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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Elisa Bagnaia |
statuendo sul ricorso del 6 dicembre 2018 di
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RI 1, RI 2 RI 3
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contro |
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la decisione del 7 novembre 2018 (n. 5234) del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile l'impugnativa inoltrata dalle insorgenti avverso la risoluzione del 20 dicembre 2016 con cui la Commissione di vigilanza sanitaria (CVSan) ha archiviato il procedimento da esse promosso con denuncia del 15 dicembre 2014 nei confronti del dr. med. CO 1; |
ritenuto, in fatto
che il 15 dicembre 2014
RI 1, RI 2 e RI 3 hanno inoltrato alla CVSan una denuncia ai sensi dell'art. 21
della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18
aprile 1989 (LSan; RL 801.100) nei confronti del dr. med. CO 1 per violazione
dei diritti dei pazienti, in relazione alle cure erogate al loro defunto
marito, rispettivamente padre, __________, deceduto il 17 dicembre 2013 presso
l'Istituto oncologico della Svizzera Italiana (IOSI);
che la CVSan ha quindi informato il dr. CO 1 dell'apertura nei suoi confronti
di un procedimento di accertamento ex art. 24 lett. a LSan, invitandolo a
produrre tutta la documentazione sanitaria in suo possesso e a formulare
eventuali sue osservazioni riguardo alla vicenda;
che l'11 settembre 2015 il denunciato ha dato seguito a tale richiesta,
contestando di avere violato i suoi doveri professionali;
che senza dare seguito ad una richiesta dei denuncianti, che domandavano di
poter prendere visione degli atti e delle osservazioni del denunciato, il 13
gennaio 2016 la CVSan ha prospettato loro l'archiviazione del procedimento,
essendo giunta alla conclusione che non sussisteva alcuna violazione dei
diritti dei pazienti;
che dando seguito alla richiesta formulata il 25 gennaio 2016 da RI 1, RI 2 e RI
3 di ottenere una motivazione scritta del provvedimento, il 20 dicembre 2016 la
CVSan ha emanato una formale decisione di archiviazione della denuncia, non
avendo riscontrato nel caso concreto né ritardi nella presa a carico del
paziente, né carenze dal profilo delle informazioni dispensate al medesimo dal
dr. CO 1;
che con giudizio del 7 novembre 2018 il Consiglio di Stato ha dichiarato
irricevibile il ricorso inoltrato da RI 1, RI 2 e RI 3 contro la suddetta
decisione della CVSan;
che il Governo ha ritenuto che nella loro qualità di denuncianti le ricorrenti non fossero parti del procedimento
svoltosi dinnanzi alla CVSan e, come tali, non fossero legittimate a contestare
la decisione di archiviazione resa da quest'ultima autorità;
che avverso questa pronuncia RI 1, RI 2 e RI 3 insorgono ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che la stessa, unitamente alla
decisione 22 dicembre 2016 della CVSan, siano dichiarate nulle, rispettivamente annullate, e postulando che gli
atti siano rinviati all'autorità di prime cure o al Governo per nuovo giudizio
con l'ingiunzione di rispettare i loro diritti procedurali;
che dei motivi del ricorso si dirà, per
quanto necessario, in seguito;
che il gravame non è stato intimato per la risposta (art. 72 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);
considerato, in diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data e discende dall'art 99a LSan;
che la legittimazione delle ricorrenti, in quanto destinatarie materiali della decisione
di irricevibilità qui impugnata, è certa (art. 65 cpv. 1 LPAmm);
che il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in
ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv.
1 LPAmm);
che innanzitutto occorre rilevare che oggetto della presente vertenza è
unicamente la questione di sapere se è a torto o a ragione che il Consiglio di
Stato ha considerato irricevibile, per mancanza di legittimazione ad agire, il
gravame inoltrato il 23 gennaio 2017 da RI 1, RI 2 e RI 3;
che nella misura in cui quest'ultime sollevano nella presente sede delle
argomentazioni riferite al merito della decisione con cui la CVSan ha
archiviato il procedimento aperto dietro loro segnalazione nei confronti del
dr. CO 1, le stesse appaiono inammissibili; infatti respingendo in ordine il loro ricorso, il Governo non si è neppure
chinato sul merito della controversia;
che, fatta questa premessa, si deve ritenere
che il giudizio governativo impugnato deve essere confermato, siccome immune
da qualsiasi critica che ne possa determinare la nullità o l'annullabilità;
che alle ricorrenti non poteva in effetti
essere riconosciuta alcuna qualità per agire in giudizio in via di ricorso
contro la suddetta decisione della CVSan;
che, come correttamente rilevato dalla precedente autorità di giudizio, la denuncia inoltrata all'autorità cantonale nei confronti di un operatore sanitario per violazione della LSan non è infatti atta a conferire al suo autore veste di parte nel procedimento disciplinare o contravvenzionale;
che per sua intrinseca
natura il procedimento disciplinare concerne in effetti soltanto l'autorità e
le persone soggette al potere di vigilanza (Max Imboden/René A. Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, 5a ed., Basilea/Stoccarda 1976, N. 54 B
VI e rimandi; René A.
Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea 1990, ibidem);
che, secondo costante prassi, esso è volto essenzialmente alla tutela
dell'interesse pubblico, garantendo l'ordine e la vigilanza
sull'amministrazione o su di un determinato settore professionale soggetto a
regolamentazione (STF 2P.103/2002 del 31 maggio 2002 consid. 2.2);
che in particolare la procedura disciplinare non mira a risolvere conflitti di
natura privata, né a dare soddisfazione alle persone lese dal comportamento che
tale procedura intende reprimere (Thierry Tanquerel, Les tiers dans les
procédures disciplinaires, in: Les tiers dans la procédure administrative,
Tanquerel/Bellan-ger, Genève/Zurich/Bâle 2004, pag. 99);
che in questo senso essa non serve direttamente a ristabilire una situazione
conforme al diritto, anche se questo può, a volte, essere uno dei suoi effetti
accessori, né a sopprimere i pregiudizi che il comportamento criticato potrebbe
aver provocato a terze persone (STF 2P.103/2002 del 31 maggio 2002 consid. 2.2,
2P.308/2000 del 5 marzo 2001 consid. 2c; Tanquerel,
op. cit., pag. 101);
che pertanto nell'ambito di un procedimento disciplinare, la qualità di parte
deve essere riconosciuta, in primo luogo, alla persona contro la quale la
procedura è diretta, destinataria, all'occorrenza, della sanzione disciplinare;
dal canto suo, l'autorità che conduce l'inchiesta e che quindi agisce quale
autorità decidente, acquisirà la qualità di
parte a tutti gli effetti nell'ambito dell'eventuale, successiva, procedura di
ricorso (Tanquerel, op. cit., pag.
105);
che per contro il denunciante non è toccato dai relativi provvedimenti presi dall'autorità in misura
maggiore di qualsiasi altro amministrato e pertanto non assume il ruolo di
parte del procedimento (STF 2P.308/2000 del 5 marzo 2001 consid. 2b/c);
che il semplice interesse del denunciante ad ottenere una sorta di appagamento morale dall'eventuale sanzione
adottata nei confronti della persona da esso denunciata, rispettivamente
la sua eventuale intenzione di avvalersi del risultato della procedura
amministrativa per eventuali fini di altra natura, segnatamente per utilizzarlo
in una procedura civile o penale, non porta il medesimo a poter vantare il
diritto di parte (Tanquerel, op.
cit., pag. 106);
che non è infatti dato di vedere in cosa la situazione giuridica del
denunciante possa essere influenzata dal fatto che una sanzione venga
pronunciata o meno al termine della procedura amministrativa e questo anche
nella misura in cui esso dovesse essere (stato) leso personalmente dal
comportamento che ne ha giustificato l'apertura;
che il denunciante non è quindi
legittimato ad impugnare né le decisioni di revoca dell'autorizzazione o di
ammonimento adottato a titolo di sanzione dal Dipartimento in applicazione
dell'art. 59 cpv. 1 LSan, né le multe inflitte dalla medesima autorità giusta
l'art. 95 LSan non potendo invocare un interesse giuridico a partecipare alla
procedura o a ricorrere contro la decisione che verrà emanata al termine della
stessa;
che parimenti dev'essere negata al denunciante la legittimazione attiva ad impugnare le decisioni di archiviazione del procedimento disciplinare rese dalla CVSan;
che la qualità per agire
in giudizio delle ricorrenti non poteva essere dedotta nemmeno dal diritto ad
essere sentito, che l'art. 6 cpv. 1 del regolamento della CVSan del 27 ottobre
1992 (RCVSan; RL 802.105) riconosce
al denunciante nell'ambito delle indagini esperite da tale commissione (STA 52.98.176 del 31 luglio 1998);
che, come giustamente rilevato nel giudizio impugnato, a cui si fa
integralmente rinvio, rientra tra le facoltà della CVSan, ma non tra gli
obblighi, di sentire ulteriormente il denunciante, il cui diritto di esprimersi
è già salvaguardato dall'esposizione della denuncia;
che nemmeno il fatto che le
ricorrenti eccepiscano ora la nullità della decisione di archiviazione adottata
dalla CVSan basta a sovvertire il giudizio reso dal Consiglio di Stato;
che in effetti, se è vero che la
nullità di una decisione può essere rilevata in ogni tempo e da ogni autorità (DTF 137 III 217 consid. 2.4.3), è pur vero che l'eccezione della stessa non
costituisce un rimedio straordinario di diritto, ma piuttosto una questione pregiudiziale
da proporre nell'ambito di un ricorso ricevibile (cfr. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zurigo/San Gallo
2016, n. 1101); condizione, quest'ultima, che in concreto non era data, dal
momento che, come appena illustrato, alle insorgenti difettava la
legittimazione ad agire in giudizio dinnanzi al Governo cantonale;
che, alla luce di tutto quanto precede, il ricorso va senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 47 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 600.- è posta in parti uguali a carico delle ricorrenti, con vincolo di solidarietà.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera