Incarto n.
52.2018.359

 

Lugano

9 luglio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Matea Pessina

 

segretaria:

Jennifer Triulzi

 

 

statuendo sul ricorso dell'8 agosto 2018 di

 

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 4 luglio 2018 (n. 3162) del Consiglio di Stato che gli ha negato la promozione da tassatore II a tassatore I;

 

 

ritenuto,                      in fatto

 

                            A.  RI 1 è stato assunto alle dipendenze dello Stato del Cantone Ticino il 1° marzo 2016 quale tassatore II all'Ufficio circondariale di tassazione di __________ ed è stato iscritto in classe 18 al minimo secondo il sistema salariale e la classificazione delle funzioni in vigore a quel momento. Dal 1° gennaio 2017 ha ottenuto un avanzamento nella classe 19.

 

 

                            B.  A seguito delle importanti modifiche apportate al sistema retributivo dei dipendenti dello Stato dal legislatore cantonale a partire dal 1° gennaio 2018, con scritto del 12 ottobre 2017 la Sezione delle risorse umane (SRU) ha informato RI 1 che l'anno successivo sarebbe stato agganciato nella funzione di tassatore II in classe 3 con 5 aumenti. Facendo uso della facoltà di presentare osservazioni, il dipendente, senza avanzare pretese particolari, ha chiesto delucidazioni in merito al riconoscimento di aumenti e avanzamenti con il passaggio al nuovo sistema salariale.

 

                            C.  Con scritto del 29 novembre 2017 la SRU ha comunicato a RI 1che il Consiglio di Stato con risoluzione del 22 novembre 2017 aveva confermato la nuova funzione e la nuova classificazione così come prospettatogli in precedenza. La decisione è cresciuta in giudicato incontestata.

 

 

                            D.  Il 6 dicembre 2017 il funzionario dirigente  B______ ha preavvisato positivamente la promozione di RI 1 a partire dal 1° gennaio 2018 a tassatore I, con l'attribuzione della classe di stipendio 5 con 1 aumento.

 

 

                            E.  Dopo uno scambio di corrispondenza tra le parti, di cui si dirà ove necessario nel prosieguo, su richiesta di RI 1 il 4 luglio 2018 il Consiglio di Stato ha negato la promozione richiesta.

 

 

                             F.  Contro la predetta decisione governativa, RI 1 è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo. Ha chiesto che venga dato seguito alla proposta di promozione del funzionario dirigente, con l'emanazione di una decisione corretta, e che gli sia concessa la promozione a tassatore I dal 1° gennaio 2018, con l'attribuzione dell'aumento corrispondente alla nuova classe di stipendio e interessi di ritardo.
Ripercorsi i fatti principali, il ricorrente ritiene di adempiere tutti i requisiti per la promozione a tassatore I secondo quanto prescritto dall'art. 3 del regolamento concernente le promozioni per la Divisione delle contribuzioni del 12 dicembre 2017 (Regolamento DDC; RL 173.150). Ribadisce che le mansioni quotidiane del tassatore II e I sono praticamente identiche, sia per tipo di lavoro che per il livello di difficoltà e contesta la procedura di promozione dei collaboratori dell'Ufficio di tassazione di __________, laddove solo tre tassatori II dei sette lì attivi hanno conseguito un avanzamento di carriera, mentre gli altri sono stati bloccati solo perché le proposte di promozione sarebbero state troppe. Osserva infine che la scarsa esperienza che il Consiglio di Stato gli rimprovera non permette ancora di concludere che egli non adempia tutti i requisiti richiesti per la promozione. Tanto più che in due anni egli è già stato attivo anche in altri uffici (imposta preventiva e computo globale d'imposta). Egli chiede pure l'assistenza giudiziaria, viste le sue condizioni finanziarie che non gli lascerebbero grandi disponibilità, dovendo versare anche gli alimenti per il figlio.

 

                            G.  All'accoglimento dell'impugnativa si è opposto il Consiglio di Stato che ha ribadito la correttezza della decisione di non promuovere il ricorrente. Ha ricordato che le promozioni non sono un diritto del dipendente. Il funzionario dirigente trasmette attraverso la Divisione delle contribuzioni le proposte di promozione alla Sezione delle risorse umane che le valuta nel loro complesso e secondo tutti i criteri applicabili prima di inoltrarle all'autorità di nomina. Quest'ultima non è tenuta ad accettare acriticamente le proposte che le giungono ma deve ponderarle singolarmente. In concreto il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto di non poter dar seguito alla richiesta di promozione del ricorrente in quanto prematura, ritenuta la sua breve attività al servizio che lo occupa.

 

                            H.  a. In replica il ricorrente ha affinato la propria tesi e contrastato le argomentazioni opposte. In particolare, il ricorrente ha sollevato una violazione del principio della parità di trattamento poiché, come già rilevato nel ricorso, solo alcuni collaboratori sono stati promossi all'Ufficio di __________, mentre a __________ vi sarebbe un collega tassatore II, __________, con un identico percorso professionale e salariale, che sarebbe stato promosso a tassatore I a partire dal 1° gennaio 2018. Questa disparità sarebbe la conseguenza del contingente di promozioni imposto dalla DDC. Delle altre considerazioni si riferirà, nella misura in cui sarà necessario, nei considerandi in diritto.

b. Il Consiglio di Stato in duplica si è limitato a ribadire le sue precedenti allegazioni senza apportare alcun nuovo elemento o argomento.

 

 

                              I.  Ai fini istruttori il giudice delegato ha richiamato dalla Sezione delle risorse umane la proposta di promozione del funzionario dirigente  B__________. Il ricorrente non ha fatto uso della facoltà concessagli di prendere posizione in merito.

 

 

Considerato,               in diritto

 

                             1.  1.1. La competenza del Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 1 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip; RL 173.300) in combinazione con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, integrati dal documento richiamato in corso di istruttoria, sul quale il ricorrente ha potuto esprimersi (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

 

 

                             2.  2.1. L'11 aprile 2016 il Governo ha licenziato il messaggio n. 7181 concernente la revisione totale della vLStip, con il quale si proponeva di attuare importanti modifiche nella gestione del personale, tra l'altro con l'introduzione di un nuovo modello di retribuzione più trasparente e rispettoso del principio di equità, in linea con quanto la Confederazione e numerosi altri Cantoni già applicavano, mantenendo la neutralità finanziaria a medio termine e nel contempo contribuendo ad aumentare l'attrattività della funzione pubblica cantonale. In particolare, sulla base di una valutazione analitica delle funzioni, il loro numero è stato ridotto e, di principio, ad ogni funzione è stata fatta corrispondere una sola classe di stipendio.

2.2. La nuova LStip è stata approvata dal Gran Consiglio il 23 gennaio 2017 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2018
, con abrogazione della precedente. Secondo l'art. 2 cpv. 1 LStip l'elenco delle funzioni e la relativa classificazione dei dipendenti dello Stato sono stabiliti dall'esecutivo cantonale.
Richiamata quest'ultima disposizione, il Governo ha emanato il nuovo regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato del 10 luglio 2012 (RClass; RL 173.310), il quale distingue i dipendenti per funzione, separandoli in distinti capitoli per ciascun Dipartimento al quale appartengono. A ciascuna funzione è attribuita di massima una classe di organico esattamente definita. Dal canto suo l'art. 4 LStip stabilisce le classi di stipendio dei dipendenti cantonali, fissando lo stipendio minimo e quello massimo e definendo gli aumenti annui di ogni singola classe.

2.3. L'art. 15 LStip definisce la nozione di promozione che consiste nel passaggio individuale da una funzione ad un'altra di grado superiore (cpv. 1). Può avvenire, soggiunge il cpv. 2, a seguito di occupazione di una funzione superiore resasi vacante (lett. a) oppure a seguito di mutamento significativo dei compiti, sostanziato mediante una nuova valutazione analitica della funzione (lett. b). L'art. 54 del regolamento dei dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017 (RDSt; RL 173.110) precisa questi principi, disponendo inoltre che le rivalutazioni individuali sono proposte dal funzionario dirigente, mentre le promozioni di carriera possono avvenire su proposta della Sezione delle risorse umane per i funzionari (cpv. 2). Le condizioni di promozione della DDC sono stabilite nell'apposito regolamento, che il Consiglio di Stato ha emanato il 12 dicembre 2017 (art. 54 cpv. 7 RDSt). Secondo l'art. 3 cpv. 1 Regolamento DDC, il passaggio alla funzione di tassatore I in classe 5 avviene quando il tassatore II ha raggiunto almeno 4 aumenti in classe 3 e a condizione che:

a)   il tassatore/trice II o l'esattore/trice II abbia superato positivamente il corso di legislazione fiscale - che comprende tutti i corsi base organizzati dalla Divisione - rispettivamente non siano emerse delle lacune nel contesto della completazione della formazione presso l'Ufficio di attribuzione. Qualora il corso non sia organizzato per un periodo superiore ai 18 mesi, il funzionario dirigente potrà valutare la promozione sulla base dell'esperienza acquisita dal collaboratore;

b)   nell'ultima valutazione periodica delle prestazioni e del comportamento abbia conseguito al minimo la valutazione complessiva «adeguato» (livello C);

c)   il collaboratore abbia assunto o assumerà il ruolo previsto dalla funzione superiore in base alla relativa descrizione della funzione che indica le responsabilità accresciute aggiunte.

                                 

2.4. Le valutazioni preliminari operate dai funzionari incaricati di vagliare preventivamente la bontà di una promozione non vincolano evidentemente l'autorità di nomina. Una diversa conclusione, che attribuisse al preavviso una valenza maggiore di quella di semplice atto preparatorio, non entra in considerazione, poiché si tradurrebbe in un'inammissibile delega di competenze che spettano esclusivamente al Governo quale autorità di nomina. Tuttavia, nella misura in cui quest'ultimo intendesse scostarsene, raccolte eventuali ulteriori informazioni che necessitassero per valutare compiutamente la situazione del collaboratore, non potrà comunque prescindere dall'applicazione dei criteri di cui si è esso stesso dotato e, laddove gli è riservato un margine di apprezzamento nelle valutazioni, dall'esprimere un giudizio motivato, oggettivo e pertinente, scevro da considerazioni estranee e rispettoso dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riconducibili al divieto di arbitrio, alla parità di trattamento e alla proporzionalità.

                                 

                             3.  3.1. Nel caso concreto le parti non hanno obiezioni riguardo al fatto che il ricorrente potrebbe teoricamente beneficiare della promozione a tassatore I per avere già conseguito il corso di legislazione fiscale ed essere al beneficio della classe 3 con almeno 4 aumenti. Riguardo alle altre condizioni di promozione (art. 3 cpv. 1 lett. b e c Regolamento DDC) si osserva quanto segue.

                                  3.2. Il 6 dicembre 2017  B__________ ha sottoscritto la proposta di promozione del ricorrente con la seguente motivazione:
Secondo la tabella degli agganci il sig. RI 1 sarà in classe 3 con 5 aumenti pertanto la condizione indicata nel Regolamento concernenti le promozioni della DDC è data. Si segnala inoltre che ha assunto i compiti specifici della funzione di tassatore I ed infine che ha dimostrato di raggiungere gli obbiettivi quantitativi e qualitativi richiesti per il suo avanzamento.

 

Senza dissentire dal contenuto di questa valutazione, il Governo, basandosi sull'opinione contraria della direzione della DDC, della quale non vi è alcuna traccia nell'incarto e invero senza sapere a che titolo è stata interpellata, ha negato la promozione dell'insorgente, appellandosi alla sua breve attività, iniziata solo il 1° marzo 2016 (cfr. risoluzione impugnata, pag. 1 in fondo). Con la risposta al ricorso ha inoltre precisato che le promozioni non costituiscono un diritto del dipendente. Le proposte formulate dai funzionari dirigenti sono valutate dal Governo che non è tenuto a recepirle acriticamente ma le pondera singolarmente. Nel caso che ci occupa ha quindi ritenuto prematura la promozione del ricorrente.

3.3. La conclusione alla quale si giunge nella decisione impugnata non può essere seguita. Con l'autorità cantonale si può certo convenire che di principio non vi è un diritto alla promozione, né che questa è un automatismo come lo è ad esempio l'aumento di stipendio annuale giusta l'art. 12 RDSt (salvo il caso eccezionale di mancata concessione per inadempienza). Tuttavia, nella misura in cui il collaboratore adempie tutti i requisiti di promozione fissati nel Regolamento DDC proprio dal Governo, non si vede come la medesima possa essere rifiutata senza cadere nell'arbitrio e nell'abuso del potere di apprezzamento. In concreto, come emerge dalla proposta del funzionario dirigente del 6 dicembre 2017 sopra riportata, il ricorrente è stato valutato dal suo funzionario dirigente in merito alle prestazioni fornite ("ha dimostrato di raggiungere gli obbiettivi quantitativi e qualitativi richiesti per il suo avanzamento"), che si possono ritenere equivalenti almeno al livello C (Adeguato) così come indicato all'art. 3 cpv. 1 lett. b Regolamento DDC. Il fatto che il funzionario dirigente non si sia espresso esplicitamente nei termini di livelli richiesti da questa norma non invalida il suo giudizio. Ciò è semplicemente dovuto al fatto che la nuova Direttiva del Consiglio di Stato sulla valuta-zione periodica degli impiegati del 13 settembre 2017, che ha introdotto i livelli A (ottimo), B (buono), C (adeguato) e D (insufficiente) ai quali fa riferimento la norma, è entrata in vigore posteriormente alla valutazione eseguita. D'altronde, l'autorità di nomina a questo proposito non spende una parola per sostenere il contrario, così come non avanza alcuna considerazione negativa riguardo al comportamento del ricorrente. Nei confronti di quest'ultimo è inoltre stato emesso un giudizio anche in merito alla sua capacità di assumere i compiti specifici della funzione superiore (art. 3 cpv. 1 lett. c Regolamento DDC; "ha assunto i compiti specifici della funzione di tassatore I"). Anche a questo proposito l'autorità di nomina nulla ha eccepito. Pertanto, occorre concludere che il ricorrente adempie a tutte le condizioni elencate all'art. 3 cpv. 1 Regolamento DDC, per cui non vi è motivo per negargli il passaggio alla funzione di tassatore I. D'altronde, il solo argomento contrario addotto nella decisione impugnata, secondo cui l'insorgente non avrebbe acquisito sufficiente esperienza per essere promosso, visto che svolge la funzione di tassatore II solo dal 1° marzo 2016, non basta per ribaltare questa conclusione. In realtà il Governo, facendo leva su questo motivo, introduce un requisito supplementare all'unico fine di porre un limite al numero di collaboratori che, in applicazione dei criteri di cui all'art. 3 cpv. 1 Regolamento DDC, sarebbero nella posizione di passare alla funzione superiore, comportando così un eccesso di promozioni. Questi intenti emergono con evidenza dalla documentazione allegata con il ricorso (cfr. scambio di email tra funzionari della DDC, doc. 4). Tale modo di procedere non può essere tutelato poiché sfocia in un chiaro abuso del potere di apprezzamento ed è passibile di creare insostenibili disparità di trattamento, come tra l'altro rettamente rilevato dal ricorrente. Aspetto, quest'ultimo, che è del resto passato sotto completo silenzio da parte dell'autorità cantonale, che in questa sede ha evitato di confrontarsi con le precise e dettagliate allegazioni ricorsuali in merito alla situazione di altri colleghi che, in analoga posizione, hanno beneficiato della promozione già a partire dal 1° gennaio 2018.

3.4. Ma quand'anche si volesse nella denegata ipotesi accreditare la tesi del Consiglio di Stato di potersi basare sulla breve esperienza per negare la promozione del collaboratore, va os-servato che dalla descrizione della posizione del tassatore I (doc. 15 del ricorrente) risulta, sotto il titolo A - Formazione ed esperienza professionale - che la funzione di tassatore I richiede un'esperienza professionale precedente nel settore pubblico o privato, la cui durata deve essere compresa da 1 fino a 3 anni. Ora, il ricorrente vanta un'esperienza nel medesimo settore di 1 anno e 9 mesi. In assenza di elementi negativi che l'autorità di nomina non ha saputo portare bensì, al contrario, in forza della valutazione positiva del funzionario dirigente, sia da un punto di vista delle prestazioni svolte nella precedente funzione (tassatore II), sia da un punto di vista della capacità di assunzione dei compiti che la nuova funzione (tassatore I) richiede, a maggior ragione non si giustifica di bloccare, per quel motivo, la promozione del ricorrente.

 

 

                             4.  4.1. Visto quanto precede, la decisione impugnata è annullata e al ricorrente è riconosciuta la promozione a tassatore I dal 1° gennaio 2018. Il Consiglio di Stato provvederà a determinare l'esatta posizione del ricorrente nella classe 5 della pianta organica dei dipendenti in applicazione dell'art. 2 cpv. 3 Regolamento DDC, riconoscendogli la differenza di stipendio arretrato, comprensiva di interessi del 5% sui singoli importi a decorrere dalla data in cui avrebbero dovuto essere versati.

4.2. Visto l'esito del ricorso, la domanda di assistenza giudiziaria diventa priva di oggetto. La tassa di giustizia segue la soccombenza ed è posta a carico dello Stato, intervenuto a tutela dei propri interessi pecuniari (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Non si assegnano ripetibili al ricorrente, che non si è avvalso dell'assistenza di un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.  Il ricorso è accolto.

Di conseguenza:

1.1.   la decisione del 4 luglio 2018 (n. 3162) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2.   al ricorrente è attribuita la funzione di tassatore I a partire dal 1° gennaio 2018;

1.3.   il Consiglio di Stato provvederà a determinare l'esatta posizione del ricorrente nella classe 5 della pianta organica dei dipendenti, riconoscendogli la differenza di stipendio oltre agli interessi del 5% sui singoli importi a decorrere dalla data in cui avrebbero dovuto essere versati.

 

 

                             2.  La domanda di assistenza giudiziaria è priva di oggetto.

 

 

                             3.  La tassa di giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico dello Stato.

 

                             4.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), ritenuto che il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e cpv. 4, art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).

 

 

5.  Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                  La segretaria