Incarto n.
52.2018.605

 

Lugano

25 aprile 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

 

vicecancelliera:

Elisa Bagnaia

 

 

statuendo sul ricorso del 17 dicembre 2018 di

 

 

 

RI 1  

rappresentata da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

le decisioni del 15 novembre 2018 con cui CO 1 ha fissato le tasse di soggiorno forfettarie per l'anno 2018 concernenti quattro appartamenti di proprietà della ricorrente situati sul mappale n.  di __________, sezione di __________;

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

A.   Il 30 giugno 2016 l'CO 1 ha fissato, con effetto al 1° gennaio 2017, la tassa di soggiorno forfettaria annuale a carico dei proprietari di case o appartamenti di vacanze situate nel suo comprensorio, fissandola in fr. 85.- per letto nel Comune di __________, rispettivamente in fr. 45.- per letto in casi eccezionali, segnatamente per le abitazioni non collegate alla rete elettrica e raggiungibili solamente a piedi con minimo quindici minuti di cammino.


B.   RI 1 è proprietaria del mappale n.  RFD di __________, sezione di __________, sul quale insistono due edifici abitativi: una casa unifamiliare (situata al numero civico __________ di __________) e una casa comprensiva di quattro appartamenti (situata al numero civico __________ della medesima via). Nel marzo del 2017, RI 1 ha trasferito il proprio domicilio da __________ a __________ (Canton __________) presso una casa per anziani dove è attualmente degente. Da quanto comunicato da quest'ultima all'Ente turistico, i quattro appartamenti di cui al numero civico __________ sono esclusivamente destinate alla locazione in favore di terze persone, mentre la casa unifamiliare (numero civico __________) viene usata dei suoi congiunti per le vacanze.
Con quattro distinte decisioni del 15 novembre 2018 l'CO 1 ha fatturato a RI 1 i seguenti importi a titolo di tassa di soggiorno forfettaria 2018 per i suddetti appartamenti:

-

fr. 340.- (fr. 85.- per letto) per l'appartamento __________ (fattura n. FGA-1182321),

-

fr. 340.- (fr. 85.- per letto) per l'appartamento __________ (fattura n. FGA-1182322),

-

fr. 425.- (fr. 85.- per letto) per l'appartamento __________ (fattura n. FGA-1182323),

-

fr. 425.- (fr. 85.- per letto) per l'appartamento __________ (fattura n. FGA-1182324).

Prima dell'emissione di queste fatture, per i quattro appartamenti in questione non era mai stata riscossa la tassa di soggiorno nella forma dell'importo annuale fisso; la stessa veniva in effetti percepita in funzione dei pernottamenti effettivi consumati dagli ospiti in locazione.

 

C.   Avverso le suddette decisioni di tassazione, RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. Sostiene che i quattro appartamenti di sua proprietà sono costantemente a disposizione per la locazione a terzi e non vengono utilizzati dai membri della sua famiglia i quali dispongono invece per le vacanze della vicina casa unifamiliare. Ne conclude che, non essendoci uso personale delle quattro abitazioni in questione, non possa essere esatta alcuna tassa di soggiorno forfettaria sui medesimi. Lamenta poi una violazione del principio della parità di trattamento tra le persone giuridiche e le persone fisiche proprietarie di immobili per vacanze che vengono messi permanentemente a disposizione per la locazione e ritiene che, in ogni caso, considerato il numero dei posti letto totali e l'esiguo numero dei suoi familiari, le querelate tasse di soggiorno risulterebbero sproporzionate. Afferma infine che, vista la particolarità della situazione, l'Ente turistico avrebbe dovuto concederle l'esenzione dal pagamento del tributo in parola.

 

D.   All'accoglimento del ricorso si oppone l'CO 1, con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

 

 

E.   In sede di replica e duplica le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive tesi e domande di giudizio.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

1.    La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 38 cpv. 1 della legge sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur; RL 941.100). La legittimazione attiva dell'insorgente, destinataria della decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), nonché la tempestività del gravame (art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono certe. Lo stesso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

 

 

2.    Le Organizzazioni turistiche regionali hanno il compito, tra gli altri, di incassare la tassa di soggiorno (art. 14 cpv. 2 lett. k LTur), la quale è destinata al finanziamento delle infrastrutture turistiche, dell'assistenza al turista, dell'informazione e dell'animazione (art. art. 21 cpv. 1 LTur). Giusta l'art. 21 cpv. 2 LTur, sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che pernottano in un Comune che non è quello del domicilio ai sensi del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), come ospiti in alberghi, pensioni, ostelli della gioventù, ristoranti con alloggio, campeggi, alloggi collettivi, capanne, appartamenti e case di vacanza, camper e altri stabilimenti o veicoli analoghi. L'attuale ordinamento, riprendendo in sostanza quanto già previsto dalla previgente legge sul turismo del 30 novembre 1998 (vLTur; BU 1999, 323), stabilisce un doppio sistema impositivo. Innanzitutto vi è un regime generale secondo il quale tutte le persone che pernottano in un Comune che non è quello di domicilio sono tenute a pagare una tassa di soggiorno, il cui importo è calcolato sulla base dei pernottamenti effettuati (art. 21 cpv. 4 LTur). Esiste poi un regime particolare il quale prevede invece il prelievo di un importo fisso annuale, indipendente dai pernottamenti e calcolato in funzione del numero dei letti (art. 21 cpv. 5 LTur). Quest'ultimo sistema si applica nei confronti dei proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come dei membri delle loro famiglie, che fanno un uso proprio di simili immobili (art. 21 cpv. 5 LTur) come pure gli ospiti che hanno in usufrutto o che affittano appartamenti o case di vacanza per un periodo superiore a 3 mesi (art. 21 cpv. 6 LTur). Per stabilire l'ammontare della tassa nella forma dell'importo forfettario non è determinante se e per quanto tempo il posto letto sia occupato, essendo sufficiente l'uso potenziale dell'appartamento o della casa di vacanza (STA 52.2001.94 del 7 agosto 2002 consid. 3.1). Al contrario, se l'immobile non viene mai usato dal proprietario o dai membri della sua famiglia, ad esempio perché costantemente a disposizione di terzi per la locazione, dal momento che anche l'uso potenziale è precluso, non può essere esatta la tariffa forfettaria per posto letto. La ratio che sottende a questo doppio regime è rintracciabile nei lavori preparatori, e in particolare nel Messaggio del 21 marzo 1997 del Consiglio di Stato (n. 4625/6) sulla nuova legge sul turismo (in RVGC 1998-1999, vol. 3, pag. 2470 e segg.), e nel relativo Rapporto del 10 novembre 1998 della Commissione speciale turismo (in RVGC 1998-1999, vol. 3, pag. 2548 e segg.). Da un lato, il regime del forfait sgrava gli enti turistici locali dal compito di verifica delle effettive presenze (e alleggerisce pure il compito di "contabilità" delle presenze per il proprietario); d'altro lato privilegia (o dovrebbe privilegiare) dal punto di vista economico il turista-proprietario e il turista di lungo periodo (affitto superiore a 3 mesi) rispetto al turista "comune", che paga per i pernottamenti effettivi.


3.    Nel caso di specie si deve rilevare che, da quanto indicato dalla ricorrente negli appositi formulari di aggiornamento della tassa di soggiorno (agli atti), i quattro appartamenti di cui al numero civico __________ di via __________ non vengono utilizzati da essa o dai suoi familiari, i quali, per le loro vacanze o per le necessità legate all'assistenza degli ospiti, dispongono dell'abitazione adiacente sita sul medesimo fondo al numero civico __________. Ciò trova d'altra parte conferma nei piani di occupazione prodotti con il ricorso e, soprattutto, dai conteggi dei pernottamenti che attestano che nei mesi caldi (aprile/maggio-settembre/ottobre) gli appartamenti sono locati per buona parte del tempo a terzi (cfr. doc. 5 del ricorso e doc. 6 della replica).
Il semplice fatto che le locazioni avvengano solo per dei periodi di breve durata, non permette da solo di concludere, come fa l'Ente turistico, che per il tempo restante queste abitazioni siano a disposizione della proprietaria e dei suoi stretti congiunti. È pur vero che RI 1 ha indicato che almeno 10 membri della sua famiglia usufruiscono a turno della casa unifamiliare di sua proprietà per le vacanze, la quale tuttavia dispone unicamente di due letti matrimoniali. Nonostante questo, non vi sono però agli atti elementi che permettano di confutare quanto sostenuto della ricorrente, ritenuto come l'Ente turistico non abbia proceduto ad alcun accertamento in tal senso. In proposito, si ricorda che la procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio, che impone all'autorità di accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione e assumere di sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti interessi, senza essere peraltro vincolata dalle domande delle parti (art. 25 cpv. 1 LPAmm; STA 52.2017.289 del 18 aprile 2018 consid. 2.1). La LTur prevede oltretutto l'obbligo sia per i datori di alloggio, sia per i proprietari di appartamenti e case di vacanza di permettere agli enti preposti di eseguire i controlli necessari, segnatamente riguardanti le registrazioni dei pernottamenti e dei posti letto (art. 20 cpv. 3 LTur e art. 13 cpv. 3 del regolamento della legge sul turismo del 17 dicembre 2014; RLTur; RL 941.110).
Ne discende dunque che, nel caso in esame, per giustificare la riscossione del querelato tributo, l'CO 1 avrebbe dovuto raccogliere le prove necessarie a dimostrare, o perlomeno rendere verosimile, l'uso personale dei quattro appartamenti parte della proprietaria o della sua famiglia; fatto, questo, che però non è
avvenuto. In siffatte circostanze, vista anche la presenza di elementi che tutto sommato sembrano confermare le tesi addotte dall'insorgente , non vi sono le premesse per esigere il pagamento della tassa di soggiorno nella forma dell'importo annuale fisso per le quattro abitazioni qui in oggetto.


4.    4.1. Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere accolto e la decisione impugnata annullata, senza che sia necessario entrare nel merito delle altre censure sollevate dall'insorgente.

4.2. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di spese e tassa di giustizia (art. 47 cpv. 6 LPAmm).
Non si assegnano ripetibili alla ricorrente, non essendo patrocinata da un avvocato (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.   Il ricorso è accolto.

§.   Di conseguenza le decisioni di tassazione del 15 novembre 2018, relative ai quattro appartamenti siti in __________, sono annullate.

 

 

2.   Non si preleva alcuna tassa di giustizia. Alla ricorrente è restituito l'importo di fr. 800.- versato a titolo di anticipo delle presunte spese processuali. Non si assegnano ripetibili.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.   Intimazione a:

.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera