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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello |
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vicecancelliere: |
Mariano Morgani |
statuendo sul ricorso del 10 settembre 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 27 giugno 2018 (n. 3089) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione del 13 novembre 2017 con la quale il Municipio di Canobbio le ha ordinato di demolire la piscina esterna al PART. 1 di quel Comune; |
ritenuto, in fatto
A. a. Il 29 maggio T_________, allora comproprietario insieme a U_________ della PART. 1, attribuito alla zona residenziale estensiva (R2) e all'epoca comprendente anche la porzione di terreno successivamente (1° ottobre 2013) andata a formare la PART. 2, ha chiesto al Municipio il permesso di costruire due abitazioni unifamiliari contigue. Il progetto prevedeva di ubicare il blocco comprendente le due abitazioni a 10.00 m dal limite del bosco e di mantenere l'orografia nella parte sud alla quota originaria dei muri attuali di sostegno, previo un leggero livellamento dell'andamento naturale del terreno (cfr. relazione tecnica).
b. Raccolto l'avviso favorevole (n. 84752 del 12 luglio 2013) dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, il 29 luglio 2013 il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia richiesta.
c. Il successivo 2 ottobre 2013, T_________ ha presentato una domanda di variante, chiedendo una deroga alla distanza dal bosco, atteso che il blocco abitativo si sarebbe situato a 9.16 m (lato est) rispettivamente a 9.24 m (lato ovest) dal limite del bosco.
d. Raccolto l'avviso
favorevole (n. 86347 del 12 novembre 2013) dei Servizi generali del
Dipartimento del territorio e, segnatamente della Sezione forestale, in data 18
novembre 2013 l'Esecutivo comunale ha rilasciato il permesso postulato,
concedendo una deroga alla distanza dal bosco prescritta dall'art. 10 cpv. 8
delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR).
e. In occasione di due
controlli di cantiere effettuati il 15 settembre e il 6 ottobre 2016,
l'Autorità comunale ha costatato, tra le altre cose, che davanti all'abitazione
ubicata al PART. 1 si stava procedendo alla costruzione di una piscina, non
contemplata dai piani approvati.
Il 7 novembre 2016 il Municipio ha pertanto ordinato a T_________ d'inoltrare
una domanda di costruzione in sanatoria, disponendo al contempo la sospensione
cautelare dei lavori.
Il provvedimento è stato trasmesso anche a U_________, dal 1° ottobre 2013
proprietaria unica del PART. 1, la quale, il 17/21 novembre 2016, ha inoltrato
la domanda di costruzione a posteriori per il manufatto (5.85 x 3.15 m),
ubicato sul lato sud dell'immobile, a ca. 7.00 m dal limite dell'area
forestale.
f. La domanda, pubblicata dal 2 al 16 dicembre 2016, non ha suscitato opposizioni da parte di privati.
Con avviso cantonale del 16 gennaio 2017 (n. 99683), i Servizi generali del Dipartimento del territorio l'hanno invece preavvisata negativamente, ritenendo che, trovandosi a 7.00 m di distanza dal limite boschivo accertato, la piscina si ponesse in contrasto con l'art. 6 cpv. 1 della legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo; RL 921.100).
Preso atto della vincolante opposizione dipartimentale, il 30 gennaio 2017 il Municipio ha negato la licenza in sanatoria.
g. Lo stesso giorno, RI 1 è divenuta proprietaria del PART. 1.
B. a. Adito da
U_________, con giudizio del 6 settembre 2017 (n. 3953) il Consiglio di Stato
ne ha respinto il gravame, confermando il diniego del permesso a posteriori.
Rilevato come in base all'art. 6 cpv. 1 LCFo e all'art. 10 cpv. 8 NAPR la
distanza minima dal bosco fosse di principio pari a 10.00 m, il Governo ha
esaminato se l'opera potesse essere autorizzata ad altro titolo. Condividendo
le valutazioni espresse in sede di risposta dalla Sezione forestale, ha
anzitutto negato che la piscina potesse essere considerata una costruzione
accessoria. Con un volume di 36 m3 e una superficie di 18 m2 sarebbe
dannosa per le radici degli alberi e per il suolo in generale, segnatamente a
causa di possibili infiltrazioni di acqua clorata. Nessuna delle opere
menzionate all'Allegato 1 del regolamento della legge cantonale sulle foreste
del 22 ottobre 2002 (RLCFo; RL 921.110) le sarebbe paragonabile, essendo una
costruzione di un certo ingombro, permanente e soprattutto definitiva. Ha
pertanto reputato che l'art. 13b RLCFo, riferito alle distanze minime inferiori
per costruzioni minori o accessorie, non potesse trovare applicazione. Di
seguito, l'Esecutivo cantonale ha escluso che la piscina potesse beneficiare di
una deroga giusta l'art. 6 cpv. 1 seconda frase LCFo, non sussistendo alcuna
situazione eccezionale. Da ultimo, ha respinto le obiezioni sollevate
dall'interessata dal profilo della parità di trattamento nell'illegalità.
b. La decisione è cresciuta in giudicato
incontestata.
C. a. Il 19 ottobre 2017,
costatato che i lavori di costruzione della piscina erano stati ultimati in
spregio all'ordine di sospensione lavori del 7 novembre 2016, l'Esecutivo
comunale ha vietato a RI1, e a chiunque ne benefici, l'utilizzo della piscina e
ha ordinato di procedere alla sua immediata vuotatura.
b. Il successivo 13
novembre l'Autorità comunale ha inoltre ordinato alla nuova proprietaria di
demolire il manufatto, ripristinando la destinazione a giardino/prato. Il Municipio
ha considerato che la misura fosse sorretta dal prevalente interesse pubblico
al ripristino della legalità e fosse ossequiosa del principio di
proporzionalità. Ha aggiunto che, se fosse stato rispettato l'ordine di
sospensione lavori, la demolizione sarebbe risultata meno gravosa anche dal
profilo finanziario.
D. Con giudizio del 27
giugno 2018 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato da RI 1
contro quest'ultima risoluzione municipale.
Preliminarmente, il Governo ha considerato che il Municipio avrebbe dovuto
concedere alla destinataria la possibilità di esprimersi prima di emanare
l'ordine. La conseguente lesione del suo diritto di essere sentita sarebbe
stata in ogni caso sanata col gravame. Ha poi respinto la censura riferita alla
carente motivazione della risoluzione municipale, atteso che - grazie alle
spiegazioni addotte dall'autorità in sede di risposta, alla documentazione agli
atti e a quella in suo possesso - l'interessata era stata in grado di
aggravarsi contro di essa con piena cognizione di causa. Nel merito, ha
reputato che a RI 1 fosse imputabile la malafede dei precedenti proprietari, i
quali, nonostante fosse stato emesso dal Municipio un ordine di sospensione
dei lavori (…) e dopo essersi visti negare la licenza edilizia in
sanatoria, (…) hanno comunque portato a termine i lavori. In
risposta ai tentativi di minimizzare la violazione materiale accertata con
decisione passata in giudicato e l'interesse pubblico a sostegno del
ripristino, l'Esecutivo cantonale ha sostenuto che le dimensioni della piscina
fossero tutt'altro che trascurabili e che la sua natura di opera sotterranea
fosse irrilevante. Ha aggiunto che il motivo del diniego della licenza non
era unicamente incentrato su motivazioni ecologiche, bensì (…) anche su
questioni di sicurezza. Per questa ragione, ha reputato che la possibilità
d'impiegare soluzioni alternative al cloro per il trattamento dell'acqua fosse
ininfluente. Il Consiglio di Stato ha pure indicato di non avere dubbi
in merito alla correttezza del limite del bosco accertato dalla Sezione
forestale nel 2004. Il Governo ha quindi analizzato il rispetto del principio
di proporzionalità, ritenendo che la demolizione fosse atta a ristabilire la
conformità col diritto e fosse sorretta dall'interesse pubblico prevalente al
ripristino della legalità e alla tutela del bosco.
E. Contro il predetto
giudizio governativo, RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato insieme all'ordine di ripristino
del 13 novembre 2017. In via subordinata, postula che il Municipio irroghi una
sanzione pecuniaria al posto della demolizione, rispettivamente che emani una
nuova decisione dopo completamento dell'istruttoria.
La ricorrente lamenta preliminarmente la violazione dei suoi diritti difensivi.
Censura nuovamente l'inadeguatezza della motivazione della risoluzione
municipale. Rimprovera al Consiglio di Stato di non aver esperito un
sopralluogo. Prosegue sostenendo che la decisione governativa sarebbe silente
su alcuni aspetti importanti, segnatamente sui costi della demolizione e sulle
contestazioni circa i pregiudizi per il bosco. Nel merito, l'insorgente
ribadisce che le misure di ripristino andavano imposte ai precedenti
proprietari del fondo, quali perturbatori per comportamento. Rimprovera al
Governo di non aver tenuto in debita considerazione la natura di costruzione
sotterranea della piscina. L'autorità di ricorso non avrebbe neppure dimostrato
l'esistenza di un particolare pregiudizio per il bosco o di problemi di
sicurezza per gli utenti della piscina. La ricorrente ripropone di seguito i
propri dubbi in merito all'attualità dell'accertamento del limite dell'area
forestale. Concludendo in favore dell'interesse pubblico al rispristino della
legalità e alla tutela del bosco, aggiunge, le istanze inferiori non avrebbero
tenuto in debita considerazione gli oneri a suo carico, la sua buona fede e
l'assenza di rischi per l'area forestale. Ritiene perciò perfezionata una
lesione del principio di proporzionalità; i vantaggi conseguiti con la
demolizione non compenserebbero difatti i costi del ripristino.
F. a.
All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare
particolari osservazioni.
A identica conclusione perviene il Municipio, con argomentazioni che saranno riprese,
nella misura del necessario, in seguito.
L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) conferma le precedenti comparse
scritte.
b. In replica e duplica le parti si riconfermano essenzialmente nelle
rispettive tesi e domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 cpv. 1 e
45 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è
la legittimazione attiva della ricorrente, particolarmente toccata dal giudizio
impugnato (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1
LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto delle
contestazioni emerge con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali, in
particolar modo dai piani di progetto e dal materiale fotografico agli atti
nonché dalle immagini visibili su Google Map (cfr. a quest'ultimo
riguardo, STF 1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5). Per i motivi
di cui si dirà nei considerandi seguenti, non occorre procedere ad
approfondimenti istruttori riguardanti i pregiudizi per il bosco e per la
sicurezza delle persone, il limite dell'area boschiva ecc. Non è neppure
necessario acquisire la documentazione inerente le precedenti procedure
edilizie che hanno interessato il PART. 1, peraltro almeno in parte già
contenuta nell'incarto del Governo (EDI.2018.9). Ciò detto, nemmeno il
sopralluogo sollecitato dalla ricorrente appare suscettibile di apportare al
Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per l'esito della
controversia. Per gli stessi motivi la valutazione anticipata negativa operata
dall'Esecutivo cantonale circa la rilevanza di quest'ultimo mezzo di prova va
esente da critiche.
2. Diritto di
essere sentiti
2.1. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per
iscritto. Scopo dell'obbligo di motivazione, componente essenziale del diritto
di essere sentito disposto all'art. 34 LPAmm e ancorato all'art. 29 cpv. 2
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
(Cost.; RS 101), è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni che
stanno alla base della decisione impugnata e se del caso di deferirla con piena
cognizione di causa a una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta
esercitare un suo controllo effettivo (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 26 n. 2c). Una
motivazione può essere ritenuta sufficiente - e adempiere pertanto al citato
scopo - quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno
spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro. L'autorità non è
inoltre tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli
argomenti che le vengono sottoposti. Può infatti limitarsi ad affrontare le
sole allegazioni rilevanti, in quanto atte a influire sulla decisione, e
passare invece sotto silenzio, ad esempio, quelle che manifestamente non
reggono o che appaiono ininfluenti (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5.1, 136 I 229
consid. 5.2, 130 II 530 consid. 4.3; STF 1C_615/2012 del 12 aprile 2013 consid.
2.2; Borghi/Corti, op. cit., ad
art. 26 n. 2a).
2.2. La ricorrente ripropone le critiche in merito alla pretesa inadeguatezza
della motivazione della risoluzione municipale, che l'avrebbe costretta a
ricorrere senza conoscere gli elementi oggetto delle valutazioni dell'autorità
comunale e senza sapere in che misura questi abbiano concorso alla decisione.
Il Municipio non vi avrebbe posto rimedio nemmeno con le successive prese di
posizione. Pur richiamando la tutela del bosco e l'interesse al ristabilimento
della legalità, non avrebbe infatti indagato gli interessi privati
dell'astretta. Tutto ciò avrebbe reso oltremodo difficile un riesame da parte
delle autorità di ricorso. La tesi non può essere seguita.
Con la risoluzione del 13 novembre 2017 la prima istanza ha richiamato il fatto
che la piscina fosse stata ultimata in difetto di un valido titolo
autorizzativo, in spregio all'ordine di sospensione lavori del 7 novembre 2016
e dopo che il 6 settembre 2017 il Governo aveva confermato il diniego della
licenza in sanatoria. Il Municipio ha poi ricordato che il principio della
legalità e quello di uguaglianza esigono che le costruzioni realizzate senza
autorizzazione, in contrasto con il diritto materiale, siano per principio
fatte rettificare o demolire e che ammettere il contrario
significherebbe premiare l'inosservanza della legge, favorire la sua violazione
e far sorgere l'impressione che l'autorità non sia in grado o non voglia
esigerne il rispetto. Ha quindi ritenuto giustificata la demolizione in
quanto proporzionata e sorretta dal chiaro interesse pubblico al ripristino
della legalità. Ha evidenziato che se l'ordine di sospensione lavori fosse
stato rispettato la demolizione sarebbe risultata meno gravosa. Con la risposta
del 6 febbraio 2018 ha aggiunto che l'astretta non poteva invocare con successo
la propria buona fede e che a sorreggere l'ordine vi era pure la tutela del
bosco. Con la duplica del 12 aprile 2018 ha indicato che la proporzionalità
della demolizione non andava valutata unicamente in base agli oneri finanziari
per la proprietaria. Ora, nel complesso le motivazioni richiamate risultano
adeguate, posto che hanno consentito alla ricorrente di esercitare
compiutamente i suoi diritti difensivi, tutelando adeguatamente i suoi interessi.
Essa ha infatti inoltrato al Governo un gravame articolato e circostanziato e
ha poi presentato un altrettanto circostanziato allegato di replica. Ha altresì
avuto l'opportunità di ribadire le eccezioni ritenute pertinenti davanti a
questa Corte. Non si riscontra quindi alcuna lesione del suo diritto di essere
sentita.
2.3. La ricorrente critica pure la motivazione della decisione governativa,
reputandola silente sugli ingenti costi della demolizione e sulle sue eccezioni
circa l'assenza di pericoli per il bosco. Il Governo si sarebbe limitato a
ritenere gli interessi privati dell'astretta insuscettibili di sovvertire le
conclusioni del Municipio. In realtà, dal giudizio querelato risulta che il
Consiglio di Stato ha ritenuto il ripristino della legalità e la tutela del
bosco preponderanti rispetto agli interessi finanziari legati ai costi della
demolizione, visto pure che l'opera era stata edificata in malafede. Quanto ai
pregiudizi per il bosco, ha richiamato la propria precedente decisione e i
molteplici scopi perseguiti dalle norme sulla distanza dall'area forestale, tra
i quali figura, oltre alla salvaguardia del suo valore ecologico, anche la
tutela di cose e persone dal rischio di caduta alberi. Ancorché a tratti
succinte, le motivazioni addotte appaiono sufficienti. Se queste ultime siano
pertinenti, è questione di merito che verrà esaminata in appresso.
3. 3.1. Secondo l'art. 43 cpv. 1 LE, il Municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti edilizi o i piani regolatori, tranne il caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico. Un'opera che lede in misura minima l'interesse pubblico, ma che pregiudica quello del vicino, deve tuttavia essere fatta demolire o rettificare quando questi abbia tempestivamente reclamato; resta riservato il principio di proporzionalità (art. 43 cpv. 2 LE).
L'art. 44 cpv. 1 LE stabilisce dal canto suo che, ove la misura del ripristino risulti impossibile o sproporzionata, il Municipio la sostituisce con una sanzione pecuniaria, il cui ammontare sia superiore di almeno un quarto al vantaggio di natura economica che può derivare al contravventore. Tale sanzione, prosegue la norma (cpv. 2), deve essere pronunciata dal Municipio, pena la decadenza, entro un anno dall'accertamento della violazione, e in tutti i casi entro dieci anni dal compimento dell'opera abusiva; la procedura di ricorso interrompe la decorrenza dei termini.
3.2. Il principio della legalità e quello dell'uguaglianza esigono che le costruzioni realizzate senza autorizzazione, in contrasto con il diritto materiale, siano per principio fatte rettificare o demolire. Ammettere il contrario significherebbe premiare l'inosservanza della legge, favorire la sua violazione e far sorgere l'impressione che l'autorità non sia in grado o non voglia esigerne il rispetto (cfr. Adelio Scolari, Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, n. 1277 ad art. 43 LE).
I provvedimenti di ripristino devono tuttavia essere sorretti da un adeguato interesse pubblico. Difformità oggettivamente irrilevanti da questo profilo non giustificano interventi di demolizione o di rettifica (cfr. STA 52.1996.68 del 4 giugno 1996 consid. 2.1 e riferimenti dottrinali ivi citati). L'esigenza di ripristinare l'ordinamento giuridico violato non va comunque valutata soltanto per rapporto all'interesse pubblico. Nella ponderazione dei contrapposti interessi vanno in effetti tenuti nella debita considerazione anche gli interessi dei vicini pregiudicati dall'opera abusiva. In tale ottica, l'art. 43 cpv. 2 LE sancisce appunto che opere che ledono in misura minima l'interesse pubblico, ma che pregiudicano quello del vicino, devono essere fatte demolire quando questi abbia tempestivamente reclamato (cfr., a quest'ultimo proposito, Scolari, op. cit., n. 1277 ad art. 43 LE). Anche in questi casi l'ordine di ripristino deve comunque rispettare il principio di proporzionalità. Violazioni di entità trascurabile dal profilo dell'interesse pubblico e che pregiudicano in misura insignificante gli interessi del vicino, non possono quindi dar luogo a misura di ripristino (STA 52.2006.36 del 26 luglio 2006 consid. 3.1, 52.1996.68 del 4 giugno 1996 consid. 2.2).
3.3. L'ordine di demolire o di rettificare un'opera edificata senza permesso e per la quale un'autorizzazione non può essere rilasciata non è di regola contrario al principio della proporzionalità.
La proporzionalità dell'ordine impartito va verificata
comparando, da un lato, gli oneri che il ripristino della situazione conforme
al diritto comporta per l'astretto e, dall'altro, i vantaggi che ne
deriverebbero per l'interesse pubblico e per quello dei vicini (cfr. fra le
tante: STA 52.2017.331 del 22 ottobre 2018 consid. 3.1). Anche il costruttore
in malafede può richiamarsi al principio della proporzionalità (cfr. STA
52.2002.214 del 7 febbraio 2006 consid. 5, STA 52.2004.109 del 10 settembre
2004 consid. 4). Chi pone l'autorità di fronte al fatto compiuto deve comunque
attendersi che essa si preoccupi maggiormente di ristabilire una situazione
conforme al diritto, piuttosto che degli inconvenienti, segnatamente economici,
che ne derivano per chi ha costruito (cfr. DTF 132 II 21 consid. 6.4; STF
1C.167/2007 del 7 dicembre 2007 consid. 6.1, 1P.336/2003 del 23 luglio 2003
consid. 2.1, 1A.103/2002 del 22 gennaio 2003 consid. 4.2).
3.4. L'adozione di un provvedimento di ripristino presuppone l'esistenza di una violazione materiale del diritto concretamente applicabile, ovvero di una difformità non sanabile mediante il rilascio di un permesso di costruzione a posteriori (cfr. Scolari, op. cit., n. 1287 ad art. 43 LE). L'accertamento dell'esistenza e dei limiti di una simile violazione va di regola effettuato nell'ambito di un procedimento di rilascio della licenza a posteriori, che il proprietario dell'opera è sollecitato a promuovere inoltrando una domanda di costruzione in sanatoria (cfr., sulle eccezioni a tale principio, fra tante, STA 52.2017.331 del 22 ottobre 2018 consid. 2.1).
Tale decisione di accertamento è di principio vincolante. L'autorità non è tenuta a riesaminare la legalità dell'opera nell'ambito della susseguente procedura di demolizione (cfr. Magdalena Ruoss Fierz, Massnahmen gegen illegales Bauen unter besonderer Berücksichtigung des zürcherischen Rechts, Zurigo 1999, pag. 111 e segg.; BVR 1994 pag. 431 consid. 2). Questa regola trova tuttavia un'eccezione quando siano fatte valere modifiche di fatto o di diritto rilevanti, suscettibili - con buona probabilità - di legalizzare l'opera mediante l'inoltro di un'istanza di riesame rispettivamente l'avvio di una nuova procedura volta al rilascio del permesso (cfr. STF 1A.178/1992 del 15 ottobre 1993 in ZBl 95/1994 pag. 81 segg. consid. 2f; Ruoss Fierz, op. cit., pag. 114; BVR 1994 pag. 431 segg. consid. 3; cfr. anche sul diritto al riesame delle decisioni: STA 52.2010.91 del 13 agosto 2010, consid. 2.3-2.6). Dal profilo del principio della proporzionalità, in questi casi si giustifica la sospensione della procedura di demolizione (cfr. STA 52.2011.147 del 31 maggio 2012 consid. 3.2).
4. 4.1. L'art. 17
cpv. 1 della legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo; RS 921.0)
stabilisce il principio per cui le costruzioni e gli impianti in vicinanza della
foresta sono ammissibili soltanto se non ne pregiudicano la conservazione, la
cura e l'utilizzazione. I Cantoni, soggiunge il cpv. 2, prescrivono per
costruzioni ed impianti un'adeguata distanza minima dalla foresta, in funzione
della situazione di quest'ultima e dell'altezza prevedibile dei suoi alberi.
Le disposizioni sulle distanze dal bosco perseguono scopi molteplici. Quali
norme di polizia edilizia mirano a proteggere le costruzioni e gli impianti dal
pericolo di caduta degli alberi, dagli incendi, dall'umidità e dall'ombra; come
norme di polizia forestale tendono invece a
preservare il bosco dalle immissioni dannose provocate dagli edifici,
segnatamente proteggendolo dal fuoco e salvaguardandone il valore ecologico
(cfr. FF 1988 III 162; STF 1C_98/2016 del 1° settembre 2016 consid. 2.2,
1C_415/2014 del 1° ottobre 2015 consid. 2.5, 1A.305/1996 del 10 agosto 2000
consid. 4b, pubbl. in: RDAT I-2001 n. 75).
4.2. Nel Canton Ticino la distanza dal bosco
è disciplinata dall'art. 6 LCFo, norma che nella sua versione attuale -
entrata in vigore il 1° gennaio 2016 (insieme agli art. 13 segg. RLCFo) -
dispone che le costruzioni di superficie, interrate e sotterranee devono
rispettare la distanza minima dal bosco di 10 m (cpv. 1, primo periodo). In
casi eccezionali e con il consenso dell'autorità cantonale (avviso vincolante),
soggiunge la disposizione (cpv. 1, seconda frase), il Municipio può concedere
deroghe sino a 6 m dal bosco. Il cpv. 2 dell'art. 6 LCFo disciplina invece il
caso delle distanze inferiori per le costruzioni minori o accessorie. Sono
definite costruzioni minori o accessorie quelle costruzioni, o parti di
costruzione, che di regola per ingombro e destinazione non arrecano pregiudizio
alla conservazione, alla cura e all'utilizzazione del bosco (art. 13b cpv. 1
RLCFo). Le costruzioni minori o accessorie possono sorgere fino a 6.00 m,
rispettivamente 2.00 m, dal limite del bosco (art. 13b cpv. 2 RLCFo) secondo
quanto indicato nell'Allegato del RLCFo, che fornisce un elenco non esaustivo
di suddette opere (cfr. Sarah Socchi, Il
bosco accorcia le distanze, in: RtiD I-2016 pag. 279 segg., 299 segg., n.
3.4.4).
5. 5.1. In
concreto, l'esistenza di una violazione materiale del diritto, consistente nel
mancato rispetto della distanza minima dal bosco sancita all'art. 6 LCFo, è
stata accertata con decisione governativa del 6 settembre 2017, passata in
giudicato incontestata, che ha applicato la nuova normativa in vigore dal 1°
gennaio 2016. Secondo detto giudizio, l'avversata piscina - situata a ca. 7.00
m dall'area forestale - non rientra tra le costruzioni minori o accessorie di
cui all'Allegato del RLCFo, né potrebbe ottenere una deroga ai sensi degli art.
6 cpv. 1 LCFo e 13a RLCFo. Visto che non vi sono state nel frattempo modifiche
di fatto o di diritto rilevanti, suscettibili - con buona probabilità - di
legalizzare l'opera (cfr., tra tante, STF 1C_215/2014 dell'11 dicembre 2014
consid. 3.2 e 3.4, 1C_911/2013 del 19 novembre 2014 consid. 2.2.3), la sua
illegalità non può essere rimessa in discussione in questa sede. Si tratta
dunque di vedere se a giusta ragione il Municipio ha ordinato alla ricorrente
di demolire la piscina.
5.2. Per principio gli obblighi
fondati sul diritto edilizio (baurechtliche Pflichten) sono imponibili
ad ogni proprietario del fondo interessato. Gravano dunque anche i successori
in diritto (cfr. STA 52.2007.138 del 4 agosto 2011 consid. 2.1, parz. pubbl.
in: Athos Mecca/Daniel Ponti, Legge edilizia annotata, Locarno 2016,
pag. 286; Scolari, op. cit., ad
art. 43 LE n. 1307). In caso di
alienazione del fondo, l'ordine di ripristino può pertanto essere impartito
anche al nuovo proprietario quale successore del venditore (cfr. STA
52.2010.168 del 27 settembre 2010 consid. 2.3, parz. pubbl. in: Mecca/Ponti, op. cit., pag. 286; Scolari, op. cit., ad art. 43 LE n. 1307).
La ricorrente sostiene che l'autorità avrebbe dovuto intimare il provvedimento
ai precedenti proprietari. Dal momento che hanno costruito il controverso
impianto sarebbero infatti perturbatori per comportamento, mentre lei sarebbe
solamente perturbatrice per situazione. La tesi non può essere seguita. Dato
che aveva nel frattempo acquistato il PART. 1 ed era quindi successore in
diritto dei precedenti proprietari, originariamente perturbatori per
comportamento e per situazione, la decisione del Municipio di rivolgersi a lei
per ottenere la demolizione del manufatto non risulta lesiva del diritto. Con
l'acquisto del sedime, è infatti in primis l'insorgente ad avere il
potere di disposizione sul fondo. È dunque a lei che compete l'eventuale
obbligo di ripristinare il fondo, impregiudicata la sua facoltà di rivalersi
sui precedenti proprietari per i connessi inconvenienti economici.
5.3. In concreto, la violazione materiale del diritto alla base del contestato provvedimento non è invero trascurabile, atteso che concerne la disattenzione della distanza minima (10.00 m) dal bosco. Dato che neppure lo stabile principale rispetta tale distanza (cfr. deroga concessa il 18 novembre 2013), l'opera all'esame, situata direttamente a ridosso di quest'ultimo, consolida e aggrava il contrasto con il diritto. Di per sé, il controverso provvedimento risulta quindi sorretto dall'evidente interesse pubblico al ristabilimento della legalità. Vero è che, nell'ambito della ponderazione degli interessi in gioco, occorre anche considerare che senz'altro particolarmente gravose ed incisive saranno le conseguenze derivanti alla ricorrente dall'ordine in contestazione. Anche qualora si volesse ritenere che la stima dei costi indicata (fr. 58'500.-; cfr. preventivo allegato alla replica del 12 marzo 2018) sia verosimilmente esorbitante, è certo che la rimozione della piscina e delle opere collegate implicherà, vista anche la vicinanza/connessione con l'edificio principale, un aggravio economico non indifferente. La piscina non è tuttavia stata realizzata per semplice inavvertenza, ma in evidente e incontestabile malafede, i relativi lavori essendo stati portati a termine in dispregio dell'ordine di sospenderli e del diniego della licenza in sanatoria, ciò che, peraltro, ha evidentemente contribuito ad aumentare i costi dell'eventuale ripristino. Di fronte ad un abuso tanto plateale, commesso per di più in malafede, il controverso provvedimento non appare per nulla sproporzionato. Qualsiasi intervento meno incisivo si tradurrebbe in un'implicita accettazione dell'abuso perpetrato. Il peso attribuito dal Municipio all'intesse pubblico riferito all'affermazione del principio di legalità, ovvero al ripristino di una situazione conforme al diritto, non risulta quindi eccessivo. Va da sé che in queste circostanze, non essendo la demolizione né impossibile né sproporzionata, l'ordine di ripristino non può essere surrogato da una sanzione pecuniaria.
6. 6.1. Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.
6.2. La tassa di
giustizia segue la soccombenza della ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Quest'ultima rifonderà al Comune, assistito da un legale e privo di un ufficio
giuridico, una congrua indennità per ripetibili (art. 49 cpv. 1 e 2 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata, resta a carico della ricorrente. L'insorgente rifonderà al Comune un identico importo (fr. 1'800.-) a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il vicecancelliere