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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina |
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vicecancelliera: |
Giorgia Ponti |
statuendo sul ricorso del 10 agosto 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 20 giugno 2018 (n. 2888) del Consiglio di Stato che le ha attribuito la nuova funzione di docente SMS 10.3 e l'ha iscritta nella classe 10 dell'organico con 7 aumenti a partire dal 1° settembre 2018; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è attiva quale docente di scuola media superiore dal 2009, anno in cui il Consiglio di Stato l'ha assunta e inserita nella classe di stipendio 31 al minimo del sistema salariale allora in vigore, in applicazione dell'art. 7 cpv. 3 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 (vLStip; BU 1954, 255), che permetteva di assegnare per due anni al massimo uno stipendio fino a due classi inferiore rispetto a quello minimo previsto per la funzione (nel caso concreto la classe 33) a candidati di giovane età, con scarsa esperienza o previsti per compiti che richiedono un periodo di introduzione. La carriera della docente è evoluta sino a raggiungere, nel 2017, la classe 33 con 5 aumenti.
B. L'11 aprile 2016 il
Governo ha licenziato il messaggio n. 7181 concernente la revisione totale
della vLStip, con il quale si proponeva di attuare importanti modifiche nella
gestione del personale, tra l'altro con l'introduzione di un nuovo modello di
retribuzione.
La nuova legge sugli stipendi è stata approvata dal Gran Consiglio il 23
gennaio 2017 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2018 (LStip; RL 173.300), con
abrogazione della precedente.
C. a. Informata sui
previsti cambiamenti del modello retributivo e sulle conseguenze che questi
avrebbero avuto per la sua funzione e classificazione salariale, con scritto
del 9 giugno 2018 RI 1 ha formulato le proprie osservazioni alla Sezione amministrativa
del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS). La
medesima ha contestato il prospettato inserimento in classe 10 con 7 aumenti
evidenziando che tale passaggio avrebbe comportato un aumento minimo di
stipendio rispetto a quello dell'anno in corso. La docente ha quindi chiesto il
riconoscimento di uno scatto supplementare secondo il vecchio modello retributivo
e un adeguamento della propria posizione, ritenendo di essere stata
svantaggiata rispetto ad altri colleghi. In particolare, l'autorità di nomina
avrebbe trascurato la propria esperienza lavorativa precedente.
b. Con e-mail del 19 giugno 2018 il capo della Sezione amministrativa del DECS
ha comunicato a RI 1 che la procedura di aggancio al nuovo sistema salariale
messa in atto secondo i disposti della LStip non prevedeva la concessione
dell'aumento secondo il vecchio ordinamento. Con scritto del 23 luglio 2018 il
medesimo si è inoltre espresso circa le condizioni di assunzione della docente
nel 2009, ritenendole corrette.
D. Frattanto, con comunicazione del 6 luglio 2018 la Sezione amministrativa del DECS ha comunicato a RI 1 che il Governo, con decisione del 20 giugno 2018, le aveva attribuito la nuova funzione di docente SMS 10.3 e l'aveva iscritta nella classe 10 con 7 aumenti.
E. Contro la predetta decisione RI 1 è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone la modifica nel senso che le sia assegnata la classe 10 con 12 aumenti. In via subordinata ha postulato l'annullamento della risoluzione impugnata e il rinvio degli atti all'autorità di nomina per nuova decisione. A suo avviso l'inserimento nella nuova scala stipendi degli impiegati già in carica dovrebbe avvenire secondo gli stessi criteri applicati ai nuovi assunti, ossia attribuendo gli aumenti in funzione degli anni di esperienza. Vantando 9 anni di servizio e considerando che la classe di partenza dei docenti di scuola media superiore è la 10 con 3 aumenti (art. 51 cpv. 8 del regolamento dei dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017; RDSt; RL 173.110), la ricorrente meriterebbe di essere collocata in classe 10 con 12 aumenti. Il metodo concretamente applicato dall'autorità di nomina, che si è limitata ad attribuire alla docente la posizione, all'interno della decima classe, appena superiore all'ultimo stipendio percepito non troverebbe fondamento né nella LStip né nel RDSt. Il risultato sarebbe arbitrario e contrario al principio dell'uguaglianza: la sua posizione (10 + 7) sarebbe infatti attribuita anche a un docente con soli 4 anni di esperienza assunto dopo l'entrata in vigore della nuova legge. L'aggancio al nuovo sistema avrebbe comportato disparità di trattamento anche tra i docenti già in carica, come dimostrerebbe la tabella comparativa raffigurante la situazione di alcuni docenti, tutti impiegati presso il medesimo istituto scolastico, prodotta dalla ricorrente.
F. All'accoglimento del ricorso si è opposta l'autorità di nomina, che ha confermato la correttezza della procedura applicata in concreto, dettata dall'art. 41 LStip, disposizione transitoria che regola le modalità di inserimento nella nuova classe salariale dei dipendenti dello Stato, nonché dall'art. 72 RDSt, norma di applicazione. Il legislatore avrebbe in particolare escluso di rivalutare la carriera dei dipendenti assegnando loro aumenti in funzione degli anni di servizio. La posizione della ricorrente sarebbe quindi stata stabilita sulla base dell'ultimo stipendio percepito. Salario che la stessa avrebbe raggiunto in esito a un percorso iniziato nel 2009 con la determinazione della corretta retribuzione di partenza. Il Consiglio di Stato ha infine avversato la censura di violazione del principio della parità di trattamento sostenendo che l'evoluzione della carriera può differire da un docente all'altro a dipendenza delle valutazioni operate al momento dell'assunzione. In ogni caso, se alcuni dovessero essere stati illecitamente avvantaggiati durante la carriera, la ricorrente non potrebbe rivendicare un simile trattamento.
G. Con la replica, la
ricorrente ha ribadito le proprie tesi, precisando che l'art. 41 LStip, quale
norma transitoria, si limiterebbe a garantire al dipendente già in carica lo
stipendio precedente; non permetterebbe invece, a meno di cadere
nell'incostituzionalità, di trattare in modo diverso dipendenti in servizio e
nuovi assunti. L'insorgente ha quindi specificato che l'oggetto del contendere
riguarda unicamente la corretta applicazione della LStip, senza che occorra
verificare il trattamento riservatole sino all'abrogazione della vecchia legge.
H. Con la duplica, il Governo ha ammesso che i docenti al primo impiego godono di condizioni salariali iniziali migliori rispetto a quelle previste dalla vLStip, potendo contare su un numero di aumenti minimo sin dall'inizio della carriera e sul riconoscimento dell'esperienza pregressa. Con la garanzia dell'ultimo stipendio percepito al momento dell'entrata in vigore della nuova legge si terrebbe comunque implicitamente conto di tutta la carriera professionale precedente dei docenti.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 1 LStip in combinazione con
l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei
docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva della
ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv.
1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm). La fattispecie emerge con sufficiente chiarezza dagli
allegati scritti e dai documenti prodotti dalle parti. In quanto ininfluente ai
fini del giudizio per i motivi che saranno meglio illustrati in seguito, non
occorre acquisire agli atti documentazione riguardante la carriera di tutti i
docenti di scuola media superiore attivi presso il Cantone né sentire quali
testi gli insegnati menzionati dalla ricorrente (cfr. infra consid. 4).
2. 2.1. Come
accennato in narrativa, il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la nuova
normativa sugli stipendi dei dipendenti statali che ha abrogato la precedente
del 1954. Emerge dal relativo messaggio che il legislatore ha inteso introdurre
un sistema retributivo più trasparente e rispettoso del principio di equità, in
linea con quanto la Confederazione e numerosi altri Cantoni già applicavano,
mantenendo la neutralità finanziaria a medio termine e nel contempo
contribuendo ad aumentare l'attrattività della funzione pubblica cantonale. Per
quanto qui di interesse, a fronte di aumenti annuali automatici e una carriera
salariale assai breve (10 - 15 anni), il legislatore ha introdotto un numero di
scatti maggiore rispetto al sistema a quel momento in vigore (24 aumenti per
tutte le 20 classi), così come aumenti più marcati ad inizio carriera e una
progressione più lenta in seguito (messaggio citato pag. 7).
2.2. L'art. 9 cpv. 1 LStip prevede che lo stipendio iniziale è fissato
dall'autorità di nomina e corrisponde, per impiegati senza esperienza, a quello
minimo previsto per la rispettiva funzione. I cpv. 2 e 3 della norma demandano
al Consiglio di Stato la competenza di stabilire nel regolamento lo stipendio
iniziale dei docenti senza esperienza, rispettivamente i criteri che
determinano quello di candidati con esperienza. L'autorità di nomina, soggiunge
il cpv. 4, può stabilire una retribuzione iniziale maggiore, quando ciò è
giustificato da circostanze speciali, quali l'esercizio di una funzione analoga
in un altro posto, preparazione speciale, capacità e condizioni particolari.
Il Consiglio di Stato ha precisato le modalità per stabilire il primo stipendio
dei dipendenti nel RDSt. Per quanto qui interessa, l'art. 51 cpv. 9 RDSt fissa il
salario iniziale minimo del docente di scuola media superiore senza esperienza
alla classe 10 con 3 aumenti. Il cpv. 10 della norma stabilisce inoltre che ai
docenti cantonali con esperienza nel settore dell'insegnamento in scuole
pubbliche o private in Svizzera o all'estero o in settori professionali o
aziendali affini alla disciplina di insegnamento e assunti nel rispetto del
bando di concorso, gli anni di esperienza vengono riconosciuti sulla base dei
seguenti criteri:
- esperienza d'insegnamento affine alla materia insegnata: coefficiente 1;
- esperienza in settori professionali o aziendali affini come pure esperienza d'insegnamento non affine alla materia insegnata: coefficiente 0.5. Per i docenti di materie di conoscenze professionali senza titolo di studio terziario A, i primi 5 anni di esperienza non vengono conteggiati;
l'esperienza senza relazione con la disciplina d'insegnamento è ponderata con coefficiente 0. Non sono riconosciuti periodi di supplenza o di mandato.
L'esperienza pregressa non è considerata nel caso di docenti assunti senza un titolo pedagogico così come definito dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione per i settori ove quest'ultimo è requisito di assunzione, e più in generale nel caso di assunzioni sulla base dell'art. 12 cpv. 4 LORD. Gli anni di esperienza pregressa riconosciuti danno diritto ad un numero corrispondente di aumenti rispetto allo stipendio iniziale valido per i docenti senza esperienza di cui al cpv. 9. Il Consiglio di Stato fissa tramite risoluzione governativa i dettagli di applicazione della norma.
2.3. Il passaggio dal vecchio al nuovo sistema salariale è regolato dall'art. 41 LStip, norma transitoria che dispone quanto segue:
Art. 41 (Norma transitoria – adeguamento dei salari alle nuove classi)
1Ai dipendenti viene garantito lo stipendio percepito al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
2Ai dipendenti con uno stipendio determinante inferiore a quello minimo della classe previsto per la funzione, lo stipendio sarà adeguato fino al raggiungimento di questo minimo.
3Ai dipendenti con uno stipendio determinante compreso tra il minimo e il massimo della classe prevista per la funzione e per i quali le disposizioni vigenti nel 2016 prevedevano un aumento o un avanzamento all'1.1.2017 per gli impiegati e all'1.9.2017 per i docenti, lo stesso sarà riconosciuto a tale data secondo il modello precedente. All'1.1.2018 per gli impiegati e all'1.9.2018 per i docenti lo stipendio sarà poi adeguato all'aumento immediatamente superiore della nuova classe salariale ove questo sia previsto.
4Agli impiegati con uno stipendio determinante compreso tra il minimo e il massimo della classe prevista per la funzione e per i quali le disposizioni vigenti nel 2016 avrebbero consentito un aumento o un avanzamento dall'1.1.2018, lo stesso sarà riconosciuto a tale data secondo il modello precedente.
Per essi all'1.1.2019 lo stipendio sarà poi adeguato all'aumento immediatamente superiore della nuova classe salariale ove questo sia previsto.
5Qualora da un confronto eseguito per ogni dipendente dal 2017 tra l'applicazione del modello salariale precedente e l'applicazione dei cpv. 3 e 4 risultasse che il modello precedente fosse più favorevole al dipendente in modo significativo, il Consiglio di Stato potrebbe considerare il riconoscimento di uno scatto supplementare secondo il modello precedente. Per tali correttivi si pone un limite massimo complessivo di fr. 300'-400'000.-.
6I dipendenti al massimo della carriera, in classe speciale o con contratto speciale nel 2016, mantengono il medesimo stipendio nel 2017. Per essi all'1.1.2018 lo stipendio sarà adeguato all'aumento immediatamente superiore ove questo sia previsto.
L'art. 72 RDSt precisa che l'ultimo salario versato costituisce lo stipendio determinante per posizionare il dipendente nella nuova scala stipendi.
2.4. Contrariamente a
quanto sostenuto dalla ricorrente, dalle predette norme emerge senza dubbio che
il legislatore ha previsto di adeguare lo stipendio dei dipendenti già in
carica alla nuova scala salariale all'aumento immediatamente superiore
all'interno della classe stabilita dalla pianta organica per la funzione (art.
41 cpv. 3 e 4 LStip). Non vi è quindi spazio per l'applicazione dell'art. 9
LStip, che regola l'attribuzione dello stipendio iniziale, manifestamente
riservata ai nuovi assunti.
Nel caso concreto, alla ricorrente è stata attribuita la classe 10 con 7
aumenti, per uno stipendio di fr. 106'760.-, ossia quello all'interno della
classe 10 appena superiore al salario da lei percepito l'ultima volta in
applicazione dell'abrogata legge (33 + 5, fr. 106'635.-). Da questo profilo,
l'autorità di nomina ha correttamente applicato la norma transitoria.
3. 3.1. Premesso che l'attribuzione alla ricorrente della nuova funzione secondo il predetto meccanismo poggia su una base legale sufficiente, occorre ancora esaminare se la decisione viola il principio della parità di trattamento. Secondo l'insorgente, il sistema la discriminerebbe in modo ingiustificato rispetto ai nuovi assunti.
3.2. Per prassi
costante, il principio della parità di trattamento, garantito in termini
generali dall'art. 8 cpv. 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999
(Cost.; RS 101), non permette di fare, tra casi simili, distinzioni che nessun
fatto importante giustifica o di sottoporre a un regime identico situazioni che
presentano tra loro differenze rilevanti e di natura tale da rendere necessario
un trattamento diverso. Le situazioni paragonate non devono necessariamente
essere identiche sotto ogni aspetto, la loro similitudine va stabilita per quel
che riguarda i fatti pertinenti per la decisione da prendere (DTF 140 I 201
consid. 6.5.1, 129 I 113 consid. 5.1, 125 II 345 consid. 10b, 124 II 193
consid. 8d/aa, 121 I 104 consid. 4a; RDAT I-1997 n. 10 consid.
3a; Jörg Paul Müller, Die Grundrechte der schweizerischen
Bundesverfassung, Berna 1991, 2. ed., pag. 239; Beatrice
Weber-Dürler, Zum Anspruch auf Gleichbehandlung in der Rechtsanwendung,
ZBl 2004, pag. 1 seg.).
3.3. Nei rapporti di pubblico impiego, l'art. 8 cpv. 1 Cost. esige che i
dipendenti che svolgono lo stesso lavoro percepiscano la stessa retribuzione.
Agli enti pubblici è per principio riconosciuto un ampio margine discrezionale
nell'allestimento degli ordinamenti retributivi. L'autorità di ricorso deve
allora imporsi un certo riserbo quando si tratta non soltanto di paragonare due
categorie d'aventi diritto ma di giudicare un intero sistema di rimunerazione
per evitare il rischio di creare nuove disuguaglianze (DTF 129 I 161 consid.
3.2, 123 I 1 consid. 6b; STF 8C_158/2016 del 2 febbraio 2017 consid. 5.2). Nel
rispetto del divieto d'arbitrio e del principio di uguaglianza, fra i molti
fattori che caratterizzano l'attività del singolo funzionario gli enti pubblici
possono scegliere gli aspetti che ritengono maggiormente qualificanti per
definirne la retribuzione (DTF 141 II 411 consid. 6.1.1, 131 I 105 consid. 3.1
con riferimenti, 129 I 162 consid. 3.2, 125 I 71 consid. 2c/aa; STA
52.2016.541/543-545 del 18 settembre 2017 consid. 2). Censurabili sono soltanto le distinzioni che, non fondandosi su
motivi oggettivi e pertinenti, non appaiono ragionevolmente sostenibili (STA
52.2012.184 del 28 novembre 2013 consid. 4.1; Vincent Martenet, L'égalité de
rémunération dans la fonction publique, AJP/PJA 1997, pag. 825 seg.). Per costante giurisprudenza, l'art. 8 Cost. non
risulta violato quando differenze di stipendio dipendono da motivi oggettivi
quali l'età, l'anzianità di servizio, l'esperienza, gli oneri familiari, le
qualifiche, il tipo e la durata della formazione, il tempo di lavoro, le
prestazioni, il tipo di mansioni oppure il grado di responsabilità del
dipendente (DTF 141 II 411 consid. 6.1.1, 139 I161 consid. 5.3.1, 138 I 321
consid. 3.3, 131 I 105 consid. 3.1, 123 I 1 consid. 6c). Altre
circostanze, che non attengono alla persona o all'attività del dipendente,
possono ugualmente giustificare, perlomeno temporaneamente, delle differenze di
salario, ad esempio una situazione congiunturale che rende più arduo il
reclutamento del personale (2P.10/2003 del 7 luglio 2003, consid. 3.3.), oppure
delle ristrettezze finanziarie della collettività pubblica (DTF 143 II 65
consid. 5.2; STF 8C_969/2012 del 2 aprile 2013 consid. 2.2, 2P.70/2004 del 17
aprile 2005 consid. 2 e 3; Martenet,
op. cit., pag. 836 e segg.).
3.4. Cambiamenti nel sistema di classificazione delle funzioni possono avere
come effetto che impiegati che svolgono la stessa attività percepiscono una
retribuzione superiore a dipendenza della data di assunzione. Il fatto che il
dipendente assunto dopo possa beneficiare di un trattamento migliore rispetto a
quelli già in carica non permette d'acchito di concludere, in assenza di altri
elementi, per una disparità di trattamento contraria all'art. 8 cpv. 1 Cost.
Pur nel rispetto della libertà di organizzazione riservata allo Stato in quanto
datore di lavoro di diritto pubblico, i divari salariali, giustificati ad
esempio da condizioni del mercato del lavoro o da motivi finanziari dell'ente
pubblico, possono essere ritenuti ammissibili se rimangono entro limiti
accettabili. Limiti che non è possibile stabilire in astratto, ma che devono
essere valutati caso per caso prendendo a paragone situazioni analoghe (DTF 118
Ia 245 consid. 5d; STF 8C_732/2015 del 14 settembre 2016 consid. 4.3.1 con
riferimento alla STF 8C_969/2012 del 2 aprile 2013). Inoltre, il carattere
temporaneo di una disparità di trattamento in relazione al sistema retributivo
è una delle circostanze concrete da tenere in considerazione nell'esame della
legittimità della differenza di trattamento salariale (STF 2P.222/2003 del 6
febbraio 2004 consid. 4.7 e 4.8). In quest'ultimo caso il Tribunale federale ha
considerato ammissibile per la categoria dei pompieri di Basilea Città una
differenza di salario tra il 14.8% e il 17.1% intervenuta sull'arco di 5 anni a
seguito del blocco degli avanzamenti. Stessa conclusione è stata raggiunta
nell'ambito dell'applicazione di un regolamento dell'Università di Zurigo che
prevedeva un inquadramento più favorevole per i nuovi assunti nella misura in
cui ha comportato una differenza di retribuzione di circa 100.- fr. al mese
(STF 2P.10/2003 del 7 luglio 2003). In un'altra vertenza, il Tribunale federale
ha tutelato la decisione delle autorità del Canton Vallese che avevano
considerato accettabile una differenza di salario tra l'1% e il 7.5% per
diversi anni tra docenti toccati da una misura di risparmio sotto forma di
periodi di attesa nell'evoluzione salariale e insegnanti assunti dopo che il
provvedimento era stato abolito, essendo la durata degli effetti di tali
provvedimenti attenuata dalla relativamente modesta entità della minor
retribuzione (STF 2P.70/2004 del 17 gennaio 2005 e rinvii). L'Alta Corte ha inoltre
ritenuto accettabile una differenza di salario del 4% che si sarebbe
riassorbita dopo diversi anni, al raggiungimento del massimo della classe, tra
docenti assunti prima e dopo l'introduzione del riconoscimento degli anni
dedicati alla cura dei figli nella determinazione del salario (STF 8C_649/2010
del 1° marzo 2011 consid. 7.5 e segg. con riferimento alla STF 2P.41/2004 del
21 giugno 2004).
3.5. Secondo
l'insorgente la decisione impugnata poggerebbe su un sistema contrario al
principio della parità di trattamento poiché avvantaggerebbe in maniera
ingiustificata i nuovi assunti rispetto a quelli già in carica. A parità di
esperienza (9 anni di servizio), un docente nominato dopo l'entrata in vigore
della LStip si vedrebbe assegnare la classe 10 con 12 aumenti, secondo quanto
stabilito dagli art. 9 LStip e 51 RDSt.
3.6. Occorre innanzitutto rilevare che con l'introduzione del nuovo modello
salariale il legislatore si è prefissato, tra gli altri, l'obiettivo di
accrescere l'attrattività della funzione pubblica, mantenendo la neutralità
finanziaria sul medio termine. Considerando questo scopo, senz'altro legittimo,
è ammissibile riservare un trattamento migliore ai nuovi insegnanti, purché ciò
rimanga entro limiti tollerabili. Sarebbe del resto irragionevole pretendere
che a seguito della revisione della LStip siano sistematicamente adeguate le
carriere di tutti i docenti già in carica - ciò che non è peraltro avvenuto per
nessuna categoria di dipendenti statali - nominati in momenti diversi e con
altre condizioni.
Posta questa premessa, lo stipendio iniziale attualmente riconosciuto ai
docenti di scuola media superiore senza esperienza (fr. 95'753.-) è di poco
superiore al minimo della classe 33 che il vecchio modello salariale (fr.
94'875.-) attribuiva alla categoria. Vero è che la ricorrente è stata assunta
in un'epoca in cui vigeva la prassi, frattanto abbandonata, di assegnare ai
docenti al primo impiego uno stipendio (fr. 86'632.-) di due classi inferiori a
quella minima (art. 7 cpv. 3 vLStip). La sua carriera ha quindi preso avvio in
un contesto meno favorevole rispetto all'attuale ed è stata ulteriormente
rallentata dalla misura di risparmio decisa dal Governo per l'anno 2016/2017
(cfr. BU 7/2016 pag. 64). L'insorgente si trova quindi in una situazione di
svantaggio rispetto ai nuovi assunti soprattutto a causa di queste pregresse
contingenze e non tanto o solo per effetto della transizione al nuovo modello
salariale. Sulla carriera della ricorrente hanno evidentemente inciso decisioni
e regole passate, dettate da esigenze diverse dalle attuali, che le hanno
impedito di maturare tutti gli aumenti corrispondenti alla sua anzianità di
servizio. Già per questo motivo ci si potrebbe chiedere se la sua situazione
sia realmente assimilabile a quella, da lei posta a paragone, di un ipotetico
docente assunto nel 2018 con 9 anni di lavoro alle spalle: a parità di
esperienza, le due situazioni dipendono da circostanze talmente differenti da
rendere difficile ogni confronto. Questo regge comunque alla critica di
violazione della parità di trattamento. La differenza tra il salario accordato
alla ricorrente in seguito all'aggancio alla nuova scala dei salari (fr.
106'760.-) e quello iniziale che verrebbe ipoteticamente attribuito a un
docente con 9 anni di esperienza (fr. 118'414.-), e da lei rivendicato, ammonta
a fr. 11'654.-. Il primo anno la differenza si attesterebbe pertanto quasi al
10%, per poi andare via via a ridursi negli anni. Il divario si situerebbe
quindi tra poco meno del 10% e l'8% nei primi 5 anni, tra il 7 e il 4% dal
sesto al quattordicesimo anno, fino ad azzerarsi completamente il diciottesimo
anno, una volta raggiunto il massimo della classe 10. Il distacco tra lo
stipendio dell'insorgente e quello, ipotetico, di un docente con 9 anni di
esperienza, seppur destinato a perdurare per diversi anni, appare tutto sommato
accettabile. Considerato in particolare che questo andrebbe ad attenuarsi
considerevolmente con il passare del tempo, non si può che concludere che lo
stesso si situa ancora entro i limiti concessi dalla giurisprudenza sopra
ricordata. La decisione governativa non lede pertanto il principio della parità
di trattamento.
4. Va pure disattesa la critica dell'insorgente laddove confronta la posizione di altri colleghi a seguito dell'aggancio alla nuova scala stipendi. Non vi è motivo di dubitare, nemmeno la ricorrente sostiene il contrario, che l'autorità di nomina abbia applicato a tutti i docenti il meccanismo di transizione di cui all'art. 41 LStip, prendendo quale riferimento l'ultimo stipendio determinante. La tesi di ricorso secondo cui l'applicazione della novella legislativa avrebbe condotto a disparità di trattamento tra docenti già in carica non può pertanto essere seguita. La decisione impugnata non lede quindi l'invocato principio costituzionale nemmeno da questo profilo.
5. Visto quanto precede il ricorso va respinto. La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico della ricorrente a cui saranno restituiti fr. 800.- anticipati in eccesso.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera