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Incarto n.
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Lugano 8 maggio 2020
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 28 novembre 2018 della
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RI 1
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contro |
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la decisione del 24 ottobre 2018 (n. 5048) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 7 marzo 2018 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia in materia di sanzione pecuniaria nell'ambito della LDist (mancato rispetto delle condizioni salariali); |
ritenuto, in fatto
A. La RI 1, con sede a __________,
è una ditta il cui scopo è, tra l'altro, il commercio di mobili e articoli
per l'arredamento per interni ed esterni, in specie destinati al campo della
gestione alberghiera e affini e quello relativo a ville di privati, di
carattere residenziale; la realizzazione e la fornitura di arredi completi "chiavi
in mano" e contract di qualsiasi tipologia o settore; la progettazione,
l'ingegnerizzazione, il project management e l'esecuzione di arredi, impianti e
opere civili (cfr. estratto RC, in atti sub doc. 11).
A margine di un procedimento penale pendente nei confronti del titolare della
suddetta società per reati (usura aggravata, subordinatamente estorsione
aggravata, coazione, falsità in documenti, inganno aggravato nei confronti
dell'autorità) connessi, tra l'altro, al trattamento salariale (anche) degli
operai impiegati dalla medesima sui cantieri, il 25 ottobre 2016
l'Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST) ha segnalato all'Ufficio
dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia
(UIL) la situazione del personale occupato presso gli uffici dell'azienda a __________,
sottoposto - in base alla nomenclatura generale delle attività economiche
(NOGA) - al contratto normale di lavoro per il settore del commercio
all'ingrosso.
Quello stesso giorno, al fine di accertare le
condizioni lavorative e salariali dei suddetti impiegati e degli altri
lavoratori attivi nel settore del commercio all'ingrosso, l'UIL ha
invitato la RI 1 a fornire copia dei contratti di lavoro e delle buste paga da
ottobre 2015 a ottobre 2016 di tutto il personale amministrativo, nonché la
distinta dei dipendenti debitamente compilata.
B. Dopo aver analizzato la documentazione prodotta, l'UIL ha constatato che la retribuzione minima non era stata rispettata. Il 14 dicembre 2017 ha quindi intimato alla RI 1 un rapporto, prospettandole l'adozione di una sanzione amministrativa giusta l'art. 9 della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999 (legge sui lavoratori distaccati; LDist; RS 823.20) per inosservanza del salario minimo prescritto dal contratto normale di lavoro per il settore del commercio all'ingrosso (CNL), entrato in vigore il 1° gennaio 2016. In particolare, ha rimproverato alla ditta di aver versato a quattro dipendenti (________, ________, ________ e __________), tre dei quali occupati a tempo pieno e una all'80%, nel periodo compreso tra novembre 2015 e ottobre 2016, un salario inferiore (fr. 76'964.25) a quello minimo (fr. 114'353.55) prescritto (differenza di fr. 37'389.30).
Dopo avere raccolto le sue osservazioni, il 7 marzo 2018 l'autorità cantonale le ha inflitto una multa di fr. 5'000.-. La decisione è stata resa sulla base degli art. 1 cpv. 2 e 9 cpv. 2 lett. f e g LDist, nonché 3 lett. d e 9 del regolamento della legge d'applicazione della LDist e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero del 24 settembre 2008 (RLLDist-LLN; RL 843.310).
C. Con giudizio del 24 ottobre 2018, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dalla RI 1.
In sostanza, l'Esecutivo cantonale - accertato l'assoggettamento della ricorrente al CNL per il settore del commercio all'ingrosso - ha ritenuto che vi fossero gli estremi per infliggere una sanzione pecuniaria in virtù dei motivi addotti dall'UIL, considerando la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità.
D. Contro la predetta pronuncia
governativa, la soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
La ricorrente nega che l'attività da lei svolta ricada nel campo di
applicazione del CNL in parola, rilevando in sintesi che i ricavi riconducibili
alla fornitura di oggetti di arredamento rappresentano una minima parte dei
ricavi totali, derivanti principalmente dall'attività di ridefinizione
dell'immagine di alberghi sulla base di una consulenza personalizzata e individuale.
Contesta ad ogni modo la realizzazione dell'infrazione: sostenendo che la
negligenza non sia punibile, nega di avere agito con intenzione e rileva di
avere intrapreso tutto quanto ragionevolmente esigibile per evitare di
contravvenire alle norme svizzere. La sanzione inflittale sarebbe in ogni caso
sproporzionata e andrebbe ridotta a fr. 500.- al massimo, trattandosi semmai di
un caso limite.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che il Dipartimento, quest'ultimo con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza di
questo Tribunale è data dall'art. 9 cpv. 1 della legge d'applicazione della
LDist e della legge federale concernente i
provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008
(LLDist-LLN; RL 843.300). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68
cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm;
RL 165.100) e presentato da una persona (giuridica) senz'altro
legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm). A eventuali carenze istruttorie potrà semmai essere
posto rimedio rinviando gli atti all'istanza inferiore per ulteriori
accertamenti (art. 86 cpv. 2 LPAmm).
2. 2.1. Per ovviare ai rischi di dumping salariale e sociale che
avrebbero potuto essere causati dal distacco di lavoratori in Svizzera da
parte di prestatori di servizi europei a seguito dell'Accordo tra la
Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità (ora: Unione) europea e i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681),
il legislatore svizzero ha adottato quali misure di accompagnamento la legge
sui lavoratori distaccati e gli art. 360a segg. del codice delle
obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220; DTF 143 II 102 consid. 2.1 e 2.2;
STF 2C_928/2018 dell'11 settembre 2019 consid. 2.1).
2.2. Secondo l'art. 360a cpv. 1 CO, entrato in vigore il 1° luglio 2004,
qualora in un ramo o in una professione vengano
ripetutamente e abusivamente offerti salari inferiori a quelli usuali per il luogo,
la professione o il ramo e non sussista un contratto collettivo di lavoro con
disposizioni sui salari minimi al quale possa essere conferita obbligatorietà
generale, su richiesta della Commissione tripartita di cui all'articolo 360b CO, l'autorità competente
può stabilire un contratto normale di lavoro di durata limitata che preveda
salari minimi differenziati secondo le regioni e all'occorrenza il luogo allo
scopo di combattere o impedire abusi.
2.3. La legge sui lavoratori distaccati,
parimenti entrata in vigore il 1° luglio 2004, disciplina, giusta il suo art. 1
cpv. 1, le condizioni lavorative e salariali minime per i lavoratori che un
datore di lavoro con domicilio o sede all'estero distacca in Svizzera, affinché
essi per un periodo limitato: forniscano una prestazione lavorativa per conto
e sotto la sua direzione nell'ambito di un rapporto contrattuale concluso con
il destinatario della prestazione (lett. a) oppure lavorino in una succursale o
in un'azienda che fa parte del gruppo imprenditoriale del datore di lavoro
(lett. b).
Il 1° gennaio 2013 è entrato in vigore l'art. 1 cpv. 2 prima frase LDist,
secondo cui la legge sui lavoratori distaccati disciplina parimenti il
controllo dei datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera e le
sanzioni applicabili a tali datori di lavoro, qualora questi violino le
disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai
sensi dell'articolo 360a CO. Con la
modifica legislativa è inoltre stata introdotta la possibilità di sanzionare il
mancato rispetto dei salari minimi previsti dal contratto normale di lavoro
(cfr. art. 9 cpv. 2 lett. c LDist in vigore fino al 31 marzo 2017 e 9 cpv. 2
lett. f LDist in vigore dal 1° aprile 2017). Il legislatore ha quindi voluto
estendere il controllo e le sanzioni delle disposizioni sui salari minimi
previsti dai contratti normali di lavoro dell'art. 360a CO a tutti i
datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera, non solo a quelli con sede
all'estero che distaccano lavoratori in Svizzera (cfr. STF 2C_928/2018
citata consid. 2.3, 4C_3/2013 del 20
novembre 2013 consid. 8.2, in: RtiD II-2014 pag. 317 segg.).
2.4. Allo scopo di
disciplinare il settore del commercio all'ingrosso, il 10 novembre 2015 il
Cantone Ticino ha adottato un contratto normale di lavoro (CNL), entrato in
vigore il 1° gennaio 2016 per la durata di tre anni (cfr. BU 50/2015 del
13 novembre 2015 e art. 6 CNL). Tale contratto è applicabile alle aziende del
settore del commercio all'ingrosso (art. 1 CNL). L'art. 2 CNL dispone in
particolare che il salario orario minimo di base per il personale non
qualificato è di fr. 17.30, mentre quello per il personale qualificato (AFC o
titolo equivalente o superiore) e per gli impiegati di commercio è di fr. 19.65
(cpv. 1), precisando che il pagamento del salario a provvigione è possibile
solo se attuato a partire dal salario minimo (cpv. 2) e che al salario orario
di base vanno aggiunte le indennità per le vacanze (8.33% per 4 settimane e
10.64% per 5 settimane) e per i giorni festivi (3.6% per 9 giorni, cfr. cpv. 3).
Il salario orario minimo - vincolante (cfr. art. 360d cpv. 2 CO e FU
076/2015 del 25 settembre 2015) - previsto dal CNL in parola - la cui validità
è stata successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2021 (cfr. BU 2/2019 del
18 gennaio 2019) - è stato frattanto ripetutamente adeguato all'indice
nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre 2017 rispettivamente ai
nuovi livelli salariali decisi dalle parti per il contratto collettivo di
lavoro per gli impiegati di commercio nell'economia ticinese per il 2018 e per
il 2020 (cfr. FU 102/2017 del 22 dicembre 2017 e FU 102/2019 del 20 dicembre
2019); tali adeguamenti, entrati in vigore il 1° gennaio 2018 rispettivamente il
1° gennaio 2020, non sono comunque qui di rilievo.
3. 3.1. Come accennato in
narrativa, a seguito della segnalazione dell'OCST, sulla base della
documentazione raccolta, l'UIL ha riscontrato che, per il periodo compreso tra
novembre 2015 e ottobre 2016, l'insorgente aveva versato a quattro dipendenti
(di cui tre impiegati a tempo pieno e una all'80%) salari
complessivi di fr. 76'964.25, inferiori di fr. 37'389.30 a quelli minimi
prescritti dal contratto normale di lavoro per
il settore del commercio all'ingrosso (fr. 114'353.55), con un ammanco
percentuale del 32.70%. A fronte di tali riscontri - e ritenendo
che la sua attività ricadesse nel campo di applicazione di tale CNL - le ha
dunque inflitto una sanzione amministrativa di fr. 5'000.- in applicazione degli art. 1 cpv. 2 e 9 cpv. 2 lett. f
LDist. A sostegno dell'applicabilità del CNL, l'UIL ha in particolare
indicato come la quantità di elementi di arredo (fissi e non) forniti, come
pure il valore contrattuale globale dei contratti conclusi dalla
ricorrente, definiti come di "fourniture"/"agencement",
non lasciano dubbi sul fatto che la RI 1 sia attiva nel commercio di elementi
di arredo all'ingrosso e ciò in quanto destinati ad utilizzatori
professionali. Ha inoltre precisato come non siano di per sé sufficienti
per escludere l'applicabilità del CNL il fatto che tali vendite implichino
una parte di personalizzazione né, a fronte anche del chiaro testo
dell'iscrizione a RC, il fatto che la società svolga attività di
ristrutturazione nell'ambito di contratti d'appalto per strutture alberghiere.
Impostazione, questa, che il Governo ha sostanzialmente condiviso e ripreso,
tutelando la multa in questione.
3.2. L'insorgente, riproponendo le tesi rimaste inascoltate, contesta invece
che la sua attività ricada nel campo di applicazione settoriale
del CNL per il settore del commercio all'ingrosso. Essa consisterebbe infatti
nello studiare e sviluppare "un concetto, uno stile" per creare
o modificare l'immagine del cliente nei confronti del pubblico. Comprenderebbe
lo studio, la modifica e la ridefinizione dell'intera immagine di un albergo
o di una catena di alberghi sulla base di una consulenza personalizzata,
individuale e soprattutto unica e non ripetibile in altre strutture e sarebbe esattamente il contrario di una fornitura
all'ingrosso. Sostiene che la fornitura di mobilio e arredamenti
costituirebbe solo una minima parte dell'attività realmente svolta (meno del
10% della cifra d'affari), richiamando la commessa "più grossa"
(2014-2015) per un valore di oltre 12 milioni di franchi (non avente per
oggetto forniture di mobili, ma rivestimenti, pavimenti e porte). Contesta
l'argomentazione dell'UIL secondo cui si sarebbe in presenza di commercio
interaziendale e dunque, necessariamente, di commercio all'ingrosso. La
fornitura di mobili, oltre a essere marginale, non consisterebbe propriamente
nella "vendita", bensì nella ricerca di prodotti già esistenti sul
mercato e presenti presso grossisti oppure nella concezione di oggetti
di arredamento attraverso il suo staff, la cui produzione è delegata ad
artigiani.
3.3. A differenza di quella al dettaglio - che si rivolge direttamente
al consumatore finale -, la vendita all'ingrosso riguarda di principio beni
nuovi e usati ceduti a dettaglianti, così come a utilizzatori industriali,
commerciali, istituzionali o professionali, ad altri grossisti oppure a
operatori che comperano e vendono merci a tali persone o società (cfr. NOGA
2008, Note esplicative, Neuchâtel 2008, pag. 127). Il discrimine tra commercio
all'ingrosso e commercio al dettaglio non sta tanto nella quantità della merce
venduta, ma piuttosto nella tipologia della clientela predominante (cfr., sul
medesimo tema nel diritto italiano, Rocco
Orlando Di Stilo, Le attività commerciali, VII ed., Dogana 2008, pag. 11).
Ritenuto che tra gli utilizzatori professionali tipicamente destinatari della
merce venduta da un commerciante all'ingrosso si annoverano anche gli alberghi
(cfr., ad esempio, Opuscolo IVA: Commercio al minuto, edito
dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, dicembre 2007, pag. 32; cfr.
pure Di Stilo, op. cit., pag. 11),
da questo profilo l'attività dell'insorgente - che per sua stessa ammissione si
orienta proprio a tali strutture - ricadrebbe senz'altro nella definizione di
commercio all'ingrosso. A patto, naturalmente, che tale attività possa davvero
essere qualificata quale "vendita".
3.4. La ricorrente, sin dall'inizio della procedura amministrativa (cfr.
osservazioni del 15 febbraio 2018, doc. 30; cfr. pure scritto 22 giugno 2017,
doc. 14), ha sostenuto che la sua attività non avesse nulla a che vedere con il
commercio all'ingrosso e consistesse piuttosto nello studio e sviluppo di "un
concetto, uno stile" per creare o modificare l'immagine dei suoi clienti
(principalmente alberghi) nei confronti del pubblico. La nuova immagine - ha
spiegato - veniva poi veicolata anche ma non solo attraverso la
scelta puntuale dell'arredo e degli arredamenti (colori, materiali,
abbinamenti, ecc.) e, proprio perché veniva offerto un pacchetto completo
di restyling, i contratti venivano sempre conclusi secondo il sistema "chiavi
in mano" (cfr. osservazioni del 15 febbraio 2018, pag. 1). Concretamente -
ha precisato l'insorgente - essa si occupava innanzitutto, attraverso il
proprio personale interno o per il tramite di consulenti esterni, di concepire
il design della struttura del cliente e successivamente sviluppava e
forniva - esclusivamente a un solo e determinato cliente - il relativo
arredamento, i due aspetti riflettendosi poi nel prezzo finale. Non sarebbero
quindi di fatto mai stati forniti solo mobili o altri beni. Ha pertanto negato
che la fornitura di mobilio fosse la sua prestazione caratteristica, rilevando
come non disponesse di una produzione propria, né di un magazzino, né di
cataloghi o listini prezzi con prodotti altrui da commercializzare (cfr. citate
osservazioni, pag. 2-3). Tesi, queste, che come visto ribadisce essenzialmente
anche in questa sede (consid. 3.2).
3.5. Si tratta quindi di determinare se la ricorrente vada considerata
effettivamente un'azienda attiva nel ramo del commercio
all'ingrosso o se vada
piuttosto attribuita a un altro settore del mercato.
3.5.1. Il criterio decisivo per stabilire se un'azienda rientra nel ramo
economico a cui torna applicabile un CNL è la natura dell'attività
caratteristica esercitata. Non è determinante lo scopo sociale iscritto a
registro di commercio, bensì l'attività offerta
effettivamente e in maniera preponderante sul mercato (cfr., per
analogia, DTF 142 III 758 consid. 2.2, 139 III 165 consid. 3.1 e 4.2.3, 134 III 11 consid. 2.1; STF 4A_296/2017 del 30
novembre 2017 consid. 1.4.1; Gabriel Aubert, in: Commentaire romand, Code
des obligations I, II ed., Basilea 2012, n. 19 seg. ad art. 357; Wolfgang Portmann/Roger Rudolph, in:
Basler Kommentar, Obligationenrecht I, VI
ed., Basilea 2015, n. 35 ad art. 357; Christian
Bruchez, in: Jean-Philippe Dunand/Pascal Mahon [curatori], Commentaire
du contrat de travail, Berna 2013, n. 74 seg. ad art. 356; cfr. pure, in
quest'ultima opera, Eloi Jeannerat/Pascal Mahon, n. 11 ad art. 359). La giurisprudenza ha precisato che appartengono
allo stesso ramo economico le aziende tra le quali sussiste un rapporto di
concorrenza diretto poiché offrono beni e servizi della stessa natura (cfr. DTF
141 V 657 consid. 4.5.2.2, 134 III 11 consid. 2.2 e rif.; STF 4A_296/2017
citata consid. 1.4.3). Eventuali prestazioni di servizio che esulano dalla
sfera di attività naturale dell'azienda, che la stessa svolge solo a titolo
eccezionale, non sono per contro decisive (cfr., per analogia, STA 4C.191/2006
del 17 agosto 2006 consid. 2.2; cfr. pure, sempre per analogia, STCA 34.2007.36
del 7 agosto 2008 consid. 2.4).
3.5.2. In caso di imprese miste, ovvero di ditte attive non soltanto nel
settore a cui si applica il CNL, ma operanti anche (almeno) in un altro ramo, occorre
in linea di principio distinguere tra imprese miste a tutti gli effetti (con
reparti autonomi) e imprese miste non a tutti gli effetti (senza reparti
autonomi).
Si considerano imprese miste a tutti gli effetti le imprese aventi reparti
aziendali chiaramente distinti, che costituiscono unità organizzative proprie,
con un gruppo di collaboratori assegnati in modo inequivocabile, e che si
presentano sul mercato come prestatori di servizi con un'identità e clientela
propri (cfr., per analogia, 141 V 657 consid.
4.5.2.2; STF 4A_377/2009 del 25 novembre 2009 consid. 6.1, 4C.350/2000
del 12 marzo 2001 consid. 3d). In tal
caso, cioè se uno o più reparti di un'impresa svolgono attività che rientrano
nel campo di applicazione aziendale di un CNL, allora questi reparti aziendali,
insieme ai lavoratori ivi occupati, vengono assoggettati allo stesso.
Per le imprese miste non a tutti gli effetti (senza reparti autonomi) si
applica invece il principio dell'unità tariffaria. Occorre in altri termini determinare
quale sia l'attività che caratterizza l'impresa nel suo insieme, ritenuto che eventuali attività accessorie che non
possono essere chiaramente distinte da quella principale sono ininfluenti, anche
se possono comportare personale e costi salariali maggiori (cfr., per analogia,
STF 4A_377/2009 citata consid. 5.2). Se risultano preponderanti le
attività sottoposte al CNL, allora l'intera azienda è assoggettata, insieme a
tutti i collaboratori da essa occupati, indipendentemente dalla loro attività e/o qualifica. Ove risultino invece
preponderanti attività che esulano dal campo di applicazione del CNL, allora
l'intera azienda non è assoggettata, così come non vengono assoggettati i suoi
dipendenti, neppure se questi svolgono attività che di principio rientrerebbero
nel campo di applicazione aziendale (cfr., per analogia, DTF 141 V 657 consid.
4.5.2.1; STF 4C.45/2002
dell'11 luglio 2002 consid. 2.1.1, 4C.350/2000 citata consid. 3a; STA
52.2012.470 dell'8 aprile 2013 consid. 2.2.2).
3.5.3. In assenza di indicazione di specifici criteri nel CNL potenzialmente
applicabile, oltre alla classificazione NOGA (cfr., per analogia, Nathalie Stoffel, in: Giovanni Biaggini, Isabelle Häner, Urs
Saxer, Markus Schott, Verwaltungsrecht, Fachhandbuch, Ginevra/Zurigo/Basilea
2015, pag. 770, n. 18.81), possono costituire indizi utili per determinare
quale sia l'attività che caratterizza un'impresa mista non a tutti gli effetti,
ad esempio, le ore di lavoro dedicatele, il numero di dipendenti attribuitile
rispettivamente la percentuale d'impiego consacratale (di cui eventualmente
considerare una media calcolata su diversi anni), la formazione e le qualifiche
dei collaboratori, il fatturato rispettivamente
l'utile prodotto dalla stessa, l'immagine dell'impresa verso l'esterno,
l'iscrizione a registro di commercio e l'affiliazione a un'associazione
professionale (cfr., per analogia, STA 34.2015.25 del 9 agosto 2016 consid. 2.6
e STF 9C_629/2016 citata consid. 6.3.1). Occorre ad ogni modo procedere
a una valutazione complessiva ed evitare di fondarsi su di un unico indicatore
(cfr., per analogia, STF 4A_296/2017 citata consid. 1.4.4, che esclude di
basarsi unicamente sul fatturato, la cui variazione non dipende necessariamente
da una modifica dell'attività caratteristica dell'impresa).
3.6.
3.6.1. Nella presente fattispecie, la
ricorrente va chiaramente considerata un'impresa mista non a tutti gli effetti.
Esaminando la sua attività in generale emerge infatti ch'essa si occupa
sì di commercio all'ingrosso (di mobili, lampade, tende, arredi per il bagno,
apparecchi per il riscaldamento elettrico, specchi, ecc., NOGA 46), ma anche
del rinnovamento di alberghi (NOGA 412004), ivi compresi i relativi centri
benessere e piscine, oltre che dell'installazione di impianti sanitari (NOGA
432201) e di lavori di completamento e finitura (intonacatura, tinteggiatura,
posa di porte, finestre e arredi per negozi, rivestimento di pavimenti e muri,
posa di vetrate e specchi, NOGA 433). Svolge inoltre attività d'architetto e
decoratore d'interni (ivi compresi la pianificazione, il design e la
realizzazione di progetti, NOGA 741003). Pur esercitando queste diverse
attività, non è provato che l'insorgente disponga di reparti autonomi che si
presentano come tali sul mercato e alla clientela. Occorre pertanto determinare
quale sia l'attività che caratterizza l'impresa. Ciò che in concreto appare
cosa tutt'altro che scontata.
3.6.2. Alcuni elementi che emergono dagli atti depongono infatti per la tesi
secondo cui l'attività preponderante della ricorrente sia il commercio
all'ingrosso. Indicativo è anzitutto come lo scopo sociale iscritto a RC (cfr.
doc. 11) menzioni, prima di ogni altro:
il commercio di mobili e articoli per
l'arredamento per interni ed esterni (in specie destinati al campo della
gestione alberghiera e affini e quello relativo a ville di privati, di
carattere residenziale)
e, solo successivamente:
la realizzazione e la fornitura di arredi
completi "chiavi in mano" e contract di qualsiasi tipologia o
settore; la progettazione, l'ingegnerizzazione, il project management e
l'esecuzione di arredi, impianti e opere civili. Partecipare ad altre imprese.
Acquisire, possedere e vendere beni immobili. Esercitare tutte le attività
commerciali, finanziarie o di altro genere che siano in relazione con lo scopo
della società.
Nel registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) tenuto dal competente
Ufficio federale di statistica (UFS) l'insorgente era inoltre classificata -
almeno fino al luglio 2017 (cfr. infra) - con il codice NOGA 464700, corrispondente
proprio al commercio all'ingrosso
di mobili, tappeti e articoli per l'illuminazione (cfr. doc. 10). Da notare
al riguardo è pure la spiegazione fornita dal collaboratore dell'UFS che - interpellato
dall'UIL in merito al codice di una ditta con il predetto scopo sociale - ha
indicato che le aziende che hanno per esempio come attività principale
la vendita all'ingrosso di mobili sono codificate nel 464700 (cfr. e-mail
del 24 marzo 2017 sub doc. 10).
Senz'altro rilevante è poi come, dei dieci documenti contrattuali che figurano
agli atti, la maggior parte appare avere per oggetto la fornitura e installazione
(fourniture/agencement) di mobili e accessori ad alberghi e, solo in
misura minore, lavori di completamento e finiture (posa pavimenti, pareti,
ecc.):
- doc. 23: contratto del 1.3.2012 __________;
- doc. 20: contratto del 5.2.2013 __________;
- doc. 19: contratto del 31.7.2013 __________;
- doc. 30 all. B: fattura del 28.1.2014, __________;
- doc. 22: offerta dell'11.4.2014 __________;
- doc. 21 (o doc. 30 all. G): contratto del 29.4.2016 __________
In un ulteriore contratto del 26
novembre 2015 _____, doc. 30 all. E), la fornitura di mobili e accessori appare
invece ricoprire circa la metà delle posizioni fatturate. Eloquente in tal
senso è pure la terminologia spesso impiegata nei contratti ("RI 1
accepte de vendre et de poser chez le client […] et le client accepte d'acheter
[…]", cfr. doc. 19, 20, 21 e 23 e doc. 30 all. E), così come il fatto
che in diversi casi non sia previsto alcun compenso per il design o lo sia solo
in una percentuale minima (design fees, 10-15%: cfr. doc. 20, punto
n. 3, pag. 3; doc. 21, punto n. 3, pag. 3; doc. 30 all. E, pag. 4). Circostanza
quest'ultima che porta a escludere che l'insorgente fatturasse in primo luogo
agli alberghi la concezione di un design, la consulenza per un concetto,
uno stile, un'immagine o simili.
Significativa appare poi la circostanza che nemmeno la ricorrente abbia avuto
da ridire quando, nell'ambito di un'inchiesta dell'ottobre 2016 volta a
verificare le condizioni di lavoro e di salario vigenti nelle aziende attive nel
settore specifico del commercio all'ingrosso, è stata invitata dall'UIL a
produrre tutta una serie di documenti: al contrario, il 28 novembre 2016 ha
trasmesso la documentazione richiesta senza nulla eccepire (cfr. doc. 7) ed è
solo dopo l'apertura di una parallela istruzione penale contravvenzionale
(giusta l'art. 12 cpv. 1 lett. d LDist; poi abbandonata, cfr. doc. 28) che, nel
giugno 2017, ha per la prima volta contestato il suo assoggettamento al CNL,
come si dirà ancora in seguito (cfr. infra).
3.6.3. Non si può tuttavia ignorare come vi siano anche diversi elementi che
fanno invece propendere per la conclusione opposta, ovvero che l'attività
caratteristica dell'insorgente non sia il commercio all'ingrosso.
Dubbi emergono in particolare esaminando il contratto più importante (in
termini di fatturato) che la ricorrente appare aver concluso negli anni, che
non prevedeva la vendita di pezzi d'arredamento, bensì un vero e proprio
appalto avente per oggetto la fornitura di rivestimenti, porte e pavimenti
(cfr. Werkvertrag del 14 febbraio 2014 con la __________ di cui al doc.
30 all. C). Commessa avente un valore di fr. 12'204'000.- che, se raffrontata
alla cifra d'affari complessiva nel periodo 2012-2016 (ca. 19 milioni di
franchi, basandosi sui soli contratti agli atti), appare rappresentare circa il
65% del volume (e non il 78% come indica l'insorgente, che sembra fondarsi su
un calcolo che non considera tutto il fatturato e solo gli anni 2014-2016, cfr.
doc. 30 all. A). A ciò aggiungasi che tra i contratti agli atti ne figurano
almeno altri due (seppur di minor importanza in termini di fatturato: ca. fr.
100'000 e 160'000.-) che hanno pure all'evidenza per oggetto degli appalti
(realizzazione di pavimenti, pareti, rivestimenti, sauna, ecc.) e non la
compravendita di mobili e arredamenti (doc. 30 all. D:
contratto del 21.10.2015 __________; doc. 30 all. F: contratto del 29.2.2016 __________).
Questioni, queste, su cui le precedenti istanze non si sono invero espresse.
Seppur determinante sia di principio la situazione esistente al momento del
controllo (cfr. STA 52.2018.14 dell'11 settembre 2018 consid. 3.2 confermata da
STF 2C_928/2018 dell11 settembre 2019, 52.2015.209 del 7 marzo 2016 consid. 3.2), non si può nemmeno del tutto
trascurare che la ricorrente, come già accennato, in corso di procedura ha
chiesto e ottenuto la modifica della classificazione NOGA. Dopo che
l'insorgente era stata invitata a:
descrivere precisamente l'attività economica
principale (attività che genera il maggior valore aggiunto o che detiene il
maggior numero del personale) svolta presso l'azienda/lo stabilimento
e aveva indicato che il suo lavoro:
consiste nel progettare (quindi proporre il
disegno, ma non sempre) e realizzare, nel senso far produrre ad aziende terze o
collegate o ad acquistare prodotti per gli arredi (quindi pavimentazioni,
gessi, pitture, lampade, mobili, marmi, etc.), farli lavorare da terzisti o
produttori, inviarli sul cantiere e istallarli (posare i pavimenti, le pareti,
pitturare, montare gli arredi etc.) soprattutto a aziende di subappalto o con
personale diretto o di aziende collegate. I clienti finali sono soprattutto
strutture alberghiere o aziende di sviluppo e a volte immobiliari,
l'UFS l'ha ricodificata con il codice NOGA 741003 Architettura d'interni e
design dello spazio (senza che risulti comunque che tale ufficio abbia
effettuato ulteriori particolari richieste e/o accertamenti, cfr.
corrispondenza luglio 2017, allegata a doc. 16).
Di rilievo è infine come __________, nell'ambito di una parallela procedura
penale (cfr. consid. A) - poi promossa per il reato di usura (cfr. anche doc.
28) e per il momento sfociata in una decisione di assoluzione di primo grado
(non cresciuta in giudicato), di cui è stato anche riferito sui media (cfr. ad
esempio, articolo recentemente apparso sul Corriere del Ticino del 18 febbraio
2020, pag. 11) - relativamente ad altri dipendenti (operai) apparentemente
impiegati dall'insorgente, per quanto è qui dato di sapere, è stato chiamato in
causa per taglieggiamenti sistematici delle busta paga, in violazione di contratti
collettivi di lavoro (CCL) nei settori della falegnameria, dei pittori, dei
gessatori, dei piastrellisti e posatori di pavimenti (cfr. segnalazione del
26 ottobre 2016 dell'OCST, doc. 1).
3.6.4. In queste circostanze, si giustifica quindi di rinviare gli atti
all'istanza inferiore affinché raccolga ulteriori elementi - quali, ad esempio,
i bilanci e conti economici della ricorrente, tutti i contratti da lei conclusi
nel periodo compreso tra il 2012 (anno della sua iscrizione a RC) al 2016
(quando, per ammissione del suo
titolare, ha smesso di essere operativa, cfr. verbale d'interrogatorio di __________
del 21 settembre 2016, doc. 9, pag. 4), la lista di tutti i collaboratori
impiegati (non soltanto quelli amministrativi), la loro percentuale di impiego
e la loro formazione/qualifica - per appurare le ore di lavoro dedicate alle
varie attività di cui si occupa l'insorgente, il numero di dipendenti attribuiti
rispettivamente la percentuale d'impiego consacrata (di cui eventualmente
considerare una media calcolata su diversi anni) alle stesse, come pure il
fatturato rispettivamente l'utile da loro prodotto. L'UIL dovrà inoltre tener
conto (e se del caso attendere) le risultanze del citato procedimento penale
ancora in corso (che appare riguardare altri dipendenti della stessa società
ricorrente). Il tutto al fine di stabilire quale delle attività svolte dovesse
essere considerata quella preponderante al momento della verifica oggetto del
presente procedimento e sancire se l'insorgente fosse soggetta a questo CNL o
eventualmente ad altri CNL o CCL di obbligatorietà generale. Particolare
attenzione andrà poi posta alla circostanza che il CNL in parola è entrato in
vigore il 1° gennaio 2016, con la conseguenza che non può essere accertata una
sua violazione riferita ai mesi precedenti (novembre e dicembre 2015).
4. 4.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto accolto, con conseguente annullamento della decisione governativa impugnata e di quella dipartimentale da essa tutelata. Gli atti sono rinviati al Governo affinché si pronunci nuovamente, dopo avere proceduto ai necessari accertamenti, così come indicato al precedente considerando.
4.2. Per giurisprudenza, il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per
procedere a complementi istruttori, con esito aperto, comporta che chi ricorre
venga considerato come vincente (cfr. STF 2C_583/2017 del 18 dicembre 2017
consid. 7.2, 2C_559/2015 del 31 gennaio 2017 consid. 6.1, 1C_63/2016 del
25 agosto 2016 consid. 5.5). Di conseguenza, non si preleva alcuna tassa di giustizia
(art. 47 cpv. 1 LPAmm). Lo Stato del Cantone Ticino è per contro tenuto a rifondere alla
ricorrente, assistita da un avvocato iscritto nell'apposito registro,
un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 49 cpv.
1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione del 24 ottobre 2018 (n. 5048) del Consiglio di Stato e quella del 7 marzo 2018 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro sono annullate;
1.2. gli atti sono retrocessi all'autorità governativa affinché, esperiti i necessari accertamenti, si pronunci nuovamente, così come indicato al consid. 4.1.
2. Non si preleva tassa di giustizia. All'insorgente va quindi restituito l'importo di fr. 1'500.- versato a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.
3. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 2'000.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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5. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera