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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliere: |
Thierry Romanzini |
statuendo sul ricorso del 25 gennaio 2018 di
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RI 1
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contro |
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la risoluzione del 29 novembre 2017 (n. 5397) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione del 22 giugno 2017 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di ammonimento; |
ritenuto, in fatto
A. a. Il cittadino kosovaro RI 1 (1965) - già lavoratore stagionale nel nostro Paese tra il 1990 e il 1996 - è rientrato in Svizzera il 23 agosto 1997, ottenendo un permesso di dimora UE/AELS nell'ambito del ricongiungimento familiare con la moglie cittadina italiana titolare di un permesso di domicilio nel nostro Paese G__________ (1965), con la quale si era sposato il 14 maggio 1997. Il 23 agosto 2002 gli è stato rilasciato un permesso di domicilio UE/AELS, trasformato a seguito del divorzio pronunciato il 13 maggio 2004, in un permesso di domicilio con ultimo termine di controllo fissato per il 10 luglio 2018.
b. Il 27 giugno 2011 RI 1 è convolato a nozze con la connazionale __________ (1965), con la quale era già stato coniugato dal 17 ottobre 1988 fino a pochi mesi prima della celebrazione del matrimonio con G__________ e dalla cui unione sono nate le figlie __________ (1994), __________ (1991) e __________ (1989). Essa è stata posta al beneficio di un permesso di dimora.
c. Dal lato professionale, l'interessato ha lavorato in qualità di manovale presso una ditta di costruzioni di __________, per poi avviare un'impresa di gessatura in proprio dal 2005 al 2009. Egli ha ripreso in seguito a svolgere un'attività lucrativa dipendente presso diversi datori di lavoro fino al 31 dicembre 2015.
Dopo avere beneficiato delle indennità di disoccupazione, egli ha ritrovato un impiego come muratore-gessatore il 2 ottobre 2017.
d. Durante il suo soggiorno nel nostro Paese, RI 1 ha interessato l'autorità giudiziaria penale. Con decreto d'accusa del 14 luglio 2009 (DA __________), il Procuratore pubblico lo ha condannato alla pena pecuniaria di fr. 2'000.- (corrispondenti a 40 aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna) - sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni - e alla multa di fr. 500.–, siccome riconosciuto colpevole per avere impiegato in qualità di datore di lavoro uno straniero sprovvisto di permesso durante almeno un paio di settimane nel mese di maggio 2009.
Oberato di debiti, egli è stato a carico dell'assistenza pubblica nel periodo ottobre 2005-luglio 2009, beneficiando di prestazioni per complessivi fr. 15'338.20.
B. Ritenuto che RI 1 aveva aperte 18 procedure esecutive per complessivi fr. 43'605.15 e a carico 109 attestati di carenza beni per un totale di fr. 204'275.65, con decisione del 12 aprile 2016 - confermata su ricorso dal Consiglio di Stato con giudizio del 31 agosto successivo - la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni lo ha ammonito con l'avvertenza che se la sua situazione debitoria si fosse in futuro ulteriormente aggravata o avesse violato nuovamente l'ordine pubblico, sarebbe stata presa in esame la possibilità di emettere nei suoi confronti una decisione di revoca del suo permesso.
C. Dopo avere rilevato che l'interessato continuava ad accumulare debiti (30 procedure esecutive aperte per un totale di fr. 71'819.50 e 116 attestati di carenza beni a carico per complessivi fr. 222'331.65), il 22 giugno 2017 l'Autorità dipartimentale lo ha nuovamente ammonito. Il provvedimento è stato reso sulla base dell'art. 96 cpv. 2 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (dal 1° gennaio 2019 rinominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione; [LStrI; RS 142.20]).
D. Con giudizio del 29 novembre 2017 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha considerato il provvedimento impugnato legittimo e conforme al principio della proporzionalità.
E. Contro la predetta pronunzia governativa il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Sostiene che le condizioni per ammonirlo non sarebbero date in quanto il permesso di domicilio è revocabile soltanto per reati gravi o se lo straniero ricorre in modo durevole e importante agli aiuti sociali, quindi non nel caso di una situazione debitoria elevata. In ogni caso ritiene che il provvedimento impugnato sia superfluo, poiché svolge ora un'attività lucrativa dipendente stabile e sta collaborando con l'Ufficio esecuzione di __________ per la progressiva riduzione dell'importo dei debiti contratti, che gli detrae l'eccedenza dal suo fabbisogno mensile.
F. All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento sia il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni al riguardo.
G. In fase di replica l'insorgente riconferma e sviluppa i propri argomenti ricorsuali, nella duplica l'autorità dipartimentale ribadisce quanto espresso nella risposta, mentre il Governo è rimasto silente.
Il ricorrente ha trasmesso in seguito un ulteriore scritto.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 LPAmm, è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm), ritenuto che neppure l'insorgente offre dei mezzi di prova da assumere.
2. La presente causa verte sulla decisione con la quale la Sezione della popolazione ha ammonito RI 1, avvertendolo che qualora la sua situazione debitoria si fosse ulteriormente aggravata o se avesse violato nuovamente l'ordine pubblico, sarebbe stata presa in esame la possibilità di emettere nei suoi confronti una decisione di revoca del permesso di domicilio.
La medesima è stata resa sulla base dell'art. 96 cpv. 2 LStrI, secondo cui se un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento con la comminazione di tale provvedimento. Questa misura consente all'autorità di sanzionare un comportamento scorretto o di indurre a un comportamento desiderato mediante la semplice minaccia di un provvedimento in caso di inosservanza (Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli, Migrationsrecht Kommentar, 3a ed., 2012, ad art. 96 n. 7).
In quanto emanazione del principio di proporzionalità, l'ammonimento deve in sostanza impedire che si giunga ad un provvedi-mento che ponga fine al soggiorno in Svizzera e nel contempo segnalare al suo destinatario l'esistenza di un comportamento problematico, in un momento in cui l'adozione della misura prospettata non si giustifica ancora.
La pronuncia di questo provvedimento presuppone anzitutto che il comportamento rimproverato al beneficiario di un permesso sia effettivamente suscettibile di giustificare l'adozione della misura prospettata (STF 2C_750/2014 del 27 ottobre 2015 consid. 4.2 e 4.3).
3. 3.1. Giusta l'art. 63 cpv. 2 LStrI - nel suo tenore fino al 31 dicembre 2018 ed applicabile nella presente fattispecie in forza dell'art. 126 cpv. 1 LStrI - il permesso di domicilio di uno straniero che soggiorna regolarmente e ininterrottamente da oltre 15 anni in Svizzera, come nel caso del qui ricorrente, può essere revocato (per quanto qui interessa ) se sono adempiute le condizioni di cui all'art. 63 cpv. 1 lett. b della medesima legge, ovvero se egli ha violato gravemente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
In relazione con l'art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI, l'art. 80 cpv. 1 lett. b OASA (in vigore fino al 31 dicembre 2018 e quindi al momento della decisione impugnata; RU 2007 5497) precisa che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato.
Contrariamente a quanto assume il ricorrente, la revoca di un permesso di domicilio può essere pronunciata anche in caso di accumulo di debiti privati, come ha già avuto modo di considerare il Tribunale federale (STF 2C_951/2011 del 25 novembre 2011 consid. 2.2).
3.2. Come accennato in narrativa, il 14 luglio 2009 RI 1 è stato condannato alla pena pecuniaria di fr. 2'000.- (corrispondenti a 40 aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna) - sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni - e alla multa di fr. 500.–, siccome riconosciuto colpevole per avere impiegato in qualità di datore di lavoro uno straniero sprovvisto di permesso durante almeno un paio di settimane nel mese di maggio 2009.
Dato inoltre che il ricorrente aveva 18 procedure esecutive aperte per complessivi fr. 43'605.15 e a carico 109 attestati di carenza beni per un totale di fr. 204'275.65, con decisione del 12 aprile 2016 - confermata su ricorso dal Consiglio di Stato con giudizio del 31 agosto successivo - la Sezione della popolazione lo ha ammonito con l'avvertenza che qualora in futuro la sua situazione debitoria si fosse ulteriormente aggravata o se avesse violato nuovamente l'ordine pubblico, sarebbe stata presa in esame la possibilità di emettere nei suoi confronti una decisione di revoca del suo permesso di domicilio.
Il 22 giugno 2017 l'Autorità dipartimentale ha nuovamente ammonito RI 1 siccome dall'estratto del registro delle esecuzioni del 2 giugno 2017 risultava che egli continuava ad accumulare debiti, al punto da avere aperte a quel momento 30 procedure esecutive per un totale di fr. 71'819.50 e a carico ben 116 attestati di carenza beni per complessivi fr. 222'331.65.
3.3. Ora, visto che poco tempo dopo il primo ammonimento la situazione debitoria dell'insorgente si era ulteriormente aggravata, bisogna ammettere che il motivo di revoca contemplato all'art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI era senz'altro adempiuto quando la Sezione della popolazione ha emanato il provvedimento impugnato.
4. Occorre ora verificare se al momento della decisione l'ammonimento inflittogli sulla base dell'art. 96 cpv. 2 LStrI risultava adeguato alle circostanze.
4.1. Benché nella decisione l'Autorità dipartimentale abbia giustamente
tenuto conto che RI 1 risiede sul nostro territorio dal 1997 ed è titolare di
un permesso di domicilio, di modo che una revoca della sua autorizzazione di
soggiorno si rivelava a quel momento sproporzionata, vanno pure considerate le
ragioni del suo indebitamento. Da questo profilo, il Consiglio di
Stato ha rilevato che la situazione finanziaria dell'insorgente, inizialmente
stabile, era peggiorata a partire dal 2005, quando ha iniziato ad accumulare un
ingente numero di debiti soprattutto a causa del mancato pagamento delle
prestazioni in favore dell'assicurazione malattia, dei contributi alla cassa
cantonale di compensazione AVS e delle imposte.
4.2. Dall'inserto di causa risulta che RI 1 ha lavorato inizialmente nel nostro Paese come manovale nel settore della costruzione presso una ditta di __________, per poi avviare un'impresa di gessatura indipendente dal 2005 al 2009. È proprio nel periodo durante il quale si era messo in proprio che hanno avuto inizio le sue difficoltà finanziarie che lo hanno pure portato, ancorché non in maniera continua e regolare, a dipendere dall'aiuto sociale. In seguito egli ha ripreso a svolgere un'attività lucrativa dipendente presso diversi datori di lavoro, l'ultimo dei quali lo ha licenziato alla fine del dicembre 2015. Dopo avere percepito le indennità di disoccupazione a partire dal gennaio 2016, egli ha ritrovato un impiego il 2 ottobre 2017 quale muratore-gessatore con una remunerazione oraria di fr. 28.- (contratto di lavoro del 29 settembre 2017 con la __________).
Ora come ha considerato il Governo, il costante e progressivo indebitamento del ricorrente a partire dal 2005 (ma soprattutto nel corso degli ultimi anni) dimostra come egli non sia stato in grado di far fronte ai propri impegni finanziari e non abbia fatto tutto il possibile, segnatamente quando era attivo professionalmente, per evitare di contrarre nuovi debiti che sono sensibilmente aumentati dopo il primo ammonimento dipartimentale del 16 aprile 2016, al punto da raggiungere i cospicui importi di fr. 222'331.65 corrispondenti a ben 116 attestati di carenza beni rispettivamente fr. 71'819.50 per le 30 procedure esecutive ancora aperte.
4.3. Ne discende che l'ammonimento dipartimentale inflitto al ricorrente il 22 giugno 2017 era pienamente giustificato, essendo adeguato alle circostanze.
5. Bisogna pertanto convenire con il Consiglio di Stato che il provvedimento litigioso è stato adottato in esito a una corretta applicazione delle disposizioni legali determinanti.
Va comunque preso atto che in questa sede il ricorrente afferma di collaborare attualmente con l'Ufficio esecuzione di Lugano per la progressiva riduzione dell'importo dei debiti contratti grazie alla sua attività lucrativa dipendente intrapresa pendente causa, la quale gli permette di disporre di un'eccedenza che gli viene de-tratta dal suo fabbisogno mensile. Continuando in questa direzione, l'insorgente non correrà probabilmente più il rischio di vedersi nuovamente ammonito.
6. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere integralmente respinto.
La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza, conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAmm.
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. Spese e tassa di giustizia di complessivi fr. 1'500.–, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il vicecancelliere