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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 25 settembre 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 29 agosto 2018 (n. 3987) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 25 giugno 2018 con cui la Sezione della circolazione le ha revocato la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo; |
ritenuto, in fatto
A. a. RI 1, classe 1941, è titolare di una licenza di condurre.
b. Il 25 gennaio 2018,
il Dr. med. __________, FMH in medicina generale, nel quadro dei controlli
medici obbligatori a partire dai 70 anni, ha compilato il certificato medico
concernente l'idoneità alla guida della
conducente, segnalando un suo sospetto calo cognitivo (a livello
di malattie o condizioni aventi ripercussione sull'idoneità medica alla
guida). Considerando il risultato non chiaro, ha indicato la necessità di un'ulteriore
valutazione da parte di un medico riconosciuto di livello 3 (prospettando un
esame neuropsicologico e una visita oftalmologica).
c. Richiamato questo certificato, il 30 gennaio 2018 la Sezione della
circolazione, Servizio conducenti, ha invitato l'interessata a sottoporsi a una
tale valutazione, contattando uno dei medici attivi nel Cantone, che possiede
il riconoscimento di livello 3.
Con risposta del 6 marzo 2018, RI 1 ha tuttavia contestato il suddetto
rapporto, lamentando che la visita medica non sarebbe stata effettuata dal Dr.
med. __________, ma da un'altra dottoressa dello studio, non abilitata; ha
quindi chiesto di poter ripetere la visita con il proprio medico curante
(riconosciuto quale medico di livello 1).
d. A seguito di un ulteriore scambio di corrispondenza, così interpellato, con
scritto del 12 aprile 2018 il Dr. med. __________ ha confermato che la
conducente era stata visitata dalla sua collega in formazione, sotto la sua
supervisione, precisando di essersi occupato anche della valutazione del
successivo esame complementare (MOCA test). Avrebbe inoltre contattato anche il
medico curante della signora (che avrebbe avallato la loro decisione),
consigliando quindi nuovamente di procedere a una visita da parte di un medico
del traffico. Alla luce di tale scritto, il Servizio conducenti ha quindi
ribadito il proprio invito a RI 1, la quale ha però a sua volta riaffermato la
sua posizione, ritenendo in particolare nullo il certificato del medico che non
l'aveva vista personalmente.
B. Ricevuto l'incarto, il
6 giugno 2018 la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, premesso che vi
erano sufficienti e giustificati motivi per dubitare della sua idoneità, ha
assegnato a RI 1 un ultimo termine per sottoporsi alla verifica di medicina in
questione, prospettandole altrimenti una revoca preventiva del permesso di
guida.
Preso atto del rifiuto dell'interessata, il 25 giugno 2018 le ha quindi
revocato la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo, subordinando
la riammissione alla presentazione di un rapporto medico attestante l'idoneità
alla guida redatto da un medico riconosciuto di livello 3. La decisione,
dichiarata immediatamente esecutiva, è stata resa sulla base degli art. 15d
e 16 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958
(LCStr; RS 741.01) nonché 5abis cpv. 1 lett. c e cpv. 3 e 30
dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS
741.51).
C. Con giudizio del 29 agosto 2018 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame interposto da RI 1 avverso la suddetta decisione. Dopo aver lasciato planare più dubbi sull'operato poco trasparente del Dr. med. __________, il Governo ha comunque ritenuto che lo stato di salute dell'insorgente fosse stato esaminato da un medico, le cui valutazioni - aventi perlomeno valore di una comunicazione ai sensi dell'art. 15d cpv. 1 lett. e LCStr - erano tali da far dubitare dell'idoneità alla guida dell'interessata e giustificare l'ordine nei suoi confronti di sottoporsi a un esame medico (di livello 3), ma anche, stante il suo rifiuto, la controversa revoca a titolo preventivo del permesso di guida.
D. Avverso il predetto giudizio, RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato. L'insorgente rimprovera in sostanza al Governo di aver reso una decisione contraddittoria, nella misura in cui avrebbe da un lato condiviso le sue critiche contro il certificato del Dr. med. ________, ma dall'altro ritenuto che le valutazioni in esso contenute, rese da un medico non abilitato e sconosciuto, bastassero a fondare dei legittimi dubbi sulla sua idoneità alla guida. Aspetto, quest'ultimo che non sarebbe invece oggetto del contendere, né del suo ricorso, con cui contesterebbe semplicemente la validità della visita di controllo, che sarebbe stata irresponsabilmente delegata a un terzo medico.
E. All'accoglimento dell'impugnativa
si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi
nella propria decisione.
F. Dello scritto del Dr. med. __________ e della
dichiarazione della dottoressa __________ dell'8 aprile 2019 raccolti dal Tribunale,
come pure delle relative osservazioni formulate dalla ricorrente e dall'autorità
dipartimentale si dirà, per quanto occorre, più avanti.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2
della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione
stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL
760.100). La legittimazione attiva dell'insorgente, destinataria del
provvedimento impugnato, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
Il gravame è rivolto contro un giudizio che ha per oggetto una revoca a titolo preventivo, ovvero un
provvedimento cautelare, contro cui è dato ricorso entro il termine di 15
giorni (art. 10 cpv. 3 LALCStr e art. 68 cpv. 2 LPAmm), e non di 30 giorni,
come erroneamente indicato in calce al giudizio impugnato. Considerato che il
ricorso, come si vedrà in appresso, va comunque respinto, può rimanere aperta
la questione di sapere se l'insorgente - che non dispone di particolari
conoscenze giuridiche, né risulta rappresentata da un legale - poteva
legittimamente fare affidamento su tale indicazione inesatta (cfr. DTF 135 III
374; STF 1C_248/2015 del 2 luglio 2015 consid. 2.3; Marco
Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa, Lugano 1997, n.
5a ad art. 26), insinuando l'impugnativa nel solo rispetto del termine di 30
giorni.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dalla
documentazione di cui si è detto in narrativa (supra, consid. F).
Nessuno sollecita comunque l'assunzione di ulteriori prove.
2. 2.1. La licenza
di condurre dev'essere revocata se è accertato che le condizioni legali
stabilite per il suo rilascio non sono più adempite (cfr. art. 16 cpv. 1
LCStr). Presupposto essenziale per poter guidare un veicolo a motore è
l'idoneità alla guida (art. 14 cpv. 2 LCStr). Qualora questa non sia più data,
in base all'art. 16d LCStr, la licenza di condurre deve essere revocata
a tempo indeterminato.
2.2. L'art. 15d cpv. 2 LCStr (nella versione in vigore fino al 31
dicembre 2018) prevede che, dal compimento
dei 70 anni, i conducenti sono convocati ogni due anni dall'autorità cantonale
a una visita di controllo di un medico di fiducia (dal 1° gennaio di quest'anno,
la norma ha portato il limite anagrafico a 75 anni). Tale regola è ripresa dall'art.
27 cpv. 1 lett. b OAC. Scopo di queste visite mediche è quello di
rilevare in modo sistematico nei conducenti più anziani il permanere della loro
idoneità alla guida (art. 16d LCStr). Per giurisprudenza tali controlli
risultano giustificati considerato in particolare che con il progressivo
avanzamento dell'età possono diminuire le attitudini fisiche e psichiche di una
persona, che le consentono di guidare con sicurezza un veicolo a motore (cfr. art.
14 cpv. 2 lett. b LCStr; STF 1C_391/2012 dell'11 settembre 2012 consid. 3 e
rimandi).
L'art. 27 cpv. 2 OAC precisa che la visita di controllo di idoneità alla guida
(di conducenti ultrasettantenni) deve essere effettuata sotto la responsabilità
di un medico di cui all'art. 5abis, e meglio di un medico che
dispone del livello di riconoscimento 1 ai sensi della lett. a dell'art. 5abis
cpv. 1 OAC (ovvero che possiede le conoscenze e le capacità definite all'art. 5b
OAC e all'allegato 1bis). Se l'esame di verifica dell'idoneità
non consente di giungere a un risultato univoco, il medico può chiedere all'autorità
cantonale che un medico in possesso di riconoscimento di livello superiore
esegua un esame complementare; in questo caso è necessario il riconoscimento
almeno di livello 3 (cfr. art. 5j cpv. 1 OAC).
2.3. L'art. 15d cpv. 1 LCStr prevede dal canto suo che se sussistono
dubbi sull'idoneità alla guida di una
persona, quest'ultima è sottoposta a un esame di verifica. La norma elenca - in
modo non esaustivo - una serie di esempi in cui l'idoneità alla guida può
suscitare dubbi (lett. a-e): rientra in tali casi segnatamente la
comunicazione di un medico attestante l'incapacità di una persona di condurre
con sicurezza un veicolo a motore a causa di una malattia fisica o psichica, di
un'infermità oppure di una dipendenza (lett. e). Il cpv. 3 dell'art. 15d
LCStr precisa che i medici sono liberati dal segreto professionale per quanto
attiene a siffatte comunicazioni e possono effettuarle direttamente all'autorità
cantonale competente in materia di circolazione stradale o all'autorità di
sorveglianza.
Qualora riceva una tale comunicazione di un medico - così come negli altri casi
previsti dall'art. 15d cpv. 1 LCStr - l'autorità deve di regola disporre una perizia specialistica, anche
se i dubbi in concreto non sono corroborati o sono di natura astratta (cfr. STF
1C_232/2018 del 13 agosto 2018 consid. 3.2; Jürg
Bickel, in Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, Basilea 2014, n. 15
all'art. 15d; cfr. inoltre STF
1C_840/2013 del 16 aprile 2014 consid. 2.2; Cédric Mizel, Droit et
pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 66, 134 segg.; Philippe Weissenber-ger, Kommentar
Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via
Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, n. 95 ad art. 15d). Per
l'art. 28a cpv. 2 lett. b OAC, nei casi dell'art. 15d cpv. 1
lett. e LCStr, il medico che effettuerà l'esame di verifica dell'idoneità deve
disporre almeno del riconoscimento di livello 3 (cfr. anche art. 5abis
cpv. 1 lett. c OAC).
2.4. Se sussistono seri dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, la
licenza di condurre può essere revocata a titolo preventivo (art. 30 OAC). Per
giurisprudenza, il permesso di condurre deve di regola essere revocato quando
viene ordinato un esame d'idoneità di medicina del traffico (cfr. DTF 125 II
396 consid. 3; STF 1C_508/2016 del 18 aprile 2017 consid. 2.2, 1C_339/2016
citata consid. 3.1, 1C_111/2015 del 21 maggio 2015 consid. 4.7). In simili
evenienze, l'idoneità alla guida è infatti seriamente messa in dubbio e, dal
profilo della sicurezza della circolazione, non è ammissibile che al conducente
venga lasciato il permesso di condurre prima dell'esito degli accertamenti. A questo stadio, non occorre invece
che sia già comprovata l'inidoneità del conducente. Al contrario, l'autorità
deve limitarsi a fondare il proprio giudizio sugli elementi di cui dispone,
ritenuto che una valutazione globale di tutti i punti determinanti potrà
necessariamente avvenire solo al termine della procedura volta a chiarire l'idoneità
del conducente (cfr. DTF 125 II 492 consid. 2b, 122 II 359 consid. 3a; STF
1C_514/2016 del 16 gennaio 2017 consid. 2.2, 1C_339/2016 citata consid. 3.1;
cfr. pure Mizel, op. cit., pag. 68).
3. 3.1. In
concreto, come visto in narrativa, la Sezione della circolazione, fondandosi
sul certificato medico del Dr. med. ________ attestante un sospetto calo
cognitivo - constatato nel quadro di una visita medica per conducenti che hanno
compiuto il 70° anno di età -, ha revocato alla ricorrente la licenza di
condurre a titolo preventivo giusta l'art. 30 OAC, visto anche il suo rifiuto
di sottoporsi a un esame medico del traffico di livello 3. Decisione, questa,
che il Governo ha confermato, rilevando in pratica come la valutazione in esso
contenuta - anche se riferita a riscontri di un altro medico che ha valutato lo
stato di salute della conducente - avesse perlomeno valore di una comunicazione
ai sensi dell'art. 15d cpv. 1 lett. e LCStr e fosse tale da far dubitare
dell'idoneità alla guida dell'interessata.
Tale giudizio resiste alle critiche della ricorrente, che in questa sede
contesta la validità del certificato, poiché la visita sarebbe stata delegata a
un medico che non dispone del livello di riconoscimento 1.
3.2. È anzitutto incontestato e risulta dai documenti agli atti come pure dalle
dichiarazioni raccolte dal Tribunale che la ricorrente non è stata visitata
personalmente dal Dr. med. __________, ma dalla sua collega in formazione, e
meglio dal medico di famiglia __________,
che lavora nel suo studio con regolare autorizzazione rilasciata dall'Ufficio
di sanità. La visita, in base a quanto affermato da entrambi, è avvenuta
sotto la sorveglianza e supervisione del Dr. med. __________, che dispone del
livello di riconoscimento 1 ed è medico formatore FMH. Dai certificati e dalle
dichiarazioni risulta che la dottoressa __________ ha in particolare
somministrato all'insorgente un test di orientamento cognitivo (MOCA test), che
è risultato insufficiente, così come poi valutato anche dal Dr. med. __________
(cfr. dichiarazione di quest'ultimo del 12 aprile 2018 e suo scritto dell'8
aprile 2019 e dichiarazione della dottoressa __________ dell'8 aprile 2019).
3.3. Ora, ci si potrebbe effettivamente chiedere se un tale modo di procedere (consultazione
sotto sorveglianza e supervisione di un medico abilitato) basti per affermare
che l'insorgente sia stata sottoposta a una visita di controllo da parte di un
medico che dispone di un riconoscimento di livello 1 ai sensi dell'art. 15d
cpv. 2 LCStr. La questione, al di là delle considerazioni e dei dubbi lasciati
planare dall'Esecutivo cantonale, può tuttavia rimanere aperta poiché non
decisiva ai fini del presente giudizio. Come rilevato dal Governo, determinante
in concreto è infatti la circostanza che lo stato di salute della ricorrente (la
quale ha peraltro scelto di propria iniziativa lo studio medico del Dr. med. ______
e si è sottoposta all'esame della dottoressa senza eccepire alcunché) è stato
comunque valutato da un medico che - seppur con la supervisione di un altro
preposto che ne ha avallato l'operato - ha riscontrato un sospetto globale calo
cognitivo, a seguito di uno specifico test di screening, risultato
insufficiente (cfr. dichiarazioni citate), ciò che nemmeno l'insorgente contesta.
In queste circostanze, le conseguenti attestazioni del Dr. med. __________ -
confermate in questa sede anche dalla dottoressa __________ - non possono
essere ritenute "nulle" o prive di qualsiasi valore: come dedotto dal
Governo, esse vanno perlomeno assimilate a una comunicazione di un medico
ai sensi dell'art. 15d cpv. 1 lett. e LCStr, che solleva concreti dubbi
sulle attitudini fisiche e psichiche della ricorrente di guidare con sicurezza
un veicolo a motore. Tale conclusione - con cui l'insorgente neppure si
confronta - non appare in effetti insostenibile, ma corretta, ove solo si
consideri che simili informazioni all'autorità competente in materia di
circolazione stradale non sono riservate a medici che dispongono di un
determinato livello di riconoscimento giusta l'art. 5abis
OAC, ma possono di per sé provenire anche da altri medici che si sono chinati
sullo stato di salute di un conducente.
3.4. Ne discende che, a fronte di una tale comunicazione e dei sospetti
sollevati sull'inidoneità alla guida della ricorrente, ben poteva la Sezione
della circolazione disporre una perizia specialistica a cura di un medico di
livello 3, secondo quanto impongono gli art. 15d cpv. 1 LCStr e 28a
cpv. 2 lett. b OAC. Conforme al diritto è di riflesso pure la controversa
revoca a titolo preventivo (art. 30 OAC),
che l'autorità dipartimentale ha successivamente disposto nei suoi confronti.
Una tale misura, come visto, costituisce infatti la regola quando viene
ordinato un esame d'idoneità di medicina del traffico (cfr. supra,
consid. 2.4). A maggior ragione se si considera che, in concreto, l'insorgente
- al di là degli aspetti più che altro formali dell'attestato medico - nemmeno
si confronta, né contesta gli importanti indizi d'inattitudine a suo carico
(declino cognitivo), che esigono maggiori approfondimenti, peraltro finora
rifiutati.
Essendo seriamente messa in dubbio la sua
idoneità psicofisica, dal profilo della sicurezza della circolazione, non è quindi
ammissibile che le venga lasciato il permesso di condurre, prima dell'esito
della suddetta valutazione di medicina del traffico. Tanto più che una simile
misura tutela alla fin fine anche la conducente stessa (cfr. Mizel, op. cit., pag. 122). Va da sé che
qualora gli accertamenti a cura del medico maggiormente qualificato in medicina
del traffico dovessero confutare i seri dubbi sull'idoneità sin qui emersi, la
misura cautelare dovrà essere tempestivamente revocata.
3.5. In conclusione, questo Tribunale ritiene
che la controversa revoca a titolo
preventivo della licenza di condurre risulti proporzionata e giustificata. Il
giudizio impugnato deve di conseguenza essere confermato, siccome immune
da violazioni del diritto.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, nella misura della sua ricevibilità, il ricorso va pertanto respinto.
5. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.-, già anticipata dalla ricorrente, resta interamente a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera