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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Elisa Bagnaia |
statuendo sul ricorso del 25 settembre 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 29 agosto 2018 (n. 3976) del Consiglio di Stato che respinge il ricorso dell'insorgente avverso il decreto di multa emanato dal CO 1 nei confronti dell'insorgente per violazione del regolamento comunale sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti; |
ritenuto, in fatto
A. Il 13 dicembre 2017, il
personale addetto ai servizi urbani del Comune di __________ ha rinvenuto
presso la piazza di raccolta dei rifiuti sita in via __________ un sacco non
ufficiale, depositato per terra fuori dai cassonetti, contenente dei rifiuti
tra cui un brandello di una pagina di un giornale quotidiano intestata a RI 1.
Il 3 gennaio 2018 il CO 1 ha notificato a quest'ultimo un rapporto di
contravvenzione per presunta violazione del regolamento comunale sulla raccolta
e smaltimento dei rifiuti del 16 marzo 2015 (RCRSR), assegnandogli un termine
di quindici giorni per formulare eventuali
osservazioni. Preso atto delle stesse, con decisione 18 gennaio 2018 l'esecutivo
comunale ha inflitto all'interessato una multa di fr. 150.-.
B. Con giudizio del 29 agosto 2018, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame inoltrato da RI 1 avverso la suddetta decisione municipale. Esso ha ritenuto che, in assenza di elementi oggettivi che potessero condurre ad una conclusione diversa, il ritrovamento all'interno del sacco in questione del ritaglio di giornale con indicato il nominativo e l'indirizzo del ricorrente, fosse motivo sufficiente per attribuirgli la responsabilità dell'illecito.
C. Avverso quest'ultima pronuncia, RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. Ribadisce di essere totalmente estraneo ai fatti contestatigli. Sostiene di non transitare mai da __________ e di far sempre capo al servizio di smaltimento dei rifiuti di __________, suo Comune di domicilio. Afferma poi che il solo fatto che nel sacco rinvenuto sia stato trovato un brandello di giornale con indicato il suo nome ed indirizzo non configura una prova sufficiente della sua colpevolezza.
D. All'accoglimento del
gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
A identica conclusione perviene il CO 1, con argomenti di cui si dirà, per quanto
necessario, in seguito.
E. In sede di replica RI 1 si è riconfermato nelle proprie argomentazioni e domande di giudizio. Sia il CO 1, che il Consiglio di Stato hanno invece rinunciato a presentare un allegato di duplica.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 148 cpv. 3 e 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100). Il ricorrente, direttamente toccato dalla decisione impugnata è legittimato ad agire in giudizio (art. 209 lett. b LOC). Il ricorso, tempestivo (art. 213 cpv. 2 LOC), è quindi ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
2. 2.1. Giusta
l'art. 145 cpv. 1 LOC, il Municipio punisce con la multa le contravvenzioni ai
regolamenti comunali, alle ordinanze municipali o alle leggi la cui
applicazione gli è affidata. La multa è una pena pronunciata a titolo di
sanzione amministrativa contro un privato in ragione della violazione di
un'obbligazione di diritto pubblico. Essa rappresenta uno strumento coercitivo
conferito all'autorità per ottenere il rispetto della legge (Adelio Scolari,
Diritto amministrativo - parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n.1018 segg.).
La multa deve essere ancorata ad una base legale
e, visto il suo carattere prettamente repressivo, presuppone l'esistenza di una
colpa a carico del soggetto che con il suo comportamento ha infranto la legge (Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann,
Allgemeines Verwaltungsrecht, VII ed., Zurigo/San Gallo 2016, n.1492 seg.; Max Imboden/René A. Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, vol. I, V ed., Basilea 1976, n. 49 B.
VI). Ciò significa che una multa può essere inflitta solo se la
colpevolezza è stata dimostrata in modo ineccepibile, ritenuto comunque che
l'onere della prova incombe all'autorità, a cui spetta l'obbligo di perseguire
il denunciato (René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea/Francoforte sul Meno 1990,
n. 49 B. VI).
2.2. Secondo l'art. 5 cpv. 2 RCRSR i rifiuti urbani riciclabili vanno
consegnati al servizio di raccolta o nei centri di raccolta organizzati dal Comune se non possono essere
consegnati nei punti vendita. Non
possono essere mischiati con altri rifiuti. Il cpv. 7 della medesima norma
prevede che è vietato depositare o abbandonare rifiuti di ogni genere
sul territorio comunale, immettere rifiuti, anche se triturati, nelle
canalizzazioni, come pure bruciare rifiuti. L'art. 8 RCRSR stabilisce che il
servizio di raccolta e i centri di raccolta sono a disposizione unicamente
della popolazione del Comune e delle aziende ivi domiciliate e autorizzate a
far capo a questi servizi (cpv. 1); i rifiuti che non sono prodotti sul
territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi
servizi (cpv. 2). Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato
o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti
possono essere aperti e ispezionati a fini di controllo e accertamento da
incaricati del Municipio (art. 18 RCRSR). Le contravvenzioni commesse contro il
suddetto regolamento, nonché contro le disposizioni esecutive e le decisioni
emanate sulla base di quest'ultimo, vengono punite dal Municipio con una multa
fino a fr 10'000.- (art. 20 RCRSR).
3. 3.1. Certa la
base legale su cui si fonda la multa in questione, resta da chiarire se il Municipio
abbia sufficientemente dimostrato che il sacco rinvenuto in via __________ sia
stato effettivamente depositato dal ricorrente. A tal fine, l'esecutivo di __________
si è sostanzialmente basato sul ritrovamento al suo interno di un brandello di
una pagina del Corriere del Ticino, risalente al 3 aprile 2017, che riporta il
nominativo e l'indirizzo a RI 1 quale abbonato (cfr. fotografie agli atti).
Da parte sua il ricorrente ha sempre
contestato di essere l'autore materiale dell'infrazione rimproveratagli
e ha precisato che, a causa di problemi di salute, si sposta quasi unicamente
per recarsi al lavoro, lungo un tragitto che non prevede l'attraversamento di __________.
Afferma poi di disporre di un punto di raccolta dei rifiuti a ridosso della
propria abitazione e di fare regolare uso dell'ecocentro di __________. Il solo
fatto che nel sacco in questione sia stato trovato un frammento della pagina iniziale
di un quotidiano, risalente oltretutto a svariati mesi prima, non costituisce poi
una prova sufficiente per multarlo, non spettando in ogni caso a lui l'onere di
provare la sua innocenza.
3.2. Le prove addotte dal Municipio per dimostrare la colpevolezza
dell'insorgente sono alquanto inconsistenti. Il solo fatto che all'interno del
sacco dei rifiuti rinvenuto il 13 dicembre 2017 in via __________ vi fosse un
brandello di giornale intestato all'insorgente non permette ancora di dedurre
alcunché di risolutivo in merito all'autore materiale dell'infrazione commessa.
Gli elementi agli atti non forniscono d'altra parte alcuna indicazione utile
per stabilire quest'ultima circostanza. Al di là del brandello di quotidiano
menzionato, nulla è dato di sapere in merito agli altri rifiuti rinvenuti, ad
esempio se ve ne fossero altri cartacei e quali e in cosa consistessero quelli
non cartacei. Oltretutto la tesi difensiva avanzata dal ricorrente, per quanto
non trovi alcun particolare riscontro agli atti e sia in fondo difficilmente
comprovabile da parte sua, non appare di primo acchito completamente sprovvista
di qualsiasi verosimiglianza. Si deve infatti considerare che la carta di
giornale viene spesso riciclata per altri scopi, come potrebbe essere stato il
caso nella presente fattispecie da parte di terze persone sconosciute, visto
anche che il ritaglio in oggetto risaliva ad un'edizione del Corriere del
Ticino pubblicata più di 8 mesi prima del suo ritrovamento. Che il ricorrente
poi non sia solito transitare da __________ non può essere provato sostenendo
che questa località non si trova lungo il percorso che egli percorre per
recarsi e rientrare dal lavoro; alla stessa stregua però nemmeno il fatto che __________
si trovi lungo un'importante via di transito da e per l'Italia costituisce un
indizio per poter affermare che l'insorgente si sarebbe fermato in questo
Comune a depositare il sacco dei rifiuti in questione. Via __________ si trova
inoltre nelle immediate vicinanze del nucleo del paese, lontana dai principali
assi di transito.
Al che si giustifica di prosciogliere il ricorrente dagli addebiti che gli sono
stati mossi in virtù del principio "in dubio pro reo".
4. 4.1. In esito a
queste considerazioni il ricorso deve essere accolto. Di conseguenza sono
annullate la decisione del 29 agosto 2018 (n. 3976) del Consiglio di Stato e la
risoluzione del 18 gennaio 2018 del CO 1, da essa tutelata.
4.2. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 47
cpv. 6 LPAmm). Il Comune di __________ rifonderà tuttavia al ricorrente,
assistito da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili di entrambe le
istanze (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza la decisione del 29 agosto 2018 (n. 3976) del Consiglio di Stato e la risoluzione del 18 gennaio 2018 del CO 1, sono annullate.
2. Non si
preleva alcuna tassa di giustizia. Ad RI 1 va restituita la somma di fr. 800.-
versata quale anticipo spese.
3. Il Comune di __________ rifonderà al ricorrente complessivamente fr. 1'800.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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5. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera