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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Giorgia Ponti |
statuendo sul ricorso del 16 luglio 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 27 giugno 2018 (n. 3085) del Consiglio di Stato che ha respinto il suo ricorso contro la risoluzione della Divisione della formazione professionale del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport in materia di mancato superamento dell'esame di qualificazione nella professione di installatore di riscaldamenti; |
ritenuto, in fatto
A. a. RI 1, a partire
dall'anno scolastico 2014/2015, ha frequentato la Scuola professionale
artigianale e industriale presso il Centro professionale tecnico di __________
seguendo la formazione di installatore di riscaldamenti. In quanto dislessico,
il medesimo ha beneficiato di misure di accompagnamento.
b. Nel giugno del 2017 RI 1 ha sostenuto gli esami di qualificazione per l'ottenimento
dell'Attestato federale di capacità (AFC). Pur avendo superato le prove
scritte, lo stesso ha ottenuto una nota insufficiente (3.6) nella prova di
lavoro pratico e non è pertanto stato promosso. Con comunicazione del 14 luglio
2017 __________, capo dell'Ufficio della formazione industriale, agraria, artigianale
e artistica della Divisione della formazione professionale (Divisione) ha
comunicato al candidato l'esito negativo della procedura di qualificazione e l'ha
invitato a ripetere la prova pratica nella successiva sessione d'esame.
B. a. Con scritto del 18
luglio 2017 RI 1 ha chiesto alla Divisione un incontro per avere chiarimenti
sull'esito del suo esame. Con lettera del 24 luglio seguente, il medesimo ha
comunicato di inoltrare reclamo a titolo cautelativo, in attesa del prospettato
colloquio.
b. Il 23 agosto 2017 ha avuto luogo il sollecitato incontro alla presenza di RI
1, accompagnato da un conoscente e da _____, suo datore di lavoro, nonché di __________,
ispettore degli esami e __________, capo periti. Dopo discussione in merito
allo svolgimento dell'esame, è stato assegnato un termine di 15 giorni a RI 1
per inoltrare le motivazioni del suo reclamo.
c. Con scritto del 7 settembre 2017 RI 1 ha esposto i motivi alla base del suo
reclamo. In estrema sintesi ha contestato l'atteggiamento dei periti durante lo
svolgimento della prova pratica, i quali lo avrebbero tratto in inganno con
indicazioni fuorvianti e non lo avrebbero adeguatamente sostenuto malgrado il
suo disturbo di linguaggio e di apprendimento. Il medesimo ha quindi contestato
la valutazione dell'esecuzione dell'esame.
d. Con decisione del 24 ottobre 2017 la Divisione ha respinto il reclamo. L'autorità
ha disatteso le varie censure all'appoggio delle delucidazioni del capo periti
e ha concluso che le lacune manifestatesi durante le prove erano evidenti e non
permettevano di attestare il raggiungimento del livello di competenze preteso
per il rilascio dell'AFC.
C. Contro la predetta decisione RI 1 è insorto dinanzi al Consiglio di Stato, che il 27 giugno 2018 ha respinto il gravame.
D. RI 1 ha impugnato la
predetta risoluzione governativa dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendone l'annullamento e il rinvio all'autorità competente per nuova decisione.
Ha inoltre chiesto la modifica della nota finale del lavoro d'esame così da permettergli di ottenere la
promozione e l'AFC. Evocate le proprie condizioni di salute legate a un disagio
psicologico, a causa del quale percepisce una rendita di invalidità dell'80%, nonché la diagnosi di dislessia, il
ricorrente ha sostenuto l'arbitrarietà della mancata promozione poiché nello
svolgimento degli esami non sarebbero state attuate specifiche misure a
sostegno della sua condizione. Lo stesso ha inoltre criticato la decisione del
Governo che, omettendo di assumere la testimonianza del suo psicoterapeuta e di
valutare le perizie versate agli atti, non avrebbe considerato che lo
svolgimento dell'esame è stato pesantemente condizionato da uno stato di
stress ripresentatosi repentinamente in seguito al comportamento scorretto e
superficiale di alcuni periti che non hanno tenuto conto della sua emotività
e della sua tensione. L'insorgente ha inoltre lamentato una
disparità di trattamento nei confronti di un altro candidato allo stesso esame
nonché di un allievo del centro professionale di __________ con disturbi
analoghi ai suoi, i quali sarebbero stati favoriti. A mente dello stesso,
infine, la sua mancata promozione violerebbe il principio della
proporzionalità.
E. All'accoglimento del ricorso
si è opposta la Divisione, che ha ribadito le argomentazioni poste a fondamento
della propria decisione affinandole con motivi di cui si dirà, per quanto
occorre, nei seguenti considerandi.
F. Delle ulteriori prese di posizione delle parti si dirà, nella misura del necessario, in appresso.
G. Il 12 marzo 2019 si è tenuta un'udienza alla presenza delle parti così come richiesto dal ricorrente.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale è data dall'art. 38 cpv. 2 della legge sull'orientamento
scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4
febbraio 1998 (Lorform; RL 416.100) a cui rinvia l'art. 24a della legge sulle
scuole professionali del 2 ottobre 1996 (RL 415.100). La legittimazione attiva
del ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 38 cpv.
1 Lorform e 97 della legge della scuola del 1° febbraio 1990; Lsc; RL 400.100),
è quindi ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, integrati dalla
documentazione (protocolli d'esame con annesse fotografie) richiamata dal
Tribunale (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio così completato fornisce
sufficienti elementi per il giudizio; non è necessario assumere le prove
offerte dal ricorrente e meglio l'audizione dei periti __________ e __________
e del capo periti __________, tutti presenti all'esame. Le valutazioni espresse
risultano con sufficiente chiarezza dai protocolli nonché dal verbale di
incontro del 23 agosto 2017 e dal successivo rapporto scritto del capo periti. Di
nessuna utilità appare inoltre l'audizione di __________, datore di lavoro del
ricorrente, in quanto agli atti è già stata versata una sua presa di posizione
scritta sui fatti di cui potrebbe riportare. Per la medesima ragione non
occorre sentire __________, psicoterapeuta del ricorrente, di cui d'altra parte
quest'ultimo non ha esplicitamente riproposto l'escussione quale teste in
questa sede, essendosi limitato a criticare la mancata assunzione della prova
da parte del Consiglio di Stato. Pure da respingere è la richiesta tendente
all'accertamento dei fatti concernenti il trattamento, a suo dire di favore,
riservato dall'autorità scolastica a un allievo del centro di __________. Come
meglio si dirà nei seguenti considerandi, tale circostanza è ininfluente ai
fini del giudizio (cfr. infra consid. 3.3).
1.3. L'insorgente ha pure sollecitato di far
capo a un esperto per la rivalutazione dell'esame e a sostegno di questa
richiesta ha citato, travisandone totalmente il senso, una sentenza (STF
2D_45/2017 del 18 maggio 2018) in cui il Tribunale federale avrebbe, a suo
dire, legittimato il ruolo e la necessità di fare ricorso a un
esperto allo scopo di dirimere una vertenza portante sulla diversa visione tra
le controparti. Ben al contrario, l'Alta Corte federale nella decisione
citata, dopo aver ricordato che in materia di esami l'autorità giudiziaria di
prima istanza può dar prova di riserbo nel controllo delle note e non è tenuta
ad analizzare in dettaglio le conoscenze dimostrate dallo studente nel settore
specifico, ha disatteso una censura di violazione del diritto di essere sentito
ritenendo che una perizia non fosse affatto necessaria (STF 2D_45/2017 citata
consid. 2.2). Posta questa premessa, nel caso concreto non vi è alcuna
necessità di far capo a un esperto. Non vi sono in effetti aspetti tecnici determinanti
per il giudizio su cui occorre un ulteriore parere, oltre a quello degli esaminatori,
della cui imparzialità non vi è motivo di dubitare. Gli atti permettono di
escludere che gli stessi abbiano reso un giudizio insostenibile (cfr. infra
consid. 5.9).
1.4. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente si rileva infine che la mancata presa di posizione del Consiglio di Stato non impedisce al Tribunale di dirimere la vertenza: la decisione impugnata non difetta di motivazione e l'incarto a sua disposizione è completo.
2. Il ricorrente ha
innanzitutto censurato la decisione del Governo nella misura in cui non ha
tenuto conto del parere dello psicoterapeuta, che dimostrerebbe che l'esame
pratico è stato pesantemente condizionato da uno stato di stress.
2.1. Nel caso in cui prima o durante lo svolgimento di un esame subentri un
motivo d'impedimento, del quale il candidato ha potuto, per tempo, rendersene
conto, quest'ultimo deve immediatamente annunciarlo alla persona competente
così che possano essere prese misure appropriate. Infatti, di principio, è
possibile appellarsi a un motivo d'impedimento solamente prima dell'inizio di
una prestazione o al più tardi durante lo svolgimento della medesima (STAF
B-4708/2009 dell'8 dicembre 2009 consid. 6.1. con riferimenti). Candidati che
si sentono malati, che soffrono in seguito a un incidente, che combattono con
problemi psichici, che sono stati colpiti da gravi problemi famigliari oppure
sono sopraffatti dal panico per l'esame,
devono manifestare questo stato prima dell'inizio della prova; se l'impedimento
giunge nel corso della prova, dev'essere
fatto valere senza indugio (Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, II
ed., Berna 2003, pag. 452). La produzione di un certificato medico a posteriori
può essere considerato unicamente in situazioni del tutto eccezionali (ibidem;
con rinvii alla prassi in materia). Infatti sarebbe difficile concepire un
sistema di valutazione efficace se l'esito di un esame svolto potesse essere
annullato attraverso la produzione, dopo il suo svolgimento, di certificati
medici (STAF B-7818/2006 del 1° febbraio 2008 consid. 7.1.). In definitiva, ciascun candidato deve prontamente
annunciare il motivo di impedimento, ogni qualvolta si possa ragionevolmente
pretendere che egli riconosca un simile motivo prima del debutto di un esame o
al più tardi in corso dello stesso (STF 2P.140/2002 del 19 ottobre 2002 consid.
5.2; STAF B-5249/2016 del 13 febbraio 2013 consid. 7, B-4708/2009 citata
consid. 6.1 in fine).
2.2. Con e-mail del 9 novembre 2017, prodotta con il ricorso dinanzi al
Consiglio di Stato, __________ si è espresso come segue.
Seguo RI 1 dal 29 agosto 2009 in psicoterapia
psicoanalitica a ritmo settimanale - nei primi due anni - per passare ad un
ritmo mensile o quindicinale, al bisogno, in fasi successive.
RI 1 soffriva di una "grave sindrome ansiosa" con importanti effetti
invalidanti, in gran parte risolta e con ottimi risultati anche sul piano
sintomatologico residuo e comportamentale, tant'è che - a beneficio dell'Assicurazione
Invalidità e dei provvedimenti ad essa correlati - ha ripreso appieno la sua
vita sociale e formazione professione.
Questa sindrome - combinata con la diagnosi di dislessia pregressa - sono da
considerarsi - in questa specifica combinazione - come particolarmente pregiudizievole
in situazioni di stress acuto, come appunto è il caso in un esame di fine ciclo
formativo.
2.3. Posizione che lo specialista ha dettagliato con una dichiarazione del 21 dicembre 2017, che il ricorrente ha annesso alla triplica dinanzi al Governo.
Seguo da anni il ragazzo RI 1 in psicoterapia
psicoanalitica, il quale ha avuto trascorsi psichiatrici importanti ed è
attualmente a beneficio dell'Assicurazione Invalidità (AI) e dei provvedimenti
ad essa correlati. RI 1 viene da me seguito - in stretta collaborazione con un
collega medico psichiatra - dal 29 agosto 2009 con un ritmo settimanale nei
primi due anni e siamo poi passati ad un ritmo mensile o quindicinale, al
bisogno, nelle fasi successive. Da anni la sintomatologia più acuta è
totalmente rientrata ed RI 1 risulta ben compensato, motivato e differenziato.
RI 1 soffriva di una "grave sindrome ansiosa con importanti componenti paranoidee"
con effetti invalidanti, in gran parte appunto risolta e con ottimi risultati
anche sul piano sintomatologico residuo e comportamentale, tant'è che ha
ripreso appieno la sua vita sociale e formazione professionale.
Questa sindrome - combinata con la diagnosi di dislessia pregressa - sono da considerarsi - in questa specifica combinazione - come particolarmente pregiudizievole in situazioni di stress acuto, come appunto è il caso in un esame di fine ciclo formativo.
Ribadisco nuovamente in questa sede che trattandosi di una personalità con tratti paranoidei importanti in una personalità ansiosa in generale, sarebbe stato importante - in fase di apprendimento e di esame soprattutto - non mettere RI 1 in situazioni di eccessiva pressione e competizione. Ritengo soprattutto sia fondamentale con ragazzi come RI 1 evitare di metterli in una situazione "a vicolo cieco" o "aut aut": nel senso che situazioni dove questi stress e sollecitazioni sono presenti (in parte inevitabili in ambito scolastico) andrebbero dovutamente modulate, filtrate e mediate.
2.4. In questa sede, con la triplica, il ricorrente ha versato agli atti un'ulteriore dichiarazione di __________, del seguente tenore:
Con il consenso di RI 1 posso ora esplicitare a chiare
lettere la diagnosi e il quadro psicopatologico in cui si trovava a vivere
negli anni precedenti e subito a posteriori al suo ricovero: trattavasi di un
disturbo di personalità paranoidea, con scompensi psicotici. Confermo altresì
il costante miglioramento e un consolidato stato di remissione dalla quasi
totalità dei sintomi: nonostante lo stress rappresentato da questa situazione
specifica di contenzioso, da mesi RI 1 è più calmo ancora, rispetto agli scorsi
mesi, e questo sia in seduta che nella sua vita privata, di cui mi informa la
rete.
Inoltre ultimamente risulta particolarmente progettuale, pro-attivo e
costruttivo anche per il suo futuro professionale come pompiere.
2.5. Le critiche del
ricorrente non possono essere condivise. Innanzitutto occorre premettere che anche
nell'ipotesi in cui si arrivasse a concludere che lo stato di salute di RI 1
abbia compromesso l'esito della prova, ciò permetterebbe tuttalpiù di annullare
l'esame per consentire al ricorrente di ripeterlo, possibilità peraltro
attualmente già a sua disposizione. In nessun caso si potrebbe modificare la
nota a vantaggio dell'insorgente in assenza della dimostrazione che gli
obiettivi necessari al conseguimento di un attestato federale di capacità sono
stati raggiunti.
Posta questa premessa, occorre considerare che gli esaminatori non sono stati
preventivamente avvertiti della fragilità psicologica dell'allievo. Né il
ricorrente ha addotto di aver segnalato il suo disagio. Se anche si volesse
trascurare quest'ultimo elemento e ritenere sproporzionato pretendere dal
ricorrente una manifestazione dei suoi sintomi già in sede di esame, bisogna
ancora rilevare che nemmeno dopo la prova, e meglio in sede di reclamo dinanzi
all'autorità di prime cure, lo stesso ha addotto problemi di salute per
giustificare la sua prestazione insufficiente, tale argomento essendo stato
proposto per la prima volta con il ricorso al Consiglio di Stato. La censura va
quindi senz'altro ritenuta tardiva e insuscettibile di rimettere in discussione
l'esito dell'esame.
3. Il ricorrente ha
inoltre sostenuto che l'autorità scolastica non avrebbe messo in atto tutte le
misure di accompagnamento adeguate per permettergli di sostenere l'esame
pratico al meglio, malgrado la sua dislessia. Da un lato gli esaminatori
avrebbero agito in modo scorretto non applicando quanto deciso a suo favore,
dall'altro il ricorrente ha criticato le misure adottate per lo svolgimento dell'esame
pratico.
3.1. Con decisione del 27 novembre 2015 l'Ufficio della formazione industriale,
agraria, artigianale e artistica ha concesso, nell'ambito del progetto di
differenziazione pedagogica, i seguenti interventi a favore di RI 1:
- la limitazione nella presa degli appunti permettendo di fotocopiare quelli dei compagni;
- la consegna dei compiti per iscritto (se possibile in forma elettronica) e formularli anche a voce;
- l'utilizzo di strumenti compensativi; videoscrittura con correttore ortografico e tabelle.
In relazione alla procedura di qualificazione, l'autorità ha inoltre concesso le seguenti misure accompagnatorie:
- la concessone del tempo maggiorato, 10 minuti/ora, per il campo di qualificazione Conoscenze professionali;
- la concessone del tempo maggiorato, 10 minuti/ora, per il campo di qualificazione Cultura generale o Maturità professionale;
- la verifica della comprensione delle consegne da parte del candidato effettuata dal perito di riferimento per il campo di qualificazione Lavori pratici, i tempi d'esecuzione dei compiti rimangono come da Ordinanza e relativa convocazione;
- la documentazione inerente gli esami deve essere stampata nei formati e caratteri adeguati alla situazione;
- l'utilizzo degli strumenti compensativi videoscrittura con correttore ortografico e tabelle.
3.2. La decisione
indicava chiaramente che durante l'esame pratico non sarebbero stati concessi
tempi più lunghi per l'esecuzione dei lavori; l'unica misura prevista era la
verifica della comprensione delle consegne da parte del perito di riferimento. Pure
la lettera di convocazione all'esame riprendeva tale condizione. Le misure
accompagnatorie decise a favore del ricorrente e mai contestate non possono
essere rimesse in discussione in questa sede. Vi si oppone il principio della
buona fede. In ogni caso, il provvedimento non appare insostenibile, ritenuto
che trattandosi di un esame di natura pratica ulteriori agevolazioni, in
particolare sulle tempistiche di esecuzione, non appaiono giustificate dal disturbo
di dislessia. Per quanto attiene all'applicazione della misura disposta per l'esecuzione
della prova non vi sono ragioni per dubitare della veridicità delle
dichiarazioni del capo periti presente all'esame, che nel suo rapporto ha
affermato di essersi accertato con il ricorrente se fosse tutto chiaro sui
compiti da svolgere e di aver sempre ricevuto risposte affermative. In ogni
caso, analogamente a quanto ritenuto in
relazione ai problemi di salute addotti dal ricorrente, l'accoglimento della
sua censura non avrebbe permesso una modifica verso l'alto della nota senza ripetizione
dell'esame.
3.3. Pure da respingere è la censura con cui il ricorrente ha eccepito la
violazione del principio della parità di trattamento da parte dell'autorità
scolastica, che avrebbe favorito un allievo del Centro di __________
nell'applicazione di misure accompagnatorie durante lo svolgimento di esami.
Come detto, le misure disposte a favore del ricorrente per sostenere il lavoro
pratico non sono oggetto di disamina in questa sede. Non occorre pertanto
accertare se a favore di quest'altro studente siano effettivamente stati disposti
provvedimenti più favorevoli né se le condizioni dei due candidati fossero
paragonabili. La circostanza non sarebbe infatti in grado di influire
sull'esito del gravame.
4. Nell'ambito del controllo di decisioni in materia
di valutazioni scolastiche e professionali il giudizio dell'esaminatore, in
quanto espressione del suo apprezzamento, è sindacabile da parte del Tribunale
cantonale amministrativo soltanto nei limiti fissati dall'art. 69 LPAmm.
Censurabili sono unicamente le valutazioni insostenibili, poiché integrano gli estremi della violazione del diritto
sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere (art. 69 cpv. 1 lett. a
LPAmm). In assenza di una disposizione esplicita che glielo conferisca, il
controllo dell'adeguatezza gli è precluso (art. 69 cpv. 2 LPAmm). Il Tribunale
deve quindi evitare di sostituire il suo apprezzamento a quello esercitato dall'esaminatore
(cfr. messaggio n. 6645 del
23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le
cause amministrative del 19 aprile 1966, p. 59; Marco Borghi/Guido Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61). In questo ambito, specie quando si tratta di pronunciarsi su
apprezzamenti che richiedono e presuppongono la conoscenza della personalità
del candidato o dell'allievo oppure conoscenze scientifiche o tecniche,
l'autorità di ricorso dà comunque prova di un certo riserbo nel controllo dell'apprezzamento
riservato all'esaminatore. Un controllo giudiziario più completo si giustifica
invece per i vizi di procedura o per le
valutazioni manifestamente sbagliate
della prova fornita dal candidato o ancora quando risulta che l'autorità
esaminatrice si è lasciata influenzare nel proprio giudizio da motivi che non
presentano alcuna relazione con l'esame (DTF 136 I 229, consid. 5.4.1. STF 2C_632/2013 dell'8 luglio 2014,
consid. 3.2; 2D_34/2012 del 26 ottobre 2012, consid. 3.3;
2D_55/2010 del 1° marzo 2011, consid. 3.2).
5. 5.1. La
valutazione insufficiente dell'esame è stata motivata da un collegio di periti
che si è espresso assegnando note per le diverse competenze testate (tecniche
basilari di lavoro, tecniche di lavorazione, tecniche di raccordo, lavori di
montaggio). I periti hanno esaminato il lavoro dell'insorgente nell'esecuzione
dei compiti affidatigli, in particolare la lavorazione di 3 pezzi e hanno
protocollato le proprie osservazioni sia con annotazioni sui disegni dei pezzi
da eseguire, sia con commenti accanto ad alcuni parametri per cui era preposto
uno spazio in una tabella. I pezzi realizzati sono inoltre stati fotografati. In
occasione dell'incontro del 23 agosto 2017, gli esaminatori hanno esposto al
ricorrente criticità sull'esecuzione dei lavori con riferimento ai singoli
pezzi e in particolare alle saldature, alle misure, ai raccordi, agli
imbrancamenti, ecc. Hanno pure segnalato problemi nelle misure, nella
pulizia, nella pressatura dei tubi, nelle brasature e in generale nel montaggio
nonché carenze nelle tecniche di lavorazione e di raccordo, montaggio,
pulizia (cfr. verbale dell'incontro).
5.2. Il ricorrente ha innanzitutto contestato l'assegnazione delle note in
relazione all'esecuzione del pezzo 1.
5.2.1. Più precisamente, il ricorrente ha contestato la nota 4 assegnata per il
parametro Completezza esecuzione e pulizia che insieme ad altri 4
fattori andavano a comporre la valutazione dei lavori di montaggio. Ha
sostenuto di essersi attenuto a quanto indicatogli dal perito utilizzando un
prodotto che si sarebbe poi dimostrato inadeguato.
Al riguardo, la Divisione ha spiegato che il ricorrente non è stato penalizzato
per aver utilizzato il prodotto sbagliato per pulire il pezzo. La nota 4
sarebbe invece giustificata dalla presenza di residui di materiale di tenuta,
bruciature e segni di utensili sul tubo. In effetti non vi è traccia nelle
annotazioni degli esperti di alcun riferimento alla scelta sbagliata del
prodotto di pulizia. Per contro, sul disegno del pezzo 1 sono stati segnalati
diversi difetti riscontrati ("bruciata", "segni morsa"). La
valutazione espressa, peraltro sufficiente, appare quindi pienamente
sostenibile.
5.2.2. Sempre in relazione al pezzo 1, questa volta per la competenza tecniche
di raccordo, il ricorrente ha contestato la valutazione dell'esecuzione
della flangia interna, a cui è stata attribuita la nota 3, per il motivo
che la stessa non è stata fotografata né vi sarebbe una giustificazione della
valutazione insufficiente. Al proposito la Divisione ha spiegato che la flangia
interna è valutata subito dopo l'esecuzione, mentre durante la sessione
fotografica il pezzo è ancora montato sull'apposito supporto.
Né le fotografie né le annotazioni sul disegno del pezzo danno riscontro
dell'osservazione della flangia, per cui è in effetti impossibile dedurre quali
difetti siano stati constatati per determinare la valutazione insufficiente. La
questione non merita tuttavia ulteriore approfondimento dato che una modifica
verso l'alto di questa nota non è in grado di incidere sulla valutazione
finale; nemmeno l'assegnazione della nota 6 condurrebbe alla sufficienza atteso
che, per i motivi di seguito esposti, le ulteriori valutazioni non necessitano
di essere ritoccate.
5.3. Le critiche dell'insorgente in relazione alla valutazione della
lavorazione del pezzo 2 sono le seguenti.
5.3.1. Il ricorrente ha contestato innanzitutto la valutazione dei lavori di
montaggio (punto 1.4) e in particolare le note 2.5 per la parte rame e 3.5 per
la parte Mapress assegnate per il parametro completezza esecuzione e
pulizia. A questo proposito lo stesso ha sostenuto di aver consegnato un
pezzo senza averlo pulito poiché un perito lo aveva informato che avrebbe
potuto procedervi successivamente. Tuttavia, un secondo perito non gli avrebbe
permesso di eseguire la pulizia in quanto il pezzo era già stato consegnato.
La Divisione ha preso posizione specificando quanto segue:
La nota risulta gravemente insufficiente a causa delle forti bruciature dovute ad un'esecuzione delle brasature forti non conforme. Inoltre, appaiono sporcizia nel montaggio dei filetti (materiale di tenuta) e ammaccature sul tubo di rame e una quasi fusione di un pezzo speciale di rame, come ben evidente sulle fotografie. Dalle fotografie della parte Mapress si notano molto bene residui di plastica sulle pressature e grandi macchie sui tubi bianchi del fabbricato.
I difetti elencati
sono in effetti ben visibili sulle fotografie. La valutazione insufficiente,
suffragata da evidenti riscontri, è pertanto sostenibile.
Per quanto attiene al consiglio del perito che lo avrebbe tratto in inganno, il
capo periti nel suo rapporto ha precisato di aver chiaramente informato
i candidati all'inizio degli esami che, una volta consegnati, i pezzi non
sarebbero più stati restituiti. L'indicazione ricevuta da uno dei periti, ha
soggiunto il medesimo, si riferiva al fatto che il ricorrente stava pulendo il
pezzo prima di averlo terminato (doc. 10 del fascicolo versato agli atti dalla
Divisione con le osservazioni al Consiglio di Stato). Le dichiarazioni del capo
periti appaiono attendibili; non vi sono seri motivi di credere che al
candidato sia stato realmente consigliato di consegnare un pezzo prima di aver
eseguito tutte le lavorazioni, in particolare la pulizia. D'altra parte, il
ricorrente, nel suo reclamo del 7 settembre 2019, ha sostenuto che il perito
avrebbe detto testuali parole "aspetta alla fine per pulirlo".
Non è plausibile che con questa frase l'esaminatore abbia inteso suggerire al
ricorrente di consegnare il pezzo così come era.
5.3.2. Il ricorrente ha contestato pure la nota 3.5 assegnatagli in relazione
alla piegatura tubazioni della parte rame del pezzo 2, sostenendo di essere stato penalizzato poiché i periti non
avrebbero provveduto a sostituire un pezzo difettoso consegnatogli
contrariamente a quanto concesso a un altro candidato. A questo proposito la
Divisione ha spiegato quanto segue.
Inizialmente ai candidati viene consegnato un pezzo di
tubo diritto. L'esame porta a dimostrare le capacità di lavorazione tecnica. Il
ricorrente ha sbagliato l'esecuzione, dunque il tubo a sua disposizione
risultava corto. Il capoperiti ha fatto notare che con la creazione di un
manicotto la parte rame poteva essere completata senza la necessità di sostituzione
del tubo. Si precisa che all'altro candidato è stato effettivamente consegnato
un pezzo di tubo di rame supplementare, siccome non avrebbe potuto completare
la prova. Si fa anche notare che comunque nella valutazione dell'altro
candidato è stata applicata una congrua penalizzazione. Si tratta quindi di
due situazioni non comparabili e quindi non esiste una disparità di
trattamento.
Tale motivazione appare convincente e dà atto che i periti hanno valutato
l'operato del ricorrente nel suo insieme senza lasciarsi guidare da circostanze
estranee o non pertinenti. Non vi è quindi alcun motivo di ritoccare la nota
assegnata.
5.3.3. L'insorgente ha proseguito contestando la nota 3.5 assegnatagli per il
montaggio dei filetti del pezzo 2, sostenendo che il capo periti aveva
specificato che tale lavorazione non sarebbe stata oggetto di valutazione. Il
capo periti ha in effetti spiegato di aver avvisato all'inizio dell'esame di
essere a conoscenza di possibili difetti dei pezzi speciali +GF+ che potevano
risultare non in mezzaria. Ha di conseguenza indicato che un eventuale
avvitamento eccessivo del tubo nero dei pezzi speciali dovuto a questo
difetto non sarebbe stato tenuto in considerazione. Va tuttavia tutelata la
spiegazione della Divisione, secondo cui è stata valutata l'esecuzione del
montaggio di tutti gli altri filetti. La censura appare quindi destituita di
fondamento.
5.3.4. Per quanto attiene alla nota 3 assegnata al punto 1.3 tecniche di
raccordo l'insorgente ha contestato la critica del perito secondo cui il
pezzo era sprovvisto di grasso. Tuttavia, l'assenza di grasso è stata
adeguatamente protocollata con una nota sul disegno del pezzo 2, per cui non vi
sono motivi di dubitare della valutazione degli esaminatori.
5.3.5. Pure da respingere è la critica dell'insorgente secondo cui non sarebbe
stata adeguatamente verificata la corretta brasatura mediante un taglio che
avrebbe permesso di osservare l'interno del pezzo. Le valutazioni degli
esaminatori che hanno constatato a colpo d'occhio, e fotografato, la fusione dei
pezzi dal troppo calore, è senz'altro sufficiente a giustificare le note 2.5 e
2 attribuite per questa competenza.
5.4. Il ricorrente ha quindi contestato la valutazione dell'esecuzione del
pezzo 3.
5.4.1. Egli ha sostenuto innanzitutto che la nota 2 assegnata per le misure di
costruzione sarebbe eccessivamente severa, soprattutto alla luce della sua
complessa situazione. La censura va respinta, avendo i periti riscontrato un
errore considerevole nelle misure, protocollato sul disegno: la nota non appare
insostenibile.
5.4.2. La nota 3 assegnata per la lavorazione della piastrina (punto
1.2), pure contestata dal ricorrente, è stata giustificata dalla Divisione con
l'errato montaggio, non conforme al disegno. L'errore è in effetti adeguatamente
protocollato sul piano ("piastrina storta") per cui la
valutazione appare sostenibile. La censura va pertanto disattesa.
5.5. L'insorgente ha infine contestato la valutazione espressa dagli
esaminatori in relazione alle competenze autonomia/ lavorazione/metodologia (nota
2.5, punto 1.1.2). In particolare ha sostenuto di essere stato penalizzato per
aver usato un attrezzo taglia-tubi, malgrado le rassicurazioni ricevute. In
realtà, i periti hanno sempre rimproverato al ricorrente di aver usato tale attrezzo,
inidoneo al tipo di lavorazione, già durante l'incontro del 23 agosto 2017. Il
ricorrente non ha invece mai sostenuto che l'impiego di tale utensile fosse
corretto né che gli era stato suggerito durante l'esame.
5.6. Nemmeno merita di trovare accoglimento la critica del ricorrente alla nota
4.8 che a mente sua non rispecchierebbe la valutazione espressa "buono usa
sempre la giacca per saldare". Ben superiore alla sufficienza, la nota non
appare incongruente.
5.7. Contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, la valutazione della
risposta alla domanda come sono costruite le due bombole (struttura) non
appare incoerente. È stata infatti segnalata una risposta parziale con
l'assegnazione di 2 punti su 4. Con l'apposizione di un visto accanto al primo
aspetto che i candidati avrebbero dovuto citare (Ossigeno O2 - bombola vuota in
acciaio) i periti hanno annotato che lo stesso era stato citato, mentre la
risposta non appare corretta in relazione al secondo aspetto (Acetilene C2 -
bombola in acciaio con massa porosa in silicato di calcio imbevuta di acetone):
l'assegnazione della metà dei punti è pertanto pienamente sostenibile.
5.8. L'insorgente ha
pure sostenuto di essere stato vittima di mobbing da parte di un perito. Tale
censura non è tuttavia suffragata da alcun elemento concreto. Non vi sono
indizi per ritenere che uno degli esaminatori abbia tenuto un comportamento
scorretto nei confronti dell'insorgente, tantomeno che l'abbia preso
di mira rivolgendosi a lui con atteggiamenti volti a denigrarlo o
perseguitarlo, attribuendogli votazioni negative ingiustificate. Le accuse
risultano infondate già alla luce dei torti che il ricorrente ha asserito di
aver subito. Infatti, il medesimo ha riportato di atteggiamenti che potrebbero
tuttalpiù denotare una certa severità, come ci si può del resto attendere in un
esame di capacità finale, ma che certamente non dimostrerebbero l'intento di
umiliare o perseguitare un candidato. Inoltre, la valutazione è da ricondurre a
un collegio di periti, concorde sul risultato insufficiente del lavoro pratico.
Ciò permette di escludere che la valutazione negativa derivi da un atto di
accanimento di un esaminatore.
5.9. Dando prova del dovuto riserbo nel controllo di simili valutazioni che
richiedono conoscenze specialistiche e ritenuto che non vi sono indizi che i
periti si siano lasciati guidare da motivi estranei alla materia o abbiano
manifestato parzialità nel giudizio, il Tribunale giunge alla conclusione che,
alla luce delle debolezze segnalate nell'esecuzione dei lavori, la valutazione
insufficiente della prova pratica sostenuta dal ricorrente è sostenibile. La
valutazione dell'esame, eseguita da un collegio di esaminatori cogniti della
materia tramite osservazione diretta, e protocollata, dello svolgimento pratico
dei compiti affidati al ricorrente in relazione a molteplici parametri
prestabiliti, non presta il fianco alla critica. Il giudizio, nel complesso ben
motivato, non appare insomma derivare da un uso scorretto del potere di
apprezzamento degli esaminatori e va pertanto tutelato.
6. Non merita
particolare disamina, giacché il ricorrente non rivendica alcun diritto da essa
derivante, la censura riferita alla violazione del principio di celerità da
parte del Consiglio di Stato. La stessa è in ogni caso manifestamente infondata
dato che dall'ultimo allegato di causa, introdotto dal ricorrente il 13 aprile
2018, alla decisione Governativa sono trascorsi soltanto due mesi e mezzo.
7. Non è destinata a miglior sorte nemmeno la censura riferita alla pretesa violazione del principio di proporzionalità, che il ricorrente non ha motivato se non riproponendo tutte le critiche precedentemente formulate e adducendo il fatto che non avrebbe alcuna intenzione di svolgere la professione di installatore di impianti sanitari, ma desidererebbe dedicarsi a quella di pompiere. Circostanza, quest'ultima, evidentemente inidonea a dimostrare una violazione del predetto principio costituzionale. Il solo fatto che al ricorrente serva il titolo di studio per accedere a un'altra professione non permette in nessun caso di rilasciargli, a titolo eccezionale, un attestato di capacità pur non avendo dimostrato di possedere le necessarie competenze pratiche per il suo ottenimento.
8. Del tutto infondato, infine, il richiamo al principio che privilegia la soluzione più favorevole secondo cui in presenza di norme che si prestano a diversa lettura, non è arbitrario prendere in considerazione - in ossequio alla corretta applicazione estesa del principio unanimemente riconosciuto detto "in dubio pro reo" - la situazione più favorevole alla persona oggetto di un provvedimento amministrativo qualora una diversa soluzione possa creare le premesse per una disparità di trattamento. La censura, avanzata a sproposito e senza sufficiente motivazione, non merita approfondimento.
9. Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 83 lett. t e 113 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera