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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi |
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vicecancelliera: |
Barbara Maspoli |
statuendo sul ricorso del 9 gennaio 2019 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 21 novembre 2018 (n. 5535) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso la risoluzione del 30 agosto 2017 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza per allievo conducente a tempo indeterminato; |
ritenuto, in fatto
A. RI 1, nato nel 1984 e
venditore di professione, è titolare di una licenza per allievo conducente (cat.
B).
Negli anni scorsi è stato oggetto dei seguenti provvedimenti, iscritti nel
registro automatizzato delle misure amministrative (ADMAS):
17 marzo 2004 revoca a titolo preventivo e cautelativo della licenza per allievo conducente (cat. B), a tempo indeterminato con effetto immediato (con ordine di sottoporsi a un'astinenza controllata dal consumo di stupefacenti e presentazione di un certificato medico attestante l'esito dei controlli e l'idoneità);
14 dicembre 2006 a seguito di una grave infrazione commessa il 17 ottobre 2006 (guida nonostante la revoca), revoca della licenza per allievo conducente a tempo indeterminato (art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr), corredata da un periodo di sospensione fino all'aprile 2007 (e da condizioni per la riammissione alla guida: produzione di un certificato medico attestante l'astinenza dal consumo di stupefacenti e l'idoneità medica alla guida);
2 aprile 2015 a seguito di una grave infrazione commessa il 29 e 31 gennaio 2015 (ripetuta guida nonostante la revoca), revoca della licenza per allievo conducente a tempo indeterminato (art. 16d cpv. 1 lett. b e c LCStr), associata a un periodo di sospensione fino al gennaio 2016 (e a ulteriori condizioni per la riammissione alla guida: presentazione di un certificato medico attestante l'astinenza dal consumo di stupefacenti e superamento di un esame psico-tecnico a cura dello psicologo del traffico);
28 maggio 2015 a seguito di un'ulteriore grave infrazione commessa il 4 e 23 aprile 2015 (ripetuta guida nonostante la revoca), revoca della licenza per allievo conducente a tempo indeterminato (art. 16d cpv. 1 lett. b e c LCStr), accompagnata da un periodo di sospensione fino al luglio 2016 (e dalle medesime condizioni di cui sopra).
Il 6 settembre 2016,
sulla base di una perizia dello psicologo del traffico e della documentazione
medica richiesta, RI 1 è stato infine riammesso alla guida.
B. a. Il 3 luglio 2017,
verso le ore 22.45, RI 1 è stato fermato e controllato dalla Polizia comunale
mentre circolava a Lugano alla guida del veicolo __________, benché detentore
della sola licenza per allievo conducente, senza essere accompagnato da una
persona abilitata all'insegnamento (ma da due donne brasiliane, entrambe
sprovviste di un permesso di guida). Dal verbale dell'interrogatorio reso
davanti agli agenti della Polizia cantonale - che si è rifiutato di
sottoscrivere - risulta che egli ha tra l'altro dichiarato di sapere di non
potersi mettere al volante in quelle condizioni e di aver guidato unicamente
per rientrare al suo domicilio, per comodità (essendosi separato poco prima
da un amico, di cui non ricordava il cognome, che gli aveva fatto scuola
guida). Richiesto di consegnare la sua licenza, ha risposto di non sapere
dove si trova (cfr. verbale d'interrogatorio del 3 luglio 2017). Secondo
il rapporto di polizia, il permesso gli è stato sequestrato quel giorno, ma non
è stato possibile farlo fisicamente. Il documento relativo al sequestro
indica che l'interessato ha preso atto della misura e del fatto che a partire
da quel momento non sarebbe più stato autorizzato a condurre; l'atto non
riporta tuttavia la sua firma (si rifiuta di firmare), né un'indicazione
relativa all'intimazione del documento.
b. Il 10 luglio 2017, nonostante i predetti accadimenti, l'interessato si è
presentato all'esame pratico, superandolo.
c. L'11 luglio 2017, verso le ore 12.45, RI 1 è stato nuovamente fermato dalle
forze dell'ordine, mentre si trovava a Lugano al volante dello stesso veicolo.
Tradotto alla gendarmeria della Polizia cantonale, ha dichiarato agli agenti
che pensava di poter guidare (visto il superamento dell'esame), negando di aver
mai visto il suddetto documento relativo al sequestro della sua licenza, come
pure di aver mai dichiarato di aver perso quest'ultima o di non sapere dove si
trovasse (ho solo detto di non averla con me; cfr. verbale d'interrogatorio
dell'11 luglio 2017).
C. a. Nel frattempo, con
scritto dell'11 luglio 2017, la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico,
ha aperto nei confronti di RI 1 un procedimento amministrativo per la revoca
della licenza per allievo conducente. Raccolte le osservazioni dell'interessato,
con decisione del 30 agosto 2017 la Sezione della circolazione - ripercorsi gli
eventi del 3 e 10 luglio 2017 - gli ha quindi revocato la licenza per allievo
conducente a tempo indeterminato, con effetto immediato, stabilendo che nessun
riesame verrà concesso prima del mese di agosto 2019. La riammissione alla guida
è stata subordinata al superamento di un esame psico-tecnico a cura dello psicologo
del traffico. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 15 cpv. 1, 16c
cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. d della legge federale sulla
circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1
dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS
741.51).
b. Quello stesso giorno, con atto separato, la Sezione della circolazione ha
inoltre comunicato a RI 1 che l'esame pratico di guida sostenuto il 10 luglio
2017 (al quale non era abilitato a presentarsi, legittimandosi inopportunamente
mediante la licenza dichiarata smarrita) era annullato, al pari della licenza
di condurre illecitamente ottenuta.
D. Con giudizio del 21
novembre 2018, il Consiglio di Stato ha respinto, nella misura della sua
ricevibilità, il ricorso interposto dall'interessato, confermando il
provvedimento di revoca.
Premesso che il gravame doveva essere considerato tardivo - e pertanto
inammissibile - in quanto rivolto contro l'annullamento dell'esame pratico (che
il ricorrente aveva dichiarato d'impugnare solo in un secondo tempo), il
Governo, respingendo le tesi opposte dell'insorgente, ha dapprima stabilito che
il 3 luglio 2017 all'interessato era stata effettivamente sequestrata la
licenza per allievo conducente (tutelando la procedura seguita dalla polizia),
ritenendo poi peraltro corretta anche la successiva invalidazione dell'esame
pratico. Richiamato l'art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr e considerando che
il ricorrente avesse accumulato nel relativo termine di 10 anni due revoche per
infrazioni gravi (escludendo la decisione del 14 dicembre 2006, fuori dal termine),
l'Esecutivo cantonale ha poi concluso che - a prescindere dalla qualifica
giuridica della prima infrazione della guida non accompagnata (che per la
dottrina sarebbe da considerare un'infrazione medio grave a cui torna
applicabile l'art. 16b LCStr, e non l'art. 15e LCStr) - la grave
infrazione commessa l'11 luglio 2017 (guida nonostante la revoca) bastasse a
fondare il provvedimento disposto nei suoi confronti.
E. Avverso tale decisione,
RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento,
previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
Dopo aver ribadito la propria versione dei fatti, il ricorrente contesta in
particolare che il 3 luglio 2017 gli sia stata sequestrata la licenza per
allievo conducente, materialmente o mediante una decisione scritta, posto che
non esisterebbe alcun atto (a lui notificato o da lui sottoscritto), che
proverebbe concretamente l'adozione di una siffatta misura. Afferma che quel
giorno, dopo una concitata discussione, sarebbe stato "buttato fuori"
dal Posto di Polizia, senza essere in alcun modo informato in merito al
sequestro del citato permesso. Ritiene poi che l'esame pratico a cui si è
sottoposto il 10 luglio 2017, superandolo, sarebbe valido e che l'11 luglio
2017 non avrebbe commesso alcun reato (guida nonostante la revoca della licenza
di allievo conducente). L'infrazione perpetrata il 3 luglio 2017 sarebbe invece
già stata ampiamente punita con questa lunga procedura.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni. A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione,
riconfermandosi nella propria decisione.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2
della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione
stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100).
La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato
dal giudizio impugnato, di cui è destinatario,
è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è
pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria
(cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. Qui controverso
è il giudizio impugnato, con cui il Governo ha respinto il gravame del
ricorrente contro la revoca a tempo indeterminato della licenza per allievo
conducente, dichiarandolo per contro irricevibile - siccome intempestivo - in
quanto rivolto contro l'annullamento dell'esame pratico disposto con atto
separato.
In questa sede l'insorgente - assistito da un legale - contrariamente all'obbligo
di motivazione che gli incombe (art. 70 cpv. 1 LPAmm), non contesta né si
confronta invero minimamente con le ragioni che hanno indotto la precedente
istanza a ritenere la sua impugnativa tardiva e pertanto inammissibile su quest'ultimo
punto, limitandosi a considerazioni di merito (e in particolare ad affermare
che, nonostante quanto accaduto il 3 luglio 2017, egli poteva in buona fede
presentarsi all'esame pratico, superandolo). Con riferimento a questo aspetto
(annullamento dell'esame pratico), il ricorso, immotivato, non risulta quindi
ricevibile.
Come si vedrà abbondanzialmente più avanti, lo stesso risulta comunque
infondato anche nel merito (consid. 6).
3. 3.1. In materia
di repressione delle infrazioni relative alla circolazione stradale, il diritto
svizzero conosce notoriamente il sistema della doppia procedura penale e
amministrativa: il giudice penale si pronuncia sulle sanzioni penali (multe,
pene pecuniarie, ecc.) previste dalle disposizioni penali della LCStr (art. 90
segg. LCStr) e dal codice penale (art. 34 segg., 106 e 107 CP), mentre le
autorità amministrative decidono le misure amministrative (ammonimento o
revoca) previste dagli art. 16 segg. LCStr (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2, 137
I 363 consid. 2.3). S'impone nondimeno un certo coordinamento tra le due
procedure.
Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità
amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non
può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale
cresciuta in giudicato (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1,
129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). La sicurezza del diritto impone
in effetti di evitare che l'indipendenza del giudice penale e di quello
amministrativo conducano a giudizi opposti, resi sulla base degli stessi fatti
(cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2, 137 I 363 consid. 2.3.2 e rimandi). L'autorità
amministrativa può scostarsi dalla decisione penale solo se può fondare la sua
decisione su accertamenti di fatto sconosciuti al giudice penale o che non sono
stati presi in considerazione da quest'ultimo, se assume nuove prove il cui
apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove
compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine
se il giudice penale non ha chiarito tutte
le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione
delle norme della circolazione (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2 e rimandi,
136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid.
2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa).
Per giurisprudenza, nell'interesse dell'unità e della sicurezza del
diritto (oltre che per ragioni riconducibili alle peculiarità della procedura
penale, cfr. DTF 119 Ib 158 consid. 2c/bb), l'autorità amministrativa è di
riflesso tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione
sino a che sia intervenuta una pronuncia penale passata in giudicato; e ciò, nella
misura in cui l'accertamento dei fatti o la qualifica giuridica del
comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento
amministrativo (cfr. DTF 121 II 214 consid. 3a, 119 Ib 158 consid. 2c/bb; STF
1C_482/2015 del 15 marzo 2016 consid. 3.3; Philippe
Weissen-berger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und
Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015,
Vorbemerkungen zu Art. 16 ff., n. 13; cfr. anche
Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de
conduire, Berna 2015, pag 689). Ne va diversamente nei casi in cui non vi sono
dubbi sulla sussistenza dell'infrazione, ad esempio perché la violazione delle
norme della circolazione emerge da risultanze probatorie ammesse (cfr. DTF 119
Ib 158 consid. 2c/bb; STA 52.2018.233 del 5 luglio 2018 consid. 3.1).
3.2. In concreto, dagli atti non risulta che le autorità penali si siano ancora
pronunciate sugli accadimenti di cui si è detto in narrativa, occorsi il 3 e l'11
luglio 2017. Non emerge in particolare che l'insorgente sia stato condannato da
un magistrato penale, mediante pronuncia cresciuta in giudicato, per essersi
messo alla guida il 3 luglio 2017 senza essere accompagnato conformemente alle
prescrizioni (cfr. art. 95 cpv. 1 lett. d LCStr) rispettivamente per aver
circolato il successivo 11 luglio, nonostante la revoca della licenza per
allievo conducente (cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr). Dal canto loro, le
precedenti istanze, nonostante quest'ultima infrazione fosse fermamente
contestata dal conducente, non hanno differito la propria decisione in attesa
di quella penale; il Governo, fondandosi sulle risultanze del rapporto di
polizia e ritenendo poco attendibili le tesi dell'insorgente, ha in particolare
ritenuto che vi fossero sufficienti indizi per ritenere che il 3 luglio 2017 al
ricorrente fosse stato comunicato il sequestro della licenza e che, l'11 luglio
2017, egli avesse pertanto perfezionato l'infrazione di cui all'art. 16c
cpv. 1 lett. f LCStr.
Questo modo di procedere non va senz'altro esente da critiche, quantomeno se si
considera che l'autorità amministrativa, come visto, nella misura in cui l'accertamento
dei fatti (contestati) è rilevante, è in linea di principio tenuta ad attendere
l'esito della procedura penale.
In concreto non occorre comunque dilungarsi su tale aspetto, poiché - come si
vedrà in appresso - la misura di revoca disposta dalla Sezione della
circolazione nei confronti dell'insorgente deve essere confermata già solo in
funzione dell'infrazione medio grave di guida non accompagnata da una persona
abilitata, che egli, per sua stessa ammissione (cfr. anche ricorso, pag. 2), ha
pacificamente perpetrato il 3 luglio 2017. A prescindere, quindi, dalla
questione di sapere se gli possa essere addebitata anche l'ulteriore infrazione
di guida nonostante la revoca, ritenuta dalle istanze inferiori.
4. 4.1. Le
infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è
applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24
giugno 1970 (LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre,
oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la
durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso,
segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato
in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a
fare uso del veicolo. La durata
minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (cfr. art. 16 cpv. 3
LCStr).
La nuova LCStr prevede una durata minima
della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art.
16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei
precedenti dell'interessato. Conformemente all'art. 16a LCStr,
commette un'infrazione lieve chi, violando le norme della circolazione, provoca
un pericolo minimo per la sicurezza altrui e si rende responsabile soltanto di
una colpa leggera (cpv. 1 lett. a). Secondo l'art. 16b LCStr, commette
un'infrazione medio grave chi, violando norme della circolazione, provoca un
pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (cpv. 1
lett. a). Commette infine un'infrazione grave chi, violando gravemente le norme
della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume
il rischio di detto pericolo (art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr).
L'infrazione medio grave secondo l'art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr
costituisce una fattispecie di riassorbimento (Auffangtatbestand). Si è
in presenza di un siffatto caso, quando non tutti gli elementi attenuanti di
un'infrazione lieve e non tutti gli elementi aggravanti di un'infrazione grave
sono adempiuti (cfr. DTF 136 II 447 consid. 2.2, 135 II 138 consid. 2.2.2; STF 1C_566/2018
del 14 maggio 2019 consid. 2.1, 1C_279/2010 del 3 gennaio 2011 consid. 3.4).
4.2. Dopo un'infrazione medio grave, in base
all'art. 16b cpv. 2 lett. e LCStr, la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre, deve
essere revocata a tempo indeterminato, ma almeno per due anni, se nei dieci
anni precedenti la patente è stata revocata tre volte per infrazioni almeno
medio gravi. La misura disposta in base a questa norma - analogamente a quella
prevista dall'art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr - è in sostanza una revoca
di sicurezza, applicabile senza perizia nei confronti dei conducenti che
accumulano importanti infrazioni, dimostrando con il loro ripetuto
comportamento inadeguato di essere un pericolo per gli altri utenti della
strada e quindi inidonei alla guida (cfr. Messaggio 31 marzo 1999 concernente
la modifica della LCStr, FF 1999 pag. 3865; DTF 141 II 220 consid. 3.2, 139 II 95 consid. 3.4.2; Mizel,
op. cit., pag. 593 seg.). Si deve tuttavia rinunciare a questo
provvedimento, in applicazione dello stesso art. 16c cpv. 2 lett. d
LCStr, se durante almeno cinque anni dalla scadenza di una revoca della licenza
non sono state commesse infrazioni per cui è ordinato un provvedimento
amministrativo.
5. 5.1. In
concreto, come visto in narrativa, dagli atti risulta che il 3 luglio 2017,
verso le ore 22.45, RI 1 ha circolato a Lugano alla guida del veicolo __________,
benché detentore della sola licenza per allievo conducente, senza essere
accompagnato da una persona abilitata all'insegnamento. È incontestato che egli
ha dichiarato di sapere di non potersi mettere al volante in quelle condizioni
e di aver guidato unicamente per rientrare al suo domicilio, per comodità
(essendosi separato poco prima da un amico, di cui non ricordava il cognome,
che gli aveva fatto scuola guida, cfr. verbale d'interrogatorio del 3 luglio
2017). Ora è pacifico che nel comportamento dell'insorgente è ravvisabile una
violazione delle norme della circolazione (cfr. al riguardo: Mizel, op. cit., pag. 231 e rimandi; René Schaffhauser, Grundriss des
schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Berna 1995, vol. III, n. 2246), e
meglio dell'art. 15 cpv. 1 LCStr che permette all'allievo conducente di
circolare con autoveicoli per esercitarsi alla guida solo se è accompagnato da
una persona che abbia compiuto 23 anni e che possieda da almeno tre anni una
licenza di condurre non più in prova corrispondente alla categoria del veicolo
usato. Da un profilo oggettivo, la violazione dell'art. 15 cpv. 1 LCStr
determina una significativa messa in pericolo astratta della sicurezza del
traffico, in cui è ravvisabile un'infrazione medio grave ai sensi dell'art. 16b
cpv. 1 lett. a LCStr (cfr. Mizel,
op. cit., pag. 473; André Demierre/Cé-dric
Mizel/Luc Mouron, Questions choisies sur le nouveau retrait du permis de
conduire, in AJP 2005, pag. 643 segg., 649 n. 6.2). È infatti nell'interesse
della sicurezza della circolazione che la legge impone la presenza di un
accompagnatore conducente, che provveda affinché l'esercizio si svolga con
sicurezza e l'allievo non contravvenga alle prescrizioni sulla circolazione
(art. 15 cpv. 2 LCStr) e che deve quindi poter intervenire in caso di necessità
per evitare un incidente. La sua assenza diminuisce in modo apprezzabile la
sicurezza del traffico e aumenta il rischio d'incidente (cfr. JdT 1973 I 392),
tant'è che costituisce uno dei motivi che permette alla polizia di procedere al
sequestro della licenza (cfr. art. 54 cpv. 3 LCStr e 31 cpv. 1 lett. c dell'ordinanza
sul controllo della circolazione stradale del 28 marzo 2007 [OCCS; RS 741.013]).
In queste circostanze, è quindi escluso che ci si possa trovare solo in
presenza di un'infrazione lieve giusta l'art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr,
caratterizzata da un pericolo minimo per la sicurezza del prossimo. A maggior
ragione s'impone questa conclusione se si considera che l'art. 16b cpv.
1 lett. c LCStr riconosce un'infrazione medio grave anche nella guida di un
veicolo a motore senza essere in possesso della licenza di condurre valida per
la categoria corrispondente (cfr. al riguardo Mizel,
op. cit., pag. 473).
Da un profilo soggettivo, all'insorgente non è inoltre imputabile solo una
colpa leggera: il ricorrente si è infatti deliberatamente messo al volante per
mere ragioni di comodo (oltretutto con a bordo due passeggere), incurante della
prescrizione - a lui ben nota - che permette di farlo solo in presenza di un
accompagnatore abilitato. Del resto nemmeno l'interessato lo contesta. Ne
discende che, il 3 luglio 2017, il ricorrente ha commesso con ogni certezza quantomeno
un'infrazione medio grave ai sensi dell'art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr.
5.2. In passato, come visto in narrativa, l'insorgente ha già subito tre revoche
di sicurezza (ex art. 16d LCStr) a seguito di altrettante infrazioni
gravi (guida, anche ripetuta, nonostante la revoca della licenza per allievo
conducente, commessa nell'ottobre 2006, nel gennaio e nell'aprile 2015, cfr. supra
consid. A). Dopo che la licenza per allievo conducente gli era stata ritirata a
titolo preventivo nel 2004, a seguito di questi provvedimenti, il ricorrente è
infine stato riammesso alla guida (per la prima volta) solo nel 2016. Ne consegue
che tutte le tre citate revoche di sicurezza (decisioni del 2006 e del 2015, cfr.
supra consid. A), contrariamente a quanto indicato dal Governo, vanno
considerate nel termine di recidiva di 10 anni prescritto dall'art. 16b cpv.
2 lett. e LCStr (sistema a cascata). Secondo la recente giurisprudenza del
Tribunale federale, quest'ultimo non decorre infatti dalla data della decisione
della misura e nemmeno - come propugnato dalla dottrina (Mizel, op. cit., pag. 605) - dalla
scadenza del termine di sospensione, bensì solo dalla fine dell'esecuzione del
provvedimento (cfr. DTF 136 II 447 consid. 5.3), ovvero, trattandosi di una
revoca di sicurezza, dal momento in cui il conducente è riammesso alla guida,
perché ritenuto nuovamente idoneo (cfr. STF 1C_548/2018 del 26 marzo 2019
consid. 2.4). Ne deriva che anche la revoca di sicurezza "più vecchia"
risalente al 2006 va dunque conteggiata, non potendo la stessa ritenersi
scontata prima che l'insorgente è stato riammesso alla guida, o quantomeno
prima che nei suoi confronti è stata pronunciata la successiva revoca di
sicurezza (aprile 2015).
Da ciò discende che il controverso provvedimento di revoca a tempo
indeterminato di almeno due anni tutelato dal Governo - seppure in parte per
altri motivi - non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale,
in applicazione dell'art. 16b cpv. 2 lett. e LCStr. Una tale
misura corrisponde infatti al minimo previsto dalla legge per la recidiva e il
genere di violazione di cui il ricorrente si è macchiato. Lo stesso dicasi per
la condizione posta in vista della riammissione al volante, conforme al diritto
e del tutto in linea con la giurisprudenza resa dal Tribunale federale in
materia di inidoneità caratteriale alla guida (cfr. art. 17 cpv. 3 LCStr; cfr.
STF 1C_47/2012 del 17 aprile 2012, consid. A; Mizel, op. cit., pag. 596; Weissenberger, op. cit., n. 12 seg. ad
art. 17), che neppure l'insorgente del resto contesta.
5.3. Da ultimo, con riferimento a quanto accennato dal Governo a
proposito dell'art. 15e LCStr, è invece da escludere che l'infrazione di
cui si è macchiato l'insorgente possa dar luogo, anziché alla suddetta revoca
di sicurezza, a un periodo di attesa ai sensi di questa norma. Secondo l'art.
15e cpv. 1 LCStr, chi ha guidato un veicolo a motore senza essere
titolare di una licenza di condurre non riceve, per almeno sei mesi
dall'infrazione, né la licenza per allievo conducente né la licenza di
condurre. Se la persona raggiunge l'età minima soltanto dopo l'infrazione, il
periodo di attesa decorre da quel momento. Stando al suo tenore, questa
disposizione riguarda solo le persone che non sono titolari di alcuna licenza
di condurre, nemmeno quindi di una licenza per allievo conducente (ad esempio,
coloro che hanno condotto illegalmente un veicolo senza avere compiuto l'età
minima). Per queste persone è di conseguenza stabilito un periodo di attesa di
almeno sei mesi - che decorre dal momento in cui è stata commessa l'infrazione,
rispettivamente dal raggiungimento dell'età minima (cfr. Messaggio citato, pag.
3859) - in cui la licenza per allievo conducente deve essere loro rifiutata (e
non già revocata, dal momento che non sono in possesso di alcun titolo). È
questa del resto l'interpretazione anche propugnata dalla dottrina (cfr. Mizel, op. cit, pag. 472 seg. e 622) e
che si ritrova pure nella prassi delle autorità amministrative di altri Cantoni
(cfr. es. decisione del 24 aprile 2014 della Verwaltungsrekurskommission del
Canton San Gallo, IV-2013/167 consid. A).
6. A titolo prettamente abbondanziale, immune da
violazioni del diritto risulta infine anche il provvedimento con cui la Sezione
della circolazione ha invalidato la prova pratica cui si è sottoposto il
ricorrente il 10 luglio 2017. Considerato che l'infrazione medio grave in cui è
incappato il 3 luglio precedente non poteva che comportare una revoca della
licenza per allievo conducente - ciò che nemmeno il suo legale, consultato
prima dell'esame (cfr. ricorso, pag. 2), poteva ignorare, al di là delle
vicissitudini connesse al controverso sequestro del permesso da parte della
polizia - è evidente che l'insorgente non poteva in buona fede presentarsi all'esame
pratico. A maggior ragione se si considera che, visti i precedenti accumulati,
con la perpetrazione - pacificamente ammessa - dell'infrazione del 3 luglio
2017, l'insorgente ha dimostrato di non essere idoneo alla guida (cfr. art. 14
LCStr), a causa del pericolo che egli rappresenta per gli altri utenti della
strada (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.4.1).
7. 7.1.
Sulla base di tutto quanto precede, nella misura in cui è ricevibile, l'impugnativa
deve pertanto essere respinta.
L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della
domanda volta alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
7.2. La richiesta di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va anch'essa
respinta, ritenuto che il ricorso appariva sin dall'inizio sprovvisto della
possibilità di essere accolto (art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza
giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; Lag; RL 178.300).
La tassa di giustizia è quindi posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza
(art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico del ricorrente.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
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5. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera