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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello |
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vicecancelliere: |
Reto Peterhans |
statuendo sul ricorso del 4 dicembre 2018 di
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RI 1 RI 2
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contro |
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la decisione del 13 novembre 2018 dell'CO 1 (CO 1) che ha fissato in fr. 392.- (fr. 98.- per ogni letto) la tassa di soggiorno forfettaria per l'anno 2018 concernente la casa di vacanza di proprietà degli insorgenti situata a __________ (foglio PPP n. ________ del fondo n. __________ di __________, appartamento n. __________); |
ritenuto, in fatto
A. Il 30 giugno 2016 l'CO 1 ha stabilito, con effetto al 1° gennaio 2017, la tassa di soggiorno forfettaria annuale a carico dei proprietari di case o appartamenti di vacanze situate nel suo comprensorio, fissandola in fr. 98.- per letto nel Comune di _______, rispettivamente in fr. 50.- per letto in casi eccezionali, segnatamente per le abitazioni non collegate alla rete elettrica e raggiungibili solamente a piedi con minimo quindici minuti di cammino.
B. RI 1 e RI 2 hanno
acquistato nel 2012 un trilocale all'interno della palazzina sita sul mappale
n. __________ di __________ (foglio PPP n. __________, appartamento n. __________).
In base a quanto comunicato dai proprietari all'Ente turistico, fino al 2017
questo immobile, che non è praticamente mai stato usato direttamente dai
coniugi RI 1, era offerto in locazione a terzi e, nei periodi liberi da
prenotazioni, lasciato a disposizione dei membri della loro famiglia, e meglio dei
figli e nipoti. Nel 2017 RI 1 è poi diventato proprietario di un ulteriore
appartamento nel medesimo edificio (foglio PPP n. __________, appartamento n. ________),
il quale viene utilizzato dai coniugi RI 1 e dai membri della loro famiglia per
le loro vacanze. Per il trilocale n. __________, oggetto della presente
vertenza, fino al 2017 la tassa di soggiorno è stata pagata dai locatari in
funzione del numero di pernottamenti consumati e dai proprietari
dell'appartamento in base alla tariffa annuale fissa per l'utilizzo personale
dello stesso, prevalentemente da parte dei membri della loro famiglia. Dopo
l'acquisto nel 2017 dell'appartamento n. __________, RI 1 e RI 2 hanno
comunicato all'CO 1 che l'appartamento n. __________ non sarebbe più stato da
loro utilizzato a titolo personale ma unicamente locato a terzi. Per questo
immobile, sulla scorta dei conteggi presentati, l'Ente turistico ha fatturato e
incassato la tassa di soggiorno in base ai pernottamenti effettivamente
consumati dagli ospiti in locazione nel 2018. Con decisione del 13 novembre
2018, visto quanto indicato dai proprietari nell'apposito formulario compilato
il 1° settembre 2016, l'CO 1 ha altresì fatturato loro l'importo di fr. 392.-
(fr. 98.- per posto letto) a titolo di tassa di soggiorno forfettaria per
l'anno 2018.
C. Avverso quest'ultima
decisione, RI 1 e RI 2 si aggravano ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendone l'annullamento. Essi sostengono anzitutto che da gennaio 2018
l'appartamento n. __________ non viene più utilizzato dai ricorrenti a titolo
personale e dunque non può essere imposto loro il pagamento della tassa di
soggiorno nella forma dell'importo annuale fisso. Gli insorgenti lamentano poi
una violazione del principio di parità di trattamento tra i proprietari di
immobili destinati alle vacanze che locano annualmente e quelli che locano per
periodi più brevi.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone l'CO 1, con argomenti di cui si dirà per quanto necessario, in seguito.
E. In sede di replica e duplica le parti si sono riconfermate nelle rispettive tesi e domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 38 cpv. 1 della legge
sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur; RL 941.100). La legittimazione attiva
degli insorgenti, destinatari della decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della
legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100),
nonché la tempestività del gravame (art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono certe. Lo
stesso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. Le
Organizzazioni turistiche regionali hanno il compito, tra gli altri, di
incassare la tassa di soggiorno (art. 14 cpv. 2 lett. k LTur), la quale è
destinata al finanziamento delle infrastrutture turistiche, dell'assistenza al
turista, dell'informazione e dell'animazione (art. 21 cpv. 1 LTur). Giusta
l'art. 21 cpv. 2 LTur, sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno
tutte le persone che pernottano in un Comune che non è quello del domicilio ai
sensi del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), come ospiti
in alberghi, pensioni, ostelli della gioventù, ristoranti con alloggio,
campeggi, alloggi collettivi, capanne, appartamenti e case di vacanza, camper e
altri stabilimenti o veicoli analoghi. L'attuale ordinamento, riprendendo in
sostanza quanto già previsto dalla previgente legge sul turismo del 30 novembre
1998 (vLTur; BU 1999, 323), stabilisce un doppio sistema impositivo.
Innanzitutto vi è un regime generale secondo il quale tutte le persone che
pernottano in un Comune che non è quello di domicilio sono tenute a pagare una tassa
di soggiorno, il cui importo è calcolato sulla base dei pernottamenti
effettuati (art. 21 cpv. 4 LTur). Esiste poi un regime particolare il quale prevede
invece il prelievo di un importo fisso annuale, indipendente dai pernottamenti
e calcolato in funzione del numero dei letti (art. 21 cpv. 5 LTur).
Quest'ultimo sistema si applica nei confronti dei proprietari
di appartamenti o di case di vacanza, così come dei membri delle loro famiglie,
che fanno un uso proprio di simili immobili (art. 21 cpv. 5 LTur) come
pure gli ospiti che hanno in usufrutto o che affittano appartamenti o case di
vacanza per un periodo superiore a 3 mesi (art. 21 cpv. 6 LTur). Per stabilire
l'ammontare della tassa nella forma dell'importo forfettario non è determinante
se e per quanto tempo il posto letto sia occupato, essendo sufficiente l'uso
potenziale dell'appartamento o della casa di vacanza (STA 52.2001.94 del 7
agosto 2002 consid. 3.1). Al contrario, se l'immobile non viene mai usato dal
proprietario o dai membri della sua famiglia, ad esempio perché costantemente a
disposizione di terzi per la locazione, dal momento che anche l'uso potenziale
è precluso, non può essere esatta la tariffa forfettaria per posto letto. La ratio
che sottende a questo doppio regime è rintracciabile nei lavori preparatori, e
in particolare nel Messaggio del 21 marzo 1997 del Consiglio di Stato (n.
4625/6) sulla nuova legge sul turismo (in RVGC 1998-1999, vol. 3, pag. 2470
segg.), e nel relativo Rapporto del 10 novembre 1998 della Commissione speciale
turismo (in RVGC 1998-1999, vol. 3, pag. 2548 segg.). Da un lato, il regime del
forfait sgrava gli enti turistici locali dal compito di verifica delle
effettive presenze (e alleggerisce pure il compito di "contabilità"
delle presenze per il proprietario); d'altro lato privilegia (o dovrebbe
privilegiare) dal punto di vista economico il turista-proprietario e il turista
di lungo periodo (affitto superiore a 3 mesi) rispetto al turista "comune",
che paga per i pernottamenti effettivi.
3. 3.1. Come
accennato in narrativa, i ricorrenti sostengono anzitutto che per
l'appartamento n. __________ di loro proprietà, di cui essi non usufruiscono personalmente
ma che viene dato in locazione a terzi, non possa essere riscosso anche
l'importo annuale fisso di cui all'art. 21 cpv. 5 LTur. Tassabili sarebbero
infatti unicamente i pernottamenti effettivi consumati dagli ospiti in affitto.
Gli insorgenti precisano in sede di replica che i membri della loro famiglia usufruiscono
ormai dell'appartamento n. __________ quando i ricorrenti non sono in Ticino.
Quando ciò non è possibile, i loro famigliari prendono in locazione
l'appartamento n. ____ come ogni terza persona e pagano di conseguenza la tassa
di soggiorno a seconda del numero di pernottamenti. Gli insorgenti sostengono
che dal semplice fatto che alcuni membri della loro famiglia possano prendere
in affitto l'appartamento n. ________ non si può ancora dedurre che quest'ultimo
rappresenti per loro una residenza secondaria.
3.2. Nel caso in esame, va rilevato che per ammissione stessa degli insorgenti
(cfr. replica del 9 febbraio 2019 pt. 7 e 8), nonostante essi non soggiornino
mai presso l'appartamento n. __________, questo viene di fatto messo a
disposizione, anche solo occasionalmente, per le vacanze dei parenti, e meglio
di figli e nipoti. Orbene, dal momento che questi usufruiscono
dell'appartamento, la tassa di soggiorno è dovuta obbligatoriamente nella forma
dell'importo forfettario annuale conformemente all'art. 21 cpv. 5 LTur, poiché
per la specifica categoria, come visto, è preclusa l'applicazione del regime
generale. D'altronde, benché dopo l'acquisto dell'appartamento n. ________ dal
2017 i familiari dei ricorrenti utilizzino meno l'appartamento n. __________,
di fatto questi vi soggiornano ancora sebbene più sporadicamente e pertanto le
circostanze fattuali non risultano mutate nella sostanza rispetto alla
situazione esistente prima del 2017. La tassa di soggiorno nella forma
dell'importo annuale fisso è dunque dovuta per il soggiorno presso l'unità
abitativa n. __________ dei membri della famiglia dei ricorrenti.
4. 4.1. Gli
insorgenti ravvisano poi una violazione del principio della parità di
trattamento nel fatto che l'Ente turistico da un lato non faccia pagare la
tassa di soggiorno forfettaria ai proprietari di residenze secondarie che
affittano per l'intero anno a un unico inquilino, mentre che, dall'altro lato,
esso imponga il pagamento della tassa di soggiorno nella forma dell'importo
annuale fisso a quei proprietari che, pur non usufruendo a titolo personale del
loro immobile, concludono sull'arco di un anno molteplici contratti di
locazione con terzi per dei soggiorni più brevi.
Da parte sua, lCO 1 ha sostanzialmente
confermato tale prassi, precisando che l'esenzione concessa ai proprietari che
affittano per la durata di un intero
anno si baserebbe sull'art. 22 cpv. 2 LTur. Tale agevolazione non viene
per contro concessa in caso di locazioni per
soggiorni più brevi, poiché nei periodi liberi il proprietario e la sua
famiglia mantengono la possibilità di usufruire dell'immobile di vacanza.
4.2. Nell'evenienza concreta, va però subito osservato che, come esposto sopra,
la tassa di soggiorno forfettaria è dovuta perché gli stretti congiunti dei
proprietari soggiornano presso l'appartamento n. __________ e non per il fatto
che vengano conclusi solo contratti di locazione di breve durata (segnatamente
settimanali); con il che la censura risulta nel caso specifico inconferente. A
titolo abbondanziale vale comunque la pena ricordare che, come già rilevato da
questo Tribunale in una recente sentenza (STA 52.2018.605 del 25 aprile 2019 consid.
3) il semplice fatto che un appartamento sia locato soltanto per dei soggiorni
di breve durata non permette da solo di concludere che durante il tempo restante
l'unità abitativa sia a disposizione del proprietario e dei suoi congiunti. In
proposito, si ricorda che la procedura amministrativa cantonale è retta dal
principio inquisitorio, che impone all'autorità di accertare d'ufficio gli
elementi suscettibili di determinare la decisione e assumere di sua iniziativa
le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti interessi, senza
essere peraltro vincolata dalle domande delle parti (art. 25 cpv. 1 LPAmm; STA
52.2017.289 del 18 aprile 2018 consid. 2.1). La LTur prevede d'altronde l'obbligo
sia per i datori di alloggio, sia per i proprietari di appartamenti e case di
vacanza di permettere agli enti preposti di eseguire i controlli necessari,
segnatamente riguardanti le registrazioni dei pernottamenti e dei posti letto
(art. 20 cpv. 3 LTur e art. 13 cpv. 3 del regolamento della legge sul
turismo del 17 dicembre 2014; RLTur; RL 941.110). Ne consegue pertanto che gli Enti turistici regionali, al fine di giustificare
l'imposizione della tassa di soggiorno forfettaria, non possono accontentarsi
di rilevare che un determinato immobile per vacanze è offerto in locazione per dei soggiorni brevi, ma devono
esperire gli accertamenti necessari a stabilire se vi sia o meno un utilizzo personale del bene da parte del
proprietario, rispettivamente, dei membri della sua famiglia.
5. 5.1. Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto e la
decisione impugnata confermata.
5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti, in
quanto soccombenti (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.-, già anticipata dai ricorrenti, resta a loro carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il vicecancelliere