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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 18 luglio 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 27 giugno 2018 (n. 3097) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 17 maggio 2018 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo e gli ha ordinato di sottoporsi ad una perizia specialistica; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1, qui ricorrente, nato nel 1943 e al beneficio della pensione, è titolare di una licenza di condurre.
B. a. Il 5 aprile 2018,
alle ore 15.47, l’insorgente ha circolato alla guida della vettura __________,
targata __________, nel comune di __________ (Canton __________), in località __________,
sulla strada principale in direzione di __________, ad una velocità punibile di
159 km/h - accertata tramite regolare procedimento di misurazione (apparecchio
radar) e dedotto il margine di tolleranza - laddove vige il limite di 80 km/h.
b. Fermato il successivo 13 aprile dalla Polizia cantonale __________, che gli
ha sequestrato la licenza di condurre, in sede di interrogatorio il ricorrente
ha poi riconosciuto di essere l’autore dell’infrazione, che ha attribuito a una
momentanea distrazione, indicando nondimeno le condizioni favorevoli al momento
dell’accaduto (cfr. verbale 16 aprile 2018).
C. a. Preso conoscenza
del relativo rapporto di polizia, la Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, ha aperto nei confronti del ricorrente un
procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre,
raccogliendo le sue osservazioni.
b. Contestualmente, sospettando seriamente un'inidoneità caratteriale a
condurre con sicurezza veicoli a motore dell'insorgente, il 17 maggio 2018 la
Sezione della circolazione gli ha revocato la patente a titolo preventivo e
cautelativo a tempo indeterminato con effetto immediato, ordinandogli nel
contempo di sottoporsi a una perizia specialistica, a cura dello psicologo del
traffico lic. psic. __________, presso il centro di psicologia SUPSI-DEASS. La
decisione, richiamante in particolare gli art. 15d cpv. 1 lett. c della
legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS
741.01) e 30 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976
(OAC; RS 741.51), è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
D. Con giudizio del 27
giugno 2018 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto dal
conducente avverso il predetto provvedimento, che ha confermato, levando a un
eventuale ricorso l'effetto sospensivo.
Disattesa la richiesta di assumere determinate prove, nel merito il Governo ha
anzitutto ricordato che, di principio, è possibile pronunciare una revoca a
titolo preventivo e un ordine di sottoporsi a perizia già dopo un unico episodio
di grave violazione delle norme della circolazione. Nella fattispecie, ha poi
ritenuto che l’impressionante sorpasso di velocità commesso dall’insorgente
fosse tale da far sorgere seri sospetti d’inidoneità caratteriale, tenuto conto
delle circostanze concrete (strada cantonale fuori località con due corsie di
marcia, che collega due abitati relativamente vicini, non è dotata di
marciapiedi o di corsie ciclabili e ha almeno quattro intersezioni con strade
laterali). Ha quindi concluso che le misure disposte dalla Sezione della circolazione
fossero giustificate e appropriate.
E. Avverso tale giudizio,
RI 1 si aggrava ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo
che sia annullato assieme alla decisione della Sezione della circolazione e che
gli sia restituita la licenza di condurre. In via principale, postula anche la
sospensione della procedura amministrativa fino all'esito di quella penale.
Preliminarmente, domanda la concessione dell’effetto sospensivo al gravame.
Il ricorrente contesta in particolare che, a seguito di un’unica infrazione da
“pirata della strada”, possa essere pronunciata una revoca preventiva e
ordinata una perizia di psicologia del traffico. Nega poi che l’eccesso di
velocità concretamente commesso sia tale da far sorgere dubbi sulla sua
idoneità caratteriale. Al riguardo indica le circostanze favorevoli in cui è
stato perpetrato, in un luogo ove vi è ampia visibilità e che conosce molto
bene; nessun pedone circolava sulla strada (non essendovi marciapiede). Afferma
poi di non aver precedenti e, pur essendo in pensione, di aver bisogno della
licenza di guida per gestire il suo parco immobiliare (ripartito tra località
del Ticino, della Svizzera romanda e la Francia). Da ultimo, pur non
contestando il “principio dell’eccesso di velocità”, ritiene che occorrerebbe
assicurarsi della correttezza della velocità registrata dal radar (accertando
l’assenza di difetti, le competenze di chi l’ha installato, ecc.): ciò
imporrebbe una sospensione del procedimento fino all’esito di quello penale,
così come postulato in ingresso.
F. a. Nel termine
assegnato per la risposta, il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha
prodotto l’incarto richiamato. Per il resto, il Governo, al pari della Sezione
della circolazione, non ha formulato osservazioni.
b. L’insorgente ha consultato gli atti, precisando con scritto del 23 agosto
2018 di non avere ulteriori osservazioni, se non quella di ricordare che la
procedura penale è tuttora pendente.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2
della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione
stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL
760.100).
Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente
toccato dal provvedimento impugnato, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1
della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL
165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è
dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
25 cpv. 1 LPAmm). L’incarto prodotto dalla precedente istanza (comprensivo del
rapporto di polizia del 16 aprile 2018 con i relativi allegati, da cui emergono
gli estremi dell’infrazione, unitamente ai documenti esibiti dal ricorrente in
corso di procedura) basta per statuire sull’impugnativa. Le prove sollecitate
dall’insorgente (richiamo incarto dal Ministero pubblico del Canton __________,
richiamo dalla Polizia cantonale della documentazione completa relativa al
radar, quali istruzioni per l’uso, schizzo installazione, fotografie test,
ecc.), avuto riguardo alla natura del provvedimento alla base della presente
procedura, come si vedrà ancora in appresso, non appaiono idonee a portare
ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente giudizio.
2. 2.1.
Secondo l’art. 14 LCStr, i conducenti di veicoli a motore devono essere idonei
alla guida e capaci di condurre (cpv. 1). È idoneo alla guida chi, tra l’altro,
per il suo comportamento precedente dà garanzia, in quanto conducente di un
veicolo a motore, di osservare le prescrizioni e di avere riguardo per i terzi
(cpv. 2 lett. d). Se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida di una persona,
quest'ultima è sottoposta a un esame di verifica; ciò è il caso, segnatamente,
in caso di violazioni delle norme della circolazione facenti desumere mancanza
di rispetto nei confronti degli altri utenti della strada (cfr. art. 15d
cpv. 1 lett. c LCStr). Secondo l’art. 90 cpv. 3 LCStr, chiunque, violando
intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre il forte rischio di
causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente
attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, è punito con una
pena detentiva da uno a quattro anni. Tale norma è in ogni caso applicabile se
la velocità massima è superata di almeno 60 km/h, dove la velocità massima
consentita è di 80 km/h (cfr. art. 90 cpv. 4 lett. c LCStr; DTF 140 IV 133 consid.
3.2, 139 IV 250 consid. 2.3.1; STF 1C_154/2018 del 4 luglio 2018 consid. 4.2).
2.2. Se sussistono seri dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, la
licenza di condurre può essere revocata a titolo preventivo giusta l’art. 30 OAC.
Tale norma istituisce una misura cautelare, destinata a proteggere gli
interessi minacciati in attesa dell’esito del procedimento principale
concernente la revoca di sicurezza. A fronte dell’importanza del rischio
inerente alla guida di veicoli a motore, a un conducente deve poter essere
ritirata la patente, a titolo preventivo, non appena sussistono indizi che
permettano di ritenere che egli costituisca una particolare fonte di pericolo
per gli altri utenti della strada e facciano seriamente dubitare della sua
idoneità alla guida. A questo stadio, non
occorre invece che sia già comprovata l'inidoneità del conducente. Al contrario,
l'autorità deve limitarsi a fondare il proprio giudizio sugli elementi
di cui dispone, ritenuto che una valutazione globale di tutti i punti
determinanti potrà necessariamente avvenire solo al termine della procedura
volta a chiarire l'idoneità del conducente (cfr. DTF 125 II 492 consid. 2b; STF
1C_154/2018 del 4 luglio 2018 consid. 4.2, 1C_514/2016 del 16 gennaio 2017 consid.
2.2, 1C_339/2016 del 7 novembre 2016 consid. 3.1).
Va inoltre ricordato che alla pronuncia di una revoca a titolo preventivo non
osta la presunzione d’innocenza del processo penale; tanto meno occorre
attendere l’esito di un procedimento penale separato, prima che possano essere
adottate misure amministrative a scopo di sicurezza, per tutelare provvisoriamente
la sicurezza del traffico da pericoli importanti (cfr. DTF 122 II 359 consid.
2b e c; STF 1C_658/2015 del 20 giugno 2016 consid. 2).
2.3. Per giurisprudenza, più gravi inosservanze del limite di velocità (“delitto
di pirata della strada”) o un altro comportamento in materia di circolazione
stradale che si rivela particolarmente pericoloso per gli altri possono costituire
indizi sufficienti per una possibile inattitudine alla guida. Se ne possono in
particolare dedurre dei motivi di ordine caratteriale o psichico, che giustificano
una revoca a titolo preventivo della licenza (cfr. art. 90 cpv. 3 e 4 e 15d
cpv. 1 lett. c LCStr; DTF 125 II 492 consid. 3; STF 1C_154/2018 citata consid. 4.2, 1C_658/2015 citata consid. 2). Contrariamente a quanto
afferma il ricorrente, il Tribunale federale ha inoltre precisato più volte che,
persino un primo pesante eccesso di velocità, in circostanze particolari, può far
dubitare dell’idoneità a condurre, giustificando di riflesso una revoca a titolo
preventivo e una perizia psicologica (cfr. STF 1C_154/2018 citata consid. 4.2, 1C_658/2015 citata consid. 2 e 3, 1C_604/2012 del 17 maggio 2013
consid. 6.1 e 6.2; cfr. inoltre Philippe
Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und
Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, n.
71 ad art. 15d SVG; Cédric Mizel,
Droit et pratique illustré du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 91
e 97 seg.).
3. 3.1. In
concreto, come accennato in narrativa, la Sezione della circolazione,
fondandosi sulle risultanze del rapporto di polizia relativo all’infrazione del
5 aprile 2018, ha disposto nei confronti del ricorrente la revoca a titolo
preventivo della licenza di condurre (art. 30 OAC), ordinandogli nel contempo di
sottoporsi a una perizia specialistica di psicologia del traffico (in
applicazione dell'art. 15d cpv. 1 lett. c LCStr). L’autorità ha in
particolare ritenuto che emergessero importanti indizi di una sua inidoneità caratteriale
a condurre con sicurezza veicoli a motore, nel rispetto delle norme legali e
dell’incolumità altrui. Ad analoga conclusione è approdato il Governo,
confermando tale provvedimento. A giusta ragione.
3.2. Dagli atti emerge che il ricorrente, il 5 aprile 2018 ha circolato sulla
strada cantonale che collega l’abitato di __________ a __________, fuori
località, all’elevatissima velocità punibile di 159 km/h (dedotto il margine di
tolleranza), laddove vige il limite di 80 km/h. L’eccesso, praticamente pari al
doppio del limite consentito (+ 79 km/h) e commesso per un mero “momento di
disattenzione” (cfr. verbale di polizia 16 aprile 2018, pag. 3), è
impressionante, come a ragione evidenziato dall’Esecutivo cantonale. Al di là
delle generiche rimostranze sulla possibilità di un errore di misurazione del
radar (che l’interessato afferma di aver eccepito nel procedimento penale, qui
non determinante, cfr. supra, consid. 2.2 in fine), il sorpasso di
velocità, a questo stadio, appare piuttosto certo (cfr. anche certificati di
verifica dello strumento e di formazione dell’installatore agli atti). Tant’è
che, in questa sede, neppure l’insorgente sembra veramente volerlo contestare
“nel principio” (cfr. ricorso, pag. 8). Ad ogni modo, è bene ricordare che,
fuori delle località, è di regola da ritenere un “pirata della strada” anche
colui che, viaggiando a 140 km/h - ovvero circa 20 km/h in meno del ricorrente
-, supera di 60 km/h la velocità massima consentita (cfr. art. 90 cpv. 4 lett.
c LCStr).
Determinante in concreto non è comunque soltanto l’eccesso di velocità in
quanto tale, ma anche le circostanze specifiche in cui è avvenuto. Dagli atti
emerge in particolare che l’infrazione è stata commessa su una strada
cantonale, più o meno rettilinea, ma aperta al traffico nei due sensi e con
corsie non separate da una barriera di sicurezza. Su questa strada possono di
per sé circolare anche dei ciclisti (se non anche dei pedoni, come obietta
l’insorgente, stante l’assenza di un marciapiede). Inoltre, lungo il percorso
che collega __________ a __________, s’immettono più strade laterali (vi sono
almeno quattro intersezioni), così come rettamente indicato dal Consiglio di
Stato (cfr. fotografie agli atti; cfr. inoltre, carta nazionale 1:25000 e
immagini aeree SWISSIMAGE pubblicate sul geoportale map.geo.admin.ch; cfr.,
peraltro, anche le viste street view in www.google.ch/maps, al riguardo: STF 1C_382/2015 del 22 aprile 2016
consid. 6.5 e rinvii). Neppure il ricorrente lo nega.
Ora, tali circostanze, avuto riguardo all’elevatissima velocità a cui viaggiava
l’interessato, non possono che far apparire come particolarmente consistente il
rischio di collisione con un altro utente della strada, con conseguenze
suscettibili di essere gravi (cfr. in senso analogo: STF 1C_154/208 citata
consid. 4.3). E ciò nonostante le condizioni meteorologiche e stradali fossero
apparentemente favorevoli (faceva bello e vi era una buona visibilità, la
strada era asciutta e non vi erano altri utenti sulla strada; cfr. citato
verbale di polizia e ricorso). Al riguardo basti pensare che, ad una tale
velocità, nel tempo di reazione di un solo secondo, l’automobile ha già
percorso un tratto stradale di più di 44 m.
A ciò aggiungasi che nessun elemento agli atti permette di dedurre che
l’insorgente abbia finora veramente preso coscienza di aver costituito un
pericolo per sé e per gli altri; al contrario, nella misura in cui annota più
che altro come la visibilità fosse buona, come egli conosca molto bene quella
strada (che percorre regolarmente), ecc., egli sembra mostrare più che altro
un’inclina-zione a non riconoscere i rischi del traffico, sopravvalutando forse
le proprie capacità. Aspetti, questi, che in ogni caso andranno meglio
approfonditi nell’ambito della perizia specialistica disposta nei suoi
confronti.
Anche ammesso che il ricorrente non abbia precedenti in materia di circolazione
stradale, così come afferma (e sebbene dall’estratto delle misure
amministrative dell’Ufficio federale delle strade agli atti sembri invece che
egli abbia già subito un ammonimento per velocità nell’ottobre 2014, codici 60
e 11; cfr. incarto della Sezione della circolazione), nelle circostanze
concrete occorre in ogni caso concludere che già la gravissima inosservanza della
velocità, che egli ha commesso il 5 aprile 2018, è atta a fondare i seri
sospetti d’inidoneità caratteriale alla guida.
3.3. A fronte di tutto ciò, e conformemente alla giurisprudenza resa in
materia dall’Alta Corte federale (cfr. supra, consid. 2.3), questo
Tribunale ritiene pertanto che la controversa revoca a titolo preventivo della
licenza di condurre, abbinata all'ordine di sottoporsi a una perizia di
psicologia del traffico, sia giustificata e del tutto proporzionata. Invano il
ricorrente lamenta di aver bisogno della patente per gestire, da pensionato, il
suo parco immobiliare: in effetti, il provvedimento non gli impedisce affatto
di svolgere tale attività. Certo, in questo periodo non potrà condurre veicoli
a motore e dovrà pertanto far capo a terzi o ai mezzi pubblici per spostarsi;
si tratta comunque d’inconvenienti del tutto gestibili. Per il resto, basta
rilevare che l’insorgente non apporta alcun elemento da cui si possa dedurre
che egli abbia un’assoluta necessità di guidare (come ad es. un tassista o
un'autista di professione); tanto meno sostanzia che la sua esistenza economica
sarebbe minacciata (cfr. STF 1C_339/2016 citata consid. 5).
Ne discende che il giudizio impugnato deve essere confermato, siccome immune da
violazioni del diritto.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.
5. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere l'effetto sospensivo al gravame.
6. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera