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PA 1 |
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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo
Cassina, vicepresidente, |
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vicecancelliere: |
Reto Peterhans |
statuendo sul ricorso del 25 febbraio 2019 di
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RI 1 RI 2 |
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contro |
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la decisione del 20 febbraio 2019 (n. 855) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa per ritardata giustizia presentata dagli insorgenti contro l'asserita inazione del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino (DECS); |
ritenuto, in
fatto
che la RI 2 è una società con sede a __________, che persegue lo scopo di
istituire dei corsi scolastici liberi e legalmente riconosciuti;
che essa è proprietaria a __________ dell'RI 1, al quale il 12 dicembre 2012 il
DECS ha rilasciato un'autorizzazione per l'esercizio di un liceo privato
secondo le varie tipologie previste dall'ordinamento italiano;
che il 25 gennaio 2019 il DECS, richiamati gli art. 80 e 86 della legge della
scuola del 1° febbraio 1990 (Lsc; RL 400.100) e 73a del regolamento della legge
della scuola del 19 maggio 1992 (RLSc; 400.110), ha sospeso con effetto
immediato la predetta autorizzazione, come pure quelle precedentemente
rilasciate all'RI 1 e riguardanti la preparazione degli esami di maturità in Italia;
che l'Autorità dipartimentale ha motivato il provvedimento con il fatto che
sussisterebbero dei seri sospetti di irregolarità nello svolgimento degli esami
di maturità presso l'__________ a __________, da parte di allievi dell'RI 1;
che al fine di far luce sulla situazione e di accertare se siano date delle
violazioni della legislazione scolastica ticinese da parte dell'RI 1, il 31
gennaio 2019 il DECS ha dunque deciso di aprire un'inchiesta amministrativa, affidandone
la conduzione ad una commissione nominata ad hoc;
che il 4 febbraio 2019 la RI 2 e l'RI 1 hanno inoltrato davanti al Consiglio di
Stato un ricorso per ritardata giustizia, con il quale hanno rimproverato al
DECS di procrastinare la propria inchiesta con conseguente danno ai numerosi
studenti che dovranno sostenere l'esame di maturità alla fine del corrente anno
scolastico;
che con decisione 20 febbraio 2019 il Governo cantonale ha respinto, per quanto
ricevibile, il suddetto gravame;
che l'Esecutivo ticinese ha innanzitutto rilevato che nella misura in cui gli
insorgenti chiedevano l'adozione di tutta una serie di atti istruttori il loro
gravame fosse inammissibile;
che pertanto la sua ricevibilità in ordine poteva essere ammessa limitatamente
alla contestazione della mancata adozione di una decisione di merito riguardo
alle autorizzazioni (sospese) di cui dispone l'RI 1;
che sotto questo profilo il Consiglio di Stato ha ritenuto che non vi fossero
gli estremi per ritenere che il DECS stesse indebitamente ritardando
l'emanazione del proprio giudizio dal momento che, dopo avere cautelativamente
sospeso le autorizzazioni rilasciate all'RI 1 per l'esercizio di un liceo
privato, esso aveva rapidamente posto in atto gli accertamenti istruttori necessari
per potersi pronunciare con la dovuta cognizione di causa sul destino delle
medesime;
che avverso quest'ultima pronuncia
governativa la RI 2 e l'RI 1 insorgono ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che sia accertato che il DECS ha violato il
principio di celerità, ritardando lo svolgimento della procedura d'inchiesta in
corso, e che sia fatto ordine a quest'ultimo di chiudere al più presto
l'istruttoria nonché di rendere il proprio giudizio entro il 1° marzo 2019;
che in via supercautelare gli insorgenti formulano in sostanza le medesime
richieste;
che il 27 febbraio 2019 i ricorrenti hanno inoltrato un'istanza di assunzione
di prove con complemento di motivazione ricorsuale con la quale ribadiscono
sostanzialmente le loro precedenti domande e chiedono che sia al più presto
sentito dalla Commissione di inchiesta l'amministratore unico della RI 2, __________;
che il giorno successivo la RI 2 e l'RI 1 hanno presentato un'ulteriore "istanza
di assunzione di nuovo mezzo di prova con complemento di motivazione ricorsuale"
con la quale si sono limitati a ribadire le loro argomentazioni ricorsuali alla
luce dei più recenti atti compiuti dalla Commissione di inchiesta, senza
peraltro formulare alcuna nuova domanda e in particolare, senza sollecitare
alcun nuovo mezzo probatorio;
che il ricorso e le successive istanze non sono state intimate per una risposta
(art. 72 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013;
LPAmm; RL 165.100);
considerato, in diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data e discende dall'art. 95 Lsc;
che la legittimazione attiva della RI 2 è certa: in quanto proprietaria
dell'istituto scolastico al centro dell'inchiesta amministrativa avviata dal
DECS essa è personalmente e direttamente
toccata dalla decisione impugnata, di cui è destinataria (art. 65 cpv. 1 LPAmm);
che dubbia appare per contro la potestà ricorsuale dell'RI 1: dagli atti non
emerge infatti alcun elemento che consenta di concludere che esso sia dotato di
una propria personalità giuridica e che, come tale, disponga della capacità di
essere parte e, di conseguenza, quella per poter agire in giudizio;
che, con questa riserva, il
ricorso, ampiamente tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in
ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25
cpv. 1 LPAmm);
che d'altra parte nemmeno i ricorrenti
sollecitano l'assunzione in questa sede di particolari prove, essendosi
limitati nella loro istanza del 27 febbraio 2019 a sollecitare l'audizione di __________
nell'ambito dell'inchiesta amministrativa in corso;
che gli insorgenti lamentano innanzitutto la violazione del
loro diritto di essere sentiti, rimproverando al Consiglio di Stato di avere
reso un giudizio carente dal profilo della motivazione;
che la natura e i limiti del diritto di essere
sentito sono determinati, innanzitutto, dalla normativa procedurale cantonale;
se tuttavia questa risulta insufficiente,
valgono le garanzie minime dedotte
dall'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101);
che il diritto di essere sentito comprende, tra l'altro, anche il dovere per le
autorità amministrative e giudiziarie di motivare
le proprie decisioni (art. 46 cpv. 1 LPAmm; DTF 117 Ib 64 consid. 4);
che, per prassi, una motivazione può essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona almeno brevemente le ragioni che
l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo
in questo modo le parti nella situazione di rendersi conto della portata del
giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 134 I
83 consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 121 I 54 consid. 2c,
117 Ib 64 consid. 4), oppure quando risulta implicitamente dai diversi considerandi
componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) o da
rinvii ad altri atti (cfr. STF 2A.199/2003 del 10 ottobre 2003 consid. 2.2.2 e
1P.708/1999 del 2 febbraio 2000 consid. 2);
che nel caso di specie il Governo cantonale ha negato che il DECS fosse incorso
in un diniego di giustizia adducendo in sostanza che l'Autorità di prime cure
avesse "adottato entro termini del tutto corretti e accettabili gli
atti istruttori necessari all'evasione delle contestazioni presentate davanti
allo stesso" e aggiungendo che l'adozione di una nuova decisione da
parte del Dipartimento era condizionata anche dall'agire dei ricorrenti stessi
che, oltre che a presentare innumerevoli atti di varia natura, avevano a loro
volta sollecitato l'esecuzione di determinati atti istruttori;
che, per quanto succinta, la motivazione addotta dall'Esecutivo cantonale
appare tutto sommato sufficiente;
che, come emerge anche dalle motivazioni poste a fondamento del ricorso
inoltrato davanti a questo Tribunale dagli insorgenti, questi ultimi hanno infatti
perfettamente compreso le ragioni addotte dal Consiglio di Stato per negare la
sussistenza di una vio-
lazione del principio di celerità, motivo per il quale si deve ritenere gli
stessi non sono stati lesi o limitati nei loro diritti di parte;
che il giudizio reso dall'Esecutivo cantonale si basa naturalmente su di una
valutazione complessiva delle concrete circostanze del caso: sapere se la
conclusione a cui è pervenuta la precedente istanza di ricorso sia corretta o
meno è una questione che non attiene al diritto di essere sentiti dei
ricorrenti, quanto semmai al merito della presente vertenza;
che secondo l'art. 29 cpv. 1 Cost., nei
procedimenti davanti alle autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha il
diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole;
che l'art. 67 LPAmm dispone che può essere interposto ricorso se l'autorità
adita nega o ritarda indebitamente l'emanazione di una decisione impugnabile;
in tal caso è dato il medesimo mezzo di ricorso previsto per impugnare la
decisione che l'autorità inferiore è chiamata a prendere (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 45);
che l'esistenza di un ritardo ingiustificato nell'evasione di una
pratica amministrativa dipende dalle circostanze concrete, dalle necessità
istruttorie e dalla complessità delle situazioni di fatto e di diritto
sollevate (Borghi/Corti, op. cit.,
n. 2 ad art. 45; Adelio Scolari,
Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 474 seg.);
che decisivo è unicamente il fatto di sapere se i motivi che hanno condotto a
un ritardo nella procedura o nella decisione sono obiettivamente ingiustificati; poco importa che questo ritardo sia
dovuto ad un comportamento negligente dell'autorità o ad altra
circostanza;
che, nel caso di specie, al momento dell'inoltro del ricorso al Consiglio di Stato erano trascorsi solamente 10 giorni dall'emanazione della decisione di sospensione delle varie autorizzazioni rilasciate all'RI 1, rispettivamente appena sei giorni dall'istituzione da parte del DECS della Commissione di inchiesta incaricata di chiarire se nel caso specifico l'istituto scolastico si sia reso responsabile di una qualche irregolarità;
che il tempo trascorso dai suddetti
eventi era pertanto estremamente breve, per cui allorquando il Governo
cantonale è stato adito dai ricorrenti non sussistevano certamente le premesse
per rimproverare al DECS di essere rimasto inattivo;
che la medesima conclusione vale anche per rapporto al momento in cui è stata
resa la decisione qui impugnata;
che, una volta istituita, la Commissione di inchiesta si è infatti prontamente
attivata per cercare di dar seguito in modo rapido al suo mandato;
che, come emerge dagli atti, essa ha iniziato le sue audizioni il 6 febbraio,
mentre già il 7 febbraio 2019 si è rivolta alle Autorità penali cantonali per
raccogliere eventuali informazioni di rilievo ai fini dell'inchiesta e il
giorno successivo ha proceduto all'audizione di __________, direttrice dell'RI
1;
che il 12 febbraio 2019 la medesima Commissione ha quindi chiesto alla scuola
una serie di documenti che le sono stati consegnati il 20 febbraio seguente;
che il 28 febbraio 2018 la Commissione di inchiesta ha quindi informato l'RI 1
di avere analizzato la copiosa documentazione ricevuta e di voler delucidare alcuni
aspetti della medesima con la direttrice in occasione di un incontro previsto
per il 12 marzo 2018; nel contempo essa ha chiesto anche la messa a
disposizione della documentazione finanziaria della scuola per il periodo
2009-2018 al fine di poterla discutere con l'amministratore unico della RI 2,
in un incontro fissato per la medesima data;
che da quanto precede emerge che il DECS, e per esso la Commissione di inchiesta
incaricata di far luce sull'operato dell'RI 1, sta procedendo nei propri
incombenti in modo tutto sommato spedito;
che evidentemente la complessità dei fatti da accertare impone la messa in atto
di molteplici atti istruttori, le cui risultanze necessitano poi di essere attentamente
valutate dai commissari; circostanza, questa, che naturalmente richiede tempo;
che, pur tenendo conto dell'esigenza per l'RI 1 di ottenere entro tempi brevi
una decisione di merito circa il destino delle sue autorizzazioni, non vi sono ancora
le premesse per affermare che l'Autorità di prime cure stia ingiustificatamente
procrastinando il proprio giudizio;
che non permettono di pervenire ad una conclusione diversa le critiche che i
ricorrenti rivolgono al DECS per le modalità con cui ha deciso di condurre le
indagini sull'operato dell'RI 1;
che a questo proposito occorre rilevare come le scelte effettuate dal Dipartimento,
che dispone comunque di un ampio margine di manovra per quanto attiene al modo
con cui istruire un procedimento, non appaiono per nulla insolite, né tantomeno
denotano un fine defatigatorio;
che, alla luce di tutto quanto precede, nella misura in cui è ricevibile, il
ricorso deve pertanto essere respinto;
che, stante la situazione di incertezza per gli
studenti generata dalla provvisoria sospensione delle autorizzazioni a suo
tempo rilasciate all'RI 1, la presente decisione non esime comunque l'Autorità
di prime cure dall'intraprendere tutto il necessario per statuire sul merito
della vicenda entro breve termine;
che l'emanazione del presente giudizio rende prive d'oggetto le domande
provvisionali formulate dai ricorrenti, le quali sarebbero comunque state insuscettibili
d'essere accolte;
che gli insorgenti non potevano infatti pretendere di ottenere tramite l'adozione di misure cautelari ciò che era
stato rifiutato loro dalla precedente istanza di ricorso (accertamento
di una situazione di ritardata giustizia) e che parimenti costituisce l'oggetto del presente litigio (Benoît Bovay, Procédure administrative,
II ed., Berna 2015, pag. 593 seg.);
che lo scopo di simili provvedimenti è infatti quello di permettere la
conservazione di situazioni di fatto e di diritto fino al giudizio di merito,
di impedire un danno altrimenti irreparabile o di tutelare provvisoriamente
interessi giuridici minacciati;
che tali misure non
possono invece costituire un'anticipata decisione di merito (Borghi/Corti, op. cit., n. 1 ad art. 21 con
riferimenti);
che, visto l'esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 2'000.- già anticipati dai ricorrenti, restano a loro carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il vicecancelliere