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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Elisa Bagnaia |
statuendo sul ricorso del 18 marzo 2019 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 6 febbraio 2019 (n. 593) del Consiglio di Stato che ordina alla ricorrente l'adempimento e il ripristino entro 5 mesi della destinazione agricola conforme del fondo gestito dalla sua azienda agricola e, in caso di inadempimento, oltre al rimborso delle previste rate annuali del credito agricolo di investimento concessole, il pagamento degli interessi al 5% che maturano annualmente sul mutuo; |
ritenuto, in fatto
A. Il Patriziato di __________
è proprietario di un fondo ubicato nel Comune di __________ (mapp. __________)
dove RI 1 (titolare di un diritto di superficie intavolato come fondo numero __________)
gestiva un'azienda agricola perlopiù dedita all'allevamento bovino. Dopo
decisione del 10 agosto 2001 dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFGA), il
4 settembre 2001 la Sezione dell'agricoltura le ha concesso un credito agricolo
di investimento di fr. 137'000.- per l'edificazione di una stalla e dei
relativi impianti, da rimborsare in 20 quote annuali di fr. 6'850.- a partire
dal 31 dicembre 2002. Per la realizzazione dei medesimi manufatti sono inoltre
stati stanziati contributi federali e cantonali giusta la legge federale
sull'agricoltura del 29 aprile 1998 (LAgr; RS 910.1) e la legge sulla
salvaguardia e il promovimento dell'agricoltura dell'11 novembre 1982 (BU 1983,
55) in vigore all'epoca. Il 20 agosto 2001 è stata pertanto stipulata una
convenzione tra la Confederazione e il Canton Ticino, da una parte, e RI 1,
dall'altra, a garanzia del buon uso dei sussidi versati per le predette costruzioni
agricole ed è stata firmata dall'interessata una dichiarazione con la quale ha
accettato gli oneri e condizioni legati all'assegnazione dei suddetti
contributi federali e cantonali.
B. a. Nel corso degli
anni, l'azienda agricola di RI 1 è stata oggetto di svariati controlli e
decisioni da parte dell'Ufficio del veterinario cantonale (UVC) e di altre
autorità.
Per quanto qui di interesse con decisioni del 6 giugno, 9 giugno e 24 giugno
2016 l'UVC ha disposto il sequestro e poi la confisca di tutti i bovini
presenti in azienda, nonché ha pronunciato nei confronti di RI 1 un divieto di
tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato. Nell'estate del 2017 tutti
i bovini sequestrati sono stati venduti; il ricavato, dedotte le spese, è stato
consegnato alla proprietaria (cfr. STA 52.2019.14 del 14 agosto 2019). Il
divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato è stato
confermato dal Consiglio di Stato (decisione del 14 marzo 2017 [n. 1083]), dal
Tribunale cantonale amministrativo (STA 52.2017.252 del 14 agosto 2019) e in
ultima istanza dal Tribunale federale (STF 2C_802/2019 del 25 settembre 2019).
b. In precedenza nel 2013 RI 1 aveva inoltrato una domanda di costruzione per
la realizzazione (parzialmente a posteriori) di una tettoia e di un letamaio
annesso a quest'ultima, nonché per l'ampliamento della prefossa sottostante.
Considerato quanto emerso in occasione di un sopralluogo esperito il 10 maggio
2016 dalla Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS),
il 18 maggio 2016 i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno espresso
avviso favorevole, subordinando però il permesso a una serie di clausole
accessorie, tra cui la vuotatura e il ripristino della cisterna del colaticcio
e delle prefosse, la rimessa in funzione degli evacuatori meccanici del letame
all'interno della stalla e lo smaltimento dei depositi di letame all'esterno
della stalla. Con decisione del 9 settembre 2016, il Municipio di __________ le
ha pertanto rilasciato la licenza edilizia, subordinandola alle condizioni
contenute nell'avviso cantonale. Adito da RI 1, questo Tribunale con decisione 52.2017.626 del 29 aprile 2020 ha annullato il querelato
permesso poiché ha ritenuto non date, ab initio, le condizioni di
rilascio dello stesso.
c. Con scritto del 12 settembre 2017 la Sezione dell'agricoltura ha comunicato
a RI 1 che da segnalazioni ricevute risultava che il suolo intorno alla sua
stalla era deteriorato e che gli evacuatori meccanici non erano funzionanti,
ciò che le era già stato fatto presente più volte in passato (lettere del 27
gennaio 2003, del 2 novembre 2004, del 21 aprile 2005 e del 10 maggio 2010).
Posto che tale situazione si poneva in contrasto con gli obblighi sanciti nella
convenzione conclusa il 20 agosto 2001 a garanzia della concessione dei
contributi federali e cantonali, l'autorità dipartimentale ha predisposto un
sopralluogo di accertamento per il 20 settembre 2017. Con scritto del 10
ottobre 2017 la Sezione dell'agricoltura ha quindi segnalato a RI 1 che da
quest'ultimo controllo era emerso come la gestione del fondo, nonché l'utilizzo
dell'edificio e dell'impiantistica fossero stati abbandonati. Le ha pertanto
fissato un termine sino al 31 ottobre 2017 per ripristinare la gestione del
sedime e per rendere funzionante l'impiantistica e l'edificio conformemente
allo scopo per cui la licenza edilizia le era stata a suo tempo rilasciata e
per il quale le erano stati concessi dei sussidi; in caso contrario le
sarebbero stati revocati gli aiuti agli investimenti a suo tempo erogati.
Mediante lettera del 28 ottobre 2017, RI 1 ha contestato la presa di posizione
dell'autorità; riferendosi in vero anche ad altre questioni che esulano dalla
presente vertenza, essa ha sostenuto che i lavori indicati dalla Sezione
dell'agricoltura sarebbero stati eseguiti una volta ottenute la licenza
edilizia per la tettoia e le altre autorizzazione richieste, nonché ricevuti
gli importi dovutile dal Cantone.
d. Il 30 marzo 2018 il Municipio di __________ ha informato RI 1 che il 9
aprile successivo sarebbe stata esperita un'ispezione del sedime in parola al
quale avrebbe partecipato, tra gli altri, anche la Sezione dell'agricoltura.
Preso atto dell'opposizione dell'interessata, con scritto del 18 aprile
successivo, quest'ultima autorità le ha comunicato che il 3 maggio 2018 avrebbe
proceduto ad un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei beni che avevano
beneficiato degli aiuti agli investimenti. Dopo ulteriori scambi di
corrispondenza, che non è necessario qui riassumere, il 22 maggio 2018 la
Sezione dell'agricoltura ha eseguito tale ispezione, senza che RI 1 fosse presente,
rilevando lo stato di abbandono in cui si trovava il fondo (vegetazione non
gestita, cisterna del colaticcio colma e deposito di letame con della
vegetazione). Una copia del verbale di sopralluogo è quindi stata trasmessa all'interessata
che ne ha contestato contenuto e forma.
C. Preso atto della situazione, con risoluzione del 6 febbraio 2019 il Consiglio di Stato ha assegnato a RI 1 un termine di 5 mesi dall'intimazione della decisione per adempiere e ripristinare la destinazione conforme alle disposizioni di cui alla convenzione del 20 agosto 2001. Nel caso in cui ciò non fosse avvenuto, il Governo ha disposto, oltre che il rimborso delle previste rate annuali del credito agricolo di investimento, il pagamento degli interessi al 5% che maturano annualmente sull'importo del prestito. L'Esecutivo cantonale ha motivato la propria decisione ritenendo che vi fosse una cessazione dell'utilizzo della stalla e che l'edificio di economia rurale si trovasse ormai in stato di abbandono, nonché che l'azienda fosse confrontata con delle difficoltà economiche. Con due distinte decisioni di medesima data, il Consiglio di Stato ha altresì ordinato, in caso di mancato ripristino della destinazione conforme, la restituzione parziale dei contributi federali e cantonali concessi all'interessata per la costruzione dei manufatti in parola.
D. Avverso la suddetta
pronuncia riferita al credito agricolo, RI 1 si aggrava ora dinanzi al
Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. Censurata una
carente motivazione della decisione impugnata, la ricorrente contesta, in
sintesi, che l'azienda sia ormai inattiva e che la stalla non venga utilizzata,
nonché che vi sia incuria nell'obbligo di gestione e di manutenzione e che
l'azienda soffra di difficoltà economiche. Eccepisce quindi che il diritto alla
restituzione degli aiuti finanziari sia prescritto. Rileva infine come in ogni
caso il ripristino della situazione conforme non dipenda dal suo comportamento
bensì dall'esito del ricorso inoltrato avverso il divieto di tenuta di animali
da reddito.
E. All'accoglimento del
gravame si oppone il Consiglio di Stato e per esso la Sezione dell'agricoltura,
con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
F. In sede di
replica e di duplica, le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro tesi
riconfermandosi nelle rispettive domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 166 cpv. 2 ultima frase
LAgr e dall'art. 84 lett. a della legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL
165.100). La legittimazione della ricorrente, destinataria della decisione
impugnata, è certa (art. 65 cpv. 1 LPAmm). Il
ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 2 LPAmm), è ricevibile in ordine e può essere
reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Non è in particolare necessario procedere all'acquisizione delle prove
richieste dalla ricorrente, e meglio a raccogliere le testimonianze di __________
e __________, nonché ad acquisire agli atti tutti gli incarti della Sezione
dell'agricoltura, dell'UVC, del Consiglio di Stato e di questo Tribunale
riguardanti la sua azienda agricola. Nemmeno l'esperimento di un sopralluogo e
di una non meglio specificata perizia si rendono necessari, così come neppure l'acquisizione
dei rapporti di __________. L'oggetto della controversia emerge con sufficiente
chiarezza dalle tavole processuali per cui le prove richiamate sarebbero del
tutto insuscettibile di apportare la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti
per il giudizio (DTF 131 I 153 consid. 3; RtiD I-2008 n. 6 pag. 559 e rinvii).
2. 2.1. L'insorgente
censura innanzitutto la lesione dei suoi diritti di parte. In particolare
rimprovera al Consiglio di Stato di essere venuto meno ai suoi doveri di
motivazione per non avere indicato con precisione quali lavori o opere siano
necessari per il ripristino della destinazione conformemente a quanto era stato
stabilito nella già menzionata convenzione del 20 agosto 2001, rispettivamente
in cosa consista l'inadeguata manutenzione dei manufatti, non essendo
sufficiente il generico richiamo all'art. 109 cpv. 1 LAgr. D'altronde ciò
sarebbe stato ancor più necessario ritenuto che è pendente dal 2013 una domanda
di costruzione per migliorie strutturali e per nuove istallazioni e che dal
2001 ad oggi le disposizioni sulle strutture agricole e la relativa
impiantistica avrebbero subìto numerose modifiche.
2.2. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per
iscritto. Scopo dell'obbligo della motivazione, componente essenziale del
diritto di essere sentito disposto all'art. 34 LPAmm e ancorato all'art. 29
cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost.; RS 101), è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni
che stanno alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena
cognizione di causa ad una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta
esercitare un suo controllo effettivo (DTF 136 I 229 consid. 5.2; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,
Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 528 segg.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 26 n. 2c). Per prassi, una
motivazione può essere ritenuta sufficiente - e adempiere pertanto al citato
scopo - quando l'autorità menziona, almeno brevemente, le ragioni che l'hanno
spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo in questo modo
le parti nella situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle
eventuali possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 134 I 83 consid. 4.1,
129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 121 I 54 consid. 2c, 117 Ib 64
consid. 4), oppure quando risulta implicitamente dai diversi considerandi
componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) o da
rinvii ad altri atti (STF 2A.199/2003 del 10 ottobre 2003 consid. 2.2.2 e
1P.708/1999 del 2 febbraio 2000 consid. 2). L'autorità non è inoltre tenuta a
pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti che le
vengono sottoposti: può limitarsi ad affrontare le sole allegazioni rilevanti,
in quanto atte a influire sulla decisione, e passare invece sotto silenzio, ad
esempio, quelle che manifestamente non reggono o appaiono ininfluenti (DTF 138
I 232 consid. 5.1, 136 I 229 consid. 5.2, 130 II 530 consid. 4.3; STF
1C_615/2012 del 12 aprile 2013 consid. 2.2; Scolari,
op. cit., n. 532 con rinvii; Borghi/Corti,
op. cit., ad art. 26 n. 2a).
2.3. Nel caso concreto, l'Esecutivo
cantonale ha indicato che a causa del divieto di tenuta di animali da reddito a
tempo indeterminato pronunciato dall'UVC, la stalla non può più essere
utilizzata allo scopo per cui è stata sussidiata. Ha poi ritenuto appurato che
l'edificio di economia rurale si trova in stato di abbandono, ciò che configura
una violazione dell'obbligo di gestione e manutenzione (art. 59 cpv. 1 lett. g
dell'ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura del 7 dicembre
1998 [OMSt; RS 913.1] e art. 109 cpv. 1 LAgr), e che l'azienda è confrontata
con delle difficoltà finanziarie. Ora, se tali
argomenti permettano di giustificare la contestata decisione è questione che
attiene al merito della vertenza e sarà analizzata in seguito. Per quanto concerne
l'utilizzo della stalla appare evidente che il
ripristino della situazione conforme consiste nell'utilizzo della stessa, nella
quale deve essere tenuto del bestiame in numero sufficiente. In merito allo
stato di abbandono invece va rilevato che la decisione impugnata si inscrive in
un contesto ben preciso in cui svariate autorità hanno più volte richiamato
l'attenzione della ricorrente sulla necessità di gestire il fondo in modo
adeguato, in particolare sul fatto che i sistemi di gestione dei liquami e del
letame andassero ripristinati e le attrezzature rimesse in funzione (cfr.
decisione del 9 dicembre 2010 del Dipartimento del territorio [allegato 2 alla
duplica], avviso cantonale n. __________ del 18 maggio 2016 dei Servizi
generali, rapporto del 6 giugno 2016 dell'UVC sul controllo del 10 maggio 2016,
decisione del 6 giugno 2016 dell'UVC punto 5 lett. b, scritti del 12 settembre
2017 e del 10 ottobre 2017 della Sezione dell'agricoltura e in particolare il
verbale del sopralluogo del 20 settembre 2017). In questo senso la
ricorrente non può sostenere che non le fosse chiaro quali critiche le venivano
mosse, considerato che non era certo la prima volta che le veniva intimato di
rispristinare una gestione conforme del fondo, con particolare riferimento a
tutta l'impiantistica per lo smaltimento dei liquami e per la gestione del
letame. Non permette di giungere a diversa conclusione il fatto che il
Consiglio di Stato non abbia fatto riferimento alle migliorie strutturali
oggetto della domanda di costruzione del 2013, che d'altronde non hanno nulla a
che vedere con il fatto che le attrezzature vadano mantenute e fatte funzionare
debitamente e che il letame in eccesso non vada accumulato sul terreno. Lo
stesso vale per le modifiche di disposti di legge sulle strutture agricole
intervenute negli anni che non concernono quanto rimproverato all'insorgente.
D'altro canto, va rilevato che la ricorrente, rappresentata da uno sperimentato
legale, è stata in grado di contestare il giudizio impugnato in maniera precisa
e circostanziata, dimostrando in questo modo di averne perfettamente compreso
la portata. Ne discende che, tutto sommato, non vi è stata una violazione del
suo diritto di essere sentita. Ad ogni modo, anche se vi fosse stata, una
simile lesione dovrebbe comunque essere considerata sanata, atteso che, come
detto, l'insorgente ha potuto difendersi compiutamente dinanzi a questo
Tribunale; oltretutto, in concreto, un rinvio degli atti all'istanza inferiore
costituirebbe una sterile formalità, in un'ottica di economia processuale (cfr.
DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117 consid.
4.2.2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2 e rimandi).
3. 3.1. La
Confederazione e i Cantoni sostengono i miglioramenti strutturali
nell'agricoltura mediante concessione di aiuti finanziari sotto forma di
contributi e crediti di investimento (art. 2 e 87 LAgr, art. 1 OMSt e art. 6, 7
e 8 della legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 [LA; RL 910.100]). La
Confederazione mette a disposizione dei Cantoni mezzi finanziari per i crediti
di investimento, i quali vengono accordati dalle autorità cantonali, mediante
decisione formale, sotto forma di mutui esenti da interesse (art. 105 cpv. 1 e
2 LAgr). I mutui devono essere rimborsati entro venti anni; il Consiglio
federale disciplina i dettagli (art. 105 cpv. 3 LAgr). I proprietari che
gestiscono la loro azienda o la gestiranno dopo l'investimento ricevono i
crediti d'investimento per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di
edifici d'abitazione e edifici d'economia rurale (art. 106 cpv. 1 lett. b LAgr).
I crediti d'investimento sono accordati forfettariamente (art. 106 cpv. 3
LAgr).
3.2. Il Consiglio federale può stabilire condizioni e oneri nonché prevedere
deroghe alla gestione diretta e alla concessione forfettaria di crediti
d'investimento (art. 106 cpv. 5 LAgr). Anche sulla base di questa norma di
delegazione il Consiglio federale ha emanato l'OMSt, la quale disciplina tra
l'altro i crediti d'investimento per provvedimenti individuali (art. 43 e segg.
OMSt), tra cui quelli per provvedimenti edilizi per proprietari e affittuari di
aziende agricole (art. 44 OMSt). I Cantoni, a cui le domande di credito devono
essere inoltrate (art. 53 cpv. 1 OMSt), esaminano le richieste, giudicano
l'opportunità dei provvedimenti previsti, decidono in merito alla domanda e
stabiliscono nel singolo caso oneri e condizioni (art. 53 cpv. 2 OMSt). Giusta
l'art. 109 cpv. 1 LAgr, per gravi motivi il Cantone può revocare il credito
d'investimento; nei casi di rigore, invece della revoca può essere chiesto il
pagamento degli interessi (art. 109 cpv. 2 LAgr). L'art. 59 cpv. 1 OMSt
fornisce un elenco non esaustivo di gravi motivi che comportano la revoca dei
crediti d'investimento (sentenza del Tribunale amministrativo federale
B-2993/2007 del 23 aprile 2008 consid. 5; Yves
Donzallaz, Traité de droit agraire suisse: droit public et droit privé,
tomo I, Berna 2004, pag. 614 e 615); sono segnatamente motivi gravi:
l'alienazione delle aziende e degli impianti acquistati o costruiti con i
crediti di investimento (lett. a); l'edificazione o l'utilizzazione del suolo
per scopi diversi dall'utilizzazione agricola (lett. b); la cessazione della
gestione in proprio ai sensi dell'articolo 9 della legge federale del 4 ottobre
1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR; RS 211.412.11), tranne in caso di
affitto a un discendente (lett. c); l'utilizzazione duratura di importanti
parti dell'azienda per scopi non agricoli (lett. d); l'inadempimento degli
oneri e delle condizioni stabiliti nella decisione (lett. e); la rinuncia all'utilizzazione
di impianti e oggetti ai sensi dell'articolo 107 capoverso 1 lettera b della
LAgr (lett. f); la mancata tempestiva rimozione dell'incuria nell'obbligo di
gestione e manutenzione constatata dal Cantone (lett. g); il mancato pagamento
nonostante diffida di una quota d'ammortamento entro sei mesi dopo la scadenza
(lett. h); la concessione di un credito sulla base di indicazioni fallaci
(lett. i).
3.3. L'applicazione delle disposizioni della legislazione federale in materia
di agricoltura delegate ai Cantoni e delle disposizioni cantonali compete al
Consiglio di Stato (art. 35 cpv. 1 LA). Il regolamento sull'agricoltura del 23
dicembre 2003 (RLA; RL 910.110) stabilisce che l'applicazione della
legislazione federale e cantonale in materia agricola è affidata alla Sezione
dell'agricoltura qualora determinate competenze non siano espressamente
riservate ad altri organi (art. 1 RLA).
4. 4.1. Come
accennato in narrativa, la ricorrente contesta anzitutto che la stalla non
venga utilizzata: da una parte essa avrebbe adottato misure per consentire la
detenzione di animali, facendo capo a sostituti e detenendo bestiame di terze
persone, tra cui animali di proprietà della madre. D'altra parte rileva come il
divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato ordinato
dall'UVC, oggetto di ricorso, non era cresciuto in giudicato al momento
dell'emanazione della querelata decisione governativa, per cui l'azienda
sarebbe tutt'ora attiva e deterrebbe animali. Sia la stalla sia il fondo in
generale sarebbero inoltre correttamente gestiti e non vi sarebbe stato di
abbandono o incuria; la Sezione dell'agricoltura non avrebbe d'altronde
esperito alcun accertamento che permetta di attestare la pretesa inadeguatezza
nella gestione e nella manutenzione. Il Consiglio di Stato inoltre avrebbe
omesso di tenere in considerazione che dal 2013 è pendente una domanda di
costruzione avente per oggetto delle migliorie strutturali e delle
istallazioni, nonché che le prescrizioni sulle strutture agricole avrebbero
subito numerose modifiche negli anni. La risoluzione governativa sarebbe
inoltre arbitraria in quanto fissa un termine per il ripristino della
situazione conforme il cui rispetto non dipenderebbe dalla ricorrente ma
dall'esito della procedura promossa contro il divieto di tenuta di animali da
reddito. Pretende infine che il diritto alla revoca della prestazione sia ormai
prescritto in quanto l'autorità di prime cure sarebbe venuta a conoscenza della
facoltà di ordinare la revoca al più tardi il 26 gennaio 2018, per cui la
pronuncia governativa del 6 febbraio 2019 sarebbe intervenuta oltre un anno
dopo.
4.2. In primo luogo,
per quanto concerne l'utilizzo della stalla, va osservato che la ricorrente
sostiene che nel 2017 e nel 2018 erano presenti in azienda bovini di terze
persone, tra cui alcuni appartenenti a sua madre (cfr. doc. D, E e F allegati
al ricorso), e di aver ricevuto i contributi d'estivazione per il 2018. Se ciò
corrisponda al vero e di quanti capi di bestiame si trattasse (segnatamente se
in oltre metà della stalla non fosse più detenuto bestiame, considerazioni
applicabili alla restituzione dei contributi federali a causa di modifica della
destinazione agricola dei manufatti ex art. 102 cpv. 1 e 2 LAgr, cfr. Suissemelio, Guide pour la restitution
des aides financières agricoles, ed. 2014, pag. 10) non è dato di sapere in
specie ritenuto che, da quanto risulta dagli atti, l'autorità di prime cure non
ha esperito particolari accertamenti in proposito. Se è vero che vi sono degli
indizi circa un utilizzo quantomeno limitato del manufatto in parola (ad
esempio cfr. scritto del 28 ottobre 2017 in cui la ricorrente afferma di non
avere più alcun ricavo dalla sua attività aziendale da più di un anno), né lo
scritto del 10 ottobre 2017 della Sezione dell'agricoltura, che si limita ad
indicare un generico abbandono della gestione, né il verbale di sopralluogo del
22 maggio 2018 forniscono alcuna indicazione precisa sulla presenza o meno di
animali nella stalla. Va poi rilevato che il divieto di tenuta di animali da
reddito a tempo indeterminato ordinato dall'UVC nei confronti dell'insorgente era
stato impugnato ed è diventato definitivo solo il 25 settembre 2019 (cfr. STF
2C_802/2019), vale a dire successivamente all'inoltro del presente ricorso,
allorquando il Tribunale federale ha deciso di confermarlo (cfr. STF
2C_802/2019). Motivo per cui è solo a partire da quest'ultima data che
all'insorgente, e di riflesso alla sua azienda agricola in quanto ditta
individuale, è vietata la detenzione di animali, di sua proprietà o di terzi.
Nella misura in cui la decisione governativa fa riferimento a questo divieto
per giustificare la propria decisione la stessa era dunque prematura. Dal
suddetto divieto pronunciato dall'UVC non è possibile inoltre dedurre alcunché
in merito all'utilizzo dell'edificio agricolo. Piuttosto va ritenuto che da
settembre 2019 si è realizzato un caso di cessazione della gestione in proprio
giusta l'art. 59 cpv. 1 lett. c OMSt, ciò che potrà semmai configurare un nuovo
motivo di revoca ma che, allo stadio attuale, non può giustificare la querelata
decisione adottata dal Governo prima dell'accertamento necessario.
Anche la situazione finanziaria dell'azienda, benché sia la stessa ricorrente a
riferire di avere - per ragioni che non è necessario evocare - problemi di
liquidità, non rappresenta di per sé un sufficiente motivo di revoca. L'art. 59
cpv. 1 lett. h OMSt prevede infatti quale grave motivo il mancato pagamento
nonostante diffida di una quota d'ammortamento entro sei mesi dopo la scadenza;
in concreto vi sono state delle richieste di posticipo delle scadenze riferite
ai rimborsi annuali, non risulta per contro che vi sia stata alcuna ingiunzione
di pagamento per arretrati.
4.3. L'unico motivo di revoca valido resta pertanto la mancata tempestiva
rimozione dell'incuria nell'obbligo di gestione e manutenzione del manufatto, con
particolare riferimento alla stalla e alla relativa impiantistica. Ora, contrariamente
a quanto pretende quest'ultima, non può sussistere alcun dubbio sul fatto che
la stalla, con particolare riferimento al sistema di gestione dei reflui
zootecnici, non sia stata mantenuta in modo adeguato, ciò che è stato
constatato a più riprese non solo dalla Sezione dell'agricoltura, ma anche da
altre autorità. Basti rilevare che già nel 2010 il Dipartimento del territorio
aveva constato che la fossa dei liquami (cisterna del colaticcio) era inutilizzata
e inutilizzabile in quanto lo strato indurito presente sulla stessa non era
stato asportato e la sua vuotatura non era stata assicurata e che il letame in
eccedenza era stato accumulato sulle superfici restanti del mappale __________
senza alcuna copertura. La situazione non era mutata nel maggio 2016 quando sia
la SPAAS sia l'UVC hanno rilevato che gli evacuatori del letame interni per la
pulizia dei corridoi erano fuori uso, quello esterno era stato smantellato, le
prefosse erano intasate e le relative pompe fuori uso, la fossa (cisterna del
colaticcio) era intasata a causa di uno strato superiore del contenuto indurito
e ricoperto di vegetazione e il miscelatore interno alla fossa era fuori uso,
nonché vi erano mucchi di letame sparsi sul terreno adiacente alla stalla (cfr.
avviso cantonale n. __________ del 18 maggio 2016 dei Servizi generali, rapporto
e decisione del 6 giugno 2016 dell'UVC). La Sezione dell'agricoltura ha poi accertato
in occasione del sopralluogo del 20 settembre 2017 che vi era abbandono della
gestione del fondo, dell'utilizzo dell'edificio e dell'impiantistica (cfr.
lettera del 10 ottobre 2017), sebbene non risulti che sia stato nell'occasione
steso un verbale di controllo più dettagliato. Infine tale situazione è stata
nuovamente rilevata il 22 maggio 2018: benché l'ispezione sia avvenuta
dall'esterno della proprietà a causa del rifiuto della ricorrente di permettere
l'accesso alla medesima (in spregio all'obbligo di cui all'art. 114 RLA), il
verbale del sopralluogo ma soprattutto la documentazione fotografica a esso allegata
attestano che anche in quell'occasione la fossa dei liquami era piena e che su
di essa vi era una non indifferente vegetazione, ciò che permette di ritenere
che da lungo tempo tale impianto non viene confacentemente mantenuto e, di
riflesso, nemmeno utilizzato; poco importa che il suo contenuto non sia
fuoriuscito, ciò che avrebbe comportato oltretutto un rischio di inquinamento
per il suolo. Inoltre era presente un accumulo di letame nei pressi dell'uscita
della stalla a nord. Irrilevante risulta il fatto che il verbale del
sopralluogo non sia stato firmato; il documento è di tutta evidenza stato
redatto da dei funzionari della Sezione dell'agricoltura, i cui nominativi sono
menzionati in epigrafe. Esso è quindi stato inviato alla ricorrente con scritto
del 4 giugno 2018, visto che essa si era rifiutata di presenziare al controllo.
Ne discende pertanto che è senz'altro a giusto titolo il Consiglio di Stato ha
rimproverato a RI 1 un'inadeguata gestione e manutenzione dell'edificio e della
relativa impiantistica. Carenze, queste, che appaiono per il vero manifeste e
che essa avrebbe dovuto sanare indipendentemente dall'esito del ricorso allora
pendente contro il divieto di tenuta di animali da reddito o dal rilascio o no
della licenza edilizia che aveva chiesto al Municipio di __________ nel 2013.
Tutto questo permette oltretutto di concludere che laddove fa ordine all'insorgente
di ripristinare l'uso agricolo conforme del fondo gestito dalla sua azienda agricola,
la decisione impugnata va confermata.
5. Appurata dunque
l'esistenza di almeno un motivo di revoca del finanziamento federale concesso
alla ricorrente, rispettivamente in caso di rigore, di richiesta di pagamento
degli interessi sull'importo del credito elargitole, resta da verificare se,
come sostenuto da quest'ultima, il relativo diritto si sia prescritto prima che
il Consiglio di Stato adottasse la decisione qui impugnata.
5.1. La legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità del 5 ottobre 1990
(LSu; RS 616.1) si applica a tutti gli aiuti finanziari e indennità previsti
nel diritto federale (art. 2 cpv. 1 LSu), tra cui quelli concessi in virtù
della LAgr (STF 2C_792/2018 del 23 aprile 2019 consid. 8.1, 2C_88/2012 del 28
agosto 2012 consid. 4.1 e 4.3). Il terzo capitolo di questa normativa è
applicabile salvo disposizioni contrarie di altre leggi federali o di altri
decreti federali di obbligatorietà generale (art. 2 cpv. 2 LSu). L'art. 3 cpv.
1 LSu prevede che gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a
beneficiari estranei all'amministrazione federale, per assicurare o promuovere
l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario; sono considerati in
particolare vantaggi pecuniari, tra altri, le condizioni preferenziali per
mutui. Considerato che il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che
gli art. 32 e 33 LSu sono applicabili ai contributi concessi giusta gli art. 93
e segg. LAgr (STF 2A.553/2002 del 22 agosto 2003 consid. 4.3), risulta dalle
disposizioni sopracitate che lo stesso deve valere per i crediti agricoli di
investimento giusta gli art. 105 e segg. LAgr.
5.2. Giusta l'art. 32 cpv. 2 LSu, nella sua versione in vigore prima del 1°
gennaio 2020, il diritto alla restituzione di aiuti finanziari o indennità si
prescriveva in un anno dal giorno in cui l'autorità di decisione o l'autorità
partecipe del contratto ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni
dalla sua nascita. A tenore dell'art. 33 LSu la prescrizione è interrotta da
qualsiasi diffida scritta di pagamento ed è sospesa fintanto che il debitore
non può essere escusso in Svizzera. Come per gli art. 60 o 67 del codice delle
obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220), cui l'art. 32 cpv. 2 LSu si
inspira (FF 1987 I 344), l'inizio del termine di prescrizione presuppone che il
creditore conosca con certezza la sua pretesa, quanto all'esistenza e
all'estensione della stessa, di modo ch'egli possa farla valere con successo.
Non è sufficiente che il creditore avrebbe potuto avere conoscenza della
pretesa dando prova dell'attenzione richiesta dalle circostanze. Considerata la
brevità del termine di prescrizione, non può essere ammesso troppo facilmente
che al creditore fossero sufficientemente noti gli elementi determinanti per
potere fare valere la sua pretesa. D'altra parte, non ogni singola incertezza
esistente su taluni elementi della pretesa consente di far differire l'inizio
della decorrenza del termine di prescrizione (STF 2C_792/2018 del 23 aprile
2019 consid. 8.1, 2C_88/2012 del 28 agosto 2012 consid. 4.3.1, 2A.553/2002 del
22 agosto 2003 consid. 4.3 e riferimenti).
5.3. Tornando al caso in esame, le carenze gestionali e di manutenzione della
stalla della ricorrente e della relativa impiantistica erano già state constatate
a svariate riprese da più autorità in passato. Il Dipartimento del territorio
aveva rilevato il non funzionamento della cisterna del colaticcio e la presenza
di accumuli di letame già nel 2010 (allegato 2 alla duplica). Nel 2016 la SPAAS
aveva appurato che il suddetto manufatto era colmo e presentava uno strato
superiore indurito e con della vegetazione e che vi erano mucchi di letame
sparsi sul terreno adiacente alla stalla (avviso cantonale n. __________ del 18
maggio 2016); anche la decisione del 6 giugno 2016 dell'UVC indica (punto 5
lett. b) la necessità di ripristinare il funzionamento degli impianti per
l'evacuazione dei liquami e del letame. Per quanto attiene alla Sezione
dell'agricoltura, questa aveva eseguito un sopralluogo il 20 settembre 2017 a
seguito del quale aveva segnalato alla mutuataria l'abbandono della gestione
del fondo, dell'utilizzo dell'edificio e dell'impiantistica. La medesima
situazione è poi stata constatata dalla medesima autorità anche in occasione
dell'ulteriore sopralluogo avvenuto il 22 maggio 2018 allorquando è stato
accertato che la cisterna del colaticcio era ancora piena ed era coperta da uno
strato non propriamente irrilevante di vegetazione (cfr. documentazione
fotografica allegata al verbale di sopralluogo) che vi era cresciuta sopra.
Benché non sia chiaro quando di preciso la Sezione dell'agricoltura ha avuto conoscenza
degli accertamenti esperiti da altre autorità, si deve ammettere che,
nell'ipotesi a lei più favorevole, già al 20 settembre 2017 essa era a completa
conoscenza del grave stato di incuria in cui si trovava il sistema di
smaltimento dei liquami e del letame. Come detto l'autorità di prime cure non
ha fornito indicazioni più precise su quanto rilevato in quell'occasione.
Tuttavia lo scritto del 10 ottobre 2017, con cui essa ha impartito alla
ricorrente un termine per il ripristino della situazione, dimostra chiaramente
che perlomeno a quel momento era perfettamente consapevole della situazione,
ragione per la quale è al più tardi a quel momento che è iniziato a decorrere
il termine di prescrizione annuale di cui all'art. 32 cpv. 2 LSu. Non per nulla
con scritti del 17 novembre 2017 e 26 gennaio 2018 l'UFGA aveva reso attenta la
Sezione dell'agricoltura che se l'insorgente non avesse ripristinato un'adeguata
gestione degli edifici sussidiati, riferendosi anche alla manutenzione della
struttura (cfr. in particolare scritto del 26 gennaio 2018), gli aiuti agli
investimenti andavano revocati, ciò che avrebbe evitato la prescrizione del
diritto alla restituzione. Revoca che però ha avuto luogo soltanto il 6
febbraio 2019, quando il Consiglio di Stato, facendo uso della facoltà di cui
all'art. 109 LAgr, ha proceduto in tal senso. Sennonché, a quel momento il
termine di prescrizione relativa di un anno sancito dall'art. 32 cpv. 2 LSu era
già ampiamente scaduto. Oltretutto dalle tavole processuali non emerge nessun
atto interruttivo della prescrizione da parte dello Stato. I vari scritti
trasmessi nel corso del tempo dalla Sezione dell'agricoltura alla ricorrente non
possono essere considerati infatti come diffide di pagamento ex art. 33 LSu,
poiché non contengono alcun ordine in tal senso né una quantificazione
dell'importo da restituire (cfr. STF 2A.553/2002 del 22 agosto 2003 consid.
4.7). Posto che già per questo
motivo su questo punto il giudizio non può essere confermato, non è necessario entrare nel merito delle
altre censure sollevate con il ricorso.
6. Da ultimo
occorre comunque ancora rilevare che, come precedentemente esposto, dal 25
settembre 2019 RI 1 non può più detenere animali, di sua proprietà o di terze
persone, e che essa, a causa di difficoltà economiche, è in ritardo con il
pagamento degli ammortamenti del credito. Nulla impedisce pertanto al Governo
cantonale di valutare la possibilità di una nuova revoca per cessazione della
gestione in proprio (art. 59 cpv. 1 lett. c OMSt) o per mancato pagamento delle
quote
d'ammortamento nonostante diffida (art. 59 cpv. 1 lett. h OMSt), qualora
naturalmente ne ricorrano tutte le condizioni.
7. 7.1. Visto
quanto precede, il ricorso va parzialmente accolto nel senso che sono annullati
i punti n. 2 e 3 del dispositivo della decisione impugnata con i quali viene
chiesto all'insorgente il pagamento degli interessi che maturano annualmente
sul credito agricolo di investimento elargitole e vengono fissati i relativi
termini di versamento. Per il resto la stessa è invece confermata.
7.2. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente
proporzionalmente al suo grado di soccombenza (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Lo Stato del Cantone Ticino
rifonderà all'insorgente, assistita da un avvocato, un' indennità ridotta a
titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza la decisione del 6 febbraio 2019 del Consiglio di Stato è annullata limitatamente ai punti n. 2 e 3 del suo dispositivo, per il resto è confermata.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 400.- sono poste a carico della ricorrente alla quale viene restituito l'importo di fr. 400.- versato in eccesso a titolo di anticipo spese.
3. Lo Stato del Cantone Ticino verserà alla ricorrente complessivi fr. 500.- a titolo di ripetibili.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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5. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera