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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Elisa Bagnaia |
statuendo sul ricorso del 18 marzo 2019 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 6 febbraio 2019 (n.594) del Consiglio di Stato che ordina alla ricorrente l'adempimento e il ripristino entro 5 mesi della destinazione agricola conforme del fondo gestito dalla sua azienda agricola e, in caso di inadempimento, la restituzione del contributo cantonale per un ammontare complessivo di fr. 68'356.15, percepito per la realizzazione della stalla e relativa impiantistica di sua proprietà a __________; |
ritenuto, in fatto
A. Il Patriziato di __________
è proprietario di un fondo ubicato nel Comune di __________ (mapp. __________)
dove RI 1 (titolare di un diritto di superficie intavolato come fondo numero __________)
gestiva un'azienda agricola perlopiù dedita all'allevamento bovino. Con
decisione del 3 luglio 2001 la Sezione delle bonifiche e del catasto ha
concesso a RI 1 un contributo cantonale di fr. 200'000.- giusta la legge sulla
salvaguardia e il promovimento dell'agricoltura dell'11 novembre 1982 (BU 1983,
55) in vigore all'epoca, per la costruzione di una stalla e dei relativi
impianti. Per la realizzazione dei medesimi manufatti sono inoltre stati
stanziati un credito agricolo di investimento e un contributo federale giusta
la legge federale sull'agricoltura del 29 aprile 1998 (LAgr; RS 910.1). Il 20
agosto 2001 è stata pertanto stipulata una convenzione tra la Confederazione e
il Canton Ticino, da una parte, e RI 1, dall'altra, a garanzia del buon uso dei
sussidi versati per costruzioni agricole ed è stata firmata dall'interessata
una dichiarazione attestante l'accettazione degli oneri e condizioni legati
all'assegnazione dei contributi federali e cantonali.
B. a. Nel corso degli
anni, l'azienda è stata oggetto di svariati controlli e decisioni da parte
dell'Ufficio del veterinario cantonale (UVC) e di altre autorità.
Per quanto qui di interesse con decisioni del 6 giugno, 9 giugno e 24 giugno
2016 l'UVC ha disposto il sequestro e poi la confisca di tutti i bovini
presenti in azienda, nonché ha pronunciato nei confronti di RI 1 un divieto di
tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato. Nell'estate del 2017 tutti
i bovini sequestrati sono stati venduti; il ricavato, dedotte le spese, è stato
consegnato alla proprietaria (cfr. STA 52.2019.14 del 14 agosto 2019). Il
divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato è stato
confermato dal Consiglio di Stato (decisione del 14 marzo 2017 [n. 1083]), dal
Tribunale cantonale amministrativo (STA 52.2017.252 del 14 agosto 2019) e in
ultima istanza dal Tribunale federale (STF 2C_802/2019 del 25 settembre 2019).
b. In precedenza nel 2013 RI 1 aveva inoltrato una domanda di costruzione per
la realizzazione (parzialmente a posteriori) di una tettoia e di un letamaio
annesso a quest'ultima, nonché per l'ampliamento della prefossa sottostante.
Considerato quanto emerso in occasione di un sopralluogo esperito il 10 maggio
2016 dalla Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS),
il 18 maggio 2016 i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno
espresso avviso favorevole, subordinando però il permesso a una serie di
clausole accessorie, tra cui la vuotatura e il ripristino della cisterna del
colaticcio e delle prefosse, la rimessa in funzione degli evacuatori meccanici
del letame all'interno della stalla e lo smaltimento dei depositi di letame
all'esterno della stalla. Con decisione del 9 settembre 2016, il Municipio di __________
le ha pertanto rilasciato la licenza edilizia, subordinandola alle condizioni
contenute nell'avviso cantonale. Adito da RI 1, questo Tribunale con decisione 52.2017.626 del 29 aprile 2020 ha annullato il querelato
permesso poiché ha ritenuto non date, ab initio, le condizioni di
rilascio dello stesso.
c. Con scritto del 12 settembre 2017 la Sezione dell'agricoltura ha
comunicato a RI 1 che da segnalazioni ricevute risultava che il suolo intorno
alla sua stalla era deteriorato e che gli evacuatori meccanici non erano
funzionanti, ciò che le era già stato fatto presente più volte in passato (lettere
del 27 gennaio 2003, del 2 novembre 2004, del 21 aprile 2005 e del 10 maggio
2010). Posto che tale situazione si poneva in contrasto con gli obblighi
sanciti nella convenzione conclusa il 20 agosto 2001 a garanzia della
concessione dei contributi federali e cantonali, l'autorità dipartimentale ha
predisposto un sopralluogo di accertamento per il 20 settembre 2017. Con
scritto del 10 ottobre 2017 la Sezione dell'agricoltura ha quindi segnalato a RI
1 che da quest'ultimo controllo era emerso come la gestione del fondo, nonché
l'utilizzo dell'edificio e dell'impiantistica fossero stati abbandonati. Le ha
pertanto fissato un termine sino al 31 ottobre 2017 per ripristinare la
gestione del sedime e per rendere funzionante l'impiantistica e l'edificio
conformemente allo scopo per cui la licenza edilizia le era stata a suo tempo
rilasciata e per il quale le erano stati concessi dei sussidi; in caso
contrario le sarebbero stati revocati gli aiuti agli investimenti a suo tempo
erogati. Mediante lettera del 28 ottobre 2017, RI 1 ha contestato la presa di
posizione dell'autorità; riferendosi in vero anche ad altre questioni che
esulano dalla presente vertenza, essa ha sostenuto che i lavori indicati dalla
Sezione dell'agricoltura sarebbero stati eseguiti una volta ottenute
la licenza edilizia per la tettoia e le altre autorizzazione richieste, nonché
ricevuti gli importi dovutile dal Cantone.
d. Il 30 marzo 2018 il Municipio di __________ ha informato RI 1 che il 9
aprile successivo sarebbe stata esperita un'ispezione del sedime in parola al
quale avrebbe partecipato, tra gli altri, anche la Sezione dell'agricoltura.
Preso atto dell'opposizione dell'interessata, con scritto del 18 aprile
successivo, quest'ultima autorità le ha comunicato che il 3 maggio 2018 avrebbe
proceduto ad un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei beni che avevano
beneficiato degli aiuti agli investimenti. Dopo ulteriori scambi di
corrispondenza, che non è necessario qui riassumere, il 22 maggio 2018 la
Sezione dell'agricoltura ha eseguito tale ispezione, senza che RI 1 fosse
presente, rilevando lo stato di abbandono in cui si trovava il fondo
(vegetazione non gestita, cisterna del colaticcio colma e deposito di letame
ricoperto da vegetazione). Una copia del verbale di sopralluogo è quindi stata
trasmessa all'interessata che ne ha contestato contenuto e forma.
C. Preso atto della situazione, con risoluzione del 6 febbraio 2019 il Consiglio di Stato ha assegnato a RI 1 un termine di 5 mesi per ripristinare la destinazione del sedime in linea con quanto previsto nella convenzione del 15 dicembre 1994 (recte: 20 agosto 2001) conclusa con il Cantone e la Confederazione. Nel caso in cui ciò non fosse avvenuto, il Governo ha disposto il rimborso parziale del contributo cantonale nella misura di fr. 68'356.15 percepito per la realizzazione della stalla. L'Esecutivo cantonale ha motivato la propria decisione invocando due distinte ragioni: innanzitutto ha ritenuto che vi fosse stata una cessazione dell'utilizzo della stalla in seguito al divieto di tenuta di animali da reddito ordinato nei confronti della proprietaria che aveva comportato una modifica non autorizzata della sua destinazione; in secondo luogo ha addotto che l'edificio di economia rurale si trovasse ormai in stato di totale abbandono. Con due distinte decisioni di medesima data, l'Esecutivo cantonale ha altresì ordinato, in caso di mancato ripristino della destinazione conforme, la restituzione parziale del contributo federale e il pagamento degli interessi sul credito agricolo di investimento, aiuti finanziari percepiti per la costruzione dei manufatti in parola.
D. Avverso la suddetta
pronuncia governativa relativa al contributo cantonale, RI 1 si aggrava ora
dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. Censurata
una carente motivazione della decisione impugnata, la ricorrente contesta che
l'azienda sia ormai inattiva, che la destinazione dell'edificio sussidiato sia
stata modificata e che vi sia incuria nella gestione e nella manutenzione del
fondo. Contesta pure il calcolo con cui l'autorità ha stabilito l'entità del
rimborso dovuto. Eccepisce quindi che il diritto alla restituzione degli aiuti
finanziari sia prescritto. Rileva infine come in ogni caso il ripristino della
situazione non dipenda dal suo comportamento bensì dall'esito del ricorso
inoltrato avverso il divieto di tenuta di animali da reddito.
E. All'accoglimento del
gravame si oppone il Consiglio di Stato e per esso la Sezione dell'agricoltura,
con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
F. In sede di replica e di duplica, le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro tesi riconfermandosi nelle rispettive domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 84 lett. a della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100). La legittimazione della ricorrente, destinataria della decisione impugnata, è certa (art. 65 cpv. 1 LPAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 2 LPAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Non è in particolare necessario procedere all'acquisizione delle prove richieste dalla ricorrente, e meglio a raccogliere le testimonianze di __________ e __________, nonché ad acquisire agli atti tutti gli incarti della Sezione dell'agricoltura, dell'UVC, del Consiglio di Stato e di questo Tribunale riguardanti la sua azienda agricola. Nemmeno l'esperimento di un sopralluogo si rende necessario. L'oggetto della controversia emerge infatti con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali per cui le prove richiamate sarebbero del tutto insuscettibili di apportare la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio (DTF 131 I 153 consid. 3; RtiD I-2008 n. 6 pag. 559 e rinvii).
2. 2.1. L'insorgente
censura innanzitutto la lesione dei suoi diritti di parte. In particolare
rimprovera al Consiglio di Stato di essere venuto meno ai suoi doveri di
motivazione per non avere indicato con precisione quali lavori od opere siano
necessari per il ripristino della destinazione conformemente alla convenzione
del 20 agosto 2001, rispettivamente in cosa consista l'inadeguata manutenzione
dei manufatti, non essendo sufficiente il generico richiamo all'art. 103 cpv. 1
e 2 LAgr. D'altronde ciò sarebbe stato ancor più necessario ritenuto che è
pendente dal 2013 una domanda di costruzione per migliorie strutturali e per
istallazioni e che dal 2001 a oggi le disposizioni sulle strutture agricole e
la relativa impiantistica avrebbero subìto numerose modifiche.
2.2. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per
iscritto. Scopo dell'obbligo della motivazione, componente essenziale del
diritto di essere sentito disposto all'art. 34 LPAmm e ancorato all'art. 29
cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost.; RS 101), è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni
che stanno alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena
cognizione di causa ad una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta
esercitare un suo controllo effettivo (DTF 136 I 229 consid. 5.2; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,
Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 528 segg.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 26 n. 2c). Per prassi, una
motivazione può essere ritenuta sufficiente - e adempiere pertanto al citato
scopo - quando l'autorità menziona, almeno brevemente, le ragioni che l'hanno
spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo in questo modo
le parti nella situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle
eventuali possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 134 I 83 consid. 4.1,
129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 121 I 54 consid. 2c, 117 Ib 64
consid. 4), oppure quando risulta implicitamente dai diversi considerandi
componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) o da
rinvii ad altri atti (STF 2A.199/2003 del 10 ottobre 2003 consid. 2.2.2 e 1P.708/1999
del 2 febbraio 2000 consid. 2). L'autorità non è inoltre tenuta a pronunciarsi
in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti che le vengono
sottoposti: può limitarsi ad affrontare le sole allegazioni rilevanti, in
quanto atte a influire sulla decisione, e passare invece sotto silenzio, ad
esempio, quelle che manifestamente non reggono o appaiono ininfluenti (DTF 138
I 232 consid. 5.1, 136 I 229 consid. 5.2, 130 II 530 consid. 4.3; STF
1C_615/2012 del 12 aprile 2013 consid. 2.2; Scolari,
op. cit., n. 532 con rinvii; Borghi/Corti,
op. cit., ad art. 26 n. 2a).
2.3. Nel caso concreto, l'Esecutivo
cantonale ha chiaramente indicato che il rimborso è dovuto sostanzialmente per
due motivi. Da una parte, la stalla non può più essere utilizzata per la
detenzione di animali a causa del divieto di tenuta di animali da reddito
ordinato nei confronti della ricorrente, ciò che comporta una modifica non
autorizzata della destinazione dell'edificio agricolo; dall'altra, l'edificio
non è stato adeguatamente mantenuto ritenuto che si trova in stato di
abbandono. Ora, se tali argomenti permettano
di giustificare la decisione di restituzione del contributo cantonale è
questione che attiene al merito della vertenza e sarà analizzata in seguito. Per quanto concerne la destinazione agricola
dell'edificio appare evidente che il ripristino della situazione conforme
consiste nell'utilizzo della stalla, nella quale deve essere tenuto del
bestiame in numero sufficiente. In merito allo stato di abbandono invece va
rilevato che la decisione impugnata si inscrive in un contesto ben preciso in
cui svariate autorità hanno più volte richiamato l'attenzione della ricorrente
sulla necessità di gestire il fondo in modo adeguato, in particolare sul fatto
che i sistemi di gestione dei liquami e del letame andassero ripristinati e le
attrezzature rimesse in funzione (cfr. decisione del 9 dicembre 2010 del
Dipartimento del territorio [allegato 2 alla duplica], avviso cantonale n.
85650 del 18 maggio 2016 dei Servizi generali, rapporto del 6 giugno 2016
dell'UVC sul controllo del 10 maggio 2016, decisione del 6 giugno 2016 dell'UVC
punto 5 lett. b, scritti del 12 settembre 2017 e del 10 ottobre 2017 della
Sezione dell'agricoltura e in particolare il verbale del sopralluogo del 20
settembre 2017). In questo senso la ricorrente non può sostenere che non
le fosse chiaro quali critiche le venivano mosse, considerato che non era certo
la prima volta che le veniva intimato di rispristinare una gestione conforme
del fondo, con particolare riferimento a tutta l'impiantistica per lo
smaltimento dei liquami e per la gestione del letame. Non permette di giungere
a diversa conclusione il fatto che il Consiglio di Stato non abbia fatto
riferimento alle migliorie strutturali oggetto della domanda di costruzione del
2013, che d'altronde non hanno nulla a che vedere con il fatto che le
attrezzature vadano mantenute e fatte funzionare debitamente e che il letame in
eccesso non vada accumulato sul terreno. Lo stesso vale per le modifiche di
disposti di legge sulle strutture agricole intervenute negli anni che non
concernono quanto rimproverato all'insorgente. D'altro canto, va rilevato che
la ricorrente, rappresentata da uno sperimentato legale, è stata in grado di
contestare il giudizio impugnato in maniera precisa e circostanziata,
dimostrando in questo modo di averne perfettamente compreso la portata. Ne
discende che, tutto sommato, non vi è stata una violazione del suo diritto di
essere sentita. Ad ogni modo, anche se vi fosse stata, una simile lesione
dovrebbe comunque essere considerata sanata, atteso che, come detto,
l'insorgente ha potuto difendersi compiutamente dinanzi a questo Tribunale;
oltretutto, in concreto, un rinvio degli atti all'istanza inferiore
costituirebbe una sterile formalità, in un'ottica di economia processuale (cfr.
DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117 consid.
4.2.2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2 e rimandi).
3. 3.1. In
collaborazione con le organizzazioni agricole e le cerchie interessate e nel
rispetto dell'ambiente e degli animali, il Cantone contribuisce a promuovere l'agricoltura,
per migliorare la produzione, renderla più concorrenziale e diversificata,
salvaguardare il ceto rurale, la famiglia contadina e le aziende agricole
nonché favorire la cura del paesaggio e uno sviluppo rurale sostenibile (art. 1
della legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 [LA; RL 910.100]). Il Cantone
promuove il miglioramento strutturale dell'agricoltura attraverso la
concessione di aiuti agli investimenti realizzati nel Cantone per provvedimenti
quali, tra altri, la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici
e impianti di economia rurale (art. 6 cpv. 1 lett. a LA), in particolare le
stalle (art. 7 lett. a del regolamento sull'agricoltura del 23 dicembre 2003
[RLA; RL 910.110]). Possono beneficiare degli aiuti agli investimenti gli
aventi diritto secondo il capitolo 1 dell'ordinanza
sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura del 7 dicembre 1998 (OMSt; RS
913.1) che adempiono le condizioni ivi stabilite (art. 7 cpv. 1 LA), nonché i
beneficiari indicati al cpv. 2 dell'art. 7 LA. Gli aiuti agli investimenti
possono essere concessi sotto forma, tra altre, di contributi (art. 8 cpv. 1
lett. a LA). La destinazione agricola di fondi, opere, impianti ed edifici
agricoli oggetto di migliorie, realizzati con aiuti agli investimenti
cantonali, non può essere modificata per un periodo di 20 anni a contare dall'ultimo
versamento dell'aiuto (art. 8a LA). Giusta l'art. 39 LA i beneficiari di
contributi e crediti sono responsabili della corretta manutenzione e dell'uso
razionale delle opere e attrezzature realizzate con l'aiuto dello Stato (cpv.
1); sono inoltre tenuti al rispetto delle norme particolari relative all'ottenimento
dei contributi federali e cantonali (cpv. 2). L'art. 41 cpv. 1 LA stabilisce
che il Consiglio di Stato revoca le prestazioni concesse in virtù della LA,
rispettivamente ne ordina la restituzione totale e parziale quando per il loro
ottenimento siano state date informazioni false o inesatte (lett. a), quando
per il loro ottenimento o successivamente non siano adempiute le condizioni o
gli obblighi stabiliti dalla legge o dalle disposizioni esecutive (lett. b),
quando siano state accertate infrazioni punibili dalle disposizioni penali in
materia tributaria (lett. c) o quando per motivi ingiustificati si verifica un
cambiamento di destinazione delle opere sussidiate (lett. d). Il cpv. 2 del
suddetto disposto prevede che l'obbligo di restituzione si estingue dopo un
periodo di venti anni a contare dal versamento della liquidazione per le
costruzioni rurali e dopo dieci anni per gli impianti. L'importo da restituire
è calcolato in base ai metodi di calcolo federali (art. 41 cpv. 3 LA).
3.2. L'applicazione delle disposizioni della legislazione federale in
materia di agricoltura delegate ai Cantoni e delle disposizioni cantonali
compete al Consiglio di Stato (art. 35 cpv. 1 LA). L'applicazione della
legislazione federale e cantonale in materia agricola è affidata alla Sezione
dell'agricoltura qualora determinate competenze non siano espressamente
riservate ad altri organi (art. 1 RLA).
4. 4.1. Come
accennato in narrativa, la ricorrente contesta anzitutto che la stalla non
venga utilizzata: da una parte essa avrebbe adottato misure per consentire la
detenzione di animali, facendo capo a sostituti e detenendo bestiame di terze
persone, tra cui animali di proprietà della madre. D'altra parte, rileva come il
divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato ordinato
dall'UVC, oggetto di ricorso, non era cresciuto in giudicato al momento
dell'emanazione della querelata decisione governativa, per cui l'azienda
sarebbe tutt'ora attiva e deterrebbe animali. Sia la stalla sia il fondo in
generale non si troverebbero poi in stato di abbandono. Il Consiglio di Stato
inoltre avrebbe omesso di tenere in considerazione che dal 2013 è pendente una
domanda di costruzione avente per oggetto migliorie strutturali e nuove
istallazioni, nonché che le prescrizioni sulle strutture agricole avrebbero
subito numerose modifiche negli anni. La risoluzione governativa sarebbe
altresì arbitraria in quanto fissa un termine per il ripristino della
situazione conforme il cui rispetto non dipenderebbe dalla ricorrente ma
dall'esito della procedura ricorsuale promossa contro il divieto di tenuta di
animali da reddito. Pretende infine che il diritto alla revoca della
prestazione sia ormai prescritto in quanto l'autorità di prime cure sarebbe
venuta a conoscenza della facoltà di ordinare la revoca al più tardi il 26
gennaio 2018, per cui la pronuncia governativa del 6 febbraio 2019 sarebbe
intervenuta oltre un anno dopo. Ad ogni modo, ritiene che il calcolo
dell'importo da rimborsare sia errato. Sostiene infatti che gli aiuti agli
investimenti, calcolati sul preventivo di spesa di fr. 650'000.-, non
concernevano unicamente l'edificio di economia rurale (la stalla) ma anche le
istallazioni e i macchinari; per queste ultime attrezzature la durata di
utilizzazione conforme è di dieci anni, e non venti, per cui in specie non
sussisterebbe più l'obbligo di rimborso atteso che gli impianti sono stati
utilizzati per oltre dieci anni. In questo senso l'insorgente rimprovera alla
Sezione dell'agricoltura di non aver suddiviso i contributi per singole prestazioni.
4.2. In primo luogo, per quanto concerne l'utilizzo della stalla, va considerato
che la ricorrente sostiene che nel 2017 e nel 2018 erano presenti in azienda
bovini di terze persone, tra cui alcuni appartenenti a sua madre (cfr. doc. D,
E e F allegati al ricorso), e di aver ricevuto i contributi d'estivazione per
il 2018. Se ciò corrisponda al vero e di quanti capi di bestiame si trattasse
(segnatamente se in oltre metà della stalla non fosse più detenuto bestiame,
cfr. Suissemelio, Guide pour la restitution
des aides financières agricoles, ed. 2014, pag. 10) non è dato di sapere,
ritenuto che, da quanto risulta dagli atti, l'autorità di prime cure non ha
esperito particolari accertamenti in proposito. Se è vero che vi sono degli
indizi circa un utilizzo quantomeno limitato del manufatto in parola (ad
esempio cfr. scritto del 28 ottobre 2017 in cui la ricorrente afferma di non
avere più alcun ricavo dalla sua attività aziendale da oltre un anno), né lo
scritto del 10 ottobre 2017 della Sezione dell'agricoltura, che si limita ad
indicare un generico abbandono della gestione, né il verbale di sopralluogo del
22 maggio 2018 forniscono alcuna indicazione precisa sulla presenza o meno di
animali nella stalla. Va poi rilevato che il divieto di tenuta di animali da
reddito a tempo indeterminato ordinato dall'UVC nei confronti dell'insorgente
era stato impugnato ed è diventato definitivo solo il 25 settembre 2019, vale a
dire successivamente all'inoltro del presente ricorso (cfr. STF 2C_802/2019). Motivo
per cui è solo a partire da quest'ultima data che all'insorgente, e di riflesso
alla sua azienda agricola in quanto ditta individuale, è vietata la detenzione
di animali, di sua proprietà o di terzi. Nella misura in cui la decisione
governativa fa riferimento a questo divieto per giustificare la domanda di
restituzione del contributo federale la stessa era dunque prematura. Dal
suddetto divieto pronunciato dall'UVC non è possibile inoltre dedurre alcunché
in merito all'utilizzo dell'edificio agricolo, ritenuta la possibilità di
prevedere misure atte a consentire la detenzione di animali. Piuttosto va
ritenuto che da settembre 2019 RI 1 non può più detenere animali, di sua
proprietà o di terze persone, per cui sarà necessario accertare che nonostante
il provvedimento adottato dall'UVC, la stalla continui ad essere utilizzata
conformemente all'art. 8a LA, ciò che potrà semmai configurare un nuovo motivo
di restituzione ma che, allo stadio attuale, non può giustificare la querelata
decisione adottata dal Governo prima dell'accertamento necessario.
4.3. L'unico motivo di revoca valido resta pertanto la corretta manutenzione e
l'uso razionale delle opere e attrezzature, con particolare riferimento alla
stalla e alla relativa impiantistica. Ora, contrariamente a quanto pretende la
ricorrente, non può sussistere dubbio sul fatto che la stalla, con particolare
riferimento al sistema di gestione dei reflui zootecnici, non sia stata
mantenuta in modo adeguato, ciò che è stato constatato a più riprese non solo
dalla Sezione dell'agricoltura, ma anche da altre autorità. Basti rilevare che
già nel 2010 il Dipartimento del territorio aveva constato che la fossa dei
liquami (cisterna del colaticcio) era inutilizzata e inutilizzabile in quanto
lo strato indurito presente sulla stessa non era stato asportato e la sua
vuotatura non era stata assicurata e che il letame in eccedenza era stato
accumulato sulle superfici restanti del mappale __________ senza alcuna
copertura. La situazione non era mutata nel maggio 2016 quando sia la SPAAS sia
l'UVC hanno rilevato che gli evacuatori del letame interni per la pulizia dei
corridoi erano fuori uso, quello esterno era stato smantellato, le prefosse
erano intasate e le relative pompe fuori uso, la fossa (cisterna del colaticcio)
era intasata a causa di uno strato superiore del contenuto indurito e ricoperto
di vegetazione e il miscelatore interno alla fossa era fuori uso, nonché vi
erano mucchi di letame sparsi sul terreno adiacente alla stalla (cfr. avviso
cantonale n. 85650 del 18 maggio 2016 dei Servizi generali, rapporto e
decisione del 6 giugno 2016 dell'UVC). La Sezione dell'agricoltura ha poi
accertato in occasione del sopralluogo del 20 settembre 2017 che vi era
abbandono della gestione del fondo, dell'utilizzo dell'edificio e
dell'impiantistica (cfr. lettera del 10 ottobre 2017), sebbene non risulti sia
stato nell'occasione steso un verbale di controllo più dettagliato. Infine tale
situazione è stata nuovamente rilevata il 22 maggio 2018: benché l'ispezione
sia avvenuta dall'esterno della proprietà a causa del rifiuto della ricorrente
di permettere l'accesso alla medesima (in spregio all'obbligo di cui all'art.
114 RLA), il verbale del sopralluogo ma soprattutto la documentazione
fotografica a esso allegata attestano che anche in quell'occasione la fossa dei
liquami era piena e che su di essa vi era una non indifferente vegetazione, ciò
che permette di ritenere che da lungo tempo tale impianto non veniva
confacentemente mantenuto e, di riflesso, nemmeno utilizzato, poco importa che
il suo contenuto non sia fuoriuscito, ciò che avrebbe comportato oltretutto un
rischio di inquinamento per il suolo. Inoltre era presente un accumulo di
letame nei pressi dell'uscita della stalla a nord. Irrilevante risulta il fatto
che il verbale del sopralluogo non sia stato firmato; il documento è di tutta
evidenza stato redatto da funzionari della Sezione dell'agricoltura, i cui
nominativi sono menzionati in epigrafe. Esso è quindi stato inviato alla
ricorrente con scritto del 4 giugno 2018, visto che essa si era rifiutata di
presenziare al controllo. Ne discende pertanto che senz'altro a giusto titolo
il Consiglio di Stato ha rimproverato a RI 1 un'inadeguata gestione e
manutenzione dell'edificio e della relativa impiantistica. Carenze, queste, che
appaiono per il vero manifeste e che essa avrebbe dovuto sanare
indipendentemente dall'esito del ricorso allora pendente contro il divieto di
tenuta di animali da reddito o dal rilascio o no della licenza edilizia che
aveva chiesto al Municipio di __________ nel 2013.
5. Appurata dunque
l'esistenza di almeno un motivo di restituzione del finanziamento cantonale
concesso alla ricorrente, va verificato se, come sostenuto da quest'ultima, il
relativo diritto si sia prescritto prima che il Consiglio di Stato adottasse la
decisione qui impugnata.
5.1. Per quanto attiene all'obbligo di rimborso del contributo, l'art. 41 cpv.
2 LA sancisce che lo stesso si estingue dopo un periodo di venti anni a contare
dal versamento della liquidazione per le costruzioni rurali e dopo dieci anni
per gli impianti, instituendo così un termine di prescrizione assoluto. La
legislazione cantonale non prevede altri termini, segnatamente un termine
relativo come avviene a livello federale (art. 32 della legge federale sugli aiuti
finanziari e le indennità del 5 ottobre 1990 [LSu; RS 616.1], norma applicabile
ai contributi federali, cfr. STF 2A.553/2002 del 22 agosto 2003 consid. 4.3).
Neppure si ravvede nella LA un rimando alla legislazione federale che permetta
di ritenere applicabili i disposti federali in materia di prescrizione, atteso
che gli unici rinvii, specifici, concernono le disposizioni generali dell'OMSt
(art. 8d LA) e i metodi di calcolo per stabilire l'importo del contributo da
restituire (art. 41 cpv. 3 LA). Se ne deve dunque concludere che a livello di
legislazione cantonale gli unici termini applicabili sono quelli previsti
dall'art. 41 cpv. 2 LA e meglio quello ventennale e quello decennale.
5.2. Resta dunque da stabilire se, come sostiene la ricorrente, l'obbligo di
restituzione sia ormai estinto in quanto gli impianti sovvenzionati sono stati
utilizzati per oltre dieci anni. A tale quesito va tuttavia risposto
negativamente. Anzitutto le varie decisioni sugli aiuti agli investimenti in
specie stanziati (decisione del 3 luglio 2001 della Sezione delle bonifiche e
del catasto per il contributo cantonale, decisione del 10 agosto 2001 dell'UFGA
e decisione del 4 settembre 2001 della Sezione dell'agricoltura), nonché la
convenzione del 20 agosto 2001 e la relativa dichiarazione di medesima data,
fanno tutte riferimento alla razionalizzazione dell'edificio rurale costituito
dalla stalla e rimessa, con il che appare evidente che l'opera sovvenzionata
consisteva nell'edificazione della stalla dotata dell'impiantistica necessaria,
tra cui la cisterna del colaticcio. D'altra parte la gestione, razionale e
ecologicamente sostenibile dei reflui zootecnici, in particolare dei liquami, è
un presupposto imprescindibile per la detenzione di animali da reddito e per
l'edificazione di strutture destinate a tale scopo, visti i pericoli di
inquinamento delle acque e del suolo che le deiezioni di animali da reddito o
percolati da insilato (ad esempio i liquami provenienti dai letamai) comportano
(legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991; LPAc; RS
814.20; cfr. in particolare art. 4 lett. g e art. 14 LPAc; Costruzioni rurali e
protezione dell'ambiente. Modulo di aiuto all'esecuzione per la protezione
dell'ambiente nell'agricoltura, Berna 2011, n. 2.2). Senza gli impianti per la
gestione dei liquami dunque non sarebbe stata autorizzata la costruzione
dell'edificio di economia rurale. Va poi considerato che l'incuria rimproverata
all'insorgente non riguarda solo la cisterna del colaticcio, inutilizzata e
inutilizzabile, ma anche la presenza di accumuli di letame sul fondo, mancanza
quest'ultima che nulla ha a che vedere con attrezzature specifiche. Ne consegue
dunque che nel caso di specie l'obbligo di rimborso del sussidio cantonale si
estingue dopo venti anni a contare dalla liquidazione. Atteso come non sia
contestato che l'ultimo versamento effettuato dal Cantone risalga al 29 aprile
2003, il termine verrà a scadenza solo nel 2023.
6. 6.1. Visto quanto precede, il ricorso va respinto con conseguente conferma della decisione impugnata.
6.2. Visto l'esito, la tassa di giustizia segue la soccombenza della ricorrente (art. 47 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 2 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.-, già anticipata dalla ricorrente, resta interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera