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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Elisa Bagnaia |
statuendo sul ricorso del 17 dicembre 2018 di
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RI 1
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contro |
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le decisioni del 15 novembre 2018 con cui CO 1 ha fissato le tasse di soggiorno forfettarie per l'anno 2018 concernenti quattro appartamenti di proprietà della ricorrente situati sul mappale n. di __________, sezione di __________; |
ritenuto, in fatto
A. Il 30 giugno 2016 l'CO
1 ha fissato, con effetto al 1° gennaio 2017, la tassa di soggiorno forfettaria
annuale a carico dei proprietari di case o appartamenti di vacanze situate nel
suo comprensorio, fissandola in fr. 85.- per letto nel Comune di __________,
rispettivamente in fr. 45.- per letto in casi eccezionali, segnatamente per le
abitazioni non collegate alla rete elettrica e raggiungibili solamente a piedi
con minimo quindici minuti di cammino.
B.
RI 1 è proprietaria del mappale n. RFD di __________, sezione di __________,
sul quale insistono due edifici abitativi: una casa unifamiliare (situata al
numero civico __________ di __________) e una casa comprensiva di quattro
appartamenti (situata al numero civico __________ della medesima via). Nel
marzo del 2017, RI 1 ha trasferito il proprio domicilio da __________ a __________
(Canton __________) presso una casa per anziani dove è attualmente degente. Da quanto
comunicato da quest'ultima all'Ente turistico, i quattro appartamenti di cui al
numero civico __________ sono esclusivamente destinate alla locazione in favore
di terze persone, mentre la casa unifamiliare (numero civico __________) viene
usata dei suoi congiunti per le vacanze.
Con quattro distinte decisioni del 15 novembre 2018 l'CO 1 ha fatturato a RI 1
i seguenti importi a titolo di tassa di soggiorno forfettaria 2018 per i
suddetti appartamenti:
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fr. 340.- (fr. 85.- per letto) per l'appartamento __________ (fattura n. FGA-1182321), |
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fr. 340.- (fr. 85.- per letto) per l'appartamento __________ (fattura n. FGA-1182322), |
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fr. 425.- (fr. 85.- per letto) per l'appartamento __________ (fattura n. FGA-1182323), |
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fr. 425.- (fr. 85.- per letto) per l'appartamento __________ (fattura n. FGA-1182324). |
Prima dell'emissione di
queste fatture, per i quattro appartamenti in questione non era mai stata
riscossa la tassa di soggiorno nella forma dell'importo annuale fisso; la
stessa veniva in effetti percepita in
funzione dei pernottamenti effettivi consumati dagli ospiti in locazione.
C. Avverso le suddette decisioni
di tassazione, RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento. Sostiene che i quattro appartamenti di
sua proprietà sono costantemente a disposizione per la locazione a terzi e non vengono utilizzati dai membri della sua famiglia i
quali dispongono invece per le vacanze della vicina casa unifamiliare. Ne
conclude che, non essendoci uso personale delle quattro abitazioni in questione,
non possa essere esatta alcuna tassa di soggiorno forfettaria sui medesimi.
Lamenta poi una violazione del principio della parità di trattamento tra le
persone giuridiche e le persone fisiche proprietarie di immobili per vacanze che
vengono messi permanentemente a disposizione per la locazione e ritiene che, in
ogni caso, considerato il numero dei posti letto totali e l'esiguo numero dei
suoi familiari, le querelate tasse di soggiorno risulterebbero sproporzionate.
Afferma infine che, vista la particolarità della situazione, l'Ente turistico
avrebbe dovuto concederle l'esenzione dal pagamento del tributo in parola.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone l'CO 1, con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
E. In sede di replica e duplica le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive tesi e domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 38 cpv. 1 della legge sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur; RL 941.100). La legittimazione attiva dell'insorgente, destinataria della decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), nonché la tempestività del gravame (art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono certe. Lo stesso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. Le
Organizzazioni turistiche regionali hanno il compito, tra gli altri, di
incassare la tassa di soggiorno (art. 14 cpv. 2 lett. k LTur), la quale è destinata al finanziamento delle
infrastrutture turistiche, dell'assistenza al turista, dell'informazione
e dell'animazione (art. art. 21 cpv. 1 LTur). Giusta l'art. 21 cpv. 2 LTur, sono
soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che pernottano in un Comune che non è quello del
domicilio ai sensi del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC;
RS 210), come ospiti in alberghi, pensioni, ostelli della gioventù, ristoranti
con alloggio, campeggi, alloggi collettivi, capanne, appartamenti e case di
vacanza, camper e altri stabilimenti o veicoli analoghi. L'attuale ordinamento,
riprendendo in sostanza quanto già previsto dalla previgente legge sul turismo
del 30 novembre 1998 (vLTur; BU 1999, 323), stabilisce un doppio sistema
impositivo. Innanzitutto vi è un regime generale secondo il quale tutte le
persone che pernottano in un Comune che non è quello di domicilio sono tenute a
pagare una tassa di soggiorno, il cui importo è calcolato sulla base dei
pernottamenti effettuati (art. 21 cpv. 4 LTur). Esiste poi un regime
particolare il quale prevede invece il prelievo di un importo fisso annuale,
indipendente dai pernottamenti e calcolato in funzione del numero dei letti
(art. 21 cpv. 5 LTur). Quest'ultimo sistema si applica nei confronti dei proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come
dei membri delle loro famiglie, che fanno un uso proprio di simili immobili (art.
21 cpv. 5 LTur) come pure gli ospiti che hanno in usufrutto o che affittano
appartamenti o case di vacanza per un periodo superiore a 3 mesi (art. 21 cpv.
6 LTur). Per stabilire l'ammontare della tassa nella forma dell'importo
forfettario non è determinante se e per quanto tempo il posto letto sia
occupato, essendo sufficiente l'uso potenziale dell'appartamento o della casa
di vacanza (STA 52.2001.94 del 7 agosto 2002 consid. 3.1). Al contrario, se l'immobile
non viene mai usato dal proprietario o dai membri della sua famiglia, ad
esempio perché costantemente a disposizione di terzi per la locazione, dal momento
che anche l'uso potenziale è precluso, non può essere esatta la tariffa
forfettaria per posto letto. La ratio che sottende a questo doppio
regime è rintracciabile nei lavori preparatori, e in particolare nel Messaggio
del 21 marzo 1997 del Consiglio di Stato (n. 4625/6) sulla nuova legge sul turismo
(in RVGC 1998-1999, vol. 3, pag. 2470 e segg.), e nel relativo Rapporto del 10
novembre 1998 della Commissione speciale turismo (in RVGC 1998-1999, vol. 3,
pag. 2548 e segg.). Da un lato, il regime del forfait sgrava gli
enti turistici locali dal compito di verifica delle effettive presenze (e
alleggerisce pure il compito di "contabilità" delle presenze per il
proprietario); d'altro lato privilegia (o dovrebbe privilegiare) dal punto di
vista economico il turista-proprietario e il turista di lungo periodo (affitto
superiore a 3 mesi) rispetto al turista "comune", che paga per i
pernottamenti effettivi.
3. Nel caso di
specie si deve rilevare che, da quanto indicato dalla ricorrente negli appositi
formulari di aggiornamento della tassa di soggiorno (agli atti), i quattro
appartamenti di cui al numero civico __________ di via __________ non vengono
utilizzati da essa o dai suoi familiari, i quali, per le loro vacanze o per le
necessità legate all'assistenza degli
ospiti, dispongono dell'abitazione adiacente
sita sul medesimo fondo al numero civico __________. Ciò trova d'altra
parte conferma nei piani di occupazione prodotti con il ricorso e, soprattutto,
dai conteggi dei pernottamenti che attestano che nei mesi caldi (aprile/maggio-settembre/ottobre)
gli appartamenti sono locati per buona parte del tempo a terzi (cfr. doc. 5 del
ricorso e doc. 6 della replica).
Il semplice fatto che le locazioni avvengano solo per dei periodi di breve
durata, non permette da solo di concludere, come fa l'Ente turistico, che per
il tempo restante queste abitazioni siano a disposizione della proprietaria e
dei suoi stretti congiunti. È pur vero che RI 1 ha indicato che almeno 10
membri della sua famiglia usufruiscono a turno della casa unifamiliare di sua
proprietà per le vacanze, la quale tuttavia dispone unicamente di due letti
matrimoniali. Nonostante questo, non vi sono però agli atti elementi che
permettano di confutare quanto sostenuto della ricorrente, ritenuto come l'Ente
turistico non abbia proceduto ad alcun accertamento in tal senso. In proposito,
si ricorda che la procedura amministrativa cantonale è retta dal principio
inquisitorio, che impone all'autorità di accertare d'ufficio gli elementi suscettibili
di determinare la decisione e assumere di sua iniziativa le prove necessarie
confrontando accuratamente i contrapposti interessi, senza essere peraltro
vincolata dalle domande delle parti (art. 25 cpv. 1 LPAmm; STA 52.2017.289 del
18 aprile 2018 consid. 2.1). La LTur prevede
oltretutto l'obbligo sia per i datori di
alloggio, sia per i proprietari di appartamenti e case di vacanza di permettere
agli enti preposti di eseguire i controlli necessari, segnatamente riguardanti
le registrazioni dei pernottamenti e dei posti letto (art. 20 cpv. 3 LTur e
art. 13 cpv. 3 del regolamento della legge sul turismo del 17 dicembre
2014; RLTur; RL 941.110).
Ne discende dunque che, nel caso in esame, per giustificare la riscossione del
querelato tributo, l'CO 1 avrebbe dovuto raccogliere le prove necessarie a
dimostrare, o perlomeno rendere verosimile, l'uso personale dei quattro
appartamenti parte della proprietaria o della sua famiglia; fatto, questo, che
però non è avvenuto. In siffatte
circostanze, vista anche la presenza di elementi che tutto sommato
sembrano confermare le tesi addotte dall'insorgente , non vi sono le premesse per esigere il pagamento della tassa di
soggiorno nella forma dell'importo annuale fisso per le quattro abitazioni qui
in oggetto.
4. 4.1. Stante
quanto precede, il ricorso deve pertanto essere accolto e la decisione
impugnata annullata, senza che sia necessario entrare nel merito delle altre
censure sollevate dall'insorgente.
4.2. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di spese e tassa di giustizia
(art. 47 cpv. 6 LPAmm).
Non si assegnano ripetibili alla ricorrente, non essendo patrocinata da un
avvocato (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza le decisioni di tassazione del 15 novembre 2018, relative ai quattro appartamenti siti in __________, sono annullate.
2. Non si preleva alcuna tassa di giustizia. Alla ricorrente è restituito l'importo di fr. 800.- versato a titolo di anticipo delle presunte spese processuali. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera