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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Giorgia Ponti |
statuendo sul ricorso del 15 gennaio 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 22 novembre 2017 (n. 5175) con cui il Consiglio di Stato gli ha attribuito la funzione di Responsabile amministrativo e l'ha iscritto nella classe di stipendio 5 con 16 aumenti a far tempo dal 1° gennaio 2018; |
ritenuto, in fatto
che RI 1 è entrato alle dipendenze
dello Stato del Cantone Ticino nel 1991; ha svolto dapprima la funzione di impiegato
amministrativo, poi quella di capo del casellario all'Ufficio della migrazione
per essere trasferito nel 2013 quale responsabile amministrativo alla Divisione
degli interni del Dipartimento delle istituzioni;
che dal 1° luglio 2013 egli è attivo sempre quale Responsabile
amministrativo al Servizio per l'integrazione degli stranieri; formalmente è
subordinato direttamente al Segretario generale del Dipartimento delle
istituzioni;
che in quest'ultima funzione egli è stato iscritto nella classe di stipendio
26 (con 2 aumenti); dopo aver beneficiato degli ordinari aumenti e avanzamenti
di carriera, nel 2017 si trovava nella classe di stipendio 27 con 5
aumenti secondo il sistema salariale vigente fino al 31 dicembre 2017 (legge
sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954;
vLStip; BU 1954, 255) e percepiva uno stipendio di fr. 88'257.- annui lordi;
che il 23 gennaio 2017 il Parlamento
cantonale ha adottato la nuova legge sugli stipendi (LStip; RL 173.300), posta
in vigore al 1° gennaio 2018; per questa data il Consiglio di Stato ha pure emanato il regolamento concernente le funzioni e
le classificazioni dei dipendenti dello Stato (RClass; RL 173.310) che
prevede, per la funzione svolta da RI 1, la classe di stipendio 5;
che il 12 ottobre 2017 quest'ultimo è stato informato in merito ai
cambiamenti in atto nel sistema retributivo e gli è stata concessa la
possibilità di presentare osservazioni riguardo all'intenzione di inserirlo dal
1° gennaio 2018 nella nuova classe di stipendio 5 con 16 aumenti (fr. 88'537.- annui
lordi);
che con scritto 24 ottobre 2018 (recte: 2017) RI 1 ha osservato quanto segue:
(…) Siccome diverse attività della mia
funzione iniziale sono cambiate, non sono d'accordo con la nuova
classificazione.
Dopo aver sentito i miei superiori, e con il loro accordo, sarà presentata a
breve una domanda di riclassificazione."
che con risoluzione del 15 novembre 2017 il Consiglio di Stato ha confermato per
RI 1 la funzione di Responsabile amministrativo e l'attribuzione della
classe prospettatagli;
che contro la suddetta decisione, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi
al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento; ha pure
postulato la promozione a funzione e classe superiori; in via subordinata, egli
ha domandato il rinvio dell'incarto al Consiglio di Stato affinché provveda a
sottoporre il caso all'esame della Commissione paritetica ai sensi dell'art. 42
LStip;
che a motivazione delle proprie richieste il
ricorrente ripercorre quelle che erano le sue principali mansioni nel 2013 per
poi elencare in modo dettagliato le sempre maggiori responsabilità che
nel corso degli anni egli ha assunto, in particolare da quando il posto del Consulente
per l'integrazione non è più occupato, divenendo così di fatto il "braccio
destro" del Delegato all'integrazione; i compiti svolti attualmente
vanno dunque oltre quelli del semplice Responsabile amministrativo e ciò
giustifica di conseguenza una rivalutazione della funzione e la sua promozione;
che al ricorso si oppone il Consiglio di Stato, per il tramite della Sezione
delle risorse umane, per motivi di cui si dirà, se necessario, nei considerandi
in diritto;
che le parti hanno ribadito nei successivi allegati scritti le rispettive
argomentazioni e domande;
considerato, in diritto
che la competenza del
Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 1 LStip in
combinazione con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamen-to degli impiegati
dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100) e la
legittimazione del ricorrente è certa
(art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre
2013; LPAmm; RL 165.100); il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è
ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1
LPAmm);
che secondo la LStip e il RClass il Responsabile amministrativo del Servizio
per l'integrazione del Dipartimento delle istituzioni, è inserito nella classe
di stipendio 5; da questo ristretto punto di vista la decisione di aggancio qui
impugnata è quindi conforme alle norme menzionate; il ricorrente non sembra del
resto nemmeno mettere in discussione in generale tale nuova classificazione;
che egli si oppone piuttosto alla sua personale classificazione in
considerazione dei compiti effettivamente svolti e delle responsabilità
concrete che egli si assume, a suo dire divenuti sempre più importanti nel
tempo; la classe 5 non terrebbe correttamente in considerazione l'evoluzione della
sua professione e non reggerebbe nemmeno ad un confronto con le mansioni
attribuite ad altri funzionari che ricoprono la sua stessa funzione e che beneficiano
della stessa classe di trattamento (ad esempio Responsabile amministrativo
del Servizio degli affari militari e del comando di circondario del
Dipartimento delle istituzioni);
che si osserva tuttavia che solo in questa sede egli ha avanzato una precisa
domanda e ha spiegato nel dettaglio, anche all'appoggio di svariata
documentazione, i motivi per i quali ritiene di meritare una classificazione
superiore; in effetti, usufruendo della possibilità di presentare osservazioni
all'aggancio previsto, con scritto del 24 ottobre 2017 egli aveva formulato solo
una generica quanto immotivata opposizione, avvertendo nel contempo della sua intenzione
di chiedere una riclassificazione della funzione per spuntare una promozione;
che dagli atti di causa non risulta che il
ricorrente abbia messo in atto quanto preannunciato, né del resto egli lo
sostiene, prima che l'autorità di nomina decidesse la sua posizione nel nuovo sistema
retributivo;
che pertanto al Consiglio di Stato non può esser mossa alcuna critica per aver
inserito il ricorrente in classe 5 sulla base del RClass e degli elementi in
suo possesso a quel momento;
che ciò non significa che al ricorrente debba essere preclusa la possibilità di
far rivalutare la sua funzione (art. 15 LStip e art. 54 del regolamento dei
dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017; RDSt; RL 173.110);
che pertanto, il Consiglio di Stato, che su questi aspetti non si è espresso né
con la risposta né con la duplica, è tenuto a esaminare la domanda presentata
dal ricorrente per la prima volta (impropriamente) al Tribunale, emanando una
decisione formale;
che il rinvio degli atti all'autorità
competente (art. 6 cpv. 1 LPAmm) si rivela nondimeno del tutto inutile dal
momento che l'Esecutivo cantonale ne è già venuto in possesso a seguito
della presente procedura ricorsuale;
che visto quanto precede il ricorso deve essere respinto ai sensi dei
considerandi;
che le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente, al quale è restituito l'importo di fr. 600.- versato in eccesso a titolo di anticipo.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera