|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
|
||
|
Il Tribunale cantonale amministrativo |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi |
|
vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 24 settembre 2018 dell'
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione del 21 agosto 2018 (n. 222bis) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati ha respinto l'istanza di ricusa inoltrata dal ricorrente; |
ritenuto, in fatto
A. a. Preso atto di una
segnalazione di __________, il 24 aprile 2018 la Commissione di disciplina
degli avvocati (Commissione) ha aperto nei confronti dell'avv. RI 1, qui ricorrente,
un procedimento disciplinare (inc. n. 222) per una possibile violazione di
determinati doveri professionali.
b. Nel termine assegnato per presentare osservazioni, il denunciato ha
formulato un'istanza di ricusa nei confronti del presidente della Commissione,
avv. __________, e dei due membri supplenti, avvocati __________ e __________,
chiamati a giudicare la segnalazione (cfr. atto di apertura del procedimento).
L'avv. RI 1 ha in particolare eccepito che essi sarebbero prevenuti nei suoi
confronti, poiché avrebbero partecipato alla decisione del 28 novembre 2016,
con cui la Commissione aveva deciso di non sanzionare l'avv. __________ (che
egli aveva denunciato per avergli rivolto un insulto, rivolgendosi a una sua segretaria).
Tale decisione, a suo dire errata dal profilo della valutazione delle prove,
sarebbe arbitraria e mostrerebbe un'evidente parzialità dei membri ricusati.
B. Con risoluzione del 20 giugno 2018 (n. 222), la Commissione, nella composizione degli avvocati __________ (presidente ad hoc), __________ (membro) e __________ (membro supplente), ha respinto la predetta istanza. Tale decisione è stata tuttavia revocata il 2 luglio 2018, essendo sfuggito, a causa di un disguido di cancelleria e di comunicazione, che il membro __________ si era in realtà astenuto.
C. Con risoluzione del 21 agosto 2018 (n. 222bis), la Commissione, composta dal presidente e dai due membri supplenti ricusati, ha quindi nuovamente statuito sull'istanza di ricusa, respingendola. Ricordati i principi applicabili alla materia, essa ha in particolare ritenuto che il solo fatto che l'avv. __________ e i due avvocati __________ e __________, quali membri della Commissione, avessero reso una decisione non convincente per l'insorgente, in cui non aveva qualità di parte, non bastasse per ammettere un motivo di prevenzione.
D. L'avv. RI 1 impugna
ora la predetta decisione davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo in via preliminare che sia dichiarata nulla e, nel merito,
annullata.
Riepilogati i fatti, il ricorrente avanza anzitutto delle critiche sulla prima
decisione del 20 giugno 2018, poi revocata, dubitando del fatto che l'avv. __________
- suo amico di lunga data - fosse effettivamente stato coinvolto e che la
Commissione avesse validamente deliberato. Contesta poi la risoluzione
impugnata, che ritiene nulla siccome emanata dagli stessi membri ricusati della
Commissione, che avrebbe invece dovuto nominare tre supplenti o demandare la
decisione a questo Tribunale. Ad ogni modo, ribadisce che la ricusa sarebbe del
tutto fondata per i motivi già addotti davanti alla Commissione, che
denoterebbero un'evidente prevenzione nei suoi confronti.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone la Commissione, contestando le obiezioni sollevate dall'insorgente con argomenti di cui si dirà, all'occorrenza, in appresso.
F. a. In sede di
replica, il ricorrente si è essenzialmente riconfermato nelle proprie
conclusioni e domande di giudizio, sviluppando ulteriormente le proprie tesi.
Di queste si riferirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
b. La Commissione ha rinunciato a presentare una duplica.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1
della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100). Certa è la
legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato
dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il
ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
25 cpv. 1 LPAmm). Le prove sollecitate dal ricorrente (teste __________,
richiamo documenti concernenti l'adozione in via circolare della decisione del 20
giugno 2018, richiamo incarto disciplinare n. 146), come si vedrà più avanti,
non appaiono atte a portare la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti ai
fini del giudizio.
2. 2.1. La ricusa di un membro di un'autorità non
giudiziaria - quale deve essere considerata la Commissione di disciplina, che è
l'autorità cantonale di sorveglianza cui spetta il potere disciplinare (cfr.
art. 7 cpv. 1 e 2 LAvv; cfr. DTF 126 I 228 consid. 2; STF 2C_238/2018
del 28 maggio 2018 consid. 4.3, 2C_931/2015
del 12 ottobre 2016 consid. 5.2 e rimandi; RtiD II-2017 n. 62 consid.
2.3) - va determinata sulla scorta del
diritto procedurale applicabile, come pure dei principi stabiliti dall'art. 29
cpv. 1 Cost. (cfr. ad esempio, STF 5A_707/2011 del 28 novembre 2011 consid.
3.1). Questa norma dispone che, in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie
o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'art. 29 cpv. 1 Cost. permette
in particolare di esigere la ricusa dei membri di un'autorità amministrativa la
cui situazione o il cui comportamento è tale da far sorgere il dubbio sulla loro
imparzialità. Mira a evitare che delle circostanze estranee alla causa possano
influenzare una decisione a favore o detrimento della parte interessata. La
ricusa può imporsi anche se una prevenzione effettiva del membro dell'autorità
adita non può essere accertata. È sufficiente che le circostanze suscitino l'apparenza
di una prevenzione e facciano sorgere un dubbio di parzialità. Tuttavia devono
essere prese in considerazione solo circostanze oggettive; non sono invece
determinanti le impressioni puramente individuali di una delle persone
implicate (cfr. STF 2C_238/2018 citata consid. 4.2, 2C_931/2015 citata consid.
5.1 e rimandi).
In linea generale, le disposizioni sulla ricusa sono meno severe per i membri
delle autorità amministrative che per le autorità giudiziarie. Diversamente dagli
art. 30 Cost. e 6 CEDU - applicabili solo ai tribunali - l'art. 29 cpv. 1 Cost.
non impone l'indipendenza e l'imparzialità come massima di organizzazione. Di
regola, le prese di posizione che s'iscrivono nel normale esercizio delle
funzioni governative, amministrative o di gestione o nei normali compiti di un'autorità
parte a una procedura - allorquando la stessa si esprime con il necessario
riserbo - non permettono di concludere per l'apparenza di una parzialità e di
giustificare una ricusa; diversamente, la procedura amministrative sarebbe privata
del suo senso (cfr. DTF 140 I 326 consid. 5.2, 137 II 431 consid. 5.3 e
rimandi). Un'autorità, o uno dei suoi membri, ha per contro il dovere di
ricusarsi allorquando vanta un interesse personale in relazione all'oggetto che
deve trattare, se manifesta espressamente la sua antipatia nei confronti di una
parte o se si è già formata un'opinione irremovibile ancor prima di aver preso
conoscenza di tutti i fatti pertinenti alla causa (cfr. STF 2C_238/2018 citata consid.
4.2, 2C_931/2015 citata consid. 5.1 e rimandi).
2.2. La LPAmm - applicabile anche a tutte le procedure in prima istanza e su
ricorso rette dalla LAvv (cfr. art. 30 LAvv) - prevede all'art. 50, che le
persone a cui spetti di prendere o di preparare una decisione devono ricusarsi se:
a) hanno un interesse personale nella causa o in altra vertenza su identica questione di diritto;
b) hanno partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membri di un'autorità, patrocinatore di una parte, perito, testimone o mediatore;
c) sono o sono stati coniugi o partner registrati di una parte, del suo patrocinatore o di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro dell'autorità inferiore oppure se convivono di fatto con uno di loro;
d) sono parenti o affini in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado incluso con una parte, con il suo patrocinatore o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro dell'autorità inferiore;
e) possono avere una prevenzione nella causa, segnatamente in seguito a rapporti di stretta amicizia o di personale inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore.
2.3. L'art. 52 cpv. 1 LPAmm dispone che la parte che intende chiedere la
ricusazione di una persona deve presentare un'istanza motivata all'autorità
superiore o all'autorità collegiale a cui tale persona appartiene non appena
viene a conoscenza del motivo di ricusazione. Giusta l'art. 53 cpv. 1 LPAmm, in
caso di contestazione, decide l'autorità superiore o, trattandosi di un membro
di un'autorità collegiale, questa stessa autorità in assenza del membro
ricusato. Di principio, una persona non può quindi partecipare alla decisione
sulla ricusa che lo concerne. Questa regola non è tuttavia assoluta: la
giurisprudenza del Tribunale federale ammette infatti che un'autorità possa
statuire essa medesima, con il concorso del membro ricusato, su domande abusive
o manifestamente infondate (cfr. DTF 129 III 445 consid. 4.2.2, 122 II 471
consid. 3a; STF 1C_96/2014 del 5 maggio 2014 consid. 2.4, 2A.364/1995 del 14
febbraio 1997 consid. 3d in ZBl 99/1998 pag. 289; cfr. in tal senso anche art.
53 cpv. 3 LPAmm, che permette espressamente al Consiglio di Stato e al
Tribunale cantonale amministrativo di statuire essi stessi su domande di ricusazione
in blocco o della maggioranza dei membri, manifestamente irricevibili o prive
di qualsiasi fondamento).
In materia di ricusa di membri di autorità giudiziarie, il Tribunale federale
ha in particolare costantemente ribadito che un giudice non può essere ricusato
per il semplice fatto che ha già preso decisioni che concernono la stessa
persona, in precedenti casi, a meno che vi siano altre circostanze che lo
facciano apparire prevenuto. Un'istanza di ricusa così formulata è
inammissibile e deve essere dichiarata irricevibile. La relativa decisione può
essere adottata dalla stessa autorità ricusata, anche se il diritto processuale
applicabile attribuisce la competenza per la procedura di ricusazione a un'altra
autorità (cfr. ad esempio STF 9C_121/2018 del 3 maggio 2018 consid. 1,
2C_853/2017 del 13 dicembre 2017 consid. 2.1, 2C_191/2013 del 29 luglio 2013 consid.
2.3 e rimandi).
3. 3.1. In
concreto, oggetto del contendere è unicamente la legittimità della decisione
del 21 agosto 2018 con cui la Commissione - composta dal presidente __________
e dai membri supplenti __________ e __________ - ha statuito sull'istanza di
ricusa inoltrata dal ricorrente. Non anche la precedente risoluzione del 20
giugno 2018, con cui la medesima autorità - in una diversa composizione, tra
cui figurava il membro astenuto __________ - si era già pronunciata su tale
domanda. Nella misura in cui sono volte a criticare tale provvedimento - che è
stato revocato il successivo 2 luglio 2018, senza dar luogo a contestazioni di
sorta - le censure dell'insorgente cadono quindi nel vuoto. Ecco perché non
occorre assumere particolari prove al riguardo, quali gli atti interni in
merito all'adozione in via circolare di tale risoluzione e/o ai disguidi di
cancelleria e di comunicazione che l'hanno viziata (così come spiegato dalla
Commissione, peraltro in modo plausibile).
3.2. Ciò detto, occorre quindi chiedersi se la Commissione, con il concorso dei
tre ricusati - che con l'astensione del membro __________ formavano la
maggioranza della Commissione (cfr. art. 7 cpv. 3 LAvv; cfr. anche la
composizione visibile sul sito del Cantone www.ti.ch) - poteva rigettare
direttamente la domanda di ricusa promossa dal ricorrente. Tale domanda, come
accennato in narrativa, è stata in pratica giustificata dal solo fatto che i predetti
avevano già partecipato in passato alla risoluzione del 28 novembre 2016 - non
condivisa dall'insorgente - con cui la Commissione non aveva sanzionato il
legale da lui denunciato, con l'accusa di averlo insultato (rivolgendosi a una
sua segretaria). Ora, a fronte di questi motivi, in analogia con la
giurisprudenza sopraesposta (cfr. supra, consid. 2.3), ben poteva la
Commissione evadere direttamente la domanda del ricorrente, manifestamente
infondata e che avrebbe finanche dovuto dichiarare irricevibile. A maggior
ragione se si considera che quel procedimento nemmeno lo riguardava
direttamente: la procedura di vigilanza disciplinare sugli avvocati persegue infatti
lo scopo di assicurare l'esercizio corretto della professione e di preservare
la fiducia del pubblico, non di difendere interessi privati dei singoli; di
regola, le decisioni delle autorità di vigilanza di non dar seguito alle segnalazioni
contro un avvocato non toccano quindi gli interessi degni di protezione del denunciante
(cfr. al riguardo: DTF 138 II 162 consid. 2.1.2; STF 2C_668/2017 del 29 agosto
2017 consid. 2.4). Con la domanda di ricusa, il ricorrente non ha d'altra parte
addotto alcun altro motivo oggettivo, idoneo a suscitare l'apparenza di una
prevenzione e un dubbio di parzialità, tali non essendo manifestamente le sue
sommarie affermazioni secondo cui - con quella decisione - la Commissione
avrebbe leso i basilari principi della valutazione delle prove e confuso
la portata di un'allegazione di parte con la testimonianza di un teste neutro.
Per costante giurisprudenza infatti, un errore procedurale, d'apprezzamento o nell'applicazione
del diritto sostanziale - quand'anche fosse dimostrato - non fonda di per sé
un'apparenza di prevenzione. Diverso può semmai essere se un'autorità
amministrativa o giudiziaria ha commesso errori particolarmente grossolani o
ripetuti, che devono essere considerati come una lesione grave degli obblighi
della carica (cfr. DTF 116 Ia 135 consid. 3a, 115 Ia 400; STF 2C_629/2015 del
1° dicembre 2015 consid. 3.1). Ciò che non s'avvera chiaramente nella fattispecie,
considerato peraltro che, anche se in quel caso la Commissione fosse incorsa in
un errore nell'assunzione delle prove o nell'apprezzamento delle stesse secondo
libero convincimento (art. 25 cpv. 1 LPAmm), come sembra affermare il
ricorrente, ciò non basterebbe comunque per sospettare di una sua parzialità
per casi futuri (cfr. STF 2C_629/2015 citata consid. 3.1). Non spetta ad ogni
modo a questo Tribunale riesaminare ora quella decisione cresciuta in giudicato
(cfr. DTF 116 Ia 135 consid. 3a; STF 2C_629/2015 citata consid. 3.1).
Ne discende che il ricorso si rivela del tutto infondato e come tale va
respinto.
3.3. A titolo abbondanziale, si osserva che, quand'anche l'istanza rivolta
contro la maggioranza dei membri della Commissione fosse stata trasmessa a
questo Tribunale (quale autorità superiore, cfr. art. 53 cpv. 1 e 2 LPAmm), l'esito
non avrebbe all'evidenza potuto essere diverso. Anche se questa Corte avesse
riscontrato una violazione delle norme sulla ricusa, la stessa - per economia
processuale - avrebbe quindi comunque potuto essere ritenuta sanata in questa
sede (cfr. in tal senso, STF 1C_96/2014 del 5 maggio 2014 consid. 2.5,
2A.364/1995 citata consid. 4).
4. 4.1. Sulla base
delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere respinto.
4.2. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza
(art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
|
4. Intimazione a: |
|
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera