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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Giorgia Ponti |
statuendo sul ricorso del 1° ottobre 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 29 agosto 2018 con cui il direttore generale della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) ha dichiarato irricevibile il suo gravame in materia di ammissione al bachelor in fisioterapia; |
ritenuto, in fatto
A. a. Per il secondo anno
consecutivo RI 1 ha inoltrato domanda di ammissione alla SUPSI per il bachelor
in fisioterapia per l'anno accademico 2018/2019. Il medesimo ha quindi sostenuto
una prima prova scritta, in esito alla quale la SUPSI gli ha comunicato di
essere stato ammesso ai successivi esami attitudinali.
b. Con scritto dell'8 giugno 2018 G__________,
responsabile della formazione di base della SUPSI nonché membro di direzione
del Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (DEASS), ha
comunicato a RI 1 che il punteggio ottenuto nella seconda parte della
valutazione di graduatoria non gli consentiva l'ammissione al corso di laurea
da lui postulata.
c. Su richiesta di RI 1, il 20 giugno 2018 si
è tenuto un colloquio con una delle due esaminatrici. Il giorno seguente
il candidato ha chiesto a G__________ una
decisione formale sull'esito dell'esame, munita di dettagliate motivazioni.
Questo, con scritto del 25 giugno successivo, ha riassunto la procedura di
esame, spiegando in particolare che dai risultati della prova scritta sono
stati selezionati sessanta candidati. Questi sono quindi stati convocati alla
seconda prova di graduatoria, che ha permesso di stilare una classifica dei migliori
trenta, ammessi al corso di laurea. G__________ ha quindi esposto i cinque
criteri che hanno guidato le esaminatrici nella valutazione di quest'ultimo
esame e le valutazioni ottenute dal candidato con riferimento a ognuno di essi,
che hanno condotto a un risultato complessivo di 75 punti.
B. a. Con scritto del 5 luglio 2018 RI 1, per il
tramite dell'allora suo legale, ha chiesto al Dipartimento economia aziendale,
sanità e socialità della SUPSI (DEASS), all'attenzione di G__________, di
riconsiderare l'esclusione dal corso di laurea, emanando una decisione a lui
favorevole. In via subordinata, ha chiesto di rendicontarlo sui punteggi
conseguiti sia all'esame scritto sia a quello orale, indicando quello
minimo richiesto per accedere al bachelor. In questo caso ha chiesto di
indicare termini e autorità di ricorso.
b. Dopo due solleciti scritti, G__________, con lettera del 3 agosto 2018 ha illustrato
al legale di RI 1 come si è svolta la procedura di ammissione. L'ha inoltre
informato che all'esame scritto ha totalizzato 142 punti su 160, ciò che gli ha
permesso di accedere alla seconda prova, nella quale ha invece ottenuto 75
punti su 150, posizionandosi al 48° posto della graduatoria, ossia al di sotto
dei primi trenta candidati ammessi al corso. G__________ ha pertanto confermato
che la richiesta di ammissione non poteva essere accolta e che tale diniego non
poteva essere impugnato.
C. Con reclamo del 16 maggio 2018 RI 1, questa volta senza l'assistenza di un legale, ha impugnato la sua mancata ammissione al corso di bachelor in fisioterapia dinanzi al direttore generale della SUPSI. Ha innanzitutto contestato la procedura di selezione nella misura in cui per la graduatoria finale non è stato preso in considerazione il risultato ottenuto all'esame scritto, contrariamente alle indicazioni reperibili sul sito internet della SUPSI, alla pagina FAQ. Ha quindi contestato le valutazioni trasmessegli con la lettera del 25 giugno 2018, a suo dire troppo severe.
D. Con decisione del 16 agosto 2018 il direttore
generale della SUPSI ha dichiarato il reclamo irricevibile. Il medesimo
ha innanzitutto ricordato che secondo il regolamento per la procedura di
ammissione e l'immatricolazione al Bachelor della SUPSI (Laurea di primo livello)
del 13 dicembre 2013 (R-Ammissione) il candidato non ha diritto a ricevere
alcuna motivazione del diniego della sua domanda di ammissione e che contro la
stessa è data la via del reclamo al DEASS, la cui decisione è impugnabile
dinanzi al direttore generale. A mente di quest'ultimo, RI 1 non avrebbe
inoltrato reclamo al DEASS entro 15 giorni, contrariamente a quanto prescritto
dal predetto regolamento. Lo scritto del 3 agosto 2018 contestato non sarebbe
quindi una decisione impugnabile, ma una
semplice risposta alle richieste di informazioni di cui alla lettera di
carattere interlocutorio inoltrata il 5 luglio 2018 dal legale del
candidato. In assenza di una risoluzione del DEASS, il ricorso sarebbe pertanto
irricevibile. Infine, il direttore generale ha rilevato che in ogni caso il
ricorso sarebbe stato respinto, in quanto la procedura di ammissione si è
svolta conformemente alla prassi interna al Dipartimento. L'erronea informazione contenuta nel sito internet non
avrebbe del resto causato alcun pregiudizio al ricorrente.
E. Contro la predetta decisione RI 1 è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della risoluzione impugnata e la conseguente ammissione al corso di laurea in fisioterapia per l'anno scolastico 2018/2019. Domanda, quest'ultima, che ha avanzato anche in via supercautelare. In via subordinata ha invece chiesto il rinvio degli atti all'istanza inferiore per nuova decisione. Infine, ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il medesimo ha contestato il giudizio del direttore generale della SUPSI nella misura in cui l'ha dichiarato irricevibile, sostenendo che lo scritto del 3 agosto 2018 impugnato aveva carattere di decisione. Nel merito, ha ribadito la propria tesi circa l'irregolarità della procedura di ammissione.
F. All'accoglimento del gravame si è opposto il direttore generale della SUPSI, che ha ribadito le tesi esposte nella decisione impugnata, sia in riferimento alle condizioni di ricevibilità del gravame sia alla procedura di ammissione al corso di laurea. In merito a quest'ultimo aspetto ha precisato che i dettagli del metodo di selezione non sono regolati per scritto e che le informazioni pubblicate su internet non hanno carattere vincolante. Nel caso concreto la procedura si è svolta conformemente alla prassi dell'istituto in vigore da alcuni anni e valida indistintamente per tutti i candidati. L'erronea informazione non avrebbe del resto influito sulla preparazione agli esami e non potrebbe pertanto far nascere alcun diritto a favore dell'insorgente. Essendosi posizionato al quarantottesimo posto nella graduatoria stilata in esito al colloquio orale e considerata l'ammissione di soli trenta candidati, la decisione di non ammetterlo al bachelor andrebbe esente da critiche.
G. Con la replica il ricorrente, questa volta assistito da un legale, ha ribadito le proprie tesi affinandole, con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso. Inoltre, l'insorgente ha contestato la valutazione dell'esame orale, che non poggerebbe su criteri oggettivi e non darebbe conto di tutte le risposte da lui effettivamente fornite. Le esaminatrici non avrebbero inoltre considerato l'esperienza già maturata nel settore.
H. Con la duplica, il direttore generale ha confermato la propria posizione e difeso la valutazione della prova attitudinale a cui è stato sottoposto il ricorrente.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall'art. 18 cpv. 1 lett. b della legge sull'Università
della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della
Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 3 ottobre 1995 (LUSI-SUPSI;
RL 421.100). La legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della
legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
Il ricorso, tempestivo (art. 18 cpv. 3 LUSI-SUPSI), è dunque ricevibile in
ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25
cpv. 1 LPAmm). I documenti trasmessi dalle parti forniscono sufficienti
elementi al Tribunale per determinarsi con cognizione di causa. Di nessuna utilità
si rivelerebbe l'audizione testimoniale di __________, orientatore presso la
SUPSI, atteso che i fatti di cui dovrebbe riferire (la presenza di
informazioni errate in merito alla procedura d'esame sul sito internet della
SUPSI, cfr. infra consid. 4.2) sono noti.
2. In primo luogo occorre esaminare la censura del
ricorrente secondo cui il direttore generale avrebbe a torto dichiarato il suo
gravame irricevibile in assenza di una decisione impugnabile emanata dal DEASS.
2.1. Secondo l'art. 46 cpv. 1 LPAmm ogni decisione dev'essere motivata per
scritto e deve indicare il rimedio giuridico. Una notificazione difettosa, come è l'omessa indicazione dei rimedi di ricorso, non può cagionare alle parti alcun
pregiudizio (art. 20 LPAmm; STA 52.2015.506 del 27 aprile 2017; Felix Uhlmann/ Alexandra
Schilling-Schwank in: Bernhard Waldmann/Philippe
Weissenberger [curatori], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, II ed.,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2016 n. 2 e 17
ad art. 38; cfr. pure messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la
revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1996, pag. 12 seg.). Tale
norma è espressione di un principio generale della procedura amministrativa,
deducibile dall'art. 9 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost. RS 101; Uhlmann/
Schilling-Schwank, op. cit., n. 1), secondo cui ognuno ha diritto
d'essere trattato da parte degli organi dello Stato senza arbitrio e secondo il
principio della buona fede. Tuttavia il destinatario di una decisione viziata
deve dar prova della diligenza processuale esigibile nelle circostanze
concrete. Egli non può prevalersi della protezione della buona fede quando l'inesattezza
dell'indicazione gli era nota o, comunque, risultava facilmente riconoscibile
in ragione di elementi non solo oggettivi,
ma anche soggettivi, segnatamente quando il difetto poteva essere immediatamente
rilevato dalla parte o dal suo patrocinatore con la semplice consultazione dei
testi di legge, senza ricorrere alla giurisprudenza e alla dottrina (DTF 135
III 374 consid. 1.2.2.1 con rinvii, 134 I 199 consid. 1.3.1; STF 2A.344/2006
del 9 giugno 2006 consid. 3.1 con rif.; Marco
Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
Lugano 1997, n. 5a ad art. 26). In quest'ordine di idee, quando una parte è
venuta a conoscenza di una decisione che non le è stata intimata, essa deve
mettere diligentemente in atto quanto ci si può attendere dalla stessa affinché
l'autorità proceda a tanto (DTF 134 V 306 consid. 4.2; Jean-François
Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 1.6 ad art. 32; Borghi/ Corti, op. cit., n. 4 ad art.
26).
2.2. L'art. 8.2 R-Ammissione prevede che contro le decisioni relative
all'ammissione è possibile il reclamo al Dipartimento e che lo stesso va
presentato in forma scritta e succintamente motivato entro 15 giorni dalla
notifica della decisione. Contro le decisioni del
Dipartimento che comportano un pregiudizio irrimediabile, prosegue
l'art. 8.3, è possibile il ricorso al direttore generale della SUPSI. Anche in
questo caso il termine di impugnazione è di 15 giorni.
2.3. Nel caso concreto al ricorrente è stato comunicato l'esito negativo del
suo esame di ammissione con scritto dell'8 giugno 2018. Tale comunicazione,
oltre a non contenere alcuna motivazione, era sprovvista di qualsiasi
indicazione dei rimedi di diritto. Il ricorrente, con scritto del 21 giugno
2018 ha richiesto esplicitamente una decisione formale sull'esito dell'esame
in oggetto e sulle motivazioni dettagliate ad essa relative. Considerato
che la comunicazione della mancata ammissione è pervenuta al ricorrente al più
presto il 9 giugno 2018, occorre ritenere che il medesimo si è diligentemente
attivato richiedendo la notifica di una decisione formale dodici giorni dopo,
in un lasso di tempo quindi tutto sommato ragionevole tenuto conto del termine
di impugnazione di quindici giorni. Nemmeno lo scritto del 25 giugno seguente,
con cui il responsabile della formazione ha illustrato la procedura di
ammissione e le valutazioni della prova orale del ricorrente, conteneva alcuna
indicazione dei rimedi di diritto. Malgrado ciò, il 5 luglio 2015 l'insorgente,
per il tramite del suo legale, si è rivolto per scritto al DEASS,
all'attenzione di G________, chiedendo di riconsiderare la decisione di mancata
ammissione e, in via subordinata, di fornire una motivazione più dettagliata
della valutazione delle due prove sostenute, con indicazione delle vie di ricorso.
Malgrado la premessa del legale che tale scritto avesse carattere
interlocutorio, non si può negare che lo stesso, inoltrato all'autorità
competente, contenesse la precisa domanda di riconsiderare l'esclusione dal
corso di laurea emanando di conseguenza decisione che gli consentisse
di accedere allo stesso. Tale esplicita richiesta non poteva che essere
interpretata alla stregua di un reclamo. In caso di dubbio, essendo stata la
stessa presentata ampiamente entro il termine di impugnazione di quindici
giorni a decorrere dalla ricezione dello scritto del 25 giugno 2018, il DEASS
avrebbe dovuto accertare la volontà di ricorrere dell'insorgente, dandogli
l'occasione di eventualmente precisare la propria richiesta. Tempestivamente
impugnata malgrado l'assente indicazione dei rimedi di diritto, la decisione di
non ammettere il ricorrente al corso di laurea non è passata in giudicato. Su
questo punto la tesi del direttore generale della SUPSI non può quindi essere
seguita.
Il DEASS non ha tuttavia formalmente evaso il reclamo. G_____ ha comunque
esaminato le domande del ricorrente e con scritto del 3 agosto 2018 ha fornito le
indicazioni richieste e ribadito le conclusioni di cui alla sua lettera del 25
giugno precedente confermando infine che la richiesta di ammissione non poteva
essere accolta. Sebbene difetti dell'indicazione dei rimedi di diritto -
annunciando, in maniera a dir poco sorprendente, che il rifiuto dell'ammissione
al bachelor non può essere impugnato - tale scritto presenta i contenuti
essenziali di una decisione.
Come esposto in narrativa, il gravame contro la stessa, tempestivamente
interposto dal ricorrente dinanzi al direttore generale è stato dichiarato
irricevibile siccome non era diretto contro una decisione dipartimentale. Nelle
concrete circostanze non è in effetti chiaro se G__________ abbia sottoscritto
la predetta decisione in suo nome o in rappresentanza del DEASS, di cui è
membro di direzione. La questione può rimanere indecisa, come pure quella di
sapere se il medesimo avesse, se del caso, la facoltà di rappresentare
validamente il predetto dipartimento. Infatti, anche nell'ipotesi in cui la decisione
non emani dal DEASS, il direttore generale della SUPSI, anziché accontentarsi
di dichiarare il ricorso irricevibile, avrebbe dovuto trasmetterlo alla predetta
autorità per competenza.
Rinvio degli atti al Dipartimento che allo stadio attuale della procedura si
rivelerebbe privo di senso in quanto l'esito del reclamo appare scontato già alla
luce dell'irremovibile posizione di G__________. Per economia di procedura e
nel rispetto del principio di celerità, considerato in particolare che il corso
di laurea per cui il ricorrente ha chiesto
l'ammissione è iniziato ormai da alcuni mesi, si può dunque prescindere dal
rinviare gli atti al DEASS affinché si esprima in merito alle contestazioni del
ricorrente. Per queste ragioni e atteso che un'istanza inferiore munita di
pieno potere cognitivo (il direttore generale della SUPSI) ha evaso il gravame
del ricorrente respingendolo, a titolo abbondanziale, anche nel merito e
si è pure ampiamente espresso in questa sede, il Tribunale ritiene di poter esaminare
il ricorso senza ledere i diritti delle parti.
3. Nell'ambito del controllo di decisioni in materia
di valutazioni scolastiche e professionali il giudizio dell'esaminatore, in quanto
espressione del suo apprezzamento, è sindacabile da parte del Tribunale cantonale
amministrativo soltanto nei limiti fissati dall'art. 69 LPAmm. Censurabili sono unicamente le valutazioni insostenibili, poiché integrano gli estremi della
violazione del diritto sotto il
profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm). In assenza di una disposizione
esplicita che glielo conferisca, il controllo dell'adeguatezza gli è precluso
(art. 69 cpv. 2 LPAmm). Il Tribunale deve quindi evitare di sostituire il suo apprezzamento
a quello esercitato dall'esaminatore (cfr. messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente
la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19
aprile 1966, p. 59; Borghi/ Corti, op. cit., n. 2d ad art. 61). In questo ambito, specie quando si tratta di pronunciarsi su apprezzamenti
che richiedono e presuppongono la conoscenza della personalità del candidato o
dell'allievo oppure conoscenze scientifiche o tecniche, l'autorità di
ricorso dà comunque prova di un certo riserbo nel controllo dell'apprezzamento
riservato all'esaminatore. Un controllo giudiziario più completo si giustifica
invece per i vizi di procedura o per le
valutazioni manifestamente sbagliate
della prova fornita dal candidato o ancora quando risulta che l'autorità esaminatrice
si è lasciata influenzare nel proprio giudizio da motivi che non presentano
alcuna relazione con l'esame (DTF 136 I 229 consid. 5.4.1; STF 2C_632/2013 dell'8 luglio 2014 consid.
3.2, 2D_34/2012 del 26 ottobre 2012 consid. 3.3,
2D_55/2010 del 1° marzo 2011 consid. 3.2).
4. Il ricorrente ha innanzitutto contestato la
procedura di selezione nella misura in cui per la graduatoria finale non è
stato tenuto conto del risultato ottenuto all'esame scritto, contrariamente
alle indicazioni reperibili sul sito internet della SUPSI, alla pagina dedicata
alle domande frequenti, cosiddette FAQ.
4.1. L'art. 3.1.1 R-Ammissione stabilisce che la domanda d'ammissione deve essere inoltrata entro i termini fissati e
pubblicati annualmente sul sito internet della SUPSI. In considerazione
del numero limitato di posti disponibili per alcuni corsi di laurea, soggiunge
l'art. 3.1.2 del regolamento, in aggiunta all'adempimento dei requisiti d'ammissione il Dipartimento di
riferimento può prevedere l'obbligo di sostenere un esame di graduatoria e/o
eventuali esami complementari.
4.2. In merito allo svolgimento della procedura di selezione, le informazioni
reperibili sulla pagina internet del DEASS erano effettivamente contraddittorie.
Da un lato, nella sezione ammissioni e iscrizioni prevedevano che:
Per il Bachelor in Fisioterapia la prova d'ammissione
è suddivisa in due parti. Una parte scritta ed una parte attitudinale sotto
forma di colloquio:
Prova scritta (comune ai Bachelor in Cure infermieristiche, Ergoterapia
e Lavoro sociale) della durata di circa 2-3 ore su diverse tematiche di
attualità con attenzione particolare al ragionamento logico, alla riflessione e
argomentazione, alla comprensione e all'analisi di testi. L'esame permette
inoltre di valutare la conoscenza della lingua italiana per i candidati di
madrelingua non italiana. In base ai risultati di questa prova vengono selezionati
i candidati che hanno accesso all'esame orale (circa il doppio rispetto ai
posti a disposizione, quindi circa 60 studenti per 30 ammissioni definitive).
Esame attitudinale: la parte attitudinale dell'esame di graduatoria
consiste in un colloquio individuale che mira a sondare le motivazioni
personali, le rappresentazioni sulla professione e gli ambiti attuali di
attività. Dall'esame attitudinale viene stilata la graduatoria definitiva dei
candidati ammessi al Bachelor in Fisioterapia.
Per maggiori informazioni consultare le FAQ (vedi link a lato).
dall'altro lato, alla pagina dedicata alle FAQ, alla domanda in cosa consiste l'esame di graduatoria?, era fornita la seguente risposta.
L'esame di graduatoria del Bachelor in Ergoterapia e Fisioterapia è suddiviso in una prima parte scritta ed una seconda parte orale. All'esame orale accedono solo coloro che ottengono i migliori punteggi all'esame scritto. In totale vengono ammessi all'esame orale un numero di candidati all'incirca doppio rispetto a posti a disposizione (es. 60 ammissioni all'esame orale di Fisioterapia da cui verranno selezionate le 30 ammissioni definitive). Dalla somma dei punteggi ottenuti nell'esame scritto e nell'esame orale si otterrà la graduatoria definitiva di accesso ai Bachelor in Fisioterapia ed Ergoterapia.
Il direttore generale
della SUPSI ha spiegato che quest'ultima indicazione era scorretta e che il
dipartimento ha provveduto a rettificarla. In effetti le informazioni
pubblicate alla sezione ammissioni e iscrizioni lasciavano intendere che
(solo) i risultati del colloquio avrebbero determinato la graduatoria finale,
mentre le ulteriori precisazioni (FAQ) indicavano che il punteggio
ottenuto alla seconda prova sarebbe stato sommato a quello della prima. Malgrado
siano effettivamente state fornite informazioni in parte sbagliate in merito al
metodo di selezione, non vi sono motivi per ritenere che questo sia stato
modificato in corso di procedura. Alcun
indizio permette infatti di dubitare che la modalità seguita dal dipartimento
sia stata stabilita sin dall'inizio e applicata in modo univoco per tutti gli aspiranti studenti. Tale
modo di procedere in due fasi, ossia una prima scrematura sulla base di un
esame scritto e in seguito la selezione dei migliori candidati in esito a
una prova orale non appare insostenibile nella misura in cui si fonda su
criteri oggettivi, prestabiliti e applicati in modo uniforme agli esaminandi. La
presa in considerazione anche del risultato della prova scritta, ciò che
avrebbe senz'altro giovato al ricorrente, non è che una delle possibili
soluzioni praticabili. La scelta di un metodo piuttosto che di un altro è
tuttavia insindacabile da parte di questo Tribunale, a cui è precluso il
controllo dell'opportunità di simili decisioni (art. 69 cpv. 2 LPAmm).
Per quanto sia auspicabile che la SUPSI si doti al più presto e per mezzo di
strumenti adeguati di disposizioni chiare e precise circa le modalità di
svolgimento delle procedure di ammissione, nella concreta fattispecie non si
può dedurre che tale lacuna abbia pregiudicato la validità dell'esame né il
successo dell'insorgente. L'imprecisione non era in effetti suscettibile di
influenzare la sua preparazione alla prova. Che questa fosse strutturata nella
forma di un colloquio e destinata a valutare l'attitudine allo svolgimento
della professione era infatti cosa nota. Su questo punto il ricorso si avvera
pertanto infondato.
5. Resta da
esaminare se la valutazione dell'esame orale regge alla critica.
Dalla documentazione agli atti risulta che le esaminatrici hanno giudicato l'attitudine dell'insorgente a
intraprendere la formazione di fisioterapista sulla base di cinque criteri
predeterminati: (1) percezione della professione e realismo, (2) apertura verso
l'utenza, sensibilità, empatia e ascolto, (3) anticipazione, motivazione, senso
di realtà verso la formazione universitaria, (4) espressione verbale e
capacità di argomentazione, (5) percezione di sé: punti di forza, fragilità,
prospettive personali, modalità comunicative. Parametri di valutazione che non
appaiono insostenibili avuto riguardo dell'intento di selezionare i candidati
più motivati e inclini alla formazione. La valutazione dà atto dei punti di forza e delle debolezze emerse durante il
colloquio e il giudizio è motivato in relazione a ogni criterio. Su tali
argomentazioni, fornitegli già con lo scritto del 25 giugno 2018, il ricorrente
in questa sede non ha mosso puntuali
critiche, limitandosi a sostenere che le esaminatrici non avrebbero
tenuto debitamente conto della sua esperienza nel settore. Ciò contrasta
tuttavia con quanto emerge dal protocollo del colloquio, in cui le esaminatrici
hanno evidenziato tra gli aspetti forti il lavoro svolto dal ricorrente
presso uno studio fisioterapico, oltre all'esperienza in una casa anziani presso
cui si è occupato del trasporto dei degenti. Tanto è vero che nel criterio (1)
il ricorrente si è aggiudicato il massimo punteggio.
La valutazione, convenientemente motivata da due esaminatrici di indiscussa
competenza in esito a un colloquio in cui hanno potuto sondare l'attitudine del
ricorrente in base ad aspetti ritenuti determinanti per l'ammissione al
bachelor e sulla scorta di criteri e domande predeterminati, non può che essere
tutelata da questo Tribunale. La stessa non appare in effetti insostenibile né
altrimenti lesiva del diritto.
6. Visto quanto precede, il ricorso deve essere
respinto. Si può prescindere dal riformare il dispositivo della
decisione impugnata con cui il direttore generale ha a torto dichiarato il
gravame irricevibile anziché respingerlo nel merito poiché la modifica sarebbe priva
di ogni portata pratica.
Dal momento che il gravame non appariva del tutto sprovvisto di esito
favorevole (cfr. art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo
2011; LAG; RL 178.300) e che l'insorgente non dispone di mezzi
finanziari sufficienti per assumersi gli oneri della procedura e le spese di
patrocinio (art. 2 LAG), la sua domanda di assistenza giudiziaria deve essere
accolta. Si prescinde quindi dal prelievo di una tassa di giustizia e delle
spese (art. 47 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 LPAmm).
7. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda cautelare formulata con il ricorso.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.
3. Non si
prelevano tassa di giustizia né spese.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico (cfr. art. 83 lett. t LTF), entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
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5. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera