Incarto n.
52.2018.61

 

Lugano

31 maggio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

 

vicecancelliere:

Thierry Romanzini

 

 

statuendo sul ricorso del 23 gennaio 2018 di

 

 

 

 RI 1  

patrocinato da  PA 1  

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione del 13 dicembre 2017 (n. 5692) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione con la quale il 29 luglio 2016 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato il permesso di dimora UE/AELS;

 

 

ritenuto,                      in fatto

 

                            A.  a. Il 3 gennaio 2006 il cittadino portoghese RI 1 (1972) - entrato in Svizzera in qualità di stagionale il 5 marzo 2002 e al beneficio di permessi di dimora temporanei CE/AELS dall'11 novembre 2002 - ha ottenuto un permesso di dimora annuale valido fino al 12 dicembre 2010 per lavorare nel nostro Paese e vivere con la moglie connazionale __________ (1975), dal 13 dicembre 2005 titolare di un'identica autorizzazione.

Il 31 luglio 2010 i coniugi __________ sono tornati a vivere in Portogallo.

 

b. Il 7 febbraio 2012 RI 1 è rientrato in Svizzera per svolgere un'attività lucrativa dipendente in qualità di gruista. Per questo motivo, gli è stato rilasciato un permesso di dimora UE/AELS valido fino al 6 febbraio 2017

Il 17 maggio 2012 egli è stato raggiunto dalla moglie _______ e dalla figlia __________, nata in Portogallo il __________ 2011, le quali sono state poste al beneficio di un permesso di dimora annuale di identica durata a quello concesso al marito rispettivamente padre.

 

c. Nel corso del 2013 RI 1 è rimasto senza lavoro e, dopo avere esaurite le indennità di disoccupazione, ha ottenuto con la famiglia delle prestazioni assistenziali e gli assegni familiari integrativi (AFI). Nell'estate 2016, egli ha ritrovato un'attività lavorativa nel ramo edile.

 

d. Durante il suo soggiorno nel nostro Paese RI 1 ha interessato a più riprese le Autorità giudiziarie penali (nel 2003, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 e 2015) con delle infrazioni in materia di circolazione stradale (segnatamente guida in stato di ebrietà rispettivamente di inattitudine e senza autorizzazione) e dei reati contro la pubblica Autorità (violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari), di cui si dirà nell'ambito dei considerandi in diritto. Per questo motivo, egli è già stato ammonito in tre occasioni (2003, 2010 e 2013).

 

 

                            B.  Il 7 giugno 2016 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha comunicato a RI 1 di voler rivalutare la continuazione del suo soggiorno nel nostro Paese e, dopo avergli dato la possibilità di esprimersi al riguardo, il 29 luglio 2016 gli ha revocato il permesso di dimora UE/AELS per motivi di ordine pubblico, fissandogli un termine con scadenza il 30 settembre successivo per lasciare il territorio svizzero.

L'autorità gli ha rimproverato di essere stato ripetutamente condannato dalle nostre Autorità giudiziarie penali. La decisione è stata resa sulla base degli art. 5 dell'Allegato I all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), 23 e 24 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203), 90 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (dal 1° gennaio 2019 rinominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione; [LStrI; RS 142.20]), e dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).

 

 

                            C.  Con giudizio del 13 dicembre 2017, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che vi fossero gli estremi per revocargli il permesso di dimora UE/AELS in virtù dei motivi addotti dal Dipartimento, dopo avere preso atto che il 7 agosto 2017 l'interessato aveva subìto una nuova condanna, considerando la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità.

 

 

                            D.  Contro la predetta pronunzia governativa, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.

Sostiene che i reati da lui commessi non sono di una gravità tale da ritenere che egli rappresenti una minaccia attuale e concreta per il nostro ordine pubblico e giustificare la revoca del suo permesso di dimora, visto che pure il suo stato di salute ha giocato un ruolo significativo nella commissione delle varie infrazioni, essendo egli affetto da una sindrome ansioso-depressiva ed uso dannoso di alcol. Ritiene che il provvedimento impugnato sia lesivo in ogni caso del principio della proporzionalità, tenuto conto del suo lungo soggiorno in Svizzera, mentre con il Paese di origine ha contatti sempre più tenui e vi risiede soltanto sua madre. Afferma che un suo rientro in Patria non farà altro che compromettere il suo legame familiare, in quanto non sarebbe opportuno che moglie e figlia lo seguano in Portogallo.

 

 

                            E.  All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni, sia il Dipartimento. Quest'ultimo segnala che con decreto d'accusa del 4 dicembre 2017 (DA 6193/2017) il ricorrente è stato condannato alla pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna (corrispondenti a fr. 1'500.-), siccome riconosciuto colpevole di lesioni semplici per avere colpito il 27 agosto 2017 con un pugno al volto una persona, cagionandole un lieve trauma cranico e una frattura nasale composta.

 

 

Considerato,               in diritto

 

                             1.  La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

 

 

                             2.  2.1. L'ALC, direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità (ora: Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere ad attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.

In concreto il ricorrente, essendo cittadino portoghese e titolare di un documento di legittimazione valido, può prevalersi in linea di principio del menzionato accordo bilaterale per svolgere un'attività lucrativa dipendente in Svizzera.

 

L'art. 5 paragrafo 1 Allegato I ALC prevede, quale regola generale, che i diritti conferiti dalle disposizioni dell'Accordo in parola possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità.

Secondo la giurisprudenza, che si orienta alla direttiva CEE 64/221 del 25 febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea ad essa relativa (art. 5 paragrafo 2 Allegato I ALC), le deroghe alla libera circolazione garantita dall'ALC vanno interpretate in modo restrittivo. Al di là della turbativa insita in ogni violazione della legge, il ricorso di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico presuppone il sussistere di una minaccia attuale, effettiva e sufficientemente grave di un interesse fondamentale per la società (DTF 136 II 5 consid. 4.2). In applicazione dell'art. 5 Allegato I ALC, una condanna penale va di conseguenza considerata come motivo per limitare i diritti conferiti dall'Accordo solo se dalle circostanze che l'hanno determinata emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 3.4.1; 129 II 215 consid. 7.4 con rinvii alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea). A dipendenza delle circostanze, già la sola condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una simile messa in pericolo dell'ordine pubblico. Per valutare l'attualità della minaccia, non occorre prevedere quasi con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro; d'altro lato, per rinunciare a misure di ordine pubblico, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia praticamente nullo. La misura dell'apprezzamento dipende in sostanza dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa appare importante, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva (DTF 137 II 233 consid. 4.3.2; 136 II 5 consid. 4.2; per una panoramica della giurisprudenza recente, cfr. inoltre STF 2C_238/2012 del 30 luglio 2012 consid. 3.1).

Inoltre l'art. 23 cpv. 1 OLCP sancisce che i permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS, quelli di dimora UE/AELS e quelli per frontalieri UE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempiute le condizioni per il loro rilascio.

 

2.2. Dal profilo del diritto interno, l'art. 62 cpv. 1 LStrI dispone che l'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, in particolare se lo straniero ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (lett. c).

In relazione con l'art. 62 cpv. 1 lett. c LStrI, l'art. 80 cpv. 1 OASA (in vigore fino al 31 dicembre 2018 e quindi ancora al momento della decisione impugnata; RU 2007 5497) precisa che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici - tra l'altro - in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (a) oppure in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (b). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, soggiunge il capoverso 2 della medesima norma, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici.

 

2.3. La legge federale sugli stranieri e la loro integrazione si applica ai cittadini comunitari soltanto se il menzionato accordo bilaterale non contiene disposizioni derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStrI). Considerato che l'art. 5 paragrafo 1 Allegato I ALC non può legittimare misure più incisive di quelle previste dal diritto svizzero (cfr. art. 2 ALC), occorre di principio verificare che la revoca del permesso di dimora al qui ricorrente si giustifichi tanto dal profilo del diritto interno che nell'ottica del trattato bilaterale (DTF 130 II 176 consid. 3.2). In pratica, però, la riserva dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica di cui all'art. 5 paragrafo 1 Allegato I ALC soggiace a criteri meno restrittivi. Ora, visto che la legislazione interna non prevede disposizioni più favorevoli di quelle del menzionato accordo, la presente vertenza va quindi esaminata sotto il profilo dell'ALC.

 

 

                             3.  3.1. Come accennato in narrativa, durante il suo soggiorno in Svizzera RI 1 ha avuto modo di interessare le nostre autorità giudiziarie penali e amministrative nei seguenti termini:

07.07.03         DA _______ per circolazione in stato di ebrietà: condanna alla multa di fr. 1'000.-;

13.10.03         DA _______ per circolazione in stato di ebrietà, infrazione alle norme della circola-

                      zione stradale: condanna alla pena detentiva di 60 giorni, sospesa condizional-

                      mente con un periodo di prova di 3 anni, alla multa di fr. 1'000.- e a un monito for-

                      male;

11.12.03         ammonito dal Dipartimento con l'avvertenza che in caso di recidiva o di compor-

                      tamento scorretto, sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare adegua-

                      te misure amministrative nei suoi confronti;

14.01.08         DA ______ per ripetuta guida in stato di inattitudine, elusione di provvedimenti per

                      accertare l'incapacità alla guida, ripetuta guida senza licenza di condurre o nono-

                      stante revoca: condanna alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 100.-

                      cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni, e alla multa

                      di fr. 1'500.-;

05.03.09         sentenza presidente della Corte delle assise correzionali di ______ per violenza o

                      minaccia contro le autorità e i funzionari, ubriachezza, ripetuta guida in stato di

                      inattitudine, ripetuta elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida,

                      ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, grave infrazione alla

                      legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS

                      741.01), impedimento di atti dell'autorità: condanna - avendo agito in stato di sce-

                      mata imputabilità - alla pena di 720 ore di lavoro di pubblica utilità, a valersi quale

                      pena unica a quella di cui al DA 14.01.08 ai sensi dell'art. 46 del Codice penale

                      svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0), rispettivamente quale pena par-

                      zialmente complementare ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 CP;

08.04.09         decisione dell'Autorità dipartimentale di divieto di far uso sul territorio svizzero del-

                      la patente di guida portoghese per un periodo indeterminato;

12.04.10         DA ______ per violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari: condanna alla

                      pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 70.- cadauna e alla multa di

                      fr. 500.-;

09.06.10         2° monito dipartimentale;

13.12.12         DAC _____ per guida in stato di inattitudine, guida senza autorizzazione: condan-

                      na alla pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna;

17.01.13         decisione dell'Autorità dipartimentale di divieto di far uso sul territorio svizzero del-

                      la patente di guida portoghese per un periodo indeterminato;

25.01.13         3° monito dipartimentale;

10.06.13         DA ______ per guida senza autorizzazione: condanna alla pena pecuniaria di 45

                      aliquote giornaliere da fr. 80.- cadauna;

26.01.15         DAC ______ per ripetuta guida in stato di inattitudine, ripetuta guida senza autoriz-

                      zazione: condanna alla pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere da fr. 30.- ca-

                      dauna (autovettura confiscata e devoluta allo Stato);

07.08.17         DA __________ per vie di fatto: condanna alla multa di fr. 200.-.

04.12.17         DA __________ per lesioni semplici: condanna alla pena pecuniaria di 50 aliquote

                      giornaliere da fr. 30.- cadauna (corrispondenti a fr. 1'500.-).

 

Il ricorrente è quindi stato condannato tra il 2003 e il 2017 nel nostro Paese ben dieci volte, soprattutto per reati in materia di circolazione stradale (guida in stato di ebrietà rispettivamente di inattitudine; guida senza essere titolare della licenza di condurre) e contro la pubblica Autorità.

Egli ha pure avuto modo di interessare la Polizia. Dagli atti risulta infatti che il 9 luglio 2012 gli agenti della comunale di __________ erano intervenuti nell'appartamento di RI 1, visibilmente ubriaco, per sedare una lite familiare avvenuta davanti alla figlia, indicando che egli non era nuovo a questo genere di problemi (rapporto d'intervento del 10 luglio 2012).

 

3.2. Esaminando nel dettaglio i precedenti penali dell'insorgente, ben riassunti dal Consiglio di Stato, risulta quanto segue.

Dopo essere stato condannato due volte nel 2003 (tra l'altro per guida in stato di ebrietà) e nonostante fosse stato già ammonito dall'Autorità dipartimentale e da quella giudiziaria, il ricorrente ha ripreso a delinquere a partire dal 2007. In particolare:

dall'1.03.07 al 09.12.08 ha ripetutamente condotto un motoveicolo e un'autovettura senza essere titolare della licenza di condurre richiesta, rispettivamente nonostante gli fosse stata revocata (sentenza penale 05.03.09);

da giugno 2007 al 09.12.08 ha ripetutamente condotto un motoveicolo ed un'autovettura in stato di ebrietà (test etilometro 1.62 pro mille; alcolemia: min. 2.14 - max. 2.52 g [09.12.08]; sentenza penale 05.03.09);

il 24.06.07 ha condotto un'autovettura con un tasso alcolemia di min. 2.06 - max. 2.45 g e senza essere titolare della licenza di condurre richiesta (DA 14.01.08);

tra il 10 e l'11.08.07 ha circolato con un motoveicolo in stato di inattitudine (prova etanografica: 3.71 g) e senza essere titolare della licenza di condurre richiesta (DA 14.01.08);

il 13.10.07 ha circolato con un motoveicolo in stato di ebrietà (esame dell'alito: prima prova 1.74 g, seconda prova 2.20 g), senza essere titolare della licenza di condurre richiesta e opponendosi intenzionalmente alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto (DA 14.01.08);

dal 02.03.08 al 07.07.08 si è ripetutamente opposto alla prova del sangue, all'analisi dell'alito, ad un esame sanitario o altro esame atto ad accertare l'incapacità alla guida, benché reso attento delle conseguenze penali previste in caso di elusione (sentenza penale 05.03.09);

il 07.07.08 ha con violenza o minaccia costretto dei funzionari di polizia a compiere un atto che rientrava nelle loro attribuzioni rispettivamente, mentre lo adempivano, commesso contro di loro vie di fatto. Inoltre, in stato di ubriachezza, ha disturbato la quiete pubblica con atti e clamori (sentenza penale 05.03.09);

il 09.12.08, circolando al volante di un'autovettura in stato di ebrietà, ha gravemente infranto le norme della circolazione collidendo, in sue distinte occasioni, con un veicolo della Polizia, procurando agli agenti un colpo di frusta. Parimenti ha impedito agli agenti della polizia comunale di compiere atti rientranti nelle loro attribuzioni e meglio l'accertamento dell'identità (sentenza penale 05.03.09);

il 21.03.10 ha commesso vie di fatto, avendo colpito con un pugno al volto un agente di polizia intervenuto con un collega in seguito a precedenti disordini da lui occasionati all'interno di un esercizio pubblico (DA 12.04.10).

 

Dopo essere stato nuovamente ammonito dal Dipartimento, il 31 luglio 2010 RI 1 è partito nel proprio Paese di origine. Il 7 febbraio 2012 egli è tornato in Svizzera allo scopo di svolgere un'attività lucrativa dipendente. La fiducia ripostagli dall'Autorità dipartimentale che gli aveva rilasciato un nuovo permesso di dimora è stata ben presto disattesa. In effetti, già sei mesi dopo egli ha ripreso ad infrangere il nostro ordinamento giuridico:

il 17.08.12 ha nuovamente condotto un'autovettura in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.99-max. 2.42 g), malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida portoghese a tempo indeterminato emanato dall'autorità dipartimentale l'8.04.09 (DA 13.12.12);

il 05.02.13 ha condotto un'autovettura malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida portoghese a tempo indeterminato emanato il 17.01.13 (DA 10.06.13);

il 18.10.14 ha condotto un'autovettura in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 1.95-max. 2.38 g) malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida portoghese a tempo indeterminato emanato il 17.01.13 (DA 26.01.15);

il 22.11.14 ha condotto un'autovettura in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.25-max. 2.76 g) malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida portoghese a tempo indeterminato emanato il 17.01.13 (DA 26.01.15).

 

Come se non bastasse, egli ha continuato ad interessare le Autorità giudiziarie penali anche durante la presente procedura ricorsuale:

l'8.06.17 ha colpito una persona (un esercente che si era rifiutato di servirgli ancora delle bevande alcoliche) con un pugno al volto, cagionandogli un trauma contusivo al naso (DA 07.08.17);

il 27.08.17 ha colpito con un pugno al volto una persona, cagionandole un lieve trauma cranico e una frattura nasale composta (DA 04.12.17).

 

3.3. RI 1 si è quindi reso colpevole - tra l'altro - di azioni delittuose che toccano un settore del nostro ordine pubblico - quale è quello relativo alla sicurezza in materia di circolazione stradale - che ha assunto negli ultimi anni maggiore importanza, prova ne sia che con l'entrata in vigore avvenuta il 1° gennaio 2013 delle modifiche del 15 giugno 2012 alla LCStr (RU 2012 6291), le disposizioni penali in questo ambito sono state sensibilmente inasprite. Il suo modo d'agire è ancor più riprovevole per essersi messo più volte alla guida in stato di ebbrezza, che è una delle principali cause di incidenti mortali sulle strade, ritenuto che il rischio (astratto) per la sicurezza della circolazione cresce esponenzialmente con l'aumentare del tasso di alcolemia. In effetti, secondo l'art. 2 lett. a dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale del 15 giugno 2012 (RS 741.13), è considerata qualificata una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore allo 0.8 g‰. Non va neppure sottovalutato il fatto che egli si è più volte opposto alla prova del sangue.

Con il suo modo di comportarsi egli ha quindi messo in pericolo, non solo la propria vita, ma anche quella degli altri utenti della strada.

Va pure tenuto conto che dal 2002 l'insorgente ha sempre guidato autoveicoli sul territorio svizzero senza essere in possesso della necessaria licenza di condurre, avendo l'abitudine di esibire una patente di guida portoghese ad ogni controllo effettuato dalla Polizia, e quando la medesima gli veniva sequestrata, egli si recava in Patria per ottenerne una nuova. In occasione del suo verbale d'interrogatorio di Polizia cantonale del 26 ottobre 2014, il ricorrente ha infatti dichiarato:

D: È la prima volta che si mette alla guida di un veicolo a motore malgrado sprovvisto della necessaria licenza di condurre? R: No, non è la prima volta. Di fatto è mia abitudine esibire una patente di guida portoghese ad ogni controllo effettuato dalla Polizia. Ogni qualvolta mi viene sequestrata la patente di guida portoghese in Svizzera, io vado in Portogallo e me ne faccio rilasciare una nuova, così da poterla esibire ad ogni controllo della circolazione. Molti anni fa l'Ufficio giuridico mi ha fatto prendere atto del fatto che per poter condurre veicoli a motore in Svizzera dovevo convertire la mia patente di guida portoghese ed effettuare degli esami di guida, cosa che io non ho mai avuto intenzione di fare e non ho mai fatto. Di fatto, come già dichiarato, mi sono sempre servito di una patente di guida portoghese e basta. (..). D: È a conoscenza del fatto che lei è sprovvisto di qualsiasi licenza di condurre svizzera? R: Sì, ne sono perfettamente cosciente. Non è la prima volta che ne prendo atto. D: Quando ha fatto il suo primo ingresso in Svizzera e da quando guida veicoli a motore sul territorio svizzero? R: Nel 2002, e dal momento che sono entrato in Svizzera ho sempre guidato autoveicoli, senza effettuare gli esami richiesti e senza convertire la mia patente. (...) R: Sì, da quando sono in Svizzera mi sono sempre servito dell'autoveicolo per andare a fare le spese, per andare a lavorare, insomma, per tutti i miei spostamenti.

 

Ai fini del presente giudizio va anche preso in considerazione il fatto che l'insorgente ha pure commesso dei reati che toccano dei beni giuridici importanti del nostro ordinamento giuridico come l'integrità personale (lesioni semplici e vie di fatto) e la pubblica Autorità (violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari), dimostrando in tal modo di essere incline a una certa violenza.

Non va poi sottovalutato che egli ha continuato con il suo modus operandi anche dopo la decisione dipartimentale di revoca del suo permesso di dimora e con la presente procedura ricorsuale ancora pendente.

 

3.4. Con la regolarità delle condanne subìte e la mancanza di un cambiamento di atteggiamento nonostante i tre ammonimenti inflittigli (non impugnati), agli atti, il ricorrente dimostra pertanto di non essere capace o di non essere in grado di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita e di essere un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Il fatto di mettersi al volante in stato di grave alterazione dovuta all'eccessivo consumo di bevande alcoliche non costituisce un comportamento isolato, compiuto magari in giovane età, bensì insistentemente ripetuto da una persona adulta (coniugata e padre di una figlia) e senza mai ravvedersi (STF 2C_864/2018 del 18 febbraio 2019 consid. 5.3, concernente un caso ticinese).

Lo dimostra la sua dichiarazione rilasciata alla Polizia il 26 ottobre 2014:

D: Per lei, è prassi normale mettersi alla guida di un mezzo meccanico dopo aver sorbito bevande alcoliche? R: Sì, quando bevo molto non penso a quello che faccio e pertanto mi metto alla guida del mio autoveicolo senza farmi grossi problemi. Questo capita molto spesso, precisamente ogni qualvolta sono agitato e ansioso. D: Durante la fascia oraria diurna, mentre guida la gru, beve alcolici ?. R: Mentre lavoro no, però è possibile che in passato mi sia successo di raggiungere il posto di lavoro e condurre la gru con un tasso alcolico elevato, causa dell'alcol sorbito il giorno prima al mio domicilio o al bar.

 

Lo conferma il fatto che il 22 novembre 2014, quindi meno di un mese dopo tale interrogatorio, egli è stato sorpreso al volante della propria autovettura con un tasso alcolemia di min. 2.25 - max. 2.76 grammi per mille.

Questi eventi denotano una volta di più come il rischio di recidiva sia sempre presente. Del resto, le pene inflittegli nel corso degli ultimi anni non sono più state state sospese condizionalmente con un periodo di prova. Neppure la presente procedura ricorsuale ha avuto un effetto dissuasivo sul suo comportamento, ritenuto che egli ha commesso ulteriori reati. Il fatto che egli sia affetto da una sindrome ansioso-depressiva ed uso dannoso di alcol, non permette certo di minimizzare il suo comportamento e sovvertire quanto precede.

 

3.5. Alla luce di quanto esposto, si deve quindi convenire con il Consiglio di Stato che l'insorgente rappresenta attualmente una minaccia effettiva e sufficientemente grave per la società ai sensi della giurisprudenza sgorgante dall'art. 5 Allegato I ALC, tale da legittimare un provvedimento di revoca del permesso di dimora.

Va osservato, per completezza, che avendo violato gravemente o esposto a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera, il ricorrente adempie, dal profilo del diritto interno, l'ipotesi di revoca del permesso di soggiorno sulla base dell'art. 62 cpv. 1 lett. c LStrI.

 

 

                             4.  A questo punto occorre verificare la proporzionalità della misura pronunciata dalla Sezione della popolazione.

 

4.1. In effetti, anche in presenza di motivi di revoca, una tale misura si giustifica soltanto quando è proporzionata. Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello straniero, considerando la gravità di quanto gli viene rimproverato, la durata del suo soggiorno in Svizzera, il suo grado d'integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia subirebbero se la misura venisse confermata (art. 96 LStrI).

Nel caso in cui il provvedimento preso abbia ripercussioni sulla vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101), un analogo esame della proporzionalità va svolto inoltre anche nell'ottica di questa norma (DTF 135 II 377 consid. 4.3; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Trabelsi contro Germania del 13 ottobre 2011, n. 41548/06, § 53 segg.). Vanno inoltre considerati la durata del rapporto matrimoniale come pure altri elementi (nascita ed età di eventuali figli, conoscenza da parte del coniuge della possibilità che, a causa dei delitti commessi, la coppia non avrebbe eventualmente potuto vivere in Svizzera). Di rilievo sono infine gli svantaggi che deriverebbero al partner o agli eventuali figli dal fatto di dover, se del caso, seguire lo straniero all'estero.

Se poi un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento con la comminazione di tale provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStrI). Sotto quest'ultimo aspetto giova ricordare che, benché l'ALC sia silente in merito alla possibilità di ammonire i cittadini sottoposti alla regolamentazione dell'Accordo bilaterale in parola, il Tribunale federale ha comunque sancito che l'art. 2 cpv. 2 LStrI non costituisce un impedimento all'applicazione dell'art. 96 cpv. 2 LStrI anche nei loro confronti (cfr. STF 2C_902/2011 del 14 maggio 2012 consid. 3).

 

4.2.

4.2.1. RI 1 (1972), il quale ha già soggiornato in Svizzera dal 2002 all'estate 2010, è rientrato nel nostro Paese il 7 febbraio 2012 con la moglie __________ e la figlia __________. Se, da una parte, quest'utima circostanza ha un sicuro peso nell'ambito della ponderazione degli elementi da valutare, dall'altra bisogna tenere conto che l'insorgente, recidivo, ha ampiamente dimostrato la propria incapacità ad adattarsi alle nostre leggi anche durante il suo nuovo soggiorno, tanto da rendersi una persona indesiderata nel nostro Paese, denotando enormi difficiltà di integrazione.

Il suo rientro nel Paese di origine, dove ha vissuto i primi 30 anni della sua vita e vi ha nuovamente risieduto durante un anno e mezzo dall'età di 38 anni a partire dall'estate del 2010, non comprometterà certo il suo reinserimento e potrà sfruttare le sue esperienze lavorative svolte in Svizzera nel ramo edile. Il suo trasferimento in Portogallo, dove peraltro vivono altri suoi famigliari come la madre, appare quindi perfettamente esigibile. Del resto, eventuali difficoltà di adattamento che egli dovrà affrontare una volta giunto in Patria sono aspetti del tutto normali che toccano la maggior parte dei cittadini stranieri costretti a rientrare nel proprio Paese d'origine dopo un prolungato soggiorno all'estero.

Va osservato, per completezza, che nell'ambito dell'esigibilità del suo rientro in Patria il ricorrente non invoca i suoi problemi di salute, riconducibili come detto a una sindrome ansioso-depressiva e uso dannoso dell'alcool, per i quali è seguito dal Servizio psicosociale di __________ sin dal 2009, con assunzione di farmaci antidepressivi e ansiolitici e visite psichiatriche di controllo (certificato medico dr. med. __________ del 28 giugno 2016). A ragione, in quanto il Portogallo non è certo sprovvisto di adeguate strutture sanitarie medico-psichiatriche-assistenziali pubbliche e private, di modo che egli potrà continuare senz'altro il suo trattamento ambulatoriale in Patria. Ne discende che l'insorgente non sarà privato della necessaria assistenza medica, come del resto non lo sono nemmeno le persone aventi problemi analoghi ai suoi. Il suo trasferimento nel suo Paese di origine risulta quindi perfettamente attuabile, anche sotto questo profilo.

 

4.2.2. Meno scontata, nell'ottica dell'esame della proporzionalità del provvedimento, appare invece la definizione del pregiudizio che moglie e figlia subirebbero con il suo allontanamento.

Sennonché, bisogna considerare che la relazione matrimoniale con __________, con la quale è sposato dall'agosto del 2000, non ha mai distolto il ricorrente dall'infrangere sistematicamente il nostro ordinamento giuridico, di modo che essa doveva prendere in linea di conto che qualora suo marito avesse continuato a trasgredire la legge, un giorno o l'altro la loro vita coniugale non avrebbe più potuto essere vissuta in Svizzera.

Considerato che sussistono motivi di ordine e di sicurezza pubblici preponderanti atti a giustificare la revoca del permesso di dimora UE/AELS all'insorgente, non appare quindi eccessivo pretendere che la medesima segua suo marito in Patria, qualora volesse continuare a vivere insieme a lui. Tanto più che è anch'essa cittadina portoghese ed ha vissuto con il marito nel Paese di origine ancora a cavallo tra il 2010 e i 2012.

Quanto alla figlia __________, nata in Portogallo il __________ 2011, essa ha un'età che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, permette di ritenere che il suo trasferimento nel Paese d'origine - accompagnato da un necessario periodo di adattamento - risulti senz'altro accettabile, ragione per la quale eventuali difficoltà in tal senso sarebbero tutto sommato contenute (STF 2C_825/2008 del 7 maggio 2009 consid. 3.1 e 2A.688/2005 del 4 aprile 2006 consid. 3.2.2).

 

4.2.3. Va comunque tenuto presente che la misura qui in rassegna è presa nei confronti dell'insorgente e non riguarda quindi sua moglie e sua figlia, le quali hanno la facoltà di continuare a soggiornare nel nostro Paese. In questo caso i loro rapporti potranno venir mantenuti via telefono, in forma scritta e nell'ambito di visite reciproche, ritenuto che, di principio, un soggiorno in Svizzera dell'interessato per far loro visita non è escluso, essendo stato deciso esclusivamente di non rinnovare il suo permesso di dimora, cosicché le loro relazioni verranno salvaguardate (DTF 120 Ib 6 consid. 4a; STF 2C_825/2008, del 7 maggio 2009 consid. 3.3).

 

4.3. Un'attenta ponderazione di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato il provvedimento adottato dall'autorità precedente anche sotto il profilo dell'art. 8 CEDU. L'interesse pubblico a revocare il permesso di dimora UE/AELS al ricorrente, per il fatto che rappresenta attualmente una minaccia effettiva e sufficientemente grave per la società, è infatti preponderante rispetto ai suoi motivi di ordine privato di rimanere nel nostro Paese.

Un ulteriore (quarto) ammonimento non può quindi trovare spazio nella presente fattispecie.

 

 

                             5.  Si deve pertanto concludere che il provvedimento litigioso è stato adottato in esito ad una corretta applicazione delle disposizioni legali determinanti.

In effetti, revocando il permesso di dimora all'insorgente le autorità inferiori non hanno disatteso nessuna normativa internazionale e federale.

 

 

                             6.  Stante quanto precede, il ricorso va respinto.

Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente, conformemente all'art. 47 LPAmm. Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.  Il ricorso è respinto.

 

 

2.  Spese e tassa di giustizia, per complessivi fr. 1'500.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.

 

 

3.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.  Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                            Il vicecancelliere