Incarto n.
52.2019.105

 

Lugano

7 maggio 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

 

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

 

 

statuendo sul ricorso del 27 febbraio 2019 di

 

 

 

 RI 1  

patrocinato da:   PA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 29 gennaio 2019 (n. 130.11) del Dipartimento delle istituzioni che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso il divieto d'accesso a determinate aree in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, pronunciato il 17 agosto 2018 dalla Polizia cantonale;

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

A.   a. RI 1 è un simpatizzante dell'Hockey Club Ambrì-Piotta (HCAP). In tale veste, il 14 gennaio 2018 ha assistito alla partita di disco su ghiaccio valida per il campionato di National League tra la compagine leventinese e il Lausanne Hockey Club (LHC) disputatasi alla pista della Valascia ad Ambrì. In quell'occasione, prima e dopo l'incontro, sono scoppiati nei posteggi e all'interno della pista di ghiaccio tra le tifoserie delle due squadre dei tafferugli che hanno reso necessario l'intervento della Polizia cantonale. Nei confronti di RI 1, identificato come una delle persone che avevano preso parte agli scontri, è stato aperto un procedimento penale per sommossa, danneggiamento, violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, infrazione alla legge federale sugli esplosivi del 25 marzo 1977 (LEspl; RS 941.41) e contravvenzione alla legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LOrP; RL 550.100). Interrogato il 14 marzo 2018 in qualità di imputato, con riferimento ai disordini avvenuti prima della partita, l'interessato ha spiegato che, al loro arrivo all'entrata della pista, alcuni tifosi avversari hanno lanciato da lontano oggetti (lattine e razzi) in direzione dei sostenitori dell'HCAP e che alcuni di loro hanno reagito alla provocazione, precisando di essersi personalmente tenuto in disparte. Quanto alla fase successiva al termine dell'incontro, pur ammettendo di essere rientrato nella pista insieme ad altri supporters leventinesi con l'intento di respingere i tifosi ospiti che si stavano dirigendo verso il settore della pista riservato ai sostenitori dell'HCAP (occupato in quel momento soprattutto da famiglie e bambini) e di mettere in sicurezza le persone ancora presenti, ha negato di avere preso parte a scontri fisici o verbali, ritenuto che al suo arrivo i tifosi losannesi erano già rientrati nel loro settore. Ha parimenti negato di avere partecipato ad atti di violenza contro la Polizia.

b. Il 17 agosto 2018 la Polizia cantonale ha pronunciato nei confronti di RI 1 - sotto comminatoria dell'art. 292 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0) - un divieto di accedere, dalle 4 ore prima dell'inizio dell'evento alle 4 ore dopo la conclusione dello stesso, alle aree vietate del Cantone Ticino (secondo le planimetrie annesse; dispositivo n. 1.a), a tutte le aree vietate (consultabili in internet rispettivamente presso il posto di polizia locale) degli incontri sportivi disputati in casa e in trasferta dall'HCAP, validi per il campionato di National League e per la Coppa Svizzera (dispositivo n. 1.b), nonché a tutti i mezzi di traporto pubblico speciale dedicato al trasferimento dei sostenitori dell'HCAP (dispositivo n. 1.c). E questo per avere, il 14 gennaio 2019, ad Ambrì, presso la pista di ghiaccio della Valascia, tra le 15.10 e le 18.40 circa, preso parte ad un pubblico assembramento nel corso del quale sono stati commessi collettivamente atti di violenza contro persone e cose specificatamente contro i tifosi della squadra ospite. La durata del divieto è stata fissata in sei mesi, dal 1° settembre 2018 al 1° marzo 2019.

c. Per i fatti avvenuti all'interno della pista al termine della gara, con decreto di accusa del 26 novembre 2018 (DA __________) il procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole di sommossa e violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, proponendone la condanna alla pena detentiva di 60 giorni, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni, oltre che al pagamento di una multa di fr. 300.-. L'interessato ha interposto opposizione avverso il predetto decreto, che il procuratore pubblico ha confermato. Attualmente l'incarto risulta essere pendente davanti alla Pretura penale.


B.   Dopo aver respinto il 5 dicembre 2018 la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo al gravame, con decisione del 29 gennaio 2019 il Dipartimento delle istituzioni ha confermato il provvedimento amministrativo, respingendo l'impugnativa contro di esso interposta da RI 1. Disattese alcune censure formali (una riferita alla tempestività delle osservazioni della Polizia cantonale, un'altra all'obbligo di motivazione e un'altra ancora all'indeterminatezza e conseguente inesigibilità del controverso divieto), l'autorità ricorsuale di prima istanza ha infatti ritenuto sufficientemente comprovato il suo comportamento violento nella fase post-partita, fondandosi sulle immagini agli atti e sul suo verbale d'interrogatorio. Ha inoltre ritenuto la misura compatibile con la libertà di movimento dell'interessato in quanto rispettosa del principio della proporzionalità. Ricordato il carattere amministrativo e preventivo del controverso divieto, ha infine negato la pretesa violazione del principio della presunzione d'innocenza.

 

 

                                  C.   Contro quest'ultima pronuncia, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento (insieme al controverso divieto) e postulando la cancellazione della propria iscrizione nella banca dati Hoogan.
Ribadite le censure di carente motivazione e d'indeterminatezza (e quindi inattuabilità) del divieto già sollevate senza successo, il ricorrente rimprovera alla precedente istanza di non avere esaminato la critica di arbitrio nell'accertamento dei fatti da lui avanzata in quella sede, che pure qui ripropone. Sostiene infatti che nessuna prova agli atti dimostrerebbe il suo coinvolgimento in atti violenti prima, durante o dopo la partita, rilevando in particolare come, al momento del suo rientro in pista, i disordini fossero già terminati. In assenza di una condanna penale cresciuta in giudicato, la misura adottata nei suoi confronti violerebbe del resto il principio - applicabile anche in concreto - della presunzione d'innocenza. La stessa sarebbe inoltre lesiva della libertà di movimento, in quanto inadeguata (non essendovi alcun interesse pubblico preponderante ad adottare un tale provvedimento nei confronti di una persona per nulla incline alla violenza) e sproporzionata (in particolare dal profilo geografico).  

 

 

                                  D.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Dipartimento che la Polizia cantonale, con argomenti di cui si dirà, all'occorrenza, in appresso.

 

 

                                  E.   In sede di replica e duplica, le parti si sono riconfermate nelle loro contrapposte tesi e domande di giudizio.

 

 

                                  F.   Su richiesta del giudice delegato alla causa, la Polizia cantonale ha versato agli atti le immagini della videosorveglianza della Valascia che raffigurano il ricorrente nelle fasi del pre- e del post-partita.
Nel termine assegnato, l'insorgente si è essenzialmente limitato a ribadire le sue argomentazioni, negando che nelle immagini acquisite sia immortalato lui e che si possa evincere un qualsiasi suo comportamento violento.


Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10c cpv. 1 della legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 (LPol; RL 561.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), e ciò benché il controverso provvedimento sia scaduto nelle more processuali. Su di esso si fonda infatti l'iscrizione dell'insorgente nel sistema d'informazione elettronico Hoogan (cfr. art. 8 cpv. 1 dell'ordinanza sulle misure di polizia amministrativa dell'Ufficio federale di polizia e sul sistema d'informazione Hoogan del 4 dicembre 2009; OMPAH; RS 120.52), che viene cancellata al più presto 3 e al più tardi 10 anni dopo la scadenza della misura che l'ha giustificata (cfr. art. 12 OMPAH) e da cui, fino ad allora, può derivargli un pregiudizio. Non essendo in concreto tali termini ancora trascorsi, al ricorrente va pertanto riconosciuto ancora un interesse pratico e attuale ad impugnare la decisione dell'autorità inferiore (cfr. STF 1C_397/2016 del 15 febbraio 2017 consid. 2.3 e 2.4, 1C_653/2015 del 22 luglio 2016 consid. 1 e riferimenti). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalle immagini prodotte in corso di causa dalla Polizia cantonale (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

 

 

                                   2.   Preliminarmente, e a prescindere dal pregiudizio che ne può derivare (di cui s'è appena detto), va comunque precisato che oggetto della presente vertenza è unicamente il divieto di accesso per la durata di sei mesi a determinate aree del Cantone Ticino e della Svizzera dove si svolgono delle manifestazioni sportive nonché a tutti i mezzi di trasporto pubblico speciale, pronunciato dalla Polizia cantonale il 17 agosto 2018. Inammissibile, poiché esula dalla competenza di questo Tribunale, è quindi la domanda dell'insorgente volta a ottenere l'annullamento dell'iscrizione nella banca dati Hoogan, la quale è gestita dall'Ufficio federale di polizia (Fedpol; cfr. art. 24a cpv. 1 della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna del 21 marzo 1997; LMSI; RS 120), cui occorre se del caso rinvolgersi per simili richieste (cfr. pure risposte del 15 e 29 aprile 2019, pag. 1 rispettivamente 6).

 

 

                                   3.   Il ricorrente lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito per il fatto che la Polizia cantonale non avrebbe sufficientemente motivato la propria decisione.

3.1. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. La citata disposizione legale si limita a stabilire il principio della motivazione scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione, cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), che comprende vari aspetti, tra cui il diritto a una decisione motivata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5.1, 136 I 229 consid. 5.2). Per costante giurisprudenza, la motivazione di una decisione è sufficiente quando la parte interessata è messa in condizione di rendersi conto della portata del provvedimento che la concerne e di impugnarlo con cognizione di causa (cfr. DTF 143 III 65 consid. 5.2). In quest'ottica basta che l'autorità esponga, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro. Essa non è quindi tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti sollevati, ma può limitarsi alle sole circostanze che appaiono rilevanti per il giudizio in quanto atte a influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2, 138 I 232 consid. 5, 137 II 266 consid. 3, 134 I 83 consid. 4.1). Inoltre, sempre che ciò non ne ostacoli troppo la comprensione, la motivazione di una decisione può anche essere implicita, risultare dai diversi considerandi della stessa o da rinvii ad altri atti (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1; STF 2C_583/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 5.2.1, 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2).

 

3.2. Nella sua risoluzione, la Polizia cantonale ha anzitutto descritto il comportamento rimproverato all'insorgente, situando i fatti sia geograficamente che cronologicamente. Illustrato il quadro giuridico applicabile, sulla scorta dell'art. 3 cpv. 1 del concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive del 15 novembre 2007 (concordato; RL 569.200) - che elenca gli elementi considerati validi mezzi di prova -, ha poi ritenuto dimostrato il comportamento violento tenuto dal ricorrente e pertanto giustificata la pronuncia nei suoi confronti di un divieto di accedere a un'area determinata. Ha quindi fissato la validità temporale (dal 1° settembre 2018 al 1° marzo 2019, da 4 ore prima dell'inizio a 4 ore dopo la fine dell'evento) del divieto, che ha esteso alle aree vietate del Cantone Ticino (secondo le planimetrie allegate alla decisione) e a tutte le aree vietate designate dalle autorità cantonali nel quadro del concordato della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive (consultabili in internet o al posto di polizia locale) di tutti gli incontri sportivi disputati in casa e in trasferta dalla squadra professionistica dell'HCAP (validi per il campionato di National League e la Coppa Svizzera), come pure a tutti i mezzi di trasporto pubblico speciale dedicato al trasferimento dei sostenitori della squadra. Assortito il divieto della comminatoria dell'art. 292 CP e preannunciata la sua registrazione nella banca dati Hoogan, ha indicato i rimedi giuridici per impugnare la misura.

Ora, la predetta decisione, seppur succinta, consente di desumere con sufficiente chiarezza le ragioni che hanno indotto la Polizia cantonale ad adottare il qui controverso provvedimento. La fondatezza o no di tali argomenti è questione di merito. Le motivazioni della Polizia cantonale sono del resto state recepite dal ricorrente, che ha potuto impugnare con cognizione la sua decisione davanti al Dipartimento, sviluppando le proprie tesi sia in sede di ricorso che di replica, e quindi anche dopo che la Polizia cantonale ha ulteriormente puntualizzato le prove su cui si è fondata (cfr. risposta del 19 ottobre 2018, pag. 3). Egli ha peraltro successivamente potuto riproporre e sviluppare le sue censure già sollevate senza successo anche in questa sede. Ne discende che non è ravvisabile una violazione del suo diritto di essere sentito. Quand'anche si volesse ritenere il contrario, qualsivoglia lesione andrebbe comunque considerata sanata, atteso che, come detto, l'insorgente ha potuto difendersi compiutamente davanti al Dipartimento e poi ancora in questa sede. Tanto più che un rinvio degli atti alla Polizia cantonale costituirebbe in concreto una sterile formalità, in un'ottica di economia processuale (cfr. DTF 138 II 77 consid. 4, 137 I 195 consid. 2.3.2 e rinvii; 135 I 279 consid. 2.6.1).

 

 

                                   4.   Non merita miglior sorte la censura di indeterminatezza della decisione con cui è stato disposto il controverso divieto, che, a mente del ricorrente, ne avrebbe comportato l'inattuabilità. La doglianza appare del tutto infondata, ritenuto come, contrariamente a quanto preteso nel gravame, il dispositivo della decisione in questione permetteva - sia all'interessato che all'autorità chiamata a farla rispettare - di comprenderne appieno gli estremi. Consentiva in particolare di capire che il divieto d'accesso si estendeva unicamente alle aree vietate situate nel Cantone in cui si svolgeva l'incontro che impegnava la compagine leventinese in una determinata data (in Ticino, limitate a determinate aree attorno alla Valascia di Ambrì e alla Pista Resega di Lugano, cfr. planimetrie allegate alla decisione di divieto). Ciò si evince segnatamente dal tenore del dispositivo n. 1.b, secondo cui al ricorrente era proibito l'accesso a tutte le aree vietate (consultabili all'indirizzo internet dedicato o presso il posto di polizia locale) degli incontri sportivi disputati in casa e in trasferta dall'HCAP, validi per il campionato di National League e per la Coppa Svizzera.

 

 

                                   5.   5.1. Il 15 novembre 2007 la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) ha approvato il concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive entrato in vigore il 1° gennaio 2010 (BU 2010 22) e in seguito modificato il 2 febbraio 2012. Esso contempla una serie di misure di polizia che riprendono sostanzialmente le corrispondenti disposizioni della LMSI in vigore fino al 31 dicembre 2009 (cfr. al riguardo: STA 52.2017.150 e 52.2017.152 del 28 febbraio 2019 consid. 4.1). Trattasi segnatamente del divieto di accesso a un'area determinata (art. 4 e 5), dell'obbligo di presentarsi alla polizia (art. 6 e 7) e del fermo preventivo di polizia (art. 8 e 9). Tali misure sono previste secondo una struttura "a cascata" (in parte allentata dalla revisione del 2012, che prevede, per i casi più gravi, la possibilità di disporre direttamente l'obbligo di presentarsi, cfr. DTF 140 I 2 consid. 12.2.1), di modo che un provvedimento più severo può essere adottato solo se una misura meno severa non è stata rispettata. Esse costituiscono dei provvedimenti di natura amministrativa e sono preventive, finalizzate cioè a impedire un comportamento violento e a garantire l'ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive (art. 1 cpv. 1). Esse non costituiscono sanzioni di carattere penale e nemmeno sono concepite come tali, ma mirano semmai a impedire che potenziali autori commettano un reato: non hanno natura repressiva. Quale diritto speciale di polizia destinato a combattere pericoli in situazioni specifiche, il concordato concretizza il diritto generale di polizia e quindi anche la clausola generale di polizia, alla quale può essere fatto capo solo in determinate circostanze (cfr. STF 1C_94/2009 del 16 novembre 2010 consid. 3.3, 7.5, 7.7 e rinvii ivi citati; STA 52.2020.295 del 14 dicembre 2020 consid. 4.1 e rif.; cfr. pure, riguardo alla natura amministrativa delle suddette misure, DTF 140 I 2 consid. 6).

5.2. Per quanto riguarda specificatamente il divieto di accesso a un'area determinata, tale misura è prevista, come anzidetto, dall'art. 4 del concordato, giusta il quale le autorità competenti possono vietare a una persona di accedere, in determinati orari, a un'area esattamente delimitata in prossimità di una manifestazione sportiva (area vietata), se è provato che in occasione di manifestazioni sportive ha partecipato ad atti violenti contro persone o cose; l'autorità cantonale competente definisce i confini delle singole aree vietate (cpv. 1). Il divieto è valido per la durata massima di 3 anni e può riguardare aree sull'intero territorio svizzero (cpv. 2). Esso è pronunciato mediante decisione formale delle autorità del Cantone in cui si sono verificati gli atti di violenza, in cui risiede la persona interessata o in cui ha sede il club, con il quale ha un legame la persona interessata (cpv. 3). Il Servizio centrale svizzero in materia di tifoseria violenta e la Fedpol possono presentare la relativa richiesta (cpv. 4). L'art. 5 del concordato precisa poi che la decisione di divieto di accedere a un'area determinata stabilisce la durata del divieto e l'area vietata ed è accompagnata dalle indicazioni che permettono alla persona interessata di prendere esattamente conoscenza delle aree oggetto del divieto (cpv. 1). Per la prova della partecipazione ad atti violenti è applicabile l'articolo 3 (cpv. 3). Nel Canton Ticino, l'autorità competente per l'applicazione di tale misura è l'ufficiale della Polizia cantonale (art. 10b cpv. 1 lett. a LPol), la cui decisione può essere contestata dapprima davanti al Dipartimento competente e successivamente davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 10c cpv. 1 LPol). Il procedimento ricorsuale è di principio retto dalle norme di procedura amministrativa (cfr. STF 1C_94/2009 citata consid. 4.3; STA 52.2020.295 citata consid. 4.2 e rif.).


5.3. Determinante ai fini dell'applicazione del divieto è che possa essere "provato" un comportamento violento ai sensi dell'art. 2 del concordato. È considerato tale il comportamento di una persona che, prima, durante o dopo una manifestazione sportiva, ha segnatamente commesso o incitato a commettere: reati contro la vita e l'integrità della persona ai sensi degli art. 111-113, 117, 122, 123, 125 cpv. 2, 126 cpv. 1, 129, 133 e 134 CP; danneggiamenti ai sensi dell'art. 144 CP; coazione ai sensi dell'art. 181 CP; incendio intenzionale ai sensi dell'art. 221 CP; esplosione ai sensi dell'art. 223 CP; minacce mediante uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi ai sensi dell'art. 224 CP; pubblica istigazione a un crimine o alla violenza ai sensi dell'art. 259 CP; sommossa ai sensi dell'art. 260 CP; violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari ai sensi dell'art. 285 CP; impedimento di atti dell'autorità ai sensi dell'art. 286 CP (cpv.1 lett. a-j). È inoltre considerato un comportamento violento, minacciare la sicurezza pubblica, trasportando o utilizzando armi, esplosivi, polvere da sparo o pezzi pirotecnici in impianti sportivi, in loro prossimità e nel viaggio di andata e ritorno (cpv. 2).

5.4. Come sopra esposto, il termine "provato" deve essere inteso in relazione all'art. 3 del concordato, norma in cui viene descritta la prova di comportamenti violenti. Accanto alle pertinenti sentenze giudiziarie, sono menzionati le pertinenti denunce della polizia, le dichiarazioni attendibili messe per scritto e firmate o le registrazioni visive (della polizia, dell'amministrazione delle dogane, del personale addetto alla sicurezza o delle federazioni e delle società sportive), i divieti di accedere a stadi pronunciati dalle federazioni e dalle società sportive e le comunicazioni di un'autorità straniera competente in materia (cpv. 1 lett. a-d e cpv. 2). Stante il carattere preventivo del divieto di accedere a un'area determinata, non devono essere poste esigenze troppo severe alle prove richieste per poter adottare un simile provvedimento. Affinché si possa ammettere che vi sia stato un comportamento violento ai sensi dell'art. 2 del concordato è sufficiente l'esistenza di un fondato sospetto. Non è per contro necessario che un simile atteggiamento sia stato accertato nell'ambito di una decisione penale cresciuta in giudicato, né si deve esigere che le autorità forniscano delle prove giusta il codice di procedura penale (cfr. STA 52.2020.295 citata consid. 4.4 e rimandi, 52.2012.118 e 52.2013.77 del 22 marzo 2017 consid. 3.5 con rimando a sentenza Verwaltungsgericht St. Gallen B 2012/225 dell'11 dicembre 2012 consid. 3.4 e rif.; cfr. pure DTF 137 I 31 consid. 5.2; sentenza Verwaltungsgericht Bern del 23 febbraio 2016, in: BVR 2016 pag. 247 consid. 3.2). I presupposti per l'adozione di un divieto di accedere a un'area determinata devono essere verificati nel singolo caso di specie e possono essere oggetto di puntuale contestazione davanti all'autorità giudiziaria (cfr. DTF 140 I 2 consid. 8, 137 I 31 consid. 8).

 

 

                                   6.   6.1. Il ricorrente contesta recisamente i fatti sui quali si fonda la decisione di divieto di accedere a determinate aree, pronunciata nei suoi confronti il 17 agosto 2018 dalla Polizia cantonale e confermata dal Dipartimento delle istituzioni. Nega in particolare di avere tenuto un qualsivoglia comportamento violento prima, durante o dopo la partita in questione e sostiene che non vi siano prove agli atti che dimostrino il contrario. Sulla base di una giurisprudenza resa in materia penale (sentenza 17.2011.70 del 16 gennaio 2012 della Corte di appello e di revisione penale), nega al rapporto di polizia del 27 agosto 2018 ogni forza probante: da un lato, poiché di per sé inidoneo a fondare un qualsiasi giudizio di colpevolezza; dall'altro perché non permette di revocare in dubbio il fatto che quando è rientrato in pista i disordini fossero già terminati. Circostanza, quest'ultima, che neppure le immagini agli atti sarebbero in grado di smentire e che lo scagionerebbe dall'accusa di avere partecipato a degli atti di violenza.


6.2.
6.2.1. Ora, come rilevato sopra (consid. 5.4), l'art. 3 cpv. 1 del concordato elenca quelle che sono considerate "prove" di un comportamento violento ai sensi dell'art. 2 della medesima normativa. Tra quelle annoverate figurano anche le dichiarazioni attendibili messe per scritto e firmate e le registrazioni visive della polizia, dell'amministrazione delle dogane, del personale addetto alla sicurezza o delle federazioni e delle società sportive (cpv. 1 lett. b e cpv. 2). Contrariamente a quanto preteso nel gravame, di principio, gli elementi su cui le precedenti istanze hanno accertato il comportamento violento dell'insorgente (rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria del 27 agosto 2018 e immagini della videosorveglianza) costituiscono quindi dei validi mezzi di prova ai sensi del concordato e sono peraltro corroborati dalle dichiarazioni rese dal ricorrente stesso nel suo verbale d'interrogatorio del 14 marzo 2018.

6.2.2. Dal rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria emerge anzitutto che prima, durante e dopo la partita tra l'HCAP e il LHC tenutasi alla Valascia il 14 gennaio 2018 alle 15.45 si sono verificati degli scontri tra le due tifoserie e con la Polizia. Risulta in particolare che, prima della partita, le due tifoserie sono entrate in contatto all'esterno della pista, dove si sono provocate verbalmente e si sono lanciate oggetti vari (bottiglie, blocchi di neve e razzi pirotecnici), prima che la Polizia riuscisse a dividerle. Si apprende inoltre che, al termine della partita, quando i tifosi dell'HCAP si trovavano già all'esterno della pista, i supporters losannesi sono riusciti a forzare il cancello che divide i settori (casa/ospiti) e si sono diretti verso l'area riservata ai tifosi leventinesi, che sono rientrati in pista e li hanno respinti nel loro settore. In base alle immagini della videosorveglianza esterna e interna allo stadio, la precedente istanza non ha tanto ritenuto che il ricorrente sia stato coinvolto negli scontri del pre-partita quanto piuttosto in quelli del post-partita, precisando come lo si noti rientrare in pista e dirigersi verso i tifosi avversari. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente con le osservazioni del 27 aprile 2021, i fotogrammi estrapolati dalle videoregistrazioni e allegati al rapporto, rispettivamente prodotti in questa sede, confermano in effetti che egli si trovava in mezzo al gruppo che, al termine della partita, è rientrato in pista per respingere la tifoseria avversaria (cfr. in particolare, fotogramma delle 18.21). Non lo aveva del resto negato nemmeno l'interessato quando, interrogato dalla Polizia, si era riconosciuto nei fotogrammi sottopostigli (ciò che peraltro esclude che vi sia stato uno scambio di persona, come inizialmente ventilato; cfr. ricorso al Dipartimento, pag. 3), limitandosi a pretendere di avere agito con lo scopo di correre in soccorso delle famiglie presenti e di non avere fatto in tempo a partecipare al respingimento vero e proprio in quanto al suo arrivo i tifosi losannesi erano già rientrati nel loro settore:

                                         Mi trovavo all'esterno a bere la birra a partita terminata. Ad un certo punto ho visto i tifosi del Losanna arrivare ancora incappucciati. Arrivare intendo dall'interno della pista verso il rettilineo dei tifosi HCAP occupato in quel momento soprattutto da famiglie e bambini. Quello che si percepiva era il panico delle famiglie e persone presenti in quel momento all'interno della pista. Sono, unitamente agli altri tifosi HCAP presenti in quel momento all'esterno della Valascia, entrato di corsa per respingere gli "avversari" del Losanna. Una volta all'interno vi era un assembramento di persone tra i nostri e quelli del Losanna e i tifosi avversari sono stati respinti nel loro settore. Preciso che, sebbene intenzionato, non ho preso parte al respingimento della tifoseria avversaria, questo per il semplice fatto che non sono arrivato in tempo. Mi preme pure affermare che in quella circostanza vi erano famiglie di tifosi dell'Ambrì che stavano panicando e piangendo per la paura degli avversari. Preciso pure che non vi era la sicurezza presente. (…) era mia intenzione respingere i tifosi verso il loro settore per mettere in sicurezza le persone presenti. Sono rientrato nella pista e mi sono fermato poco distante dall'entrata ospiti. In quella circostanza quelli del Losanna erano già rientrati nel loro settore. Non ho preso parte al "respingimento".

 

                                         In realtà, dal rapporto d’inchiesta e dai fotogrammi risulta che, quando il ricorrente si è riprecipitato nella pista insieme ai sostenitori dell’HCAP (in buona parte armati di spranghe), con la dichiarata intenzione di respingere i tifosi avversari - e non tanto per soccorrere le famiglie che invero non risultano essere state direttamente coinvolte negli scontri (cfr. rapporto d’inchiesta, pag. 13 con foto; cfr. anche osservazioni del 19 ottobre 2018, pag. 4, e risposta del 29 aprile 2019, pag. 4) -, i tafferugli non potevano affatto ancora dirsi terminati, come già solo le immagini concitate della videosorveglianza lasciano intendere. Tant’è che, come plausibilmente indica il rapporto d’inchiesta, è stato solo il successivo nuovo intervento della Polizia che ha permesso di riportare l’ordine (cfr. pag. 12-13). Anche se non avesse fatto in tempo a respingere in prima persona i tifosi facinorosi del LHC nel loro settore, non si può certo sostenere che, quando sono avvenuti i fatti violenti, egli se ne stava in disparte, ben lontano da chiunque avesse avuto un qualsivoglia comportamento inappropriato (cfr. ricorso, pag. 10). Al contrario, vi è da ritenere che sussistono senz’altro ragionevoli indizi per affermare che egli abbia partecipato a un pubblico assembramento di persone nel quale sono commessi collettivamente atti di violenza contro persone o cose. A tal proposito vale qui la pena di ricordare che per adempiere il reato di sommossa ai sensi dell'art. 260 cpv. 1 CP - contemplato nell'elenco di cui all'art. 2 cpv. 1 del concordato - è sufficiente la sola partecipazione spontanea a un simile pubblico assembramento, senza che occorra perpetrare personalmente atti di violenza (cfr. DTF 124 IV 269 consid. 2b; STF 6B_630/2018 dell'8 marzo 2019 consid. 1.2.2, 6B_127/2015 del 21 gennaio 2016 consid. 2.2.1, 6B_863/2013 del 10 giugno 2014 consid. 5.4; Ulrich Weder, in: Andreas Donatsch [curatore], OFK - Orell Füssli Kommentar, StGB/JStG, XX ed., Zurigo 2018, n. 4 ad art. 260), ciò che rende di per sé superfluo determinare quali eventuali atti violenti abbia compiuto il ricorrente in concreto. Del resto, il bene giuridico protetto dall'art. 260 CP non è né l'integrità personale né il patrimonio, bensì la tranquillità pubblica (cfr. Gerhard Fiolka, Basler Kommentar, StGB II, IV ed., Basilea 2019, n. 5 ad art. 260 e n. 3 ad intro art. 258).
In conclusione - ricordato pure il carattere preventivo del divieto di natura amministrativa (per il quale non devono essere poste esigenze troppo severe dal profilo probatorio, cfr. supra, consid. 5.4) - con le precedenti istanze occorre ritenere data l'esistenza di un fondato sospetto, rispettivamente sufficientemente "provato", che il ricorrente si sia macchiato di un comportamento violento ai sensi dell'art. 2 del concordato, tale da giustificare la pronuncia di un divieto di accedere a un'area determinata ex art. 4 del concordato. Il fatto che anche la magistratura penale lo abbia ritenuto colpevole non fa che avvalorare ulteriormente questa deduzione, e ciò benché contro il decreto d'accusa emanato contro di lui sia stata interposta opposizione. Come visto, non è infatti necessario che il comportamento violento sia stato accertato mediante una decisione penale cresciuta in giudicato (né tanto meno che il comportamento sia dimostrato con prove giusta il codice di procedura penale; cfr. supra, consid. 5.4). In tal senso cadono quindi anche nel vuoto i diversi richiami del ricorrente alle esigenze probatorie penali, come pure al principio della presunzione d'innocenza garantito dall'art. 32 cpv. 1 Cost. e dall'art. 6 cifra 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) - qui inapplicabili (cfr. DTF 140 I 2 consid. 6; STF 1C_94/2009 citata consid. 3.4; cfr. pure consid. 5.1; cfr. altresì STA 52.2020.295 citata consid. 5.2).

6.2.3. Altrettanto infondata è la critica al Dipartimento, che, contrariamente a quanto afferma l'insorgente, non si è affatto espresso nel senso che, non trattandosi di una misura penale bensì amministrativa, non sarebbe necessario che le autorità forniscano delle prove per poter adottare un simile provvedimento rispettivamente che i fatti possono essere anche accertati in maniera arbitraria (cfr. ricorso, pag. 8). In realtà, al consid. 10.2 della decisione impugnata, la precedente istanza ha correttamente ricordato che, visto il carattere preventivo del divieto di accedere a un'area determinata, non devono essere poste esigenze troppo severe alle prove richieste per poter adottare un simile provvedimento. A torto il ricorrente contesta quanto indicato dal Dipartimento, che altro non ha fatto che riassumere la giurisprudenza applicabile in materia (cfr. pure supra, consid. 5.4).


                                   7.   7.1. Fermo quanto precede, restano da esaminare le censure con cui il ricorrente eccepisce che il divieto pronunciato nei suoi confronti sarebbe in ogni caso da annullare, poiché lesivo della sua libertà personale (sotto il profilo della libertà di movimento, art. 10 cpv. 2 Cost.).


7.2. Come tutte le libertà fondamentali che non rivestono valore assoluto, la garanzia invocata dal ricorrente può essere assoggettata a delle limitazioni. Giusta l'art. 36 Cost., le stesse devono poggiare su di una base legale (cpv. 1), essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui (cpv. 2), essere proporzionate allo scopo (cpv. 3) e rispettare il diritto fondamentale nella sua essenza (cpv. 4).

7.3. Nel caso di specie - fatto salvo quanto si dirà per i mezzi di trasporto pubblico speciali (cfr. infra, consid. 6.4) - il divieto di accedere a tutte le aree vietate in cui si svolgono gli incontri sportivi dell'HCAP si fondava senz'altro su di una valida base legale, costituita dal già menzionato concordato. Per quanto concerne poi i rimanenti requisiti previsti dall'art. 36 Cost è sufficiente in questa sede rinviare, per brevità di giudizio, alla sentenza pubblicata in DTF 137 I 31, dove il Tribunale federale ha chiaramente stabilito come le misure di polizia contemplate dagli art. 4 e segg. del concordato siano sorrette da un preminente interesse pubblico (consid. 6.4) e siano rispettose del principio della proporzionalità nelle sue molteplici sfaccettature (consid. 6.5).
Per quanto concerne poi il caso specifico, il querelato divieto era senz'altro idoneo a raggiungere lo scopo di sicurezza che si prefigge il concordato. La misura era poi necessaria, ritenuto come il ricorrente abbia senz'altro tenuto un comportamento pericoloso. Essa era senz'altro adeguata alle circostanze del caso, considerato che, tra le misure di polizia previste dal concordato, costituiva la meno incisiva (cfr., in tal senso, STF 1C_249/2016 del 7 luglio 2016 consid. 3.4). Il provvedimento era inoltre stato correttamente limitato nel tempo. La sua durata (di soli sei mesi) non raggiungeva quella massima (tre anni), ma si situava anzi nella fascia inferiore di quanto prescritto dalla legge per quel genere di provvedimento (cfr. art. 4 cpv. 2 del concordato). Certo, esso ha posto al ricorrente delle restrizioni piuttosto disagevoli. Non si può tuttavia trascurare che tali conseguenze erano ascrivibili unicamente al comportamento violento da lui manifestato. Esse erano peraltro comunque circoscritte sia sul piano geografico che temporale. Non si deve infatti dimenticare che il divieto in parola era valido unicamente in occasione delle partite dell'HCAP e concerneva il lasso di tempo - peraltro inappuntabile (cfr. BVR 2016 pag. 247 consid. 6.2) - compreso tra le 4 ore che precedenti e le 4 ore successive allo svolgimento dell'evento. In questo senso, malgrado fosse valido per tutta la Svizzera, il controverso divieto non era ancora lesivo del principio della proporzionalità né dal profilo della durata né da quello dell'estensione geografica. Esso merita dunque conferma.

7.4. Come accennato, una diversa conclusione s'impone invece per il divieto, pure ordinato nei confronti del ricorrente (cfr. dispositivo n. 1.c della decisione del 17 agosto 2018), di accedere a tutti i mezzi di trasporto pubblico speciale dedicato al trasferimento dei sostenitori dell'HCAP. Come ha già avuto modo di stabilire questo Tribunale in un caso analogo (cfr. STA 52.2020.295 citata consid. 6.4), il suddetto provvedimento non poggiava infatti su una sufficiente base legale. Una tale misura non si annovera tra quelle previste dal concordato e non rientra in particolare in quella sancita dal suo art. 4, non potendo un mezzo di trasporto in movimento essere considerato un'area esattamente delimitata in prossimità di una manifestazione sportiva (area vietata) ai sensi della predetta disposizione (cfr. in tal senso, decisione del 4 settembre 2017 del Sicherheits- und Justizdepartement del Canton San Gallo consid. 3). Su questo punto la decisione impugnata non può pertanto essere confermata.

 

 

                                   8.   8.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere parzialmente accolto, con conseguente conferma della decisione impugnata, salvo per quanto attiene al divieto di accedere a tutti i mezzi di trasporto pubblico speciale destinati ai sostenitori dell'HCAP, che è annullato.


8.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, proporzionalmente alla sua preponderante soccombenza. Lo Stato ne va invece esente (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Al ricorrente, assistito da un legale, va riconosciuta un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi, commisurata in funzione del successo relativamente limitato dell'impugnativa (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

1.   Il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza, la decisione del 29 gennaio 2019 (n. 130.11) del Dipartimento delle istituzioni è confermata, ad eccezione del divieto di accedere a tutti i mezzi di trasporto pubblico speciale destinati ai sostenitori dell'HCAP, che è annullato.

 

 

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente, cui va retrocesso l'importo di fr. 300.- versato in eccesso a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.

 

 

3.   Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente fr. 600.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.


4.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

 

 

5.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera