Incarto n.
52.2018.378

 

Lugano

14 gennaio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

 

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

 

 

statuendo sul ricorso del 20 agosto 2018 di

 

 

 

 RI 1  

patrocinato da:   PA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 13 giugno 2018 (n. 2802) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 9 maggio 2017 con cui la Sezione della circolazione gli ha annullato la licenza di condurre in prova;

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

A.   RI 1, nato l'8 novembre 1994, è titolare di una licenza di condurre in prova dal febbraio 2014. Elettricista di professione, il 10 novembre 2014 gli è stata revocata la licenza per un periodo di tre mesi, per guida in stato d'inattitudine sotto l'influsso di sostanze psicoattive (cannabis). Tale provvedimento è stato in seguito modificato, commisurando la durata della revoca in 4 mesi, per tener conto di un'ulteriore infrazione per grave eccesso di velocità, che il ricorrente aveva commesso in precedenza (cfr. decisione globale del 10 marzo 2015). La misura - ridotta a 3 mesi grazie alla partecipazione ad un corso di educazione stradale - è stata scontata dal 2 settembre al 1° dicembre 2014.

 

 

B.   a. Il 24 febbraio 2017, verso le ore 1.03, RI 1, mentre circolava a Chiasso alla guida del veicolo __________, all'altezza della rotatoria di __________, nell'affrontare una curva per lui piegante a destra, in direzione di via __________, è andato a collidere frontalmente contro un palo della luce. Ha in seguito abbandonato il luogo del sinistro, senza osservare i doveri impostigli dalla legge in caso d'incidente e sottraendosi agli accertamenti per la determinazione dell'inattitudine alla guida che, date le circostanze, la polizia avrebbe ordinato.

b. Interrogato nei giorni successivi dalla Polizia cantonale, RI 1 ha ammesso l'urto, negando però di aver guidato sotto l'influsso di alcol o stupefacenti (cfr. verbale interrogatorio del 4 marzo 2015). In quel contesto è stato sottoposto a un'analisi delle urine, risultata positiva al THC-COOH (metabolita inattivo del THC). Nuovamente sentito dalla Polizia, l'interessato ha dichiarato di fare un uso quotidiano di cannabis, e meglio di un prodotto surrogato del tabacco contenente cannabidiolo (CBD) che avrebbe un tenore ridotto di THC inferiore all'1% (cfr. verbale d'interrogatorio del 15 marzo 2015).

c. Preso atto del rapporto di polizia relativo all'accaduto, la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, ha avviato nei confronti dell'interessato un procedimento amministrativo, raccogliendo le sue osservazioni. Il 9 maggio 2017, la stessa autorità ha risolto di annullargli con effetto immediato la licenza di condurre in prova, stabilendo che una nuova licenza per allievo conducente potrà essere rilasciata al più presto dal 24 febbraio 2018, solo sulla base di una perizia di psicologia del traffico e di un rapporto peritale steso dal Centro del traffico attestanti la sua idoneità alla guida. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 15a cpv. 4, 16c cpv. 1 lett. a e d, 16c cpv. 2 lett. a della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).



C.   a. Avverso quest'ultimo provvedimento, RI 1 ha presentato un ricorso dinnanzi al Consiglio di Stato.

b. Nel frattempo, con decreto del 27 aprile 2017, il competente Procuratore pubblico - per i suddetti fatti occorsi il 24 febbraio 2017 - ha ritenuto l'insorgente colpevole di guida in stato d'inattitudine, infrazione alle norme della circolazione, elusione di provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida e inosservanza dei doveri in caso d'incidente. Lo ha inoltre ritenuto colpevole di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812.121), per aver consumato almeno 150 g di marijuana tra il 31 ottobre 2015 e il 15 marzo 2017. Il magistrato ha quindi proposto una condanna alla pena pecuniaria di 80 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni), oltre al pagamento di una multa di fr. 300.- (e alla revoca della sospensione condizionale di una precedente pena).

c. Esperito il dibattimento, con sentenza del 24 maggio 2018 il giudice della Pretura Penale ha prosciolto RI 1 dalle imputazioni di guida in stato d'inattitudine, infrazione alle norme della circolazione e contravvenzione alla LStup, dichiarandolo invece colpevole d'inosservanza dei doveri in caso d'incidente (art. 92 cpv. 1 e 51 LCStr) e di elusione di provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida (art. 91a cpv. 1 LCStr), condannandolo alla pena pecuniaria di 20 aliquote da fr. 110.- ciascuna (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni), nonché alla multa di fr. 400.- (senza revoca della sospensione condizionale di una precedente pena). Tale pronuncia è cresciuta in giudicato incontestata.


D.   Ignaro di quest'ultimo giudizio, il 13 giugno 2018 il Governo ha respinto l'impugnativa interposta dall'insorgente contro la predetta risoluzione della Sezione della circolazione (consid. Ca).
Prescindendo dall'esito del procedimento penale e fondandosi sulle risultanze dell'inchiesta di polizia, l'Esecutivo cantonale - pur nutrendo dubbi sulla capacità di guida del ricorrente al momento dei fatti occorsi il 24 febbraio 2017 - ha in sostanza considerato che all'interessato fosse sicuramente imputabile quantomeno l'infrazione grave prevista dall'art. 16c cpv. 1 lett. d LCStr: abbandonando il luogo dell'incidente, egli si sarebbe infatti chiaramente sottratto ai controlli (prova del sangue, analisi dell'alito o altri esami) che, nelle circostanze concrete (ora dell'accaduto, attività svolte, periodo carnevalesco, ecc.), la Polizia avrebbe ordinato. Visto il suo precedente, il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto che fossero dati gli estremi per annullare la licenza di condurre in prova secondo l'art. 15a cpv. 4 LCStr. Ha poi parimenti confermato le condizioni poste per la riammissione alla guida, ritenendo giustificata sia la presentazione di una perizia di psicologia del traffico (in base all'art. 15a cpv. 5 LCStr), sia l'obbligo di sottoporsi a un esame di medicina del traffico (a fronte del sospetto di una sua inidoneità alla guida, per il dichiarato consumo di canapa "light"; art. 15d cpv. 1 LCStr).


E.   Avverso quest'ultimo giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato, assieme alla decisione della Sezione della circolazione, che chiede di riformare con un ammonimento.
Dopo aver rimproverato al Governo di aver reso il suo giudizio senza attendere la sentenza penale, l'insorgente rileva in sostanza che l'infrazione commessa - nelle circostanze accertate dal Pretore penale - potrebbe tutt'al più giustificare un ammonimento, avuto riguardo anche alla sua situazione professionale.
Inammissibile sarebbe in ogni caso la condizione che gli impone di esibire una perizia di medicina del traffico: venuta meno l'imputazione penale per consumo di marijuana, a mente del ricorrente non potrebbe sussistere alcun dubbio sulla sua idoneità alla guida. La canapa "light" che assume non avrebbe effetti psicotropi; l'analisi delle urine, aggiunge, non basterebbe per imputargli una guida in stato d'inattitudine (applicando i valori di cui all'art. 34 dell'ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale del 22 maggio 2008; OOCCS-USTRA; RS 741.013.1). L'obbligo di sottoporsi a un siffatto esame medico sarebbe sproporzionato e oneroso, lesivo della dignità umana, della vita privata e della libertà personale.

 

 

F.    All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
La Sezione della circolazione è invece rimasta silente.


Considerato,                  in diritto

 

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). L'incarto prodotto dall'istanza inferiore e i documenti esibiti dal ricorrente, integrati dalla più volte citata sentenza del giudice della Pretura penale del 24 maggio 2018, bastano per statuire sull'impugnativa. L'incarto pretorile genericamente richiamato dall'insorgente non appare idoneo a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente giudizio.

 

 

2.    2.1. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dalla decisione penale solo se può fondare la sua decisione su accertamenti di fatto sconosciuti al giudice penale o che non sono stati presi in considerazione da quest'ultimo, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'accusato non può infatti attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già nel quadro della procedura penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio penale (cfr. STF 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid. 2.1, 1C_67/2010 del 5 ottobre 2010 consid. 3.1-3.2, in: RtiD I-2011 n. 41).
Di regola, l'autorità amministrativa può invece valutare autonomamente la fattispecie dal punto di vista giuridico, a meno che le valutazioni giuridiche del magistrato penale dipendano fortemente dall'apprezzamento di circostanze di cui egli ha una miglior conoscenza dell'autorità amministrativa, in particolare per aver esperito un pubblico dibattimento nell'ambito del quale ha sentito le parti o interrogato testimoni (cfr. DTF 136 II 447 consid. 3.1 e rimandi, 124 II 103 consid. 1c/bb; STF 1C_98/2017 del 2 luglio 2017 consid. 2.5, 1C_345/2012 del 17 gennaio 2013 consid. 2.2, 1C_43/2008 del 23 settembre 2008 consid. 4.2; cfr. anche STA 52.2017.513 del 12 dicembre 2017 consid. 2, 52.2009.440 dell'8 febbraio 2010 consid. 2.1).

2.2. In concreto, come visto in narrativa, il 24 febbraio 2017, RI 1, mentre circolava a Chiasso, nell'affrontare una curva per lui piegante a destra, è andato a collidere frontalmente contro un palo della luce, abbandonando in seguito il luogo del sinistro. A fronte di questi eventi e sulla base delle risultanze dell'inchiesta, il Procuratore pubblico ha emanato nei confronti del ricorrente il decreto d'accusa del 27 aprile 2017, ch'egli ha impugnato davanti al giudice della Pretura penale. Quest'ultimo, indetto un pubblico dibattimento e sentito l'insorgente, lo ha prosciolto dalle imputazioni di guida in stato d'inattitudine, infrazione alle norme della circolazione e contravvenzione alla LStup. Lo ha per contro dichiarato colpevole d'inosservanza dei doveri in caso d'incidente (art. 92 cpv. 1 con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr) - per aver abbandonato il luogo dell'incidente, senza osservare i doveri impostigli dalla legge (senza avvisare il danneggiato, né la polizia) - e di elusione di provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida (art. 91a cpv. 1 LCStr) - per essersi intenzionalmente sottratto alla prova del sangue o a un esame sanitario completivo per la determinazione dell'alcolemia, allontanandosi dal luogo dell'incidente, rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto conto delle circostanze (dinamica dei fatti, ora dell'incidente, ecc.), che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova dell'alito o del sangue -, condannandolo come detto a una pena pecuniaria e a una multa (cfr. sentenza del Pretore penale del 24 maggio 2018; cfr. supra, consid. Cc).
Ora, alla luce della giurisprudenza esposta, non vi è a questo punto ragione di scostarsi da questi fatti, né dall'apprezzamento degli stessi da parte delle autorità penali (cfr. infra, consid. 3.3), che hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata in giudicato. Neppure il ricorrente, a ben vedere, lo pretende. Poco conta invece che il Governo si sia pronunciato senza attendere l'esito di quel procedimento (cfr. per i casi in cui è possibile: DTF 121 II 214 consid. 3a, 119 Ib 158 consid. 2c/bb; STA 52.2018.233 del 5 luglio 2018 consid. 3.1 e rimandi). Qui basta rilevare come la precedente istanza non abbia comunque reso un giudizio che si pone in contrasto con quello penale. Non ha in particolare considerato determinante alcuna delle imputazioni per le quali l'insorgente è stato prosciolto (cfr. in particolare giudizio impugnato, consid. 4.3).


3.    3.1. La LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave chiunque intenzionalmente si oppone o si sottrae alla prova del sangue, all'analisi dell'alito o ad un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, che è stato ordinato o lo sarà verosimilmente, o a un esame sanitario completivo oppure elude lo scopo di tali provvedimenti (art. 16c cpv. 1 lett. d LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno 12 mesi se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave o due volte a causa di infrazioni medio gravi (cfr. art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr).


3.2. Per la licenza di condurre in prova fa stato il regime previsto dall'art. 15a LCStr, introdotto con la revisione entrata in vigore il 1° dicembre 2005. Secondo l'art. 15a cpv. 1 LCStr, la licenza di condurre acquisita la prima volta per motoveicoli o autoveicoli è rilasciata in prova. Il periodo di prova è di tre anni ed è prorogato di un anno se il titolare commette un'infrazione da cui consegue la revoca della licenza (cpv. 3). La licenza di condurre in prova scade con la seconda infrazione che comporta la revoca della licenza (cpv. 4). Una nuova licenza di condurre può essere rilasciata al più presto dopo un anno dall'infrazione e soltanto sulla base di una perizia di psicologia del traffico che accerti l'idoneità alla guida (cpv. 5).
Il permesso di condurre in prova impone ai nuovi conducenti di dimostrare le loro attitudini pratiche in materia di guida per un periodo di tre anni, prima che venga loro rilasciata la licenza di condurre definitiva. Nel corso di questo periodo, i nuovi conducenti devono dar prova di un comportamento irreprensibile nella circolazione. Il periodo di prova non è superato con successo (e la licenza di condurre in prova decade) se, durante il periodo di prova, è stata commessa una seconda infrazione comportante la revoca della licenza di condurre (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica della legge federale sulla circolazione stradale del 31 marzo 1999, FF 1999 3860; DTF 136 I 345 consid. 6.1; STF 1C_226/2012 del 28 agosto 2012 consid. 2.2 e rimandi). Come ha avuto modo di chiarire il Tribunale federale, per i nuovi conducenti l'annullamento del permesso in prova non dipende dalla gravità dell'infrazione. Determinante è piuttosto la presenza di una prima infrazione che abbia comportato una revoca (e la proroga del periodo di prova) e di una seconda infrazione che a sua volta la determini (cfr. DTF 136 II 447 consid. 5.3; STF 1C_226/2012 citata consid. 2.3).

3.3. In concreto, dalle tavole processuali risulta che nel corso del 2014 il ricorrente ha commesso un importante eccesso di velocità (superando di 31 km/h il limite di 100 km/h vigente su un'autostrada) e, il 2 settembre 2014, ha condotto un veicolo sotto l'influsso di sostanze stupefacenti (art. 16c cpv. 1 lett. c LCStr). Per tali infrazioni, con decisione globale del 10 marzo 2015, la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre in prova per 4 mesi (durata poi ridotta a 3 mesi grazie alla partecipazione ad un corso di educazione stradale) e il periodo di prova è stato prorogato di un anno (cfr. consid. A).
Come descritto poc'anzi (consid. 2.2), il 24 febbraio 2017 RI 1 è invece incappato in un incidente stradale, abbandonando il luogo del sinistro senza osservare i doveri impostigli dalla legge ed eludendo i provvedimenti che la polizia, date le circostanze, avrebbe ordinato per accertare una sua eventuale inattitudine alla guida. Già solo con quest'ultimo comportamento, non vi è chi non veda come egli abbia commesso una nuova grave infrazione ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. d LCStr. Il Tribunale non ha del resto alcuna ragione per scostarsi dalle valutazioni giuridiche del Pretore penale, che su questo punto ha ritenuto data l'esistenza del corrispondente reato previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr (cfr. anche Cédric Mizel, Droit et pratique illustré du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 502 e 690, nota n. 3371).
In simili evenienze, come rettamente concluso dal Governo, la Sezione della circolazione non poteva pertanto che annullargli la licenza di condurre in prova in ossequio all'art. 15a cpv. 4 LCStr (cfr. anche art. 35a OAC). Per giurisprudenza bastano infatti due infrazioni comportanti la revoca commesse durante il periodo di prova per adottare una siffatta misura (cfr. supra, consid. 3.2), indipendentemente dalla sussistenza di eventuali circostanze favorevoli ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 LCStr. Ininfluente è pertanto anche l'asserita necessità professionale di condurre dell'insorgente. Cadono quindi nel vuoto tutte le relative censure del ricorrente, al pari della sua pretesa di tramutare il provvedimento in un semplice ammonimento.


4.    Posto che in questa sede l'insorgente non contesta - a giusta ragione - la clausola con cui gli è stata richiesta la presentazione di una perizia di psicologia del traffico (espressamente prevista dall'art. 15a cpv. 5 LCStr), resta da verificare la legittimità della condizione con cui la Sezione della circolazione gli ha imposto di sottoporsi a un esame di medicina del traffico, al fine del rilascio di una nuova licenza per allievo conducente.

 

 

                                   5.   5.1. In base all'art. 14 cpv. 1 LCStr i conducenti di veicoli a motore devono essere idonei alla guida e capaci di condurre. L'idoneità alla guida presuppone, tra l'altro, che il conducente sia libero da ogni forma di dipendenza che pregiudichi la guida sicura di veicoli a motore (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. c LCStr). Se il conducente soffre di una tale forma di dipendenza, la licenza deve essere revocata (art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr). II Tribunale federale reputa affetto da tossicodipendenza l'individuo che presenta più di qualsiasi altra persona il rischio di mettersi al volante di un veicolo in uno stato - durevole o temporaneo - pericoloso per la circolazione. Nell'interesse della sicurezza del traffico stradale deve essere assimilato alla tossicodipendenza anche il consumo regolare di stupefacenti, qualora, per quantità e frequenza, esso sia suscettibile di diminuire l'attitudine alla guida dell'interessato. L'inidoneità può essere ammessa in particolare allorquando l'interessato non è più in grado di scindere l'uso della droga dalla guida di un veicolo a motore, o se vi è un rischio importante che si ponga al volante sotto l'influsso di queste sostanze (cfr. DTF 129 II 82 consid. 4.1, 127 II 122 consid. 3c, 124 II 559 consid. 3d). Secondo la giurisprudenza, un regolare, ma controllato e moderato consumo di canapa non porta in sé alla conclusione di inidoneità alla guida. A questo riguardo, sono pure determinanti le abitudini di consumo del conducente, i suoi precedenti, il suo comportamento nell'ambito della circolazione stradale e la sua personalità (DTF 128 II 335 consid. 4a; STF 1C_487/2016 del 7 aprile 2017 consid. 2.1, 1C_111/2015 del 21 maggio 2015 consid. 4.4, 1C_446/2012 del 26 aprile 2013 consid. 3.1).

5.2. Secondo l'art. 15d cpv. 1 LCStr, se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, quest'ultima è sottoposta a un esame di verifica. La norma elenca, in modo non esaustivo, una serie di esempi in cui l'idoneità alla guida può suscitare dubbi (cfr. lett. a-e). Rientra in tali casi segnatamente
la guida sotto l'influsso di stupefacenti o la presenza a bordo di stupefacenti, che compromettono seriamente la capacità di condurre o che comportano un elevato rischio di dipendenza (lett. b). Secondo la giurisprudenza, qualora vi siano sospetti di una dipendenza dall'alcol o da stupefacenti, l'autorità competente deve ordinare un chiarimento medico, in particolare laddove esistano concreti elementi suscettibili di fare ritenere seriamente dubbia l'idoneità alla guida del conducente interessato (cfr. STF 1C_487/2016 citata consid. 2.2 e rimandi, 1C_339/2016 del 7 novembre 2016 consid. 3.1, 1C_248/2011 del 30 gennaio 2012 consid. 4, 1C_256/2011 del 22 settembre 2011 consid. 2.2). L'ordine di sottoporsi a un accertamento dal profilo della medicina del traffico non presuppone che il conducente abbia circolato sotto l'influsso di stupefacenti o che simili sostanze siano state rinvenute a bordo del veicolo. Ciò in particolare ove si consideri che, come visto, l'elenco dell'art. 15d cpv. 1 lett. a-e LCStr non è esaustivo (cfr. STF 1C_487/2016 citata consid. 2.2, 1C_111/2015 del 21 maggio 2015 consid. 4.6, 1C_446/2012 del 26 aprile 2013 consid. 3.2).

5.3. In concreto, dagli atti risulta che RI 1 - a fronte dell'analisi attestante la presenza nelle urine di THC-COOH (metabolita inattivo del THC; cfr. rapporto di analisi dell'Istituto Alpino di Chimica e Tossicologia del 6 marzo 2017) - davanti alla Polizia ha ammesso di fare un uso quotidiano di cannabis, e meglio di un prodotto surrogato del tabacco contenente cannabidiolo (CBD), che avrebbe un tenore ridotto di THC inferiore all'1% (ogni sera una sigaretta, cfr. verbale d'interrogatorio del 15 marzo 2017). Alla luce di queste circostanze, la Sezione della circolazione ha ritenuto necessario che il ricorrente, prima del rilascio di una nuova licenza di condurre in prova, si sottoponesse a una perizia di medicina del traffico, onde verificare l'esistenza o meno di un quadro di abuso di sostanze tale da diminuire la sua idoneità alla guida (cfr. risposta al Governo). Ad analoga conclusione è pure approdato il Consiglio di Stato.

5.4. Ora, è anzitutto bene ricordare che, per giurisprudenza, un consumo giornaliero di canapa che si protrae nel tempo non può essere considerato occasionale, ma regolare e duraturo e, come tale, basta di regola a fondare dei dubbi sull'idoneità alla guida (cfr. STA 52.2015.467 del 2 settembre 2016 consid. 4 confermata dalla STF 1C_487/2016 citata; cfr. anche sentenza del Tribunale cantonale di Friburgo del 17 febbraio 2016 n. 603 2016 15). Ancorché la canapa rientri tra le "droghe leggere", il suo uso in relazione al traffico stradale non va infatti sottovalutato (cfr. anche Kai Knöpfli, Die heutige Bedeutung und Praxis von Fahreignungsuntersuchungen, in: Strassenverkehrsrechts-Ta-gung 21.-22. Juni 2016, pag. 229 seg.), poiché comporta delle limitazioni sulla percezione, sulla psicomotricità e sulle funzioni cognitive e affettive e, di conseguenza, limita la capacità di condurre con sicurezza un veicolo (cfr. DTF 130 IV 32 consid. 5.2, 124 II 559 consid. 4a). In che misura questi effetti siano ridotti dall'asserito uso di prodotti che conterrebbero un quantitativo ridotto di THC non è questione che va risolta in questa sede, ma approfondita nel contesto della perizia di medicina del traffico. È infatti per principio in quella sede che vanno meglio chiarite le reiterate abitudini di consumo di cannabis (contenente THC) del ricorrente (raccogliendo maggiori informazioni sui prodotti consumati, quantitativi e grado di assiduità, nonché ulteriori analisi di laboratorio). Tale uso non va inoltre considerato isolatamente, ma sempre nell'anamnesi completa delle sostanze assunte dall'interessato (alcol, medicamenti, droghe) e della coscienza del problema di scindere il consumo dalla guida (cfr. Bruno Liniger, Drogen, Medikamente und Fahreignung, in: Handbuch der verkehrsmedizinischen Begutachtung, Arbeitsgruppe Verkehrsmedizin der Schweizerischen Gesellschaft für Rechtsmedizin, Berna 2005 pag. 37). Di regola, l'inidoneità va ammessa allorquando un conducente non è più in grado di scindere l'uso della canapa dalla guida di un veicolo a motore, o se vi è un rischio importante che si ponga al volante sotto l'influsso di queste sostanze (che può risultare potenziato dal concomitante uso di altre sostanze quali l'alcol, cfr. DTF 124 II 559 consid. 4b). A maggior ragione s'impongono in concreto tali deduzioni, ove si consideri che l'insorgente non solo è stato perseguito penalmente in passato per il consumo di marijuana ma - soprattutto - che la sua breve carriera di nuovo conducente è come visto già stata offuscata da una grave infrazione di guida sotto l'influsso di sostanze psicoattive (cannabis). Perlomeno in quell'occasione egli ha quindi dimostrato di non saper scindere l'uso di tali sostanze dalla guida. Poco conta invece che il medesimo comportamento non gli possa essere rimproverato per l'episodio occorsogli il 24 febbraio 2017 (per il quale resta invero l'appunto che, in tal caso, un'inattitudine non avrebbe peraltro potuto essere stabilita mediante un esame del sangue, visto che egli ha abbandonato il luogo del sinistro rendendosi irreperibile). Giova poi rammentare che, nella circolazione stradale, anche il consumo di prodotti con succedanei del tabacco contenenti CBD e una quantità di THC inferiore all'1% può comportare il superamento del valore di THC nel sangue consentito (1.5 microgrammi di THC per litro di sangue; art. 34 OOCCS-USTRA) e rendere la persona inabile alla guida. Per tale ragione - unitamente alla difficoltà di determinare il momento a partire dal quale tale limite è superato - le autorità federali ritengono che le persone che si immettono nella circolazione stradale dovrebbero astenersi dal consumarli (cfr. direttiva dell'Ufficio federale della sanità pubblica, dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e dell'Istituto svizzero dei prodotti terapeutici Swissmedic "Prodotti contenenti CBD Cannabidiol - Panoramica e Aiuto all'esecuzione", seconda versione aggiornata al 30 novembre 2018, pag. 12). È comunque bene ricordare che, secondo il Tribunale federale, per le sostanze di cui all'art. 2 cpv. 2 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962 (ONC; RS 741.11) - fra cui il THC - i limiti quantitativi fissati dall'art. 34 OOCCS-USTRA servono in primo luogo quale valore indicativo per il reato penale di guida in stato d'inattitudine (art. 91 cpv. 2 LCStr), mentre ai fini della verifica dell'idoneità alla guida assumono solo un'importanza limitata (cfr. al riguardo: STF 1C_111/2015 del 21 maggio 2015 consid. 4.3, 1C_365/2013 dell'8 gennaio 2014 consid. 4.3, 1B_180/2012 del 24 maggio 2012 consid. 3.2).

5.5. Valutate tutte le circostanze del caso, il Tribunale ritiene
quindi che la condizione imposta dalla Sezione della circolazione e tutelata dal Consiglio di Stato debba essere confermata. Essa si avvera mezzo appropriato e non particolarmente incisivo per raccogliere dati utili nel contesto di un processo inteso a determinare se sussistono le condizioni legali per il rilascio della nuova licenza di condurre dell'insorgente, nel preminente interesse della sicurezza della circolazione. Il provvedimento rispetta pienamente il principio di proporzionalità e non incide in modo intollerabile né sulla dignità umana, né sulla libertà personale dell'interessato, che egli invoca in modo del tutto generico. Da questo profilo, non porta ad altra conclusione neppure il fatto che il rapporto peritale comporterà dei costi per il ricorrente (cfr. anche art. 54 cpv. 1 del regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale del 2 marzo 1999; RLALCStr; RL 760.110). Si tratta infatti di un'inevitabile conseguenza per ogni conducente cui spetta dimostrare la propria idoneità alla guida, dissipando i dubbi suscitati al riguardo (cfr. STF 1C_378/2012 del 7 febbraio 2013 consid. 2.2; Hardy Landolt, in: Manfred Dähler/René Schaffhauser, Handbuch Strassenverkehrsrecht, Basilea 2018, §6 n. 174 e rimandi; Mizel, op. cit., pag. 718 seg.; Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, n. 23 ad art. 15d).



                                   6.   6.1. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto.

6.2. La richiesta di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio va respinta, ritenuto che l'impugnativa appariva sin dall'inizio sprovvista della possibilità di essere accolta (art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; LAG; RL 178.300).

6.3. Dato l'esito, la tassa di giustizia, ridotta per tener conto della sua precaria situazione economica, è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

1.   Il ricorso è respinto.

 

 

2.   La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.

 

 

3.   La tassa di giustizia di fr. 700.- è posta a carico del ricorrente.

 

 

4.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

5.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     La vicecancelliera