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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Elisa Bagnaia |
statuendo sul ricorso del 14 febbraio 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 9 gennaio 2018 (n. 77) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso l'ordinanza del 27 settembre 2017 e l'ordinanza del 18 ottobre 2017 con le quali il CO 1 ha fissato la tassa d'uso delle canalizzazioni e dell'impianto di depurazione per l'anno 2017 e le tariffe per la fornitura di acqua potabile valide dal 1° gennaio 2018; |
ritenuto, in fatto
A.
a. Fondandosi sul regolamento comunale delle canalizzazioni del
21 ottobre 2015 (RCC), con ordinanza del 27 settembre 2017 il CO 1 ha fissato in
fr. 1.23 (IVA inclusa) per ogni m³ d'acqua consumata durante l'anno precedente (2016)
la tassa d'uso delle canalizzazioni e dell'impianto di depurazione per l'anno
2017. L'ordinanza è stata pubblicata all'albo comunale tra il 28 settembre e il
27 ottobre 2017.
b. In applicazione del regolamento comunale per la fornitura di acqua del 16
ottobre 2006 (RCFA), con ordinanza del 18 ottobre 2017, il CO 1 ha inoltre definito
le tariffe per la fornitura di acqua potabile dal 1° gennaio 2018, aumentando
di fr. 0.10 rispetto all'anno precedente la tassa sul consumo, la quale è
quindi stata fissata in fr. 0.90 al m³. Anche questa ordinanza è stata pubblicata
all'albo comunale, tra il 19 ottobre e il 19 novembre 2017.
B. Dopo avere chiesto informazioni al CO 1 e al Consorzio Depurazione Acque riguardo ai criteri adottati per la fissazione delle suddette tasse comunali, RI 1, cittadina di Chiasso, ha impugnato le relative ordinanze lamentando, in sostanza, l'assenza di sufficienti spiegazioni e dati concreti da parte dell'autorità comunale atti a giustificare i rincari decisi dal Municipio, nonché eccependo un vizio formale dovuto alla mancata consultazione del Sorvegliante dei prezzi, giusta la legge federale sulla sorveglianza dei prezzi del 20 dicembre 1985 (LSPr; RS 942.20). RI 1 ha altresì chiesto che le fossero trasmessi i documenti prodotti dall'autorità resistente dinnanzi al Consiglio di Stato e ha postulato la nomina a suo favore di un difensore d'ufficio con la concessione del gratuito patrocinio.
C. Con giudizio del 9 gennaio 2018, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da RI 1 avverso le due suddette ordinanze. L'Esecutivo cantonale ha confermato gli importi delle tasse stabiliti dal Municipio, ritenendoli conformi alle norme e ai principi applicabili in materia e ha considerato le motivazioni e la documentazione fornite dall'autorità comunali sufficienti e atte a giustificare i rincari in questione. Ha poi escluso la presenza di un vizio procedurale per quanto attiene alla mancata, preventiva verifica delle contestate tariffe da parte del Sorvegliante dei prezzi.
D. Avverso quest'ultima
pronuncia, RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendone l'annullamento. Rimprovera nuovamente al CO 1 di non avere sufficientemente
giustificato i contestati rincari. Critica poi
le conclusioni a cui è pervenuto il Governo cantonale per quanto attiene al
mancato coinvolgimento del Sorvegliante dei prezzi. Si duole inoltre della
mancata trasmissione degli atti prodotti dal CO 1 dinnanzi alla precedente
autorità di giudizio e del fatto che quest'ultima non si sia espressa sulla sua
richiesta di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, che ripropone
anche in questa sede.
E. All'accoglimento del
gravame si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari
osservazioni.
A identica conclusione perviene il CO 1 con argomenti di cui si dirà per quanto
necessario in appresso.
F. Con scritto del
14 marzo 2018 e in sede di risposta di causa, il CO 1 ha segnalato che mediante
lettera del 7 marzo 2018 il Sorvegliante dei prezzi ha richiamato l'attenzione
dell'autorità cantonale, e di riflesso di quella comunale, sull'obbligo di consultarlo
prima che un'impresa che domina il mercato adotti un qualsiasi aumento
tariffale. Di conseguenza l'Esecutivo di __________ ha proceduto a chiedere un
simile avviso per quanto riguarda gli aumenti tariffali qui in discussione. Con
scritti del 19 e 25 giugno 2018, il Sorvegliante dei prezzi ha preso posizione in
proposito, senza formulare particolari critiche o raccomandazioni all'Autorità
comunale.
G. In sede di replica e
duplica le parti si sono riconfermate nelle rispettive tesi e domande di
giudizio. Alla ricorrente, come da sua richiesta, sono stati messi a
disposizione i documenti concernenti tutta la corrispondenza intercorsa tra l'autorità
resistente e il Sorvegliante dei prezzi. L'8 agosto 2018 essa ha presentato
osservazioni scritte al proposito a cui il 12 settembre ha fatto seguito una
presa di posizione del Municipio.
Considerato, in diritto
1. 1.1. A seguito
dell'entrata in vigore della legge sul Tribunale
federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) e dell'art. 29a
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), a partire dal
1° gennaio 2009 vige il principio secondo cui laddove il diritto
cantonale prevede un rimedio giuridico
contro gli atti normativi cantonali - ivi compresi anche quelli comunali (cfr. Bernard Corboz/Alain Wurzburger/
Pierre Ferrari/Jean-Maurice Frésard/Florance Aubry Girar-din, Commentaire de la
LTF, Berna 2009, ad art. 87 n. 3) - i Cantoni sono tenuti a garantire alle
parti la possibilità di sottoporre la contestazione ad un'autorità giudiziaria
di rango superiore, prima di eventualmente adire
il Tribunale federale (art. 87 cpv. 2
in relazione con l'art. 86 cpv. 2
LTF; STF 1C_140/2008 del 17 marzo
2009, consid. 1.1). Pertanto, sebbene che gli art. 187 lett. a e 192
cpv. 3 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100) si
limitino a prevedere unicamente la facoltà di impugnare i regolamenti comunali
e le ordinanze municipali davanti al Governo cantonale nei termini della loro
pubblicazione all'albo, da tempo il
Tribunale cantonale amministrativo ammette la propria competenza a entrare nel
merito di ricorsi rivolti - come nel caso di specie - contro decisioni del
Consiglio di Stato che operano un controllo astratto di atti normativi di livello
comunale o patriziale, fondandosi ora sull'art. sull'art. 80 lett. a della legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), il
cui contenuto riprende in sostanza l'art. 60 cpv. 2 della veccia legge di procedura per le cause amministrative del
16 aprile 1966 (RtiD I-2010 n° 12).
1.2. Ne discende pertanto che il gravame, inoltrato tempestivamente (art. 68 LPAmm)
da una persona legittimata ad agire (art. 209 lett. a LOC), è ricevibile in
ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25
cpv. 1 LPAmm).
2. La ricorrente si lamenta del fatto che il Consiglio di Stato, nonostante ne avesse fatto richiesta, non le abbia trasmesso i documenti che erano stati prodotti in sede di risposta al ricorso dal CO 1.
2.1. La giurisprudenza ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 Cost. il diritto
dell'interessato di esprimersi prima che una decisione sia presa a suo sfavore,
di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di
consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 132 V 368 consid. 3.1 con
rinvii; RDAT II-2003 n. 53 consid. 5.2, I-2000 n. 42 consid. 2b, pure con
rinvii). A livello cantonale la facoltà di consultare gli atti in particolare è
ancorata all'art. 32 LPAmm, secondo cui chi è parte in un procedimento
amministrativo ha diritto di esaminare gli atti e di farsene inoltre rilasciare
copia se ciò non comporta per l'autorità un aggravio eccessivo (cpv. 1). Tale
diritto può essere limitato solo a protezione di legittimi interessi pubblici o
privati o di un'istruttoria in corso (art. 33 cpv. 1 LPAmm). Giusta l'art. 33
cpv. 2 LPAmm poi, l'atto il cui esame è stato negato a una parte può essere
adoperato contro di essa soltanto se l'autorità gliene ha comunicato oralmente
o per iscritto il contenuto essenziale e le ha dato inoltre la possibilità di
pronunciarsi e di indicare prove contrarie. Il diritto di consultare gli atti -
alla stregua di quello di esaminare le prove assunte dall'autorità - rientra
nel diritto di essere sentito poiché costituisce la premessa necessaria del
diritto di esprimersi e di esporre i propri argomenti, vero fulcro del diritto
di essere uditi: in tale misura l'esame degli atti, rispetto al diritto di
esprimersi, costituisce un prius che ne condiziona l'esercizio e
partecipa inoltre alla cosiddetta natura formale del diritto di essere sentiti.
In linea di principio, il diritto di consultare gli atti è soddisfatto quando
l'interessato ha potuto prendere conoscenza dei documenti che costituiscono
l'inserto di causa, esaminandoli presso la sede dell'autorità giudicante e
prendendo, ove occorra, i necessari appunti (STA 52.2010.265 del 24 settembre
2010 consid. 2.2; Marco Borghi/Guido
Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n.
2a e 3 ad art. 20 e rif.). La violazione del diritto di essere sentito comporta
in linea di massima l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente
dalla prova di un interesse o dalle probabilità di esito favorevole. Resta
riservata la possibilità di sanare il difetto in sede di impugnazione, qualora
l'istanza di ricorso sia dotata di pieno potere di cognizione e l'interessato abbia
potuto consultare gli atti (Borghi/Corti,
op. cit., n. 2 ad art. 20).
2.2. Nel caso in esame è vero che il Consiglio di Stato ha omesso di trasmettere
all'insorgente, come da lei richiesto, i documenti che il CO 1 aveva versato
agli atti in concomitanza con l'inoltro della sua risposta al gravame. Sennonché,
come si può desumere dalle tavole processuali, si trattava in prevalenza di
documenti pubblici facilmente consultabili dai cittadini, dal momento che gli
stessi concernevano copia dei due regolamenti comunali alla base delle
contestate ordinanze, la copia del messaggio municipale n. 14/2017 relativo
agli investimenti dell'azienda acqua potabile per l'anno 2018 pubblicati
all'albo comunale e presenti sul sito internet del Comune, l'avviso di
pubblicazione dell'ordinanza 18 ottobre 2017 con cui erano state stabilite le
tariffe per la fornitura dell'acqua potabile, pure esso pubblicato all'albo
comunale, un estratto del consuntivo 2016 del Comune di __________, discusso e
approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 19 luglio 2017 alla quale i
cittadini potevano partecipare (art. 55 cpv. 1 LOC), e la copia cartacea di una
pagina del sito internet del Sorvegliante dei prezzi. In allegato alla propria
risposta il Municipio aveva poi prodotto anche il conto economico della sezione
acqua per l'anno 2016 e degli schemi elaborati dall'__________, gestore degli
impianti di distribuzione dell'acqua potabile, nei quali veniva indicata
l'evoluzione dei costi di gestione riferiti all'Acquedotto regionale __________,
i relativi investimenti e il prezzo dell'acqua, nonché i costi medi dell'acqua
potabile per il 2017 riferiti ad alcuni Comuni ticinesi. Questi ultimi
documenti sono pertanto gli unici di cui la ricorrente non ha potuto e non poteva
prendere visione altrimenti. Sia come sia, occorre in ogni caso ritenere che l'accesso
ad ogni atto e le ampie possibilità di esprimersi di cui la ricorrente ha
potuto beneficiare in questa sede hanno posto rimedio alla violazione del suo diritto
di essere sentita da parte delle precedenti istanze di giudizio. La censura in
tal senso sollevata nel gravame viene quindi a cadere.
3. 3.1. Giusta
l'art. 60a cpv. 1 della legge federale sulla protezione delle acque del
24 gennaio 1991 (LPAc; RS 814.20) i
Cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio, manutenzione,
risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico che servono
per scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse
conformemente al principio di causalità.
L'ammontare delle tasse è fissato
tenendo conto in particolare:
a) del tipo e della quantità di acque di scarico prodotte; b) degli
ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; c) degli
interessi; d) degli investimenti pianificati per la manutenzione, il
risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento
alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. Se l'introduzione di tasse a copertura
dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare lo smaltimento
ecologico delle acque di scarico, detto smaltimento può, se necessario, essere
finanziato in altro modo (cpv. 2). I detentori degli impianti per le acque di
scarico devono costituire le necessarie riserve finanziarie (cpv. 3). Le basi
per il calcolo delle tasse sono a disposizione
del pubblico (cpv. 4).
3.2. Entro questi limiti, che impongono all'ente pubblico di
tenere rendiconti specifici per la costruzione, l'esercizio, la manutenzione,
il risanamento e la sostituzione degli impianti per le acque di scarico, i
Cantoni regolano il prelievo degli emolumenti in modo autonomo, segnatamente
tramite la riscossione di tasse uniche di
allacciamento e di tasse di utilizzazione (STF
2C_103/2010 del 27 settembre 2010 consid. 4.1 e 4.2 e rinvii ivi citati).
Il Cantone Ticino ha fatto
uso dello spazio di manovra riconosciuto ai Cantoni dalla LPAc attraverso
l'adozione della legge d'applicazione della legge federale contro
l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 (LALIA; RL 833.100). Per quanto qui interessa, la
tassa d'uso delle canalizzazioni è il corrispettivo che il proprietario
dell'immobile allacciato deve pagare per l'utilizzo delle fognature pubbliche.
Essa presuppone l'esistenza di una costruzione le cui acque luride defluiscono
e vengono trattate da un impianto pubblico di depurazione (RDAT I-1993, n. 29).
A tal proposito, l'art. 110 LALIA prevede che la tassa deve essere
proporzionata all'intensità dell'uso degli impianti (cpv. 2) e deve di regola
garantire la copertura integrale dei costi di esercizio, compresi adeguati
accantonamenti per la manutenzione straordinaria (cpv. 3). In principio,
quindi, nel nostro Cantone, l'importo di detto tributo è stabilito a dipendenza
della quantità di acqua consumata oppure, quando questa non è definibile, a
dipendenza del valore di stima o della superficie dell'elemento allacciato,
ritenuto che il regolamento delle canalizzazioni può prevedere una combinazione
tra i diversi elementi (art. 11 cpv. 2 del decreto esecutivo concernente il
regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977;
DELALIA; RL 833.120). Tuttavia, quando vi è una manifesta divergenza tra la
tassa calcolata secondo il sistema suddetto e l'intensità d'uso degli impianti
la tassa deve essere proporzionalmente aumentata o diminuita (art. 11 cpv. 3
DELALIA; RDAT II-2001 n. 48; STA 52.2007.402 del 15 dicembre 2008
consid. 2.2).
3.3. A __________ il calcolo e il prelievo della tassa d'uso
delle canalizzazioni è retto dall'art. 36 RCC, giusta il quale:
1. L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti
di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal
Comune, conformemente all'art. 110 LALIA.
2. La tassa è fissata dal Municipio sulla base dei risultati d'esercizio
dell'anno precedente, conformemente a quanto previsto dall'art. 110 LALIA.
3. La tassa consiste in un importo variabile tra fr. 0.50 e fr. 1.50 per mc. di
acqua potabile o industriale consumata, ritenuto un importo minimo pari a fr.
50.- per appartamento, attività commerciale, attività artigianale, alberghi,
ristoranti o bar.
4. Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per
tutti i casi in cui la quantità d'acqua consumata non è definibile, la tassa è
calcolata sul valore di stima, variabile tra 0.15‰ ed il 0.30‰ di detto
valore, ritenuto un minimo di fr. 50.-.
5. Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla
lettura dei contatori dell'AAP installati negli edifici.
Per gli stabili privi di contatori, il Municipio di riserva di farli installare
(a spese del Comune).
6. Fa stato il consumo d'acqua dell'anno precedente, eccetto per i casi di nuove
costruzioni per le quali il conteggio avviene sulla base del primo consumo
accertato.
7. La tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato e/o titolare di
diritti reali limitati.
8. In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è
dovuta "pro rata temporis".
9. Quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo il
cpv. 3 e 4 e l'intensità d'uso degli impianti, il Municipio deve aumentare o diminuire
proporzionalmente la tassa.
4. 4.1. La tassa
per la fornitura di acqua potabile è una tassa d'uso, nel senso che essa
costituisce un compenso particolare imposto al privato per una prestazione
della pubblica amministrazione o per un
servizio pubblico (cfr. DTF 111 Ia 326 pubbl. in RDAT 1986 n. 38 consid. 7) e comprende di norma un importo di
base (o d'abbonamento) indipendente
dall'utilizzo del servizio e un importo calcolato in funzione del consumo
effettivo (STF 2C.656/2008 del 29 maggio 2009 consid. 3.4.
e 2P.266/2003 del 5 marzo 2004 consid. 3.2.; Peter
Karlen, Die Erhebung von Abwasserabgaben
aus rechtlicher Sicht, in: URP 1999, pag. 539 segg., in particolare pag. 556). Di principio, le tasse per la distribuzione
dell'acqua potabile vengono fissate in funzione dei costi d'esercizio degli
impianti. Esiste quindi una correlazione stretta fra l'ammontare del tributo e
i costi posti a carico dalla collettività pubblica, nel senso che gli introiti
generali dei contributi non possono sorpassare, o solo di poco, l'insieme dei
costi (principio della copertura dei costi; DTF 135 I 130 consid. 2; STA 52.2009.490 del 29 agosto 2013 consid. 3.2; Adrian Hungerbühler, Grundsätze des
Kausalabgabensrecht, in: ZBl 2003, pag. 512). Oltre al principio della
copertura dei costi, le tasse per la fornitura d'acqua potabile devono ugualmente
ossequiare il principio dell'equivalenza, che concretizza quelli della parità
di trattamento e del divieto dell'arbitrio (art. 8 e 9 Cost.). Secondo detto
principio, l'ammontare della singola tassa deve rimanere in un rapporto adeguato
con la prestazione dell'ente pubblico: la tassa non deve trovarsi in evidente
sproporzione con il valore oggettivo della prestazione e deve contenersi entro
limiti ragionevoli. Il valore della prestazione si determina in base alla sua
utilità per il contribuente oppure in base al suo costo per rispetto
all'insieme delle spese sostenute per l'attività amministrativa in questione,
ciò che non esclude un certo schematismo né la facoltà di ricorrere a delle
medie fondate sull'esperienza. Le tasse devono tuttavia essere allestite in
base a criteri obiettivamente sostenibili e non devono operare distinzioni
sfornite di motivi ragionevoli (RtiD I-2005 n. 32; DTF 126 I 180 consid. 3a/bb,
122 I 279 consid. 6c e riferimenti). Affinché il principio dell'equivalenza
possa essere considerato ossequiato basta quindi che la tassa, calcolata
secondo criteri schematici, appaia come ragionevolmente proporzionata alla
prestazione: il principio dell'equivalenza è violato solo in caso di sproporzione
manifesta (RDAT I-1995 n. 18 e riferimenti ivi contenuti; STA 52.2016.200 del 9
luglio 2018 consid. 5.1, 52.2014.251 del 14 ottobre 2014 consid. 2.3). Per
fissare l'ammontare delle tasse, come detto, la giurisprudenza ammette l'adozione
d'importanti schematizzazioni al fine di non complicare in modo sproporzionato
l'incasso, specialmente quando differenziazioni non sono giustificate dal loro
ammontare. Ciò in considerazione del fatto che una valutazione economica del
diritto di utilizzare le infrastrutture o una quantificazione precisa di
vantaggi particolari è spesso alquanto difficile, se non impossibile. Nella
scelta dei criteri schematici il legislatore comunale gode di autonomia che
l'autorità giudiziaria è tenuta a rispettare. L'adozione di questi criteri non
deve comunque procurare risultati manifestamente insostenibili o sfociare in
distinzioni prive di ragionevole fondamento (STA 52.2016.200 del 9 luglio 2018
consid. 5.1, 52.2005.273 del 19 ottobre 2005 consid. 2.2. in fondo).
4.2. A __________ il servizio di
distribuzione d'acqua potabile è retto dal RCFA il quale istituisce a questo
scopo un'azienda municipalizzata (in seguito Azienda) ai sensi della legge
sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 (LMSP;
RL181.200) incaricata di fornire l'acqua potabile con diritto di privativa su
tutto il territorio del Comune (art. 3 n. 1 RCFA). La gestione delle
infrastrutture e dei beni dell'Azienda è affidata, tramite un mandato di
prestazioni, all'__________ (art. 2 n. 2 RCFA). L'art. 47 RCFA stabilisce che
la costruzione e l'esercizio degli impianti di captazione e distribuzione dell'acqua
devono essere finanziariamente autosufficienti. Giusta l'art. 48 RCFA le tasse
di abbonamento e di consumo devono coprire le spese d'esercizio e di
manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti. Per quanto qui di
interesse, il consumo di acqua è soggetto al pagamento di una tassa il cui
ammontare è ancorato al mandato di prestazioni ed è definito dal Municipio
tramite ordinanza, nel rispetto del criterio seguente (art. 48 n. 2 RCFA):
consumo di acqua minimo: 0.50 fr./mc massimo: 2 fr./mc
5. 5.1. Come
accennato in narrativa, la ricorrente contesta la tassa d'uso delle canalizzazioni
e dell'impianto di depurazione per l'anno
2017 e le tariffe per la fornitura di acqua potabile valide dal 1° gennaio 2018
fissate dal CO 1. Essa sostiene che per i rincari tariffali decisi nell'occasione
dal CO 1 non siano state date le dovute giustificazioni. A suo dire l'autorità
comunale non avrebbe fornito i dati dei consumi di acqua degli ultimi 5-10 anni
e avrebbe omesso di specificare la fonte dei dati utilizzati per fissare i suddetti
tributi. In particolare, non si
conoscerebbero i consumi effettivi provenienti dai contatori, né le basi di
calcolo delle tasse in questione. Rimprovera poi al Consiglio di Stato di
non avere censurato la mancanza di trasparenza dimostrata dal Comune di __________.
Sostiene che in realtà, attraverso i contestati aumenti tariffali, l'autorità
comunale starebbe cercando di compensare i minori introiti derivanti dalla
fornitura di elettricità.
5.2. Per quanto concerne innanzitutto la tassa sulle canalizzazioni per il
2017, da un esame della documentazione agli atti emerge che, contrariamente a
quanto sostenuto dalla ricorrente, il CO 1 ha spiegato in modo dettagliato ed
esauriente il calcolo effettuato per giungere alla contestata tariffa.
L'ammontare della tassa è infatti stato fissato suddividendo i costi legati
alle canalizzazioni e alla depurazione delle acque, contenuti nel consuntivo
2016 approvato dal legislativo comunale il 19 luglio 2017, per i m³ di acqua
consumata dalle utenze durante il 2016, secondo i dati rilevati in seguito alla
lettura dei contatori da parte dell'__________ e conseguente esclusione delle acque
meteoriche confluite nella rete delle canalizzazioni.
Ora, sebbene che, come rilevato dal Sorvegliante dei prezzi nel suo scritto del
19 giugno 2018, dal punto di vista della struttura di questo tipo di tasse, il
Comune di __________ dovrebbe introdurre una serie di accorgimenti volti a
permettere una migliore suddivisione dei costi riferiti al servizio in questione
(introduzione di una tassa base sulle unità di carico e di una tassa per m² di
superficie impermeabilizzata e allacciata alle canalizzazioni al fine di
ridurre la tassa sul consumo di acqua potabile), si deve comunque rilevare che
il contestato tributo è stato calcolato su basi oggettive e documentate,
verificate anche dal legislativo comunale. In questo senso, si deve ritenere
che il Municipio ha fornito nell'occasione tutte le spiegazioni necessarie per
poter comprendere il modo con il quale ha stabilito la tassa per canalizzazioni
valida per il 2017 e che la medesima, fondata sostanzialmente sul solo criterio
del quantitativo di acqua consumata dalle utenze, risulta pertanto conforme
alla legislazione e ai principi applicabili in materia. Il fatto poi che il
RCC, e di riflesso l'ordinanza che fissa l'ammontare esatto della tassa, non
prevedano la misurazione delle acque piovane, le quali ad ogni modo finiscono
solo in parte nel depuratore cittadino e vanno invece a confluire
prevalentemente nei ricettori naturali, non permette di giungere a diversa
conclusione.
5.3. In merito alla tassa sul
consumo di acqua per il 2018, il CO 1 ha giustificato l'aumento tariffale rispetto
all'anno precedente, asserendo che lo stesso deriva, in sostanza,
dall'ampliamento della rete di distribuzione dell'acqua che s'inserisce
nell'ambito del progetto dell'Acquedotto Regionale , di cui il Comune di _______
è membro del relativo consorzio, e dai maggiori costi di gestione legati al
mantenimento di una nuova e più estesa infrastruttura. Tenuto conto, come
rilevato dal Sorvegliante dei prezzi nella sua presa di posizione del 25 giugno
2018, che l'aumento preventivato potrebbe comportare un eventuale utile di
lieve entità rispetto al costo annuale del servizio e che ad ogni modo le
tariffe applicate a __________ si situano a un livello nettamente inferiore
rispetto alla media nazionale, considerato altresì che per un utente medio il
contestato rincaro determinerà una maggior spesa annua di circa fr. 15.-/20.-,
la tariffa decisa dal CO 1 risulta tutto sommato debitamente giustificata e
conforme ai principi applicabili in materia. In particolare nulla permette allo
stadio attuale delle cose di ritenere che le nuove tasse percepite vìolino il
principio della copertura dei costi, ritenuto come quest'ultimo non vieti
ancora all'ente pubblico di conseguire un utile contenuto in modo tale da costituire
delle riserve finanziarie (cfr. STA 52.2001.295 dell'8 marzo 2002 consid. 3.2).
5.4. In considerazione di quanto precede, le tasse qui avversate devono essere
confermate.
6. 6.1. L'insorgente
eccepisce poi, in merito alla procedura di consultazione prevista dalla LSPr,
che quanto sostenuto sul tema dal Comune e dal Governo cantonale nella propria
decisione, si scontra con il contenuto dello scritto del 7 marzo 2018 che il
Sorvegliante dei prezzi ha indirizzato alla Cancelleria di Stato del Canton Ticino.
Rileva altresì che non sarebbe dato di sapere quali documenti il CO 1 avrebbe
trasmesso alla predetta autorità federale per poter esprimere il proprio avviso
in merito ai querelati aumenti tariffali.
6.2. In primo luogo va detto che la tesi del Consiglio di Stato non può essere
condivisa laddove esso sostiene che la procedura di consultazione dinnanzi al Sorvegliante
dei prezzi è applicabile solo quando si tratta per il Legislatore comunale di adottare
la base legale formale (regolamento) necessaria per poter percepire i tributi in
questione. Benché la versione in italiano dell'art. 14 LSPr non lo menzioni in
modo esplicito, quelle in lingua tedesca e francese di questa disposizione
stabiliscono espressamente che il parere del Sorvegliante dei prezzi deve
essere raccolto a titolo preventivo in tutti i casi in cui si è in presenza di un
aumento tariffale, a prescindere dal fatto che il medesimo sia stato deciso dall'organo
legislativo o da quello esecutivo di livello federale, cantonale o comunale. Pertanto
nella misura in cui il CO 1 ha proceduto ai
contestati aumenti tariffali senza raccogliere preventivamente il suddetto
parere, esso ha disatteso quanto previsto dal diritto federale. Su questo punto
le critiche sollevate dalla ricorrente sarebbero dunque fondate. Va comunque
rilevato che l'esecutivo comunale ha proceduto a sanare tale vizio nel corso di
causa, chiedendo ed ottenendo dal Sorvegliante dei prezzi il necessario
preavviso con cui quest'ultimo ha in sostanza confermato la legittimità dei due
aumenti tariffali qui in esame (cfr. scritti del Sorvegliante dei prezzi del 19
e 25 giugno 2018), ragione per la quale, in un'ottica di economia di giudizio, il
rinvio degli atti all'autorità di prime cure non si rende necessario in quanto
costituirebbe una sterile quanto inutile formalità.
Si richiama ad ogni modo l'attenzione del Comune di _______ e del suo Municipio
sul fatto che il mancato esperimento della procedura prevista dall'art. 14 LSPr
è lesivo del diritto di rango superiore e di conseguenza potrebbe compromettere
l'applicabilità delle norme promulgate a livello comunale.
6.3. Per quanto attiene invece ai documenti trasmessi dall'esecutivo di __________
all'autorità federale, si osserva che la questione esula di tutta evidenza
dalla presente vertenza. Premesso che il Sorvegliante dei prezzi dispone delle
competenze e dei poteri necessari per ricevere (rispettivamente esigere) dalle
autorità o da altri soggetti la documentazione necessaria per poter effettuare
le valutazioni che gli competono e che nel caso concreto dalle due prese di posizione da esso ha reso emerge che
questi disponeva di tutti i dati utili per potersi esprimere con la
dovuta cognizione di causa (cfr. in particolare lo scritto del 25 giugno 2018 e
meglio le note a piè pagina), occorre rilevare che la procedura istituita dalla
LSPr sfugge al controllo di questa Corte, la quale si deve limitare ad accertare
se l'atto normativo comunale sottoposto al suo controllo in sede ricorsuale sia
stato emanato nel rispetto di tutte le prescrizioni procedurali vigenti, tra
cui anche quelle previste dalla predetta normativa federale, e delle
disposizioni materiali applicabili in materia.
7. 7.1. RI 1
lamenta infine la mancata evasione da parte del Consiglio di Stato della sua
richiesta di gratuito patrocinio e di nomina di un difensore d'ufficio
formulata il 20 novembre 2017.
7.2. La censura è fondata, in quanto il Governo ha effettivamente omesso di
esprimersi su queste sue domande.
Ciò non si traduce però nel rinvio degli
atti alla precedente istanza di giudizio, affinché si pronunci su tale aspetto.
Infatti nella misura in cui il
Consiglio di Stato avrebbe dovuto rilevare l'assenza a quello stadio
della procedura del preavviso del Sorvegliante dei prezzi e pertanto avrebbe
dovuto accogliere il ricorso di RI 1, esso non avrebbe dovuto porre a carico di
quest'ultima alcuna spesa processuale, rendendo in questo modo priva d'oggetto
la sua richiesta di assistenza giudiziaria. Indipendentemente dunque dal fatto
che per gli aspetti di merito la pronuncia qui avversata debba essere
sostanzialmente confermata, si giustifica di annullare il dispositivo n. 2
della decisione impugnata con il quale l'Esecutivo cantonale a posto a carico
di RI 1 fr. 600.- a titolo di tassa di giustizia.
In merito invece alla richiesta di gratuito patrocinio, è evidente che, non
essendo l'insorgente rappresentata da un legale, la medesima non ha dovuto
sostenere alcuna spesa di questo genere per cui nessuna indennità le andava
riconosciuta. D'altra parte essa non poteva nemmeno pretendere che le fosse nominato
un patrocinatore d'ufficio, visto che nulla permetteva di concludere che non fosse
manifestamente in grado di condurre la propria causa, così come previsto dall'art.
7 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15
marzo 2011 (LAG; RL 178.300).
8. 8.1. In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere parzialmente
accolto nel senso che la querelata risoluzione governativa è annullata limitatamente
al punto n. 2 del suo dispositivo. Per il
resto la stessa è confermata.
8.2. Visto l'esito e date le particolari circostanze del caso, si prescinde dal
prelievo di tasse e spese (art. 47 LPAmm).
Nessuna indennità per ripetibili può inoltre essere riconosciuta alla
ricorrente, la quale non è patrocinata da un legale (art. 49 LPAmm) e anche in
questa sede non soddisfa i requisiti previsti dalla legge per poter pretendere
che gliene venga designato uno d'ufficio. Di conseguenza, nella misura in cui
non è priva d'oggetto, la sua domanda di assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio deve essere respinta.
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che la decisione 9 gennaio 2018 (n. 77) del Consiglio di Stato è annullata limitatamente al punto n. 2 del suo dispositivo. Per il resto è confermata.
2. Non si preleva tassa di giustizia. Non si
assegnano ripetibili.
3. Nella misura in cui non è
priva d'oggetto, la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è
respinta.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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5. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera