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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Elisa Bagnaia |
statuendo sul ricorso del 24 ottobre 2018 di
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RI
1
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contro |
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la decisione del 19 settembre 2018 (n. 4335) del Consiglio di Stato che respinge il gravame inoltrato da RI 1 avverso la risoluzione dell'11 ottobre 2017 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, ha respinto la domanda di quest'ultimo volta ad ottenere il ripristino del suo permesso di domicilio; |
ritenuto, in fatto
che il cittadino italiano RI
1 (1963) è giunto in Svizzera il 1° luglio 1964, dove dopo alcuni anni gli è
stato rilasciato un permesso di domicilio;
che egli ha convissuto con la cittadina uzbeka E__________ (1977), al beneficio
dal 3 agosto 2011 di un permesso di dimora annuale
nell'ambito della normativa prevista per un cosiddetto "caso personale
particolarmente grave", rilasciatole per permetterle di vivere presso il
proprio compagno;
che dalla loro unione sono nati i figli F__________ (2011), R__________ (2013) e
A__________ (2018), tutti cittadini italiani per filiazione e titolari di un
permesso di domicilio UE/AELS;
che il 7 giugno 2013, RI 1 è stato arrestato in Italia, dove in seguito è stato
incarcerato, e i suoi averi in Svizzera bloccati;
che nel mese di novembre del 2016, nei confronti di RI 1 è stata revocata ogni
misura limitativa della sua libertà personale, ragione per la quale il 15
dicembre successivo è rientrato in Svizzera;
che nel frattempo, rispondendo ad una richiesta di informazioni inoltrata dallo
stesso RI 1, il 24 novembre 2016 l'Ufficio della migrazione gli ha comunicato
che in base agli atti in suo possesso quest'ultimo risultava sprovvisto di
qualsiasi permesso di soggiorno in Ticino, dato che il 10 maggio 2013 era partito
per l'estero senza compilare alcuna notifica personale;
che preso atto di ciò, il 3 gennaio 2017 RI 1 ha chiesto alla Sezione della
popolazione il ripristino del suo permesso di domicilio;
che dopo avere istruito la pratica e avere dato modo all'interessato di
esprimersi, con decisione dell'11 ottobre 2017 la Sezione della popolazione ha
respinto tale domanda e si è pure rifiutata di prorogare la validità del
permesso di domicilio dei figli, nel frattempo scaduto;
che l'autorità di prime cure ha rilevato che, nella misura in cui il permesso
di domicilio di cui RI 1 era titolare era decaduto in seguito al suo prolungato
soggiorno all'estero, lo stesso non poteva più essergli ripristinato; inoltre
quest'ultimo risultava essere a carico dell'assistenza, era oberato dai debiti
e aveva in corso vari procedimenti penali sia in Svizzera che in Italia;
che in merito alle autorizzazioni di soggiorno dei figli è stato considerato
come le medesime, derivando dal permesso del padre, non potevano essere
mantenute ulteriormente;
che con giudizio del 19 settembre 2018 il Consiglio di Stato ha confermato la
predetta risoluzione dipartimentale, respingendo il ricorso inoltrato contro la
stessa da RI 1;
che L'Esecutivo cantonale ha in sostanza ribadito i motivi posti a fondamento
della decisione dipartimentale impugnata;
che avverso quest'ultima pronuncia RI 1, agendo per sé e per conto dei figli R__________,
F__________ e A__________, insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino del proprio permesso di
domicilio e il mantenimento di quello rilasciato alla propria prole;
che egli riconosce di avere risieduto in Italia per oltre tre anni e mezzo
senza avere fatto richiesta alla competente autorità di poter conservare la
propria autorizzazione di soggiorno: sostiene comunque di non avere mai avuto l'intenzione
di trasferire durante questo periodo il centro dei propri interessi all'estero,
prova ne è che in Ticino hanno continuato a vivere la moglie e i figli; sottolinea
inoltre come la sua assenza dalla Svizzera non sia stata determinata dalla
propria volontà, ma dal fatto che era stato posto in stato di detenzione a __________;
che infine, pur ammettendo di essere oggetto di varie inchieste penali, contesta
di essere una minaccia per l'ordine pubblico;
che all'accoglimento del gravame si oppongono sia il Governo che la Sezione
della popolazione;
che in sede di replica, RI 1 si è limitato a riconfermarsi nelle proprie tesi e
domande di giudizio;
che non è stata richiesta una duplica;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2
della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone
straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100);
che il gravame, tempestivo giusta
l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100)
e presentato da persone senz'altro legittimate a ricorrere (art. 65 cpv.
1 LPAmm), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);
che l'autorizzazione di domicilio UE/AELS è un permesso che non è in quanto
tale previsto dall'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità
europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone
del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), di principio applicabile alla
fattispecie in forza della nazionalità italiana dell'insorgente;
che giusta l'art. 5 dell'ordinanza
sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002
(OLCP; RS 142.203), esso viene rilasciato ai cittadini dell'UE e dell'AELS
così come ai loro familiari in virtù dell'art. 34 della legge federale sugli stranieri
del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20) e degli art. 60-63 dell'ordinanza
sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA;
RS 142.201), nonché in conformità degli accordi di domicilio conclusi dalla
Svizzera (DTF 130 II 49 consid. 4);
che, in quanto silente in merito al rilascio del permesso di domicilio UE/AELS
- così come ad una revoca dello stesso, che è pure regolata dalla LStr (art. 23
cpv. 2 OLCP) - l'Accordo sulla libera circolazione
delle persone non può, tuttavia, essere trascurato; in relazione alla
decadenza delle carte di soggiorno UE/AELS - tra le quali rientra anche il
permesso qui in discussione (art. 4 segg. OLCP) - esso prevede in effetti
espressamente che le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi
consecutivi e le assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari non ne
infirmano la validità (cfr. art. 6 cpv. 5, 12 cpv. 5 e 24 cpv. 6 Allegato I
ALC);
che, fatta eccezione per la possibilità di
chiedere di poter mantenere il
permesso oltre il termine legale - facoltà non accordata dall'ALC, su cui però
in questa sede non verte più la fattispecie - quanto previsto dall'Accordo
sulla libera circolazione delle persone è peraltro equivalente a ciò che
prescrive sia l'art. 61 cpv. 2 LStr - che riprende il tenore dell'art. 9 cpv. 3
lett. c dell'abrogata legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri
del 26 marzo 1931 (LDDS; Messaggio relativo alla legge federale sugli
stranieri, FF 2002 3327 segg. n. 2.9.2; STF 2C_19/2012 del 26 settembre 2012
consid. 4; 2C_853/2010 del 22 marzo 2011 consid. 5.1) - sia la cifra 3 della
Dichiarazione del 5 maggio 1934 (RS 0.142.114.541.3) concernente l'applicazione
del Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia del 22 luglio
1868 (RS 0.142.114.541);
che in modo analogo ai menzionati disposti dell'ALC, anche le norme citate prevedono infatti che, in mancanza di un annuncio esplicito o di una richiesta di mantenimento, un permesso di domicilio decade dopo sei mesi dalla partenza dalla Svizzera (ancora con riferimento all'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, cfr. STF 2C_147/2010 del 22 giugno 2010 consid. 5.1, 2A.464/1999 del 19 giugno 2000 consid. 4); in questi casi non vi è spazio per una ponderazione di interessi: determinante è soltanto la questione di sapere se lo straniero abbia effettivamente dimorato all'estero per oltre sei mesi oppure oltre il periodo accordatogli con il permesso di assenza (STF 2C_454/2012 del 29 maggio 2012 consid. 2.4);
che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, sviluppata quando ancora era in vigore la LDDS e
oggi almeno in parte codificata nell'art. 79 cpv. 1 OASA, tale fattispecie è
però realizzata anche se lo straniero si assenta regolarmente dalla Svizzera durante
un lasso di tempo lungo, ritornandovi ogni volta prima del trascorrere dei sei
mesi previsti dalla legge, per motivi di visita, turismo o affari;
che al pari di un'assenza continuata, questi rientri non interrompono infatti le assenze all'estero, neppure
quando lo straniero dispone di un alloggio in Svizzera ed è animato dal
desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro Paese (DTF 120 Ib 369
consid. 2c pag. 372; STF 2C_147/2010 del 22 giugno 2010 consid. 5.1 e 2C_581/2008 del 6 novembre 2008 consid. 4.1);
che, nella fattispecie concreta, è incontestato che il ricorrente è
stato arrestato il 7 maggio 2013 a __________ ed è rimasto astretto alle strutture carcerarie italiane sino al mese di
novembre del 2016, dopo di che, verso la metà del successivo mese di
dicembre ha potuto fare rientro in Svizzera;
che, di conseguenza,
essendo stato assente dal territorio elvetico per oltre sei mesi, il suo permesso
di domicilio ha perso inesorabilmente
ogni validità nel mese di novembre del 2013, per cui egli non può
chiederne ora il ripristino;
che non porta a diversa conclusione il fatto che egli non abbia potuto
continuare a soggiornare nel nostro Paese a causa della sua incarcerazione in
Italia e, quindi, per ragioni indipendenti dalla sua volontà;
che, per giurisprudenza, non sono infatti di rilievo i motivi che attengono al trasferimento del domicilio rispettivamente al luogo ove lo straniero conserva il centro dei propri interessi, in quanto il legislatore per ragioni pratiche ha scelto due concetti semplici e formali: la notifica della partenza e la residenza effettiva all'estero (DTF 120 Ib 369 consid. 2c, 112 Ib 1 consid. 2a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997, pag. 325 e seg.);
che la suddetta conclusione si giustifica anche perché lo stesso insorgente
ammette di non avere annunciato alle autorità cantonali in materia di polizia
degli stranieri la sua prolungata assenza all'estero e di non avere formulato per
tempo alcuna richiesta di mantenimento del permesso;
che alla luce di quanto precede, nella misura in cui
concerne il ricorrente RI 1, la decisione del Consiglio di Stato sfugge a
qualsiasi critica: la stessa, oltre che a risultare sufficientemente e pertinentemente motivata, si fonda su degli elementi
di fatto accertati in modo del tutto corretto e, a giusto titolo, fa astrazione
da qualsiasi considerazione circa il rispetto o meno del principio della
proporzionalità, che, come visto sopra, non trova alcuno spazio allorquando
sono riunite le condizioni stabilite dalla legge per considerare decaduto un
permesso di soggiorno in seguito a prolungata assenza all'estero del suo titolare;
che, in simili circostanze, nemmeno si pone la questione di sapere se egli
rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico;
che per quanto attiene alla situazione dei figli F__________ e R__________ occorre considerare che quest'ultimi
sono stati posti al beneficio di un permesso di domicilio UE/AELS (con
data di scadenza al 23 agosto 2017) in virtù della medesima autorizzazione di
cui era titolare il padre al momento della loro nascita; con il decadimento di
quest'ultimo permesso, anche la loro facoltà di risiedere in Svizzera è venuta
meno;
che per questo aspetto essi non possono nemmeno più appoggiarsi sulla madre dal
momento che con decisione del 12 gennaio
2015 della Sezione della popolazione, confermata in ultima battuta da questo
Tribunale mediante giudizio del 31 ottobre 2016 (cfr. inc. STA
52.2015.421), alla medesima non è più stato rinnovato il permesso di dimora;
che dal canto suo invece il figlio A__________, nato il 5 ottobre 2018, non
dispone di alcun permesso visto che alla sua nascita né il padre, né la madre
erano ancora in possesso di un qualsiasi carta di soggiorno per poter risiedere
in Svizzera;
che oltretutto si deve considerare che F__________, R__________ e A__________
sono tutti ancora in tenera età e non possono invocare nessuna
disposizione dell'ALC per esigere che sia rilasciata loro un'autorizzazione di
soggiorno in Svizzera, non rientrando in nessuna delle categorie previste
dall'art. 24 Allegato I ALC (giusta il rinvio dell'art. 6 ALC), il quale
disciplina il soggiorno delle persone che non esercitano attività lucrativa;
che essi - unitamente ai genitori - sono a carico dell'assistenza pubblica e,
non disponendo di mezzi finanziari sufficienti per il loro mantenimento non
possono essere considerati né dei redditieri né, data la loro giovanissima età,
degli studenti che frequenta un istituto per seguirvi a titolo principale una
formazione professionale giusta il cpv. 4 dell'art. 24 Allegato I ALC (cfr. STF
2A.768/2006 del 23 aprile 2007 consid. 3);
che in esito alle considerazioni che precedono il ricorso dev'essere dunque respinto;
che tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 47 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera