale e industriale presso il Centro professionale tecnico di __________ seguendo la formazione di installatore di riscaldamenti. In quanto dislessico, il medesimo ha beneficiato di misure di accompagnamento.

b. Nel giugno del 2017 RI 1 ha sostenuto gli esami di qualificazione per l'ottenimento dell'Attestato federale di capacità (AFC). Pur avendo superato le prove scritte, lo stesso ha ottenuto una nota insufficiente (3.6) nella prova di lavoro pratico e non è pertanto stato promosso. Con comunicazione del 14 luglio 2017 __________, capo dell'Ufficio della formazione industriale, agraria, artigianale e artistica della Divisione della formazione professionale (Divisione) ha comunicato al candidato l'esito negativo della procedura di qualificazione e l'ha invitato a ripetere la prova pratica nella successiva sessione d'esame.

 

 

B.   a. Con scritto del 18 luglio 2017 RI 1 ha chiesto alla Divisione un incontro per avere chiarimenti sull'esito del suo esame. Con lettera del 24 luglio seguente, il medesimo ha comunicato di inoltrare reclamo a titolo cautelativo, in attesa del prospettato colloquio.

b. Il 23 agosto 2017 ha avuto luogo il sollecitato incontro alla presenza di RI 1, accompagnato da un conoscente e da _____, suo datore di lavoro, nonché di __________, ispettore degli esami e __________, capo periti. Dopo discussione in merito allo svolgimento dell'esame, è stato assegnato un termine di 15 giorni a RI 1 per inoltrare le motivazioni del suo reclamo.

c. Con scritto del 7 settembre 2017 RI 1 ha esposto i motivi alla base del suo reclamo. In estrema sintesi ha contestato l'atteggiamento dei periti durante lo svolgimento della prova pratica, i quali lo avrebbero tratto in inganno con indicazioni fuorvianti e non lo avrebbero adeguatamente sostenuto malgrado il suo disturbo di linguaggio e di apprendimento. Il medesimo ha quindi contestato la valutazione dell'esecuzione dell'esame.

d. Con decisione del 24 ottobre 2017 la Divisione ha respinto il reclamo. L'autorità ha disatteso le varie censure all'appoggio delle delucidazioni del capo periti e ha concluso che le lacune manifestatesi durante le prove erano evidenti e non permettevano di attestare il raggiungimento del livello di competenze preteso per il rilascio dell'AFC.

 

C.   Contro la predetta decisione RI 1 è insorto dinanzi al Consiglio di Stato, che il 27 giugno 2018 ha respinto il gravame. 

 

 

D.   RI 1 ha impugnato la predetta risoluzione governativa dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e il rinvio all'autorità competente per nuova decisione. Ha inoltre chiesto la modifica della nota finale del lavoro d'esame così da permettergli di ottenere la promozione e l'AFC. Evocate le proprie condizioni di salute legate a un disagio psicologico, a causa del quale percepisce una rendita di invalidità dell'80%, nonché la diagnosi di dislessia, il ricorrente ha sostenuto l'arbitrarietà della mancata promozione poiché nello svolgimento degli esami non sarebbero state attuate specifiche misure a sostegno della sua condizione. Lo stesso ha inoltre criticato la decisione del Governo che, omettendo di assumere la testimonianza del suo psicoterapeuta e di valutare le perizie versate agli atti, non avrebbe considerato che lo svolgimento dell'esame è stato pesantemente condizionato da uno stato di stress ripresentatosi repentinamente in seguito al comportamento scorretto e superficiale di alcuni periti che non hanno tenuto conto della sua emotività e della sua tensione. L'insorgente ha inoltre lamentato una disparità di trattamento nei confronti di un altro candidato allo stesso esame nonché di un allievo del centro professionale di __________ con disturbi analoghi ai suoi, i quali sarebbero stati favoriti. A mente dello stesso, infine, la sua mancata promozione violerebbe il principio della proporzionalità.

 

E.   All'accoglimento del ricorso si è opposta la Divisione, che ha ribadito le argomentazioni poste a fondamento della propria decisione affinandole con motivi di cui si dirà, per quanto occorre, nei seguenti considerandi.


F.    Delle ulteriori prese di posizione delle parti si dirà, nella misura del necessario, in appresso.

 

 

G.   Il 12 marzo 2019 si è tenuta un'udienza alla presenza delle parti così come richiesto dal ricorrente.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

1.   1.1. La competenza del Tribunale è data dall'art. 38 cpv. 2 della legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998 (Lorform; RL 416.100) a cui rinvia l'art. 24a della legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996 (RL 415.100). La legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 38 cpv. 1 Lorform e 97 della legge della scuola del 1° febbraio 1990; Lsc; RL 400.100), è quindi ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, integrati dalla documentazione (protocolli d'esame con annesse fotografie) richiamata dal Tribunale (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio così completato fornisce sufficienti elementi per il giudizio; non è necessario assumere le prove offerte dal ricorrente e meglio l'audizione dei periti __________ e __________ e del capo periti __________, tutti presenti all'esame. Le valutazioni espresse risultano con sufficiente chiarezza dai protocolli nonché dal verbale di incontro del 23 agosto 2017 e dal successivo rapporto scritto del capo periti. Di nessuna utilità appare inoltre l'audizione di __________, datore di lavoro del ricorrente, in quanto agli atti è già stata versata una sua presa di posizione scritta sui fatti di cui potrebbe riportare. Per la medesima ragione non occorre sentire __________, psicoterapeuta del ricorrente, di cui d'altra parte quest'ultimo non ha esplicitamente riproposto l'escussione quale teste in questa sede, essendosi limitato a criticare la mancata assunzione della prova da parte del Consiglio di Stato. Pure da respingere è la richiesta tendente all'accertamento dei fatti concernenti il trattamento, a suo dire di favore, riservato dall'autorità scolastica a un allievo del centro di __________. Come meglio si dirà nei seguenti considerandi, tale circostanza è ininfluente ai fini del giudizio (cfr. infra consid. 3.3).

1.3. L'insorgente ha pure sollecitato di far capo a un esperto per la rivalutazione dell'esame e a sostegno di questa richiesta ha citato, travisandone totalmente il senso, una sentenza (STF 2D_45/2017 del 18 maggio 2018) in cui il Tribunale federale avrebbe, a suo dire, legittimato il ruolo e la necessità di fare ricorso a un esperto allo scopo di dirimere una vertenza portante sulla diversa visione tra le controparti. Ben al contrario, l'Alta Corte federale nella decisione citata, dopo aver ricordato che in materia di esami l'autorità giudiziaria di prima istanza può dar prova di riserbo nel controllo delle note e non è tenuta ad analizzare in dettaglio le conoscenze dimostrate dallo studente nel settore specifico, ha disatteso una censura di violazione del diritto di essere sentito ritenendo che una perizia non fosse affatto necessaria (STF 2D_45/2017 citata consid. 2.2). Posta questa premessa, nel caso concreto non vi è alcuna necessità di far capo a un esperto. Non vi sono in effetti aspetti tecnici determinanti per il giudizio su cui occorre un ulteriore parere, oltre a quello degli esaminatori, della cui imparzialità non vi è motivo di dubitare. Gli atti permettono di escludere che gli stessi abbiano reso un giudizio insostenibile (cfr. infra consid. 5.9).

1.4. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente si rileva infine che la mancata presa di posizione del Consiglio di Stato non impedisce al Tribunale di dirimere la vertenza: la decisione impugnata non difetta di motivazione e l'incarto a sua disposizione è completo.

 

 

2.    Il ricorrente ha innanzitutto censurato la decisione del Governo nella misura in cui non ha tenuto conto del parere dello psicoterapeuta, che dimostrerebbe che l'esame pratico è stato pesantemente condizionato da uno stato di stress.

2.1. Nel caso in cui prima o durante lo svolgimento di un esame subentri un motivo d'impedimento, del quale il candidato ha potuto, per tempo, rendersene conto, quest'ultimo deve immediatamente annunciarlo alla persona competente così che possano essere prese misure appropriate. Infatti, di principio, è possibile appellarsi a un motivo d'impedimento solamente prima dell'inizio di una prestazione o al più tardi durante lo svolgimento della medesima (STAF B-4708/2009 dell'8 dicembre 2009 consid. 6.1. con riferimenti). Candidati che si sentono malati, che soffrono in seguito a un incidente, che combattono con problemi psichici, che sono stati colpiti da gravi problemi famigliari oppure sono sopraffatti dal panico per l'esame, devono manifestare questo stato prima dell'inizio della prova; se l'impedimento giunge nel corso della prova, dev'essere fatto valere senza indugio (Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, II ed., Berna 2003, pag. 452). La produzione di un certificato medico a posteriori può essere considerato unicamente in situazioni del tutto eccezionali (ibidem; con rinvii alla prassi in materia). Infatti sarebbe difficile concepire un sistema di valutazione efficace se l'esito di un esame svolto potesse essere annullato attraverso la produzione, dopo il suo svolgimento, di certificati medici (STAF B-7818/2006 del 1° febbraio 2008 consid. 7.1.). In definitiva, ciascun candidato deve prontamente annunciare il motivo di impedimento, ogni qualvolta si possa ragionevolmente pretendere che egli riconosca un simile motivo prima del debutto di un esame o al più tardi in corso dello stesso (STF 2P.140/2002 del 19 ottobre 2002 consid. 5.2; STAF B-5249/2016 del 13 febbraio 2013 consid. 7, B-4708/2009 citata consid. 6.1 in fine).

2.2. Con e-mail del 9 novembre 2017, prodotta con il ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, __________ si è espresso come segue.

Seguo RI 1 dal 29 agosto 2009 in psicoterapia psicoanalitica a ritmo settimanale - nei primi due anni - per passare ad un ritmo mensile o quindicinale, al bisogno, in fasi successive.
RI 1 soffriva di una "grave sindrome ansiosa" con importanti effetti invalidanti, in gran parte risolta e con ottimi risultati anche sul piano sintomatologico residuo e comportamentale, tant'è che - a beneficio dell'Assicurazione Invalidità e dei provvedimenti ad essa correlati - ha ripreso appieno la sua vita sociale e formazione professione.
Questa sindrome - combinata con la diagnosi di dislessia pregressa - sono da considerarsi - in questa specifica combinazione - come particolarmente pregiudizievole in situazioni di stress acuto, come appunto è il caso in un esame di fine ciclo formativo.

 

2.3. Posizione che lo specialista ha dettagliato con una dichiarazione del 21 dicembre 2017, che il ricorrente ha annesso alla triplica dinanzi al Governo.

Seguo da anni il ragazzo RI 1 in psicoterapia psicoanalitica, il quale ha avuto trascorsi psichiatrici importanti ed è attualmente a beneficio dell'Assicurazione Invalidità (AI) e dei provvedimenti ad essa correlati. RI 1 viene da me seguito - in stretta collaborazione con un collega medico psichiatra - dal 29 agosto 2009 con un ritmo settimanale nei primi due anni e siamo poi passati ad un ritmo mensile o quindicinale, al bisogno, nelle fasi successive. Da anni la sintomatologia più acuta è totalmente rientrata ed RI 1 risulta ben compensato, motivato e differenziato.
RI 1 soffriva di una "grave sindrome ansiosa con importanti componenti paranoidee" con effetti invalidanti, in gran parte appunto risolta e con ottimi risultati anche sul piano sintomatologico residuo e comportamentale, tant'è che ha ripreso appieno la sua vita sociale e formazione professionale.

Questa sindrome - combinata con la diagnosi di dislessia pregressa - sono da considerarsi - in questa specifica combinazione - come particolarmente pregiudizievole in situazioni di stress acuto, come appunto è il caso in un esame di fine ciclo formativo.

Ribadisco nuovamente in questa sede che trattandosi di una personalità con tratti paranoidei importanti in una personalità ansiosa in generale, sarebbe stato importante - in fase di apprendimento e di esame soprattutto - non mettere RI 1 in situazioni di eccessiva pressione e competizione. Ritengo soprattutto sia fondamentale con ragazzi come RI 1 evitare di metterli in una situazione "a vicolo cieco" o "aut aut": nel senso che situazioni dove questi stress e sollecitazioni sono presenti (in parte inevitabili in ambito scolastico) andrebbero dovutamente modulate, filtrate e mediate.

 

2.4. In questa sede, con la triplica, il ricorrente ha versato agli atti un'ulteriore dichiarazione di __________, del seguente tenore:

Con il consenso di RI 1 posso ora esplicitare a chiare lettere la diagnosi e il quadro psicopatologico in cui si trovava a vivere negli anni precedenti e subito a posteriori al suo ricovero: trattavasi di un disturbo di personalità paranoidea, con scompensi psicotici. Confermo altresì il costante miglioramento e un consolidato stato di remissione dalla quasi totalità dei sintomi: nonostante lo stress rappresentato da questa situazione specifica di contenzioso, da mesi RI 1 è più calmo ancora, rispetto agli scorsi mesi, e questo sia in seduta che nella sua vita privata, di cui mi informa la rete.
Inoltre ultimamente risulta particolarmente progettuale, pro-attivo e costruttivo anche per il suo futuro professionale come pompiere.

 

2.5. Le critiche del ricorrente non possono essere condivise. Innanzitutto occorre premettere che anche nell'ipotesi in cui si arrivasse a concludere che lo stato di salute di RI 1 abbia compromesso l'esito della prova, ciò permetterebbe tuttalpiù di annullare l'esame per consentire al ricorrente di ripeterlo, possibilità peraltro attualmente già a sua disposizione. In nessun caso si potrebbe modificare la nota a vantaggio dell'insorgente in assenza della dimostrazione che gli obiettivi necessari al conseguimento di un attestato federale di capacità sono stati raggiunti.
Posta questa premessa, occorre considerare che gli esaminatori non sono stati preventivamente avvertiti della fragilità psicologica dell'allievo. Né il ricorrente ha addotto di aver segnalato il suo disagio. Se anche si volesse trascurare quest'ultimo elemento e ritenere sproporzionato pretendere dal ricorrente una manifestazione dei suoi sintomi già in sede di esame, bisogna ancora rilevare che nemmeno dopo la prova, e meglio in sede di reclamo dinanzi all'autorità di prime cure, lo stesso ha addotto problemi di salute per giustificare la sua prestazione insufficiente, tale argomento essendo stato proposto per la prima volta con il ricorso al Consiglio di Stato. La censura va quindi senz'altro ritenuta tardiva e insuscettibile di rimettere in discussione l'esito dell'esame.


3.    Il ricorrente ha inoltre sostenuto che l'autorità scolastica non avrebbe messo in atto tutte le misure di accompagnamento adeguate per permettergli di sostenere l'esame pratico al meglio, malgrado la sua dislessia. Da un lato gli esaminatori avrebbero agito in modo scorretto non applicando quanto deciso a suo favore, dall'altro il ricorrente ha criticato le misure adottate per lo svolgimento dell'esame pratico.

3.1. Con decisione del 27 novembre 2015 l'Ufficio della formazione industriale, agraria, artigianale e artistica ha concesso, nell'ambito del progetto di differenziazione pedagogica, i seguenti interventi a favore di RI 1:

-     la limitazione nella presa degli appunti permettendo di fotocopiare quelli dei compagni;

-     la consegna dei compiti per iscritto (se possibile in forma elettronica) e formularli anche a voce;

-     l'utilizzo di strumenti compensativi; videoscrittura con correttore ortografico e tabelle.

In relazione alla procedura di qualificazione, l'autorità ha inoltre concesso le seguenti misure accompagnatorie:

-     la concessone del tempo maggiorato, 10 minuti/ora, per il campo di qualificazione Conoscenze professionali;

-     la concessone del tempo maggiorato, 10 minuti/ora, per il campo di qualificazione Cultura generale o Maturità professionale;

-     la verifica della comprensione delle consegne da parte del candidato effettuata dal perito di riferimento per il campo di qualificazione Lavori pratici, i tempi d'esecuzione dei compiti rimangono come da Ordinanza e relativa convocazione;

-     la documentazione inerente gli esami deve essere stampata nei formati e caratteri adeguati alla situazione;

-     l'utilizzo degli strumenti compensativi videoscrittura con correttore ortografico e tabelle.

 

3.2. La decisione indicava chiaramente che durante l'esame pratico non sarebbero stati concessi tempi più lunghi per l'esecuzione dei lavori; l'unica misura prevista era la verifica della comprensione delle consegne da parte del perito di riferimento. Pure la lettera di convocazione all'esame riprendeva tale condizione. Le misure accompagnatorie decise a favore del ricorrente e mai contestate non possono essere rimesse in discussione in questa sede. Vi si oppone il principio della buona fede. In ogni caso, il provvedimento non appare insostenibile, ritenuto che trattandosi di un esame di natura pratica ulteriori agevolazioni, in particolare sulle tempistiche di esecuzione, non appaiono giustificate dal disturbo di dislessia. Per quanto attiene all'applicazione della misura disposta per l'esecuzione della prova non vi sono ragioni per dubitare della veridicità delle dichiarazioni del capo periti presente all'esame, che nel suo rapporto ha affermato di essersi accertato con il ricorrente se fosse tutto chiaro sui compiti da svolgere e di aver sempre ricevuto risposte affermative. In ogni caso, analogamente a quanto ritenuto in relazione ai problemi di salute addotti dal ricorrente, l'accoglimento della sua censura non avrebbe permesso una modifica verso l'alto della nota senza ripetizione dell'esame.

3.3. Pure da respingere è la censura con cui il ricorrente ha eccepito la violazione del principio della parità di trattamento da parte dell'autorità scolastica, che avrebbe favorito un allievo del Centro di __________ nell'applicazione di misure accompagnatorie durante lo svolgimento di esami. Come detto, le misure disposte a favore del ricorrente per sostenere il lavoro pratico non sono oggetto di disamina in questa sede. Non occorre pertanto accertare se a favore di quest'altro studente siano effettivamente stati disposti provvedimenti più favorevoli né se le condizioni dei due candidati fossero paragonabili. La circostanza non sarebbe infatti in grado di influire sull'esito del gravame.  


4.    Nell'ambito del controllo di decisioni in materia di valutazioni scolastiche e professionali il giudizio dell'esaminatore, in quanto espressione del suo apprezzamento, è sindacabile da parte del Tribunale cantonale amministrativo soltanto nei limiti fissati dall'art. 69 LPAmm. Censurabili sono unicamente le valutazioni insostenibili, poiché integrano gli estremi della violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm). In assenza di una disposizione esplicita che glielo conferisca, il controllo dell'adeguatezza gli è precluso (art. 69 cpv. 2 LPAmm). Il Tribunale deve quindi evitare di sostituire il suo apprezzamento a quello esercitato dall'esaminatore (cfr. messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, p. 59; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61). In questo ambito, specie quando si tratta di pronunciarsi su apprezzamenti che richiedono e presuppongono la conoscenza della personalità del candidato o dell'allievo oppure conoscenze scientifiche o tecniche, l'autorità di ricorso dà comunque prova di un certo riserbo nel controllo dell'apprezzamento riservato all'esaminatore. Un controllo giudiziario più completo si giustifica invece per i vizi di procedura o per le valutazioni manifestamente sbagliate della prova fornita dal candidato o ancora quando risulta che l'autorità esaminatrice si è lasciata influenzare nel proprio giudizio da motivi che non presentano alcuna relazione con l'esame (DTF 136 I 229, consid. 5.4.1. STF 2C_632/2013 dell'8 luglio 2014, consid. 3.2; 2D_34/2012 del 26 ottobre 2012, consid. 3.3; 2D_55/2010 del 1° marzo 2011, consid. 3.2).


5.    5.1. La valutazione insufficiente dell'esame è stata motivata da un collegio di periti che si è espresso assegnando note per le diverse competenze testate (tecniche basilari di lavoro, tecniche di lavorazione, tecniche di raccordo, lavori di montaggio). I periti hanno esaminato il lavoro dell'insorgente nell'esecuzione dei compiti affidatigli, in particolare la lavorazione di 3 pezzi e hanno protocollato le proprie osservazioni sia con annotazioni sui disegni dei pezzi da eseguire, sia con commenti accanto ad alcuni parametri per cui era preposto uno spazio in una tabella. I pezzi realizzati sono inoltre stati fotografati. In occasione dell'incontro del 23 agosto 2017, gli esaminatori hanno esposto al ricorrente criticità sull'esecuzione dei lavori con riferimento ai singoli pezzi e in particolare alle saldature, alle misure, ai raccordi, agli imbrancamenti, ecc. Hanno pure segnalato problemi nelle misure, nella pulizia, nella pressatura dei tubi, nelle brasature e in generale nel montaggio nonché carenze nelle tecniche di lavorazione e di raccordo, montaggio, pulizia (cfr. verbale dell'incontro).

5.2. Il ricorrente ha innanzitutto contestato l'assegnazione delle note in relazione all'esecuzione del pezzo 1.

5.2.1. Più precisamente, il ricorrente ha contestato la nota 4 assegnata per il parametro Completezza esecuzione e pulizia che insieme ad altri 4 fattori andavano a comporre la valutazione dei lavori di montaggio. Ha sostenuto di essersi attenuto a quanto indicatogli dal perito utilizzando un prodotto che si sarebbe poi dimostrato inadeguato.
Al riguardo, la Divisione ha spiegato che il ricorrente non è stato penalizzato per aver utilizzato il prodotto sbagliato per pulire il pezzo. La nota 4 sarebbe invece giustificata dalla presenza di residui di materiale di tenuta, bruciature e segni di utensili sul tubo. In effetti non vi è traccia nelle annotazioni degli esperti di alcun riferimento alla scelta sbagliata del prodotto di pulizia. Per contro, sul disegno del pezzo 1 sono stati segnalati diversi difetti riscontrati ("bruciata", "segni morsa"). La valutazione espressa, peraltro sufficiente, appare quindi pienamente sostenibile.

5.2.2. Sempre in relazione al pezzo 1, questa volta per la competenza tecniche di raccordo, il ricorrente ha contestato la valutazione dell'esecuzione della flangia interna, a cui è stata attribuita la nota 3, per il motivo che la stessa non è stata fotografata né vi sarebbe una giustificazione della valutazione insufficiente. Al proposito la Divisione ha spiegato che la flangia interna è valutata subito dopo l'esecuzione, mentre durante la sessione fotografica il pezzo è ancora montato sull'apposito supporto.
Né le fotografie né le annotazioni sul disegno del pezzo danno riscontro dell'osservazione della flangia, per cui è in effetti impossibile dedurre quali difetti siano stati constatati per determinare la valutazione insufficiente. La questione non merita tuttavia ulteriore approfondimento dato che una modifica verso l'alto di questa nota non è in grado di incidere sulla valutazione finale; nemmeno l'assegnazione della nota 6 condurrebbe alla sufficienza atteso che, per i motivi di seguito esposti, le ulteriori valutazioni non necessitano di essere ritoccate.

5.3. Le critiche dell'insorgente in relazione alla valutazione della lavorazione del pezzo 2 sono le seguenti.

5.3.1. Il ricorrente ha contestato innanzitutto la valutazione dei lavori di montaggio (punto 1.4) e in particolare le note 2.5 per la parte rame e 3.5 per la parte Mapress assegnate per il parametro completezza esecuzione e pulizia. A questo proposito lo stesso ha sostenuto di aver consegnato un pezzo senza averlo pulito poiché un perito lo aveva informato che avrebbe potuto procedervi successivamente. Tuttavia, un secondo perito non gli avrebbe permesso di eseguire la pulizia in quanto il pezzo era già stato consegnato.
La Divisione ha preso posizione specificando quanto segue:

La nota risulta gravemente insufficiente a causa delle forti bruciature dovute ad un'esecuzione delle brasature forti non conforme. Inoltre, appaiono sporcizia nel montaggio dei filetti (materiale di tenuta) e ammaccature sul tubo di rame e una quasi fusione di un pezzo speciale di rame, come ben evidente sulle fotografie. Dalle fotografie della parte Mapress si notano molto bene residui di plastica sulle pressature e grandi macchie sui tubi bianchi del fabbricato.

 

I difetti elencati sono in effetti ben visibili sulle fotografie. La valutazione insufficiente, suffragata da evidenti riscontri, è pertanto sostenibile. Per quanto attiene al consiglio del perito che lo avrebbe tratto in inganno, il capo periti nel suo rapporto ha precisato di aver chiaramente informato i candidati all'inizio degli esami che, una volta consegnati, i pezzi non sarebbero più stati restituiti. L'indicazione ricevuta da uno dei periti, ha soggiunto il medesimo, si riferiva al fatto che il ricorrente stava pulendo il pezzo prima di averlo terminato (doc. 10 del fascicolo versato agli atti dalla Divisione con le osservazioni al Consiglio di Stato). Le dichiarazioni del capo periti appaiono attendibili; non vi sono seri motivi di credere che al candidato sia stato realmente consigliato di consegnare un pezzo prima di aver eseguito tutte le lavorazioni, in particolare la pulizia. D'altra parte, il ricorrente, nel suo reclamo del 7 settembre 2019, ha sostenuto che il perito avrebbe detto testuali parole "aspetta alla fine per pulirlo". Non è plausibile che con questa frase l'esaminatore abbia inteso suggerire al ricorrente di consegnare il pezzo così come era.

5.3.2. Il ricorrente ha contestato pure la nota 3.5 assegnatagli in relazione alla piegatura tubazioni della parte rame del pezzo 2, sostenendo di essere stato penalizzato poiché i periti non avrebbero provveduto a sostituire un pezzo difettoso consegnatogli contrariamente a quanto concesso a un altro candidato. A questo proposito la Divisione ha spiegato quanto segue.

Inizialmente ai candidati viene consegnato un pezzo di tubo diritto. L'esame porta a dimostrare le capacità di lavorazione tecnica. Il ricorrente ha sbagliato l'esecuzione, dunque il tubo a sua disposizione risultava corto. Il capoperiti ha fatto notare che con la creazione di un manicotto la parte rame poteva essere completata senza la necessità di sostituzione del tubo. Si precisa che all'altro candidato è stato effettivamente consegnato un pezzo di tubo di rame supplementare, siccome non avrebbe potuto completare la prova. Si fa anche notare che comunque nella valutazione dell'altro candidato è stata applicata  una congrua penalizzazione. Si tratta quindi di due situazioni non comparabili e quindi non esiste una disparità di trattamento.

Tale motivazione appare convincente e dà atto che i periti hanno valutato l'operato del ricorrente nel suo insieme senza lasciarsi guidare da circostanze estranee o non pertinenti. Non vi è quindi alcun motivo di ritoccare la nota assegnata.

5.3.3. L'insorgente ha proseguito contestando la nota 3.5 assegnatagli per il montaggio dei filetti del pezzo 2, sostenendo che il capo periti aveva specificato che tale lavorazione non sarebbe stata oggetto di valutazione. Il capo periti ha in effetti spiegato di aver avvisato all'inizio dell'esame di essere a conoscenza di possibili difetti dei pezzi speciali +GF+ che potevano risultare non in mezzaria. Ha di conseguenza indicato che un eventuale avvitamento eccessivo del tubo nero dei pezzi speciali dovuto a questo difetto non sarebbe stato tenuto in considerazione. Va tuttavia tutelata la spiegazione della Divisione, secondo cui è stata valutata l'esecuzione del montaggio di tutti gli altri filetti. La censura appare quindi destituita di fondamento.

5.3.4. Per quanto attiene alla nota 3 assegnata al punto 1.3 tecniche di raccordo l'insorgente ha contestato la critica del perito secondo cui il pezzo era sprovvisto di grasso. Tuttavia, l'assenza di grasso è stata adeguatamente protocollata con una nota sul disegno del pezzo 2, per cui non vi sono motivi di dubitare della valutazione degli esaminatori.

5.3.5. Pure da respingere è la critica dell'insorgente secondo cui non sarebbe stata adeguatamente verificata la corretta brasatura mediante un taglio che avrebbe permesso di osservare l'interno del pezzo. Le valutazioni degli esaminatori che hanno constatato a colpo d'occhio, e fotografato, la fusione dei pezzi dal troppo calore, è senz'altro sufficiente a giustificare le note 2.5 e 2 attribuite per questa competenza.

5.4. Il ricorrente ha quindi contestato la valutazione dell'esecuzione del pezzo 3.

5.4.1. Egli ha sostenuto innanzitutto che la nota 2 assegnata per le misure di costruzione sarebbe eccessivamente severa, soprattutto alla luce della sua complessa situazione. La censura va respinta, avendo i periti riscontrato un errore considerevole nelle misure, protocollato sul disegno: la nota non appare insostenibile.

5.4.2. La nota 3 assegnata per la lavorazione della piastrina (punto 1.2), pure contestata dal ricorrente, è stata giustificata dalla Divisione con l'errato montaggio, non conforme al disegno. L'errore è in effetti adeguatamente protocollato sul piano ("piastrina storta") per cui la valutazione appare sostenibile. La censura va pertanto disattesa.

5.5. L'insorgente ha infine contestato la valutazione espressa dagli esaminatori in relazione alle competenze autonomia/ lavorazione/metodologia (nota 2.5, punto 1.1.2). In particolare ha sostenuto di essere stato penalizzato per aver usato un attrezzo taglia-tubi, malgrado le rassicurazioni ricevute. In realtà, i periti hanno sempre rimproverato al ricorrente di aver usato tale attrezzo, inidoneo al tipo di lavorazione, già durante l'incontro del 23 agosto 2017. Il ricorrente non ha invece mai sostenuto che l'impiego di tale utensile fosse corretto né che gli era stato suggerito durante l'esame.

5.6. Nemmeno merita di trovare accoglimento la critica del ricorrente alla nota 4.8 che a mente sua non rispecchierebbe la valutazione espressa "buono usa sempre la giacca per saldare". Ben superiore alla sufficienza, la nota non appare incongruente.

5.7. Contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, la valutazione della risposta alla domanda come sono costruite le due bombole (struttura) non appare incoerente. È stata infatti segnalata una risposta parziale con l'assegnazione di 2 punti su 4. Con l'apposizione di un visto accanto al primo aspetto che i candidati avrebbero dovuto citare (Ossigeno O2 - bombola vuota in acciaio) i periti hanno annotato che lo stesso era stato citato, mentre la risposta non appare corretta in relazione al secondo aspetto (Acetilene C2 - bombola in acciaio con massa porosa in silicato di calcio imbevuta di acetone): l'assegnazione della metà dei punti è pertanto pienamente sostenibile.

 

5.8. L'insorgente ha pure sostenuto di essere stato vittima di mobbing da parte di un perito. Tale censura non è tuttavia suffragata da alcun elemento concreto. Non vi sono indizi per ritenere che uno degli esaminatori abbia tenuto un comportamento scorretto nei confronti dell'insorgente, tantomeno che l'abbia preso di mira rivolgendosi a lui con atteggiamenti volti a denigrarlo o perseguitarlo, attribuendogli votazioni negative ingiustificate. Le accuse risultano infondate già alla luce dei torti che il ricorrente ha asserito di aver subito. Infatti, il medesimo ha riportato di atteggiamenti che potrebbero tuttalpiù denotare una certa severità, come ci si può del resto attendere in un esame di capacità finale, ma che certamente non dimostrerebbero l'intento di umiliare o perseguitare un candidato. Inoltre, la valutazione è da ricondurre a un collegio di periti, concorde sul risultato insufficiente del lavoro pratico. Ciò permette di escludere che la valutazione negativa derivi da un atto di accanimento di un esaminatore.
5.9. Dando prova del dovuto riserbo nel controllo di simili valutazioni che richiedono conoscenze specialistiche e ritenuto che non vi sono indizi che i periti si siano lasciati guidare da motivi estranei alla materia o abbiano manifestato parzialità nel giudizio, il Tribunale giunge alla conclusione che, alla luce delle debolezze segnalate nell'esecuzione dei lavori, la valutazione insufficiente della prova pratica sostenuta dal ricorrente è sostenibile. La valutazione dell'esame, eseguita da un collegio di esaminatori cogniti della materia tramite osservazione diretta, e protocollata, dello svolgimento pratico dei compiti affidati al ricorrente in relazione a molteplici parametri prestabiliti, non presta il fianco alla critica. Il giudizio, nel complesso ben motivato, non appare insomma derivare da un uso scorretto del potere di apprezzamento degli esaminatori e va pertanto tutelato.


6.    Non merita particolare disamina, giacché il ricorrente non rivendica alcun diritto da essa derivante, la censura riferita alla violazione del principio di celerità da parte del Consiglio di Stato. La stessa è in ogni caso manifestamente infondata dato che dall'ultimo allegato di causa, introdotto dal ricorrente il 13 aprile 2018, alla decisione Governativa sono trascorsi soltanto due mesi e mezzo.


7.    Non è destinata a miglior sorte nemmeno la censura riferita alla pretesa violazione del principio di proporzionalità, che il ricorrente non ha motivato se non riproponendo tutte le critiche precedentemente formulate e adducendo il fatto che non avrebbe alcuna intenzione di svolgere la professione di installatore di impianti sanitari, ma desidererebbe dedicarsi a quella di pompiere. Circostanza, quest'ultima, evidentemente inidonea a dimostrare una violazione del predetto principio costituzionale. Il solo fatto che al ricorrente serva il titolo di studio per accedere a un'altra professione non permette in nessun caso di rilasciargli, a titolo eccezionale, un attestato di capacità pur non avendo dimostrato di possedere le necessarie competenze pratiche per il suo ottenimento.

 

 

8.    Del tutto infondato, infine, il richiamo al principio che privilegia la soluzione più favorevole secondo cui in presenza di norme che si prestano a diversa lettura, non è arbitrario prendere in considerazione - in ossequio alla corretta applicazione estesa del principio unanimemente riconosciuto detto "in dubio pro reo" - la situazione più favorevole alla persona oggetto di un provvedimento amministrativo qualora una diversa soluzione possa creare le premesse per una disparità di trattamento. La censura, avanzata a sproposito e senza sufficiente motivazione, non merita approfondimento.

 

 

9.    Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.   Il ricorso è respinto.

 

 

2.   La tassa di giustizia di fr. 800.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 83 lett. t e 113 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera