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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matea Pessina, giudice presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 25 ottobre 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 26 settembre 2018 (n. 4438) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 27 luglio 2018 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di 12 mesi; |
ritenuto, in fatto
che RI 1, pittore di professione, negli anni scorsi è stato oggetto di svariati provvedimenti iscritti nel registro automatizzato delle misure amministrative (ADMAS), da ultimo:
16 febbraio 2012 revoca della licenza di condurre veicoli a motore di 12 mesi a seguito di un'infrazione grave (circolazione in stato di ebrietà); la misura è stata scontata dal 26 giugno 2012 al 27 giugno 2013;
che il 12 maggio 2018, verso le ore 00.53, RI 1 ha circolato in territorio di __________ alla guida della vettura __________ targata __________ in grave stato di ebrietà, con una concentrazione di alcol nell'aria espirata, misurata mediante etilometro probatorio, di 0.57 mg/l;
che la licenza di condurre veicoli a motore gli è stata subito sequestrata
dalle forze dell'ordine;
che, avviata una procedura amministrativa (e raccolta una valutazione medica, che
qui non interessa), con decisione del 27 luglio 2018 la Sezione della
circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di 12 mesi
(dal 12 maggio 2018 all'11 maggio 2019 inclusi), autorizzando comunque in tale
periodo la guida dei veicoli delle categorie
speciali G e M;
che il provvedimento è stato adottato sulla base degli art. 16c cpv.
1 lett. b e 16c cpv. 2 lett. c della legge federale sulla circolazione
stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS
741.01), nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione
del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51);
che, con giudizio del 26 settembre 2018, il Consiglio di Stato ha respinto il
ricorso interposto da RI 1 contro la suddetta misura amministrativa, che ha
confermato;
che, rilevato come i fatti fossero incontestati, il Governo ha dapprima constatato
la sussistenza dell'infrazione grave (art. 16c LCStr) commessa il 12
maggio 2018; posto come la stessa imponesse una revoca della durata minima di
12 mesi in base all'art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr - in ragione della precedente
revoca del 2012 per un'infrazione grave - ha poi
confermato la misura disposta dall'autorità di prime cure, ritenendola non solo
giustificata, ma addirittura generosa;
che avverso quest'ultimo giudizio il soccombente si aggrava ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo;
che, pur riconoscendo l'infrazione, il ricorrente ritiene eccessiva la durata
della revoca, di cui chiede sostanzialmente una riduzione, lamentandone le
ripercussioni sulla sua situazione professionale (difficoltà nella ricerca di un impiego) e finanziaria già precaria (dipendenza
dall'aiuto sociale) e dichiarandosi disposto a sottoporsi ad esami del
sangue mensili per comprovare la sua astinenza;
che è stato richiamato l'incarto, ma non sono state chieste osservazioni alle
controparti, stante la manifesta infondatezza del gravame (cfr. art. 72 della
legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);
considerato, in diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di
applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa
sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100);
che certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente
toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 LPAmm);
che il gravame, tempestivo (art. 10
cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è
pertanto ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm);
che l'insorgente non discute l'infrazione, ma si limita a contestare la durata
della revoca, che ritiene eccessiva alla luce delle difficoltà che una misura
tanto incisiva comporterebbe per lui sul piano professionale e finanziario;
che tali censure, alquanto generiche, sono manifestamente infondate;
che le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le
quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe
disciplinari del 24 giugno 1970 (LMD; RS 741.03) compor-tano la revoca della
licenza di condurre oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr);
che per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le
circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione
dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità
professionale a fare uso del veicolo, la durata minima della revoca non potendo
tuttavia essere ridotta (cfr. art. 16 cpv. 3 LCStr);
che la nuova LCStr prevede una durata minima
della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art.
16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei
precedenti dell'interessato;
che commette in particolare un'infrazione grave colui che guida un
veicolo a motore in stato di ebrietà qualificata (art. 16c cpv. 1 lett.
b LCStr);
che, in tal caso, la licenza di condurre deve essere
revocata per almeno 12 mesi, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata
revocata una volta per un'infrazione grave o due volte a causa di infrazioni
medio gravi (art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr);
che, in concreto, dalle tavole processuali emerge che il 10 dicembre
2011 RI 1 si è reso autore di un'infrazione grave (circolazione in stato di ebrietà)
per la quale il 16 febbraio 2012 la Sezione della circolazione gli ha revocato
la licenza di condurre per la durata di 12 mesi ex art. 16c cpv. 2 lett.
c LCStr;
che la misura è stata scontata dal 28 giugno 2012 al 27 giugno 2013;
che il 12 maggio 2018 - ovvero prima dello scadere dei cinque anni dalla
restituzione della patente (cfr., in proposito, DTF 136 II 447 consid. 5.3 e
rif.) - l'insorgente si è nuovamente reso autore di un'infrazione grave (art.
16c cpv. 1 lett. b LCStr), pure questa volta per avere circolato in
stato di ebrietà qualificata (0.57 mg/l);
che il fatto di essere nuovamente incorso in un'infrazione grave a distanza di
meno di cinque anni dalla scadenza di una pregressa misura amministrativa
inflittagli per un reato di pari importanza fa sì che gli debbano essere
applicate le norme relative alla durata minima della revoca in caso di
reiterazione (sistema a cascata) previste dal nuovo diritto;
che ne deriva che il provvedimento di revoca di 12 mesi disposto dalla Sezione
della circolazione e tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere
ulteriormente confermato da questo Tribunale;
che una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa
del principio della proporzionalità, tant'è vero che corrisponde al minimo
previsto dalla legge per la recidiva e il genere di violazione di cui l'insorgente
si è macchiato (cfr. art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr);
che non è possibile scendere sotto il suddetto minimo legale neppure in
presenza di una effettiva necessità professionale di condurre un veicolo (qui
in ogni caso non comprovata, ritenuto peraltro che nulla impedisce al
ricorrente, attualmente in cerca di lavoro, di utilizzare per gli spostamenti
indispensabili allo svolgimento della sua attività i mezzi pubblici; cfr. STF
1C_442/2017 del 26 aprile 2018 consid. 3.4 e
riferimenti);
che le circostanze del
singolo caso ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 LCStr possono infatti essere
considerate solo fino alla durata minima della revoca, tale essendo la scelta
chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in
fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2;
STF
1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con
numerosi rinvii);
che, stante quanto precede, l'impugnativa deve essere d'acchito respinta,
in quanto manifestamente infondata;
che, dato l'esito, la tassa di giustizia - ridotta in considerazione della sua
precaria situazione finanziaria (cfr. decisioni di concessione di prestazioni
assistenziali, allegate al ricorso) - segue la soccombenza del ricorrente (art.
47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia, di fr. 400.-, è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il giudice presidente La vicecancelliera