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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Giorgia Ponti |
statuendo sul ricorso del 21 dicembre 2018 della
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RI 1
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contro |
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la decisione del 20 dicembre 2018 del Municipio del Comune di CO 2 che in esito al concorso per l'aggiudicazione della messa a disposizione e della vuotatura di contenitori amovibili per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti riciclabili per gli anni 2019-2021 ha deliberato la commessa alla CO 1; |
ritenuto, in fatto
che il __________ il Municipio del CO 2 ha indetto un pubblico concorso,
retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre
1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e impostato secondo la procedura
libera, per aggiudicare la messa a disposizione e la vuotatura di contenitori
amovibili per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti riciclabili per gli anni
2019-2021 (FU __________ segg.);
che l'appalto era suddiviso in quattro lotti;
che con riferimento ai lotti 2 (__________ - Quartiere __________) e 3 (__________
- quartieri __________ e __________), l'avviso di gara, al punto n. 4.i),
ammetteva a concorrere unicamente le ditte con una piazza di deposito situata a
una distanza massima di 20 km dai rispettivi punti di riferimento di ciascun
lotto;
che, per l'aggiudicazione del lotto 3, entro il termine utile sono giunte al
committente quattro offerte tra cui quella della RI 1, di fr. 192'621.45, e quella
della CO 1, di fr. 187'516.45;
che il committente ha aggiudicato il terzo lotto della commessa alla CO 1
giunta prima in graduatoria con 5.83 punti;
che contro questa decisione la ditta RI 1, seconda classificata con 5.32 punti,
è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo;
che essa ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la conseguente
aggiudicazione della commessa in proprio favore; in via subordinata ha domandato,
oltre all'annullamento della delibera, il rinvio degli atti al committente per
nuova decisione, previa esclusione dell'offerta dell'aggiudicataria;
che, a mente della ricorrente, la deliberataria, con sede ad __________, non
adempirebbe al criterio di idoneità riferito alla distanza massima dal punto di
raccolta a quello di riferimento e andava pertanto estromessa dalla gara;
che all'accoglimento del ricorso si sono opposti la deliberataria e il
committente, sostenendo che la piazza di deposito annunciata per l'esecuzione
della commessa è situata nel Comune di __________, a distanza di soli 11.5 km
dal punto di riferimento di __________ e quindi nel pieno rispetto delle
condizioni di gara;
che con la replica, la ricorrente ha messo in dubbio la completezza dell'offerta
dell'aggiudicataria, che avrebbe omesso di indicare il prezzo in alcune
posizioni;
che tale censura è stata avversata sia dalla deliberataria sia dal committente,
secondo cui l'apposizione del segno "-" nello spazio utile
all'indicazione del prezzo corrispondeva indubbiamente a fr. 0.-, ossia alla
precisa volontà di non richiedere contropartita per determinate posizioni;
considerato, in diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1
del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato
intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004
(DLACIAP; RL 730.510);
che in quanto partecipante al concorso la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare l'assegnazione della
commessa a un altro concorrente (art. 15 cpv. 1bis lett. e CIAP e 65 cpv. 1
della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);
che il gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è pertanto ricevibile in
ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25
cpv. 1 LPAmm);
che notoriamente soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara possono
conseguire l'aggiudicazione; una diversa conclusione sarebbe contraria, oltre
che al principio di legalità, anche ai principi della parità di trattamento e
di trasparenza, che governano l'intero ordinamento delle commesse pubbliche
(cfr. art. 1 cpv. 3 lett. b e c CIAP, art. 11 lett. a CIAP);
che la conformità deve essere data sia per
quanto riguarda il concorrente, che deve adempiere i criteri d'idoneità,
sia per quanto concerne l'offerta stessa,
che deve soddisfare ogni disposizione di concorso;
che al momento della loro apertura le offerte devono quindi risultare complete,
corrette, nonché compilate nel rispetto delle condizioni stabilite dal bando di
concorso e della relativa documentazione di gara; l'offerta, sottolinea l'art.
40 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche
e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP;
RL 730.110), deve essere compilata dal concorrente in ogni sua parte, con
esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi e di ogni
altra indicazione complementare richiesta;
che le offerte mancanti di prezzi unitari o
di prezzi a corpo devono essere escluse dall'aggiudicazione (art. 42 cpv. 1
lett. d RLCPubb/CIAP); solo gli errori di calcolo possono essere rettificati
(cfr. art. 42 cpv. 2 RLCPubb/CIAP);
che l'insorgente ha innanzitutto eccepito che l'aggiudicataria non
soddisferebbe il criterio di idoneità che ammetteva a concorrere unicamente le
ditte con una piazza di deposito situata a una distanza massima di 20 km dal
magazzino comunale di __________;
che nella propria offerta, l'aggiudicataria
ha indicato che la piazza di deposito
si trova in via __________ a __________, ossia a 11.5 km dal magazzino comunale
di __________ (cfr. pos. 4.4, pag. 35 del fascicolo di gara);
che la censura della ricorrente, che ha a torto calcolato la distanza tra la
sede di __________ dell'aggiudicataria e il punto di riferimento stabilito dal
Municipio, si appalesa pertanto infondata;
che la medesima ha inoltre ravvisato un motivo di esclusione
dell'offerta dell'aggiudicataria nell'erronea compilazione delle posizioni da
4.4.2 a 4.4.4. del modulo d'offerta (cfr. pag. 35 del fascicolo di gara);
che nel caso concreto l'aggiudicataria ha compilato le posizioni contestate
immettendo "-" nelle colonne riservate all'esposizione dei prezzi
(unitario e totale);
che, come questo Tribunale ha già avuto modo di statuire, se il concorrente
intende fornire prestazioni gratuite deve manifestare tale volontà in modo
inequivocabile, ad esempio scrivendo "nessuna" nell'apposito spazio
lasciato libero nella descrizione della posizione (se esistente) e inserendo "0.-"
o "-" nelle colonne riservate all'esposizione dei prezzi (cfr. STA
52.2015.251 del 21 luglio 2015);
che come rettamente rilevato da committente e aggiudicataria, nel modo di operare
di quest'ultima non si intravede alcuna violazione del diritto; al contrario,
la sua offerta è completa e conforme alle condizioni di gara;
che diverso sarebbe stato invece il caso se
la deliberataria avesse omesso di
iscrivere alcunché;
che anche su questo punto il ricorso va respinto in quanto infondato;
che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza
(art. 47 cpv. 1 LPAmm); non essendosi avvalsa dell'assistenza di un legale non
si assegnano ripetibili all'aggiudicataria; lo stesso vale per il Comune, che a
ragione non le ha postulate (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico della ricorrente a cui è restituito l'importo di fr. 1'000.- anticipato in eccesso.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera