Incarto n.
52.2018.448

 

Lugano

18 gennaio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Matea Pessina

 

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

 

 

statuendo sul ricorso del 26 settembre 2018 dell'

 

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 22 agosto 2018 (n. 3747) del Consiglio di Stato che ha assunto l'arch. CO 1 quale collaboratore scientifico presso l'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche a __________;

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

che il __________ il Dipartimento del territorio ha aperto il concorso per l'assunzione di un collaboratore scientifico (con titolo accademico al 100%) presso l'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche a __________ (FU __________, pag. __________ segg.);

 

che il bando di concorso poneva i seguenti requisiti:

-       master o licenza in architettura, diritto e/o ingegneria

-       adeguata conoscenza del diritto nel settore delle commesse pubbliche

-       buone conoscenze delle lingue ufficiali

-       buone conoscenze dei programmi usuali d'informatica

-       buone capacità di negoziazione, di analisi, di sintesi e di redazione

-       capacità decisionali e didattiche, spirito d'iniziativa e doti organizzative

-       buona adattabilità a lavoro in condizioni di stress;

 

che al concorso hanno partecipato, tra gli altri, l'avv. RI 1 e l'arch. CO 1;

 

che con decisione del 22 agosto 2018 il Consiglio di Stato ha nominato l'arch. CO 1 per il posto a concorso;

 

che il 27 agosto 2018 la Sezione delle risorse umane del Dipartimento delle finanze e dell'economia ha informato l'avv. RI 1 che la scelta era ricaduta su un altro candidato;

 

che l'avv. RI 1 ha impugnato la predetta risoluzione governativa dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo; previa richiesta di accedere agli atti, ha in particolare osservato quanto segue:

(…) in principio ritengo di voler esaminare, riguardo alla predetta procedura volta all'assegnazione di un posto di lavoro pubblico, gli elementi di professionalità e di oggettività della stessa, nonché le garanzie su cui la medesima procedura si è basata.
(…) durante la procedura di valutazione e selezione non è giunta alcuna informazione allo scrivente: la Sezione delle risorse umane, a quanto pare, non si interessa minimamente di simili procedure, se non in casi eccezionali; d'altra parte, a mie precise richieste di informazioni, formulate via email all'Ufficio direttamente interessato, sono giunte unicamente delle laconiche risposte senza alcun tipo di reale contenuto. (…);

 

che con separato scritto, l'insorgente ha chiesto di poter essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

 

che al ricorso si è opposta la Sezione delle risorse umane, sostenendo la correttezza della nomina dell'arch. CO 1, risultato il miglior candidato a seguito di un'attenta selezione, nonché l'inidoneità del ricorrente ad assumere la funzione per mancanza di esperienza nel settore delle commesse pubbliche;


che pure l'arch. CO 1 ha preso posizione chiedendo la conferma della decisione governativa, osservando di adempiere pienamente ai requisiti richiesti per l'assunzione del posto in discussione;

 

che con la replica il ricorrente ha criticato l'operato, a suo dire poco trasparente, dei funzionari della Sezione delle risorse umane;

 

che con la duplica la Sezione delle risorse umane ha confermato la propria posizione;

 

 

considerato,                   in diritto

 

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100); la legittimazione del ricorrente, partecipante al concorso e destinatario della decisione impugnata è data (art. 65 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100) e il ricorso è tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm); quanto alle altre condizioni di ricevibilità del ricorso, si osserva quanto segue;

 

che per l'art. 70 cpv. 1 LPAmm il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova richiesti e la firma del ricorrente o del suo patrocinatore;

 

che tale norma sottolinea la necessità che la motivazione del ricorso sia sufficiente e risponda cioè a quelle esigenze minime che sono riassumibili nel principio generale secondo cui il ricorrente deve esprimere in modo riconoscibile la propria intenzione di ottenere la modifica di un atto e della sua portata giuridica (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Agno 1997, n. 3 ad art. 46 e riferimenti; André Moser, in Auer/Müller/Schindler, VwVG, Berna 2008, n. 1 ad art. 52);

 

che invano si cercheranno nella memoria ricorsuale sufficienti conclusioni del ricorrente che, oltre a richiedere accesso agli atti, si limita a criticare genericamente i funzionari preposti alla conduzione della procedura di concorso, senza spendere una sola parola sulla scelta di attribuire la funzione messa a concorso a un altro candidato e senza avanzare alcuna domanda o richiesta di modifica degli atti impugnati;

 

che nemmeno a fronte della risposta della Sezione delle risorse umane, che ha diffusamente spiegato le ragioni che hanno condotto il Governo a preferire il candidato nominato allegando il preavviso di assunzione redatto dal funzionario incaricato, il ricorrente ha addotto l'insostenibilità di questa scelta, limitandosi a generiche e inconferenti critiche sull'operato dei funzionari;

 

che già per questi motivi il ricorso deve essere dichiarato irricevibile; lo stesso si rivela comunque infondato anche nel merito;

 

che a questo proposito si rileva che ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LORD, la nomina dei dipendenti pubblici è subordinata ai titoli di studio e ai requisiti di età, di idoneità e di preparazione contemplati nella descrizione della funzione individuale ed esposti nel bando di concorso;

 

che nella decisione di nomina o incarico l'autorità fruisce di un vasto margine di apprezzamento (STA 52.2009.260 del 30 settembre 2009), il cui controllo da parte di questo Tribunale non è illimitato ma circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia travalicato i limiti del suo potere discrezionale o non l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto;

 

che il Tribunale deve limitarsi a censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere (art. 69 cpv. 1 LPAmm); ovvero nei casi in cui la decisione appare insostenibile, priva di ragioni oggettive o fondata su considerazioni estranee alla materia o altrimenti lesiva dei principi fondamentali del diritto, come la parità di trattamento o il divieto dell'arbitrio (Borghi/Corti, op. cit., n. 2d ad art. 61 LPamm);

 

che oltre a tali limiti nell'esercizio del suo potere di apprezzamento, l'autorità di nomina/incarico resta comunque vincolata alle disposizioni legali concretamente applicabili e a quelle contenute nel bando che essa stessa ha emesso (RDAT II-1991, n. 5);

 

che nel caso concreto, per la posizione messa a concorso sono giunte trentadue candidature;

 

che dopo una prima selezione meramente documentale, i funzionari preposti hanno sentito alcuni candidati in occasione di un colloquio conoscitivo, in esito al quale sono stati individuati tre concorrenti idonei e disponibili ad assumere la funzione;

 

che questi ultimi sono stati convocati ad un secondo incontro, destinato a testare le loro conoscenze tramite un esercizio di un'ora;

 

che l'arch. CO 1 è stato l'unico a rispondere a tutte le domande e ha eseguito la prova con risultato soddisfacente, dimostrandosi in definitiva il miglior candidato tra quelli disponibili ad assumere la funzione; la sua candidatura è pertanto stata preavvisata favorevolmente dai due funzionari dirigenti competenti;

 

che la risoluzione con cui il medesimo è stato nominato poggia su ragioni oggettive e pertinenti, ben motivate nel preavviso di assunzione versato agli atti, che l'insorgente peraltro non ha contestato;

 

che non discendendo da un esercizio scorretto del potere di apprezzamento riservato all'autorità di nomina, la decisione merita piena tutela;

 

che, il ricorso deve pertanto essere respinto nella misura in cui è ricevibile;

 

che la domanda di assistenza giudiziaria deve pure essere respinta in quanto il gravame non aveva alcuna possibilità di esito favorevole (art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; RL 178.300); tuttavia, vista la situazione finanziaria allegata dal ricorrente, si prescinde eccezionalmente dal prelievo della tassa di giustizia;

 

che non si assegnano ripetibili all'arch. CO 1 non essendosi avvalso dell'assistenza di un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

1.   Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

 

 

2.   Non si preleva tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera