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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello |
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vicecancelliera: |
Elisa Bagnaia |
statuendo sul ricorso del 18 marzo 2019 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 6 febbraio 2019 (n. 595) del Consiglio di Stato che ordina alla ricorrente l'adempimento e il ripristino entro 5 mesi della destinazione agricola conforme del fondo gestito dalla sua azienda agricola e, in caso di inadempimento, la restituzione del contributo federale per un ammontare complessivo di fr. 36'508.25, percepito per la realizzazione della stalla e relativa impiantistica di sua proprietà a __________; |
ritenuto, in fatto
A. Il Patriziato di __________
è proprietario di un fondo ubicato nel Comune di __________ (mapp. __________)
dove RI 1 (titolare di un diritto di superficie intavolato come fondo numero __________)
gestiva un'azienda agricola perlopiù dedita all'allevamento bovino. Con decisione
del 10 agosto 2001 l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFGA) ha concesso a RI
1 un contributo federale di fr. 105'800.- per la costruzione di una stalla e
dei relativi impianti. Per la realizzazione dei medesimi manufatti sono inoltre
stati stanziati un credito agricolo di investimento e un contributo cantonale
giusta la legge federale sull'agricoltura del 29 aprile 1998 (LAgr; RS 910.1) e
la legge sulla salvaguardia e il promovimento dell'agricoltura dell'11 novembre
1982 (BU 1983, 55) in vigore all'epoca. Il 20 agosto 2001 è stata pertanto
stipulata una convenzione tra la Confederazione e il Canton Ticino, da una
parte, e RI 1, dall'altra, a garanzia del buon uso dei sussidi versati per le
predette costruzioni agricole ed è stata firmata dall'interessata una
dichiarazione con la quale ha accettato gli oneri e condizioni legati
all'assegnazione dei suddetti contributi federali e cantonali.
B. a. Nel corso degli
anni, l'azienda agricola di RI 1 è stata oggetto di svariati controlli e
decisioni da parte dell'Ufficio del veterinario cantonale (UVC) e di altre
autorità.
Per quanto qui di interesse con decisioni del 6 giugno, 9 giugno e 24 giugno
2016 l'UVC ha disposto il sequestro e poi la confisca di tutti i bovini
presenti in azienda, nonché ha pronunciato nei confronti di RI 1 un divieto di
tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato. Nell'estate del 2017 tutti
i bovini sequestrati sono stati venduti; il ricavato, dedotte le spese, è stato
consegnato alla proprietaria (cfr. STA 52.2019.14 del 14 agosto 2019). Il
divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato è stato
confermato dal Consiglio di Stato (decisione del 14 marzo 2017 [n. 1083]), dal
Tribunale cantonale amministrativo (STA 52.2017.252 del 14 agosto 2019) e in
ultima istanza dal Tribunale federale (STF 2C_802/2019 del 25 settembre 2019).
b. In precedenza nel 2013 RI 1 aveva inoltrato una domanda di costruzione per
la realizzazione (parzialmente a posteriori) di una tettoia e di un letamaio
annesso a quest'ultima, nonché per l'ampliamento della prefossa sottostante.
Considerato quanto emerso in occasione di un sopralluogo esperito il 10 maggio
2016 dalla Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS),
il 18 maggio 2016 i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno espresso
preavviso favorevole, subordinando però il permesso a una serie di clausole
accessorie, tra cui la vuotatura e il ripristino della cisterna del colaticcio
e delle prefosse, la rimessa in funzione degli evacuatori meccanici del letame
all'interno della stalla e lo smaltimento dei depositi di letame all'esterno
della stalla. Con decisione del 9 settembre 2016, il Municipio di __________ le
ha pertanto rilasciato la licenza edilizia, subordinandola alle condizioni
contenute nell'avviso cantonale. Adito da RI 1, questo Tribunale con decisione 52.2017.626 del 29 aprile 2020 ha annullato il querelato
permesso poiché ha ritenuto non date, ab initio, le condizioni di
rilascio dello stesso.
c. Con scritto del 12 settembre 2017 la Sezione dell'agricoltura ha
comunicato a RI 1 che da segnalazioni ricevute risultava che il suolo intorno
alla sua stalla era deteriorato e che gli evacuatori meccanici non erano
funzionanti, ciò che le era già stato fatto presente più volte in passato (lettere
del 27 gennaio 2003, del 2 novembre 2004, del 21 aprile 2005 e del 10 maggio
2010). Posto che tale situazione si poneva in contrasto con gli obblighi
sanciti nella convenzione conclusa il 20 agosto 2001 a garanzia della
concessione dei contributi federali e cantonali, l'autorità dipartimentale ha
predisposto un sopralluogo di accertamento per il 20 settembre 2017. Con
scritto del 10 ottobre 2017 la Sezione dell'agricoltura ha quindi segnalato a RI
1 che da quest'ultimo controllo era emerso come la gestione del fondo, nonché
l'utilizzo dell'edificio e dell'impiantistica fossero stati abbandonati. Le ha
pertanto fissato un termine sino al 31 ottobre 2017 per ripristinare la gestione
del sedime e per rendere funzionante l'impiantistica e l'edificio conformemente
allo scopo per cui la licenza edilizia le era stata a suo tempo rilasciata e
per il quale le erano stati concessi dei sussidi; in caso contrario le
sarebbero stati revocati gli aiuti agli investimenti a suo tempo erogati.
Mediante lettera del 28 ottobre 2017, RI 1 ha contestato la presa di posizione
dell'autorità; riferendosi in vero anche ad altre questioni che esulano dalla
presente vertenza, essa ha sostenuto che i lavori indicati dalla Sezione
dell'agricoltura sarebbero stati eseguiti una volta ottenute
la licenza edilizia per la tettoia e le altre autorizzazione richieste, nonché ricevuti
gli importi dovutile dal Cantone.
d. Il 30 marzo 2018 il Municipio di __________ ha informato RI 1 che il 9
aprile successivo sarebbe stata esperita un'ispezione del sedime in parola al
quale avrebbe partecipato, tra gli altri, anche la Sezione dell'agricoltura. Preso
atto dell'opposizione dell'interessata, con scritto del 18 aprile successivo,
quest'ultima autorità le ha comunicato che il 3 maggio 2018 avrebbe proceduto
ad un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei beni che avevano
beneficiato degli aiuti agli investimenti. Dopo ulteriori scambi di corrispondenza,
che non è necessario qui riassumere, il 22 maggio 2018 la Sezione dell'agricoltura
ha eseguito tale ispezione, senza che RI 1 fosse presente, rilevando lo stato
di abbandono in cui si trovava il fondo (vegetazione non gestita, cisterna del
colaticcio colma e deposito di letame con della vegetazione). Una copia del
verbale di sopralluogo è quindi stata trasmessa all'interessata che ne ha
contestato contenuto e forma.
C. Preso atto della situazione, con risoluzione del 6 febbraio 2019 il Consiglio di Stato ha assegnato a RI 1 un termine di 5 mesi per ripristinare la destinazione del sedime in linea con quanto previsto nella convenzione del 15 dicembre 1994 (recte: 20 agosto 2001) conclusa con il Cantone e la Confederazione. Nel caso in cui ciò non fosse avvenuto, il Governo ha disposto il rimborso parziale del contributo federale nella misura di fr. 36'508.25 percepito per la realizzazione della stalla. L'Esecutivo cantonale ha motivato la propria decisione invocando due distinte ragioni: innanzitutto ha ritenuto che vi fosse stata una cessazione dell'utilizzo della stalla in seguito al divieto di tenuta di animali da reddito ordinato nei confronti della proprietaria che aveva comportato una modifica non autorizzata della sua destinazione; in secondo luogo ha addotto che l'edificio di economia rurale si trovasse ormai in stato di totale abbandono. Con due distinte decisioni di medesima data, l'Esecutivo cantonale ha altresì ordinato, in caso di mancato ripristino della destinazione conforme, la restituzione parziale del contributo cantonale e il pagamento degli interessi sul credito agricolo di investimento, che pure erano stati concessi all'interessata per la costruzione dei manufatti in parola.
D. Avverso la suddetta
pronuncia governativa relativa al contributo federale, RI 1 si aggrava ora
dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. Censurata
una carente motivazione della decisione impugnata, la ricorrente contesta che
l'azienda sia inattiva, che la destinazione dell'edificio sussidiato sia stata
modificata e che vi sia incuria nella gestione e nella manutenzione del fondo.
Contesta pure il calcolo con cui l'autorità ha stabilito l'entità del rimborso
dovuto. Eccepisce quindi che il diritto alla restituzione degli aiuti
finanziari ricevuti sia prescritto. Rileva infine come in ogni caso il
ripristino della situazione non dipenda dal suo comportamento bensì dall'esito
del ricorso inoltrato avverso il divieto di tenuta di animali da reddito.
E. All'accoglimento del
gravame si oppone il Consiglio di Stato e per esso la Sezione dell'agricoltura,
con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
F. In sede di
replica e di duplica, le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro tesi
riconfermandosi nelle rispettive domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 166 cpv. 2 ultima frase
LAgr e dall'art. 84 lett. a della legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL
165.100). La legittimazione della ricorrente, destinataria della decisione
impugnata, è certa (art. 65 cpv. 1 LPAmm). Il
ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 2 LPAmm), è ricevibile in ordine e può essere
reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Non è in particolare necessario procedere all'acquisizione delle prove
richieste dalla ricorrente, e meglio a raccogliere le testimonianze di __________
e __________, nonché ad acquisire agli atti tutti gli incarti della Sezione
dell'agricoltura, dell'UVC, del Consiglio di Stato e di questo Tribunale riguardanti
la sua azienda agricola. Nemmeno l'esperimento di un sopralluogo si rende
necessario. L'oggetto della controversia emerge infatti con sufficiente
chiarezza dalle tavole processuali per cui le prove richiamate sarebbero del
tutto insuscettibili di apportare la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti
per il giudizio (DTF 131 I 153 consid. 3; RtiD I-2008 n. 6 pag. 559 e rinvii).
2. 2.1. L'insorgente
censura innanzitutto la lesione dei suoi diritti di parte. In particolare
rimprovera al Consiglio di Stato di essere venuto meno ai suoi doveri di
motivazione per non avere indicato con precisione quali lavori o opere siano
necessari per il ripristino della destinazione conformemente a quanto era stato
stabilito nella già menzionata convenzione del 20 agosto 2001, rispettivamente
in cosa consista l'inadeguata manutenzione dei manufatti, non essendo
sufficiente il generico richiamo all'art. 103 cpv. 1 e 2 LAgr. D'altronde ciò
sarebbe stato ancor più necessario ritenuto che è pendente dal 2013 una domanda
di costruzione per migliorie strutturali e per nuove istallazioni e che dal
2001 ad oggi le disposizioni sulle strutture agricole e la relativa
impiantistica avrebbero subìto numerose modifiche.
2.2. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per
iscritto. Scopo dell'obbligo della motivazione, componente essenziale del
diritto di essere sentito disposto all'art. 34 LPAmm e ancorato all'art. 29
cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost.; RS 101), è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni
che stanno alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena
cognizione di causa ad una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta
esercitare un suo controllo effettivo (DTF 136 I 229 consid. 5.2; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,
Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 528 segg.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 26 n. 2c). Per prassi, una
motivazione può essere ritenuta sufficiente - e adempiere pertanto al citato
scopo - quando l'autorità menziona, almeno brevemente, le ragioni che l'hanno
spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo in questo modo
le parti nella situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle
eventuali possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 134 I 83 consid. 4.1,
129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 121 I 54 consid. 2c, 117 Ib 64
consid. 4), oppure quando risulta implicitamente dai diversi considerandi
componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) o da
rinvii ad altri atti (STF 2A.199/2003 del 10 ottobre 2003 consid. 2.2.2 e
1P.708/1999 del 2 febbraio 2000 consid. 2). L'autorità non è inoltre tenuta a
pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti che le
vengono sottoposti: può limitarsi ad affrontare le sole allegazioni rilevanti,
in quanto atte a influire sulla decisione, e passare invece sotto silenzio, ad
esempio, quelle che manifestamente non reggono o appaiono ininfluenti (DTF 138
I 232 consid. 5.1, 136 I 229 consid. 5.2, 130 II 530 consid. 4.3; STF
1C_615/2012 del 12 aprile 2013 consid. 2.2; Scolari,
op. cit., n. 532 con rinvii; Borghi/Corti,
op. cit., ad art. 26 n. 2a).
2.3. Nel caso concreto, l'Esecutivo
cantonale ha chiaramente indicato che il rimborso è dovuto sostanzialmente per
due motivi. Da una parte, la stalla non può più essere utilizzata per la
detenzione di animali a causa del divieto di tenuta di animali da reddito
ordinato nei confronti della ricorrente, ciò che comporta una modifica non
autorizzata della destinazione dell'edificio agricolo (art. 102 LAgr e art. 35
cpv. 1 lett b dell'ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura del
7 dicembre 1998 [OMSt; RS 913.1]); dall'altra, l'edificio non è stato
adeguatamente mantenuto nel corso degli anni ed ora si trova in stato di
abbandono (art. 103 LAgr). Ora, se tali
argomenti permettano di giustificare la decisione di restituzione del
contributo federale è questione che attiene al merito della vertenza e sarà
analizzata in seguito. Per quanto concerne la
destinazione agricola dell'edificio appare evidente che il ripristino della
situazione conforme consiste nell'utilizzo della stalla, nella quale deve
essere tenuto del bestiame in numero sufficiente. In merito allo stato di
abbandono invece va rilevato che la decisione impugnata si inscrive in un
contesto ben preciso in cui svariate autorità hanno più volte richiamato
l'attenzione della ricorrente sulla necessità di gestire il fondo in modo
adeguato, in particolare sul fatto che i sistemi di gestione dei liquami e del
letame andassero ripristinati e le attrezzature rimesse in funzione (cfr.
decisione del 9 dicembre 2010 del Dipartimento del territorio [allegato 2 alla
duplica], avviso cantonale n. 85650 del 18 maggio 2016 dei Servizi generali,
rapporto del 6 giugno 2016 dell'UVC sul controllo del 10 maggio 2016, decisione
del 6 giugno 2016 dell'UVC punto 5 lett. b, scritti del 12 settembre 2017 e del
10 ottobre 2017 della Sezione dell'agricoltura e in particolare il verbale del
sopralluogo del 20 settembre 2017). In questo senso la ricorrente non
può sostenere che non le fosse chiaro quali critiche le venivano mosse,
considerato che non era certo la prima volta che le veniva intimato di
rispristinare una gestione conforme del fondo, con particolare riferimento a
tutta l'impiantistica per lo smaltimento dei liquami e per la gestione del
letame. Non permette di giungere a diversa conclusione il fatto che il
Consiglio di Stato non abbia fatto riferimento alle migliorie strutturali
oggetto della domanda di costruzione del 2013, che d'altronde non hanno nulla a
che vedere con il fatto che le attrezzature vadano mantenute e fatte funzionare
debitamente e che il letame in eccesso non vada accumulato sul terreno. Lo
stesso vale per le modifiche di disposti di legge sulle strutture agricole
intervenute negli anni che non concernono quanto rimproverato all'insorgente. D'altro
canto, va rilevato che la ricorrente, rappresentata da uno sperimentato legale,
è stata in grado di contestare il giudizio impugnato in maniera precisa e
circostanziata, dimostrando in questo modo di averne perfettamente compreso la
portata. Ne discende che, tutto sommato, non vi è stata una violazione del suo
diritto di essere sentita. Ad ogni modo, anche se vi fosse stata, una simile
lesione dovrebbe comunque essere considerata sanata, atteso che, come detto,
l'insorgente ha potuto difendersi compiutamente dinanzi a questo Tribunale;
oltretutto, in concreto, un rinvio degli atti all'istanza inferiore
costituirebbe una sterile formalità, in un'ottica di economia processuale (cfr.
DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117 consid.
4.2.2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2 e rimandi).
3. 3.1. La
Confederazione e i Cantoni sostengono i miglioramenti strutturali
nell'agricoltura mediante concessione di aiuti finanziari sotto forma di
contributi e crediti di investimento (art. 2 e 87 LAgr, art. 1 OMSt e art. 6, 7
e 8 della legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 [LA; RL 910.100]).
Nell'ambito dei crediti stanziati la Confederazione accorda contributi, tra altri,
per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici agricoli (art.
93 cpv. 1 lett. b e art. 96 LAgr). La destinazione agricola di fondi, opere,
impianti ed edifici agricoli oggetto di migliorie realizzate con contributi
federali non può essere modificata durante venti anni a contare dall'ultimo
versamento del contributo; inoltre il terreno oggetto di un raggruppamento non
può essere frazionato (art. 102 cpv.1 LAgr e art. 35 cpv. 5 OMSt). Si considera
modifica della destinazione in particolare la cessazione dell'utilizzazione
agricola di edifici sussidiati (art. 35 cpv. 1 lett. b OMSt). Chiunque
contravviene al divieto di modificare la destinazione o di frazionare i terreni
deve rimborsare i contributi ricevuti dalla Confederazione e risarcire tutti i
danni cagionati (art. 102 cpv. 2 LAgr); se ciò avviene senza autorizzazione
preliminare del Cantone i contributi devono essere interamente restituiti (art.
37 cpv. 4 OMSt). I Cantoni vigilano affinché dopo un miglioramento strutturale
realizzato con contributi federali le opere, gli impianti e gli edifici
agricoli siano mantenuti in modo adeguato (art. 103 cpv. 1 lett. b LAgr); in
caso di incuria manifesta e durevole nella gestione o nella manutenzione o di
cura inadeguata dei biotopi il Cantone esige la restituzione dei contributi
previa diffida infruttuosa (art. 38 cpv. 4 OMSt). Se vi è negligenza grave
nella gestione o nella manutenzione nonché in caso di cura inadeguata, il
Cantone può essere tenuto a rimborsare i contributi versati, fermo restando il
suo diritto di regresso nei confronti dei beneficiari (art. 103 cpv. 2 LAgr). Giusta
l'art. 40 cpv. 1 OMSt le restituzioni sono ordinate dal Cantone nei confronti
dei proprietari dell'opera o del fondo.
3.2. L'applicazione delle disposizioni della legislazione federale in materia
di agricoltura delegate ai Cantoni, nonché l'applicazione delle disposizioni
cantonali in materia compete al Consiglio di Stato (art. 35 cpv. 1 LA). Il
regolamento sull'agricoltura del 23 dicembre 2003 (RLA; RL 910.110) stabilisce
che l'applicazione della legislazione federale e cantonale in materia agricola
è affidata alla Sezione dell'agricoltura qualora determinate competenze non
siano espressamente riservate ad altri organi (art. 1 RLA).
4. 4.1. Come
accennato in narrativa, la ricorrente contesta anzitutto che la stalla non
venga più utilizzata: da una parte essa avrebbe adottato misure per consentire
la detenzione di animali, facendo capo a sostituti e detenendo bestiame di
terze persone, tra cui animali di proprietà della madre. D'altra parte rileva
come il divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato ordinato
dall'UVC, oggetto di ricorso, non era cresciuto in giudicato al momento dell'emanazione
della querelata decisione governativa, per cui l'azienda sarebbe tutt'ora
attiva e deterrebbe animali. Sia la stalla sia il fondo in generale non si
troverebbero poi in stato di abbandono. Il Consiglio di Stato inoltre avrebbe
omesso di tenere in considerazione che dal 2013 è pendente una domanda di
costruzione avente per oggetto delle migliorie strutturali e delle nuove istallazioni,
nonché che le prescrizioni sulle strutture agricole avrebbero subito numerose
modifiche negli anni. La risoluzione governativa sarebbe altresì arbitraria in
quanto fissa un termine per il ripristino della situazione conforme il cui
rispetto non dipenderebbe dalla ricorrente ma dall'esito della procedura
ricorsuale promossa contro il divieto di tenuta di animali da reddito. Nemmeno
sarebbe dato di sapere se il Cantone sia stato chiamato a restituire il
contributo federale come previsto dall'art. 103 cpv. 2 LAgr, condizione
necessaria per poter esercitare il diritto di regresso sul beneficiario
dell'aiuto finanziario. Pretende infine che il diritto alla revoca della
prestazione sia ormai prescritto in quanto l'autorità di prime cure sarebbe
venuta a conoscenza della facoltà di ordinare la revoca al più tardi il 26
gennaio 2018, per cui la pronuncia governativa del 6 febbraio 2019 sarebbe
intervenuta oltre un anno dopo. Ad ogni modo, sarebbe errato il calcolo
dell'importo da rimborsare poiché è stata ritenuta una durata di utilizzazione
conforme di venti anni allorché per le installazioni, le macchine e i veicoli
tale periodo è di soli dieci anni.
4.2. In primo luogo, per quanto concerne l'utilizzo della stalla, va osservato
che la ricorrente sostiene che nel 2017 e nel 2018 erano presenti in azienda
bovini di terze persone, tra cui alcuni appartenenti a sua madre (cfr. doc. D,
E e F allegati al ricorso), e di aver ricevuto i contributi d'estivazione per
il 2018. Se ciò corrisponda al vero e di quanti capi di bestiame si trattasse
(segnatamente se in oltre metà della stalla non fosse più detenuto bestiame,
cfr. Suissemelio, Guide pour la
restitution des aides financières agricoles, ed. 2014, pag. 10) non è dato di
sapere, ritenuto che, da quanto risulta dagli atti, l'autorità di prime cure
non ha esperito particolari accertamenti in proposito. Se è vero che vi sono
degli indizi circa un utilizzo quantomeno limitato del manufatto in parola (ad
esempio cfr. scritto del 28 ottobre 2017 in cui la ricorrente afferma di non
avere più alcun ricavo dalla sua attività aziendale da più di un anno), né lo
scritto del 10 ottobre 2017 della Sezione dell'agricoltura, che si limita ad
indicare un generico abbandono della gestione, né il verbale di sopralluogo del
22 maggio 2018 forniscono alcuna indicazione precisa sulla presenza o meno di
animali nella stalla. Va poi rilevato che il divieto di tenuta di animali da
reddito a tempo indeterminato ordinato dall'UVC nei confronti dell'insorgente era
stato impugnato ed è diventato definitivo solo il 25 settembre 2019, vale a
dire successivamente all'inoltro del presente ricorso, allorquando il Tribunale
federale ha deciso di confermarlo (cfr. STF 2C_802/2019). Motivo per cui è solo
a partire da quest'ultima data che all'insorgente, e di riflesso alla sua
azienda agricola in quanto ditta individuale, è vietata la detenzione di
animali, di sua proprietà o di terzi. Nella misura in cui la decisione
governativa fa riferimento a questo divieto per giustificare la domanda di
restituzione del contributo federale la stessa era dunque prematura. Dal
suddetto divieto pronunciato dall'UVC non è possibile inoltre dedurre alcunché
in merito all'utilizzo dell'edificio agricolo, ritenuta la possibilità di
prevedere misure atte a consentire la detenzione di animali. Piuttosto va
ritenuto che da settembre 2019 RI 1 non può più detenere animali, di sua
proprietà o di terze persone, per cui sarà necessario accertare che nonostante
il provvedimento adottato dall'UVC, la stalla continui ad essere utilizzata
conformemente all'art. 102 LAgr, ciò che potrà semmai configurare un nuovo
motivo di restituzione ma che, allo stadio attuale, non può giustificare la
querelata decisione adottata dal Governo prima dell'accertamento necessario.
4.3. L'unico motivo di revoca valido resta pertanto lo stato di abbandono in
cui verserebbe l'intera azienda, con particolare riferimento alla stalla e alla
relativa impiantistica. Ora, contrariamente a quanto pretende quest'ultima, non
può sussistere alcun dubbio sul fatto che la stalla, con particolare
riferimento al sistema di gestione dei reflui zootecnici, non sia stata
mantenuta in modo adeguato, ciò che è stato constatato a più riprese non solo
dalla Sezione dell'agricoltura, ma anche da altre autorità. Basti rilevare che
già nel 2010 il Dipartimento del territorio aveva constatato che la fossa dei
liquami (cisterna del colaticcio) era inutilizzata e inutilizzabile in quanto
lo strato indurito presente sulla stessa non era stato asportato e la sua
vuotatura non era stata assicurata e che il letame in eccedenza era stato
accumulato sulle superfici restanti del mappale __________ senza alcuna
copertura. La situazione non era mutata nel maggio del 2016 quando sia la SPAAS
sia l'UVC hanno rilevato che gli evacuatori del letame interni per la pulizia
dei corridoi erano fuori uso, quello esterno era stato smantellato, le prefosse
erano intasate e le relative pompe fuori uso, la fossa (cisterna del
colaticcio) era intasata a causa di uno strato superiore del contenuto indurito
e ricoperto di vegetazione e il miscelatore interno alla fossa era fuori uso,
nonché vi erano mucchi di letame sparsi sul terreno adiacente alla stalla (cfr.
avviso cantonale n. 85650 del 18 maggio 2016 dei Servizi generali, rapporto e
decisione del 6 giugno 2016 dell'UVC). La Sezione dell'agricoltura ha poi
accertato in occasione del suo sopralluogo del 20 settembre 2017 che vi era
abbandono della gestione del fondo, dell'utilizzo dell'edificio e
dell'impiantistica (cfr. lettera del 10 ottobre 2017), sebbene non risulti che sia
stato nell'occasione steso un verbale di controllo più dettagliato. Infine tale
situazione è stata nuovamente rilevata il 22 maggio 2018: benché l'ispezione
sia avvenuta dall'esterno della proprietà a causa del rifiuto della ricorrente
di permettere l'accesso alla medesima (in spregio all'obbligo di cui all'art.
114 RLA), il verbale del sopralluogo ma soprattutto la documentazione
fotografica a esso allegata attestano che anche in quell'occasione la fossa dei
liquami era piena e che su di essa vi era una non indifferente vegetazione, ciò
che permette di ritenere che da lungo tempo tale impianto non veniva
confacentemente mantenuto e, di riflesso, nemmeno utilizzato; poco importa che
il suo contenuto non sia fuoriuscito, ciò che avrebbe comportato oltretutto un
rischio di inquinamento per il suolo. Inoltre era presente un accumulo di
letame nei pressi dell'uscita della stalla a nord. Irrilevante risulta il fatto
che il verbale del sopralluogo non sia stato firmato; il documento è di tutta
evidenza stato redatto da dei funzionari della Sezione dell'agricoltura, i cui
nominativi sono menzionati in epigrafe. Esso è quindi stato inviato alla
ricorrente con scritto del 4 giugno 2018, visto che essa si era rifiutata di
presenziare al controllo. Ne discende pertanto che è senz'altro a giusto che il
Consiglio di Stato ha rimproverato a RI 1 un'inadeguata gestione e manutenzione
dell'edificio e della relativa impiantistica. Carenze, queste, che appaiono per
il vero manifeste e che essa avrebbe dovuto sanare indipendentemente dall'esito
del ricorso allora pendente contro il divieto di tenuta di animali da reddito o
dal rilascio o no della licenza edilizia che aveva chiesto al Municipio di __________
nel 2013.
Tutto questo permette oltretutto di concludere che laddove fa ordine all'insorgente
di ripristinare l'uso agricolo conforme del fondo gestito dalla sua azienda agricola,
la decisione impugnata va confermata.
5. Appurata dunque
l'esistenza di almeno un motivo di restituzione del finanziamento federale
concesso alla ricorrente, resta da verificare se, come sostenuto da quest'ultima,
il relativo diritto si sia prescritto prima che il Consiglio di Stato adottasse
la decisione qui impugnata.
5.1. La legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità del 5 ottobre 1990
(LSu; RS 616.1) si applica a tutti gli aiuti finanziari e indennità previsti
nel diritto federale (art. 2 cpv. 1 LSu), tra cui quelli concessi in virtù
della LAgr (STF 2C_792/2018 del 23 aprile 2019 consid. 8.1, 2C_88/2012 del 28
agosto 2012 consid. 4.1 e 4.3). Il terzo capitolo di questa normativa è
applicabile salvo disposizioni contrarie di altre leggi federali o di altri
decreti federali di obbligatorietà generale (art. 2 cpv. 2 LSu). Il Tribunale
federale ha già avuto modo di precisare che gli art. 32 e 33 LSu sono
applicabili ai contributi concessi giusta gli art. 93 e segg. LAgr (STF
2A.553/2002 del 22 agosto 2003 consid. 4.3).
5.2. Giusta l'art. 32 cpv. 2 LSu, nella sua versione in vigore prima del 1°
gennaio 2020, il diritto alla restituzione di aiuti finanziari o indennità si
prescriveva in un anno dal giorno in cui l'autorità di decisione o l'autorità
partecipe del contratto ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni
dalla sua nascita. A tenore dell'art. 33 LSu la prescrizione è interrotta da
qualsiasi diffida scritta di pagamento ed è sospesa fintanto che il debitore
non può essere escusso in Svizzera. Come per gli art. 60 o 67 del codice delle obbligazioni
del 30 marzo 1911 (CO; RS 220), cui l'art. 32 cpv. 2 LSu si inspira (FF 1987 I,
pag. 344), l'inizio del termine di prescrizione presuppone che il creditore
conosca con certezza la sua pretesa, quanto all'esistenza e all'estensione
della stessa, di modo ch'egli possa farla valere con successo. Non è
sufficiente che il creditore avrebbe potuto avere conoscenza della pretesa
dando prova dell'attenzione richiesta dalle circostanze. Considerata la brevità
del termine di prescrizione, non può essere ammesso troppo facilmente che al
creditore fossero sufficientemente noti gli elementi determinanti per potere
fare valere la sua pretesa. D'altra parte, non ogni singola incertezza
esistente su taluni elementi della pretesa consente di far differire l'inizio
della decorrenza del termine di prescrizione (STF 2C_792/2018 del 23 aprile
2019 consid. 8.1, 2C_88/2012 del 28 agosto 2012 consid. 4.3.1, 2A.553/2002 del
22 agosto 2003 consid. 4.3 e riferimenti).
5.3. Tornando al caso in esame, le carenze gestionali e di manutenzione della stalla
della ricorrente e della relativa impiantistica erano già state constatate a
svariate riprese da più autorità in passato. Il Dipartimento del territorio
aveva rilevato il non funzionamento della cisterna del colaticcio e la presenza
di accumuli di letame già nel 2010 (allegato 2 alla duplica). Nel 2016 la SPAAS
aveva appurato che il suddetto manufatto era colmo e presentava uno strato
superiore indurito e con della vegetazione e che vi erano mucchi di letame
sparsi sul terreno adiacente alla stalla (avviso cantonale n. 85650 del 18
maggio 2016); anche la decisione del 6 giugno 2016 dell'UVC indica (punto 5
lett. b) la necessità di ripristinare il funzionamento degli impianti per
l'evacuazione dei liquami e del letame. Per quanto attiene alla Sezione
dell'agricoltura, questa ha eseguito un sopralluogo il 20 settembre 2017 a
seguito del quale aveva segnalato alla ricorrente l'abbandono della gestione
del fondo, dell'utilizzo dell'edificio e dell'impiantistica. La medesima
situazione è poi stata constatata dalla medesima autorità anche in occasione
dell'ulteriore sopralluogo avvenuto il 22 maggio 2018 allorquando è stato accertato
che la cisterna del colaticcio era ancora piena ed era coperta da uno strato non
propriamente irrilevante di vegetazione (cfr. documentazione fotografica
allegata al verbale di sopralluogo) che vi era cresciuta sopra. Benché non sia
chiaro quando di preciso la Sezione dell'agricoltura abbia avuto conoscenza degli
accertamenti esperiti dalle altre autorità, si deve ammettere che, nell'ipotesi
a lei più favorevole, già al 20 settembre 2017 essa era a completa conoscenza
del grave stato di incuria in cui si trovava il sistema di smaltimento dei
liquami e del letame. Come detto l'autorità di prime cure non ha fornito
indicazioni più precise su quanto rilevato in quell'occasione. Tuttavia lo
scritto del 10 ottobre 2017, con cui essa ha impartito alla ricorrente un
termine per il ripristino della situazione, dimostra chiaramente che perlomeno
a quel momento era perfettamente consapevole della situazione, ragione per la
quale è al più tardi a quel momento che è iniziato a decorrere il termine di
prescrizione annuale di cui all'art. 32 cpv. 2 LSu. Non per nulla con scritti
del 17 novembre 2017 e 26 gennaio 2018 l'UFGA aveva reso attenta la Sezione
dell'agricoltura che se l'insorgente non avesse ripristinato un'adeguata
gestione degli edifici sussidiati, riferendosi anche alla manutenzione della
struttura (cfr. in particolare scritto del 26 gennaio 2018), gli aiuti agli
investimenti andavano revocati, ciò che avrebbe evitato la prescrizione del
diritto alla restituzione. Revoca che però ha avuto luogo soltanto il 6
febbraio 2019, quando il Consiglio di Stato, facendo uso della facoltà di cui
all'art. 102 cpv. 2 LAgr, ha proceduto in tal senso. Sennonché, a quel momento il
termine di prescrizione relativa di un anno sancito dall'art. 32 cpv. 2 LSu era
già ampiamente scaduto. Oltretutto dalle tavole processuali non emerge nessun
atto interruttivo della prescrizione da parte dello Stato. I vari scritti
trasmessi nel corso del tempo dalla Sezione dell'agricoltura alla ricorrente
non possono essere considerati infatti come delle diffide di pagamento ex art.
33 LSu, poiché non contengono alcun ordine in tal senso né una quantificazione
dell'importo da restituire (cfr. STF 2A.553/2002 del 22 agosto 2003 consid.
4.7). Posto che già per questo
motivo su tale punto il giudizio non può essere confermato, non è necessario entrare nel merito delle
altre censure sollevate con il ricorso.
6. Da ultimo
occorre comunque ancora rilevare che, come precedentemente esposto, dal 25
settembre 2019 RI 1 non può più detenere animali di sua proprietà o di terze
persone. In caso, dunque, a seguito di ciò dovesse essere accertata una
modifica della destinazione d'uso della stalla, nulla impedirebbe al Consiglio
di Stato di valutare la possibilità di pronunciare nei suoi confronti una nuova
decisione di restituzione del contributo federale fondata sui combinati art. 102
LAgr e art. 37 OMSt, qualora naturalmente ne ricorrano tutte le condizioni.
In merito al calcolo dell'importo da restituire si osserva poi che giusta
l'art. 37 cpv. 4 OMSt in caso di modifica della destinazione o di frazionamento
senza autorizzazione preliminare del Cantone i contributi devono essere
interamente restituiti (Donzallaz,
op. cit., pag. 563).
Va infine segnalato che, con pronuncia di data odierna, questo Tribunale ha
respinto il gravame inoltrato dall'insorgente avverso la decisione del 6
febbraio 2019 con cui il Consiglio di Stato le ha ordinato, in caso di mancato
ripristino della destinazione conforme del fondo su cui l'azienda agricola è
sita, la restituzione parziale del contributo cantonale concesso per la
costruzione della stalla con relativa impiantistica. Il Governo cantonale
dunque dovrà valutare se tale nuova circostanza configuri un nuovo motivo di
revoca (cfr. l'art. 39 cpv. 1 lett. b OMSt e art. 93 cpv. 3 LAgr).
7. 7.1. Visto
quanto precede, il ricorso va parzialmente accolto nel senso che è annullato il
punto n. 2 del dispositivo della decisione impugnata con cui viene chiesta all'insorgente
la restituzione del contributo federale che le era stato versato per la
realizzazione della stalla di sua proprietà a __________ e della relativa
impiantistica. Per il resto la stessa è invece confermata.
7.2. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente
proporzionalmente al suo grado di soccombenza (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Lo Stato del Cantone Ticino
rifonderà all'insorgente, assistita da un avvocato, un'indennità ridotta a
titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza la decisione del 6 febbraio 2019 del Consiglio di Stato è annullata limitatamente al punto n. 2, per il resto essa è confermata.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 400.- sono poste a carico della ricorrente alla quale viene restituito l'importo di fr. 400.- versato in eccesso a titolo di anticipo spese.
3. Lo Stato del Cantone Ticino verserà alla ricorrente fr. 500.- a titolo di ripetibili.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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5. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera