Incarto n.
52.2018.65

 

Lugano

4 febbraio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Matea Pessina

 

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

 

 

statuendo sul ricorso del 25 gennaio 2018 di

 

 

 

 RI 1  

patrocinato da:   PA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 22 novembre 2017 (n. 5230) con cui il Consiglio di Stato ha conferito la nomina dell'insorgente quale sergente maggiore capo a far tempo dal 1° gennaio 2018 e l'ha inserito nella classe di stipendio 8 con 11 aumenti;

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                                  A.   a. RI 1 è entrato alle dipendenze dello Stato nel 1986 quale Aspirante Gendarme. Dopo aver concluso con successo la scuola di Polizia, egli è stato nominato dapprima Gendarme e poi Sergente capo, beneficiando negli anni degli avanzamenti di carriera e degli aumenti di stipendio usuali. Con risoluzione del Consiglio di Stato del 17 giugno 2015 RI 1 è stato promosso e incaricato dal 1° luglio 2015 al 31 dicembre 2018 quale Sergente maggiore capo presso il I Reparto di Gendarmeria della Polizia cantonale a __________ e inserito nell'allora classe 28 con il massimo degli aumenti previsti (11), pari ad uno stipendio annuo di fr. 101'661.-. La nomina in tale funzione era subordinata al conseguimento del diploma di formazione per i quadri di 2° livello, pena la retrocessione nella precedente posizione.

                                         b. Secondo le norme di promozione e avanzamento in classi alternative e tra parentesi, emanate dal Consiglio di Stato e rimaste in vigore fino al 31 dicembre 2017, la carriera salariale del Sergente maggiore capo, per la quale era prevista l'attribuzione delle classi di stipendio 28-29 secondo i regolamenti delle funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato vigenti fino al 31 dicembre 2017 (BU 2015, 317 e 2016, 95), prevedeva due anni di permanenza nella classe 28 prima di passare alla classe successiva (cfr. risoluzione governativa n. 2585 del 23 giugno 2015 e n. 811 del 24 febbraio 2016).


                                  B.   a. Il 15 dicembre 2015 il Gran Consiglio ha approvato il preventivo per l'anno 2016. Anticipando parzialmente quanto previsto nella nuova normativa salariale che sarebbe entrata in vigore da lì a breve e nella necessità di contenere il disavanzo statale, anche la spesa riguardante il personale è stata rivista verso il basso con l'introduzione di misure puntuali e di misure strutturali, segnatamente l'allineamento delle date degli scatti automatici al 1° gennaio e la sospensione degli avanzamenti, delle promozioni in classi tra parentesi, delle promozioni a funzioni superiori disciplinate da regolamenti specifici e quella della carriera dei docenti per l'anno scolastico 2016/2017 (cfr. messaggio n. 7121 del 29 settembre 2015 del Consiglio di Stato relativo al preventivo 2016, punto n. 2.4. pag. 33 e seg.; cfr. per la modifica della legislazione sugli stipendi BU 7/2016 del 9 febbraio 2016 pag. 63 e seg. e la NAP 103/2015 della seduta del Consiglio di Stato del 9 settembre 2015).

b. L'11 aprile 2016 il Governo ha licenziato il messaggio n. 7181 concernente la revisione totale della vLStip, con il quale si proponeva di attuare importanti modifiche nella gestione del personale, tra l'altro con l'introduzione di un nuovo modello di retribuzione più trasparente e rispettoso del principio di equità, in linea con quanto la Confederazione e numerosi altri Cantoni già applicavano, mantenendo la neutralità finanziaria a medio termine e nel contempo contribuendo ad aumentare l'attrattività della funzione pubblica cantonale. Per quanto qui di interesse, a fronte di aumenti annuali automatici e una carriera salariale assai breve (10 - 15 anni), l'Esecutivo cantonale prospettava un numero di aumenti maggiore rispetto al sistema a quel momento in vigore (24 aumenti per tutte le 20 classi), così come aumenti più marcati ad inizio carriera e una progressione più lenta in seguito.

                                         c. La nuova legge stipendi è stata approvata dal Gran Consiglio il 23 gennaio 2017 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2018 (LStip; RL 173.300), con abrogazione della precedente.

 

 

                                  C.   a. Il 12 ottobre 2017 la Sezione delle risorse umane del Dipartimento delle finanze e dell'economia (SRU) e il suo diretto superiore hanno informato RI 1 sui previsti cambiamenti del modello retributivo e sulle implicazioni che questi avrebbero avuto per la sua funzione e classificazione salariale. L'interessato ha fatto uso della facoltà concessagli di presentare delle osservazioni, con cui ha chiesto che gli venisse riconosciuto l'avanza-mento in classe 29 maturato dopo due anni di permanenza nella classe inferiore, al quale avrebbe avuto diritto a partire dal 1° gennaio 2018.

b. Con risoluzione del 22 novembre 2017 il Consiglio di Stato ha proceduto a consolidare il rapporto di lavoro del ricorrente con una nomina nella stessa funzione di Sergente maggiore capo e lo ha iscritto nella nuova classe 8 con 11 aumenti corrispondente ad un salario annuo lordo di fr. 102'398.-.

 

 

                                  D.   a. RI 1 ha adito il Tribunale cantonale amministrativo contro la predetta decisione governativa, della quale ha chiesto l'annullamento. Ha postulato il suo inserimento nella classe 8 con 13 aumenti per fr. 106'125.- annui a partire dal 1° gennaio 2018. In sintesi, egli ritiene che la norma transitoria di cui all'art. 41 cpv. 4 LStip si riferirebbe solo a coloro che si sono visti bloccare gli aumenti e avanzamenti nell'anno 2016. Non impedirebbe dunque di considerare, come nel suo caso, l'avanzamento in 29a maturato nel 2017, dopo esser rimasto due anni (2015 e 2016) nella classe 28, al quale egli avrebbe avuto diritto a partire dal 1° gennaio 2018. Partendo da una retribuzione di fr. 104'528.- annui (classe 29 con 11 aumenti), la corretta classificazione lo porterebbe ad un salario immediatamente superiore di fr. 106'125.-, da cui la classe 8 con 13 aumenti. La decisione impugnata sarebbe inoltre lesiva della parità di trattamento nel confronto con la situazione di altri suoi colleghi, che sul medio e lungo termine beneficeranno di uno stipendio superiore al suo.

b. Al ricorso si è opposto il Consiglio di Stato. In sostanza, ricordato che l'attribuzione della classe 28 con 11 aumenti è avvenuta il 1° luglio 2015, secondo le norme di promozione e avanzamento in classi alternative e tra parentesi a quel momento applicabili il Governo ha ritenuto che RI 1 doveva rimanere fermo due anni in quella classe. Il diritto alla classe superiore nell'anno 2016 non era quindi ancora stato maturato, ma lo sarebbe stato solo dal mese di luglio 2017. Per effetto della decisione di allineamento degli aumenti e degli avanzamenti, tuttavia, l'avanzamento poteva attuarsi teoricamente solo dal 1° gennaio 2018. L'entrata in vigore della LStip e la contestuale abrogazione della vecchia normativa hanno tuttavia comportato per il ricorrente una nuova classificazione a dipendenza dell'ultimo stipendio percepito, per cui gli ipotetici avanzamenti non hanno potuto essere considerati. La classificazione del ricorrente è pertanto corretta.

c. In replica il ricorrente ha affinato le proprie allegazioni e ribadito le sue domande. Lo stesso ha fatto il Consiglio di Stato in duplica. Delle rispettive motivazioni si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.



Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 1 LStip in combinazione con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La fattispecie emerge con sufficiente chiarezza dalla documentazione prodotta dalle parti.

 

                                   2.   Il 1° gennaio 2018 nel Cantone Ticino è entrata in vigore la nuova normativa sugli stipendi dei dipendenti statali che ha abrogato la precedente del 1954. Nella nuova legge hanno trovato attuazione anche quei provvedimenti di risparmio nei confronti del personale statale, già anticipati nell'ambito dell'approvazione del Preventivo 2016 e per i quali il Consiglio di Stato nel messaggio 7121 del 29 settembre 2015 del Preventivo 2016 (pag. 33 e 34) così si era espresso:

                                         "Un'altra misura strutturale riguarda l'allineamento delle date per gli scatti automatici all'01.01. di ogni anno, che anticipa ulteriori importanti modifiche della LStip, ed il relativo blocco per il 2016 degli scatti e degli avanzamenti. Questa si traduce in un generale allineamento degli scatti e degli avanzamenti degli impiegati a partire dal 2017, distinguendo tuttavia tra aumenti maturati entro la fine di giugno 2016, che verranno riconosciuti a partire dal 1° gennaio 2017, e aumenti maturati nel secondo semestre 2016 che verranno unicamente riconosciuti dal 1° gennaio 2018. Il relativo impatto finanziario è stimato in 4.2 milioni di franchi per il 2016 e ulteriori 2.0 milioni di franchi per il 2017.

                                                      Per il 2016 vengono inoltre bloccate le promozioni in classe tra parentesi nonché le promozioni in funzione superiore disciplinate dai regolamenti specifici concernenti la Divisione delle contribuzioni, la Polizia cantonale e l'Istituto delle assicurazioni sociali; l'impatto della misura è stimato in 0.55 milioni di franchi."


La vLStip (art. 8) è quindi stata modificata di conseguenza e, a titolo transitorio, il Gran Consiglio ha stabilito che gli aumenti annuali
maturati tra il 1° gennaio 2016 e il 30 giugno 2016 sarebbero stati riconosciuti dal 1° gennaio 2017, mentre quelli maturati nella seconda metà del 2016 sarebbero stati corrisposti solo al 1° gennaio 2018 (BU 7/2016 pag. 64). Dal canto suo, il Consiglio di Stato, nell'ambito delle sue competenze circa i passaggi nelle classi superiori (art. 10 vLStip), ha adottato un'analoga norma transitoria per regolamentare gli avanzamenti e le promozioni maturati nel 2016 (NAP 103/2015).

                                         Tali meccanismi di contenimento della spesa pubblica sono quindi stati trasposti anche nell'art. 41 LStip, norma transitoria che regola il passaggio dal vecchio sistema salariale a quello nuovo ora in vigore e che dispone quanto segue: 

 

                                                      Art. 41 (Norma transitoria – adeguamento dei salari alle nuove classi)

                                                       1   Ai dipendenti viene garantito lo stipendio percepito al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

                                                       2   Ai dipendenti con uno stipendio determinante inferiore a quello minimo della classe previsto per la funzione, lo stipendio sarà adeguato fino al raggiungimento di questo minimo.

                                                       3   Ai dipendenti con uno stipendio determinante compreso tra il minimo e il massimo della classe prevista per la funzione e per i quali le disposizioni vigenti nel 2016 prevedevano un aumento o un avanzamento all'1.1.2017 per gli impiegati e all'1.9.2017 per i docenti, lo stesso sarà riconosciuto a tale data secondo il modello precedente. All'1.1.2018 per gli impiegati e all'1.9.2018 per i docenti lo stipendio sarà poi adeguato all'aumento immediatamente superiore della nuova classe salariale ove questo sia previsto.

                                                       4   Agli impiegati con uno stipendio determinante compreso tra il minimo e il massimo della classe prevista per la funzione e per i quali le disposizioni vigenti nel 2016 avrebbero consentito un aumento o un avanzamento dall'1.1.2018, lo stesso sarà riconosciuto a tale data secondo il modello precedente. Per essi all'1.1.2019 lo stipendio sarà poi adeguato all'aumento immediatamente superiore della nuova classe salariale ove questo sia previsto.

                                                       5   I dipendenti al massimo della carriera, in classe speciale o con contratto speciale nel 2016, mantengono il medesimo stipendio nel 2017. Per essi all'1.1.2018 lo stipendio sarà adeguato all'aumento immediatamente superiore ove questo sia previsto.

 

                                         La transizione dalla vecchia alla nuova scala, riprendendo anche i principi stabiliti nel Preventivo 2016, è stata così illustrata dal Governo nel citato messaggio della LStip (punto n. 7 pag. 12 e seg.):

 

                                          "La nuova scala degli stipendi e i nuovi criteri remunerativi saranno applicati a tutti i dipendenti dello Stato a partire dall'entrata in vigore delle modifiche di legge proposte con il presente messaggio, tenendo comunque conto delle decisioni prese dal Parlamento per quanto attiene alle misure di contenimento dei costi legate al Preventivo 2016. Ricordiamo che in questo contesto il Parlamento ha deciso di allineare le date per gli scatti annuali e gli avanzamenti all'1.1. di ogni anno, stabilendo come norma transitoria una sospensione di questi aumenti nel 2016 e nel 2017. La norma prevede in particolare che gli aumenti che sarebbero maturati nel primo semestre 2016 saranno riconosciuti soltanto a partire dall'1.1.2017, mentre quelli che sarebbero maturati nel secondo semestre 2017 lo saranno soltanto a partire dall'1.1.2018. Per i docenti, la norma prevede la sospensione degli adeguamenti per l'anno scolastico 2016-2017 e la loro ripresa a partire dall'1.9.2017."


I cpv. 3 e 4 dell'art. 41 LStip devono quindi essere interpretati e applicati in relazione alle disposizioni scaturite dall'approvazione del Preventivo 2016. Più precisamente, il cpv. 3 si applica ai dipendenti che avrebbero avuto diritto ad un aumento o avanzamento nel primo semestre del 2016, il cpv. 4 a quelli che invece l'avrebbero maturato nel secondo semestre di quell'anno, ai quali tuttavia è stato negato per le misure di risparmio attuate, secondo quanto stabilito nelle norme transitorie nel 2016 (BU 7/2016 e NAP 103/2015).

Sempre nello stesso messaggio della LStip così l'Esecutivo cantonale si esprimeva in merito al salario determinante per il passaggio dalla vecchia alla nuova scala stipendi (commento ad art. 41, pag. 23):

 

                                         "La norma transitoria si prefigge di illustrare le modalità d'inserimento dei dipendenti dopo l'entrata in vigore della presente legge. Il salario versato a dicembre costituirà lo stipendio determinante per posizionare il dipendente nella nuova scala stipendi."

 

                                         In sede di discussione, alcuni parlamentari avevano proposto di emendare l'art. 41 cpv. 3 e 4 LStip nel senso di riconoscere al momento dell'aggancio al nuovo sistema quell'aumento del quale i dipendenti avrebbero potuto beneficiare al 1° gennaio 2018 secondo il vecchio modello salariale e a partire da quell'importo calcolare lo stipendio sulla base della nuova scala. La proposta è tuttavia stata respinta poiché è stata ritenuta contraria alle decisioni del preventivo 2016 e avrebbe comportato un mancato risparmio di circa fr. 6.5 milioni. La norma in questione è quindi stata approvata così come da progetto di legge (cfr. verbali del Gran Consiglio, anno 2016/2017, seduta XXVIII di giovedì 15 dicembre 2016, ad art. 41 cpv. 3 e 4). 

 

                                   3.   3.1. Nel caso di specie, riprendendo cronologicamente le tappe della carriera salariale del ricorrente, si annota che l'ultimo avanzamento in una classe superiore è avvenuto il 1° luglio 2015 quando egli è stato promosso a Sergente maggiore capo e inserito nella classe 28 con il massimo degli aumenti (11). L'avanzamento nella classe alternativa 29 avrebbe dovuto aver luogo due anni dopo, il 1° luglio 2017. Sennonché, nel frattempo le competenti autorità cantonali hanno introdotto, a partire dal 2016, il principio dell'allineamento delle date degli aumenti e degli avanzamenti per tutti i dipendenti al 1° gennaio (1° settembre per i docenti). Ai dipendenti che avrebbero beneficiato di un aumento o avanzamento nel 2016 lo stesso è stato riconosciuto al 1° gennaio 2017 se maturato il primo semestre 2016, rispettivamente il 1° gennaio 2018 se maturato nel secondo semestre. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non si vedono i motivi per i quali il ricorrente dovrebbe rientrare nella casistica di questi dipendenti: nel 2016 egli era ancora in carriera poiché non aveva ancora trascorso due anni in questa classe. Avrebbe potuto passare in classe superiore solo il 1° luglio 2017. Quindi al suo caso non torna applicabile l'invocato cpv. 4 dell'art. 41 LStip. Corretta è quindi la decisione di non promuovere il dipendente prima del gennaio 2018, data alla quale è stato agganciato al nuovo sistema sulla base della sua retribuzione al 31 dicembre 2017.  

3.2. L'autorità cantonale ha espressamente rifiutato la possibilità di considerare, nella transizione da un modello all'altro, gli aumenti (o avanzamenti) che i dipendenti avrebbero maturato nel corso del 2017. La volontà del legislatore su questo punto emerge in modo chiaro dai lavori parlamentari, laddove, come sopra ricordato, in sede di discussione sono stati respinti gli emendamenti ai cpv. 3 e 4 dell'art. 41 LStip con cui si voleva per l'appunto includere nello stipendio determinante per l'aggancio anche l'aumento maturato nel 2017, che il dipendente avrebbe percepito però solo a partire dal 2018. A questa data, tuttavia, la vLStip non era più in vigore, per cui per i dipendenti "agganciati" al 1° gennaio 2018 e non bloccati in carriera a seguito delle misure di risparmio del 2016, il reddito determinante per il passaggio al nuovo modello salariale è dunque l'ultimo percepito (dicembre 2017), che non tiene conto dell'aumento del quale avrebbero beneficiato solo se la vLStip fosse rimasta in vigore. Trasposti tutti questi principi alla fattispecie che qui ci occupa, si ha che la decisione di considerare lo stipendio percepito dal ricorrente al 31 dicembre 2017 di fr. 101'661.- annui (corrispondente alla classe 28 con 11 aumenti) anziché quello che avrebbe ricevuto nella classe 29 con 11 aumenti nella quale sarebbe stato inserito a suo dire a partire dal 1° gennaio 2018 se la vLStip non fosse cessata e di agganciare il medesimo giusta l'art. 41 cpv. 1 LStip alla classe 8 con 11 aumenti (fr. 102'398.- annui) è esente da ogni critica e, sotto questo profilo, non può che essere confermata.


                                   4.   Il ricorrente lamenta, invero senza grande motivazione, una disparità di trattamento con alcuni colleghi del Corpo di Polizia con il suo stesso grado o addirittura con un grado inferiore, che guadagneranno sul medio e lungo termine di più rispetto a lui. La critica non regge.

4.1. Per prassi costante, il principio della parità di trattamento, garantito in termini generali dall'art. 8 cpv. 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), non permette di fare, tra casi simili, delle distinzioni che nessun fatto importante giustifica o di sottoporre ad un regime identico situazioni che presentano tra di loro delle differenze rilevanti e di natura tale da rende-
re necessario un trattamento diverso. Le situazioni paragonate non devono necessariamente essere identiche sotto ogni aspetto, la loro similitudine va stabilita per quel che riguarda i fatti pertinenti per la decisione da prendere (DTF 140 I 201 consid. 6.5.1, 129 I 113 consid. 5.1, 125 II 345 consid. 10b, 124 II 193 consid. 8d/aa, 121 I 104 consid. 4a; RDAT I-1997 n. 10 consid. 3a; Jörg Paul Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, Berna 1991, 2. ed., pag. 239; Beatrice Weber-Dürler, Zum Anspruch auf Gleichbehandlung in der Rechtsanwendung, ZBl 2004, pag. 1 seg.).

4.2. Nei rapporti di pubblico impiego, l'art. 8 cpv. 1 Cost. esige che i dipendenti che svolgono lo stesso lavoro percepiscano la stessa retribuzione. Agli enti pubblici è per principio riconosciuto un ampio margine discrezionale nell'allestimento degli ordinamenti retributivi. L'autorità di ricorso deve allora imporsi un certo riserbo quando si tratta non soltanto di paragonare due categorie d'aventi diritto ma di giudicare un intero sistema di rimunerazione per evitare il rischio di creare nuove disuguaglianze (DTF 129 I 161 consid. 3.2, 123 I 1 consid. 6b; STF 8C_158/2016 del 2 febbraio 2017 consid. 5.2). Nel rispetto del divieto d'arbitrio e del principio di uguaglianza, fra i molti fattori che caratterizzano l'attività del singolo funzionario gli enti pubblici possono scegliere gli aspetti che ritengono maggiormente qualificanti per definirne la retribuzione (DTF 141 II 411 consid. 6.1.1, 131 I 105 consid. 3.1 con riferimenti, 129 I 162 consid. 3.2, 125 I 71 consid. 2c/aa; STA 52.2016.541/543-545 del 18 settembre 2017 consid. 2). Censurabili sono soltanto le distinzioni che, non fondandosi su motivi oggettivi e pertinenti, non appaiono ragionevolmente sostenibili (STA 52.2012.184 del 28 novembre 2013 consid. 4.1; Vincent Martenet, L'égalité de rémunération dans la fonction publique, AJP/PJA 1997, pag. 825 seg.). Per costante giurisprudenza, l'art. 8 Cost. non risulta violato quando differenze di stipendio dipendono da motivi oggettivi quali l'età, l'anzianità di servizio, l'esperienza, gli oneri familiari, le qualifiche, il tipo e la durata della formazione, il tempo di lavoro, le prestazioni, il tipo di mansioni oppure il grado di responsabilità del dipendente (DTF 141 II 411 consid. 6.1.1, 139 I161 consid. 5.3.1, 138 I 321 consid. 3.3, 131 I 105, consid. 3.1, 123 I 1 consid. 6c). Altre circostanze, che non attengono alla persona o all'attività del dipendente, possono ugualmente giustificare, perlomeno temporaneamente, delle differenze di salario, ad esempio una situazione congiunturale che rende più arduo il reclutamento del personale (2P.10/2003 del 7 luglio 2003, consid. 3.3.), oppure delle ristrettezze finanziarie della collettività pubblica (DTF 143 II 65 consid. 5.2; STF 8C_969/2012 del 2 aprile 2013 consid. 2.2, 2P.70/2004 del 17 aprile 2005 consid. 2 e 3; Martenet, op. cit., pag. 836 e segg.).

4.3. Cambiamenti nel sistema di classificazione delle funzioni possono avere come effetto che impiegati che svolgono la stessa attività percepiscono una retribuzione superiore a dipendenza della data di assunzione. Nel rispetto della libertà di organizzazione riservata dallo Stato in quanto datore di lavoro di diritto pubblico, i divari salariali, giustificati ad esempio da condizioni del mercato del lavoro o da motivi finanziari dell'ente pubblico, possono essere ritenuti ammissibili se rimangono entro limiti accettabili. Limiti che, tuttavia, non è possibile stabilire in astratto ma devono essere valutati caso per caso prendendo a paragone situazioni analoghe (STF 8C_732/2015 del 14 settembre 2016 consid. 4.3.1 con riferimento alla STF 8C_969/2012 del 2 aprile 2013; DTF 118 Ia 245 consid. 5d). Inoltre, il carattere temporaneo di una disparità di trattamento in relazione al sistema retributivo è una delle circostanze concrete da tenere in considerazione nell'esame della legittimità della differenza di trattamento salariale (STF 2P.222/2003 del 6 febbraio 2004 consid. 4.7 e 4.8). In quest'ultimo caso il Tribunale federale ha considerato ammissibile per la categoria dei pompieri di Basilea Città una differenza di salario tra il 14.8% e il 17.1% intervenuta sull'arco di 5 anni a seguito del blocco degli avanzamenti. Stessa conclusione è stata raggiunta nell'ambito dell'applicazione di un regolamento dell'Università di Zurigo che prevedeva un inquadramento più favorevole per i nuovi assunti nella misura in cui ha comportato una differenza di retribuzione di circa 100.- fr. al mese (STF 2P.10/2003 del 7 luglio 2003). In un'altra vertenza, il Tribunale federale ha tutelato la decisione delle autorità del Canton Vallese che avevano considerato accettabile una differenza di salario tra l'1% e il 7.5% per diversi anni tra docenti toccati da una misura di risparmio sotto forma di periodi di attesa nell'evoluzione salariale e insegnanti assunti dopo che il provvedimento era stato abolito, essendo la durata degli effetti di tali provvedimenti attenuata dalla relativamente modesta entità della minor retribuzione (STF 2P.70/2004 del 17 gennaio 2005 e rinvii).

 

                                   5.   5.1. Tornando alla fattispecie, il ricorrente fonda la censura di disparità di trattamento sulla base di situazioni niente affatto simili, perché riferite, come emerge dalla documentazione da lui stesso prodotta, a collaboratori assunti e promossi in tempi diversi, con una differente evoluzione salariale o in possesso di gradi differenti nella gerarchia del Corpo di Polizia, o al beneficio di un trattamento salariale migliore al momento determinate del passaggio al nuovo sistema retributivo, per motivi che qui non occorre approfondire. Differenze significative, queste, che non possono certo essere ignorate e che per finire portano a concludere che le fattispecie non impongono un trattamento identico.

5.2. A titolo abbondanziale, si annota comunque che il metodo di transizione scelto dallo Stato, tra l'altro già applicato in precedenza da diversi altri Cantoni, ha inevitabilmente portato ad una situazione in cui il livello della nuova classe in cui il dipendente è inserito può variare da un individuo all'altro a dipendenza del reddito precedente determinato dalla carriera professionale del singolo impiegato (data di inizio, durata del servizio, eventuali interruzioni di carriera, misure di risparmio, ecc.). Nel caso che ci occupa, la differenza massima di stipendio indicata dal ricorrente sarebbe quella tra gli agenti __________ e __________ da un lato (classe 8 e 14 aumenti per fr. 107'988.-) e il ricorrente dall'altro (classe 8 e 11 aumenti per fr. 102'398.-). Il minor guadagno è pari a poco più del 5% per l'anno 2018. Tale differenza, giustificata da motivi oggettivamente sostenibili, rimane ancora entro i limiti concessi dalla giurisprudenza sopra ricordata (cfr. in particolare la STF 2P.70/2004 citata). Essa verrà gradualmente riassorbita fino a essere ridotta a zero in una decina d'anni, in un lasso di tempo quindi tutto sommato ancora accettabile, allorquando anche l'insorgente avrà beneficiato di tutti gli aumenti automatici a cui ha diritto (salvo che non ricorrano le condizioni per una loro mancata concessione per inadempienza del dipendente; cfr. art. 13 LStip). Per quanto significativa e ingiusta possa essere risentita dall'interessato, la differenza non è dunque particolarmente drastica per rapporto alla retribuzione dei colleghi a tal punto da meritare una correzione. Da ribadire comunque che essi avevano una situazione di partenza, che il ricorrente ben si guarda dal contestare siccome discriminatoria, già più favorevole rispetto alla sua. Stessa conclusione vale del resto anche nel confronto con gli altri agenti menzionati nel ricorso. Per finire, dunque, ricordato pure il riserbo dell'autorità ricorsuale nella valutazione dei sistemi salariali e nella correzione di possibili anomalie, le censure di violazione del principio della parità di trattamento e dell'arbitrio sono prive di fondamento.


                                   6.   Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

 

 

Per questi motivi,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

1.    Il ricorso è respinto.

 

 

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.

 

 

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera