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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi |
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vicecancelliere: |
Reto Peterhans |
statuendo sul ricorso del 13 novembre 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 10 ottobre 2018 del Consiglio di Stato (n. 4722), che ha respinto il gravame dell'insorgente avverso la risoluzione del 18 dicembre 2017 con cui, nell'ambito dell'approvazione dei conti preventivi 2018 del Comune, il Consiglio comunale di CO 2 ha fissato al 78% il moltiplicatore d'imposta comunale per il 2018; |
ritenuto, in
fatto
A. Il 28 ottobre
2017 il Municipio di CO 1 ha licenziato il messaggio n. 9811 con cui chiedeva
al Consiglio comunale di approvare il preventivo 2018 e di fissare all'80% il
moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno in questione.
La proposta municipale è stata demandata per esame alla Com-
missione della gestione, la quale con un unico rapporto dell'11 dicembre 2017 l'ha
preavvisata favorevolmente.
B. Il 13 dicembre seguente il
consigliere comunale __________, agente a nome del gruppo PPD/GG, ha trasmesso
al presidente del Consiglio comunale una proposta di emendamento al suddetto
messaggio, con cui invitava il Legislativo a fissare al 78%, anziché all'80%,
il moltiplicatore d'imposta comunale per il 2018 onde tenere conto del fatto
che con l'introduzione della nuova tassa sulla raccolta e sullo smaltimento dei
rifiuti, già messa a preventivo, i costi per questo servizio non sarebbero più
stati coperti attraverso il gettito d'imposta, come in passato. Tale proposta
era stata precedentemente trasmessa con e-mail del 7 dicembre 2017 dallo stesso
__________ a tutti i membri della Commissione della gestione, i quali in
occasione della loro riunione dell'11 dicembre successivo l'avevano discussa e
respinta.
C. Riunitosi in seduta il 18 dicembre
2017, il Consiglio comunale di CO 2 ha proceduto, in base all'ordine del
giorno, ad esaminare il messaggio municipale n. 9811 relativo all'approvazione
del preventivo 2018 e alla fissazione del moltiplicatore di imposta comunale
per quel medesimo anno.
Preso atto dell'emendamento del 13 dicembre 2017 presentato dal gruppo PPD/GG e
dopo ampio dibattito, il Legislativo si è innanzitutto espresso separatamente,
secondo il sistema delle votazioni eventuali, sulle due varianti di
moltiplicatore con il seguente esito:
proposta del Municipio e
della Commissione della gestione (80%) 10 voti
favorevoli
proposta del gruppo PPD/GG (78%) 29 voti
favorevoli
La proposta del gruppo PPD/GG, che aveva raccolto il maggior numero di
preferenze, è quindi stata integrata al punto 3 del dispositivo di risoluzione
del messaggio municipale n. 9811, il quale è poi stato messo ai voti nella sua
integralità. Pertanto, alla
presenza di 52 consiglieri su 60, il Legislativo di CO 2, con 40 voti
favorevoli, 9 contrari e 3 astenuti, ha risolto quanto segue:
1. Sono approvati i conti preventivi del
Comune per l'anno 2018.
2. Il fabbisogno di preventivo 2018 si fissa in fr. 248'432'601.52.
3. Il moltiplicatore di imposta per l'anno 2018 è fissato al 78%.
Tale risoluzione, al pari di tutte le altre adottate nel corso della seduta, è
stata pubblicata all'albo comunale a far tempo dal 21 dicembre 2017.
D. Con
decisione del 10 ottobre 2018 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa
con cui RI 1, cittadino attivo di __________, ha chiesto l'annullamento della
risoluzione consigliare appena descritta, limitatamente al punto n. 3 del suo
dispositivo che fissa al 78% il moltiplicatore d'imposta comunale 2018. Riassunte
le norme concretamente applicabili, il Governo ha in sostanza escluso che nel
caso concreto la procedura seguita dal Consiglio comunale per fissare il
moltiplicatore d'imposta fosse lesiva dell'allora art. 162 cpv. 3 della legge
organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100) - corrispondente all'attuale
art. 177 cpv. 3 -, giusta il quale le modifiche a tal proposito
presentate in seduta da singoli cittadini o consiglieri comunali possono essere
decise soltanto se rientrano in un margine di +/- 5 punti di moltiplicatore
rispetto alla proposta iniziale del Municipio e se sono state comunicate almeno
10 giorni prima della seduta alla Commissione della gestione, la quale le
valuta ed esprime il suo preavviso tramite un breve rapporto. Esso ha quindi anche
escluso che fosse stata disattesa la procedura di voto per eventuali ed ha
respinto le censure di merito sollevate nei confronti del moltiplicatore
stabilito nell'occasione dal Legislativo.
E. Mediante
ricorso del 28 settembre 2017, assistito da una replica, RI 1 si aggrava
ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, domandando l'annullamento del predetto giudizio governativo e
postulando, in via principale, che il moltiplicatore d'imposta comunale 2018
sia fissato all'80% e, in via subordinata, che gli atti siano retrocessi al
Consiglio comunale per nuova decisione. Riprendendo e sviluppando una parte degli
argomenti già sollevati dinnanzi alla precedente istanza, censura nuovamente la
violazione delle disposizioni procedurali previste dall'allora vigente art. 162
cpv. 3 LOC (ora art. 177 cpv. 3 LOC) e nel merito critica la scelta del
Legislativo __________ di ridurre al 78% il moltiplicatore, sostenendo che i
motivi posti alla base del provvedimento sarebbero inconsistenti.
F. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di
Stato, senza formulare osservazioni e la presidente del Consiglio comunale, con
argomenti che saranno discussi, ove necessario, in appresso. Dal canto suo il
Municipio di CO 1 si rimette al giudizio di questo Tribunale.
G. In sede
di replica e di duplica le parti si sono confermate nelle loro precedenti
domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1 LOC. Il ricorrente,
cittadino attivo di __________, è legittimato ad agire in giudizio (art. 209
lett. a LOC). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), è
ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere
ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. L'art. 162 LOC in vigore sino
al 30 giugno 2019 - corrispondente all'attuale art. 177 LOC - prevedeva che il
moltiplicatore d'imposta è la percentuale di prelievo per l'imposta comunale,
applicata al gettito di imposta cantonale base del comune; la percentuale va
arrotondata all'unità intera (cpv. 1). L'Assemblea comunale o il Consiglio
comunale, su proposta del Municipio, stabiliscono il moltiplicatore di regola
con l'approvazione del preventivo dell'anno a cui si riferisce, ma al più tardi
entro il 31 maggio (cpv. 2). Essi possono decidere una modifica della proposta
municipale secondo il cpv. 2 solo se tale modifica è contenuta e adeguatamente
valutata nel rapporto della Commissione della gestione, tenendo conto degli
interessi finanziari del comune; le modifiche presentate in seduta da singoli
cittadini o consiglieri comunali possono essere decise soltanto se rientrano in
un margine di +/- 5 punti di moltiplicatore rispetto alla proposta iniziale del
Municipio e se sono state comunicate almeno 10 giorni prima della seduta alla
Commissione della gestione, la quale le valuta ed esprime il suo preavviso
tramite un breve rapporto (cpv. 3).
2.2. Come giustamente rilevato dal Consiglio di Stato, il cpv. 3 della suddetta
disposizione è sostanzialmente frutto di una proposta di emendamento puntuale
presentata dal gruppo PLRT in Parlamento. Nel corso del dibattito plenario
avvenuto in Gran Consiglio il 14 febbraio 2012, l'allora deputato __________ si
era fatto portavoce del proprio gruppo politico adducendo che nella prima parte
dell'art. 162 cpv. 3 LOC, nella versione prevista dal messaggio governativo n.
6527 del 7 settembre 2011, era indicato che la Commissione della gestione
poteva decidere una modifica della proposta municipale solo se essa era
contenuta in un rapporto e adeguatamente valutata dal profilo degli interessi
finanziari del Comune, fatto che non accadeva invece per eventuali modifiche
presentate durante la seduta di Consiglio comunale. Secondo il parlamentare,
una simile differenza non si giustificava e rappresentava un paradosso poco
sensato: se infatti è giusto che una modifica sia valutata dalla Commissione
della gestione nel caso in cui essa decida altrimenti rispetto al Municipio, è
anche giusto che questa medesima Commissione, preposta per legge a esaminare
tutti gli aspetti finanziari ed economici relativi all'andamento di un Comune,
possa chinarsi preventivamente sulle proposte dei singoli consiglieri comunali
per dare il proprio preavviso basato su valutazioni concrete e puntuali. Sempre
secondo l'opinione del granconsigliere __________ "questa procedura va
a beneficio del plenum stesso che potrà decidere con sufficienti dati e con
piena consapevolezza, conscio della propria responsabilità in particolare in
materia finanziaria. Altrimenti intravvediamo il concreto rischio di
adottare decisioni arbitrarie, dettate dall'umore del momento o suffragate da
discussioni meramente politiche o di comodo senza alcuna reale valutazione dei
parametri tecnici e finanziari di un Comune. In alcuni casi non si tratta di
provvedimenti senza alcun influsso sulla gestione corrente di un Comune: per
esempio a __________ una differenza di moltiplicatore del 5% potrebbe
rappresentare un importo fra i tredici e i quindici milioni di franchi; si
tratta di somme rilevanti che potrebbero essere decise in un solo minuto, con
una richiesta improvvisa e una decisione immediata, senza approfondimento.
Questa proposta non intacca minimamente il principio concesso a ogni
consigliere comunale di poter formulare emendamenti durante una seduta, poiché
tale diritto rimane inalterato e integro. A tutela di una migliore informazione
dei consiglieri comunali e per fornire loro dati e mezzi più adeguati per
deliberare si chiede unicamente che le proposte di emendamento siano comunicate
dieci giorni prima alla Commissione della gestione. In sostanza si tratta di un
invito a opporsi alla superficialità e a praticare un adagio assai noto:
conoscere prima di deliberare" (RVGC Anno 2011/2012 - Seduta XXXIX:
martedì 14 febbraio 2012 - pomeridiana, pag. 3582 seg.).
Messo ai voti, questo emendamento è stato accolto con 60 voti favorevoli, 29
contrari e 2 astensioni (RVGC Anno 2011/2012 - Seduta XXXIX: martedì 14
febbraio 2012 - pomeridiana, pag. 3583).
2.3. Chiarito il quadro giuridico di riferimento, occorre rilevare che,
contrariamente a quanto ritenuto dal Consiglio di Stato, nel caso di specie la
procedura testé illustrata non è stata rispettata.
Innanzitutto si deve considerare che, come emerge dal relativo verbale agli
atti, nel corso della seduta 6 dicembre 2017 della Commissione della gestione,
il consigliere comunale __________ si è limitato ad annunciare ai colleghi
commissari l'intenzione da parte del gruppo PPD/GG di presentare un emendamento
inteso a fissare il moltiplicatore d'imposta al 78%, spiegandone i motivi.
Nessuna discussione attorno a questo tema ha però avuto luogo in quell'occasione.
La proposta di emendamento è quindi stata inviata il giorno seguente dallo
stesso consigliere comunale tramite messaggio di posta elettronica indirizzato a
tutti i membri della Commissione della gestione. Ora, è vero che, sebbene la
legge non lo indichi espressamente, di regola le proposte di emendamento
formulate dai singoli consiglieri comunali devono essere indirizzate per
scritto al presidente del Legislativo. Nel caso concreto la proposta formulata
dal gruppo PPD/GG è stata dapprima presentata dinnanzi alla Commissione della
gestione mediante e-mail e soltanto in seguito è stata inviata al presidente
del Consiglio comunale in forma scritta cartacea. Sebbene non del tutto
ineccepibile dal profilo formale, questo modo d'agire non si tradurrebbe ancora
in un vizio procedurale tale da giustificare, da solo, la ripetizione di tutto
l'iter decisionale, ritenuto come in sostanza la Commissione della gestione sia
comunque stata investita, attraverso uno scritto di posta elettronica inviato
il 7 dicembre 2017 indirizzato a tutti i suoi membri, della proposta in
questione nei termini previsti dall'allora vigente art. 162 cpv. 3 LOC (ora:
art. 177 cpv. 3 LOC). Quest'ultimo organismo si è dunque immediatamente chinato
sulla questione di un'eventuale riduzione di 2 punti percentuali del
moltiplicatore d'imposta nel corso della successiva sua riunione che si è
tenuta pochi giorni dopo, e più precisamente l'11 dicembre 2017. In quell'occasione
gli 11 commissari presenti, dopo avere discusso la proposta del gruppo PPD/GG, si
sono espressi singolarmente sulla medesima: secondo quanto emerge dal verbale
di questa seduta, 6 di loro hanno votato a favore della proposta formulata dal
Municipio di fissare il moltiplicatore all'80%, 3 commissari hanno votato a
favore dell'emendamento presentato dal gruppo PPD/GG, mentre che due di essi si
sono astenuti. Alla luce di ciò la Commissione della gestione ha quindi risolto
di approvare il proprio progetto di rapporto relativo al tema in questione, limitandosi
ad apportare una leggera modifica alla versione iniziale intesa a porre unicamente
in evidenza che la proposta del Municipio di mantenere anche per il 2018 il
moltiplicatore comunale all'80% era stata sì condivisa, ma non all'unanimità da
parte di tutti i commissari. Null'altro è stato aggiunto in merito a questo
aspetto.
Sennonché, così facendo, la Commissione ha però completamente omesso di esprimersi
in modo esplicito sulla proposta di emendamento in questione, allestendo uno
specifico rapporto a tale riguardo, secondo quanto prescritto dalla legge. In
particolare essa ha del tutto tralasciato di esporre il contenuto della
proposta presentata dal gruppo PPD/GG, di illustrare quelle che sarebbero state
le conseguenze sul piano finanziario di un'eventuale riduzione al 78% del
moltiplicatore (si veda ora in questo senso l'art. 30 del regolamento sulla gestione finanziaria e la contabilità
dei comuni del 22 maggio 2019; RGFCC; RL 184.150), come pure di indicare
gli argomenti, sia a favore che contrari, che erano stati addotti durante i
lavori commissionali dai vari membri e, soprattutto, non si è minimamente
preoccupata di esprimere in maniera esplicita la propria posizione in
proposito, limitandosi, come detto, a preavvisare in maniera favorevole unicamente
la soluzione avanzata dall'Esecutivo comunale, senza nulla dire, per contro,
riguardo all'eventuale riduzione del 2% del moltiplicatore. In questo modo essa
è venuta meno al suo obbligo di informare il Consiglio comunale, che il
Legislatore cantonale ha volutamente istituito attraverso l'introduzione nella
LOC dell'attuale art. 177 cpv. 3 LOC (ex art. 162 cpv. 3 LOC), proprio con il
preciso intento di evitare l'adozione di decisioni affrettate e non
adeguatamente ponderate su di un tema tanto delicato per le finanze comunali,
quale è quello inerente la determinazione del moltiplicatore di imposta.
Ciò detto, occorre rammentare che le decisioni del Consiglio comunale sono annullabili non
solo quando
risultano sostanzialmente contrarie a norme della Costituzione, di legge o di
regolamenti (art. 212 lett. a LOC), ma anche quando scaturiscono da
processi decisionali carenti, che non garantiscono una libera e consapevole
espressione del voto (art. 212 lett. b-e LOC). Evenienza, questa, che si è
verificata nel caso concreto in ragione del fatto che i consiglieri comunali di
__________ si sono ritrovati riuniti in seduta plenaria il 18 dicembre 2017 a dover
dibattere sul tema del moltiplicatore d'imposta 2018, senza che la Commissione
della gestione avesse preventivamente fornito loro tutte le informazioni necessarie
per poi poter deliberare sul medesimo con la cognizione di causa pretesa dalla
legge per questo genere di questioni. A questo proposito, il semplice fatto che
il Legislativo comunale abbia poi deciso di accogliere la proposta d'emendamento
del gruppo PPD/GG al termine di un lungo dibattito in sala, non consente certo
di sanare l'importante vizio appena evidenziato. Ammettere il contrario, come
sembra voler fare il Governo cantonale, significherebbe svuotare di ogni senso
le accresciute esigenze procedurali allora imposte dall'art. 162 cpv. 3 LOC (e
ora dall'art. 177 cpv. 3 LOC), norma che costituisce una sorta di lex
specialis.
Su questo punto il gravame risulta dunque fondato e pertanto merita di essere
accolto.
3. 3.1. Il ricorrente sostiene
inoltre che, a prescindere dagli aspetti procedurali testé illustrati, la
querelata risoluzione consigliare debba essere annullata anche per questioni di
merito. In particolare rileva che, fissando al 78% il moltiplicatore d'imposta,
il Legislativo comunale non ha rispettato i principi sanciti dalla legge in
materia di gestione finanziaria del Comune. Rileva come la diminuzione del
moltiplicatore decisa dal Consiglio comunale sia stata votata per tenere conto
dei maggiori introiti generati dalla nuova tassa sui rifiuti che però era a
quel tempo ben lungi dal poter essere prelevato, visto che il relativo
regolamento comunale non era ancora stato istituito. Il Legislativo non avrebbe
poi tenuto sufficientemente conto dell'ingente indebitamento del Comune e del
tasso di autofinanziamento che è tutt'ora basso.
3.2. L'art. 151 cpv. 1 LOC prevede che la gestione finanziaria è retta dai principi della legalità, dell'equilibrio
finanziario, della parsimonia, dell'economicità, della causalità e della compensazione
dei vantaggi, nonché del divieto del vincolo delle entrate. Nella fissazione del moltiplicatore - soggiunge l'attuale art.
178 LOC (che riprende l'art. 162a LOC vigente al momento dei fatti qui in
discussione) - l'Assemblea comunale o il Consiglio comunale tengono conto del
principio dell'equilibrio finanziario secondo l'art. 151 cpv. 1 LOC e dell'ammontare
del capitale proprio. In presenza di un disavanzo di bilancio - soggiunge il
cpv. 2 - il comune aumenta il moltiplicatore secondo quanto stabilito dall'art.
29 RGFCC, il quale, riprendendo quanto disposto dall'art. 14a del vecchio
regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni del 20
giugno 1987 (vRgF; BU 1987, 215) prevede che in questi casi, in occasione dell'approvazione
del prossimo preventivo, il moltiplicatore di imposta deve essere fissato in
modo che il preventivo stesso preveda un risultato totale d'esercizio a
pareggio; il fabbisogno di imposta dovrà contemplare l'ammortamento di un
quarto del disavanzo di bilancio cumulato. L'anno successivo l'ammortamento del
disavanzo di bilancio cumulato da inserire a preventivo dovrà essere pari ad
almeno un terzo dello stesso, e così di seguito. Per tutti questi calcoli fa
stato l'ultimo gettito di imposta cantonale base accertato, ritenuto che il
moltiplicatore è arrotondato al punto intero. Se il comune non dà seguito a
quanto precede il Consiglio di Stato modifica d'ufficio il moltiplicatore (art.
178 cpv. 3 LOC il cui tenore coincide con quello dell'art. 162a cpv. 3 LOC in
vigore sino al 30 giugno 2019).
3.3. Nel caso di specie si deve dare atto al ricorrente che al momento in cui è
stato votato il preventivo 2018 di __________, la base legale per il prelievo
della tassa base sui rifiuti in esso contemplata per un importo stimato in 5
milioni di franchi non esisteva ancora. In effetti il Municipio ha licenziato
il messaggio per l'adozione della medesima soltanto in seguito e più
precisamente l'11 gennaio 2018 e il Consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento
per la gestione dei rifiuti soltanto il 13 maggio 2019. Emerge comunque dai
verbali della seduta del Legislativo agli atti, che tra i consiglieri comunali
presenti la questione era perfettamente nota, al punto che in più di un
intervento è stato sollevato il quesito di sapere se il suddetto importo
sarebbe stato effettivamente incassato nel corso del 2018 o se, a fronte di
questa incertezza, non sarebbe stato meglio stralciare il medesimo dal
preventivo. Ne discende dunque che il Consiglio comunale ha deciso l'abbassamento
del moltiplicatore al 78% pur sapendo che non vi erano certezze riguardo all'introduzione
nel corso del 2018 della nuova tassa base sui rifiuti. Certo, questo aspetto
avrebbe necessitato un maggior approfondimento e una chiara presa di posizione
da parte della Commissione della gestione in sede di rapporto, che però, come
visto sopra (cfr. consid. 2.3.), non ha avuto luogo. Ciò non permette comunque
di affermare che nell'occasione il Consiglio comunale, pur non avendo potuto
preventivamente fruire di tutte le informazioni che la legge prevede che gli vengano
date quando si tratta di adottare simili decisioni, abbia risolto di abbassare
il moltiplicatore, sicuro del fatto che nel corso del 2018 la Città avrebbe senz'altro
incassato a titolo di tasse causali per l'erogazione del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani quanto previsto nel preventivo.
Chiarito questo aspetto occorre poi convenire con la precedente istanza
di giudizio sul fatto che quanto deciso nell'occasione dal Legislativo CO 2
rientra senz'altro nel margine di manovra che la legge riserva a quest'ultimo
organo comunale e non appare ancora lesivo dei principi allora sanciti dall'art.
162a cpv. 1 LOC e 14a vRfG (ora art. 178 cpv. 1 LOC). Nel caso di specie
occorre infatti considerare che in base all'ultimo consuntivo noto al momento
del voto sul preventivo 2018 - che era quello relativo al 2016 - il Comune
aveva conseguito un avanzo di gestione corrente di 8.9 milioni di franchi (cfr.
messaggio municipale n. 9647 relativo al consuntivo 2016 della Città di __________,
consultabile sul sito: __________). In simile circostanze il Consiglio comunale
non aveva alcun obbligo di fissare già in sede di preventivo 2018 un
moltiplicatore d'imposta che potesse garantire almeno un risultato di pareggio,
come previsto dall'allora vigente art. 14a vRfG. Inoltre si deve considerare
che il Comune di __________ disponeva al 31 dicembre 2016 di un capitale
proprio di oltre 100 milioni e aveva raggiunto un grado di autofinanziamento
del 76.67%, per cui nulla permette ancora di concludere che, discostandosi di 2
punti verso il basso dal moltiplicatore proposto dall'Esecutivo, il Legislativo
di CO 2 sia venuto meno nell'occasione agli obblighi previsti dalla legge in
materia di gestione finanziaria del Comune.
Il ricorrente aggiunge ancora che il Consiglio comunale avrebbe pure dovuto
tenere conto dei futuri importanti investimenti che la Città dovrà fare, come
pure del fatto che essa è attualmente gravata da un importante debito pubblico
il quale andrebbe progressivamente abbattuto.
Sennonché, quelle appena esposte sono delle argomentazioni volte per lo più a
rimettere in discussione l'opportunità politica della scelta operata dal
Consiglio comunale di CO 2 di ridurre al 78% il moltiplicatore d'imposta. A tal
proposito occorre però rammentare che il ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo è, di principio, proponibile unicamente contro violazioni di
diritto. Le predette critiche non sono dunque proponibili in questa sede, in
quanto, ove non sia fatta valere una violazione del diritto, l'autorità di
ricorso non può mettere in discussione una decisione del legislativo senza
esporsi al rimprovero di essersi arrogata un potere di cognizione che
disattende il principio dell'autonomia comunale. Il controllo
dell'apprezzamento da parte di questa Corte non è dunque illimitato, bensì
circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia travalicato i
limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in
spregio ai principi generali del diritto. Questo Tribunale, quale organo
giudiziario chiamato a verificare la corretta applicazione del diritto, non si
si può quindi pronunciare su nessuna delle contestazioni extra giuridiche
sollevate dall'insorgente e deve altresì astenersi dal prendere posizione sulle
svariate questioni di opportunità sottopostegli nell'impugnativa (STA
52.2014.334 del 22 maggio 2015 consid. 3.1; 52.2008.323 del 14 novembre 2012
consid. 2; 52.2007.31 del 4 luglio 2007; Marco
Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
Lugano 1997, n. 2d segg. ad art. 61; Bernhard
Ehrenzeller, Politische Fragen vor Verwaltungsgerichten, in: ZBl
117/2016, pag. 7 segg.; Thierry
Tanquerel, Le contrôle de l'opportunité, in: François Bellanger/Thierry
Tanquerel, Le contentieux administratif, Zurigo 2013, pag. 225 segg.).
4. 4.1. Stante tutto quanto precede,
il ricorso deve dunque essere accolto nel senso che il giudizio impugnato è
annullato unitamente al punto n. 3 della decisione 18 dicembre 2017 da essa
tutelata con cui il Consiglio comunale di CO 2, nell'ambito dell'approvazione
del preventivo 2018 ha fissato al 78% il moltiplicatore d'imposta per il 2018.
Gli atti sono rinviati al Comune di __________ per nuova decisione.
4.2. Visto l'esito non si prelevano né tasse né spese, essendo il Comune
intervenuto in casusa per ragioni dipendenti dalla propria funzione (art. 47
cpv. 6 LPAmm).
Quest'ultimo dovrà però rifondere al ricorrente un'adeguata indennità a titolo
di ripetibili per la procedura davanti al Consiglio di Stato, durante la quale
era patrocinato da un avvocato (art. 49 LPAmm). A questo proposito RI 1 chiede che gli sia riconosciuta un'indennità
di fr. 3'000.-. Ora, a prescindere dal fatto che alla domanda non è stata
allegata alcuna nota d'onorario, si deve comunque considerare che tale importo
appare eccessivo per rapporto all'impegno richiesto per la trattazione della
causa dinnanzi all'autorità ricorsuale di primo grado. La vertenza, benché
nuova nel suo genere, non presentava delle difficoltà particolari. Tenuto conto
del fatto vi è stato un doppio scambio di allegati, nonché della natura della lite
in oggetto, si ritiene quindi equo e ragionevole riconoscere all'insorgente un
importo di fr. 1'800.- a titolo di ripetibili per la precedente sede di
giudizio.
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è accolto.
Di conseguenza:
1.1. la decisione del 10 ottobre 2018 del Consiglio di Stato (n. 4722) e la risoluzione del 18 dicembre 2017 con cui, nell'ambito dell'approvazione dei conti preventivi 2018 del Comune, il Consiglio comunale di CO 2 ha fissato al 78% il moltiplicatore d'imposta comunale per il 2018 sono annullate;
1.2. gli atti sono rinviati al Comune di __________ per nuova decisione.
2. Non si prelevano né tasse, né spese. Il Comune di __________ rifonderà al ricorrente fr. 1'800.- a titolo di ripetibili per la procedura dinnanzi al Consiglio di Stato.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il vicecancelliere