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Incarto n.
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Lugano 7 maggio 2021
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 27 febbraio 2019 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 29 gennaio 2019 (n. 130.11) del Dipartimento delle istituzioni che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso il divieto d'accesso a determinate aree in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, pronunciato il 17 agosto 2018 dalla Polizia cantonale; |
ritenuto, in fatto
A. a. RI 1 è un
simpatizzante dell'Hockey Club Ambrì-Piotta (HCAP). In tale veste, il 14
gennaio 2018 ha assistito alla partita di disco su ghiaccio valida per il
campionato di National League tra la compagine leventinese e il Lausanne Hockey
Club (LHC) disputatasi alla pista della Valascia ad Ambrì. In quell'occasione, prima
e dopo l'incontro, sono scoppiati nei posteggi e all'interno della pista di
ghiaccio tra le tifoserie delle due squadre dei tafferugli che hanno reso
necessario l'intervento della Polizia cantonale. Nei confronti di RI 1,
identificato come una delle persone che
avevano preso parte agli scontri, è stato aperto un procedimento penale per
sommossa, danneggiamento, violenza o minaccia contro le autorità e i
funzionari, infrazione alla legge federale sugli esplosivi del 25 marzo 1977
(LEspl; RS 941.41) e contravvenzione alla legge sull'ordine pubblico del 23
novembre 2015 (LOrP; RL 550.100). Interrogato il 14 marzo 2018 in qualità di
imputato, con riferimento ai disordini avvenuti prima della partita,
l'interessato ha spiegato che, al loro arrivo all'entrata della pista, alcuni
tifosi avversari hanno lanciato da lontano oggetti (lattine e razzi) in
direzione dei sostenitori dell'HCAP e che alcuni di loro hanno reagito alla
provocazione, precisando di essersi personalmente tenuto in disparte. Quanto
alla fase successiva al termine dell'incontro, pur ammettendo di essere
rientrato nella pista insieme ad altri supporters leventinesi con l'intento di
respingere i tifosi ospiti che si stavano dirigendo verso il settore della
pista riservato ai sostenitori dell'HCAP (occupato in quel momento soprattutto
da famiglie e bambini) e di mettere in sicurezza le persone ancora presenti, ha
negato di avere preso parte a scontri fisici o verbali, ritenuto che al suo
arrivo i tifosi losannesi erano già rientrati nel loro settore. Ha parimenti
negato di avere partecipato ad atti di violenza contro la Polizia.
b. Il 17 agosto 2018 la Polizia cantonale ha pronunciato nei confronti di RI 1
- sotto comminatoria dell'art. 292 del codice penale svizzero del 21 dicembre
1937 (CP; RS 311.0) - un divieto di accedere, dalle 4 ore prima dell'inizio
dell'evento alle 4 ore dopo la conclusione dello stesso, alle aree vietate del
Cantone Ticino (secondo le planimetrie annesse; dispositivo n. 1.a), a tutte le
aree vietate (consultabili in internet rispettivamente presso il posto di
polizia locale) degli incontri sportivi disputati in casa e in trasferta dall'HCAP,
validi per il campionato di National League e per la Coppa Svizzera
(dispositivo n. 1.b), nonché a tutti i mezzi di traporto pubblico speciale
dedicato al trasferimento dei sostenitori dell'HCAP (dispositivo n. 1.c). E
questo per avere, il 14 gennaio 2019, ad Ambrì, presso la pista di ghiaccio
della Valascia, tra le 15.10 e le 18.40 circa, preso parte ad un pubblico
assembramento nel corso del quale sono stati commessi collettivamente atti di
violenza contro persone e cose specificatamente contro i tifosi della squadra
ospite. La durata del divieto è stata fissata in sei mesi, dal 1° settembre
2018 al 1° marzo 2019.
c. Per i fatti avvenuti all'interno della pista al termine della gara, con
decreto di accusa del 26 novembre 2018 (DA __________) il procuratore pubblico
ha ritenuto RI 1 colpevole di sommossa e violenza o minaccia contro le autorità
e i funzionari, proponendone la condanna alla pena detentiva di 60 giorni,
sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni, oltre che al
pagamento di una multa di fr. 300.-. L'interessato ha interposto opposizione
avverso il predetto decreto, che il procuratore pubblico ha confermato.
Attualmente l'incarto risulta essere pendente davanti alla Pretura penale.
B. Dopo aver respinto il 5 dicembre 2018 la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo al gravame, con decisione del 29 gennaio 2019 il Dipartimento delle istituzioni ha confermato il provvedimento amministrativo, respingendo l'impugnativa contro di esso interposta da RI 1. Disattese alcune censure formali (una riferita alla tempestività delle osservazioni della Polizia cantonale, un'altra all'obbligo di motivazione e un'altra ancora all'indeterminatezza e conseguente inesigibilità del controverso divieto), l'autorità ricorsuale di prima istanza ha infatti ritenuto sufficientemente comprovato il suo comportamento violento nella fase post-partita, fondandosi sulle immagini agli atti e sul suo verbale d'interrogatorio. Ha inoltre ritenuto la misura compatibile con la libertà di movimento dell'interessato in quanto rispettosa del principio della proporzionalità. Ricordato il carattere amministrativo e preventivo del controverso divieto, ha infine negato la pretesa violazione del principio della presunzione d'innocenza.
C. Contro quest'ultima
pronuncia, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento (insieme al controverso divieto) e postulando la
cancellazione della propria iscrizione nella banca dati Hoogan.
Ribadite le censure di carente motivazione e d'indeterminatezza (e quindi inattuabilità)
del divieto già sollevate senza successo, il ricorrente rimprovera alla
precedente istanza di non avere esaminato la critica di arbitrio
nell'accertamento dei fatti da lui avanzata in quella sede, che pure qui
ripropone. Sostiene infatti che nessuna prova agli atti dimostrerebbe il suo
coinvolgimento in atti violenti prima, durante o dopo la partita, rilevando in
particolare come, al momento del suo rientro in pista, i disordini fossero già
terminati. In assenza di una condanna penale cresciuta in giudicato, la misura adottata
nei suoi confronti violerebbe del resto il principio - applicabile anche in concreto
- della presunzione d'innocenza. La stessa sarebbe inoltre lesiva della libertà di movimento, in quanto inadeguata
(non essendovi alcun interesse pubblico preponderante ad adottare un tale provvedimento
nei confronti di una persona per nulla incline alla violenza) e sproporzionata
(in particolare dal profilo geografico).
D. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Dipartimento che la Polizia cantonale, con argomenti di cui si dirà, all'occorrenza, in appresso.
E. In sede di replica e duplica, le parti si sono riconfermate nelle loro contrapposte tesi e domande di giudizio.
F. Su richiesta del giudice
delegato alla causa, la Polizia cantonale ha versato agli atti le immagini
della videosorveglianza della Valascia che raffigurano il ricorrente nelle fasi
del pre- e del post-partita.
Nel termine assegnato, l'insorgente si è essenzialmente limitato a ribadire le
sue argomentazioni, negando che nelle immagini acquisite sia immortalato lui
e che si possa evincere un qualsiasi suo comportamento violento.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10c cpv. 1 della legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 (LPol; RL 561.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), e ciò benché il controverso provvedimento sia scaduto nelle more processuali. Su di esso si fonda infatti l'iscrizione dell'insorgente nel sistema d'informazione elettronico Hoogan (cfr. art. 8 cpv. 1 dell'ordinanza sulle misure di polizia amministrativa dell'Ufficio federale di polizia e sul sistema d'informazione Hoogan del 4 dicembre 2009; OMPAH; RS 120.52), che viene cancellata al più presto 3 e al più tardi 10 anni dopo la scadenza della misura che l'ha giustificata (cfr. art. 12 OMPAH) e da cui, fino ad allora, può derivargli un pregiudizio. Non essendo in concreto tali termini ancora trascorsi, al ricorrente va pertanto riconosciuto ancora un interesse pratico e attuale ad impugnare la decisione dell'autorità inferiore (cfr. STF 1C_397/2016 del 15 febbraio 2017 consid. 2.3 e 2.4, 1C_653/2015 del 22 luglio 2016 consid. 1 e riferimenti). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalle immagini prodotte in corso di causa dalla Polizia cantonale (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. Preliminarmente, e a prescindere dal pregiudizio che ne può derivare (di cui s'è appena detto), va comunque precisato che oggetto della presente vertenza è unicamente il divieto di accesso per la durata di sei mesi a determinate aree del Cantone Ticino e della Svizzera dove si svolgono delle manifestazioni sportive nonché a tutti i mezzi di trasporto pubblico speciale, pronunciato dalla Polizia cantonale il 17 agosto 2018. Inammissibile, poiché esula dalla competenza di questo Tribunale, è quindi la domanda dell'insorgente volta a ottenere l'annullamento dell'iscrizione nella banca dati Hoogan, la quale è gestita dall'Ufficio federale di polizia (Fedpol; cfr. art. 24a cpv. 1 della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna del 21 marzo 1997; LMSI; RS 120), cui occorre se del caso rinvolgersi per simili richieste (cfr. pure risposte del 15 e 29 aprile 2019, pag. 1 rispettivamente 6).
3. Il ricorrente
lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito per il
fatto che la Polizia cantonale non avrebbe
sufficientemente motivato la propria decisione.
3.1. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. La citata disposizione legale si limita a stabilire il principio della motivazione scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione, cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), che comprende vari aspetti, tra cui il diritto a una decisione motivata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5.1, 136 I 229 consid. 5.2). Per costante giurisprudenza, la motivazione di una decisione è sufficiente quando la parte interessata è messa in condizione di rendersi conto della portata del provvedimento che la concerne e di impugnarlo con cognizione di causa (cfr. DTF 143 III 65 consid. 5.2). In quest'ottica basta che l'autorità esponga, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro. Essa non è quindi tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti sollevati, ma può limitarsi alle sole circostanze che appaiono rilevanti per il giudizio in quanto atte a influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2, 138 I 232 consid. 5, 137 II 266 consid. 3, 134 I 83 consid. 4.1). Inoltre, sempre che ciò non ne ostacoli troppo la comprensione, la motivazione di una decisione può anche essere implicita, risultare dai diversi considerandi della stessa o da rinvii ad altri atti (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1; STF 2C_583/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 5.2.1, 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2).
3.2. Nella sua risoluzione, la Polizia cantonale ha anzitutto descritto il comportamento rimproverato all'insorgente, situando i fatti sia geograficamente che cronologicamente. Illustrato il quadro giuridico applicabile, sulla scorta dell'art. 3 cpv. 1 del concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive del 15 novembre 2007 (concordato; RL 569.200) - che elenca gli elementi considerati validi mezzi di prova -, ha poi ritenuto dimostrato il comportamento violento tenuto dal ricorrente e pertanto giustificata la pronuncia nei suoi confronti di un divieto di accedere a un'area determinata. Ha quindi fissato la validità temporale (dal 1° settembre 2018 al 1° marzo 2019, da 4 ore prima dell'inizio a 4 ore dopo la fine dell'evento) del divieto, che ha esteso alle aree vietate del Cantone Ticino (secondo le planimetrie allegate alla decisione) e a tutte le aree vietate designate dalle autorità cantonali nel quadro del concordato della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive (consultabili in internet o al posto di polizia locale) di tutti gli incontri sportivi disputati in casa e in trasferta dalla squadra professionistica dell'HCAP (validi per il campionato di National League e la Coppa Svizzera), come pure a tutti i mezzi di trasporto pubblico speciale dedicato al trasferimento dei sostenitori della squadra. Assortito il divieto della comminatoria dell'art. 292 CP e preannunciata la sua registrazione nella banca dati Hoogan, ha indicato i rimedi giuridici per impugnare la misura.
Ora, la predetta decisione, seppur succinta, consente di desumere con sufficiente chiarezza le ragioni che hanno indotto la Polizia cantonale ad adottare il qui controverso provvedimento. La fondatezza o no di tali argomenti è questione di merito. Le motivazioni della Polizia cantonale sono del resto state recepite dal ricorrente, che ha potuto impugnare con cognizione la sua decisione davanti al Dipartimento, sviluppando le proprie tesi sia in sede di ricorso che di replica, e quindi anche dopo che la Polizia cantonale ha ulteriormente puntualizzato le prove su cui si è fondata (cfr. risposta del 19 ottobre 2018, pag. 3). Egli ha peraltro successivamente potuto riproporre e sviluppare le sue censure già sollevate senza successo anche in questa sede. Ne discende che non è ravvisabile una violazione del suo diritto di essere sentito. Quand'anche si volesse ritenere il contrario, qualsivoglia lesione andrebbe comunque considerata sanata, atteso che, come detto, l'insorgente ha potuto difendersi compiutamente davanti al Dipartimento e poi ancora in questa sede. Tanto più che un rinvio degli atti alla Polizia cantonale costituirebbe in concreto una sterile formalità, in un'ottica di economia processuale (cfr. DTF 138 II 77 consid. 4, 137 I 195 consid. 2.3.2 e rinvii; 135 I 279 consid. 2.6.1).
4. Non merita miglior sorte la censura di indeterminatezza della decisione con cui è stato disposto il controverso divieto, che, a mente del ricorrente, ne avrebbe comportato l'inattuabilità. La doglianza appare del tutto infondata, ritenuto come, contrariamente a quanto preteso nel gravame, il dispositivo della decisione in questione permetteva - sia all'interessato che all'autorità chiamata a farla rispettare - di comprenderne appieno gli estremi. Consentiva in particolare di capire che il divieto d'accesso si estendeva unicamente alle aree vietate situate nel Cantone in cui si svolgeva l'incontro che impegnava la compagine leventinese in una determinata data (in Ticino, limitate a determinate aree attorno alla Valascia di Ambrì e alla Pista Resega di Lugano, cfr. planimetrie allegate alla decisione di divieto). Ciò si evince segnatamente dal tenore del dispositivo n. 1.b, secondo cui al ricorrente era proibito l'accesso a tutte le aree vietate (consultabili all'indirizzo internet dedicato o presso il posto di polizia locale) degli incontri sportivi disputati in casa e in trasferta dall'HCAP, validi per il campionato di National League e per la Coppa Svizzera.
5. 5.1. Il 15
novembre 2007 la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti
cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) ha approvato il concordato sulle
misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive entrato in
vigore il 1° gennaio 2010 (BU 2010 22) e in seguito modificato il 2 febbraio
2012. Esso contempla una serie di misure di polizia che riprendono
sostanzialmente le corrispondenti disposizioni
della LMSI in vigore fino al 31 dicembre 2009 (cfr. al riguardo: STA
52.2017.150 e 52.2017.152 del 28 febbraio 2019 consid. 4.1). Trattasi
segnatamente del divieto di accesso a un'area determinata (art. 4 e 5),
dell'obbligo di presentarsi alla polizia (art. 6 e 7) e del fermo preventivo di
polizia (art. 8 e 9). Tali misure sono previste secondo una struttura
"a cascata" (in parte allentata dalla revisione del 2012, che
prevede, per i casi più gravi, la possibilità di disporre direttamente
l'obbligo di presentarsi, cfr. DTF 140 I 2 consid. 12.2.1), di modo che un
provvedimento più severo può essere adottato solo se una misura meno severa non
è stata rispettata. Esse costituiscono dei provvedimenti di natura
amministrativa e sono preventive,
finalizzate cioè a impedire un comportamento violento e a garantire l'ordine
pubblico in occasione di manifestazioni sportive (art. 1 cpv. 1). Esse non costituiscono sanzioni di
carattere penale e nemmeno sono concepite come tali, ma mirano semmai a
impedire che potenziali autori commettano un reato: non hanno natura
repressiva. Quale diritto speciale di polizia destinato a combattere pericoli
in situazioni specifiche, il concordato concretizza il diritto generale di
polizia e quindi anche la clausola generale di polizia, alla quale può essere
fatto capo solo in determinate circostanze (cfr. STF 1C_94/2009 del 16 novembre
2010 consid. 3.3, 7.5, 7.7 e rinvii ivi citati; STA 52.2020.295 del 14 dicembre
2020 consid. 4.1 e rif.; cfr. pure, riguardo alla natura amministrativa delle suddette misure, DTF 140 I 2 consid. 6).
5.2. Per quanto riguarda specificatamente il divieto di
accesso a un'area determinata, tale
misura è prevista, come anzidetto, dall'art. 4 del concordato, giusta il quale
le autorità competenti possono vietare a una persona di accedere, in determinati orari, a
un'area esattamente delimitata in prossimità di una manifestazione sportiva
(area vietata), se è provato che in occasione di manifestazioni sportive ha
partecipato ad atti violenti contro persone o cose; l'autorità cantonale
competente definisce i confini delle singole
aree vietate (cpv. 1). Il divieto è valido per la durata massima di 3 anni e
può riguardare aree sull'intero territorio svizzero (cpv. 2). Esso è
pronunciato mediante decisione formale delle autorità del Cantone in cui si
sono verificati gli atti di violenza, in cui risiede la persona interessata o
in cui ha sede il club, con il quale ha un
legame la persona interessata (cpv. 3). Il Servizio centrale svizzero in
materia di tifoseria violenta e la Fedpol possono presentare la relativa
richiesta (cpv. 4). L'art. 5 del concordato
precisa poi che la decisione di divieto di accedere a un'area determinata stabilisce la
durata del divieto e l'area vietata ed è accompagnata dalle indicazioni che permettono alla persona interessata di
prendere esattamente conoscenza delle aree oggetto del divieto (cpv. 1).
Per la prova della partecipazione ad atti violenti è applicabile l'articolo 3
(cpv. 3). Nel Canton Ticino, l'autorità competente per l'applicazione di tale misura è l'ufficiale della
Polizia cantonale (art. 10b cpv. 1 lett. a LPol), la cui decisione può essere
contestata dapprima davanti al Dipartimento competente e successivamente
davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 10c cpv. 1 LPol). Il
procedimento ricorsuale è di principio retto dalle norme di procedura
amministrativa (cfr. STF 1C_94/2009 citata consid. 4.3; STA 52.2020.295
citata consid. 4.2 e rif.).
5.3. Determinante ai fini dell'applicazione del divieto è
che possa essere "provato" un comportamento violento ai sensi
dell'art. 2 del concordato. È considerato tale il comportamento di una persona
che, prima, durante o dopo una manifestazione sportiva, ha segnatamente
commesso o incitato a commettere: reati contro la vita e l'integrità della
persona ai sensi degli art. 111-113, 117, 122, 123, 125 cpv. 2, 126 cpv. 1,
129, 133 e 134 CP; danneggiamenti ai sensi dell'art. 144 CP; coazione ai sensi
dell'art. 181 CP; incendio intenzionale ai sensi dell'art. 221 CP; esplosione
ai sensi dell'art. 223 CP; minacce mediante uso delittuoso di materie esplosive
o gas velenosi ai sensi dell'art. 224 CP; pubblica istigazione a un crimine o
alla violenza ai sensi dell'art. 259 CP; sommossa ai sensi dell'art. 260 CP;
violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari ai sensi dell'art. 285
CP; impedimento di atti dell'autorità ai sensi dell'art. 286 CP (cpv.1 lett.
a-j). È inoltre considerato un comportamento violento, minacciare la sicurezza
pubblica, trasportando o utilizzando armi, esplosivi, polvere da sparo o pezzi
pirotecnici in impianti sportivi, in loro prossimità e nel viaggio di andata e
ritorno (cpv. 2).
5.4. Come sopra esposto, il termine "provato" deve essere inteso in relazione all'art. 3 del concordato, norma in cui viene descritta la prova di comportamenti violenti. Accanto alle pertinenti sentenze giudiziarie, sono menzionati le pertinenti denunce della polizia, le dichiarazioni attendibili messe per scritto e firmate o le registrazioni visive (della polizia, dell'amministrazione delle dogane, del personale addetto alla sicurezza o delle federazioni e delle società sportive), i divieti di accedere a stadi pronunciati dalle federazioni e dalle società sportive e le comunicazioni di un'autorità straniera competente in materia (cpv. 1 lett. a-d e cpv. 2). Stante il carattere preventivo del divieto di accedere a un'area determinata, non devono essere poste esigenze troppo severe alle prove richieste per poter adottare un simile provvedimento. Affinché si possa ammettere che vi sia stato un comportamento violento ai sensi dell'art. 2 del concordato è sufficiente l'esistenza di un fondato sospetto. Non è per contro necessario che un simile atteggiamento sia stato accertato nell'ambito di una decisione penale cresciuta in giudicato, né si deve esigere che le autorità forniscano delle prove giusta il codice di procedura penale (cfr. STA 52.2020.295 citata consid. 4.4 e rimandi, 52.2012.118 e 52.2013.77 del 22 marzo 2017 consid. 3.5 con rimando a sentenza Verwaltungsgericht St. Gallen B 2012/225 dell'11 dicembre 2012 consid. 3.4 e rif.; cfr. pure DTF 137 I 31 consid. 5.2; sentenza Verwaltungsgericht Bern del 23 febbraio 2016, in: BVR 2016 pag. 247 consid. 3.2). I presupposti per l'adozione di un divieto di accedere a un'area determinata devono essere verificati nel singolo caso di specie e possono essere oggetto di puntuale contestazione davanti all'autorità giudiziaria (cfr. DTF 140 I 2 consid. 8, 137 I 31 consid. 8).
6. 6.1. Il ricorrente contesta recisamente i fatti sui quali si fonda la decisione di divieto di accedere a determinate aree, pronunciata nei suoi confronti il 17 agosto 2018 dalla Polizia cantonale e confermata dal Dipartimento delle istituzioni. Nega in particolare di avere tenuto un qualsivoglia comportamento violento prima, durante o dopo la partita in questione e sostiene che non vi siano prove agli atti che dimostrino il contrario. Sulla base di una giurisprudenza resa in materia penale (sentenza 17.2011.70 del 16 gennaio 2012 della Corte di appello e di revisione penale), nega al rapporto di polizia del 27 agosto 2018 ogni forza probante: da un lato, poiché di per sé inidoneo a fondare un qualsiasi giudizio di colpevolezza; dall'altro perché non permette di revocare in dubbio il fatto che quando è rientrato in pista i disordini fossero già terminati. Circostanza, quest'ultima, che neppure le immagini agli atti sarebbero in grado di smentire e che lo scagionerebbe dall'accusa di avere partecipato a degli atti di violenza.
6.2.
6.2.1. Ora, come rilevato sopra (consid. 5.4), l'art. 3 cpv. 1 del concordato
elenca quelle che sono considerate "prove" di un comportamento
violento ai sensi dell'art. 2 della medesima normativa. Tra quelle annoverate figurano anche le dichiarazioni attendibili messe per
scritto e firmate e le registrazioni visive della polizia, dell'amministrazione
delle dogane, del personale addetto alla sicurezza o delle federazioni e delle
società sportive (cpv. 1 lett. b e cpv. 2). Contrariamente a quanto preteso nel gravame, di
principio, gli elementi su cui le precedenti istanze hanno accertato il
comportamento violento dell'insorgente (rapporto d'inchiesta di polizia
giudiziaria del 27 agosto 2018 e immagini della videosorveglianza)
costituiscono quindi dei validi mezzi di prova ai sensi del concordato e sono peraltro
corroborati dalle dichiarazioni rese dal ricorrente stesso nel suo verbale
d'interrogatorio del 14 marzo 2018.
6.2.2. Dal rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria emerge anzitutto
che prima, durante e dopo la partita tra l'HCAP e il LHC tenutasi
alla Valascia il 14 gennaio 2018 alle 15.45 si sono verificati degli scontri
tra le due tifoserie e con la Polizia. Risulta in particolare che, prima della
partita, le due tifoserie sono entrate in contatto all'esterno della pista,
dove si sono provocate verbalmente e si sono
lanciate oggetti vari (bottiglie, blocchi di neve e razzi pirotecnici), prima
che la Polizia riuscisse a dividerle. Si apprende inoltre che, al termine della
partita, quando i tifosi dell'HCAP si trovavano già all'esterno della pista, i
supporters losannesi sono riusciti a forzare il cancello che divide i
settori (casa/ospiti) e si sono diretti verso l'area riservata ai tifosi
leventinesi, che sono rientrati in pista e li hanno respinti nel loro settore. In
base alle immagini della videosorveglianza esterna e interna allo stadio, la precedente
istanza non ha tanto ritenuto che il ricorrente sia stato coinvolto negli
scontri del pre-partita quanto piuttosto in quelli del post-partita, precisando
come lo si noti rientrare in pista e dirigersi verso i tifosi avversari. Contrariamente
a quanto affermato dal ricorrente con le osservazioni del 27 aprile 2021, i
fotogrammi estrapolati dalle videoregistrazioni e allegati al rapporto,
rispettivamente prodotti in questa sede, confermano in effetti che egli si
trovava in mezzo al gruppo che, al termine della partita, è rientrato in pista
per respingere la tifoseria avversaria (cfr. in particolare, fotogramma delle
18.21). Non lo aveva del resto negato nemmeno l'interessato quando, interrogato
dalla Polizia, si era riconosciuto nei fotogrammi sottopostigli (ciò che
peraltro esclude che vi sia stato uno scambio di persona, come inizialmente
ventilato; cfr. ricorso al Dipartimento, pag. 3), limitandosi a pretendere di
avere agito con lo scopo di correre in soccorso delle famiglie presenti e di
non avere fatto in tempo a partecipare al respingimento vero e proprio in
quanto al suo arrivo i tifosi losannesi erano già rientrati nel loro settore:
Mi trovavo all'esterno a bere la birra a partita terminata. Ad un certo punto ho visto i tifosi del Losanna arrivare ancora incappucciati. Arrivare intendo dall'interno della pista verso il rettilineo dei tifosi HCAP occupato in quel momento soprattutto da famiglie e bambini. Quello che si percepiva era il panico delle famiglie e persone presenti in quel momento all'interno della pista. Sono, unitamente agli altri tifosi HCAP presenti in quel momento all'esterno della Valascia, entrato di corsa per respingere gli "avversari" del Losanna. Una volta all'interno vi era un assembramento di persone tra i nostri e quelli del Losanna e i tifosi avversari sono stati respinti nel loro settore. Preciso che, sebbene intenzionato, non ho preso parte al respingimento della tifoseria avversaria, questo per il semplice fatto che non sono arrivato in tempo. Mi preme pure affermare che in quella circostanza vi erano famiglie di tifosi dell'Ambrì che stavano panicando e piangendo per la paura degli avversari. Preciso pure che non vi era la sicurezza presente. (…) era mia intenzione respingere i tifosi verso il loro settore per mettere in sicurezza le persone presenti. Sono rientrato nella pista e mi sono fermato poco distante dall'entrata ospiti. In quella circostanza quelli del Losanna erano già rientrati nel loro settore. Non ho preso parte al "respingimento".
In realtà, dal rapporto d’inchiesta e dai fotogrammi risulta che,
quando il ricorrente si è riprecipitato nella pista insieme ai sostenitori
dell’HCAP (in buona parte armati di spranghe), con la dichiarata intenzione di
respingere i tifosi avversari - e non tanto per soccorrere le famiglie che invero
non risultano essere state direttamente coinvolte negli scontri (cfr. rapporto
d’inchiesta, pag. 13 con foto; cfr. anche osservazioni del 19 ottobre 2018,
pag. 4, e risposta del 29 aprile 2019, pag. 4) -, i tafferugli non potevano
affatto ancora dirsi terminati, come già solo le immagini concitate della
videosorveglianza lasciano intendere. Tant’è che, come plausibilmente indica il
rapporto d’inchiesta, è stato solo il successivo nuovo intervento della Polizia
che ha permesso di riportare l’ordine (cfr. pag. 12-13). Anche
se non avesse fatto in tempo a respingere in prima persona i tifosi
facinorosi del LHC nel loro settore, non si può certo sostenere che, quando
sono avvenuti i fatti violenti, egli se ne stava in disparte, ben lontano da
chiunque avesse avuto un qualsivoglia comportamento inappropriato
(cfr. ricorso, pag. 10). Al contrario, vi è da ritenere che sussistono
senz’altro ragionevoli indizi per affermare che egli abbia partecipato a
un pubblico assembramento di persone nel quale sono commessi collettivamente
atti di violenza contro persone o cose. A tal proposito vale qui la pena di
ricordare che per adempiere il reato di sommossa ai sensi dell'art. 260 cpv. 1
CP - contemplato nell'elenco di cui all'art.
2 cpv. 1 del concordato - è sufficiente la sola partecipazione spontanea a un simile
pubblico assembramento,
senza che occorra perpetrare
personalmente atti di violenza (cfr. DTF 124 IV 269 consid. 2b; STF
6B_630/2018 dell'8 marzo 2019 consid. 1.2.2, 6B_127/2015 del 21 gennaio 2016
consid. 2.2.1, 6B_863/2013 del 10 giugno 2014 consid. 5.4; Ulrich Weder, in: Andreas Donatsch [curatore], OFK - Orell Füssli
Kommentar, StGB/JStG, XX ed., Zurigo 2018, n. 4 ad art. 260), ciò che
rende di per sé superfluo determinare quali eventuali atti violenti abbia
compiuto il ricorrente in concreto. Del resto, il
bene giuridico protetto dall'art. 260 CP non è né l'integrità personale né il
patrimonio, bensì la tranquillità pubblica (cfr. Gerhard Fiolka, Basler Kommentar, StGB II, IV ed., Basilea
2019, n. 5 ad art. 260 e n. 3 ad intro art. 258).
In conclusione - ricordato pure il carattere preventivo del
divieto di natura amministrativa (per il quale non devono essere poste esigenze troppo severe dal profilo probatorio,
cfr. supra, consid. 5.4) - con le precedenti istanze occorre ritenere
data l'esistenza di un fondato
sospetto, rispettivamente sufficientemente "provato", che il
ricorrente si sia macchiato di un comportamento violento ai sensi dell'art.
2 del concordato, tale da giustificare la pronuncia di un divieto di accedere a
un'area determinata ex art. 4 del concordato. Il fatto che anche la
magistratura penale lo abbia ritenuto colpevole non fa che avvalorare
ulteriormente questa deduzione, e ciò benché contro il decreto d'accusa emanato
contro di lui sia stata interposta opposizione. Come visto, non è
infatti necessario che il comportamento
violento sia stato accertato mediante una decisione penale cresciuta in giudicato (né tanto meno che il
comportamento sia dimostrato con prove giusta il codice di procedura penale; cfr.
supra, consid. 5.4). In tal senso cadono quindi anche nel vuoto i
diversi richiami del ricorrente alle esigenze probatorie penali, come pure al principio
della presunzione d'innocenza garantito dall'art. 32 cpv. 1 Cost. e dall'art. 6
cifra 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) - qui inapplicabili (cfr.
DTF 140 I 2 consid. 6; STF 1C_94/2009 citata consid. 3.4; cfr. pure consid.
5.1; cfr. altresì STA 52.2020.295 citata consid. 5.2).
6.2.3. Altrettanto infondata è la critica al
Dipartimento, che, contrariamente a quanto afferma l'insorgente, non si è affatto espresso nel senso che, non
trattandosi di una misura penale bensì amministrativa, non sarebbe
necessario che le autorità forniscano delle prove per poter adottare un simile
provvedimento rispettivamente che i fatti possono essere anche accertati
in maniera arbitraria (cfr. ricorso, pag. 8). In realtà, al consid.
10.2 della decisione impugnata, la precedente istanza ha correttamente ricordato
che, visto il carattere preventivo del divieto di accedere a un'area
determinata, non devono essere poste esigenze troppo severe alle prove
richieste per poter adottare un simile provvedimento. A torto il ricorrente
contesta quanto indicato dal Dipartimento, che altro non ha fatto che
riassumere la giurisprudenza applicabile in materia (cfr. pure supra, consid.
5.4).
7. 7.1. Fermo quanto precede, restano da esaminare le censure con cui il ricorrente eccepisce che il divieto pronunciato nei suoi confronti sarebbe in ogni caso da annullare, poiché lesivo della sua libertà personale (sotto il profilo della libertà di movimento, art. 10 cpv. 2 Cost.).
7.2. Come tutte le libertà fondamentali che non rivestono valore assoluto, la
garanzia invocata dal ricorrente può essere assoggettata a delle limitazioni.
Giusta l'art. 36 Cost., le stesse devono poggiare su di una base legale (cpv.
1), essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti
fondamentali altrui (cpv. 2), essere proporzionate allo scopo (cpv. 3) e
rispettare il diritto fondamentale nella sua essenza (cpv. 4).
7.3. Nel caso di specie - fatto salvo quanto si dirà per i mezzi di trasporto
pubblico speciali (cfr. infra, consid. 6.4) - il divieto di accedere a
tutte le aree vietate in cui si svolgono gli incontri sportivi dell'HCAP si
fondava senz'altro su di una valida base legale, costituita dal già menzionato
concordato. Per quanto concerne poi i rimanenti requisiti previsti dall'art. 36
Cost è sufficiente in questa sede rinviare, per brevità di giudizio, alla
sentenza pubblicata in DTF 137 I 31, dove il Tribunale federale ha chiaramente
stabilito come le misure di polizia contemplate dagli art. 4 e segg. del
concordato siano sorrette da un preminente interesse pubblico (consid. 6.4) e
siano rispettose del principio della proporzionalità nelle sue molteplici
sfaccettature (consid. 6.5).
Per quanto concerne poi il caso specifico, il
querelato divieto era senz'altro idoneo a raggiungere lo scopo di sicurezza che
si prefigge il concordato. La misura era poi necessaria, ritenuto come
il ricorrente abbia senz'altro tenuto un comportamento pericoloso. Essa era
senz'altro adeguata alle circostanze del caso, considerato che, tra le misure
di polizia previste dal concordato, costituiva la meno incisiva (cfr., in tal
senso, STF 1C_249/2016 del 7 luglio 2016 consid.
3.4). Il provvedimento era inoltre stato correttamente limitato nel
tempo. La sua durata (di soli sei mesi) non raggiungeva
quella massima (tre anni), ma si situava
anzi nella fascia inferiore di quanto prescritto dalla legge per quel
genere di provvedimento (cfr. art. 4 cpv. 2 del concordato). Certo, esso ha
posto al ricorrente delle restrizioni piuttosto disagevoli. Non si può tuttavia
trascurare che tali conseguenze erano ascrivibili unicamente al comportamento
violento da lui manifestato. Esse erano peraltro comunque circoscritte sia sul
piano geografico che temporale. Non si deve infatti dimenticare che il divieto
in parola era valido unicamente in occasione
delle partite dell'HCAP e concerneva il lasso di tempo - peraltro
inappuntabile (cfr. BVR 2016 pag. 247 consid. 6.2) - compreso tra le 4 ore che
precedenti e le 4 ore successive allo svolgimento dell'evento. In questo senso,
malgrado fosse valido per tutta la Svizzera, il controverso divieto non era ancora
lesivo del principio della proporzionalità né dal profilo della durata né da
quello dell'estensione geografica. Esso merita dunque conferma.
7.4. Come accennato, una diversa conclusione s'impone invece per il divieto,
pure ordinato nei confronti del ricorrente (cfr. dispositivo n. 1.c della
decisione del 17 agosto 2018), di accedere a tutti i mezzi di trasporto
pubblico speciale dedicato al trasferimento dei sostenitori dell'HCAP. Come ha
già avuto modo di stabilire questo Tribunale in un caso analogo (cfr. STA 52.2020.295
citata consid. 6.4), il suddetto provvedimento non poggiava infatti su una sufficiente base legale. Una tale misura non
si annovera tra quelle previste dal concordato e non rientra in particolare in quella
sancita dal suo art. 4, non potendo un mezzo di trasporto in movimento essere
considerato un'area esattamente delimitata in prossimità di una
manifestazione sportiva (area vietata) ai sensi della predetta disposizione
(cfr. in tal senso, decisione del 4 settembre 2017 del Sicherheits- und
Justizdepartement del Canton San Gallo consid. 3). Su questo punto la decisione
impugnata non può pertanto essere confermata.
8. 8.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere parzialmente accolto, con conseguente conferma della decisione impugnata, salvo per quanto attiene al divieto di accedere a tutti i mezzi di trasporto pubblico speciale destinati ai sostenitori dell'HCAP, che è annullato.
8.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47
cpv. 1 LPAmm) è posta a carico
dell'insorgente, proporzionalmente alla sua preponderante soccombenza. Lo Stato
ne va invece esente (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Al ricorrente, assistito da
un legale, va riconosciuta un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per
entrambe le sedi, commisurata in funzione del successo relativamente limitato
dell'impugnativa (art. 49 cpv.
1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
parzialmente accolto.
Di conseguenza, la decisione del 29 gennaio 2019 (n. 130.11) del Dipartimento
delle istituzioni è confermata, ad eccezione del divieto di accedere a tutti i
mezzi di trasporto pubblico speciale destinati ai sostenitori dell'HCAP, che è
annullato.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente, cui va retrocesso l'importo di fr. 300.- versato in eccesso a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.
3. Lo Stato del
Cantone Ticino rifonderà all'insorgente fr. 600.- a titolo di ripetibili per
entrambe le sedi.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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5. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera