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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Giorgia Ponti |
statuendo sull'istanza dell'11 settembre 2018 di
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RI 1 RI 2
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chiedente |
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la rettifica del dispositivo delle decisioni del 17 agosto 2018 (n. 52.2017.276 e 52.2017.277) del Tribunale cantonale amministrativo; |
ritenuto, in fatto
che con decisione del
17 agosto 2018 (n. 52.2017.276) il Tribunale cantonale amministrativo ha
respinto il ricorso interposto da RI 1 e RI 2 contro la decisione del 3 maggio
2017 del Consiglio di Stato in materia di denegata giustizia avverso l'operato
del Municipio di CO 1;
che per questa procedura il Tribunale ha posto a carico dei ricorrenti una
tassa di giustizia dell'importo di fr. 1'000.-;
che con decisione n. 52.2017.277 del medesimo giorno il Tribunale ha
parzialmente accolto, nella misura della sua ricevibilità, il gravame con cui RI
1 e RI 2 hanno avversato la risoluzione del 10 maggio 2017 con cui il Consiglio
di Stato ha respinto il ricorso di RI 1 contro la decisione del Municipio di CO
1 che aveva emesso a suo carico una tassa di cancelleria;
che in questo caso la Corte ha annullato e riformato la decisione del Governo, e
di conseguenza quella municipale, riducendo l'importo della tassa di
cancelleria da fr. 450.- a fr. 130.-;
che il Tribunale, con la predetta decisione, ha ripartito la tassa di giustizia
tra i ricorrenti e il Comune di CO 1, accollandola ai primi in ragione di fr.
300.- e al secondo di fr. 500.-;
che con istanza dell'11 settembre 2018 RI 1 e RI 2 hanno chiesto la rettifica
delle due predette decisioni;
che per quanto attiene alla prima (52.2017.276), hanno contestato la pertinenza
del consid. 5.3. e hanno chiesto di ridurre l'ammontare della tassa di
giustizia, a loro dire eccessivo;
che in merito alla STA 52.2017.277 hanno innanzitutto segnalato che il
ricorrente era solo RI 1, senza la di lui moglie;
che essi hanno inoltre osservato che non vi sarebbe sufficiente motivazione in
merito all'importo della tassa (municipale) di cancelleria (fr. 130.-) stabilito
dal Tribunale, che al dispositivo n. 1 viene indicato che la decisione
2121CI3 del Consiglio di Stato del 10 maggio è annullata con indicazione della
riformazione di alcuni punti incoerenti al fatto stesso dell'annullamento,
che le spese di giustizia avrebbero dovuto essere poste interamente a carico
del Municipio di CO 1 e, infine, che in virtù del fatto che l'istanza è
stata parzialmente accolta non risulta nessuna assegnazione diretta di
risarcimento per il torto subito;
che l'atto non è stato intimato per osservazioni;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall'art. 62 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100);
che, secondo l'art. 62 cpv. 1 LPAmm, se il dispositivo di una decisione è poco
chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi,
l'autorità, su richiesta scritta di una delle parti, lo interpreta o lo rettifica;
che la possibilità offerta dalla norma mira a
rimediare a una formulazione poco chiara, incompleta, equivoca o
contraddittoria del dispositivo di una decisione; può inoltre riferirsi a delle
contraddizioni esistenti tra i motivi della decisione e il dispositivo;
che domande che tendono a una modifica materiale della decisione o a un nuovo
esame della causa non sono per contro ammissibili (cfr. STF 6G_3/2015 del 30
settembre 2015 consid. 4; Karin
Reber Scherrer in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori],
Praxiskommentar Verwaltungsverfahrengesetz, II ed. Zurigo/Basilea/Ginevra
2016, ad art. 69 n. 1);
che l'autorità può inoltre correggere in ogni momento gli errori di scrittura o
di calcolo o altri errori di svista, che non hanno alcun influsso sul
dispositivo né sul contenuto essenziale della motivazione (art. 62 cpv. 4 LPAmm);
che la rettifica di una decisione in base a questa norma - che si riallaccia
nella sua formulazione all'art. 69 cpv. 3 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021; cfr. Messaggio n. 6645 del
23 maggio 2012 concernente la revisione
totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,
in RVGC, Anno parlamentare 2013-2014, Vol. 3, pag. 1947 segg., 1979) - si
limita a veri e propri abbagli (quali imprecisioni di natura redazionale o di
calcolo); errori di accertamento, di fatto o di diritto alla base della
decisione non possono per contro essere emendati in via di rettifica (cfr. Reber Scherrer, op. cit, ad art. 69 n.
6; Stefan Vogel in: Christoph
Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Zurigo/San Gallo 2008, ad art. 69 n. 22);
che con l'istanza in esame, RI 1 e RI 2 hanno principalmente chiesto una riduzione
degli oneri processuali, rispettivamente una diversa ripartizione dei medesimi;
che per quanto attiene alla commisurazione della tassa di giustizia di cui alla
STA 52.2017.276, gli istanti non fanno valere che il Tribunale sia incorso in
una svista, bensì censurano l'apprezzamento esercitato dalla Corte su questo
tema; la domanda di riduzione dell'importo in via di rettifica è pertanto
irricevibile;
che medesima conclusione va tratta per quanto attiene alla ripartizione delle
spese processuali stabilite dal Tribunale con la STA 52.2017.277; in ogni caso,
la medesima non è scaturita da alcun abbaglio e non vi è alcuna contraddizione né
con le motivazioni enunciate dalla Corte né con l'esito della causa
(parzialmente accolto), che impone di addossare gli oneri processuali a carico
delle parti in ragione del reciproco grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1
LPAmm); inoltre, non essendo i ricorrenti patrocinati da un legale, nemmeno
occorreva esprimersi circa la rifusione di indennità per ripetibili (art. 49 LPAmm);
che per quanto attiene alle ulteriori critiche contenute nell'istanza, si
rileva che le medesime non concernono il dispositivo delle decisioni, bensì le
motivazioni esposte nei considerandi; già per questo motivo le stesse sono inammissibili;
che va infine detto che non vi è alcun errore nella designazione dei ricorrenti
nella STA 52.2017.277 giacché essi hanno presentato, congiuntamente, un unico
atto di ricorso contro le due decisioni del Consiglio di Stato di cui si è
detto in narrativa;
che la domanda di
rettifica, manifestamente infondata, va pertanto respinta nella misura della
sua ricevibilità (art. 72 LPAmm);
che la tassa di giustizia per il presente giudizio è posta a carico degli
istanti (art. 47 cpv. 1 LPAmm);
che l'atto, in quanto contenente domande suscettibili di essere esaminate
nell'ambito di un ricorso dinanzi al Tribunale federale, va trasmesso per
competenza a quest'ultima autorità (art. 6 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. 1.1. Nella misura in cui è ricevibile, l'istanza è respinta.
1.2. La medesima è trasmessa per competenza al Tribunale federale, affinché la esamini quale gravame contro le decisioni n. 52.2017.276/277 del 17 agosto 2018 del Tribunale cantonale amministrativo.
2. La tassa di giustizia di fr. 400.- è posta a carico degli istanti in solido.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente |
La vicecancelliera |