RI 1

 

 

Incarto n.
52.2018.439

 

Lugano

20 novembre 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Fulvio Campello

 

 

assistito

dal vicecancelliere:

 

Reto Peterhans

 

 

statuendo sul ricorso del 26 settembre 2018 di

 

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 5 settembre 2018 con cui il Consiglio di Stato accoglie parzialmente l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione del 12 febbraio 2018 del CO 1 in materia di trasferimento di domicilio (limitatamente alla tassa di giustizia e alle ripetibili);

 

 

ritenuto,                      in fatto

 

che con risoluzione del 12 febbraio 2018 (n. 1266) il CO 1 ha disposto la "partenza d'ufficio" di RI 1 e del figlio __________ per __________, a far tempo dal 1° agosto 2015;

 

che il 5 settembre 2018 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso presentato il 15 marzo 2018 da RI 1 avverso la decisione municipale;

che, pur confermando l'assenza delle condizioni per il mantenimento del domicilio a __________, esso ha negato la sussistenza di validi motivi per l'applicazione retroattiva del provvedimento;

che il Governo ha quindi disposto il trasferimento del domicilio a decorrere dalla data della decisione del CO 1, addossando alla ricorrente la tassa di giustizia di fr. 400.- proporzionalmente al suo grado di soccombenza e le ripetibili di fr. 800.- in favore del Comune, proporzionalmente al grado di soccombenza di quest'ultimo;

che RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che la tassa di giustizia sia ripartita tra le parti in ragione di metà ciascuna e che non siano assegnate ripetibili;

che essa censura il fatto che le spese della procedura le siano state interamente addossate benché il ricorso sia stato parzialmente accolto; ritiene poi ingiusto che "il Comune si sia fatto rappresentare da un legale, quando la sottoscritta ha dovuto agire da sola, non avendo i mezzi per permetterselo";

che il Consiglio di Stato resiste al ricorso, senza formulare osservazioni; a identica conclusione perviene il CO 1 con argomenti che, ove necessario, saranno discussi in seguito;

considerato,                in diritto

 

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100) e la causa, che non pone questioni di principio né è di rilevante importanza, può essere decisa nella composizione di un giudice unico in applicazione dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100);

che la legittimazione dell'insorgente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100) e il ricorso, tempestivo (art. 213 cpv. 2 LOC), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso in base agli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);

che a tenore dell'art. 47 cpv. 1 LPAmm l'autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia, che viene stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti; l'importo di questa tassa oscilla tra fr. 100.- e fr. 5'000.- (procedimenti di carattere non pecuniario) o fr. 30'000.- (procedimenti a carattere pecuniario); agli enti pubblici e agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico - prosegue la norma (cpv. 6) - non vengono addossate spese processuali, riservate le procedure in cui agiscono a tutela dei loro interessi pecuniari;

 

che la tassa di giustizia va posta di regola a carico della parte soc­combente e deve rispettare i principi di copertura dei costi e di equivalenza (Messaggio concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, n. 6645, in: RVGC anno parlamentare 2013/2014 pag. 1947 segg., pag 1971; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 28);

 

che l'art. 49 cpv. 1 LPAmm dispone a sua volta che le autorità di ricorso condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte per le spese necessarie causate dalla controversia (ripetibili);

 

che soccombente ai sensi delle citate disposizioni è la parte che propone un ricorso infondato o che resiste senza successo a un ricorso fondato (RDAT 1986 n. 23; Borghi/Corti, op. cit., n. 2 ad art. 31); ininfluente al riguardo è che i motivi alla base della decisione siano di natura formale o materiale (cfr. Marcel Maillard in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar VwVG, II ed., Zurigo/ Basilea/Ginevra 2016, n. 14 ad art. 63);

 

che per quanto riguarda la tassa di giustizia, la norma - potestativa - lascia all'autorità di ricorso un margine di manovra, censurabile davanti al Tribunale unicamente se integra gli estremi dell'eccesso o dell'abuso del potere di apprezzamento (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm);

 

che l'assegnazione delle ripetibili, invece, non costituisce una semplice facoltà dell'autorità giudicante, ma un preciso obbligo, desumibile dal testo dell'art. 49 cpv. 1 LPAmm (STA 52.2015.18 del 29 aprile 2015); per quanto concerne l'importo, invece, anche in questo caso l'autorità gode di un certo potere di apprezzamento, censurabile davanti al Tribunale nei limiti descritti poc'anzi;

 

che, in concreto, con la decisione impugnata il Consiglio di Stato ha (solo) parzialmente accolto il ricorso di RI 1, nel senso che il trasferimento di domicilio è stato confermato nel merito, ma differito negli effetti al momento della decisione del CO 1;

 

che, contrariamente a quanto ritiene l'insorgente, il Governo non ha affatto posto la tassa di giustizia e le ripetibili interamente a suo carico, ma le ha correttamente ripartite secondo il grado di soccombenza dei partecipanti;

che, per quanto riguarda la tassa di giustizia, esso ha quindi semplicemente esentato il Comune per la sua parte, in applicazione dell'art. 47 cpv. 6 LPAmm;

che, ritenuto che il Comune di __________ si era fatto assistere da un patrocinatore, il Governo ha inoltre correttamente disposto il versamento delle ripetibili in suo favore: esso, infatti, né dispone di un servizio giuridico né è comparso in causa a tutela di interessi pecuniari propri (art. 49 cpv. 2 LPAmm a contrario);

che a prescindere dai motivi invocati, il fatto che una parte rinunci a farsi patrocinare non può tradursi in un divieto per l'altra di far capo a un legale;

che RI 1, limitandosi a contestarne la ripartizione, non critica gli importi esposti in quanto tali; né potrebbe farlo con successo: alla luce dell'incarto trasmesso dal Governo che fa stato di una procedura sfociata in una decisione di merito dopo un doppio scambio degli allegati essi appaiono adeguati, senz'altro non costitutivi di abuso del potere di apprezzamento;

 

che la tassa di giustizia di questa sede segue la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm), mentre non si giustifica l'assegnazione di ripetibili al Comune, poiché stante la semplicità del quesito dedotto davanti al Tribunale, l'intervento di un legale non può essere ritenuta una spesa necessaria (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

1.  Il ricorso è respinto.

 

 

2.  La tassa di giustizia di fr. 400.-, già anticipati dalla ricorrente, resta a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

 

 

3.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.  Intimazione a:

 

 

 

 

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Il vicecancelliere