Incarto n.
52.2018.420

 

Lugano

19 settembre 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

 

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

 

 

statuendo sull'istanza dell'11 settembre 2018 di

 

 

 

 RI 1  RI 2  

 

 

chiedente

 

 

 

la rettifica del dispositivo delle decisioni del 17 agosto 2018 (n. 52.2017.276 e 52.2017.277) del Tribunale cantonale amministrativo;

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

che con decisione del 17 agosto 2018 (n. 52.2017.276) il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il ricorso interposto da RI 1 e RI 2 contro la decisione del 3 maggio 2017 del Consiglio di Stato in materia di denegata giustizia avverso l'operato del Municipio di CO 1;

che per questa procedura il Tribunale ha posto a carico dei ricorrenti una tassa di giustizia dell'importo di fr. 1'000.-;

che con decisione n. 52.2017.277 del medesimo giorno il Tribunale ha parzialmente accolto, nella misura della sua ricevibilità, il gravame con cui RI 1 e RI 2 hanno avversato la risoluzione del 10 maggio 2017 con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di RI 1 contro la decisione del Municipio di CO 1 che aveva emesso a suo carico una tassa di cancelleria;

che in questo caso la Corte ha annullato e riformato la decisione del Governo, e di conseguenza quella municipale, riducendo l'importo della tassa di cancelleria da fr. 450.- a fr. 130.-;

che il Tribunale, con la predetta decisione, ha ripartito la tassa di giustizia tra i ricorrenti e il Comune di CO 1, accollandola ai primi in ragione di fr. 300.- e al secondo di fr. 500.-;

che con istanza dell'11 settembre 2018 RI 1 e RI 2 hanno chiesto la rettifica delle due predette decisioni;

che per quanto attiene alla prima (52.2017.276), hanno contestato la pertinenza del consid. 5.3. e hanno chiesto di ridurre l'ammontare della tassa di giustizia, a loro dire eccessivo;

che in merito alla STA 52.2017.277 hanno innanzitutto segnalato che il ricorrente era solo RI 1, senza la di lui moglie;

che essi hanno inoltre osservato che non vi sarebbe sufficiente motivazione in merito all'importo della tassa (municipale) di cancelleria (fr. 130.-) stabilito dal Tribunale, che al dispositivo n. 1 viene indicato che la decisione 2121CI3 del Consiglio di Stato del 10 maggio è annullata con indicazione della riformazione di alcuni punti incoerenti al fatto stesso dell'annullamento, che le spese di giustizia avrebbero dovuto essere poste interamente a carico del Municipio di CO 1 e, infine, che in virtù del fatto che l'istanza è stata parzialmente accolta non risulta nessuna assegnazione diretta di risarcimento per il torto subito;

che l'atto non è stato intimato per osservazioni;

 

 

considerato,                   in diritto

                                         

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 62 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100);

che, secondo l'art. 62 cpv. 1 LPAmm, se il dispositivo di una decisione è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, l'autorità, su richiesta scritta di una delle parti, lo interpreta o lo rettifica;

che la possibilità offerta dalla norma mira a rimediare a una formulazione poco chiara, incompleta, equivoca o contraddittoria del dispositivo di una decisione; può inoltre riferirsi a delle contraddizioni esistenti tra i motivi della decisione e il dispositivo;

che domande che tendono a una modifica materiale della decisione o a un nuovo esame della causa non sono per contro ammissibili (cfr. STF 6G_3/2015 del 30 settembre 2015 consid. 4; Karin Reber Scherrer in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrengesetz, II ed. Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, ad art. 69 n. 1); 

che l'autorità può inoltre correggere in ogni momento gli errori di scrittura o di calcolo o altri errori di svista, che non hanno alcun influsso sul dispositivo né sul contenuto essenziale della motivazione (art. 62 cpv. 4 LPAmm);

che la rettifica di una decisione in base a questa norma - che si riallaccia nella sua formulazione all'art. 69 cpv. 3 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021; cfr. Messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, in RVGC, Anno parlamentare 2013-2014, Vol. 3, pag. 1947 segg., 1979) - si limita a veri e propri abbagli (quali imprecisioni di natura redazionale o di calcolo); errori di accertamento, di fatto o di diritto alla base della decisione non possono per contro essere emendati in via di rettifica (cfr. Reber Scherrer, op. cit, ad art. 69 n. 6; Stefan Vogel in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/San Gallo 2008, ad art. 69 n. 22);

che con l'istanza in esame, RI 1 e RI 2 hanno principalmente chiesto una riduzione degli oneri processuali, rispettivamente una diversa ripartizione dei medesimi;

che per quanto attiene alla commisurazione della tassa di giustizia di cui alla STA 52.2017.276, gli istanti non fanno valere che il Tribunale sia incorso in una svista, bensì censurano l'apprezzamento esercitato dalla Corte su questo tema; la domanda di riduzione dell'importo in via di rettifica è pertanto irricevibile;

che medesima conclusione va tratta per quanto attiene alla ripartizione delle spese processuali stabilite dal Tribunale con la STA 52.2017.277; in ogni caso, la medesima non è scaturita da alcun abbaglio e non vi è alcuna contraddizione né con le motivazioni enunciate dalla Corte né con l'esito della causa (parzialmente accolto), che impone di addossare gli oneri processuali a carico delle parti in ragione del reciproco grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm); inoltre, non essendo i ricorrenti patrocinati da un legale, nemmeno occorreva esprimersi circa la rifusione di indennità per ripetibili (art. 49 LPAmm);

che per quanto attiene alle ulteriori critiche contenute nell'istanza, si rileva che le medesime non concernono il dispositivo delle decisioni, bensì le motivazioni esposte nei considerandi; già per questo motivo le stesse sono inammissibili;

che va infine detto che non vi è alcun errore nella designazione dei ricorrenti nella STA 52.2017.277 giacché essi hanno presentato, congiuntamente, un unico atto di ricorso contro le due decisioni del Consiglio di Stato di cui si è detto in narrativa;

 

che la domanda di rettifica, manifestamente infondata, va pertanto respinta nella misura della sua ricevibilità (art. 72 LPAmm);

che la tassa di giustizia per il presente giudizio è posta a carico degli istanti (art. 47 cpv. 1 LPAmm);

che l'atto, in quanto contenente domande suscettibili di essere esaminate nell'ambito di un ricorso dinanzi al Tribunale federale, va trasmesso per competenza a quest'ultima autorità (art. 6 cpv. 1 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

1.    1.1. Nella misura in cui è ricevibile, l'istanza è respinta.

 

                                 1.2. La medesima è trasmessa per competenza al Tribunale federale, affinché la esamini quale gravame contro le decisioni n. 52.2017.276/277 del 17 agosto 2018 del Tribunale cantonale amministrativo.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 400.- è posta a carico degli istanti in solido.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente

 

La vicecancelliera