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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 16 agosto 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 18 luglio 2018 (n. 224) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati le ha inflitto una multa di fr. 600.- a titolo di sanzione disciplinare; |
ritenuto, in fatto
A. a. Il 16 aprile 2018 __________ ha segnalato alla Commissione di disciplina degli avvocati (Commissione) la condotta tenuta dall'avv. RI 1, patrocinatrice di suo marito nell'ambito di una procedura di separazione molto conflittuale. La denunciante ha rimproverato diversi comportamenti, a suo dire scorretti, che la legale avrebbe adottato nei suoi confronti e in generale nel quadro della procedura (azioni di terrorismo psicologico, accordi con il proprio legale in contrasto con il volere dei clienti, ecc.). Per quanto qui interessa, __________ ha in particolare biasimato la denunciata per aver violato le norme deontologiche che vietano all'avvocato di contattare i testimoni. Nello specifico, l'avv. RI 1 avrebbe inviato alla figlia di primo letto della segnalante una lettera con cui l'avrebbe invitata a negare di avere avuto una relazione promiscua con il marito della madre.
b. Preso atto di tale
segnalazione, il 3 maggio 2018 la Commissione ha aperto nei confronti dell'avv.
RI 1un procedimento disciplinare per presunta violazione del dovere di cura e
diligenza, del divieto di portare attacchi alla controparte e delle norme che
regolano il contatto con i testimoni (art. 12 lett. a della legge federale
sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 [LLCA; RS 935.61],
16 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 [LAvv; RL 951.100]) e 1, 2,
7 e 24 del codice svizzero di deontologia del 10 giugno 2005 [CSD]).
c. Chiamata a pronunciarsi in merito, l'interessata ha contestato ogni addebito
mosso contro di lei. In particolare, per quanto attiene alla presa di contatto
con la figlia della segnalante, ha affermato
di avere agito nel rispetto delle norme deontologiche e delle condizioni poste dalla giurisprudenza del Tribunale
federale e dalla dottrina, contestando che vi sia stato qualsivoglia
tentativo di influenzare la teste.
B. Con decisione del 18 luglio 2018 la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una multa disciplinare di fr. 600.- per i fatti segnalati da __________, che ha ritenuto solo in parte costitutivi di una violazione delle regole professionali. La precedente istanza ha in particolare concluso che la denunciata fosse incorsa in una violazione delle norme che impongono all'avvocato di evitare qualsiasi atto che potrebbe influenzare i testimoni. Dopo aver espresso vari dubbi sul rispetto delle condizioni poste dalla giurisprudenza federale per legittimare un contatto preliminare fra un avvocato e un teste, la Commissione ha in ogni caso ritenuto che in concreto non fossero stati ossequiati tutti quei provvedimenti formali che l'Alta Corte federale impone al legale che intende rivolgersi al teste in via preliminare (non avendo chiesto alla testimone di poterla incontrare, non avendola informata del fatto che non era né obbligata a dar seguito al suo invito, né a esprimersi nel merito, ecc.). Per il resto l'autorità inferiore ha invece disatteso - siccome infondati - tutti gli altri addebiti avanzati dalla denunciante. La sanzione è stata commisurata tenendo conto della media gravità dell'infrazione e dell'assenza di precedenti.
C. Avverso la predetta decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. L'insorgente contesta anzitutto che la figlia di primo letto della segnalante possa essere considerata teste, ritenuto come non sia mai stata citata in tale veste in alcuna causa. Critica la Commissione per avere invece dato per acquisito che la testimone fosse stata sentita nella procedura di separazione, dando verosimilmente per buona la tesi della denunciante, senza minimamente verificarla. In ogni caso rileva come la violazione di una norma deontologica debba essere suffragata da prove concrete e non possa lasciare dei dubbi all'autorità preposta a sanzionarla. Pur ammettendo di non aver indicato alla destinataria del suo scritto la possibilità di un incontro, evidenzia di essersi resa disponibile per una conferenza telefonica. Contesta infine di non averle lasciato la dovuta libertà di esprimersi, sottolineando come la lettera non contenesse alcuna ingiunzione a determinarsi in merito al suo contenuto.
D. In sede di risposta, la Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi integralmente nel provvedimento impugnato.
E. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia della ricorrente a presentare una replica.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 3.2.1.1). Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, personalmente e direttamente toccata dalla decisione impugnata, di cui è destinataria (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. La legge federale
sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61) garantisce la libera circolazione degli avvocati e
stabilisce i principi applicabili all'esercizio dell'avvocatura in Svizzera (art. 1 LLCA). La normativa unifica e
disciplina in modo esaustivo a
livello federale taluni aspetti dell'esercizio dell'avvocatura, in particolare
le regole professionali (art. 12-13) e le sanzioni disciplinari (art. 17; cfr.
Messaggio del 28 aprile 1999 concernente la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati in: FF 1999, pag. 4983 segg., in particolare pag. 4984 e
5007, n. 172.2).
2.2. Giusta l'art. 12 lett. a LLCA, l'avvocato esercita la professione
con cura e diligenza. Tra i doveri che gli incombono vi è anche quello di
evitare di principio ogni atto che potrebbe comportare il pericolo di
influenzare i testimoni (cfr. art. 7 cpv. 1 CSD). In questo senso, contattare
privatamente una persona che potrebbe entrare in considerazione quale teste
appare problematico, poiché a tale comportamento è sempre collegato un pericolo
almeno astratto di influenzarla (Walter
Fellmann, in: Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed.,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, n. 22a ad art. 12). Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, la presa di contatto con un potenziale
testimone è solo eccezionalmente compatibile con il dovere dell'avvocato di
esercitare la professione con cura e diligenza e va effettuata con riserbo e prudenza.
In generale, infatti, l'accertamento dei fatti e l'escussione dei testimoni
competono al tribunale e non alle parti o ai loro patrocinatori (DTF 136 II 551
consid. 3.2.2 e rimandi). Di principio, l'audizione privata di testimoni è pertanto
ammessa soltanto se: (1) tale audizione risulta oggettivamente necessaria, (2) è
nell'interesse del mandante e (3) viene condotta in modo da evitare qualsiasi
influenza e garantire l'assenza d'interferenze nell'accertamento dei fatti da
parte del tribunale o dell'autorità inquirente (cfr. DTF 136 II 551 consid. 3.2.3
e 3.2.4; STF 2C_536/2018 del 25 febbraio 2019 consid. 2.3; cfr. anche Fellmann, op. cit., n. 23 ad art. 12).
Può in particolare costituire un motivo oggettivo che giustifica una presa di contatto con un potenziale testimone
la necessità di valutare le chances di successo di atti processuali
(quali ad esempio l'introduzione di una causa,
l'inoltro o il ritiro di un mezzo di ricorso o la presentazione di
richieste di prova); determinanti sono comunque le circostanze del caso
concreto.
Per evitare il pericolo di influenzare il potenziale teste rispettivamente per contrastare
l'apparenza di un'indebita interferenza, il Tribunale federale ritiene in
particolare che debbano essere adottate delle precauzioni (Vorsichtsmassnahmen).
In tal senso, l'avvocato deve rivolgersi per iscritto al teste, chiedendo di
poterlo incontrare, avvisandolo tuttavia che non è obbligato né a comparire, né
a testimoniare. Deve inoltre chiarire al teste nell'interesse di quale mandante
il colloquio dovrebbe avvenire. Il colloquio deve poi tenersi senza il mandante
e, per quanto possibile, nell'ufficio dell'avvocato, coinvolgendo se del caso
una terza persona quale testimone di quell'incontro. L'avvocato non può esercitare alcuna pressione sul testimone affinché
rilasci una determinata dichiarazione - o anche solo una qualsiasi - né può
minacciarlo di ripercussioni in caso di silenzio. Vietato è infine porre
domande suggestive (cfr. DTF 136 II 551 consid. 3.2.2 e rimandi dottrinali; STF
2C_536/2018 citata consid. 2.3, 2C_909/2010 del 12 aprile 2011 consid.
2.1; Fellmann, op. cit., n. 23a ad
art. 12).
3. 3.1. In concreto, nella
decisione impugnata, la Commissione ha indicato di nutrire seri dubbi sul
rispetto da parte della denunciata delle tre condizioni che per giurisprudenza
devono essere cumulativamente osservate per legittimare un contatto preliminare
fra un avvocato e un teste. Pur ritenendo apparentemente date le prime due
(ossia quelle della necessità oggettiva e del contatto nell'interesse del
cliente), si è detta non del tutto convinta che fosse stata
rispettata quella relativa alla garanzia dell'assenza di interferenze
nell'accertamento dei fatti da parte del tribunale, nella misura in cui la
teste avrebbe dovuto essere sentita dal giudice e poteva quindi rappresentare
un'ingerenza contattarla prima, per il rilascio di una dichiarazione. In ogni
caso ha ritenuto che non fossero con chiara evidenza stati ossequiati tutti
quei provvedimenti formali che il Tribunale federale impone al legale se
intende rivolgersi al teste in via preliminare. La legale non avrebbe
segnatamente chiesto alla testimone di poterla incontrare e non l'avrebbe
informata del fatto che non era obbligata a dar seguito al suo invito, né a
pronunciarsi in merito; vista la
formulazione della lettera, non le avrebbe neppure lasciato la libertà di
esprimersi. Ne ha pertanto dedotto che la ricorrente fosse incorsa in una
violazione delle norme che impongono all'avvocato di evitare qualsiasi atto che
potrebbe influenzare i testimoni.
3.2. La ricorrente contesta tale conclusione, sostenendo anzitutto che
all'epoca in cui ha inviato la lettera (4 maggio 2016) la destinataria (che non
avrebbe peraltro mai risposto) non sarebbe stata testimone in alcuna
causa (e mai lo sarebbe stata neppure in seguito): sostiene pertanto che non
potrebbe esserle addebitata l'infrazione in questione. La tesi è priva di
fondamento.
Il principio secondo cui l'avvocato deve
evitare qualsiasi comportamento che potrebbe influenzare i testimoni si applica
infatti a ogni potenziale teste (potentiellen Zeugen; Person,
die als Zeuge in Betracht kommt), ovvero a tutte le persone
che potrebbero entrare in considerazione per essere sentite in qualità di
testimoni in una procedura giudiziaria (cfr. DTF 136 II 551 consid. 3.2; STF
2C_536/2018 citata consid. 2.2 e 2.3, 2C_909/2010 citata consid. 2). In tal
senso, è innegabile che la figlia della segnalante che l'insorgente ha
interpellato rappresentava una possibile teste, non solo nel quadro della
citata procedura di divorzio (in cui l'avv. RI 1 l'ha poi indicata tra i mezzi
di prova, cfr. ricorso, pag. 4), ma anche in vista di un'eventuale causa penale
(cfr. osservazioni del 24 maggio 2018, pag. 4: l'informazione relativa alla
presunta relazione era oggettivamente indispensabile, anche al fine di
presentare poi la querela [...] e di poter valutare ex ante la fondatezza delle
accuse [...]).
Poco conta invece che, nella vertenza civile, la richiesta di sentire la teste non
sia per finire stata accolta dal Pretore e sia stata ritirata (cfr. ricorso,
pag. 4). Altrettanto irrilevante è il fatto che, nel momento in cui ha
inoltrato la denuncia (16 aprile 2018), la segnalante sapesse che sua figlia
non sarebbe mai stata chiamata a testimoniare. Quel che conta è infatti solo
che quest'ultima - nel momento in cui la ricorrente l'ha contattata - entrasse
in considerazione quale teste.
3.3. Ferma questa premessa, la valutazione della precedente istanza merita per
il resto sostanziale conferma.
In effetti, a prescindere dalla questione di sapere se lo scritto con cui
l'insorgente si è rivolta alla figlia della segnalante risultasse
oggettivamente necessario e nell'interesse del suo mandante, a giusta ragione
la precedente istanza ha ritenuto che la presa di contatto non fosse in ogni
caso avvenuta in modo da evitare qualsiasi influenza, in particolare che la
legale non avesse adottato tutte le precauzioni che la giurisprudenza esige
affinché un avvocato possa eccezionalmente prendere contatto con un potenziale
teste. Vero è che la ricorrente si è rivolta all'interessata per iscritto,
comunicandole di agire in rappresentanza del marito della madre. La stessa ha
tuttavia omesso di chiedere alla potenziale testimone di poterla incontrare e
di avvisarla espressamente che non era tenuta né a dar seguito alla
convocazione, né a rilasciarle qualsivoglia dichiarazione. In tal senso,
insufficiente è il fatto che la legale si sia limitata a dare la propria
disponibilità per una conferenza telefonica (nel caso volesse approfondire i
contenuti di questa mia), anche per ragioni pratiche (essendo la
destinataria residente all'estero). La richiesta non è poi avvenuta con quel
necessario riserbo che s'impone in simili circostanze: domandando all'interpellata
solo di confermare le affermazioni del suo mandante e di attestare
l'assoluta assenza di qualsiasi relazione promiscua fra lei e il marito di
Sua madre, la legale non le ha in particolare lasciato una sufficiente
libertà di esprimersi. Tanto meno l'ha resa attenta alla possibilità di non
rispondere affatto, su un tema oltretutto estremamente delicato, che poteva
invero anche porla in un conflitto di lealtà con le persone a lei vicine.
Avvertendola del fatto che vi erano in gioco la vita di due bambine e di un
padre che si difende strenuamente da imputazioni gravemente infamanti e
chiedendole un riscontro con una certa urgenza, ma anche ringraziandola per
quanto potrà fare, ha invece oggettivamente esposto l'eventuale testimone a
una certa pressione, ciò che è proprio contrario alla regola secondo cui un'audizione
privata deve comunque avvenire con ogni cautela e prudenza.
In conclusione, non avendo adottato tutte le precauzioni del caso e non avendo
quindi agito in una maniera atta a evitare ogni influenza sulla potenziale
teste - e, di riflesso, idonea a garantire un possibile accertamento dei fatti,
senza ingerenze, da parte delle autorità adite (e/o da adire) - l'insorgente è
innegabilmente incorsa in una violazione del dovere di esercitare la
professione con cura e diligenza sancito dall'art. 12 lett. a LLCA.
4. Resta ora da verificare l'entità della sanzione da infliggere alla ricorrente.
4.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure disciplinari seguenti:
a. l'avvertimento;
b. l'ammonimento;
c. la multa fino a fr. 20'000.-;
d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;
e. il divieto definitivo di esercitare.
La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).
La
Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella
scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale
multa o della durata della sospensione dall'esercizio
della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi
della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la
sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e
della gravità della violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero
di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo
che la sanzione disciplinare deve
raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto,
necessario e proporzionato a tale fine. Così come avviene nel diritto penale
(cfr. art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS
311.0), l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti e del
comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA
52.2015.68 del 4 dicembre 2015 consid. 8; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178,
2183-2187; Tomas Poledna, in:
Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum
Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/
Ginevra 2011, ad art. 17, n. 23 segg.).
4.2. In concreto, la violazione commessa dalla ricorrente
dev'essere considerata di media gravità, a maggior ragione se si pon mente al
fatto che è stata perpetrata nell'ambito di una procedura di separazione molto
litigiosa e che il tema su cui è stata interpellata in via preventiva la teste
era estremamente delicato. Se non giova all'insorgente il fatto di non aver
mostrato segni di autocritica e di ravvedimento, depone per contro a suo favore
l'assenza di precedenti disciplinari. Tutto sommato pure a suo favore va
considerato che la ricorrente ha per finire rinunciato all'audizione della
destinataria del suo scritto, evitando così che l'influenza esercitata su di
lei potesse avere conseguenze concrete. Alla luce di tutto quanto precede, si
giustifica pertanto di confermare la multa di fr. 600.- inflitta dalla
Commissione, per la violazione di cui si è detto. La sanzione così commisurata,
situata nella fascia inferiore di quanto previsto dalla norma, risulta tutto
sommato opportunamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e
rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto
dell'incensuratezza dell'insorgente e appare sufficiente a richiamarla al
rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.
5. 5.1. Sulla base delle
considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta
a carico della ricorrente, secondo soccombenza.
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dalla ricorrente, resta interamente a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera