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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 20 agosto 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 13 giugno 2018 (n. 2802) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 9 maggio 2017 con cui la Sezione della circolazione gli ha annullato la licenza di condurre in prova; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1, nato l'8 novembre 1994, è titolare di una licenza di condurre in prova dal febbraio 2014. Elettricista di professione, il 10 novembre 2014 gli è stata revocata la licenza per un periodo di tre mesi, per guida in stato d'inattitudine sotto l'influsso di sostanze psicoattive (cannabis). Tale provvedimento è stato in seguito modificato, commisurando la durata della revoca in 4 mesi, per tener conto di un'ulteriore infrazione per grave eccesso di velocità, che il ricorrente aveva commesso in precedenza (cfr. decisione globale del 10 marzo 2015). La misura - ridotta a 3 mesi grazie alla partecipazione ad un corso di educazione stradale - è stata scontata dal 2 settembre al 1° dicembre 2014.
B. a. Il 24 febbraio 2017, verso le ore 1.03, RI 1,
mentre circolava a Chiasso alla guida del veicolo __________, all'altezza
della rotatoria di __________, nell'affrontare una curva per lui piegante a destra,
in direzione di via __________, è andato a collidere frontalmente contro un
palo della luce. Ha in seguito abbandonato il luogo del sinistro, senza
osservare i doveri impostigli dalla legge in caso d'incidente e sottraendosi
agli accertamenti per la determinazione
dell'inattitudine alla guida che, date le circostanze, la polizia
avrebbe ordinato.
b. Interrogato nei giorni successivi dalla Polizia cantonale, RI 1 ha ammesso l'urto,
negando però di aver guidato sotto l'influsso di alcol o stupefacenti (cfr.
verbale interrogatorio del 4 marzo 2015). In quel contesto è stato sottoposto a
un'analisi delle urine, risultata positiva al THC-COOH (metabolita inattivo del
THC). Nuovamente sentito dalla Polizia, l'interessato ha dichiarato di fare un
uso quotidiano di cannabis, e meglio di un prodotto surrogato del tabacco contenente cannabidiolo (CBD) che avrebbe un
tenore ridotto di THC inferiore all'1% (cfr. verbale d'interrogatorio del 15
marzo 2015).
c. Preso atto del rapporto di polizia relativo all'accaduto, la Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, ha avviato nei confronti dell'interessato un
procedimento amministrativo, raccogliendo le sue osservazioni. Il 9 maggio
2017, la stessa autorità ha risolto di annullargli con effetto immediato la licenza
di condurre in prova, stabilendo che una nuova licenza per allievo conducente potrà
essere rilasciata al più presto dal 24 febbraio 2018, solo sulla base di una
perizia di psicologia del traffico e di un rapporto peritale steso dal Centro del traffico attestanti la sua idoneità alla
guida. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 15a cpv. 4, 16c
cpv. 1 lett. a e d, 16c cpv. 2 lett. a della legge federale sulla
circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1
dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS
741.51).
C. a. Avverso
quest'ultimo provvedimento, RI 1 ha presentato un ricorso dinnanzi al Consiglio
di Stato.
b. Nel frattempo, con decreto del 27 aprile 2017, il competente Procuratore
pubblico - per i suddetti fatti occorsi il 24 febbraio 2017 - ha ritenuto
l'insorgente colpevole di guida in stato d'inattitudine, infrazione alle norme
della circolazione, elusione di provvedimenti per accertare l'inattitudine alla
guida e inosservanza dei doveri in caso d'incidente. Lo ha inoltre ritenuto
colpevole di contravvenzione alla legge
federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre
1951 (LStup; RS 812.121), per aver consumato almeno 150 g di marijuana tra il
31 ottobre 2015 e il 15 marzo 2017. Il magistrato ha quindi proposto una condanna
alla pena pecuniaria di 80 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna (sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni), oltre al pagamento di una
multa di fr. 300.- (e alla revoca della sospensione condizionale di una
precedente pena).
c. Esperito il dibattimento, con sentenza del 24 maggio 2018 il giudice della
Pretura Penale ha prosciolto RI 1 dalle imputazioni di guida in stato d'inattitudine,
infrazione alle norme della circolazione e
contravvenzione alla LStup, dichiarandolo invece colpevole d'inosservanza dei doveri in caso d'incidente (art. 92
cpv. 1 e 51 LCStr) e di elusione di provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida (art. 91a
cpv. 1 LCStr), condannandolo alla pena pecuniaria di 20 aliquote da fr. 110.-
ciascuna (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni), nonché
alla multa di fr. 400.- (senza revoca della sospensione condizionale di una
precedente pena). Tale pronuncia è cresciuta in giudicato incontestata.
D. Ignaro di quest'ultimo
giudizio, il 13 giugno 2018 il Governo ha respinto l'impugnativa interposta
dall'insorgente contro la predetta risoluzione della Sezione della circolazione
(consid. Ca).
Prescindendo dall'esito del procedimento penale e fondandosi sulle risultanze
dell'inchiesta di polizia, l'Esecutivo cantonale - pur nutrendo dubbi sulla
capacità di guida del ricorrente al momento dei fatti occorsi il 24 febbraio 2017 - ha in sostanza considerato che all'interessato
fosse sicuramente imputabile quantomeno l'infrazione grave prevista dall'art.
16c cpv. 1 lett. d LCStr: abbandonando il luogo dell'incidente, egli si
sarebbe infatti chiaramente sottratto ai controlli (prova del sangue, analisi
dell'alito o altri esami) che, nelle circostanze concrete (ora dell'accaduto, attività
svolte, periodo carnevalesco, ecc.), la Polizia avrebbe ordinato. Visto il suo
precedente, il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto che fossero dati gli estremi per annullare la licenza di condurre
in prova secondo l'art. 15a
cpv. 4 LCStr. Ha poi parimenti confermato le condizioni poste per la
riammissione alla guida, ritenendo giustificata sia la presentazione di una perizia di psicologia del traffico (in base
all'art. 15a cpv. 5 LCStr), sia l'obbligo di sottoporsi a un
esame di medicina del traffico (a fronte del sospetto di una sua inidoneità
alla guida, per il dichiarato consumo di canapa "light"; art. 15d
cpv. 1 LCStr).
E. Avverso quest'ultimo giudizio, RI 1 si aggrava ora
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato,
assieme alla decisione della Sezione della circolazione, che chiede di riformare
con un ammonimento.
Dopo aver rimproverato al Governo di aver
reso il suo giudizio senza attendere
la sentenza penale, l'insorgente rileva in sostanza che l'infrazione
commessa - nelle circostanze accertate dal Pretore penale - potrebbe tutt'al
più giustificare un ammonimento, avuto riguardo anche alla sua situazione
professionale.
Inammissibile sarebbe in ogni caso la condizione che gli impone di esibire una
perizia di medicina del traffico: venuta meno l'imputazione penale per consumo
di marijuana, a mente del ricorrente non potrebbe sussistere alcun dubbio sulla
sua idoneità alla guida. La canapa "light"
che assume non avrebbe effetti psicotropi; l'analisi delle urine, aggiunge, non
basterebbe per imputargli una guida in stato d'inattitudine (applicando i
valori di cui all'art. 34 dell'ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza
sul controllo della circolazione stradale del 22 maggio 2008; OOCCS-USTRA; RS
741.013.1). L'obbligo di sottoporsi a un siffatto esame medico sarebbe sproporzionato e oneroso, lesivo della dignità umana,
della vita privata e della libertà personale.
F. All'accoglimento
del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare
particolari osservazioni.
La Sezione della circolazione è invece rimasta silente.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla
legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico
pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). La legittimazione attiva
del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013;
LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm). L'incarto prodotto dall'istanza inferiore e i documenti
esibiti dal ricorrente, integrati dalla più volte citata sentenza del giudice
della Pretura penale del 24 maggio 2018, bastano per statuire sull'impugnativa.
L'incarto pretorile genericamente richiamato dall'insorgente non appare idoneo
a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente giudizio.
2. 2.1. Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente a
ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi
dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato (DTF
139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II
103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dalla decisione
penale solo se può fondare la sua decisione su accertamenti di fatto
sconosciuti al giudice penale o che non sono stati presi in considerazione da
quest'ultimo, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato
diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto
contrasto con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in
particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II
447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'accusato non può infatti attendere il
procedimento amministrativo per
presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il
principio della buona fede, a proporli già nel quadro della procedura penale,
nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio
penale (cfr. STF 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid. 2.1, 1C_67/2010 del
5 ottobre 2010 consid. 3.1-3.2, in: RtiD I-2011 n. 41).
Di regola, l'autorità amministrativa può
invece valutare autonomamente la fattispecie dal punto di vista giuridico, a
meno che le valutazioni giuridiche del magistrato penale dipendano fortemente
dall'apprezzamento di circostanze di cui egli ha una miglior conoscenza dell'autorità
amministrativa, in particolare per aver esperito un pubblico dibattimento
nell'ambito del quale ha sentito le parti o interrogato testimoni (cfr. DTF 136
II 447 consid. 3.1 e rimandi, 124 II 103
consid. 1c/bb; STF 1C_98/2017 del 2 luglio 2017 consid. 2.5, 1C_345/2012 del 17
gennaio 2013 consid. 2.2, 1C_43/2008 del 23 settembre 2008 consid. 4.2; cfr.
anche STA 52.2017.513 del 12 dicembre 2017 consid. 2, 52.2009.440 dell'8
febbraio 2010 consid. 2.1).
2.2. In concreto, come visto in narrativa,
il 24 febbraio 2017, RI 1, mentre circolava a Chiasso, nell'affrontare
una curva per lui piegante a destra, è andato a collidere frontalmente contro
un palo della luce, abbandonando in seguito il luogo del sinistro. A fronte di
questi eventi e sulla base delle risultanze dell'inchiesta, il Procuratore
pubblico ha emanato nei confronti del ricorrente il decreto d'accusa del 27
aprile 2017, ch'egli ha impugnato davanti al giudice della Pretura penale.
Quest'ultimo, indetto un pubblico dibattimento e sentito l'insorgente, lo ha prosciolto dalle imputazioni di guida in
stato d'inattitudine, infrazione alle norme della circolazione e
contravvenzione alla LStup. Lo ha per contro dichiarato colpevole d'inosservanza
dei doveri in caso d'incidente (art. 92 cpv. 1 con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr)
- per aver abbandonato il luogo dell'incidente, senza osservare i doveri impostigli
dalla legge (senza avvisare il danneggiato, né la polizia) - e di elusione di
provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida (art. 91a cpv. 1
LCStr) - per essersi intenzionalmente sottratto alla prova del sangue o a un
esame sanitario completivo per la determinazione dell'alcolemia, allontanandosi
dal luogo dell'incidente, rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo
presumere, tenuto conto delle circostanze (dinamica
dei fatti, ora dell'incidente, ecc.), che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente
la prova dell'alito o del sangue -, condannandolo come detto a una pena pecuniaria e a una multa (cfr. sentenza del
Pretore penale del 24 maggio 2018; cfr. supra, consid. Cc).
Ora, alla luce della giurisprudenza esposta, non vi è a questo punto ragione di
scostarsi da questi fatti, né dall'apprezzamento degli stessi da parte delle
autorità penali (cfr. infra, consid. 3.3), che hanno ormai statuito
sulla fattispecie con decisione passata in giudicato. Neppure il ricorrente, a
ben vedere, lo pretende. Poco conta invece che il Governo si sia pronunciato
senza attendere l'esito di quel procedimento (cfr. per i casi in cui è possibile:
DTF 121 II 214 consid. 3a, 119 Ib 158 consid. 2c/bb; STA 52.2018.233 del 5
luglio 2018 consid. 3.1 e rimandi). Qui basta rilevare come la precedente
istanza non abbia comunque reso un giudizio
che si pone in contrasto con quello penale. Non ha in particolare
considerato determinante alcuna delle imputazioni per le quali l'insorgente è
stato prosciolto (cfr. in particolare giudizio impugnato, consid. 4.3).
3. 3.1. La LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave chiunque intenzionalmente si oppone o si sottrae alla prova del sangue, all'analisi dell'alito o ad un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, che è stato ordinato o lo sarà verosimilmente, o a un esame sanitario completivo oppure elude lo scopo di tali provvedimenti (art. 16c cpv. 1 lett. d LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno 12 mesi se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave o due volte a causa di infrazioni medio gravi (cfr. art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr).
3.2. Per la licenza di condurre in prova fa stato il regime previsto dall'art.
15a LCStr, introdotto con la revisione entrata in vigore il 1° dicembre
2005. Secondo l'art. 15a cpv. 1 LCStr, la licenza di
condurre acquisita la prima volta per motoveicoli o autoveicoli è rilasciata in
prova. Il periodo di prova è di tre anni ed è prorogato di un anno se il
titolare commette un'infrazione da cui consegue la revoca della licenza (cpv.
3). La licenza di condurre in prova scade con la seconda infrazione che
comporta la revoca della licenza (cpv. 4). Una nuova licenza di condurre può
essere rilasciata al più presto dopo un anno dall'infrazione e soltanto sulla
base di una perizia di psicologia del traffico che accerti l'idoneità alla
guida (cpv. 5).
Il permesso di condurre in prova impone ai nuovi conducenti di
dimostrare le loro attitudini pratiche in materia di guida per un periodo di
tre anni, prima che venga loro rilasciata la licenza di condurre definitiva.
Nel corso di questo periodo, i nuovi conducenti devono dar prova di un
comportamento irreprensibile nella circolazione. Il periodo di prova non è
superato con successo (e la licenza di condurre in prova decade) se, durante il
periodo di prova, è stata commessa una seconda infrazione comportante la revoca
della licenza di condurre (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la
modifica della legge federale sulla circolazione stradale del 31 marzo 1999, FF
1999 3860; DTF 136 I 345 consid. 6.1; STF 1C_226/2012 del 28 agosto 2012
consid. 2.2 e rimandi). Come ha avuto modo di
chiarire il Tribunale federale, per i nuovi conducenti l'annullamento
del permesso in prova non dipende dalla gravità dell'infrazione. Determinante è
piuttosto la presenza di una prima infrazione che abbia comportato una revoca
(e la proroga del periodo di prova) e di una seconda infrazione che a sua volta
la determini (cfr. DTF 136 II 447 consid. 5.3; STF 1C_226/2012 citata consid.
2.3).
3.3. In concreto, dalle tavole processuali risulta che nel corso del 2014 il
ricorrente ha commesso un importante eccesso di velocità (superando di 31 km/h
il limite di 100 km/h vigente su un'autostrada) e, il 2 settembre 2014, ha
condotto un veicolo sotto l'influsso di sostanze stupefacenti (art. 16c
cpv. 1 lett. c LCStr). Per tali infrazioni,
con decisione globale del 10 marzo 2015, la Sezione della circolazione
gli ha revocato la licenza di condurre in prova per 4 mesi (durata poi ridotta
a 3 mesi grazie alla partecipazione ad un corso di educazione stradale) e il periodo
di prova è stato prorogato di un anno (cfr. consid. A).
Come descritto poc'anzi (consid. 2.2), il 24 febbraio 2017 RI 1 è invece
incappato in un incidente stradale, abbandonando
il luogo del sinistro senza osservare i doveri impostigli dalla legge ed
eludendo i provvedimenti che la polizia, date le circostanze, avrebbe ordinato
per accertare una sua eventuale inattitudine alla guida. Già solo con quest'ultimo
comportamento, non vi è chi non veda come egli abbia commesso una nuova grave infrazione
ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. d LCStr. Il Tribunale non ha del
resto alcuna ragione per scostarsi dalle valutazioni giuridiche del Pretore
penale, che su questo punto ha ritenuto data l'esistenza del corrispondente
reato previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr (cfr. anche Cédric Mizel, Droit et pratique illustré
du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 502 e 690, nota n. 3371).
In simili evenienze, come rettamente
concluso dal Governo, la Sezione della circolazione non poteva pertanto che
annullargli la licenza di condurre in prova in ossequio all'art. 15a cpv. 4 LCStr (cfr. anche art. 35a
OAC). Per giurisprudenza bastano infatti due infrazioni comportanti la revoca
commesse durante il periodo di prova per adottare una siffatta misura (cfr. supra,
consid. 3.2), indipendentemente dalla sussistenza di
eventuali circostanze favorevoli ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 LCStr. Ininfluente
è pertanto anche l'asserita necessità
professionale di condurre dell'insorgente. Cadono quindi nel vuoto tutte le
relative censure del ricorrente, al pari della sua pretesa di tramutare
il provvedimento in un semplice ammonimento.
4. Posto che in questa sede l'insorgente non contesta - a giusta ragione - la clausola con cui gli è stata richiesta la presentazione di una perizia di psicologia del traffico (espressamente prevista dall'art. 15a cpv. 5 LCStr), resta da verificare la legittimità della condizione con cui la Sezione della circolazione gli ha imposto di sottoporsi a un esame di medicina del traffico, al fine del rilascio di una nuova licenza per allievo conducente.
5. 5.1. In base all'art. 14
cpv. 1 LCStr i conducenti di veicoli a motore devono essere idonei alla guida e
capaci di condurre. L'idoneità alla guida presuppone, tra l'altro, che il
conducente sia libero da ogni forma di dipendenza che pregiudichi la guida
sicura di veicoli a motore (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. c LCStr). Se il conducente soffre di una tale forma di
dipendenza, la licenza deve essere revocata (art. 16d cpv. 1 lett. b
LCStr). II Tribunale federale reputa affetto da tossicodipendenza
l'individuo che presenta più di qualsiasi altra persona il rischio di mettersi
al volante di un veicolo in uno stato - durevole o temporaneo - pericoloso per
la circolazione. Nell'interesse della sicurezza del traffico stradale deve essere assimilato alla tossicodipendenza anche il
consumo regolare di stupefacenti, qualora, per quantità e frequenza, esso sia
suscettibile di diminuire l'attitudine alla guida dell'interessato.
L'inidoneità può essere ammessa in particolare allorquando l'interessato
non è più in grado di scindere l'uso della
droga dalla guida di un veicolo a motore, o se vi è un rischio importante che
si ponga al volante sotto l'influsso di queste sostanze (cfr. DTF 129 II 82
consid. 4.1, 127 II 122 consid. 3c, 124 II 559 consid. 3d). Secondo la
giurisprudenza, un regolare, ma controllato e moderato consumo di canapa non
porta in sé alla conclusione di inidoneità alla guida. A questo riguardo, sono
pure determinanti le abitudini di consumo del
conducente, i suoi precedenti, il suo comportamento nell'ambito della
circolazione stradale e la sua personalità (DTF 128 II 335 consid. 4a; STF
1C_487/2016 del 7 aprile 2017 consid. 2.1, 1C_111/2015 del 21 maggio 2015
consid. 4.4, 1C_446/2012 del 26 aprile 2013 consid. 3.1).
5.2. Secondo l'art. 15d cpv. 1 LCStr, se sussistono dubbi sull'idoneità
alla guida di una persona, quest'ultima è sottoposta a un esame di verifica. La
norma elenca, in modo non esaustivo, una serie di esempi in cui l'idoneità alla
guida può suscitare dubbi (cfr. lett. a-e). Rientra in tali casi segnatamente la guida sotto l'influsso di stupefacenti o la
presenza a bordo di stupefacenti, che compromettono seriamente la capacità di
condurre o che comportano un elevato rischio di dipendenza (lett. b). Secondo
la giurisprudenza, qualora vi siano sospetti di una dipendenza dall'alcol o da stupefacenti, l'autorità
competente deve ordinare un chiarimento medico, in particolare laddove esistano
concreti elementi suscettibili di fare ritenere seriamente dubbia l'idoneità
alla guida del conducente interessato (cfr. STF 1C_487/2016 citata consid. 2.2
e rimandi, 1C_339/2016 del 7 novembre 2016 consid. 3.1, 1C_248/2011 del 30
gennaio 2012 consid. 4, 1C_256/2011 del 22 settembre 2011 consid. 2.2). L'ordine
di sottoporsi a un accertamento dal profilo della medicina del traffico non
presuppone che il conducente abbia circolato sotto l'influsso di stupefacenti o
che simili sostanze siano state rinvenute a bordo del veicolo. Ciò in particolare
ove si consideri che, come visto, l'elenco dell'art.
15d cpv. 1 lett. a-e LCStr non è esaustivo (cfr. STF 1C_487/2016 citata consid. 2.2, 1C_111/2015
del 21 maggio 2015 consid. 4.6, 1C_446/2012 del 26 aprile 2013 consid. 3.2).
5.3. In concreto, dagli atti risulta che RI 1 - a fronte dell'analisi
attestante la presenza nelle urine di THC-COOH (metabolita inattivo del THC;
cfr. rapporto di analisi dell'Istituto Alpino di Chimica e Tossicologia del 6
marzo 2017) - davanti alla Polizia ha
ammesso di fare un uso quotidiano di cannabis, e meglio di un prodotto surrogato del tabacco contenente
cannabidiolo (CBD), che avrebbe un tenore ridotto di THC inferiore all'1% (ogni
sera una sigaretta, cfr. verbale d'interrogatorio
del 15 marzo 2017). Alla luce di queste circostanze, la Sezione della
circolazione ha ritenuto necessario che il ricorrente, prima del rilascio di
una nuova licenza di condurre in prova, si
sottoponesse a una perizia di medicina del traffico, onde verificare l'esistenza
o meno di un quadro di abuso di sostanze tale da diminuire la sua
idoneità alla guida (cfr. risposta al Governo). Ad analoga conclusione è pure
approdato il Consiglio di Stato.
5.4. Ora, è anzitutto bene ricordare che, per giurisprudenza, un consumo
giornaliero di canapa che si protrae nel tempo non può essere considerato
occasionale, ma regolare e duraturo e, come tale, basta di regola a fondare dei
dubbi sull'idoneità alla guida (cfr. STA 52.2015.467 del 2 settembre 2016
consid. 4 confermata dalla STF 1C_487/2016 citata; cfr. anche sentenza del Tribunale cantonale di Friburgo del 17 febbraio
2016 n. 603 2016 15). Ancorché la canapa rientri tra le "droghe leggere",
il suo uso in relazione al traffico stradale non va infatti sottovalutato (cfr.
anche Kai Knöpfli, Die heutige
Bedeutung und Praxis von Fahreignungsuntersuchungen, in: Strassenverkehrsrechts-Ta-gung 21.-22. Juni
2016, pag. 229 seg.), poiché comporta delle limitazioni sulla percezione, sulla
psicomotricità e sulle funzioni cognitive e affettive e, di conseguenza,
limita la capacità di condurre con sicurezza un veicolo (cfr. DTF 130 IV 32
consid. 5.2, 124 II 559 consid. 4a). In che
misura questi effetti siano ridotti dall'asserito uso di prodotti che
conterrebbero un quantitativo ridotto di THC non è questione che va
risolta in questa sede, ma approfondita nel contesto della perizia di medicina
del traffico. È infatti per principio in quella sede che vanno meglio chiarite
le reiterate abitudini di consumo di cannabis (contenente THC) del ricorrente (raccogliendo maggiori informazioni sui prodotti
consumati, quantitativi e grado di assiduità, nonché ulteriori analisi
di laboratorio). Tale uso non va inoltre considerato isolatamente, ma sempre
nell'anamnesi completa delle sostanze assunte dall'interessato (alcol,
medicamenti, droghe) e della coscienza del problema di scindere il consumo
dalla guida (cfr. Bruno Liniger,
Drogen, Medikamente und Fahreignung, in: Handbuch der verkehrsmedizinischen Begutachtung, Arbeitsgruppe
Verkehrsmedizin der Schweizerischen Gesellschaft für Rechtsmedizin, Berna 2005 pag. 37). Di regola, l'inidoneità va ammessa
allorquando un conducente non è più in grado di scindere l'uso della canapa dalla
guida di un veicolo a motore, o se vi è un rischio importante che si ponga al
volante sotto l'influsso di queste sostanze (che può risultare potenziato dal
concomitante uso di altre sostanze quali l'alcol, cfr. DTF 124 II 559 consid.
4b). A maggior ragione s'impongono in concreto tali deduzioni, ove si consideri
che l'insorgente non solo è stato perseguito
penalmente in passato per il consumo di marijuana ma - soprattutto - che la sua
breve carriera di nuovo conducente è come visto già stata offuscata da
una grave infrazione di guida sotto l'influsso di sostanze psicoattive
(cannabis). Perlomeno in quell'occasione
egli ha quindi dimostrato di non saper scindere l'uso di tali sostanze dalla
guida. Poco conta invece che il medesimo comportamento non gli possa essere
rimproverato per l'episodio occorsogli il 24 febbraio 2017 (per il quale resta invero l'appunto che, in tal
caso, un'inattitudine non avrebbe peraltro potuto essere stabilita mediante un
esame del sangue, visto che egli ha abbandonato il luogo del sinistro
rendendosi irreperibile). Giova poi rammentare che, nella circolazione
stradale, anche il consumo di prodotti con succedanei del tabacco contenenti
CBD e una quantità di THC inferiore all'1% può comportare il superamento
del valore di THC nel sangue consentito (1.5 microgrammi di THC per litro di
sangue; art. 34 OOCCS-USTRA) e rendere la persona inabile alla guida. Per tale
ragione - unitamente alla difficoltà di determinare il momento a partire dal
quale tale limite è superato - le autorità federali ritengono che le persone
che si immettono nella circolazione stradale dovrebbero astenersi dal
consumarli (cfr. direttiva dell'Ufficio federale della sanità pubblica, dell'Ufficio
federale della sicurezza alimentare e dell'Istituto svizzero dei prodotti
terapeutici Swissmedic "Prodotti contenenti CBD Cannabidiol - Panoramica e
Aiuto all'esecuzione", seconda versione aggiornata al 30 novembre 2018,
pag. 12). È comunque bene ricordare che, secondo il Tribunale federale, per le
sostanze di cui all'art. 2 cpv. 2 dell'ordinanza sulle norme della circolazione
stradale del 13 novembre 1962 (ONC; RS
741.11) - fra cui il THC - i limiti quantitativi fissati dall'art. 34 OOCCS-USTRA
servono in primo luogo quale valore indicativo per il reato penale di guida in stato d'inattitudine (art. 91 cpv. 2 LCStr), mentre ai fini della verifica dell'idoneità
alla guida assumono solo un'importanza limitata (cfr. al riguardo: STF
1C_111/2015 del 21 maggio 2015 consid. 4.3, 1C_365/2013 dell'8 gennaio 2014
consid. 4.3, 1B_180/2012 del 24 maggio 2012 consid. 3.2).
5.5. Valutate tutte le circostanze del caso, il Tribunale ritiene quindi
che la condizione imposta dalla Sezione della circolazione e tutelata dal
Consiglio di Stato debba essere confermata. Essa si avvera mezzo appropriato e
non particolarmente incisivo per raccogliere dati utili nel contesto di un
processo inteso a determinare se sussistono le condizioni legali per il
rilascio della nuova licenza di condurre dell'insorgente, nel preminente
interesse della sicurezza della circolazione. Il provvedimento rispetta pienamente
il principio di proporzionalità e non incide in modo intollerabile né sulla dignità umana, né sulla libertà personale
dell'interessato, che egli invoca in modo del tutto generico. Da questo profilo, non porta ad altra conclusione neppure il
fatto che il rapporto peritale comporterà dei costi per il ricorrente (cfr. anche
art. 54 cpv. 1 del regolamento della legge cantonale di applicazione alla
legislazione federale sulla circolazione stradale del 2 marzo 1999; RLALCStr;
RL 760.110). Si tratta infatti di un'inevitabile conseguenza per ogni
conducente cui spetta dimostrare la propria idoneità alla guida, dissipando i
dubbi suscitati al riguardo (cfr. STF 1C_378/2012 del 7 febbraio 2013 consid.
2.2; Hardy Landolt, in: Manfred Dähler/René Schaffhauser, Handbuch
Strassenverkehrsrecht, Basilea 2018, §6 n.
174 e rimandi; Mizel, op.
cit., pag. 718 seg.; Philippe
Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via
Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, n. 23 ad art. 15d).
6. 6.1. Sulla base di tutte le
considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto.
6.2. La richiesta di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio va
respinta, ritenuto che l'impugnativa appariva sin dall'inizio sprovvista della
possibilità di essere accolta (art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza
giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; LAG; RL 178.300).
6.3. Dato l'esito, la tassa di giustizia, ridotta per tener conto della sua
precaria situazione economica, è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza
(art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.
3. La tassa di giustizia di fr. 700.- è posta a carico del ricorrente.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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5. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera