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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo |
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Matteo Cassina, vicepresidente |
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assistito dal vicecancelliere: |
Thierry Romanzini |
statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2018 di
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RI 1 RI 2
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contro |
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la risoluzione del 7 novembre 2018 (n. 5243) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione con cui il 15 marzo 2017 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha negato il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS a RI 1 e il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS a RI 2; |
ritenuto, in fatto
che il 15 marzo 2017 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha deciso, per motivi che non è qui necessario riassumere, di non rinnovare il permesso di dimora UE/AELS alla cittadina italiana di origine rumene RI 1 (1979) e di non rilasciare un permesso di domicilio UE/AELS al figlio connazionale RI 2 (2005), fissandogli nel contempo un termine fino al 30 giugno successivo per lasciare il territorio elvetico;
che tale decisione è stata confermata, su ricorso, dal Consiglio di Stato con giudizio del 7 novembre 2018 senza esaminarne la proporzionalità del provvedimento adottato;
che contro la predetta pronunzia governativa i soccombenti si sono aggravati davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando, in via principale, il rinnovo del loro permesso di dimora UE/AELS, e, in via del tutto subordinata, il rinvio degli atti al Dipartimento affinché si pronunci sulla domanda di proroga del permesso di dimora UE/AELS presentata da RI 1 e non ancora evasa;
che essi hanno pure chiesto di essere esonerati dal pagamento delle spese processuali;
che all'accoglimento dell'impugnativa si sono opposti sia il Dipartimento sia il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni al riguardo;
che il 2 settembre 2019 gli insorgenti hanno dichiarato di essere intenzionati a rientrare in Italia e di voler ritirare il ricorso;
che il procedimento è così esaurito;
che la desistenza dei ricorrenti comporta pure l'insuccesso della loro domanda di assistenza giudiziaria (art. 3 cpv. 1 e 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011 [Lag; RL 178.300]);
che agli insorgenti, essendo desistenti, andrebbe dunque addossata una tassa di giudizio, comunque ridotta (art. 47 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 [LPAmm; RL 165.100]);
che date però le particolari circostanze del caso, si rinuncia al prelievo della tassa di giudizio e delle spese;
richiamato, per la competenza, l'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100);
decide:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né spese né tasse di giudizio.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]).
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4. Intimazione a: |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo |
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Il vicecancelliere
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