|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
|
||
|
Il Tribunale cantonale amministrativo |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina |
|
vicecancelliere: |
Paola Passucci |
statuendo sul ricorso del 6 settembre 2018 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione del 23 luglio 2018 (n. 3508) con cui il Consiglio di Stato non ha ammesso l'insorgente a frequentare la Scuola per agenti di custodia in formazione presso le Strutture carcerarie, __________, per il periodo 1° agosto - 31 dicembre 2018; |
ritenuto, in fatto
A. Il 5
dicembre 2017 il Dipartimento delle istituzioni ha indetto un pubblico concorso
per l'assunzione di agenti di custodia in formazione incaricati/e presso le
Strutture carcerarie a __________ (FU n. __________ pag. __________ segg.).
Oltre ai requisiti generali, l'avviso di concorso esigeva alcuni requisiti
fisici e psicologici:
- buono stato generale di salute, in particolare assenza di patologie che compromettono lo svolgimento regolare del lavoro di Agente di custodia a turni;
- buona resistenza fisica e allo stress e idoneità psichica al ruolo;
- statura minima: 165 cm uomini / 155 cm donne;
- nessuna dipendenza incompatibile con la funzione di Agente di custodia; in particolare il/la candidato/a può essere sottoposto ad adeguati esami per verificare l'abuso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti e psicotrope;
- acuità visiva minima non corretta di 0.2 bilaterale e acuità visiva minima corretta di 0.8 per un occhio e 0.2-0.6 per l'altro occhio. Nessuna diminuzione del campo visivo, né strabismo, né diplopia. Assenza di anomalie rilevanti nella percezione dei colori (è ammessa una lieve protanomalia; lieve deuteranomalia; lieve tritanomalia);
- nessuna anomalia dell'udito.
Il bando segnalava che i candidati sarebbero stati sottoposti a delle prove
attitudinali e psicologiche selettive volte a valutare l'idoneità a svolgere la
funzione di agente di custodia (test fisici, prove di cultura generale e
civica, matematica/logica, competenze informatiche, italiano, test psicologici
e colloquio individuale) e che prima di confermare l'assunzione il/la
candidato/a verrà sottoposto ad un esame medico.
B. a. Al concorso ha preso parte, tra
gli altri, RI 1.
Valutate le candidature pervenute per il tramite di un'apposita Commissione
esaminatrice ed esperite con successo le prove di selezione, con risoluzione
del 25 aprile 2018 il Consiglio di Stato ha assunto sotto forma di incarico 14
agenti di custodia in formazione presso le Strutture carcerarie per il periodo
1° agosto - 31 dicembre 2018, compreso RI 1. L'assunzione è tuttavia stata
subordinata alla verifica dello stato di salute da parte dell'Ufficio del
medico personale e all'esito della visita medica specialistica prevista con il
medico fiduciario. Il 26 aprile 2018 l'Area della gestione amministrativa
della Sezione delle risorse umane (SRU) del Dipartimento delle finanze e
dell'economia ha perciò invitato RI 1 a prendere contatto con sollecitudine con
il medico fiduciario dell'Amministrazione cantonale, dott. med. __________ S____________________
(cfr. e-mail del 26 aprile 2018). L'atto ufficiale di assunzione trasmesso dal
Governo all'interessato il 2 maggio 2018, conteneva le medesime indicazioni.
b. La visita medica specialistica è stata effettuata il 16 maggio 2018. Al
termine della stessa, il dott. med. __________ ha stabilito che dal profilo
internistico/ortopedico il signor RI 1 è abile alla professione di Agente di
custodia (cfr. certificato medico del 18 luglio 2018).
c. Nel frattempo, considerata la risposta affermativa alla domanda 1 (È
affetto/a o è stato/a affetto negli ultimi 10 anni da uno o più disturbi della
salute come da elenco sottostante oppure soffre delle conseguenze di un
infortunio, di una malattia o di un vizio congenito?) contenuta nel questionario
sullo stato di salute per l'assunzione alle dipendenze dello Stato compilato
da RI 1, il medico del personale (dott. med. __________ B__________) si è
rivolto a quest'ultimo sollecitando la trasmissione di un certificato medico
particolareggiato che indicasse (vedi richieste del 12 e 24 aprile 2018):
- la diagnosi esatta della/e patologia/e di cui
soffre o di cui ha sofferto;
- il decorso della/e patologia/e;
- l'attuale terapia in corso;
- eventuali periodi di inabilità lavorativa negli ultimi anni e la loro
durata;
- le eventuali limitazioni della funzionalità fisica e/o psichica persistenti
ed eventuali
limitazioni lavorative da osservare;
- l'attuale capacità lavorativa nella funzione sopraindicata;
- la prognosi lavorativa a medio-lungo termine.
La richiesta è stata evasa l'8 maggio 2018 dal medico curante di RI 1, dott.
med. __________ R__________o, che ha proceduto ad informare la dott. med. B__________
sullo stato di salute del suo paziente, con uno scritto del seguente tenore:
(…) Ho curato il signor RI 1 per una grave
cervico-brachialgia su importanti disturbi degenerativi con discopatie multiple
ed ernia discale C3-C4 sottoposte a misure fisioterapiche di tipo conservativo
anche tramite degenza presso la Clinica Hildebrand nel 2012. Negli ultimi anni
egli è divenuto asintomatico, ha beneficiato di misure AI nell'ambito di una
reintegrazione professionale potendo seguire l'apprendistato di impiegato di
vendita. Al controllo del 7.5.2018 (non lo vedevo da oltre un anno) si è dichiarato
completamente asintomatico anche durante gli sforzi che esegue sul lavoro. Nel
passato ha sofferto anche di emicrania con aura, è in trattamento dermatologico
regolare per una psoriasi. Negli ultimi due anni ho certificato una incapacità
lavorativa
nel 2016 per poche settimane e nel 2017 per due settimane a causa di una
lombalgia completamente regredita.
Raccolta la documentazione
medica dell'interessato presso l'Ufficio assicurazione invalidità, il 22 giugno
2018 la dott. med. B__________ ha formulato il proprio preavviso che così
recita:
Il signor RI 1 soffre di problemi di natura
cronica che hanno necessitato una riqualifica professionale da costruttore di
impianti di ventilazione a venditore con AFC.
Egli presenta le seguenti limitazioni della funzionalità:
- deve evitare attività pesanti, in cui debba alzare dei pesi
ripetutamente
sopra i 15 kg o debba mantenere per lunghi periodi delle posizioni
stati-
che in posizione seduta e in posizione in piedi, e avere la possibilità
di
cambiare posizione;
- non dovrebbe svolgere attività con braccia sopra la testa, con
continuata
inclinazione del capo ed evitare ripetute rotazioni e flessioni
laterali del
capo.
Il candidato è pertanto idoneo per la funzione di agente di custodia con riserva
e cioè a condizione che tutte le mansioni lavorative assegnate possano
garantire il rispetto delle limitazioni sopra indicate. Non si possono
escludere eventuali periodi di esacerbazione dei noti problemi di salute che
potrebbero portare a periodi di inabilità lavorativa intercorrenti.
C. Preso atto del rapporto del medico
del personale del 22 giugno 2018, il 12 luglio seguente la Commissione
esaminatrice ha preavvisato negativamente la frequenza di RI 1 alla Scuola per
agenti di custodia. Ha in sostanza ritenuto che non fosse possibile garantire
il rispetto delle limitazioni della funzionalità evidenziate a livello medico,
né durante il periodo di formazione, né durante le mansioni che sarebbero state
successivamente assegnate.
D. Il 23 luglio 2018 il Consiglio di Stato, richiamati i rapporti del medico del personale e della Commissione esaminatrice, ha risolto di non assumere RI 1 quale agente di custodia in formazione.
E. a. Con impugnativa dell'8
settembre 2018 RI 1 è insorto contro la risoluzione governativa dinanzi al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e la conseguente
ammissione alla Scuola per agenti di custodia in formazione data la sua
idoneità per la posizione a concorso.
Il ricorrente censura innanzi tutto un accertamento inesatto e incompleto dei
fatti giuridicamente rilevanti, rimproverando al Consiglio di Stato di essersi fondato acriticamente sul
solo preavviso della Commissione esaminatrice che ha espresso in due righe
la non idoneità del signor RI 1, con riferimento a sua volta al rapporto medico
della Dr.ssa med. __________ B__________ del 22 giugno 2018, senza prendere
in debita considerazione i certificati del suo medico curante e del dott. med.
S__________, i quali attestano che negli ultimi anni egli è divenuto
asintomatico anche durante gli sforzi lavorativi e che è abile alla funzione di
agente di custodia. A differenza di questi ultimi, che hanno riferito della sua
situazione di salute effettiva ed attuale, il medico del personale non lo ha
neppure mai visitato ed ha basato il proprio referto unicamente su una valutazione
(perizia SAM) oramai passata ed incompleta. Secondo l'insorgente il Governo
avrebbe inoltre ecceduto negativamente nel suo potere di apprezzamento,
sentendosi vincolato maggiormente al parere della dott. med. B__________.
Nonostante ci fossero pareri discordanti, il Consiglio di Stato ha rinunciato
ad esperire ulteriori accertamenti medici, lasciando importanti dubbi e
contraddizioni all'interno del dossier. Il ricorrente invoca infine una
violazione del principio della proporzionalità. La misura adottata sarebbe
infatti ingiustificata e fortemente pregiudizievole.
b. Il 17 settembre 2018 RI 1 ha postulato la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
F. All'accoglimento del gravame si è
opposto il Governo, che ha ribadito la correttezza della decisione impugnata in
riferimento alla procedura di assunzione degli agenti di custodia in formazione.
Ha spiegato che l'insorgente è stato informato a più riprese del fatto che l'incarico
conferitogli con risoluzione del 25 aprile 2018 era subordinato alla verifica
dello stato di salute da parte dell'Ufficio del medico del personale e
all'esito di una visita medica specialistica con il medico fiduciario. Riguardo
ai risultati degli accertamenti effettuati, il Consiglio di Stato ha sostenuto
di averli apprezzati correttamente. Ha annotato che sia il dott. med. S__________
che la dott. med. B__________ hanno stabilito l'idoneità del candidato e
rilevato che quest'ultima - grazie alla documentazione dell'Ufficio AI in suo
possesso - ha (però) attestato in aggiunta la presenza di importanti limiti
funzionali dello stesso visti i problemi di natura cronica dei quali soffre e,
di conseguenza, espresso delle riserve riguardo al regolare esercizio della
professione, indicando come non si potessero per di più escludere degli
eventuali periodi d'inabilità lavorativa intercorrenti. Il medico curante, dott.
med. R__________, non si è invece pronunciato in merito all'attuale capacità
lavorativa nella funzione di agente di custodia, alle eventuali limitazioni
della funzionalità, ma soprattutto alla prognosi lavorativa a medio-lungo
termine. Rettamente il Governo ha quindi escluso l'insorgente dalla Scuola per
agenti di custodia in quanto ha ritenuto che i suoi limiti funzionali fossero
d'ostacolo alla sua idoneità. La misura intrapresa non è eccessiva e si
giustifica per il fatto che il ricorrente non adempie alla disposizione del
bando di concorso per la quale l'agente di custodia deve godere di un buono
stato generale di salute. Gli impedimenti riscontrati non gli consentono lo
svolgimento regolare del lavoro a turni.
G. In sede di replica il ricorrente
ha affinato le proprie tesi, sottolineando che i problemi di salute che lo
hanno colpito nel 2012 si sono risolti. Ha prodotto un ulteriore certificato
medico del dott. med. R__________ del 20 novembre 2018, che attesta che egli è
abile in misura completa alla professione di agente di custodia, sia dal
profilo internistico sia dal profilo ortopedico, che non vi sono indizi per una
invalidità in questo campo a medio-lungo termine e che in generale presenta una
buona prognosi dal profilo lavorativo. Il dott. med. R__________ si è inoltre
espresso sulle limitazioni funzionali come richiesto, sottolineando che le
stesse interessano solo attività costanti e ripetitive. L'insorgente ha
sottolineato di essere attualmente sano e di non presentare (più) i limiti
funzionali inerenti la cervico-brachialgia descritti nel 2012 e a torto
riportati nella valutazione della dott. med. B__________,
su cui si è basata la Commissione esaminatrice per esprimere il proprio
preavviso negativo.
H. Con la duplica il Governo ha ribadito la propria posizione, riaffermando che il referto del medico del personale su cui essa si fonda, è l'unico che tiene conto di tutti gli elementi pertinenti sullo stato di salute del signor RI 1 e che non vi sono agli atti altri documenti che rispecchiano in modo fedele, completo e dettagliato la situazione medica del ricorrente.
I.
a. Mediante "osservazioni spontanee" dell'8 gennaio 2019
l'insorgente ha obiettato la censura riguardante il rapporto della dott. med. B__________,
annotando che quello redatto il 28 novembre 2018 dal proprio medico curante è
più attuale ed affidabile e deve quindi godere di maggiore credibilità.
b. Il Consiglio di Stato si è limitato dal canto suo a contestare tali
affermazioni, ribadendo quanto sostenuto nei suoi precedenti allegati scritti.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 66 cpv. 1 della
legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo
1995 (LORD; RL 173.100). In quanto concorrente deluso, l'insorgente è di principio
legittimato ad impugnare la decisione con cui il Consiglio di Stato, in esito a
pubblico concorso, non l'ha assunto alla funzione alla quale ambiva (art. 65
cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm;
RL 165.100; messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione
totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,
pag. 58). Il ricorso è tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm).
1.2. La domanda di annullamento della decisione è improponibile. Lo esclude
l'art. 89 cpv. 1 LPAmm, che in caso di (mancata) assunzione o (mancata) nomina
illegittima, impone al Tribunale cantonale amministrativo di limitarsi ad
accertarlo nella sentenza (cfr. messaggio n. 6645 citato, pagg. 58-59). Entro
questi limiti, il ricorso è ricevibile in ordine.
1.3. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm). Per le ragioni che verranno meglio esposte in appresso,
non occorre ordinare una perizia medica come postulato dal ricorrente.
2. 2.1. I
dipendenti cantonali sono di regola assunti, mediante nomina (a tempo
indeterminato; art. 7 LORD) o incarico (a tempo determinato; art. 15 LORD), in
esito a pubblico concorso (art. 12 cpv. 1 LORD e 15 cpv. 2 LORD che prevede che
l'incarico è conferito secondo i presupposti e la procedura previsti per la
nomina). Per quanto riguarda la procedura di assunzione, l'art. 8 cpv. 1 LORD
dispone che la nomina è subordinata ai titoli di studio e ai requisiti di età,
di idoneità e di preparazione contemplati nella descrizione della funzione
individuale e pubblicati nel bando di concorso. Essa può essere subordinata
all'esito di una visita preventiva da parte di un medico di fiducia
dell'autorità di nomina che attesti l'idoneità psicofisica del candidato allo
svolgimento della funzione per la quale concorre (art. 8 cpv. 4 LORD).
2.2. Nella valutazione dell'idoneità dei concorrenti ad essere assunti
per occupare un posto messo a concorso, l'autorità di nomina è anzitutto vincolata
ai requisiti fissati dalla legge. Essa deve inoltre attenersi alle esigenze
ulteriormente stabilite dalle prescrizioni di gara (RtiD I-2015 n. 3 consid.
2).
Nella misura in cui tale valutazione è rimessa all'apprezzamento, l'autorità è tenuta a esprimere un giudizio fondato su criteri oggettivi e pertinenti, scevro da considerazioni estranee e rispettoso dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riconducibili alla parità di trattamento e alla proporzionalità.
Il suo giudizio, nella
misura in cui si fonda su apprezzamento, è sindacabile da parte del Tribunale
cantonale amministrativo soltanto nei limiti fissati dall'art. 69 LPAmm. Censurabili sono unicamente le valutazioni
insostenibili, poiché integrano gli estremi della violazione del diritto sotto
il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm).
In assenza di una disposizione esplicita che glielo conferisca, il controllo
dell'adeguatezza gli è precluso (art. 69 cpv. 2 LPAmm). Il Tribunale deve quindi
evitare di sostituire il suo apprezzamento a quello esercitato dall'autorità di
nomina (cfr. messaggio n.
6645 citato, pag. 59; Marco Borghi/Guido
Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61).
3. Attraverso la
risoluzione governativa n. 4741 del 25 ottobre 2017 (Regolamento), il Consiglio
di Stato ha stabilito la procedura di selezione, assunzione e formazione degli
agenti di custodia e degli operatori di centrale per le Strutture carcerarie
del Cantone Ticino. L'art. 2 cpv. 1 del Regolamento prevede che il Consiglio di
Stato è competente per la definizione del numero delle assunzioni, l'incarico
degli agenti di custodia e degli operatori di centrale in formazione e la loro
nomina. Il Dipartimento delle istituzioni, soggiunge il cpv. 2, designa la
Commissione esaminatrice e propone al Consiglio di Stato l'incarico degli
agenti di custodia e degli operatori di centrale in formazione. La Commissione
esaminatrice elabora i rapporti destinati al Dipartimento delle istituzioni con
i risultati delle varie fasi di selezione. L'art. 3 del Regolamento enumera i
requisiti minimi che i candidati agenti di custodia o operatori di centrale in
formazione devono presentare per essere ammessi alla procedura di selezione
(AFC, cittadinanza svizzera, età 24-45 anni, nessuna procedura esecutiva in
corso non giustificata e assenza di ACB, condotta irreprensibile). La
Commissione esaminatrice sottopone i candidati che li soddisfano ad una serie
di prove di selezione (test fisici, prove di cultura generale e civica,
matematica/logica, italiano, competenze informatiche, test piscologici e
colloquio individuale) atte a verificare l'idoneità al ruolo di agente di
custodia e/o operatore di centrale (art. 4 cpv. 1 del Regolamento). Ognuna di
queste prove è selettiva e al termine delle stesse i candidati sono sottoposti
a un esame medico (cpv. 2). L'assunzione - dispone infine l'art. 5 del
Regolamento - avviene nella forma dell'incarico quale agente di custodia in
formazione o operatore di centrale in formazione, ai sensi dell'art.
15 LORD.
4. 4.1. Il bando di
concorso richiedeva un buono stato generale di salute, in particolare
assenza di patologie che compromettono lo svolgimento regolare del lavoro di
Agente di custodia a turni, nell'intento di valutare l'idoneità del
candidato da un profilo medico. Tale requisito, al pari degli altri
fissati nell'avviso di concorso, doveva, all'evidenza, essere soddisfatto già
al momento dell'inoltro della candidatura. Lo prevedeva lo stesso avviso di
concorso, con tanto di evidenziatura in grassetto. Trattasi quindi di un
presupposto necessario per partecipare alla selezione e che avrebbe dovuto
essere verificato, tramite un esame medico, prima di confermare
l'assunzione (cfr. bando di concorso e art. 4 del Regolamento; vedi anche art.
8 cpv. 4 LORD cui rinvia l'art. 15 cpv. 2 LORD).
Nel caso concreto, la Commissione d'esame ha ammesso il ricorrente alla
procedura di selezione. L'ha quindi sottoposto alle prove attitudinali e
psicologiche selettive, che ha superato con successo. Il ricorrente è stato
quindi sottoposto all'esame medico preannunciatogli e previsto dall'art. 4 cpv.
1 del Regolamento.
4.2. Dalla valutazione medica del dott. med. S__________ emerge in maniera
chiara che il ricorrente è stato ritenuto abile alla professione di agente di
custodia dal punto di vista internistico/ortopedico (cfr. certificato medico
del 18 luglio 2018). Anche la dott. med. B__________, nel suo referto del 22
giugno 2018, ha stabilito che egli è idoneo alla posizione posta a concorso; a
differenza del medico fiduciario, essa ha tuttavia constatato, in aggiunta,
l'esistenza di importanti limiti funzionali (deve evitare attività pesanti,
in cui debba alzare dei pesi ripetutamente sopra i 15 kg o debba mantenere per
lunghi periodi delle posizioni statiche in posizione seduta e in posizione in
piedi, e avere la possibilità di cambiare posizione; non dovrebbe
svolgere attività con braccia sopra la testa, con continuata inclinazione del
capo ed evitare ripetute rotazioni e flessioni laterali del capo). Queste
restrizioni derivano soprattutto dai problemi di salute di natura cronica che
hanno necessitato una presa a carico da parte dell'AI dal gennaio 2011 al 21
marzo 2018 per misure nel contesto di una riqualifica professionale (da
costruttore di impianti di ventilazione a venditore con AFC) e che gli
consentono il regolare esercizio della professione unicamente con riserva. A
mente del medico del personale, non sono infatti da escludere eventuali
periodi di esacerbazione dei noti problemi di salute che potrebbero portare a
periodi di inabilità lavorativa intercorrenti. Il quadro clinico descritto l'8
maggio 2018 dal medico curante dell'insorgente, dott. med. R__________, mostra
una ricorrenza di problematiche di salute che, in passato, hanno ostacolato la sua
capacità lavorativa e che corroborano le conclusioni della dott. med. B__________
Nel suo certificato, il dott. med. R__________ ha infatti confermato di aver
curato l'insorgente per una grave cervico-brachialgia su importanti disturbi
degenerativi con discopatie multiple ed ernia discale, che hanno reso
necessario il suo ricovero presso la clinica Hildebrand nel 2012 come pure
l'adozione di misure AI nell'ambito di una riqualifica professionale quale
impiegato di vendita. Ha segnalato che una lombalgia (ora completamente
regredita) ha costretto l'insorgente ad un'incapacità lavorativa nel 2016 per
poche settimane e nel 2017 per due settimane, che nel passato egli ha sofferto
anche di emicrania con aura e che attualmente è in trattamento dermatologico
regolare per una psoriasi. In buona sostanza, il dott. med. R__________ ha
fornito un resoconto dello storico medico del ricorrente, chiarificandone il
trascorso di cure. Come rettamente sostenuto dalla dott. med. B__________ nella
sua nota di accertamento medico, egli non si è tuttavia espresso né sull'attuale
capacità lavorativa nella funzione di agente di custodia né sulle limitazioni
della funzionalità persistenti ed eventuali limitazioni lavorative da
osservare, e neppure sulla prognosi lavorativa a medio-lungo termine, come gli
era stato richiesto. Dal fatto che il dott. med. R__________ abbia confermato
che negli ultimi anni egli è divenuto asintomatico, questo anche
durante gli sforzi lavorativi non è certo lecito dedurre che le
limitazioni funzionali non sono più le stesse del 2011/2012, come pretende
a torto il ricorrente. Ora, anche
questo Tribunale è dell'avviso che il referto del medico del personale - che a
differenza degli altri professionisti ha espresso il proprio parere sulla base
di un attento esame anche dell'incarto AI (contenente un'esauriente perizia
pluridisciplinare e la descrizione del complesso iter di riqualifica eseguita
nel corso di sette anni) - sia il più completo e quello che rispecchia
correttamente lo stato di salute dell'insorgente. Poco importa che il medico
del personale l'abbia redatto senza neppure visitarlo. Nemmeno può essere
seguita la tesi dell'insorgente secondo cui l'accertamento medico della dott.
med. B__________ verterebbe su di una situazione ormai passata ed incompleta
ritenuto che i problemi di salute ivi rilevati interesserebbero solo il
passato. È invece vero il contrario, poiché proprio attraverso il certificato
medico del 20 novembre 2018 (prodotto in replica dal ricorrente), anche il suo
medico curante ha confermato l'esistenza delle limitazioni già evidenziate dalla
dott. med. B__________ (deve evitare attività pesanti ad esempio alzare pesi
ripetutamente superiori ai 15 kg, deve poter cambiare regolarmente la posizione
da seduta a eretta. Inoltre non deve svolgere attività con le braccia sopra la
testa in maniera ripetitiva e non deve rimanere con la posizione di
reclinazione e rotazione/flessione della testa), confermando con ciò che le
problematiche di natura cronica di cui soffriva in passato sono ancora di
attualità. In simili circostanze, non si può sostenere che la risoluzione governativa impugnata, fondata su un
parere internistico/ortopedico (dott. med. S__________) e su un referto basato
anche sugli atti della procedura di invalidità (dott. med. B__________), procederebbe
da un accertamento incompleto della
fattispecie. Questa conclusione si giustifica a maggior ragione alla
luce dell'ultimo certificato del dott. med. R__________ dove si conferma, da un
lato, le conclusioni del medico fiduciario circa l'abilità dell'insorgente alla
professione di agente di custodia dal punto di vista (meramente) internistico e
ortopedico, e dall'altro lato, la persistenza degli impedimenti funzionali
conseguenti alla grave cervico-brachialgia che erano stati accertati (nella
perizia SAM del 2012), evidenziati dal medico del personale per la funzione di
agente di custodia.
Nella decisione impugnata, che ha fatto proprio il preavviso negativo espresso
dalla Commissione esaminatrice non è dunque ravvisabile alcun eccesso nel potere
di apprezzamento, né vi sono indizi che lascino supporre che l'autorità di
nomina si sia lasciata guidare da elementi privi di pertinenza. Viste le
problematiche mediche del ricorrente e le limitazioni alle quali è sottoposto,
e considerata alla fin fine l'assenza di uno dei requisiti di assunzione, per
quanto opinabile possa apparire agli occhi dell'insorgente, non si vede in cosa
possa consistere la violazione del principio della proporzionalità. Se in più
si considera il ruolo delicato che gli agenti di custodia sono chiamati a
svolgere all'interno del carcere, anche in un'ottica di sicurezza per sé
stessi, per i colleghi, per i detenuti, oltre che per i terzi in generale, la
decisione di non assumerlo non può che essere confermata. Non porta a diversa conclusione
il fatto che egli sia attualmente attivo quale montatore di impianti di
ventilazione e che non sia (finora) mai stato assente.
5. 5.1. In esito
alle considerazioni che precedono il ricorso si rivela pertanto infondato e deve
essere respinto nella misura della sua ricevibilità.
5.2. La domanda di assistenza
giudiziaria e di gratuito patrocinio deve anch'essa essere respinta, già per il
fatto che il gravame appariva sin dall'inizio sprovvisto della possibilità di
esito favorevole (art. 3 cpv. 3 della legge
sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; Lag;
RL 178.300).
5.3. La tassa di giustizia e le spese sono a carico del ricorrente in quanto
soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Nella misura
in cui è ricevibile il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.
3. La tassa di giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico del ricorrente.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
|
5. Intimazione a: |
. |
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera